Introduzione
2
Dall’altro, la più incisiva presenza sul mercato di operatori
specializzati nello svolgimento di attività di supporto nella gestione di un
patrimonio immobiliare (property e facility management), cui affidare in
outsourcing parte delle funzioni amministrative, rende possibile
l’istituzione di fondi anche a soggetti tendenzialmente privi del necessario
know how richiesto dal settore immobiliare.
Dal punto di vista dell’investitore il fondo immobiliare consente, a
chi pure dispone di risorse limitate, di godere del rendimento riveniente da
un portafoglio diversificato di immobili di pregio, la cui gestione è affidata
ad un intermediario finanziario specializzato (SGR).
Esso è in grado di offrire, nel lungo termine e con margini di rischio
ridotti, una buona capacità di rivalutazione economica e di adeguamento
all’inflazione monetaria.
Al profilo della solidità dell’investimento immobiliare, realizzato
indirettamente, si aggiunge quello della liquidabilità, garantita nel caso in
cui sia possibile cedere le quote di partecipazione al fondo in Borsa.
Sebbene rappresentino una realtà relativamente nuova in Italia, il
peso dei fondi immobiliari è destinato ad un sicuro incremento, in analogia
con quanto avviene all’estero, dove l’impiego indiretto nel mattone pesa, in
media, tra il 5% e il 10% del portafoglio finanziario delle famiglie.
Attualmente si contano 18 fondi immobiliari chiusi in Italia, di cui 9
quotati in Borsa, con un patrimonio complessivo che, in base ai dati
Assogestioni ricavati dai rapporti semestrali, alla fine del primo semestre
del 2003 si avvicina ai 4 miliardi di euro.
Il presente lavoro si propone di analizzare lo strumento in modo
completo, con particolare riferimento agli aspetti normativi e strutturali che
hanno consentito, solo in tempi recenti, lo sviluppo dei fondi immobiliari
nel nostro Paese, sulla scia di quanto avviene già all’estero, alla luce anche
delle novità che stanno investendo il settore.
Introduzione
3
Nel primo capitolo verrà illustrato il processo legislativo che ha
caratterizzato lo strumento dei fondi comuni di investimento immobiliari in
Italia, preceduto da un breve escursus storico della volontà del legislatore di
disciplinare la materia e delle motivazioni che ne hanno ritardato l’ingresso
avvenuto, in seguito, con la legge istitutiva n. 86 del 25 gennaio 1994.
Il quadro normativo fissato dalla legge su indicata è stato poi
modificato con l’approvazione del Decreto Legislativo 58/1998, noto come
Testo Unico della Finanza, che ha provveduto, insieme ai propri
regolamenti attuativi, a riscriverne integralmente la normativa in materia.
Con il D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito in legge 23
novembre 2001, n. 410, è stata avviata una profonda riforma della
disciplina civilistica e fiscale dei fondi immobiliari, volta a superare i fattori
di rigidità e di penalizzazione che sino ad allora ne avevano frenato lo
sviluppo. Il legislatore, con tale provvedimento, ha voluto perseguire la
finalità di accrescere l’interesse degli investitori nei confronti di questa
categoria di prodotti, oltre a quella di favorire il processo di dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico e l’emanazione del D.M. 47 del 31
gennaio 2003 costituisce l’occasione per una prima ricognizione delle
novità introdotte.
Nello stesso capitolo verranno analizzate anche le disposizioni
tributarie, previgenti e quelle tuttora in vigore, applicabili ai fondi
immobiliari di diritto italiano e verrà, inoltre, trattato il fondo immobiliare
costituito mediante apporto pubblico, per il quale è stata dettata un’apposita
disciplina.
Nel secondo capitolo si parlerà del fondo immobiliare e verranno
evidenziati tutti gli aspetti utili per una buona conoscenza delle
caratteristiche di questo nuovo strumento finanziario. Verranno esaminati
gli aspetti operativi, strutturali e il funzionamento di un tipico fondo chiuso,
che costituisce, attualmente, la forma più diffusa nel nostro Paese e si
Introduzione
4
opererà, infine, un raffronto tra i vantaggi e i rischi connessi
all’investimento.
Nel terzo capitolo verranno analizzati i mercati esteri, dove lo
strumento dei fondi immobiliari si è già diffuso, in particolare gli Stati
Uniti, dove l’esperienza dei REITs ha evidenziato una dimensione e uno
sviluppo di mercato non agevolmente confrontabile con il contesto dei
fondi immobiliari italiani, ancora in evoluzione. Tuttavia, anche in Europa
si registrano significative esperienze in Germania, Francia, Regno Unito e
Svizzera.
Nel quarto capitolo, infine, verrà trattato il mercato immobiliare che,
a partire dalla seconda metà degli anni ’90, sta vivendo una fase di profonda
trasformazione in Italia, dovuta all’azione di alcuni importanti fenomeni (i
motori dello sviluppo) che, pur nella loro differenziazione, hanno avuto
come risultato la tendenziale finanziarizzazione del settore immobiliare.
Si evidenzierà come il ciclo positivo del mercato immobiliare
italiano, attualmente in fase di stabilizzazione, ha caratterizzato un periodo
in cui quasi tutti i parametri del settore sono risultati in crescita nelle
principali aree urbane.
Verrà, quindi, dato spazio ad una esposizione, sulla base dei dati
raccolti, dell’esperienza italiana in materia di fondi immobiliari e si
effettuerà, in ultima analisi, un breve raffronto dell’investimento in
“mattone” con le altre tipologie di investimenti.
5
CAPITOLO PRIMO
I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI
DI DIRITTO ITALIANO
1.1 Premessa
Negli ultimi anni le famiglie italiane hanno modificato le loro
preferenze relative agli investimenti, spostando i capitali dai titoli di Stato,
che fino a poco tempo fa’ dominavano la situazione del mercato finanziario,
agli strumenti del Risparmio Gestito, che prevedono l’affidamento della
gestione dei propri risparmi a investitori specializzati.
Sebbene per l’ Industria del Risparmio Gestito il 2002 sia stato un
anno un po’ più faticoso del solito, i primi mesi del 2003 hanno confermato
la tendenza al rialzo: dai dati di fine 2002 l’Italia risulta il secondo mercato
europeo di prodotti armonizzati, per masse amministrate, alle spalle della
Francia e si evince, inoltre, che il Risparmio Gestito costituisce il 41,3%
delle attività finanziarie delle famiglie italiane, una percentuale che
continua ad incrementarsi
1
.
In questo ambito un ruolo estremamente importante è occupato dai
Fondi Comuni d’Investimento
2
, che hanno registrato la più rapida ed elevata
espansione, rispondendo all’esigenza dei risparmiatori di accedere a forme
1
Assogestioni, Guida italiana al Risparmio Gestito (Fact Book), Milano, marzo 2003.
2
Il fondo comune d’investimento è un organismo che, mediante apposite quote di
partecipazione sottoscritte presso un numero elevato di risparmiatori, gestisce in monte le risorse
raccolte attraverso il loro investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o
immobili (Banfi A., I mercati e gli strumenti finanziari , UTET, Torino, 2001).
Capitolo Primo
6
diversificate di investimento anche con l’apporto di somme modeste e, nel
contempo, di fruire dei vantaggi del frazionamento
3
.
Il sistema finanziario italiano ha introdotto con grande ritardo
rispetto ai Paesi occidentali i fondi comuni: solo con la legge n° 77 del 23
marzo 1983 sono stati istituiti i fondi comuni di investimento mobiliare
aperti, rivolti al mercato degli strumenti finanziari e in seguito, con la legge
n° 344 del 14 agosto 1993, sono stati introdotti i fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi, dedicati ad investimenti in società e
strumenti finanziari non quotati.
Negli anni immediatamente successivi all’introduzione in Italia
(corrispondenti al periodo 1984-1987) i fondi comuni di investimento
conobbero un breve, ma intenso, periodo di espansione soprattutto per la
presenza di una favorevole congiuntura economica e “borsistica”, che
spingeva i risparmiatori ad investire in azioni
4
.
In seguito tale espansione si arrestò per effetto sia della crisi dei corsi
azionari sia per la forte concorrenza che gli strumenti di investimento
subivano da parte dei titoli di Stato, e la contrazione della raccolta dei fondi
si estese fino alla prima metà degli anni Novanta (ad eccezione degli anni
1993-1994), avendo inoltre influito un regime di imposizione fiscale
penalizzante.
Il periodo seguente, che prende avvio dalla seconda metà degli anni
Novanta, fu caratterizzato, invece, da una serie di mutamenti favorevoli e
contribuì alla notevole espansione dei fondi comuni.
In un contesto così evoluto è sorta l’esigenza, per gli operatori del
risparmio gestito, di offrire alla propria clientela prodotti e servizi sempre
più sofisticati e innovativi ed ha pertanto determinato la nascita , anche nel
3
Per un’ampia disamina sui fondi comuni di investimento si consiglia Beltratti A. - Miraglia
R., I fondi comuni di investimento, Carocci, Roma, 2001 e Liera M., Investire in fondi comuni, Il
Sole 24 Ore, 1999.
4
Metelli F. Manuale del Risparmio Gestito, Il Sole 24 Ore, 2000.
Capitolo Primo
7
nostro paese, dei Fondi Comuni di Investimento Immobiliari, organismi di
investimento collettivi esclusivamente dedicati al settore immobiliare e che
rappresentano una realtà consolidata già da molti anni all’estero.
I fondi immobiliari sono stati per l’Italia una novità: l’unico
precedente degno di nota è rappresentato da Europrogramme, un fondo di
diritto svizzero che prevedeva l’emissione di certificati immobiliari atipici e
collocato in Italia da una rete di vendita, ma si rivelò fallimentare per
l’assoluta mancanza di controlli e di una disciplina legislativa.
Dopo varie proposte di legge che si sono susseguite nel corso degli
anni, e che il più delle volte hanno incontrato pareri contrastanti, si è
finalmente giunti all’effettiva introduzione di questo strumento finanziario
5
,
avvenuta con l’emanazione della legge 25 gennaio 1994, n° 86, recante
norme in materia di “Istituzioni e disciplina dei fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi”
6
.
La scelta compiuta dal nostro legislatore fu quella della struttura
c.d. closed-end, fondata sul riconoscimento, ai partecipanti, del diritto al
rimborso solo a scadenze predeterminate, in modo tale che durante il
periodo di durata del fondo la liquidabilità dell’ investimento fosse
assicurata dalla sola alienazione a terzi della quota, a seguito della
negoziazione delle stesse su un mercato secondario
7
.
I fondi immobiliari, in quanto chiusi, non consentono né ulteriori
richieste di sottoscrizione successivamente alla chiusura del periodo di
collocamento, né richieste di rimborso delle quote da parte dei partecipanti
al fondo.
5
Il mercato finanziario è stato completato con tale figura giuridica, dopo l’introduzione dei
fondi comuni di investimento mobiliari (aperti e chiusi), le Sicav (d.lgs. 89/92) e i fondi pensione
(d. lgs. 124/93).
6
ABI, La disciplina dei fondi immobiliari chiusi, in Le norme del mercato mobiliare,
Bancaria editrice, Roma, 1995.
7
Assogestioni, marzo 2003.
Capitolo Primo
8
Al fine di consentire la smobilizzazione delle quote venne in
seguito prevista, a livello normativo, l’obbligatorietà della richiesta di
ammissione a quotazione in Borsa delle quote del fondo allorché
l’ammontare minimo della sottoscrizione fosse inferiore ad una determinata
soglia massima (fissata in 25 mila euro)
8
.
Da un punto di vista macroeconomico, i fondi comuni di
investimento immobiliari rappresentano una cassa collettiva che raccoglie
denaro presso i risparmiatori investendolo prevalentemente in immobili o
titoli di società immobiliari, allo scopo di ricavarne il massimo reddito.
Operativamente, i fondi rappresentano un patrimonio finanziario
utilizzato per le attività di acquisto, gestione, vendita, locazione con facoltà
d’acquisto, concessione ed utilizzazione in leasing di beni immobili o di
diritti reali su beni immobili, e per l’attività di acquisto, gestione, vendita di
partecipazioni in società immobiliari
9
.
Il fondo chiuso immobiliare, così come strutturato secondo la legge
istitutiva, si propone al risparmiatore come ulteriore strumento di
diversificazione del proprio portafoglio di investimento, collocandosi
accanto alle tradizionali forme di investimento azionario, obbligazionario e
monetario e qualificandosi come un prodotto di finanza immobiliare,
alternativo all’investimento diretto in immobili.
8
Assogestioni, marzo 2003.
9
Anello P. – Rizzini Bisinelli S., “I fondi comuni immobiliari come strumento per la
smobilizzazione di patrimoni immobiliari”, in Dirigenza Bancaria, n°50, 1996.
Capitolo Primo
9
1.2 L’iter parlamentare che ha portato all’istituzione dei
fondi comuni di investimento immobiliari
1.2.1 L’indagine conoscitiva sui fondi e certificati immobiliari
L’ iter parlamentare della legge 25 gennaio 1994 n° 86, istitutiva dei
fondi comuni di investimento immobiliari, ha preso avvio con la proposta di
legge n° 1638, di iniziativa dei deputati Rosini e Piro, concernente la
“Disciplina delle società di investimento immobiliare”
10
.
La suddetta proposta di legge, presentata il 29 settembre 1992,
riproduceva nei suoi 17 articoli il testo di un’ analoga proposta di legge che,
nel corso della X legislatura, aveva ottenuto l’approvazione del Senato
senza pervenire tuttavia all’approvazione definitiva per lo scioglimento
delle Camere.
Ma per effettuare un’analisi delle proposte immediatamente
precedenti occorre risalire al 1982, anno in cui fu presentato un
provvedimento relativo all’istituzione dei fondi comuni di investimento
mobiliari di diritto italiano (disegno di legge n. 1609).
Durante la discussione, in sede referente, su questo provvedimento
(approvato, con numerose modifiche, dal Senato nella seduta del 13 maggio
1982 e quindi trasmesso alla Camera dei Deputati), fu da molti manifestata
l’esigenza di allargare il discorso anche al settore immobiliare,
caratterizzato da una notevole espansione di nuove iniziative, in
considerazione delle quali si decise di raccogliere, preliminarmente ad
interventi legislativi, del materiale di documentazione sufficientemente
ampio, ma ben delimitato: fu pertanto autorizzata l’indagine conoscitiva
10
Zizzi A.R., I fondi comuni di investimento immobiliari chiusi. Problemi e prospettive , in
Rabitti Bedogni C. (a cura di), Il diritto del mercato mobiliare, Giuffrè, Milano, 1997.
Capitolo Primo
10
della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato sui fondi e certificati
immobiliari
11
.
Tale indagine
12
si è orientata prevalentemente verso argomenti
specifici, in ragione di diversi fattori: in primo luogo, l’allora recente e
approfondito dibattito svolto dalla Commissione sui fondi comuni di
investimento mobiliari, che aveva già consentito di inquadrare negli aspetti
generali l’argomento. In secondo luogo, l’esistenza di diverse proposte di
legge precedenti
13
relative ai fondi immobiliari, che avrebbe permesso il
ricorso a dei validi schemi di riferimento. In terzo luogo, infine, l’analisi
delle esperienze già sviluppatesi all’estero ed illustrate nel corso
dell’indagine che ha facilitato l’esame dei pregi e dei difetti delle varie
soluzioni prospettate.
Una questione ampiamente dibattuta, nell’ambito dei lavori della
Commissione, riguardava la scelta tra fondo immobiliare di tipo chiuso o di
tipo aperto.
Durante le audizioni emersero pareri contrastanti a tal proposito: si
sosteneva, infatti, che l’investimento immobiliare, a differenza di quello
mobiliare, presentava una minor facilità di smobilizzo e quindi il fondo
aperto presentava maggiori rischi di quello chiuso, dal momento che per
11
A tal proposito si veda “Indagine conoscitiva sui fondi comuni di investimento immobiliare
e sui certificati immobiliari della Commissione Finanze e Tesoro del Senato” in Jaeger P.G. -
Casella P., I fondi comuni d’investimento, Giuffrè, Milano, 1984.
12
Una prima indicazione ricavata dai lavori si riferiva all’opportunità di distinguere, in via
preliminare, i fondi d’investimento immobiliari dai titoli atipici. I primi presentavano
caratteristiche ben identificabili e rimandavano a normative già consolidate all’estero. I secondi,
invece, non erano disciplinati dall’ordinamento giuridico e, in alcuni casi, risultava arduo
valutarne la rispondenza a peculiari esigenze fisiologiche del mercato.
13
Proposta di legge n. 3734 del 27 ottobre 1971, disegno di legge n. 140 del 5 luglio 1972 e
disegno di legge n. 2345 del 2 febbraio 1976, con primo firmatario, in tutti i casi, il senatore De
Ponti.
Capitolo Primo
11
esso sarebbero sorte difficoltà in caso di eccessive richieste di rimborso
delle quote da parte dei partecipanti
14
.
Il Senato scelse, in seguito, la strada del fondo di tipo chiuso da
costituirsi esclusivamente nella forma di società per azioni, in
considerazione del fatto che il “tipo chiuso”, non essendo soggetto ad alcun
obbligo di riscatto, avrebbe garantito una maggiore stabilità anche in
periodi di vendite.
1.2.2 Le proposte di legge sui fondi immobiliari
Nel giugno 1982 si concluse l’indagine conoscitiva sui certificati e
fondi immobiliari e, nell’autunno 1983, il senatore Berlanda presentò al
Senato un disegno di legge
15
che per gran parte faceva tesoro proprio dei
risultati dell’indagine conoscitiva.
Seguì un intenso dibattito in sede parlamentare che portò nel marzo
del 1985 all’approvazione, da parte del Senato, del disegno di legge
originario con alcune modifiche ( Atto Camera n° 2713 ).
Il testo passò successivamente alla Camera dove fu oggetto di forti
contrasti, soprattutto per ciò che riguardava il trattamento fiscale, e non si
riuscì a trovare una soluzione in grado di contemperare gli interessi delle
parti coinvolte
16
.
Forti opposizioni vennero mosse, in particolare, dall’allora Ministro
delle Finanze Bruno Visentini, il quale criticò l’impianto complessivo della
legge, giudicandola confusa, soprattutto per quanto riguardava gli aspetti
14
Si sosteneva, inoltre, che il fondo immobiliare aperto avrebbe presentato ulteriori difficoltà
connesse alla determinazione giornaliera del valore delle quote, dovendosi riferire ad un
patrimonio immobiliare.
15
Disegno di legge n° 318: “Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare”.
16
Zizzi A.R., 1997.
Capitolo Primo
12
relativi all’opera di italianizzazione del fondo di diritto svizzero
Europrogramme
17
.
La conclusione anticipata della IX legislatura azzerò il lavoro fino ad
allora compiuto.
Nella X legislatura, infine, fu presentato al Senato il disegno di legge
“Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare”
(disegno di legge n° 332), approvato il 13 ottobre 1988 e trasmesso alla
Presidenza della Camera dei Deputati il 18 ottobre dello stesso anno come
atto n° 3264.
Dall’esame dei precedenti atti parlamentari (relativi all’iter
legislativo della proposta di legge n° 1638) emerge chiaramente che la
proposta Rosini - Piro era destinata a rimanere tale se, nel corso dell’esame
da parte della Commissione Finanze, il relatore non avesse optato per
l’adozione della formula giuridico - finanziaria del fondo chiuso
18
.
Nella seduta del 24 giugno 1993 venne, pertanto, presentato dal
relatore un nuovo testo concernente i fondi comuni di investimento
immobiliari chiusi.
Ad esclusione delle modifiche apportate all’art. 15 (disposizioni
tributarie), il testo è stato approvato il 10 novembre 1993 senza sostanziali
stravolgimenti.
Nel successivo passaggio al Senato (Atto Senato n° 1653) il disegno
di legge è stato definitivamente approvato dalla Commissione Finanze e
Tesoro nella seduta del 12 gennaio 1994.
17
Sul punto si veda Greco D., “Ai gestori non dispiace il Fondo col mattone”, in La rivista
dei fondi comuni d’investimento, n°38, Aprile 1986.
18
Zizzi A.R., 1997.
Capitolo Primo
13
1.3 L’evoluzione normativa
1.3.1 La Legge n° 86 del 25 gennaio 1994
Sono stati necessari quattro anni di dibattito parlamentare prima di
giungere alla definitiva approvazione della Legge 86/1994, strutturata
secondo il quadro normativo di riferimento già introdotto nel 1983 con la
legge n° 77, che istituiva e regolava i fondi comuni di investimento
mobiliari.
Con l'istituzione di questo strumento, il legislatore nazionale si è
posto i seguenti obiettivi:
• permettere al piccolo risparmiatore di investire in modo
snello e poco rischioso sul mercato immobiliare, anche
disponendo di capitali di ridotte dimensioni;
• incanalare verso il mercato immobiliare parte dei mezzi
finanziari del mercato mobiliare.
La suddetta legge, composta originariamente da 15 articoli, istituì per
la prima volta i fondi comuni di investimento immobiliare in Italia, secondo
il modello del fondo chiuso, e risultava distinta in due parti:
• il Capo I prevedeva la disciplina relativa alla società di
gestione del fondo
19
;
• il Capo II conteneva le disposizioni relative al fondo
comune.
19
L’ istituzione del fondo veniva attribuita ad una società di gestione avente, quale oggetto
sociale esclusivo, l’istituzione e la gestione di fondi immobiliari.
Capitolo Primo
14
Elementi caratterizzanti della legge erano rappresentati
20
:
¾ dalla netta distinzione tra la società di gestione ed il fondo
immobiliare;
¾ dalla natura chiusa del fondo stesso, ritenuto meno
rischioso per i risparmiatori. Infatti, la forma del fondo
chiuso consente ai partecipanti di chiedere il rimborso delle
quote soltanto a scadenze predeterminate ed in tal modo
attenua il rischio che il fondo stesso “possa venirsi a
trovare con problemi di liquidità, nonché di redditività,
derivanti dalla circostanza che, a seguito delle richieste di
rimborso, la società di gestione non riesca a liquidare in
tempi rapidi gli immobili nei quali essa ha investito le
disponibilità raccolte tra i sottoscrittori delle quote”
21
.
La legge 503/1995, di conversione al D.lgs. n° 406/1995, ha in parte
modificato la legge 86/1994 prevedendo:
• l’inserimento dell’art. 14-bis relativo ai cosiddetti “fondi
immobiliari ad apporto pubblico”
22
.
• la modifica dell’ art. 15 relativo al regime tributario dei
fondi.
Tale disciplina fu, in seguito, quasi completamente sostituita dalla
legislazione successiva.
20
Flora F. - Saffirio S., “Fondi comuni di investimento immobiliare - aspetti regolamentari e
fiscali alla luce delle novità introdotte dal decreto legge 25 settembre 2001, n° 351”, in
BOLLETTINO TRIBUTARIO d’informazioni n°10, Milano, 30 maggio 2002.
21
Circolare ABI, 27 febbraio 1995, n. 24, “Legge 25 febbraio 1994, n. 86 – Istituzione e
disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari chiusi”.
22
In seguito modificata dalla legge finanziaria 662/1996.
Capitolo Primo
15
1.3.2 Il Decreto Legislativo 58/1998
La disciplina recata dalla legge 86/1994 è stata interamente abrogata
(ad eccezione degli art. 14-bis e 15) dal Decreto Legislativo 24 febbraio
1998, n° 58 (Decreto Draghi )
23
che, unitamente ai successivi regolamenti,
ha introdotto numerose e importanti modifiche rispetto al precedente quadro
normativo di riferimento dei fondi immobiliari, operando secondo un
principio di “delegificazione”.
In particolare ha previsto la pubblicazione di 27 regolamenti
principali con riferimento alla nuova disciplina per le società di gestione del
risparmio e, quindi, anche per la normativa in materia di fondi comuni di
investimento immobiliari: 8 di spettanza del Ministero del Tesoro, 12 della
Banca d’Italia, 7 della Consob.
Fra i regolamenti più importanti rientrano il decreto del Ministero
del Tesoro 24 maggio 1999, n° 228 relativo alla determinazione dei criteri
generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, il
provvedimento della Banca d’ Italia del 1° luglio 1998 e quello emanato il
20 settembre 1999 relativo ai limiti di investimento degli OICR
24
, i
provvedimenti della Consob n° 11522 del 1998 e n° 11971 del 1999.
I principali effetti del Decreto Legislativo sono stati
25
:
¾ eliminazione della distinzione tra “fondi mobiliari” e “fondi
immobiliari” introducendo una disciplina generale del
genus fondo comune di investimento inteso come
23
Meglio noto come “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
(TUIF).
24
Organismi d’investimento collettivo del risparmio, cioè fondi comuni d’investimento
mobiliari aperti, fondi comuni d’investimento mobiliari e immobiliari chiusi e Sicav.
25
Maffei S., “Commento alla legge 23 novembre 2001, n. 410”, Assogestioni, Aprile 2002.