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2. attività di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti;
3. accertamento in rettifica dei redditi prodotti sia dai soggetti non obbligati alla tenuta
di scritture contabili, sia dai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;
4. accertamento d’ufficio dei redditi prodotti dalle persone fisiche e dai soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili, nei caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla;
5. accertamento parziale finalizzato a rettificare o determinare aspetti particolari delle
dichiarazioni presentate ovvero a determinare la posizione fiscale dei soggetti che
hanno omesso di presentare la dichiarazione, sulla base di elementi indicativi di
reddito non dichiarati, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice;
6. accertamento con adesione, mediante il quale su iniziativa dell’ufficio o su proposta
del contribuente, il reddito imponibile e/o l’imposta vengono definiti a seguito di
contraddittorio.
1.2. Distinzioni dell’accertamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’I.V.A., in
base ai metodi utilizzati per la determinazione della base imponibile per i soggetti
obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
L’accertamento mira alla rettifica del reddito complessivo del contribuente e viene svolto
con modalità diverse che tengono conto della tipologia di contribuenti e delle metodologie
adottate per determinare il reddito o del volume d’affari.
In base al metodo con il quale viene compiuto, l’accertamento si definisce:
1. metodo analitico o contabile, contemplato dalle lett.a), b), c), del 1^ c., dell’art.39,
dpr 600/73 e dal 1^ comma dell’art.54, Dpr 633/72, che si basa esclusivamente
sulla contabilità ufficiale del contribuente, ovvero su errori sostanziali
nell’applicazione delle disposizioni tributarie;
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2. metodo analitico-induttivo, contemplato dalla lett.d), 1^ c., dell’art.39, Dpr 600/73 e
dal 2^ c., dell’art.54, Dpr 633/72, in presenza di determinate condizioni
(l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione
deve seguire la preventiva ispezione delle scritture contabili ovvero la preventiva
esecuzione di altre attività istruttorie (come le indagini finanziarie), sulla base di
prove dirette, ma anche di presunzioni semplici (indizi) connotate dei requisiti della
gravità precisione e concordanza;
3. metodo induttivo, contemplato nel 2^ c., lett.a), c), d), d-bis), dell’art.39, e 41 Dpr
600/73, nonché ai commi 1, 2, dell’art.55, Dpr 633/72, in presenza di:
ξ omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’Iva;
ξ presentazione di dichiarazione dei redditi nulla;
ξ omessa dichiarazione del reddito d’impresa;
ξ omessa tenuta, sottrazione all’ispezione di una o più delle scritture contabili
obbligatorie, risultante dal verbale d’ispezione;
ξ mancata emissione di fatture per una parte rilevante delle operazioni risultate
dal verbale d’ispezione, ovvero di omessa conservazione, rifiuto di esibizione
o sottrazione all’ispezione, in tutto o in parte rilevante, delle fatture emesse,
risultanti dal verbale d’ispezione;
ξ omissioni, false o inesatte indicazioni, ovvero di irregolarità formali gravi,
numerose e ripetute tali da rendere inattendibile la contabilità nel suo
complesso per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità
sistematica;
ξ omessa risposta agli inviti dei verificatori, ai sensi degli artt.32, c.1, nn.3), 4),
Dpr 600/73 o 51, c.2, nn.3), 4), Dpr 633/72.
Si evidenzia che, per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ai fini della
ricostruzione della base imponibile, l’ordinamento tributario tende a privilegiare la valenza
probatoria delle scritture contabili obbligatorie tenute regolarmente.
La R.M. n.III/6/0160 del 29.09.93, ha affermato che l’applicazione di percentuali di
ricarico, in presenza di valutazioni di quantità di prodotti merceologicamente diversi, deve
essere effettuata in base alla medita aritmetica ponderata e non a quella semplice.
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La Cass. n.4976 del 06.05.95; n.5903 del 27.05.95; n.19556 del 21.09.07, ha affermato
che l’applicazione di coefficienti di ricarico fondati su valutazioni astrattamente possibili,
ma prive di una effettiva e concreta certezza, non rappresenta una prova idonea a
dimostrare quell’incompletezza e/o falsità della contabilità dell’impresa che l’ufficio ha
l’onere di provare ai fini dell’accertamento di ricavi maggiori rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili.
La Cass. n.24434 del 02.10.2008, ha affermato che non è legittima la presunzione di
ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di
rivendita operato su alcuni articoli anziché su un inventario generale delle merci da
porre a base dell’accertamento, né è legittimo il ricorso al sistema della media semplice,
anziché a quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole
differenza di valore ed i tipi più venduti presentano una percentuale di ricarico molto
inferiore dal ricarico medio.
La Cass. n.9884 del 08.07.2002, ha affermato che è legittimo l’accertamento presuntivo
del reddito d’impresa che ricostruisca i ricavi di un’impresa di ristorazione sulla base del
consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello
secondo ci per ciascun pasto ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando
quindi il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sé, di lasciare
ragionevolmente e verosimilmente presumere il numero dei pasti effettivamente consumati
(pur dovendosi tenere conto in riduzione di quelli utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei
soci e dei dipendenti).
1.3. Distinzioni dell’accertamento tributario, ai fini delle imposte sui redditi, in base ai
metodi utilizzati per la determinazione dei redditi non determinati in base alle
scritture contabili:
ξ metodo induttivo extracontabile;
ξ metodo induttivo su parametri;
ξ metodo induttivo su studi di settore;
ξ metodo sintetico, riferibile solo alle persone fisiche, di cui al’art.38, Dpr 600/73.
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2. METODO ANALITICO
Il metodo analitico, noto come “metodo contabile”, consiste nella rettifica di uno o più
elementi positivi o negativi rilevanti ai fini fiscali.
Si tratta della tecnica di ricostruzione della posizione fiscale del contribuente in base alle
scritture contabili obbligatorie tenute regolarmente.
In pratica, si basa:
1. su prove dirette dell’occultamento di ricavi, corrispettivi, altri proventi, della
inesistenza o indeducibilità fiscale dei costi, acquisite nell’ambito dei poteri di
accesso, ispezione e verifica, ovvero di altri controlli, inquadrati nelle fasi esecutive
del “controllo sostanziale”;
2. sulla constatazione dell’inosservanza o errata applicazione di norme fiscali relative
a particolari componenti di reddito e/o specifiche operazioni.
Secondo la Circ. n.7/1496 del 30.04.77, la rettifica della dichiarazione delle persone fisiche
è analitica quando l’ufficio è in grado di determinare, voce per voce, il maggior
reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate.
L’accertamento analitico può riguardare tutti i contribuenti obbligati o non obbligati alla
tenuta delle scritture contabili.
L’accertamento nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture
contabili è fondato sul controllo delle risultanze contabili.
Ai fini delle imposte sul reddito (Redditi ed Irap), ai sensi degli artt.39 e 40, Dpr 600//3,
l’ufficio può procedere ad accertamento analitico:
ξ se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio;
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ξ se non sono esattamente applicate le norme sulla determinazione del reddito
d’impresa e di lavoro autonomo;
ξ se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai verbali, questionari, atti, documenti
e registri, dalle dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi a ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio;
ξ se l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e da altre verifiche
ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni
contabili sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi all’impresa nonché
dei dati e notizie raccolti dall’ufficio. L’esistenza di attività non dichiarate o
l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordati.
L’ufficio procede ad accertamento analitico, ex art.62-sexies, D.L. 331/93, anche in caso di
esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli
fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica
attività svolta, ovvero dagli studi di settore.
Ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art.54, Dpr 633/72, l’infedeltà della dichiarazione, se non
emerge direttamente dal suo contenuto o dal confronto con gli elementi di calcolo delle
liquidazioni dell’Iva e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata
mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni
sulla scorta delle fatture e altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli
altri dati e notizie.
L’ufficio procede alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità,
quando l’inesistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato
nella dichiarazione o le inesattezze relative all’indicazione delle operazioni che danno
diritto alla detrazione, risultano, in modo certo e diretto e non in via presuntiva, da verbali,
questionari e fatture e da verbali relativi a ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti.
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Infatti, l’ufficio procede alla rettifica dei redditi dichiarati con il metodo analitico-induttivo, ai
sensi dell’art.39, c.1, lett.d), Dpr 600/73, sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti e, pertanto, il ricorso ai metodi induttivi non presuppone necessariamente
l’irregolare tenuta delle scritture contabili (In tal senso Cass. n.8839 del 03.06.2003).
L’ufficio procede alla Rettifica delle dichiarazioni presentate (accertamento
analitico) nei confronti dei soggetti NON obbligati alla tenuta delle scritture
contabili:
ξ quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non
sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni
d’imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto con riferimento analitico ai redditi delle varie
categorie previste dall’art.6 Dpr 917/86.
L’incompletezza, falsità e inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere
desunte:
ξ dalla dichiarazione stessa;
ξ dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti;
ξ dai dati e notizie ottenuti dall’ufficio nell’esercizio dei propri poteri istruttori anche
sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e
concordanti, ai sensi dell’art.38, commi 1-2-3, Dpr 600/73.
3. METODO INDUTTIVO PURO
Il metodo induttivo, definito “extracontabile”, consiste nel ricostruire la posizione fiscale del
contribuente attraverso procedure di quantificazione della complessiva base imponibile,
prescindendo del tutto dalle scritture contabili, qualora esistenti, che possono essere
fondate, oltre che su prove dirette, anche su elementi indiziari o ragionamenti presuntivi o
logico – deduttivi.
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Si tratta di un metodo eccezionale, opposto a quello analitico, applicabile solo in presenza
delle condizioni stabilite dalle relative norme dei Dpr n.600/73 e n.633/72.
Si evidenzia che, nel caso di ricorso al metodo induttivo, occorre motivare adeguatamente
i rilievi di recupero a tassazione, mettendo in evidenza in modo preciso e dettagliato le
situazioni riscontrate nel caso specifico, che consentono il ricorso al metodo induttivo,
tenendo presente che, pure in presenza delle condizioni legittimanti il particolare metodo,
questo, di fatto, non deve comunque tradursi in congetture arbitrarie, imprecise e
contraddittorie.
4. METODO ANALITICO – INDUTTIVO
Il metodo analitico-induttivo consiste nel recuperare a tassazione specifiche componenti
fiscali rilevanti senza considerare in tutto o in parte le risultanze delle scritture contabili,
utilizzando dati ed elementi acquisiti altrimenti, senza che, a tal fine, occorra previamente
dimostrare l’inattendibilità della contabilità ovvero la sua irregolarità formale.
A tal fine sono necessarie le seguenti condizioni:
1. preventiva ispezione della contabilità o comunque siano stati utilizzati gli altri poteri
istruttori previsti dalla norma;
2. recupero a tassazione di specifiche componenti fiscalmente rilevanti e non già
ricostruzione dell’intera posizione fiscale del contribuente;
3. i dati ed elementi acquisiti ed utilizzati ai fini del recupero a tassazione di singole
componenti fiscali, possono consistere sia in prove dirette (materiali o documentali),
sia in indizi o ragionamenti presuntivi o logico – deduttivi che però devono avere i
requisiti della gravità, precisione e concordanza, senza sconfinare, tuttavia,
nell’arbitrarietà e nella contraddittorietà.
Quindi, deve trattarsi di indizi particolarmente consistenti e connotati di una forte
valenza dimostrativa o sintomatica di quanto si intende provare.
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Pertanto, tali rilievi devono essere supportati da una adeguata motivazione, che
espliciti in modo chiaro e preciso le ragioni, di fatto e di diritto, per le quali i
verificatori ritengono gli indizi utilizzati, gravi precisi e concordati.
In presenza di tali presupposti, non è richiesta la preventiva dimostrazione
dell’inattendibilità delle scritture contabili, potendo detto metodo essere utilizzato anche
quando la contabilità è formalmente regolare.
5. METODI DI ACCERTAMENTO AI FINI DELL’I.V.A.
5.1. Ufficio competente (art.40, Dpr 633/72)
1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti è l’Ufficio delle Entrate (ex ufficio
provinciale dell’Iva) nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai
sensi degli artt.58 e 59 Dpr 600/73.
Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un
rappresentante nominato ai sensi dell’art.17, è competente l’ufficio provinciale di Roma.
Si evidenzia che l’art.75, 3^ c., Dpr 287/92, ha disposto la soppressione degli uffici Iva e la
loro sostituzione con i corrispondenti uffici delle Entrate, per i quali, a differenza degli uffici
Iva, la competenza territoriale non coincide con il territorio della Provincia. A tal scopo è
opportuno verificare il sito internet dell’Agenzia entrate nel quale sono elencati i singoli
Uffici delle entrate ed i rispettivi comuni di competenza.
La Cassazione, sent. 10224 del 27.06.03, ha affermato che la competenza dell’ufficio Iva
ad eseguire l’accertamento si radica all’atto della presentazione (o mancata
presentazione) della dichiarazione d’imposta senza che assuma rilievo il domicilio fiscale
del contribuente al momento della rettifica.
Gli uffici sono dotati di poteri istruttori per acquisire gli elementi necessari all’accertamento
nei confronti dei contribuenti.
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All’attività di accertamento partecipano i Comuni, anche attraverso società partecipate che
esercitano attività di supporto ai controlli fiscali su tributi comunali, beneficiando del 30%
dei maggiori tributi accertati (art.1, D.L. 203/2005).
5.2. Attribuzioni e poteri degli Uffici dell’I.V.A. (Art.51, 1^ c., Dpr 633/72)
1. Gli Uffici dell’I.V.A. controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono all’accertamento delle
imposte o maggiori imposte dovute.
Il controllo delle dichiarazioni presentate e l’individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente
dal Ministro finanze (comunque, l’Ufficio può effettuare i controlli e l’accertamento fino a
quando non sia scaduto il termine di decadenza).
Per l’adempimento dei loro compiti gli Uffici possono esercitare tutte le attività
indicate nel 2^ comma:
1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell’art.52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a
comparire per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in
corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli
accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i
cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del n.7), del comma in
esame (indagini finanziarie), ovvero rilevati a norma dell’art.52, u.c. (accessi presso
Pubbliche amministrazioni), o dell’art.63, 1^ c. (accessi, ispezioni e verifiche
effettuate dalla Guardia di Finanza), o acquisiti ai sensi dell’art.18, 3^ c., lett. b), Dpr
504/95 (indagini finanziarie in materia di accise).
3) Inviare ai contribuenti, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a
dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, anche nei confronti di loro clienti e
fornitori;
4) ..
5) ..
6) Richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai…;
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6-bis) richiedere, previa autorizzazione dell’organo sovraordinato all’ufficio operante, ai
soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l’indicazione della natura, numero e estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con le banche;
7) richiedere, previa autorizzazione dell’organo sovraordinato all’ufficio operante, alle
banche dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto con il
contribuente;
Ai sensi dell’art.63 (Collaborazione della Guardia di finanza), la Guardia di finanza
coopera con gli Uffici dell’IVA per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell’accertamento dell’imposta, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici,
secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt.51 e 52, alle operazioni ivi indicate e
trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali.
La G. di F. inoltre, previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria utilizza e trasmette agli
Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti da altre Forze di polizia,
nell’esercizio dei poteri di P.G..
5.3. Controlli globali mediante sorteggio
Ai sensi dell’art.7, D.L. n.260/1974, fermi restando i poteri in materia di accertamenti,
controlli e verifiche attribuiti agli organi dell’Amministrazione finanziaria dalle singole leggi
tributarie, la Guardia di finanza procede ai controlli globali per tutti i tributi nei confronti dei
soggetti scelti mediante sorteggio.
Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con D.M., nell’ambito di
categorie economiche e professionali:
ξ con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai
contribuenti,
ξ ai redditi dichiarati,
ξ ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le
dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici,
ξ nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne
all’Amministrazione finanziaria.