CAPITOLO PRIMO
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Premessa
Allo scopo di fornire una trattazione chiara ci occuperemo inizialmente dell‟analisi
degli organi protagonisti del nostro elaborato: la Corte di giustizia dell‟Unione Europea è
quella che tratteremo in questo capitolo, per poi proseguire in quello successivo con la
descrizione della Corte europea dei diritti dell‟uomo.
E‟ doveroso però fare una premessa riguardo questo primo capitolo. La trattazione
riguardante la Corte di giustizia dell‟UE sarà volutamente sintetica, ed il motivo è presto
detto: per illustrare in modo completo le molteplici forme in cui si articola la sua funzione
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giurisdizionale sarebbe necessaria un‟opera a sé stante.
Perciò verranno fornite solamente le linee guida utili per la comprensione della storia, della
composizione e del funzionamento dell‟organo giurisdizionale comunitario, in modo da
avere un quadro generale non completo, come già si è detto, ma funzionale alla
comprensione dell‟oggetto di analisi del nostro elaborato.
1.1 Origine e obiettivi
La Corte di Giustizia viene creata con il Trattato che istituisce la Comunità europea del
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carbone e dell‟acciaio del 1951, che istituisce la CECA. Conformemente al Trattato di
Parigi (altro nome con cui è conosciuto), che non prevedeva un numero di giudici pari al
numero degli Stati membri, tale Corte era composta da sette giudici e da due avvocati
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generali, i quali prestarono giuramento il 4 dicembre 1952. La Corte fu solennemente
insediata a Lussemburgo il 10 dicembre 1952 in occasione della sua prima udienza solenne
presieduta da Massimo Pilotti, che fu il suo primo presidente dal 1952 al 1958.
Successivamente, con la firma dei Trattati di Roma del 1957, istitutivi della Comunità
economica europea (CEE) e della Comunità europea dell‟Energia atomica (CEEA o
3 Per una trattazione completa sulla Corte di giustizia vedi, fra gli altri CALVANO R., La Corte di giustizia
e la Costituzione europea, Padova, 2004; LIAKOPOULOS D., Il ruolo della Corte di giustizia delle
Comunità europee, Padova, 2009; GERIN G., La Corte di giustizia delle Comunità europee, Padova, 2000;
POCAR F., Diritto dell’Unione e delle Comunità Europee, Milano, 2006
4 In questo Trattato la Corte è disciplinata nel Titolo II, Capitolo IV, artt. 31-45
5 Art. 32 del Trattato istitutivo CECA, il cui testo originale indica che: “the Court shall consist of seven
judges”; inoltre il punto a) del medesimo articolo specifica ancora che “the Court shall be assisted by two
Advocates-General”
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EURATOM), si decise di mantenere un‟unica corte in seno alle tre comunità: nasce così la
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Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
La Corte rimane pressoché l‟unico organo giurisdizionale, mutando però composizione
in seguito ai vari allargamenti della Comunità, fino al 1986 quando con la firma dell‟Atto
unico europeo, il quale modificava i Trattati di Parigi e di Roma, venne autorizzata a
chiedere al Consiglio di essere affiancata ad un organo giurisdizionale di primo grado. Su
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richiesta della Corte, fu creato il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Con le firme del Trattato sull‟Unione europea (Trattato di Maastricht), firmato il 7
febbraio 1992, del Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997 e del Trattato di Nizza,
firmato il 26 febbraio 2001 vengono decisi ulteriori trasferimenti di competenze dalla
Corte verso il Tribunale; tali passaggi però non bastano e a seguito dell‟aggravio del carico
di lavoro del Tribunale di primo grado e conformemente al Trattato di Nizza, che dà la
possibilità alla Corte di chiedere la creazione di camere giurisdizionali, il progetto di
trasferire il contenzioso relativo alla funzione pubblica europea ad un organo
giurisdizionale specializzato sfocia nell‟istituzione di un nuovo tribunale: il Tribunale della
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funzione pubblica europea che ha affiancato il Tribunale di primo grado.
1.2 Composizione e durata delle cariche
Originariamente la Corte di Giustizia della CECA era composta da 7 giudici e 2 avvocati
generali.
Nel 1958, in coincidenza con l'entrata in vigore dei Trattati di Roma essa mantenne la sua
composizione ma cambiò denominazione diventando Corte di Giustizia delle Comunità
Europee (CGCE).
Con l'allargamento del 1973, che portò nella Comunità Europea Danimarca, Irlanda e
Regno Unito, la Corte mutò composizione passando da 7 a 9 giudici e da 2 a 4 avvocati
generali.
6 Tale disposizione è contenuta in un documento, firmato in contemporanea con i Trattati di Roma, intitolato
Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità, che all‟art. 3 indica: “Le competenze
attribuite alla Corte di giustizia dal trattato che istituisce la Comunità economica europea da una parte, e dal
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni
rispettivamente previste da questi trattati, da una Corte di giustizia unica composta e designata come previsto
[…]” e aggiunge ancora all‟art. 4, co. 1: “Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di giustizia unica di cui
all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità
europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest‟ultimo
trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso”
7 Con decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988
8 Con decisione del Consiglio del 2 novembre 2004
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Con Decisione del Consiglio relativa agli adattamenti dei trattati resi necessari in seguito
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all'aumento del numero dei giudici, nel 1980 i giudici divennero 10 mentre il numero
degli avvocati generali non mutò. Tre mesi dopo, in seguito all'entrata della Grecia nella
Comunità Europea, due ulteriori Decisioni del Consiglio relative all'aumento dei giudici e
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degli avvocati generali della Corte di Giustizia aumentò ancora i giudici a 11 e gli
avvocati generali a 5.
Nel 1986 in concomitanza del terzo allargamento che aggiunse ai Paesi della Comunità
Europea Spagna e Portogallo i giudici divennero 13 e gli avvocati generali 6.
Un altro aumento del numero dei membri della Comunità Europea, con l'arrivo di Austria,
Finlandia e Svezia, portò nove anni dopo la Corta a mutare ancora aspetto, passando a 15
giudici e 9 avvocati generali, ciò fino al 2000, per poi diminuire successivamente a 8.
Infine dal 1 febbraio 2003, data di entrata in vigore del Trattato di Nizza, la Corte di
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giustizia dell‟Unione Europea deve essere composta da “un giudice per Stato membro”;
questo cambiamento normativo fece sì che i due allargamenti che portarono nella
Comunità molti Stati dell'Est Europa nel 2004 e nel 2007 automaticamente portassero la
Corte ad adeguare la propria composizione al numero degli Stati membri, arrivando così a
contare oggi 27 giudici e 8 avvocati generali.
Parallelamente anche il Tribunale di primo grado mutò varie volte la sua composizione,
passando dai 12 giudici originari ai 15 nel 1995 e dal 2003, conformemente al Trattato di
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Nizza in cui si indica come composizione “almeno un giudice per Stato membro”, il
Tribunale è passato a 25 giudici nel 2004 e 27 nel 2007, numero attuale dei suoi
componenti.
L'ultimo organo ausiliario, il Tribunale della funzione pubblica, nato nel 2005 è
composto oggi da 7 giudici.
Sia i giudici sia gli avvocati generali sono nominati dai governi degli Stati membri di
comune accordo. I Trattati stabiliscono che essi siano “scelti tra personalità che offrano
tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei
rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di
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notoria competenza”.
L‟avvocato generale è una figura estranea alla nostra esperienza giuridica, essendo presa in
prestito dal diritto francese. Esso non è un pubblico ministero, bensì un collaboratore della
9 In GUCE L380, pag. 6
10 In GUCE L 100, pagg. 20 e 21
11 Art. 2, co. 27, Trattato di Nizza (sostitutivo dell'art. 221 del Trattato che istituisce la Comunità Europea)
12 Art. 2, co. 30, Trattato di Nizza (sostitutivo dell'art. 224 del Trattato che istituisce la Comunità Europea)
13 Art. 2, co. 29, Trattato di Nizza (sostitutivo dell'art. 223 del Trattato che istituisce la Comunità Europea)
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Corte, un amicus curiae, con il compito di “presentare pubblicamente con assoluta
imparzialità e in piena indipendenza conclusioni motivate sulle cause che, conformemente
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allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo intervento”. L‟avvocato generale
non è un pubblico ministero, e nemmeno il titolare dell‟azione davanti alla Corte, però le
sue conclusioni vengono tenute in conto dalla Corte, pur non essendo obbligata a farlo
(come lo era invece prima del Trattato di Nizza), ma ha la facoltà di accogliere o meno le
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sue conclusioni se “la causa non solleva nuove questioni di diritto”; le conclusioni
vengono in ogni caso pubblicate insieme alle sentenze, creando perciò materiale di
giurisprudenza.
Giudici e avvocati generali durano in carica sei anni, ma non decadono tutti nello stesso
momento; ogni tre anni ha luogo un rinnovo parziale che “riguarda alternativamente
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quattordici e tredici giudici” e “ogni volta quattro avvocati generali”.
I giudici designano al loro interno un Presidente, che dura in carica tre anni. I mandati di
giudici, avvocati generali e Presidente sono rinnovabili.
L'articolo 16 dello Statuto della Corte di giustizia indica le modalità di riunione della
Corte. Essa infatti si riunisce in seduta plenaria solo in casi eccezionali (come indicato nel
comma 4 del già citato articolo 16). In genere le varie cause vengono gestite da sezioni,
che possono essere piccole (formate da tre o cinque giudici) o grandi (formate da tredici
giudici).
1.3 Funzionamento
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La Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado ai sensi dei Trattati “assicurano,
nell‟ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell‟interpretazione e
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nell‟applicazione” dei Trattati stessi. La Corte di giustizia deve quindi, nell‟ambito della
cooperazione internazionale instaurata mediante i trattati comunitari, garantire che la
legislazione nell‟Unione Europea sia interpretata ed applicata in modo uniforme in tutti i
Paesi membri. Inoltre la Corte controlla che le istituzioni e gli Stati membri agiscano
14 V. DRAETTA U., Elementi di diritto dell’Unione Europea, Milano, 2004, p. 92
15 Art. 2, co. 28, Trattato di Nizza (sostitutivo dell‟art. 222 del Trattato che istituisce la Comunità Europea)
16 Art. 20, co. 5, Statuto della Corte di Giustizia
17 Art. 9, co. 1, Statuto della Corte di Giustizia
18 Art. 9, co. 2, Statuto della Corte di Giustizia
19 Per una trattazione completa sul Tribunale di primo grado v., fra gli altri, MILLET T., The Court of first
instance of the European Communities , London, 1990; CONDINANZI M., Il Tribunale di primo grado e la
giurisdizione comunitaria, Milano, 1996; SUKHWINDER B., JASON-LLOYD L., The European Court of
Justice and the Court of First Instance, Routledge (UK), 2008
20 Art. 2, co. 26, Trattato di Nizza (sostitutivo dell'art. 220 del Trattato che istituisce la Comunità Europea)
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