2
La stessa Comunità Europea ha posto l’accento sul fatto che “ai fini
dell’applicazione dell’art. 82 CE la definizione adeguata del mercato è condizione
necessaria e preliminare a qualsiasi giudizio su un comportamento che si pretende
anticoncorrenziale, in quanto prima di dimostrare la presenza di un abuso di
posizione dominante è necessario provare l’esistenza di una posizione dominante
in un determinato mercato, il che presuppone la previa definizione di tale mercato.
In relazione all’applicazione dell’art. 81 CE la determinazione del mercato
rilevante serve, invece, a determinare se l’intesa contestata possa incidere sugli
scambi tra gli Stati membri ed abbiano per effetto o per oggetto quello di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune”.
1
Si può pertanto sostenere che l’osservazione del mercato rilevante è il punto
di partenza di ogni valutazione di ipotetici comportamenti anticoncorrenziali, per
questo è fondamentale riuscire a definirlo sia economicamente che sotto il profilo
giuridico.
In particolare il presente lavoro si struttura in cinque capitoli.
Il primo capitolo consente di tracciare l’ambiente generale, le principali
ragioni alla base della disciplina antitrust e le sue origini storiche.
Nel secondo capitolo si affrontano, brevemente, le fattispecie
anticoncorrenziali: le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni.
In questo modo sarà poi più chiaro affrontare il resto dello studio che
analizza, nel capitolo terzo e quarto, le definizioni fondamentali della nozione di
1
TPG, 21.02.95, T-29/92, SPO, R, 1995 ,II, 295.
3
mercato rilevante, i criteri per l’individuazione e le caratteristiche del
procedimento di delimitazione dei suoi confini.
Il quinto capitolo è, invece, dedicato al sindacato giurisdizionale nel
particolare caso dell’analisi del mercato rilevante, in quanto gli interventi della
giurisprudenza, a chiarimento dei limiti e dei criteri utilizzati nell’individuazione,
sono molteplici, difatti negli ultimi paragrafi si ritrova l’esame di una serie di casi
di particolare rilievo.
Infine si termina, in breve, con i risultati ai quali si è giunti attraverso il
lavoro di ricerca inerente la definizione e l’individuazione del concetto di mercato
rilevante.
4
CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO ANITRUST
1.1 Il mercato e la concorrenza
In generale si definisce mercato il “meccanismo che consente ad acquirenti e
venditori di interagire per determinare i prezzi e le quantità di un bene”
2
, di
conseguenza un’economia di mercato è un complesso procedimento che coordina
individui, attività e imprese tramite un sistema di prezzi, difatti, in un sistema di
mercato, ogni cosa ha un prezzo, che rappresenta il termine in base al quale gli
individui e le imprese scambiano volontariamente beni diversi.
E’ facilmente intuibile l’importanza che ha avuto negli ultimi anni la
“riscoperta del mercato”, ossia il graduale abbandono all’interventismo delle
economie pianificate e alla rigida regolamentazione statale, per eliminare quelle
forme di concorrenza imperfetta quali il monopolio
3
e l’oligopolio
4
e tendere al
pluralismo economico.
Da questa considerazione si può comprendere che se lo scambio fosse
indirizzato da regole predefinite i singoli soggetti sarebbero privati della libertà di
iniziativa economica e di scelta e di conseguenza il mercato non sarebbe libero;
per questo stesso motivo l’apertura dei mercati deve comprendere anche tutti quei
processi di liberalizzazione e di rimozione dei vincoli normativi che limitano
l’autonomia degli operatori.
5
Occorre recuperare questa autonomia e abbandonare il criterio secondo cui
all’operare del mercato debba affiancarsi l’azione concreta dello Stato, che
2
P. Samuelson, W. Norhaus, Economia, McGraw – Hill, p.42
3
Struttura di mercato in cui un bene è offerto da una sola impresa
4
Struttura di mercato in cui poche imprese colludono e prendono decisioni congiuntamente
5
F. Gobbo, Il mercato e la tutela della concorrenza, Il Mulino, p. 40
5
dovrebbe assicurare l’allocazione efficiente delle risorse e avere funzione
ridistribuiva.
Si tende, pertanto, all’abbandono delle economie pianificate in cui tutte le
scelte in materia di produzione e di investimenti sono imposte da organi politici.
Analizzando la metafora smithiana della “mano invisibile”
6
, ad esempio, si
può facilmente dedurre che non si riteneva opportuno alcun intervento
dell’autorità di governo, che avrebbe prodotto un risultato inefficiente; il mercato,
difatti, avrebbe trovato il punto di equilibrio nei suoi continui movimenti
allocando al meglio ogni risorsa, senza il distorsivo intervento pubblico.
Infatti, vi è chi ha osservato che lo stimolo a crescere e a modernizzare
discende proprio dalla pressione che il mercato concorrenziale esercita
sull’impresa, dall’accrescere della competizione che migliora l’efficienza del
mercato e che si ottiene solo rimuovendo gli ostacoli pubblici all’entrata e
all’uscita.
Nell’ambito di un apparato aperto, la concorrenza assume un ruolo basilare.
In particolare il mercato concorrenziale si ha nel momento in cui tutti i beni
e i servizi prodotti vengono scambiati in un mercato in cui non esistono imprese o
consumatori abbastanza grandi da influenzarlo.
Questa situazione è verificabile nel caso in cui il numero dei venditori e
acquirenti è molto grande e quando i prodotti offerti sono omogenei, comporta,
quindi, una gara al ribasso dei prezzi e un miglioramento costante del prodotto,
promuovendo la differenziazione produttiva, aumentando la differenziazione
produttiva, evitando concentrazioni di potere economico.
6
Concetto introdotto da Adam Smith nel 1776: quando ciascun partecipante persegue il proprio
interesse privato, il sistema di mercato opera in ogni modo a vantaggio di tutti come se una
benevola mano invisibile dirigesse l’intero processo
6
Occorre precisare che il concetto di concorrenza si è evoluto nel tempo,
passando da una concezione classica
7
, intesa come processo per realizzare
l’entrata e l’uscita delle aziende, passando per una concezione neoclassica
8
, in cui
il numero delle imprese viene valutato come un dato fisso, non un dato variabile,
fino ad arrivare alla moderna concezione di concorrenza perfetta
9
, nella quale
nessuno detiene potere di mercato, per ottenere un livello concorrenziali dei prezzi
(il cosiddetto price taking behaviour).
Si è giunti poi alle teorie più moderne della scuola di Chicago e di Harvard:
“la scuola di Harvard
10
sostiene che il punto di partenza, nel considerare il
comportamento delle imprese e il loro risultato economico, è la struttura di
mercato ed è su quest’ultima che si valutano le deviazioni dalla concorrenza
perfetta. Il risvolto politico si traduce nella promozione della concorrenza come
mezzo che garantisce la lealtà dei comportamenti, sostituendo un controllo
impersonale del mercato al controllo personale delle grandi e potenti imprese o
dei burocrati statali, e a contenere pertanto la crescita delle imprese impedendo
l’esercizio del potere di mercato.
Il dibattito della scuola di Chicago
11
si basa sulla divergenza nella diversa
spiegazione data alla correlazione tra concentrazione e aumento dei profitti.
7
L’intervento pubblico era visto in modo distorsivo
8
L’intervento pubblico era visto come un intervento costruttivo, orientato al raggiungimento di un
ottimo sociale
9
Comporta l’esistenza di condizioni altamente astratte: l’omogeneità dei prodotti, price taker,
ossia il prezzo di mercato fisso , in quanto nessuno ha la capacità di influenzare cambiando la
quantità prodotta, entrata e uscita dal mercato libera, informazione libera, totale trasparenza del
mercato, assoluta sostituibilità dei prodotti, elevato numero di imprese, assenza di barriere e di
economie di scala
10
Sviluppatasi intorno agli anni Quaranta sino al Sessanta, introduce il concetto di “workable
competition”, di concorrenza effettiva e efficace
11
Si basa sulle teorie del professor Aaron Director: un ritorno aggiornato, depurato dalle teorie
harvardiane di economia industriale, ai principi dell’economia classica. Il fine esclusivo
dell’antitrust è l’efficienza, intesa come qualunque condotta che trasferisca a beneficio del
consumatore miglioramenti qualitativi della produzione e riduzione dei costi, senza fornire a
7
Secondo gli economisti di Harvard, la concentrazione aumenta la possibilità
di collusione per la realizzazione di extraprofitti. Viceversa per la scuola di
Chicago, gli aumenti di profitti sono attribuibili alla maggiore efficienza
posseduta dalle imprese più grandi, e non necessariamente da comportamenti
lesivi del benessere sociale.
La crescita della concentrazione in tale ottica non è un ostacolo alla
concorrenza.
In questa prospettiva la funzione della disciplina antitrust è il
perseguimento dell’efficienza e le autorità preposte dovrebbero intervenire
solamente per rimuovere l’inefficienza dovuta ai rialzi concordati dei prezzi e al
contenimento della produzione”
12
.
Negli anni Settanta, distaccandosi dalla Scuola di Chicago, un piccolo
gruppo ha diffuso, inoltre, la teoria del “contestable market”
13
, in cui si afferma la
concezione secondo cui, la presenza di un mercato altamente concentrato potrebbe
non essere incompatibile con un alto livello di efficienza.
Nel corso degli anni, si sono susseguite correnti differenti e contrastanti, ma
la maggior parte degli autori moderni segue il filone della Scuola di Harvard, in
cui il modello della concorrenza rappresenta l’obiettivo da raggiungere per
assicurare un’efficiente allocazione delle risorse e il rispetto dei principi giuridici
quali la libertà della persona nel campo economico e la libertà di scelta dei
consumatori.
nessuno lo spazio per restringere il mercato. Profondamente critica verso la legislazione antitrust
non respinge a priori interventi a tutela della concorrenza, ma lo limita a politiche di tipo
correttivo.
Per approfondimenti si veda G. Amato, Il potere e l’Antitrust, Il Mulino, p.27
12
R. Van Den Bergh, L’analisi economica del diritto della concorrenza, in AA.VV., Diritto
Antitrust italiano, a cura di Frignani, Pardolesi, Patroni Griffi, Ubertazzi, Bologna, vol. I, p. 26
13
Mercato contendibile
8
Francesco Saja, primo presidente
14
dell’Autorità Garante della concorrenza e
del mercato, afferma la necessità della concorrenza in quanto garantisce “il
reciproco rispetto dei soggetti che operano nel mercato, tutelando il diritto
d’impresa spettante a ciascuno di essi, diritto soggettivo perfetto, finalizzato alla
coesistenza di tutte le imprese che vogliono partecipare al mercato, senza che
siano poste onerose barriere all’entrata o all’uscita, e senza che sia impedito o
intralciato il regolare e normale esercizio della loro attività imprenditoriale. La
concorrenza è quindi il limite interno alla libertà d’impresa, volto ad impedire che
comportamenti privati, posti in essere da chi dispone di potere di mercato,
attentino a quello stesso bene giuridico. Una situazione di concorrenza e di
corretto funzionamento del mercato porta benefici all’intera comunità, consente di
evitare fenomeni di corruzione associati al soddisfacimento della domanda
pubblica, riducendo l’esistenza di margini per pagamenti illeciti legati
all’acquisizione di privilegi”
15
.
La legge, dunque, deve proteggere il processo del mercato e garantire un
ordine attraverso la fissazione di norme e regole che assicurino la libertà di azione
dell’individuo, condizione in cui l’uomo possa dispiegare le proprie capacità e
partecipare al mercato con pari opportunità.
In questo modo si pone l’accento, come per Locke e Adam Smith, anche su
una valenza di tipo solidale e sociale, in quanto si consente agli individui di
collaborare per il miglioramento economico.
In definitiva il diritto della concorrenza assolve “una duplice funzione: in
linea orizzontale, come uguaglianza tra tutti i consociati affinchè possa entrare ad
14
Dal 21 Novembre 1990 al 31 Luglio 1994
15
Intervento del Marzo 1991 all’Università Bocconi di Milano
9
agire sul mercato in condizioni di parità giuridica (eguaglianza tra i consociati); in
linea verticale come rapporto tra Stato e consociati e sulla base del principio della
tassatività delle restrizioni ad intraprendere e ad esercitare l’iniziativa economica
(eguaglianza tra i consociati regalata dallo Stato)”
16
.
Si può pertanto ritenere che una politica anticoncorrenziale debba assicurare
che il potere di mercato, associato alla posizione di alcune imprese, non venga
sfruttato e il mezzo per raggiungere tale fine è sicuramente la regolamentazione
antitrust, che tuteli la libertà economica, controlli il potere che sorge da
concentrazioni e intese e accresca l’efficienza.
17
16
G. Montella, Diritto della concorrenza e diritto costituzionale, in Economia e Politica della
concorrenza, Carocci, p. 31
17
N. Acocella, Fondamenti di politica Economica, Carocci, p. 35 e seg.
10
1.2 L’Antitrust in una prospettiva storica
Le norme e le politiche antitrust si sono sviluppate, fino a circa metà degli
anni Settanta, avendo come punto di riferimento l’idea di far tendere il più
possibile la struttura del mercato al concetto di concorrenza perfetta.
La legislazione antitrust è una sorta di “domino congiunto del diritto e
dell’economia nei cui rispettivi principi e definizioni tuttavia non si riconosce in
via esclusiva”
18
.
1.2.1 La legislazione statunitense
Le origini dell’antitrust contemporaneo si fanno risalire all’America del
1890, quando è stato approvato lo Sherman Act, che rappresenta il primo testo
legislativo nato per dar garanzia alle condizioni concorrenziali e prevenire la
formazione di coalizioni di interessi in grado di impedire o limitare fortemente la
libera concorrenza, minando uno dei principi ispiratori dell’American way of life:
libera impresa in libero mercato.
In precedenza, però, già dopo la metà del 1800, le maggiori imprese
statunitensi erano alla ricerca di un sistema che potesse consentire loro una vita
più tranquilla, ma che allo stesso tempo garantisse ricavi e profitti appezzabili.
La prima vera esperienza di questo genere si deve alle compagnie ferroviarie
che definiscono un primordiale sistema di quello che oggi è definito cartello: il
pooling.
18
G. Rossi, Antitrust e teoria della Giustizia, in Riv. Soc., 1995
11
Il pooling, dal termine inglese pool, significa raggruppare, è un sistema
molto semplice in base al quale le imprese si accordano fra loro per la nomina di
un soggetto che funga da gestore del pool. Il gestore ha il compito di determinare i
margini di profitto e le quote di mercato di ciascun aderente.
L’esperienza del pooling, tuttavia, ha una vita breve, in quanto è ben presto
vietata con l’introduzione dell’Interstate Commerce Act del 1887.
L’Intestate Commerce Act non segna però la fine della ricerca di tranquillità
da parte delle maggiori imprese americane, anzi, il pooling viene abbandonato più
per la scarsa efficienza del sistema che per la reale paura di incorrere nelle
proibizioni della legge.
Intanto John Rockfeller
19
promuove l’uso dei trust a fini anticoncorrenziali,
attraverso scambi incrociati di deleghe di voto nei consigli d’amministrazione: gli
amministratori di più società concorrenti decidono insieme le politiche di prezzo e
di mercato, controllandosi vicendevolmente.
Si creano così dei veri e propri cartelli mascherati sotto l’uso dei trust
20
.
Coscienti del problema, durante la campagna presidenziale del 1888 sia i
democratici sia i repubblicani includono nel proprio programma misure contro i
trust, infatti, con la vittoria, il repubblicano Harrison presenta al Parlamento
statunitense una serie di bills antitrust.
È proprio in questo periodo che vede la luce il termine “Antitrust”, oggi noto
come rappresentazione unitaria del diritto della concorrenza
21
.
19
Grande capitalista e industriale americano, è il riformatore mondiale dell'industria petrolifera e
la porta ad una espansione senza precedenti, è il vero e proprio deus ex machina della prima forma
evoluta di cartello al mondo
20
Le grandi industrie organizzate in trust mettono a dura prova la middle class americana e
soprattutto i piccoli e medi operatori, in particolare agricoltori e commercianti, che vendono i
propri prodotti a prezzi stracciati e comprano beni a prezzi più alti e che sono perfettamente
coscienti che l’economia è ormai nelle mani delle grandi corporations
12
Viene proposta una legge dall’allora senatore John Sherman, “bill to declare
unlawful trusts and combinations in restraint of trade and production”, che altro
non è che una riorganizzazione di concetti già presenti nella common law, con la
fondamentale integrazione di sanzioni non solo pecuniarie e penali, ma anche
economico-strutturali
22
.
“Il padre della legge antitrust, rincarando la dose, attacca quelli che definisce
gli illegittimi padroni degli Stati Uniti, nelle discussioni al Congresso, dichiarando
che, se è in contrasto con l’idea di democrazia, la concessione ad un re del potere
politico, lo è altrettanto fare sì che un uomo solo o pochi soggetti sulla base del
potere economico decida della vita e delle necessità della collettività”
23
.
Delle otto sezioni di cui è composto, lo Sherman Act
24
si occupa nelle prime
due dei comportamenti su cui ricade il divieto e la condanna di illegalità: le
restrizioni del commercio realizzate con accordi e pratiche concordate fra più
imprese (art. 1) e tentativi di monopolizzazione da parte delle singole imprese (art.
2), ma il bersaglio specifico è il crescente uso dei trust per fissare prezzi e
dividersi i mercati
25
.
La legge, nonostante l’intenzione di eliminare i regimi di monopolio che si
sono creati mediante i trust, non riporta alcun divieto in grado di prevenire le
concentrazioni sotto forma di fusioni e di acquisizioni comunque lesive della
concorrenza.
21
R. Sparano, E. Adducci, Introduzione al diritto della concorrenza, in www.altalex.it
22
Per approfondimenti: R. Peritz, Competition Policy in America 1888-1992: History Rethoric,
law, New York, 1996
23
R. Sparano, E. Adducci, Introduzione al diritto della concorrenza, op. cit
24
Le sanzioni previste dallo Sherman Act sono duplici: lo Stato Federale può esercitare un’azione
penale che si conclude con l’irrogazione di una pena detentiva o pecuniaria. Oppure esso può
esperire azione civile, precisamente attraverso l’istituto dell’ingiunzione, che consiste
nell’emanazione di divieti e comandi vincolanti le parti per un certo numero di anni o in perpetuo,
il cui contenuto può essere il più vario
25
G. Amato, Il potere e l’Antitrust, Il Mulino, p. 15
13
Inoltre le norme sono facilmente aggirabili o vengono applicate in maniera
tale da creare confusione e incertezza.
Non mancano, infatti, nei primi anni anche applicazioni discutibili e lontane
dallo spirito della norma.
Nel 1914, per migliorare la normativa, si è aggiunto il Clayton Act
26
,
concepito come un’integrazione allo Sherman Act, che va a vietare quei
comportamenti lesivi, ma non ancora coperti dalle norme e che proibisce di
restringere sostanzialmente la concorrenza o tendere alla creazione del monopolio
in qualsiasi linea del commercio, in ogni parte del paese.
Tra le fattispecie vietate, contemplate nelle ventisei sezioni di cui è
composto, trovano spazio le fusioni e le concentrazioni, con lo scopo di tutelare le
imprese minori dalle pratiche di coercizione ed esclusione.
Sempre nel 1914, inoltre, alla tutela giudiziaria riconosciuta dalle leggi
antitrust si è affiancata quella della Federal Trade Commission
27
, il cui atto
costitutivo dichiara illegali “i metodi sleali di concorrenza nel mercato”
28
.
26
Qui il legislatore americano irrigidisce i principi in materia di concorrenza tracciando un solco
che viene poi seguito anche dalla legislazione europea: perché una pratica venga considerata
anticoncorrenziale in base a questa legge, è sufficiente che essa possa avere l’effetto di diminuire
in modo sostanziale la concorrenza o tenda a costituire un monopolio in qualsivoglia campo
commerciale. Non è stigmatizzata, quindi, la pratica che restringe la concorrenza in concreto,
bensì quella che si ritiene possa farlo in via anche solo presuntiva. I comportamenti vietati in
concreto da questa norma ruotano, fondamentalmente, attorno al concetto di ”discriminazione nei
prezzi tra differenti acquirenti dei beni, che hanno l’effetto di diminuire sostanzialmente la
concorrenza o di tendere a creare un monopolio”
Per approfondimenti si veda K. Rodabaugh, Congressman Henry D. Clayton and the Dothan Post
Office Fight: Patronage and Politics in the Progressive Era. Alabama Review 33, Aprile 1980, p.
125; e Congressman Henry D. Clayton, Patriarch in Politics: A Southern Congressman During the
Progressive Era, Alabama Review 31, Aprile 1978, p. 110
27
Costituita in base al Federal Trade Commission Act del 1914: si occupa di prevenire e reprimere
gli atti di concorrenza sleale a beneficio dell’economia nel suo complesso ed è considerata la
regulatory agency più dotata di poteri investigativi preventivamente sulle pratiche e gli accordi
che si pensa possano realizzare restrizioni della concorrenza. Non apporta alcuna modifica tecnica
di rilievo alla normativa allora vigente, serve principalmente per allargare la giurisdizione della
Federal Trade Commission a tutti gli “sleali metodi di concorrenza in commercio” e non solo ai
casi di “concorrenza sleale”, canonizzati dalle norme antitrust come se fossero un numero chiuso.
14
In seguito, per coprire alcune lacune, oltre al Robinson – Patman Act
29
del
1936 e il Wheeler – Lea Act
30
del 1938, è stato adottato nel 1950 il Celler
Kefauver Antimerger Amendament Act, che include casi di fusioni orizzontali e
verticali, introducendo tra le concentrazioni vietabili, non solo quelle realizzate
con l’acquisto di azioni, ma anche quelle derivanti dall’acquisto di interi
patrimoni aziendali
Gli interventi sulla normativa antitrust terminano con l’Antitrust
Improvement Act del 1976
31
, che introduce l’obbligo di comunicazione sia al
Dipartimento di Giustizia sia alla Federal Trade Commission delle operazioni di
fusione o acquisizione, l’aumento dei poteri investigativi del Dipartimento di
Giustizia e l’autorizzazione agli Attorney General dei 50 Stati dell’Unione
32
di
procedere contro i componenti dei cartelli o contro coloro che intendano
monopolizzare un mercato per ottenere il risarcimento dei danni per i
consumatori
33
.
In conclusione, nonostante le difficoltà, il susseguirsi delle leggi sopra
descritte ha affinato ed irrobustito, a beneficio del pluralismo di mercato, la
disciplina Antitrust
34
, influenzando le normative che si sono susseguite con gli
anni negli altri Paesi.
Ne sono a capo cinque commissari di nomina presidenziale che restano in carica per sette anni e
non possono in più di tre allo stesso partito politico.
28
Federal Trade Commission Act - sezione 5
29
Vieta la pratica di esigere prezzi diversi da compratori diversi sulla base di differenze nella
localizzazione geografica e non per ragioni di costo
30
La Federal Trade Commission viene autorizzata a perseguire non solo i comportamenti dannosi
alla concorrenza, ma anche quelli dannosi per i consumatori
31
Meglio noto come Hart-Scott-Rodino Act
32
L’equivalente del Ministero di Giustizia
33
R. Sparano, E. Adducci, Introduzione al diritto della concorrenza, in www.altalex.it
34
G. Amato, Il potere e l’Antitrust, op. cit., p. 19
15
1.2.2 La legislazione comunitaria
La creazione di norme comunitarie, per salvaguardare il regime
concorrenziale, risale alla stipulazione del Trattato di Roma del 1957, istitutivo
della Comunità Europea.
In particolar modo gli articoli 85, 86, 90, 92 stabiliscono le regole per il
nuovo mercato comune affinché si possa realizzare una forma di “concorrenza
non falsata”; gli articoli riguardano gli accordi restrittivi, l’abuso di posizione
dominante, l’applicazione degli articoli precedenti alle imprese pubbliche o che
gestiscono servizi pubblici in situazione di monopolio legale e l’illegittimità degli
aiuti di stato alle imprese
35
.
La legislazione comunitaria è il frutto dell’affermazione del principio
liberistico
36
, pertanto perseguire i comportamenti che creano ostacoli agli scambi,
rappresenta la premessa essenziale per la costruzione del mercato comune e per
perseguire le finalità enunciate nell’articolo 2 dello stesso trattato
37
.
C’è da osservare che, nonostante le buone intenzioni, l’applicazione della
politica della concorrenza in ambito comunitario ha avuto un’accelerazione solo
durante gli anni Ottanta
38
, con l’accrescere del bisogno di un’economia regolata
da principi di solidarietà e di collaborazione.
35
F. Gobbo, Il Mercato e la tutela della concorrenza, op. cit., p. 273 - 274
36
S. Cassese, La Nuova Costituzione Economica, Laterza, p. 44
37
Articolo 2 del Trattato di Roma dispone che “La Comunità ha il compito di promuovere
mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche
economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme
della Comunità, un’espansione continua ed equilibrata , una stabilità accresciuta, un miglioramente
sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano”
38
M.L. Milanesi, Il Mercato Rilevante, Giappichelli, p. 17 - 20