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dall'articolazione in più strutture organizzative formalmente distinte ed
autonome, sia in termini di rapidità e di (relativa) autonomia decisionale
sia in termini di delimitazione e di separazione del rischio di impresa
delle singole unità operative.
Scopo del presente lavoro è di ripercorrere le vicende ed
esaminare i vari provvedimenti normativi, nonché gli orientamenti
dottrinali, che si sono sviluppati nel corso degli anni in materia di gruppi
di società.
In primo luogo si intende procedere ad un’analisi della fattispecie
nel suo aspetto più generale, ossia esaminando la nascita del fenomeno,
soffermandosi in particolare sull’esperienza tedesca che rappresenta il
primo esempio di normativa organica e compiuta in tema di gruppi, per
poi proseguire l’analisi della situazione europea ed italiana in
particolare.
Nel nostro ordinamento il gruppo assume rilevanza in diverse
circostanze. Esso tuttavia per molti anni è stato un fenomeno economico
non giuridicizzato, per l'impossibilità del superamento dell'autonomia
formale delle singole società partecipanti. Solamente con la recente
riforma del diritto societario (l. 366/01), che in parte ha preso spunto dal
d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), il legislatore ha disciplinato in maniera diretta il
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6
fenomeno (precedentemente il gruppo era o identificato in maniera
indiretta oppure individuato solamente nell’ambito di alcune discipline
speciali).
Nel corso del secondo capitolo, prima di scendere nell’analisi di
detta riforma, si chiariranno alcuni aspetti cardine intorno ai quali si è
sviluppata un’ampia dottrina. Ci si riferisce essenzialmente al concetto
di “controllo” ex. art. 2359 c.c. e alle varie discipline che si sono
sviluppate intorno a tale nozione: discipline speciali e soprattutto quella
in materia di intermediari finanziari contenuta nel Testo Unico della
Finanza (d.lgs. n. 58/1998).
Nel corso del terzo capitolo invece si cercherà di analizzare con il
dovuto dettaglio la sopra citata riforma del diritto societario, che
introdurrà per la prima volta nell’ordinamento italiano una disciplina
specifica dei gruppi di imprese. In particolare, si porrà l’accento sulla
capacità presunta di tale riforma di porre alcuni limiti all’attuale
squilibrio di forza che gioca a favore degli azionisti delle holdings
rispetto a quelli delle società da queste controllate. Si teneterà inoltre di
capire se tale riforma sarà in grado di dare risposta ad alcune delle
questioni più rilevanti in merito agli aspetti del gruppo di società, quali
ad esempio la capacità di assicurare la dovuta trasparenza nel gruppo, o
ancora l’altrettanto vasto quesito relativo all’interesse di gruppo.
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7
Infine nell’ultimo capitolo trattando l’aspetto relativo alla
responsabilità gravante sulla società capogruppo per gli atti da questa
compiuti, si cercherà di analizzare la normativa e i vari orientamenti
dottrinali che si sono sviluppati nel corso degli anni per poi soffermare
l’attenzione su come la riforma del diritto societario toccherà tale
argomento
4
. In particolare si approfondiranno i temi relativi alla
responsabilità della capogruppo, e quindi dei sui amministratori,
configurabile nei casi di abuso della direzione unitaria, nonché la
differenza esistente tra le due nozioni di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale.
Ciò che sicuramente emerge in seguito ad una prima sommaria
analisi, è la volontà del legislatore nel realizzare gli strumenti normativi
che definiscano e regolino la convergenza in un centro giuridico unitario
di imputazione dell'attività d'impresa.
4
L’attuale Governo ha ritenuto infatti che il problema centrale del fenomeno del
gruppo fosse quello della responsabilità, della controllante, nei confronti dei soci e dei
creditori sociali della controllata.
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8
CAPITOLO I
IL GRUPPO SOCIETARIO
1.1 Primi cenni sul gruppo
Il gruppo di società è un fenomeno ancora giovane, il quale,
apparso in un primo momento sullo scenario economico come frutto
dell’esigenza concreta di adeguare le strutture societarie ad un mercato
più articolato e di più ampie dimensioni, si è riprodotto nel sistema
giuridico che per sua natura è destinato a seguire e a conformarsi alle
esigenze concrete della realtà. Pertanto, mentre dal punto di vista
economico esso ha conseguito pieno riconoscimento e autonomia, dal
punto di vista giuridico costituisce una fattispecie in via di formazione il
cui procedimento di sviluppo non può ritenersi ancora completato.
Nel settore economico, questa sofisticata forma di aggregazione
appare quando, dai ristretti confini di un’economia regionale ed
individualistica, si passa ad un capitalismo sovradimensionato
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caratterizzato dall’estendersi dei mercati e dall’accentuarsi di forme di
integrazione economica sia in senso verticale che orizzontale.
Questo interesse mostrato in campo economico alla problematica
dei gruppi ha avuto delle immediate conseguenze sul sistema giuridico
di tutti i Paesi sviluppati, sebbene tuttora la maggior parte di essi
presenti sul punto uno stato normativo ancora molto poco avanzato,
mancando infatti tali Paesi di una regolamentazione completa, nonché di
una definizione unica e omnicomprensiva del fenomeno.
D'altronde, non può dimenticarsi come il diritto influisca in
maniera rilevante sul sistema di mercato, determinando l'organizzazione
dei soggetti, le loro capacità operative ed in particolare i limiti di
queste
5
; quanto detto si dimostra particolarmente vero per i gruppi, e si
può anzi dire che le principali difficoltà a cui va incontro la loro
trattazione stiano proprio nell'impossibilità di ricondurre agevolmente le
sparse previsioni esistenti ad un sistema unitario.
5
Lo ricordano F. BARCA / P. CASAVOLA / M. PERASSI, Controllo e gruppo:
natura economica e tutela giuridica, temi di discussione del servizio studi Banca d'Italia,
n.201/1993, pag. 20 ss.
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10
1.2 Diritto dei gruppi societari in Europa
A livello europeo solo la Germania e il Portogallo si sono dotati di
una specifica disciplina sui gruppi. In particolare il primo esempio di
normativa organica e compiuta sul tema dei gruppi introdotta negli
ordinamenti europei è contenuta nell’Aktiengesetz tedesco del 1965, il
quale nel definire il gruppo (cd. Konzern)
6
, dispone: “quando
un’impresa dominante ed una o più imprese dipendenti sono riunite
sotto la direzione unitaria dell’impresa dominante, esse formano un
gruppo”.
Per quel che riguarda il Portogallo invece, una disciplina completa
in materia di gruppi è stata introdotta solo nel 1986, con la legge 2
settembre 1986, n. 262. Al di fuori dei Paesi della Comunità, si ricordi,
invece, l’ordinamento brasiliano (legge n. 6404 del 15 dicembre 1976,
successivamente riformata con la legge n. 640 del 15 settembre del
6
Cfr. A. PIRAS, I gruppi di società nel diritto tedesco e brasiliano, in Giu. Comm.,
1977., pag. 239 ss., e SCHNEIDER, La disciplina del finanziamento nel konzerne, in Rivista
delle società , 1985, pag. 995.
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11
1986). Ai gruppi di società è poi dedicata anche la proposta di IX
direttiva CE del 1984, la quale non ha tuttavia avuto alcun seguito
7
.
La disciplina tedesca ha fornito il primo esempio di normativa
organica e compiuta sul tema dei gruppi: disciplina sicuramente non
sufficiente nonostante sia ben presente alla dottrina, e visibile a livello
di azione economica, la rilevanza del fenomeno e le sue implicazioni. E’
stato infatti autorevolmente sostenuto come "i gruppi (...) possono
rappresentare una fonte di squilibri economici e sociali tale da
giustificare, a volte, l'esercizio di un potere di intervento diretto o
indiretto, da parte di organi nazionali o internazionali"
8
. Tale rilevanza
ha trovato una certa attenzione nell'ordinamento comunitario, il quale
dispone di una dettagliata normativa in materia di tutela della
concorrenza (artt. 81 ss. trattato CE), attraverso la quale la presenza di
gruppi ha ricevuto una considerazione unitaria: è stato infatti dalla stessa
dottrina sottolineato l’"orientamento ormai consolidato degli organi
comunitari, secondo il quale in presenza di un gruppo di imprese la
posizione dominante sul mercato ed i relativi abusi devono essere
7
Per un’ampia bibliografia italiana e straniera si rinvia a RONDINONE, I gruppi di
imprese fra diritto comune e diritto speciale, Milano, 1999.
8
C. BUTTÀ, una metodologia per l'approccio economico-aziendale allo studio dei
gruppi d'imprese, in i gruppi cit., pag. 30.
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12
valutati considerando unitariamente le imprese appartenenti allo stesso
gruppo".
9
In Europa i gruppi societari hanno un’importanza particolare,
visto che senza la possibilità di acquistare o di costituire una società
figlia, le società non potrebbero di fatto usufruire del diritto di libero
stabilimento previsto dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE. Il collegamento
tra il diritto di stabilimento da un lato e la nazionalità delle società
dall’altro, impongono appunto l’organizzazione di gruppi societari di
piccole e grandi dimensioni.
Importa notare come il diritto societario sia diritto nazionale del
singolo Stato, nella UE come nel resto del mondo. Tuttavia mentre le
singole legislazioni nazionali relative alle società di capitali, all’interno
della UE, sono oggi tra loro simili nella struttura e in molti altri aspetti
particolari
10
, la disciplina dei gruppi di società presenta divergenze
rilevanti. Dette divergenze concernono non solo l’esistenza o meno di
una disciplina almeno in parte sistematica nei quindici ordinamenti
giuridici della Comunità (se infatti molte sono le discipline parziali, una
9
G. F. CAMPOBASSO, gruppi e gruppi bancari: un'analisi comparata, in Banca
borsa e titoli di credito, VI, 1995 pag. 729.
10
Ciò è dovuto in modo determinante alla seconda direttiva CE in materia societaria
(direttiva sul capitale), 77/91 G.U.C.E. Nr. L. 26 del gennaio 1977, p. 1 ss.. che ad esempio
nel 1980 ha portato in Inghilterra ed Irlanda una completa modificazione del diritto delle
società di capitali, e, in seguito, all’introduzione delle società a responsabilità limitata in
tutti quegli stati membri come la Danimarca, Paesi Bassi e Svezia che fino ad allora non la
conoscevano.
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disciplina sistematica si riscontra soltanto in Germania ed in Portogallo),
ma soprattutto la considerazione e la valutazione giuridica del gruppo di
società in generale. Per questo motivo fino ad oggi gli altri tredici stati
membri hanno rinunciato alla predisposizione di una disciplina del
fenomeno.
Ciò tuttavia non significa che questi 13 Stati membri siano del
tutto sprovvisti di discipline giuridiche per singoli ambiti applicativi o
anche per interi settori: la Francia, ad esempio, dispone di una disciplina
di lavoro nel gruppo, l’Italia (fino alla riforma) di regole particolari
nell’ambito delle procedure concorsuali, e tutti i Paesi controllano le
proprie banche e società assicurative a livello di gruppo consolidato.
Inoltre esiste praticamente in tutti gli Stati membri della UE una
giurisprudenza ricca e sfaccettata relativa alle problematiche del gruppo
di imprese: l’ordinamento giurisdizionale degli Stati membri, pertanto,
affronta le problematiche giuridiche del gruppo.
Le reali divergenze tra gli Stati membri della UE, dal punto di
vista politico-giuridico riguardano essenzialmente due livelli. Da un lato
la questione circa l’utilità di uno strumento di tutela sistematica delle
minoranze e dei creditori delle società controllate all’interno del gruppo.
E’ indiscusso che questa ipotesi sussista, all’interno del gruppo, la
problematica particolare della società dipendente, mentre potrebbero
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14
sollevarsi dei quesiti circa la necessità di una disciplina specifica
11
. In
realtà il problema si pone anche con riferimento alla tutela in una fase
anteriore all’entrata di una società in un gruppo. In Francia, ad esempio,
esistono delle leggi specifiche che impediscono il trasferimento di quote
di S.r.l. a terzi che venga fatto contro la volontà dei soci di minoranza in
modo da evitare il passaggio della società in una situazione di
dipendenza contro la volontà della minoranza stessa o, che consentono il
suddetto trasferimento soltanto previo il pagamento di un somma a titolo
di indennizzo
12
. Inoltre sono presenti in Inghilterra, Francia ed Italia
numerose disposizioni in materia di takeovers, le quali si muovono nella
stessa direzione delle predette norme di tutela poste a favore dei soci di
minoranza. Dunque sebbene ad una prima analisi il sistema giuridico
europeo sembri piuttosto diversificato e non armonizzato, con un esame
più attento si può notare come tale situazione presenti comunque delle
forme di intervento simili che fanno presumere l’intento di una
regolamentazione a livello unitario. Ad un secondo livello è anche
necessario considerare come una disciplina del gruppo di società,
sebbene sicuramente sarebbe in grado di fornire maggiori certezze ai
11
Si confronti per tutti l’esposizione di GUYON, Droit des affaires , vol. I, nona ed.,
1996, pag. 501 ss.
12
Cfr. GUYON, Droit des Affaires, Vol. I, nona edizione, 1996, p. 501 ss.
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15
manager di società che operano in gruppi a livello nazionale e,
soprattutto, internazionale, possa, come ogni disciplina sistematica,
creare degli oneri eccessivi ed introdurre elementi di rigidità al mercato.
1.2.1 (segue) L’ordinamento tedesco
Risulta opportuno, ai fini di una completa comprensione delle
problematiche ruotanti attorno al fenomeno del gruppo soffermare
l’attenzione sul sistema tedesco. Come sopra enunciato, quest’ultimo
rappresenta la pietra miliare del diritto dei gruppi in Europa. La
Germania è stata infatti il primo Paese europeo a fornirsi di un «diritto
dei gruppi». Già con l’Aktiengesetz del 1937 era stato definito, in
termini di generale applicabilità, il gruppo di imprese o “Konzern”, ed
erano state dettate, sia pure in modo non sistematico, alcune norme sui
raggruppamenti. In sede di riforma azionaria, con l’Aktiengesetz del 6
settembre 1965, il legislatore tedesco ha precisato i contorni del
collegamento fra imprese e, in particolare, del “Konzern”, ricollegando a
tali concetti giuridici un’autonoma disciplina.
Dopo aver fissato una generale nozione di «imprese collegate»,
considerando tali le imprese, giuridicamente autonome, che siano legate
fra di loro da un rapporto di controllo maggioritario, da un rapporto di
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16
dipendenza, da un rapporto di gruppo, da un rapporto di partecipazione
reciproca e da contratti di impresa (par. 15 AktG), vengono definiti il
rapporto di dipendenza e il gruppo, e a questi correlate le nozioni di
influenza dominante e di direzione unitaria. In particolare, si e’ in
presenza di un rapporto di dipendenza quando un’impresa può
esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante
(“beherrschender Einfluss”) su di un’altra impresa (par. 17 AktG). Non
sono enunciati gli strumenti giuridici attraverso i quali possa essere
realizzato il detto stato di dipendenza, limitandosi la legge a stabilire una
presunzione “iuris tantum” relativa al controllo interno di diritto (par. 16
AktG).
Vengono, quindi, fissati i connotati tipologici della fattispecie di
gruppo: il “Konzern” ricorre quando un’impresa dominante ed una o più
imprese dipendenti vengono riunite sotto la direzione unitaria
(“einheitliche Leitung”) dell’impresa dominante medesima.
Ciò che caratterizza il “Konzern”, alla cui base è la nozione di
impresa e non quella di società, costituendone, ad un tempo, elemento
tipizzante e dato rilevatore, è dunque l’unicità di indirizzo economico, il
fatto, cioè, che la gestione di più imprese, pur giuridicamente autonome,
venga condotta, nelle sue linee essenziali, con finalità unitarie.
Flavio Di Marcotullio LUISS – Guido Carli
17
L’approccio del legislatore tedesco è stato di tipo unitario: oltre al
cd. gruppo gerarchico è stato considerato il gruppo cd. paritetico, ossia
l’insieme di imprese collegate cui corrisponde, nonostante l’assenza di
rapporti di dipendenza, la instaurazione di una direzione unitaria.
L’attenzione del legislatore si è in realtà appuntata sulla ipotesi
maggiormente ricorrente, vale a dire quella del gruppo di
subordinazione. Questo può fondarsi sia sulla stipula di un contratto di
dominazione (“Beherrschungsvertrag”), sia sulla presenza di una
influenza dominante, esercitata di fatto, in assenza del detto vincolo
formale: in entrambe le ipotesi la realizzazione di una direzione unitaria
è presunta “ex lege”; solo ove ricorra la prima (stipula del contratto di
dominazione), tuttavia, la presunzione legale è assoluta. Devono, infine,
considerarsi assoggettate ad una direzione unitaria (si tratta anche in tal
caso di una presunzione legale che non ammette prova contraria), e
pertanto danno vita ad un “Konzern”, anche quelle imprese delle quali
l’una sia integrata in un’altra. L’integrazione (“Eingliederung”) è
analoga al gruppo contrattuale, ma è caratterizzata da un legame tra
imprese molto più stretto e può aver luogo solo a determinate
condizioni.
L’intento del legislatore tedesco di dare certezza alle situazioni di
raggruppamento di imprese, portandole alla luce, al fine di disciplinarle
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compiutamente, e’ stato quindi attuato mediante la creazione e la
combinazione di particolari strumenti giuridici e di presunzioni legali.
Ciò che caratterizza più di ogni altro aspetto la soluzione tedesca
è la fondamentale distinzione tra gruppi contrattuali e gruppi di fatto. La
decisione circa la stipulazione del contratto di dominazione é
completamente libera e rimessa alla scelta discrezionale degli operatori:
proprio da questa scelta di fondo la legge ha fatto derivare
l’applicazione di una disciplina differenziata. A seguito della stipula del
contratto di dominazione all’impresa dominante è attribuito il diritto di
dirigere l’impresa dominata impartendole ordini e direttive, anche per
essa pregiudizievoli, finalizzati al perseguimento dell’ interesse generale
del gruppo (par. 308 AktG). In mancanza del contratto di dominazione il
potere direttivo della capogruppo incontra limiti ed oneri, che,
nell’intenzione del legislatore, avrebbero dovuto dissuadere gli operatori
dal costituire «gruppi di fatto» e li avrebbero dovuti indurre a
formalizzare il potere di direzione attraverso il vincolo contrattuale. In
caso di gruppo di fatto l’impresa controllante - in particolare - non può,
avvalendosi della propria influenza, indurre le imprese dipendenti al
compimento di atti od operazioni ad esse pregiudizievoli (par. 311
AktG).