economica e cioè garantire il soddisfacimento del bisogno di una
somma di denaro in un’eventualità futura, incerta sia nella
possibilità del suo verificarsi, sia nella data di accadimento, tale
bisogno può essere connesso ad un evento attinente la vita umana
- morte, infortunio, malattia, sopravvivenza – (assicurazione sulla
vita, contro gli infortuni, contro le malattie, ecc.).
Oggetto del contratto di assicurazione è pertanto il
«rischio», inteso come incertezza del verificarsi di un pregiudizio
economico conseguente ad un evento futuro ed incerto, ragion
per cui l’oggetto del contratto di assicurazione è il rischio inteso
come astratta possibilità del verificarsi di un evento.
Costituiscono un’eccezione al carattere facoltativo del
contratto assicurativo contro gli infortuni sportivi le polizze
stipulate in favore degli sportivi professionisti per i rischi di
morte e di infortunio a tenore dell’art.8 della legge 23 Marzo
1981, n.91.
Le norme richiamate, nel contesto di una legge che
definisce lo stato giuridico degli sportivi professionisti e ne
stabilisce diritti e doveri, predispone una tutela previdenziale
facendo obbligo alle società sportive di stipulare una polizza
assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti
«contro il rischio di morte e contro gli infortuni, che possono
pregiudicare il proseguimento di un’attività sportiva
professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione
all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, delle
federazioni sportive nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle
categorie interessate».
2
L’obbligo imposto alle società sportive è, pertanto, quello
di apprestare un trattamento indennitario per le situazioni di
bisogno create da eventi dannosi per la vita o per l’integrità
personale dell’atleta professionista, attraverso lo strumento di
contratti assicurativi stipulati per il rischio di morte (comunque
verificatosi ed in favore dei superstiti) e per il rischio di
infortunio (non necessariamente sportivo ed in favore dell’atleta)
nell’evenienza che dall’avverarsi di quest’ultimo derivino allo
sportivo professionista conseguenze pregiudizievoli ai fini del
proseguimento dell’attività sportiva professionistica e, di
immediato riflesso, della capacità di guadagno.
Per quanto i rischi tutelati siano sostanzialmente omogenei
a quelli oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni per i lavoratori dell’industria e dell’agricoltura e le
finalità perseguite siano sovrapponibili a quelle istituzionalmente
affidate all’I.N.A.I.L., la protezione sociale della categoria di
lavoratori considerati come professionisti dello sport (atleti,
allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici) è stata
realizzata dal legislatore attraverso il meccanismo assicurativo
privato.
3
Capitolo Primo: Introduzione
1.1 Ruolo e funzione della Cassa di Previdenza per
l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS)
Il nostro ordinamento prevede una forma mutualistica
d’assicurazione a copertura degli atleti e delle società sportive
d’appartenenza.
Lo Sportass (Cassa di previdenza per l’assicurazione degli
sportivi), ente pubblico parastatale istituito con D.P.R. 1 Aprile
1978, n.250, sulla base di un preesistente ente morale (Cassa
interna di previdenza del C.O.N.I.), ha il fine istituzionale di
assicurare, senza fine di lucro, tutti gli sportivi – iscritti alle
Federazioni sportive aderenti od affiliate al C.O.N.I. e tutti gli
iscritti alle Organizzazioni Sportive sulle quali il C.O.N.I.
esercita il potere di sorveglianza e di tutela – contro i danni
derivanti dagli infortuni e i danni arrecati a terzi e a cose di terzi
che si verifichino durante l’esercizio, individuale o collettivo,
dello sport in territorio nazionale. L’assistenza assicurativa
prestata dalla Cassa è estesa anche a tutte le categorie di ausiliari
sportivi (giudici, arbitri, ufficiali di gara, cronometristi,
allenatori, sanitari, accompagnatori, massaggiatori, ecc.)
nell’esercizio delle loro funzioni sportive.
La garanzia base offerta dalla Cassa consiste
nell’erogazione di un indennizzo su di una base minima, comune
a tutti gli iscritti di ciascuna Federazione od Organizzazione,
verso corrispettivo di un contributo uniforme. Quanto all’ambito
4
di operatività, la tutela assicurativa si è gradualmente estesa dallo
sport agonistico ad alcune manifestazioni para-agonistiche, quali
ad esempio i Giochi della Gioventù.
Ad ogni modo la Sportass non offre nella natura una
garanzia particolarmente rilevante, complice una fallimentare
politica gestionale da parte della Cassa di Previdenza per
l’assicurazione degli sportivi e dallo stesso C.O.N.I.
L’art.8 della legge 23 Marzo 1981, n. 91 (società e sportivi
professionisti) ha previsto l’obbligo, per le società, di stipulare
polizze individuali a favore degli atleti professionisti, contro il
rischio di morte e d’infortunio. Il regime di queste altre
assicurazioni sembrerebbe discostarsi dalla Sportass in quanto
diretto solo alla categoria degli atleti e avrebbe capacità di
copertura anche se il sinistro si sviluppi al di fuori della pratica
sportiva.
Sempre più frequente è comunque il ricorso da parte delle
singole federazioni sportive a convenzioni con la compagnie
ordinarie per la stipula di polizze assicurative complementari.
Pertanto è necessario prendere in esame il contratto
assicurativo contro gli infortuni sportivi contenuto nel
Regolamento delle prestazioni assicurative SPORTASS per gli
infortuni personali degli atleti ed ausiliari sportivi, che si riferisce
a tutti gli sportivi (professionisti e non professionisti) assicurati e
che funge da base anche per i contratti assicurativi in favore degli
sportivi professionisti, stipulati a condizioni e con prestazioni
particolari. L’assicurazione in questione assume carattere di
automaticità all’atto del tesseramento presso una Federazione
5
sportiva nazionale e può essere stipulata secondo modalità
differenziate in funzione della qualifica «professionistica» o «non
professionistica» dell’atleta.
1.2 Nozione e definizione normativa di infortunio sportivo
La nozione di infortunio è dettata dall’art.2 del
Regolamento stesso che ne dà la definizione: «si intende per
infortunio l’evento improvviso di una causa violenta esterna che
si verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’assicurato,
nell’esercizio dell’attività sportiva protetta dalla Cassa e produca
immediatamente lesioni corporali obiettivamente determinabili».
L’infortunio viene qualificato come «improvviso ... che si
verifichi, indipendentemente dalla volontà dell’assicurato».
L’attributo improvviso, che in questo Regolamento viene
impiegato ma che non ricorre nella maggior parte dei contratti
assicurativi per infortunio, ha il significato di imprevisto, di
inaspettato, di verificatosi senza alcuna preparazione.
Palesemente tale attributo prende qui il posto di quel fortuito che
più di frequente viene adoperato nel Regolamento assicurativo in
materia e che dalla dottrina giuridica è definito come
«l’accadimento imprevedibile che si verifica al di fuori
dell’ordinario e calcolabile decorso dei fatti, giuridicamente
rilevante».
«Improvviso» è, quindi, quell’evento che presenta
congiuntamente due delle caratteristiche accordate dalla dottrina
al fatto-infortunio: l’abnormità dell’evento rispetto al consueto ed
6
ordinario andamento delle cose, che l’infortunio interrompe
inserendosi in esso come elemento del tutto anomalo, e
l’imprevedibilità, che è tuttavia relativa e non assoluta, nel senso
che si circoscrive alla sola incertezza dell’an, del quando e del
quomo do.
L’evento infortunio, costituendo un rischio il cui verificarsi
è non soltanto possibile ma pure statisticamente determinato è
infatti imprevedibile soltanto in quanto e nella misura in cui non
è possibile prevedere se, quando e come si verificherà in
concreto.
Si tratta, quindi, di una imprevedibilità da valutarsi avendo
riguardo al criterio dell’id quod plerumque accidit. Il terzo
attributo che viene riconosciuto come qualificativo
dell’infortunio scaturisce, nel Regolamento in esame, dalla
condizione del suo avverarsi «indipendentemente dalla volontà
dell’assicurato».
E’ indubbio che dall’ambito dell’infortunio va escluso
l’evento verificatosi come conseguenza del dolo – in senso sia
commissivo sia omissivo – dell’assicurato. Non altrettanto
categorica può essere, invece, l’esclusione del fatto conseguente
a colpa dell’assicurato. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti
hanno infatti riconosciuto l’indennizzabilità (e, quindi, la
rispondenza ai requisiti definitori dell’infortunio)
dell’accadimento cagionato dalla colpa lieve, ossia prodotto da
negligenza, imprudenza o imperizia di lieve entità, ovvero da
lieve trasgressione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
7
In ambito sportivo, ovviamente, possiedono particolare
pregio, come atti configurativi di colpa il cui grado deve essere
volta a volta stimato ai fini dell’indennizzabilità, le violazioni dei
regolamenti e delle norme comportamentali vigenti nella singola
disciplina sportiva, giacché regolamenti e norme sportive
traggono per lo più ragion d’essere dalla finalità di evitare o di
prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità personale. Ma i
tre attributi di cui si è dato conto, di per se soli, sono insufficienti
alla definizione dell’infortunio. Questo ultimo è essenzialmente,
l’incontro della causa violenta con l’organismo umano. E’ questo
il momento centrico dell’infortunio nella sua componente
oggettiva e biologica.
La causa violenta può sinteticamente essere definita come
quell’antecedente causale dannoso ed esteriore che agisce
sull’organismo umano con rapidità di azione. In quanto causa,
siffatto antecedente possiede anzitutto la caratteristica di
precedere l’effetto. Deve, poi, essere dannoso e cioè atto a
produrre danno alla persona dello sportivo; il danno alla persona
può, a sua volta, essere definito come una modificazione
peggiorativa dello stato anteriore, apprezzabile clinicamente e
valutabile medicolegalmente. L’attributo dell’esteriorità inerente
all’antecedente causale va riferito alla persona dell’infortunato;
deve trattarsi, cioè, di un quid dotato di potenzialità lesiva ed
estraneo all’organismo umano perché residente al di fuori di esso.
S’intende che il trauma interno può anch’esso riconoscere
quale causa un antecedente esteriore, quando sia determinato da
uno sforzo che eccede l’intensità del normale atto di forza
8
richiesto dalla dinamica della vita quotidiana: in questo caso
l’esteriorità della causa va identificata nella resistenza esterna
opposta all’azione muscolare della persona e che ha costretto
quest’ultima, al fine di vincerla, all’esecuzione dello sforzo.
La «violenza» della causa è determinata, ancora, dalla sua
«veemenza», cioè dalla rapidità con la quale s’incontra con
l’organismo umano ed agisce su esso dispiegando e traducendo
in atto il proprio potenziale lesivo.
«Violenta» è, quindi, la causa che agisce con rapidità
d’azione e che è caratterizzata dalla concentrazione cronologica
della sua applicazione.
La rapidità d’azione della causa non comporta che questa
debba necessariamente estrinsecare la propria efficacia lesiva in
modo istantaneo o subitaneo. E’ necessario, però, che l’azione
lesiva si concretizzi in breve volgere di tempo, in ciò consistendo
il carattere differenziale e discriminativo dell’infortunio rispetto
alla malattia, nella quale invece l’azione lesiva si svolge in modo
lento o diluito nel tempo.
Si rende, pertanto, indispensabile precisare la durata
massima della concentrazione nel tempo della causa lesiva o, in
altri termini, di individuare il limes cronologico che funge da
discrimine tra l’infortunio e la malattia.
Nell’infortunistica del lavoro i confini cronologici entro i
quali si configura l’infortunio sono stabiliti nella durata di un
normale turno di lavoro.
Analogamente, per l’infortunio sportivo, questi possono
essere determinati nel periodo di durata effettiva dell’attività
9
sportiva protetta, comprendente sia la prestazione agonistica in
senso stretto sia la prestazione fisica, alla prima preliminare e
propedeutica, costituita dall’allenamento, che pure tanta parte e
tanta importanza riveste ai fini della prestazione sportiva.
Impropriamente all’attributo «violenta» viene conferito,
nel linguaggio comune, il significato di azione traumatica
determinata da una energia fisica. La natura della causa violenta
ricomprende, invece, i determinismi lesivi da energia fisica
(meccanica, barica, termica, elettrica, radiante), da energia
chimica, da energia batterica, virale e parassitaria, ed infine da
energia bio-dinamica, che vengono studiati nell’ambito di quel
particolare comparto d’indagine costituito dalla lesività medico-
legale.
Si è detto che la causa violenta deve possedere il requisito
della dannosità. Ad integrazione di questo attributo, va aggiunto
che tale dannosità deve estrinsecarsi nella produzione di un
effetto dannoso costituito dalla lesione.
1.3 Concetto di causalità sotteso alla definizione normativa
La prospettazione di un rapporto di causa ed effetto,
introduce direttamente alla trattazione del più delicato e
problematico nucleo tematico dell’infortunistica medico-legale e
della medicina legale più in generale, costituito dallo studio del
rapporto causale o del processo di causazione.
10