ii
attuazione delle varie convenzioni internazionali in materia di
soccorso in mare.
In questo lavoro ho voluto approfondire gli aspetti pratici del
soccorso in mare, alla luce della recente evoluzione normativa sia
internazionale che nazionale, e alla luce del diverso modo di
concepire, oggi, il soccorso in mare, non più visto solo come
un’opera di intervento per cercare di porre in salvo le persone
trovatesi in pericolo o il bene nave, ma anche come salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento da idrocarburi conseguente un
sinistro marittimo.
Da tener presente che la materia del soccorso in mare presenta
un duplice profilo: quello pubblicistico, in quanto rientrano tra i
fini dello Stato la sicurezza della navigazione e la salvezza delle
persone e delle cose in pericolo di perdersi; e quello privatistico,
in quanto dalla prestazione di soccorso scaturisce un insieme di
rapporti (giuridici) fra privati, di natura prevalentemente
patrimoniale.
In questa sede verrà trattato l’aspetto pubblicistico della
fattispecie, analizzando le norme che impongono un obbligo di
iii
soccorso e le responsabilità che vi sono connesse sia da parte
dello Stato che dagli operatori del servizio.
È sembrato opportuno partire dall’analisi della Convenzione
di Amburgo del 27 Aprile 1979 sulla Ricerca e il Salvataggio in
Mare, approfondendo gli aspetti inerenti l’organizzazione SAR,
la cooperazione tra gli Stati, le misure preliminari, le procedure
di attuazione e il sistema di resoconto delle navi.
Del pari è stato ritenuto utile delineare il quadro completo
dell’organizzazione SAR nell’ordinamento italiano sia con
riferimento al soccorso obbligatorio (artt. 69 e 70 cod. nav.) sia
con riferimento alle rilevanti modifiche apportate
all’organizzazione del Soccorso Marittimo in Italia dalla Legge
n. 147/1989, concernente adesione alla Convenzione di Amburgo
1979, e suo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 662 del 28
Settembre 1994.
Ciò al fine di mettere in evidenza il compito gravoso affidato
al Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di Sicurezza della
Navigazione e di Soccorso in Mare, visto che la fattispecie del
soccorso è uscita dalla dimensione di attività da attuarsi con
iv
mezzi disponibili al momento, per entrare a far parte di una fase
di attività altamente professionale con mezzi appositamente
allestiti ed equipaggi e personale a terra particolarmente
addestrato.
Successivamente ho posto l’attenzione sulle funzioni, scopi e
struttura dell’IMO, Organizzazione principe per la elaborazione
di norme e raccomandazioni per la prevenzione e gestione delle
situazioni di pericolo, per poi concludere la trattazione col
Sistema GMDSS, sistema globale di comunicazione via radio e
via satellite avente lo scopo di consentire la trasmissione di
messaggi di pericolo ed informazioni urgenti riguardanti la
salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della
navigazione, bollettini metorologici ed altro, in maniera
automatica e ridondante, al fine di facilitare l0allertamento degli
enti preposti al soccorso in mare in caso di pericolo e la
diffusione immediata di notizie di interesse per la navigazione.
Concludo rivolgendo un ringraziamento particolare al VII
Gruppo Insegnamento dell’Accademia Navale, in particolare al
CV(CP) Lorenzo CHECCACCI, CF(CP) Enrico CASTIONI,
v
CC(CP) Giovanni STELLA e al TV(CP) Marco NOBILE che
hanno messo a mia disposizione tutta la loro esperienza in
materia e fornito del materiale prezioso sull’argomento.
Senza il loro aiuto la ricerca non avrebbe potuto approfondire
l’aspetto pratico della fattispecie del soccorso in mare, ma si
sarebbe limitata al profilo prettamente giuridico, su cui autorevoli
autori hanno scritto.
Livorno, lì 18 Novembre 2004
GM(CP) Salvatore CALANDRINO
1
Capitolo I
LA CONVENZIONE DI AMBURGO DEL 27
APRILE 1979
Sezione Prima
INTRODUZIONE
1.1 – Quadro giuridico dei servizi SAR
1.2 – I benefici dei servizi
1.3 – Il concetto mondiale
1.4 – La gestione ed il sostegno del dispositivo SAR
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
2
1 – INTRODUZIONE
Quasi tutti gli Stati danno importanza alla salvaguardia delle
vite umane e alla necessità di partecipare direttamente
all'esecuzione dei servizi di ricerca e di salvataggio (SAR)
aeronautici e marittimi per le persone in pericolo.
Considerando il carattere umanitario delle loro attività, gli
Stati membri dell'ICAO e dell'IMO cooperano per elaborare
norme e raccomandazioni per aiutare gli Stati nella prevenzione
e nella gestione delle situazioni di pericolo, e per facilitare la
cooperazione internazionale ed il coordinamento su base
quotidiana.
La Convenzione ha lo scopo di aiutare le autorità nazionali ad
instaurare, con costi contenuti, dei servizi SAR efficaci e di
vegliare affinché sia portato soccorso alle persone in pericolo
qualunque sia il luogo ove esse si trovino, la loro nazionalità o la
loro situazione.
La realizzazione di un dispositivo SAR mondiale da un punto
di vista storico non è stato altro che lo sviluppo dei dispositivi
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
3
SAR nazionali e la loro unione all’interno di una struttura
unitaria. Ciò per assicurare che venga prestato soccorso a tutte le
persone in pericolo, indipendentemente dalla loro nazionalità e
dal luogo in cui si trovano. L’annesso 12 (ricerca e salvataggio)
alla Convenzione ICAO e alla Convenzione SAR dell’IMO sono
i principali documenti che determinano le condizioni del servizio
SAR.
Le disposizioni degli stati sui servizi SAR dovrebbero essere
considerate come facenti parte di un dispositivo mondiale di
sicurezza. A tal fine, gli stati responsabili di una o un’altra
regione terrestre o oceanica, dovrebbero cooperare affinché si
possano utilizzare tutte le risorse disponibili per portare soccorso
alle persone in pericolo.
1.1 Quadro giuridico dei servizi SAR
Le Parti contraenti della SOLAS, della Convenzione
internazionale di Amburgo del 27 Aprile 1979 sulla ricerca ed il
salvataggio marittimo o della Convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale si impegnano a mettere in opera dei servizi
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
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ed un coordinamento SAR aeronautici e/o marittimi. La
comunità internazionale confida che queste rispettino gli
impegni presi.
I servizi SAR possono essere implementati dagli Stati, a
titolo individuale, mettendo in piedi un’organizzazione nazionale
SAR efficace oppure in collaborazione con uno od altri Stati
creando un'organizzazione SAR congiunta.
1.2 I benefici dei servizi
Oltre a salvaguardare la vita umana e a ridurne le sofferenze
grazie ai servizi di salvataggio, l'interesse che gli Stati portano
ai servizi SAR e la loro partecipazione a questi servizi può
portare ad altri benefici, per esempio:
• Un ambiente naturale più sicuro.
• Salvaguardia di vite umane anche durante le prime fasi di
disastri naturali o meno.
• Riscontro positivo nell’opinione pubblica.
• Eccellente catalizzatore per promuovere la cooperazione
e la comunicazione tra Stati e tra organismi al livello locale,
nazionale ed internazionale.
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
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• I beni che potranno essere salvati nel contesto delle
attività SAR possono essere di grande valore, il che
giustificherà ulteriormente i servizi SAR.
1.3 Il concetto mondiale del dispositivo di soccorso
Nell’istituire e migliorare i servizi SAR, gli Stati devono
considerare le attività SAR nazionali come parte integrante di un
dispositivo SAR mondiale.
Obiettivo di ICAO ed IMO è fare in modo che venga attuato
un dispositivo SAR mondiale efficace, in modo che tali servizi
siano disponibili ovunque vi siano persone trasportate per via
aerea o marittima.
Per raggiungere questo obiettivo è auspicabile che vengano
stabiliti dei dispositivi regionali che corrispondano ad ogni
regione oceanica e ad ogni continente, anche se ciò contrasta con
il concetto dell’istituzione di servizi indipendenti da parte di
ogni Stato, la cui somma costituisce il dispositivo mondiale.
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
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1.4 La gestione ed il sostegno del dispositivo SAR
Un dispositivo SAR per essere efficace deve essere gestito e
sostenuto adeguatamente ed essere integrato in un contesto
normativo adeguato.
Possono essere designati come Coordinatori SAR (SC) sia
organismi che persone, con compiti di responsabilità e
supervisione nel contesto dell’organizzazione SAR nazionale.
Quando necessario, dovrebbe essere stabilito un centro di
coordinamento soccorso (RCC) corrispondente ad una regione di
ricerca e soccorso (SRR) e dei centri secondari (RSC) in
corrispondenti ad una o più sottoregioni (SRS).
Ecco rappresentate le funzioni ed i livelli generali del
dispositivo SAR:
COORDINAMENTO SAR → GESTIONE
COORDINAMENTO MISSIONI SAR →
PIANIFICAZIONE MISSIONI
COORDINAMENTO SUL POSTO → SUPERVISIONE
OPERATIVA
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
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Le condizioni per costituire un dispositivo SAR efficace
sono:
• Emanazione di norme legislative che istituiscono il
servizio;
• Esistenza di strutture per l’utilizzazione di tutte le risorse
disponibili e la predisposizione di altre risorse;
• Ripartizione delle zone di responsabilità tra RCC ed RSC;
• Formazione del personale destinato al servizio;
• Predisposizione di mezzi di comunicazione adeguati;
• Predisposizione di intese, piani e documenti connessi per
raggiungere obiettivi e definire le relazioni di lavoro.
Pertanto è indispensabile che gli Stati collaborino tra loro per
far funzionare il dispositivo regionale, anche allo scopo di
evitare di dover istituire servizi SAR per i propri cittadini resi-
denti all’estero, o comunque in viaggio per il mondo.
Gli Stati confinanti tra loro possono creare un dispositivo
SAR regionale, a mezzo di intese bilaterali o multilaterali, per
creare in maniera sinergica dei servizi SAR in una regione
geografica determinata. Un approccio regionale di questo tipo
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
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presenta molti vantaggi sia per i beneficiari del servizio che per
gli Stati stessi.
In tal modo si evitano doppioni nell’organizzazione e nei
mezzi, si assicurano dei servizi più uniformi in tutta la regione e
si creano dei servizi SAR efficaci, anche in presenza di Stati che
hanno risorse limitate. Ciò è possibile adottando per l’appunto
l’approccio regionale nell’attività SAR.
Ogni Stato deve valutare le proprie responsabilità , compiti e
capacità SAR per soddisfare sia le esigenze nazionali che quelle
regionali, sia nell’istituire che nel ristrutturare un dispositivo
SAR.
Le modalità di pianificazione manageriale dell’attività SAR
consistono nel:
• valutare le nuove tecnologie, i cambiamenti e le opzioni
nel contesto in cui si effettua l’attività;
• valutare il dispositivo, utilizzare delle statistiche SAR per
identificare le cause ripetitive di un incidente;
• analizzare le considerazioni e le raccomandazioni delle
inchieste sugli incidenti e darvi seguito;
La Convenzione di Amburgo del 27 Aprile del 1979 - Introduzione
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• promuovere legislazioni, regolamenti, trattati o intese in
grado di migliorare la sicurezza;
• scambiare informazioni sui programmi tra i vari
organismi;
• partecipare a Comitati di Coordinamento e a riunioni SAR
internazionali e tra vari organismi.