I principi contabili internazionali erano noti come International Accounting Standards
(IAS) sino al 2001, quando lo IASB ha deciso di chiamare International Financial
Reporting Standards (IFRS) i documenti emanati da quella data in avanti
2
.
Il processo di armonizzazione contabile, in ambito comunitario, ha previsto
l’omologazione degli standards all’interno dell’ordinamento giuridico di sua
competenza: con l’emanazione del Regolamento CE n. 1606 del 2002 e n. 1725 del
2003 si è resa obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2005, l’applicazione dei principi
contabili internazionali ai bilanci consolidati di tutte le società quotate nei mercati
regolamentati dell’Unione Europea.
A ciascuno stato membro è stata poi lasciata la facoltà di decidere di ampliare
l’utilizzazione degli standards per la redazione del bilancio d’esercizio ad una più
vasta serie di aziende, non necessariamente quotate.
La possibilità di applicare i principi contabili internazionali alle società non quotate è
particolarmente rilevante nel nostro paese, caratterizzato da un tessuto produttivo nel
quale predominano le aziende di piccola e media dimensione. Tale situazione è,
peraltro, comune all’intero contesto europeo.
Appare evidente che sussiste il problema della comunicazione di bilancio delle
aziende di piccola e media dimensione in un contesto nel quale si richiede una
crescente comparabilità internazionale delle informazioni contabili.
Lo IASB ha così deciso di intraprendere un proprio progetto di estensione degli
standards contabili anche alle PMI, stabilendo che dovrà trattarsi di principi derivati
da quelli già esistenti, con alcune semplificazioni che ne facilitino l’applicazione da
parte delle imprese di dimensioni più piccole e che riducano gli oneri conseguenti la
loro applicazione.
Nel febbraio 2007, lo IASB ha pubblicato l’Exposure Draft on accounting standards
for Small and Medium sized Entities (SME) che prevede un set separato di principi
contabili internazionali per le piccole e medie imprese, che lo IASB si augura possa
entrare in vigore dal 2009.
con il fine di contribuire al processo di armonizzazione delle modalità di redazione e di comunicazione
delle informazioni economiche d’impresa. L’istituzione dello IASB ha sostituito l’International
Accounting Standards Commitee (IASC).
2
In questa sede si utilizzerà l’acronimo IFRS intendendo con esso tutti i principi contabili internazionali
in vigore, compresi quindi gli AIS emessi prima del 2001 e le loro interpretazioni pubblicate dai
comitati noti come SIC (Standard Interpretation Commitee) fino al 2001 e poi divenuti IFRIC
(International Financial Reporting Interpretation Commitee), costituiti in seno allo IASB.
6
Lo scopo del presente elaborato è quello di analizzare le modifiche che subirà il
bilancio d’esercizio delle PMI a seguito dell’introduzione degli IAS/IFRS for SME.
In particolare, sarà analizzato, nei capitoli successivi, il processo di armonizzazione
contabile all’interno dell’Unione europea e come l’Italia abbia recepito tali norme.
Nel terzo capitolo è presentato brevemente il nuovo contenuto del bilancio, così
come concepito dagli standards internazionali.
Infine, si analizzerà il progetto IFRS light, cercando di evidenziare le differenze
rispetto agli IFRS full e le sue implicazioni.
7
1. IL BILANCIO D’ESERCIZIO: IL PRINCIPALE STRUMENTO Di
INFORMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
1.1. L’analisi dell’evoluzione normativa del bilancio
Il bilancio di esercizio costituisce il principale sistema informativo aziendale, sia
nell’ottica interna, sia nell’ottica esterna. L’ottica interna riguarda il management,
che attraverso la lettura e l’interpretazione del bilancio è in grado di decidere le
azioni da intraprendere in futuro; l’ottica esterna invece riguarda tutti gli
stakeholders (i soci, i finanziatori, i clienti, i fornitori, l’amministrazione finanziaria,
i potenziali investitori, ecc.) interessati a vario titolo a conoscere la situazione
economica-finanziaria per assumere le decisioni che li riguardano.
Considerata l’importanza che il bilancio di esercizio assume quale strumento di
comunicazione economica per la comunità dei soggetti interessati alle vicende
dell’impresa, è evidente il motivo per il quale la legge se ne occupa: l’obiettivo è
quello di tutelare il lettore, di rendere il messaggio il più trasparente possibile,
chiarendone a monte, la forma ed il significato
3
.
L’attuale disciplina nazionale del bilancio d’esercizio è il frutto di un lungo e
articolato processo evolutivo, iniziato alla fine del XIX secolo e tutt’ora in corso.
Il processo può essere scomposto nelle tre fasi seguenti:
1. la disciplina del bilancio d’esercizio prima del recepimento delle direttive
europee;
2. la disciplina del bilancio d’esercizio a seguito del recepimento delle
direttive europee;
3. la disciplina del bilancio d’esercizio ai giorni nostri e le prospettive
evolutive.
1.1.1. La disciplina del bilancio d’esercizio prima del
recepimento delle direttive europee
L’inizio del processo coincide con l’introduzione del Codice Civile nel 1942,
che prevedeva un’apposita sezione (IX), comprendente gli articoli dal 2423 al
2435, nella quale vengono regolamentati la struttura, il contenuto, i criteri di
3
G. Fabbrini e A. Musaio (a cura di), Contabilità e bilancio. Fondamenti e disciplina, Editore Franco
Angeli, Milano, 2004, pag. 164.
8
valutazione degli elementi patrimoniali e le formalità per il deposito e la
pubblicazione.
La disciplina nella sua formulazione originaria prevedeva:
1. il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico (art.
2423, 1° co.); al bilancio deve essere allegata la Relazione degli
amministratori e la Relazione dei Sindaci (art. 2423, 3° co.);
2. dal bilancio devono risultare con chiarezza e precisione la situazione
patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte
(art.2423, 2° co.).
Il contenuto dello Stato patrimoniale era disciplinato dall’art. 2424, che forniva
solamente un elenco di voci, mentre nulla era previsto per la forma e il
contenuto del Conto economico.
I criteri di valutazione erano disciplinati in diversi articoli: art. 2525 per gli
elementi patrimoniali, art. 2426 per le “partite relative a più esercizi”, art. 2427
per il “valore di avviamento” e art. 2429 per i “fondi di anzianità e quiescenza”.
La disciplina è rimasta invariata fino alla Legge n. 216 del 7 giugno 1974, che
ha previsto:
ξ l’ampliamento del contenuto minimo dello Stato patrimoniale;
ξ l’aggiunta dell’art. 2425-bis per il contenuto del Conto economico;
ξ l’aggiunta dell’art. 2429-bis per il contenuto della Relazione degli
amministratori.
Con la Legge 216/74 il Legislatore istituisce la CONSOB (Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa) delegando il Governo per la disciplina del
controllo contabile e della certificazione dei bilanci delle società per azioni
quotate in borsa. Esercitando la delega con il D.P.R. n. 136 del 31 marzo
1975, si stabilisce che, per le società con azioni quotate in borsa, il controllo
della contabilità e delle valutazioni di bilancio deve essere svolto da società di
revisione iscritte in un apposito albo secondo le norme per la redazione e il
9
contenuto del bilancio e secondo corretti principi contabili
4
. Dal documento
emerge un nuovo elemento nel nostro ordinamento italiano, il riferimento
normativo ai principi contabili. Il richiamo trae origine dalla distinzione fra i
sistemi “civil law”, in base al quale i sistemi e le regole sono contenute nei
codici, e quello di “common law”, basato su poche regole scritte e un ampio
ricorso ai casi giurisprudenziali.
Anche in Italia, quindi diventa necessario individuare un insieme di principi
coerenti con le norme imperative del Codice Civile e con gli orientamenti della
dottrina contabile del nostro paese. Viene così istituito il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, che fino al recepimento delle direttive
europee ha provveduto ad emanare 9 principi contabili.
I principi contabili possono essere intesi come “regole ragionieristiche”
destinate a integrare e a risolvere i problemi applicativi della legge in materia
di bilancio. La funzione dei principi contabili è quindi duplice:
a. interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio; la
legge fissa alcuni principi generali sulla formazione del bilancio e rinvia
implicitamente a regole tecniche per specificazioni e interpretazioni di
tipo applicativo;
b. integrare quando le norme di legge risultano insufficienti.
1.1.2. La disciplina del bilancio d’esercizio a seguito del
recepimento delle direttive europee
La disciplina civilistica del bilancio è stato modificata radicalmente con il D.
Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 che ha dato attuazione alla IV direttiva n.
78/660/CEE sul bilancio d’esercizio individuale e alla VII direttiva n.
83/349/CEE sul bilancio d’esercizio consolidato.
In particolare, dalla IV direttiva si può comprendere che il bilancio d’esercizio è
formato dallo Stato Patrimoniale, il Conto economico e l’allegato, che devono
essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla direttiva medesima e
4
“La società di revisione se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze
delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il
contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente
rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita
relazione…” D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 art. 4.
10
devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella
finanziaria, nonché del risultato economico della società. Per garantire una
rappresentazione fedele, la norma stabilisce che devono essere fornite
informazioni complementari e che gli Stati membri possono richiedere ulteriori
informazioni rispetto a quelle richieste dalla Direttiva
5
.
Le modifiche apportate dal legislatore alla disciplina del bilancio con la riforma
del 1991 sono numerose e riguardano:
ξ la disciplina si articola su tre livelli: il primo relativo alla “clausola
generale del bilancio”, il secondo relativo ai “principi di redazione” ed il
terzo relativo agli “aspetti applicativi”;
ξ l’allegato è stato definito dal nostro Legislatore Nota integrativa il cui
contenuto è disciplinato dall’art. 2427 c.c. e costituisce al pari dello
Stato patrimoniale e del Conto economico un documento del bilancio;
ξ al bilancio si accompagnano la Relazione sulla gestione disciplinata
dall’art. 2428 c.c. (rappresenta la vecchia Relazione degli
amministratori) e la Relazione dei sindaci disciplinata dall’art. 2429 c.c.;
ξ l’oggetto del bilancio viene esteso oltre che alla situazione patrimoniale
ed al risultato economico dell’esercizio, anche alla situazione
finanziaria dell’impresa;
ξ vengono codificati i principi generali, o postulati, del bilancio;
ξ vengono introdotti appositi schemi per lo Stato patrimoniale e per il
Conto economico (art. 2424 e 2425 c.c.);
5
“1. I conti annuali comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l’allegato. Questi
documenti formano un tutto inscindibile.
2. I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente Direttiva.
3. I conti annuali devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria
nonché del risultato economico della società.
4. Quando l’applicazione della presente Direttiva non basta per fornire il quadro fedele di cui al
paragrafo 3, si devono fornire informazioni complementari.
5. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione della presente Direttiva contrasta con
l’obbligo di cui al paragrafo 3, occorre derogare alla disposizione in questione onde fornire il quadro
fedele di cui al paragrafo 3. Tale deroga deve essere menzionata nell’allegato e debitamente motivata
con l’indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale, su quella finanziaria nonché sul
risultato economico. Gli Stati membri possono precisare i casi eccezionali e fissare il corrispondente
regime derogatorio.
6. “Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre
informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente Direttiva.” IV Direttiva n.
78/660/CEE art. 2, tratta dal sito www.fondazionelucapacioli.it.
11
ξ viene introdotto il bilancio “in forma abbreviata” per le aziende di minori
dimensioni (art. 2435-bis c.c.);
ξ vengono integrati e modificati i criteri di valutazione (art. 2426 c.c.);
ξ viene introdotta una disciplina specifica per il bilancio consolidato
6
.
Per quanto riguarda il ruolo dei principi contabili, il D. Lgs. 127/91 modifica
anche il D.P.R. 136/75, eliminando al secondo comma dell’art. 4 il richiamo ai
“corretti principi contabili”
7
.
L’esclusione del richiamo ai principi contabili, tuttavia, non ha ridotto la loro
funzione, continuando così ad avere un ruolo interpretativo ed integrativo.
A partire dal 1994 la Commissione per l’elaborazione dei principi contabili
provvede ad aggiornare ed arricchire i propri documenti, emanando nel corso
degli anni nuovi principi (numerati dall’11 al 30), in particolare:
Numero documento Data di emissione Oggetto
Documento n. 11 1 gennaio 1994 Bilancio d’esercizio. Finalità e postulati
Documento n. 12 1 gennaio 1994
Composizione e schemi del bilancio di esercizio di
imprese mercantili, industriali e di servizi
Documento n. 13 1 gennaio 1994 Le rimanenze di magazzino
Documento n. 14 8 novembre 1994 Le disponibilità liquide
Documento n. 15 20 dicembre 1995 I crediti
Documento n. 16 6 marzo 1996 Le immobilizzazioni materiali
Documento n. 17 6 marzo 1996 Il bilancio consolidato
Documento n. 18 3 aprile 1996 Ratei e risconti
Documento n. 19 26 settembre 1996
I fondi per rischi ed oneri, il trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato, i debiti
Documento n. 20 26 settembre 1996 Titoli e partecipazioni
Documento n. 21 10 dicembre 1996 Il metodo del patrimonio netto
Documento n. 22 30 luglio 1997 Conti d’ordine
6
Vengono così obbligate alla redazione del bilancio consolidato le società per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’impresa, nonché gli enti pubblici economici, le
società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità
limitata (art. 25 del D.lgs. 127/91).
7
“La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il
bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è
conforme alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio, ne rilascia certificazione con apposita
relazione…” (art. 4 comma 2 del D.P.R. 136/75 modificato dal D. Lgs. 127/91).
12
Documento n. 23 13 luglio 1997 Lavori in corso su ordinazione
Documento n. 24 Marzo 1999 Le immobilizzazioni immateriali
Documento n. 25 Marzo 1999 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
Documento n. 26 Giugno 1999 Operazioni e partite in moneta estera
Documento n. 27 Giugno 1999 Introduzione dell’euro quale moneta di conto
Documento n. 28 Ottobre 2000 Il patrimonio netto
Documento n. 29 Febbraio 2001
Cambiamenti di principi contabili. Cambiamenti di
stime contabili. Correzioni di errori. Eventi e
operazioni straordinari. Fatti intervenuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
Documento n. 30 Gennaio 2002 I bilanci intermedi
Nel 2003 con il D. Lgs. n . 6 del 17 gennaio è stata approvata la “Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative” in
attuazione della legge delega del 3 ottobre 2001 n. 366
8
. Le disposizioni
contenute nel Decreto Legislativo contengono numerose modifiche, in
particolare:
1. modifiche ai principi di redazione del bilancio (art. 2423-bis)
a) prevalenza della sostanza sulla forma;
2. modifiche ai criteri di valutazione (art. 2426)
a) disciplina delle operazioni in valuta;
b) eliminazione delle interferenze fiscali.
3. modifiche agli schemi di bilancio (art. 2424, 2424-bis, 2425 e
2425-bis)
a) fiscalità anticipata e differita;
b) utile e perdite su cambi;
c) finanziamenti dei soci;
d) bilancio in forma abbreviata.
4. modifiche al contenuto della Nota Integrativa (art. 2427)
a) immobilizzazioni immateriali;
b) variazione nei cambi avvenute dopo la fine dell’esercizio;
8
Il D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle
società cooperative” è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 e dal D. Lgs.
n. 310 del 28 dicembre 2004.
13
c) crediti e debiti relativi a operazioni di pronto contro
termine;
d) leasing finanziario;
e) fiscalità anticipata e differita;
f) patrimonio netto;
g) finanziamento dei soci;
h) patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci chiusi dopo il 30 settembre 2004.
L’Organismo Italiano di Contabilità ha redatto un documento dedicato
all’analisi dei principali effetti civilistici e fiscali della riforma del diritto societario
sulla redazione del bilancio d’esercizio. Il Documento n. 1 dell’OIC ha
modificato 8 principi contabili nazionali per adeguarli alle nuove disposizioni
legislative contenute del D. Lgs. n. 6/2003
9
.
Il D. Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003
10
ha inserito nel codice civile l’art. 2427-
bis (“Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari”)
ed ha integrato con il nuovo n. 6bis l’art. 2428 relativo alla relazione sulla
gestione
11
; le disposizioni sono entrate in vigore il 1 gennaio 2005.
Il D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 attuativo della legge comunitaria 2003
(legge 31 ottobre n. 306) recante le opzioni previste dal Regolamento CE n.
1606/2002
12
ha previsto l’obbligo di redigere il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall’esercizio chiuso o in
corso al 31 dicembre 2005, per:
a) le società quotate;
b) le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
c) le banche e gli intermediari finanziari vigilati;
9
In particolare, i principi modificati sono stati i principi n. 11, 12, 19, 22, 24, 25, 26 e 28.
10
Provvedimento attuativo della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive 78/660/CE, 83/349/CEE
e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi
di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.
11
L’articolo 6bis recita: “in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti
per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
a) Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa
la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) L’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al
rischio di variazione dei flussi finanziari.”
12
Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo
all’applicazione di principi contabili internazionali.
14
d) le società assicurative.
Di seguito si propone una tabella esplicativa relativa all’ambito di applicazione
degli IAS/IFRS in virtù del D. Lgs. 38/2005.
I soggetti Bilancio Consolidato Bilancio di esercizio
Società quotate
Obbligo di adozione IAS/IFRS
dal 2005
Facoltà di adozione IAS/IFRS
dal 2005; obbligo dal 2006
Società con strumenti
finanziari diffusi; banche, enti
finanziari vigilati
Obbligo di adozione IAS/IFRS
dal 2005
Facoltà di adozione IAS/IFRS
dal 2005; obbligo dal 2006
Imprese di assicurazione
Obbligo di adozione IAS/IFRS
dal 2005
Obbligo di adozione IAS/IFRS
dal 2006 (a patto che non
debbano redigere il consolidato)
Società consolidate da:
società quotate, società con
strumenti finanziari diffusi,
banche, enti finanziari vigilati;
altre società consolidate da
società che redigono il
bilancio consolidato (escluse
quelle minori)
Facoltà di adozione IAS/IFRS
dal 2005
Facoltà di adozione IAS/IFRS
dal 2005
Altre società non consolidate
da società che redigono il
bilancio consolidato (escluse
quelle minori)
Facoltà di adozione IAS/IFRS
dall’esercizio individuato con
decreto
Società minori (art. 2435-bis
c.c.)
Divieto di utilizzo IAS/IFRS
15
Il decreto prevede poi norme per la distribuzione degli utili e delle riserve che
si applicano alle società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi
contabili internazionali e la disciplina di variazioni di patrimonio netto di
apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili
internazionali. Il fine ultimo è quello di limitare la distribuzione di utili e riserve
derivanti dall’applicazione del criterio di valutazione al fair value previsto dagli
IAS/IFRS, restando il più possibile aderente al principio attualmente in vigore,
che prevede la possibilità di distribuire solo i proventi effettivamente
conseguiti.
L’art. 8 del D. Lgs. 38/2005 disciplina i patrimoni destinati ad uno specifico
affare
13
, precisando che se questi sono presenti nel bilancio di esercizio o nel
bilancio consolidato deve essere presentato un separato rendiconto redatto in
conformità dei principi contabili internazionali.
Il D. Lgs. 7 novembre 2006 n. 285 ha recepito la Direttiva del Consiglio 13
maggio 2003 n. 2003/38/CE, in materia di redazione dei bilanci annuali.
In particolare, viene previsto l’aumento dei limiti degli attivi e dei ricavi ai fini:
ξ della redazione del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) e della
nomina del collegio sindacale nelle s.r.l. (art. 2477 c.c.);
ξ della redazione del bilancio consolidato.
I nuovi parametri sono entrati in vigore il 12 dicembre 2006.
Ai sensi del novellato art. 2435-bis c.c., le società di capitali possono redigere
il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
13
I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono disciplinati dall’art. 2447-bis e ss. Articoli introdotti
con il D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003.
16
Bilancio abbreviato Nuovi limiti (€) Vecchi limiti (€)
Totale dell’attivo dello Stato
patrimoniale
3.650.000 3.125.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.300.000 6.250.000
Dipendenti mediamente occupati 50 unità 50 unità
Il D. Lgs. 285/2006 ha modificato anche l’art. 2477, stabilendo l’obbligo di
nominare il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata che, pur
avendo capitale sociale inferiore a 120.000.000 euro, per due esercizi
consecutivi abbiano superato due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis comma 1
c.c.. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei limiti in esame
non vengono superati.
In merito al bilancio consolidato, sono obbligati alla redazione:
ξ le società di capitali che controllano un’altra impresa;
ξ gli enti pubblici economici, le cooperative e le società di mutua
assicurazione che controllano società di capitali.
Il D. Lgs. 285/2006 non ha modificato le disposizioni relative alla nozione di
controllo
14
; ha invece modificato il caso di esonero dalla redazione del bilancio
consolidato per i gruppi con limitate dimensioni. Più in particolare non sono
obbligati alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che,
unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi
consecutivi due dei seguenti limiti:
1. totale degli attivi degli stati patrimoniali: 14.600.000 euro;
14
La nozione di controllo si ricava dall’art. 26 del D. Lgs. n. 127/1991, ai sensi del quale sono imprese
controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominate
nell’assemblea ordinaria;
3. le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o
clausole;
4. le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza
dei diritti di voto.
17
2. totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 29.200.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Infine, il D. Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 ha introdotto alcune modifiche alla
disposizione normativa contenuta nell’art. 2428 c.c., relativa alla Relazione
sulla gestione, ampliando il contenuto del documento redatto dagli
amministratori delle società in occasione della presentazione del bilancio
annuale.
Il D. Lgs. n. 32/2007 ha introdotto nel comma 1 dell’art. 2428 c.c. una nuova
locuzione secondo la quale la relazione sulla gestione deve contenere
“un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e
dell’andamento e del risultato della gestione, …, nonché una descrizione dei
principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.
La norma ha introdotto nell’art. 2428 un nuovo comma, secondo il quale
“l’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli
affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli
indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli
importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.
1.1.3. La disciplina del bilancio d’esercizio ai giorni nostri e le
prospettive evolutive
Il quadro di riferimento delineato, ci fa comprendere che ad oggi nel nostro
paese esistono società che adottano gli IFRS per obbligo o facoltà, e soggetti
cui questa adozione è esclusa. Ciò non facilita i confronti fra i dati contabili
delle imprese italiane.
Questo scenario è destinato a modificarsi, in quanto lo IASB (International
Accounting Standards Board)
15
nel 2006 ha pubblicato la bozza dell’Exposure
15
Lo IASB (International Accounting Standards Board) è l’organismo costituito il 1° aprile 2001 dalla
“IASC Foundation” e preposto ad elaborare, pubblicare e diffondere i principi contabili internazionali
con il fine di contribuire al processo di armonizzazione delle modalità di redazione e di comunicazione
delle informazioni economiche d’impresa. Con l’istituzione dello IASB, che ha sostituito lo IASC
(International Accountig Standards Committee), i principi contabili internazionali hanno cambiato la
18
Draft on accounting standards for Small and Medium sized Entities (SME) che
prevede lo sviluppo di un set separato di principi contabili IFRS semplificati per
le piccole e medie imprese, il cui testo definitivo dovrebbe vedere la luce nel
2008 con decorrenza dal 1° gennaio 2009. La versione semplificata dei
principi IFRS per le PMI si dispiega in 240 pagine di regole, suddivise in 38
sezioni, un decimo rispetto alle 2.400 sui principi IAS/IFRS in vigore dal 2005
per le società quotate. Si tratta di indicazioni che, però, valgono solo per chi
non opera nel settore finanziario o che non è sotto controllo pubblico. In questi
casi, infatti, continueranno ad applicarsi i principi IFRS nella versione
integrale.
L’obiettivo del progetto dello IASB è quello di:
a. offrire principi contabili di alta qualità, comprensibili, applicabili e adatti
a tutte le SME;
b. ridurre gli oneri per le SME che intendono applicare i principi contabili
riconosciuti dalla comunità internazionale;
c. soddisfare le esigenze degli utilizzatori dei bilanci delle SME.
L’importanza rivolta a livello europeo alle piccole e medie imprese dipende dal
fatto che esse sono di gran lunga più numerose di quelle di grandi dimensioni,
di cui solo un ridotto numero è attualmente quotato in borsa. Questa
condizione, infatti, non caratterizza solo l’Italia, ma a seguito dell’allargamento
dell’UE sono interessati altri paesi, come la Polonia e la Grecia.
Il tessuto economico-industriale italiano è composto per oltre il 90% dalle PMI.
Nel 2005 in Italia vi erano 4.371.087 imprese
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, che occupavano
complessivamente 16.813.193 addetti
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.
loro denominazione da IAS (International Accounting Standards) a IFRS (International Financial
Reporting Standards). Così come, l’organismo che emana le interpretazioni ad integrazione dei singoli
principi ha modificato il proprio nome da SIC (Standing Interpretations Committee) a IFRIC
(International Financial Reporting Interpretations Committee). Quindi, oggi l’acronimo IAS designa i
principi emanati prima del 2001, mentre la sigla IFRS qualifica i principi pubblicati o revisionati dallo
IASB successivamente all’aprile 2001; parallelamente l’acronimo SIC identifica le interpretazioni
pubblicate prima dell’aprile 2001, mentre l’acronimo IFRIC indica le interpretazioni emanate
successivamente a tale data.
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Sono considerati “impresa” anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Sono escluse dal
campione le unità economiche relative ad agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e servizi annessi,
istituzioni pubbliche, organizzazioni associative, attività svolte da famiglie e convivenze e organismi
extraterritoriali.
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