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Introduzione
« […] Appartiene alla natura intrinseca del processo di parti riconoscere, accanto
al potere investigativo della polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero, il diritto
di indagine ai soggetti privati, quale prima espressione del diritto alla prova, e più
precisamente del diritto di difendersi provando. »
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(G. Frigo)
Il punto centrale della legittimazione delle indagini difensive nel
processo penale italiano è ravvisabile già in questa osservazione del avv.
Frigo, attuale membro della Consulta e considerato da molti il padre
della riforma costituzionale che ha introdotto il cosiddetto “giusto
processo”, ovvero quella riforma generale che ha legittimato per la prima
volta le investigazioni difensive.
In precedenza, l‟argomento delle indagini della difesa veniva trattato
esclusivamente in maniera sbrigativa e generica dall‟art. 38 delle norme
di attuazione del codice di procedura penale, nel quale era sancita la
mera facoltà per il difensore di svolgere indagini per raccogliere
elementi di prova a favore del proprio assistito, anche avvalendosi della
collaborazione di consulenti tecnici e sostituti, ha concesso la possibilità
di ottenere colloqui con persone informate sui fatti e la possibilità di
delegare queste attività ad investigatori privati autorizzati.
La norma risulta chiaramente formulata con scarsa attenzione nei
confronti del problema e anche la posizione in cui si trova, nelle norme
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Siracusano D., Elementi di diritto processuale penale, vol. II cap. V L’investigazione difensiva, pag.
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di attuazione e non fra le altre norme regolative del processo nel corpus
del codice di procedura vero e proprio, fa risaltare quanto venisse
considerata quasi inutile la possibilità di svolgere attività di
investigazione da parte del difensore, tanto che non venivano specificati
limiti e contenuti concreti di tale attività, nonché le sue modalità di
attuazione.
Secondo la relazione della Commissione di Giustizia del Senato sul
disegno di legge in cui erano contenute le “disposizioni in materia di
indagini difensive” approvato nel 2000, il disinteresse del precedente
legislatore nei confronti di queste ultime si doveva al fatto che si era
preferito ritagliare uno spazio di largo respiro al Pubblico Ministero,
senza curarsi della controparte e costruendo così un processo sbilanciato,
nonostante le idee guida del nuovo rito penale (che gli avrebbero valso la
qualifica di “accusatorio”) fossero a favore di una dialettica di parità tra
le due parti in causa, anche per quanto riguarda l‟acquisizione di
elementi probatori utili ai fini decisionali.
E‟ da questa critica che parte la formulazione di una compiuta disciplina
delle investigazioni difensive che fosse imprescindibile corollario del
principio di parità tra accusa e difesa che doveva essere garantito in ogni
stato e grado del procedimento; il primo passo è stata l‟emanazione della
legge 7 dicembre 2000 n. 397
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, nella quale erano esposti i principi di una
di una disciplina completa e puntuale della materia, liberandola dallo
stato di abbandono in cui versava e dandole l‟importanza che merita
nell‟ambito del processo penale.
Le indagini difensive, quindi, risultano essere una materia processuale
estremamente nuova e controversa, in quanto il diritto alla difesa del reo
tramite la raccolta di elementi probatori solleva una serie di quesiti e di
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Cfr. cap. I par. 2.1
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problemi di rilevanza non discutibile: la vera o presunta parità tra le parti
nel processo che può essere raggiunta accordando al difensore la
possibilità di svolgere indagini private; quali siano effettivamente i poteri
di direzione d‟indagine dell‟avvocato difensore e quando sia veramente
opportuno l‟intervento dell‟investigatore privato; nonché i tempi molto
spesso troppo ristretti per ricorrere efficacemente alle investigazioni
difensive.
Nelle pagine che seguiranno si cercherà di analizzare questo vasto
argomento suddividendolo in tre punti di vista, differenti ma correlati,
che si auspica possano dare un‟idea completa delle prospettive che le
indagini difensive portano con sé.
La prima parte analizza la normativa in materia, presentando una sorta di
confronto tra passato e presente e sottolineando le diverse tappe percorse
nell‟arco degli ultimi dieci anni per adeguare il corpo delle leggi alle
moderne esigenze di difesa attiva e autonoma. L‟analisi è condotta a
partire dal 1999, con l‟esame della fondamentale introduzione dei
principi del cosiddetto “giusto processo” nella carta costituzionale, che
ha costituito il punto di partenza della carrellata successiva di riforme del
diritto, passando per le modifiche del codice penale e di procedura
penale, fino ad arrivare all‟adeguamento dei testi più specifici del
T.U.L.P.S. e del suo Regolamento attuativo che rappresentano le carte
regolative della figura dell‟investigatore privato autorizzato, figura
professionale che svolge indagini particolari e approfondite nell‟ambito
del reperimento di elementi probatori a favore del reo, nel caso in cui
esso sia indagato o già imputato.
La seconda sezione è dedicata alla figura dell‟avvocato difensore, con
specifico riferimento al suo ruolo all‟interno del procedimento penale,
che gli consente un rapporto privilegiato ed esclusivo con il proprio
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assistito, il quale, in definitiva, è il punto di partenza delle indagini
poiché tramite un colloquio ben gestito è possibile avere le prime linee
guida entro cui indirizzare i successivi approfondimenti d‟indagine. Il
conferimento del mandato affida al difensore dei compiti direttivi delle
indagini, che devono essere svolti in maniera precisa e puntuale e
secondo un dettagliato codice deontologico. Nelle indagini difensive,
come si è già accennato, il difensore può avvalersi del supporto tecnico-
professionale di consulenti e investigatori privati per il reperimento di
elementi probatori a favore del reo, perciò si rende necessario specificare
quale sia effettivamente la natura dei rapporti tra il difensore direttore
delle indagini ed i suoi collaboratori, quali siano i reali tempi delle
indagini e la tempistica entro cui l‟investigatore può intervenire, anche in
relazione alla tipologia di conclusione del procedimento che viene
adottata a seconda dei casi pratici.
Un argomento oggetto di breve digressione, che viene però ritenuto
interessante da affrontare, è il ruolo dei mass media nel procedimento
penale: il diritto e il dovere di cronaca che interferiscono con la necessità
di garantire la segretezza di una buona parte degli atti compiuti durante
le indagini preliminari, non solo dal difensore ma anche dal Pubblico
Ministero. Sfruttare la copertura mediatica di alcuni procedimenti in
maniera oculata e moderata potrebbe essere una modalità di
raggiungimento dell‟auspicata parità tra le parti in giudizio.
La terza e ultima parte è dedicata nello specifico all‟investigatore privato
e alla possibilità concreta di reperire informazioni ed elementi di prova
utili al procedimento con i poteri di indagine tipici della licenza di
investigazione privata rilasciata dal Prefetto a chi fosse intenzionato ad
intraprendere un‟attività di questo tipo.
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Proprio per vedere da vicino il lavoro di un‟agenzia di investigazioni
private una sezione discretamente ampia di questo terzo capitolo è
dedicata all‟attività di tirocinio curricolare da me svolta presso una di
queste strutture, con una breve illustrazione di come si svolge all‟atto
pratico un‟indagine per conto di soggetti privati, quali sono gli ambiti
più interessati da questa attività e quali sono i reali campi d‟azione di un
investigatore privato per la raccolta di elementi probatori anche e
soprattutto ai fini di un procedimento in sede penale.
Importante in questo senso è verificare quale sia l‟effettiva utilizzabilità
degli elementi probatori raccolti dal privato e come questi vengano
concretamente sfruttati ai fini del procedimento da accusa e difesa.
Per dare una misura della diffusione delle indagini difensive comportata
dall‟introduzione delle nuove norme è stata svolta nell‟anno 2009
un‟indagine statistica a proposito del ricorso da parte degli avvocati
difensori alle indagini difensive e ne verranno analizzate in queste sede
le domande più rappresentative ed i risultati, con lo scopo di fornire al
lettore un quadro ampio e completo sul fenomeno delle investigazioni
private da parte della difesa in ambito penale.
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Capitolo I
Il giusto processo, la riforma del codice di procedura penale e la
normativa sull’investigazione privata.
1.1 I principi del giusto processo e la riforma della Costituzione
Il primo passo compiuto dalla legislazione italiana in materia di riforma
del procedimento penale, e con esso anche delle indagini difensive, risale
alla legge Costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999, con cui sono stati
istituiti i cosiddetti principi del “giusto processo”. Con la modifica
dell‟art. 111 della Costituzione vennero introdotte nuove linee guida del
processo penale, articolate nei diversi commi della nuova normativa.
Il primo comma sancisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge», indicando con questa formula una precisa
riserva assoluta di legge che garantisce come unica fonte del diritto in
materia il legislatore parlamentare.
Il secondo comma identifica il punto fondante del processo penale,
ovvero il contraddittorio tra le parti che deve svolgersi in condizione di
parità e di fronte ad un giudice che sia terzo tra le parti stesse e
imparziale. Inoltre la legge si impegna a garantire una ragionevole durata
allo stesso processo, con l‟implicito riferimento ai tempi troppo lunghi di
svolgimento di molti di essi ma anche alla possibilità di scegliere da
parte dell‟imputato una modalità di rito alternativo come quello
abbreviato.
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Il terzo comma dell‟art.111 Cost. è il più denso di significato, soprattutto
per quel che riguarda la difesa ed i diritti dell‟accusato. Primo diritto
della persona accusata di un reato è quello di essere informata in forma
riservata e non pubblica dell‟accusa a suo carico e delle motivazioni
addotte dal Pubblico Ministero, con la possibilità di disporre «del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa», nominando un
difensore o acquisendone uno d‟ufficio che possa assisterla nell‟esercizio
dei suoi diritti. Ad esso collegata è la facoltà da parte dell‟accusato di
sottoporre o far sottoporre a interrogatorio coloro che «rendono
dichiarazioni a suo carico» ed eventualmente di «ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore». Sarà proprio da questo punto che partiranno le successive
riforme in materia di indagini difensive affidate al difensore e ai
collaboratori, periti ed investigatori privati, da lui nominati, e dei quali si
parlerà diffusamente in seguito. Il terzo comma si chiude con un cenno
all‟assistenza linguistica garantita agli accusati di lingua straniera.
Il quarto comma riprende il contraddittorio tra le parti come unico mezzo
di formazione della prova e di svolgimento del processo penale,
indicando inoltre che solo le dichiarazioni rese durante l‟interrogatorio
effettuato dal difensore o dall‟imputato possono essere utilizzate come
prova di colpevolezza di quest‟ultimo.
Il quinto comma specifica che la legge regola i casi in cui non sia
possibile rispettare la norma della formazione della prova in
contraddittorio, quando, cioè, sia ammessa la richiesta di incidente
probatorio: per consenso dell‟imputato, impossibilità oggettiva accertata
ed effetto di provata condotta illecita.