5
INTRODUZIONE
L‟obiettivo della presente tesi consiste nel chiarire l‟evoluzione
della disciplina dell‟Unione Europea concernente gli aiuti di
Stato alle PMI, ossia le microimprese, le piccole e le medie
imprese, e in special modo com‟è stata influenzata dalla recente
crisi economica e finanziaria.
Nel primo capitolo vengono definite le PMI, alla luce
dell‟aggiornamento effettuato dalla Commissione europea con le
raccomandazioni del 1996 e del 2003, le loro caratteristiche e la
loro importanza nel tessuto economico e sociale europeo.
Vengono poi descritti i vari strumenti approntati dall‟Unione
Europea per supportarle e viene analizzata la Carta Europea per
le PMI, con particolare riferimento all‟innovativo principio del
“Think small first”.
Il secondo capitolo si concentra invece sulla disciplina degli aiuti
di stato dell‟Unione Europea, gli effetti che hanno sulla
concorrenza in un contesto particolare come quello del mercato
comune europeo, nonché le deroghe alla loro concessione.
Inoltre, vengono approfonditi gli effetti distorsivi degli aiuti di
Stato sulla concorrenza.
Nel terzo capitolo vengono esaminate due decisioni del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee, la sentenza Pollmeier
6
(T-137/02) e la sentenza Kahla/Thuringen Porzellan (T-20/03),
riguardanti due diverse questioni sulla compatibilità degli aiuti di
Stato alle PMI.
Infine, nel quarto capitolo si analizza la recente crisi del sistema
economico europeo e le conseguenze che ha avuto sulle PMI,
nonché gli strumenti creati dall‟Unione Europea per contrastarne
gli effetti, alla luce dei recenti accordi sui requisiti minimi di
capitale firmati a Basilea.
7
CAPITOLO PRIMO
PMI: PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1.1 LE PMI: DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, RUOLO
Le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI o
SME
1
), svolgono un ruolo centrale nell‟economia europea, al punto da
esserne considerate la “spina dorsale”. Sono aziende le cui dimensioni
rientrano in limiti occupazionali e finanziari prefissati e sono tra le più
importanti fonti nel settore imprenditoriale, in particolare nell‟ambito
dello sviluppo e dell‟occupazione all‟interno dell‟Unione Europea.
In una relazione presentata al Consiglio nel 1992, la Commissione
aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole
e medie imprese in uso, ritenendo che la molteplicità di
denominazioni a livello europeo e nazionale potesse generare
incoerenze e comportare distorsioni della concorrenza tra le imprese.
Infatti, con la Disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore
PMI
2
, la Commissione aveva aggiornato la definizione delle piccole e
medie imprese con l‟obiettivo di proporre regole di applicazione più
chiare e semplici, tenendo in considerazione gli sviluppi della politica
europea.
1
Acronimo di “Small and Medium-sized Enterprises” (SME).
2
COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione 96/C 213/04 del 20 maggio 1992,
contenente la “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese” [Gazzetta Ufficiale CE, C 213 del 19.8.1992, pag. 2].
8
Per ovviare a questi problemi, nell‟aprile del 1996 la Commissione
Europea aveva adottato una Raccomandazione
3
con cui esprimeva una
prima definizione di PMI, allargando l‟invito a rispettarla agli Stati
membri, alla BEI (Banca Europea degli Investimenti) ed al FEI
4
(Fondo Europeo per gli Investimenti).
Essa prevedeva che “le piccole e le medie imprese sono definite come
imprese aventi meno di 250 dipendenti e aventi o un fatturato annuo
non superiore a 40 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non
superiore a 27 milioni di euro, […]. Ove sia necessario distinguere
tra una piccola e media impresa, la “piccola impresa” è definita
come un‟impresa avente meno di 50 dipendenti e avente o un fatturato
annuo non superiore a 7 milioni di euro o un totale di bilancio annuo
non superiore a 5 milioni di euro.”
In seguito a numerose questioni interpretative, riguardanti ad esempio
i limiti per la compatibilità degli aiuti di Stato
5
, la Commissione
3
COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione CE n. 96/280 del 3 aprile 1996,
relativa alla definizione delle piccole e medie imprese [Gazzetta Ufficiale CE, L.
107 del 30.4.1996].
4
Il FEI, istituito nel 1994, sostiene le PMI nel reperire fonti di finanziamento. La
BEI ne è l‟azionista di maggioranza, con la quale il Fondo costituisce il gruppo
BEI. “Il FEI fornisce capitali di rischio alle piccole e medie imprese, in particolare
alle aziende di nuova costituzione e alle attività orientate alla tecnologia. Offre
inoltre garanzie a istituzioni finanziarie, per esempio le banche, a copertura dei
loro prestiti alle PMI. Il FEI non è un istituto di credito e non concede pertanto
prestiti o sovvenzioni alle imprese, né investe direttamente in alcun tipo di società.
Opera invece attraverso banche e altri soggetti d‟intermediazione finanziaria
avvalendosi dei propri fondi o di quelli affidatigli dalla BEI o dall‟Unione
Europea”. ( http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_it.htm)
5
Conclusioni dell‟Avvocato Generale F.G. JACOBS, presentate il 18 settembre
2003 e relative alla causa C-91/01. In tale causa, l‟Italia chiedeva l‟annullamento
della decisione della Commissione 2001/779/CE, con cui la Commissione
dichiarava incompatibile un aiuto di Stato concesso dall‟Italia alla “Solar Tech”.
9
Europea aveva aggiornato la precedente definizione, inserendola
contestualmente ad un Regolamento
6
del 2001.
In seguito, nel 2003, con una nuova Raccomandazione
7
, la definizione
delle PMI veniva nuovamente emendata per tener conto degli sviluppi
economici, quali l‟inflazione e la crescita della produttività, nonché
all‟esperienza pratica maturata dalla prima definizione del 1996.
Attualmente, tutte le normative e i programmi dell‟Unione Europea,
nonchè i bandi nazionali, regionali o locali che fanno menzione dei
termini PMI, microimpresa, piccola impresa o media impresa fanno
riferimento alla definizione precisata in tale Raccomandazione.
Con l‟articolo 2, infatti, la Commissione precisa la qualifica delle
piccole e medie imprese (PMI) e la nozione di microimpresa, in
funzione del loro organico e del loro fatturato, ovvero del loro bilancio
totale annuale.
Le medie imprese occupano meno di 250 dipendenti, hanno un
fatturato che dev‟essere inferiore a 40 milioni di euro ed un bilancio
annuo inferiore a 27 milioni di euro.
Per piccole imprese s‟intendono quelle che occupano da 10 a 49
dipendenti, con un fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro ed un
bilancio che non deve superare i 5 milioni di euro. All‟interno della
6
COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo
all‟applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore
delle piccole e medie imprese, Allegato I [Gazzetta Ufficiale CE, L 10/33 del
13.1.2
001].
7
COMMISSIONE EUROPEA, Raccomandazione CE 2003/361 del 6 maggio 2003,
relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo
integrale dell'atto [Gazzetta Ufficiale CE, L 124 del 20.5.2003]. Dal 1° maggio
2005 ha sostituito la precedente Raccomandazione CE 96/280.
10
categoria delle PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno
di 10 dipendenti.
Per dipendenti s‟intendono le unità lavorative occupate a tempo pieno
durante l‟anno dell‟ultimo esercizio contabile approvato (ULA),
mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali vengono
considerati frazioni.
Ne consegue che esistono diverse tipologie di PMI idonee a tutelare
differenti esigenze. La definizione di PMI distingue tre diversi tipi
d‟impresa (autonoma, partner, collegata)
8
, in base alla relazione che
hanno con altre imprese, in termini di partecipazione al capitale, diritti
di voto o di esercizio di influsso dominante.
Le imprese autonome sono le più ricorrenti poiché sono tutte quelle
non comprese tra le partner e le collegate. In particolare, un‟impresa si
definisce autonoma quando non possiede più del 25% di
partecipazioni in un‟altra impresa, e non è detenuta più del 25% da
un‟impresa e/o da un organismo pubblico, anche congiuntamente.
Inoltre, il limite del 25% può anche essere superato se si tratta di
imprese con investitori particolari, quali società pubbliche di
partecipazione, società di capitale di rischio, università o centri di
ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali nonché
amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a
10 milioni di euro e aventi meno di 5.000 abitanti.
8
COMMISSIONE EUROPEA, Regolamento CE n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo
all‟applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di stato a favore delle
piccole e medie imprese, Allegato I [Gazzetta Ufficiale CE, L 10/33 del
13.1.2001].
11
Le imprese partner, invece, sono quelle collocate in una posizione
intermedia tra le autonome e le collegate, poiché non prevedono un
effettivo controllo tra loro: un‟impresa è quindi definita partner di
un‟altra quando ne possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e
il 50 %.
Infine, le imprese collegate sono quelle appartenenti economicamente
ad un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggior
parte del capitale o dei diritto di voto ovvero esercita un influsso
dominante su un‟altra impresa. Esse sono facilmente identificabili
poiché sono tenute al consolidamento dei conti.
Relativamente alla loro fase di sviluppo, invece, le imprese in fase di
avvio vengono definite “start-ups”, mentre quelle caratterizzate da
una crescita rapida sono chiamate “gazzelle”. Alcune operano su
mercati vasti, altre su mercati locali o regionali. Anche se, per
definizione, tutte devono avere meno di 250 dipendenti, alcune sono
in realtà microimprese, altre PMI familiari.
La qualifica di PMI può essere acquisita o persa, in base al
superamento per due esercizi consecutivi delle soglie del numero dei
dipendenti o dei massimali finanziari specificati.
Dal punto di vista dell‟impatto economico delle PMI nel mercato
interno europeo, è sufficiente ricordare come esistano oggi circa 23
milioni di PMI che forniscono 75 milioni di posti di lavoro
9
e
rappresentano il 99% di tutte le imprese
10
, costituendo quindi una
componente chiave della realtà economica europea.
9
Fonte: http://www.apiceuropa.com/wp2/?p=3260.
10
COMMISSIONE EUROPEA, “La nuova definizione di PMI”, Pubblicazioni della
Direzione Generale per le Imprese e l‟Industria, 2006.
12
Per il loro peso economico e sociale (60% del PIL dell‟Unione
Europea), il sostegno alle PMI è una delle priorità della Commissione
Europea per la crescita economica, per la creazione di nuovi posti di
lavoro e la coesione economica e sociale.
Esse, infatti, hanno di frequente difficoltà ad ottenere capitali o crediti,
in particolare durante la fase di avviamento. La crisi finanziaria e
l‟insufficienza delle risorse riduce gli investimenti per le nuove
tecnologie o per l‟innovazione.
La strategia europea a favore delle PMI ha seguito un processo
graduale: fino agli anni Settanta non è esistita una politica specifica
per l‟imprenditoria di “piccole” dimensioni e, solo a partire dagli anni
Ottanta, dopo la crisi delle grandi imprese, è stato riconosciuto alle
PMI un ruolo centrale nella crescita e nella competitività del sistema
economico comunitario.
1.2 LA DISCIPLINA DELL‟UNIONE EUROPEA DELLE PMI
“L‟Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le
condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell‟Unione. A
tal fine, nell‟ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali,
la loro azione è intesa: […] - a promuovere un ambiente favorevole
all‟iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l‟Unione,
segnatamente delle piccole e medie imprese […]”.
13
L‟articolo 173 del Trattato sul Funzionamento dell‟Unione Europea
(TFUE)
11
rappresenta la base giuridica per lo sviluppo di una politica
europea per le imprese e per la creazione di condizioni favorevoli alla
loro competitività. In particolare, le PMI, anche se realtà attive a
livello nazionale, sono disciplinate dalla legislazione europea in
ambito di concorrenza (articoli 101-109), tassazione (articoli 110-
113), formalità doganali (articoli 34-37) e di politica regionale e
sociale (articoli 151-161).
Oltre alla sopra citata Raccomandazione 2003/261/CE, relativa
all‟aggiornamento della definizione di PMI, vi sono ulteriori fonti
normative riguardanti diversi aspetti della disciplina in materia di
piccole e medie imprese.
Particolare rilievo ha il regolamento 2157/2001 che crea lo Statuto
della Società europea
12
(SE), stabilendo un unico regime europeo per
l‟avviamento e la gestione delle imprese, allo scopo di evitare che
un‟impresa debba essere soggetta contemporaneamente alle diverse
normative di ogni Stato membro. Esso prevede anche che la sede
principale della SE sia ubicata all‟interno dell‟Unione Europea, con un
capitale sociale minimo di 120.000 €.
Con una recente comunicazione
13
, la Commissione ha evidenziato la
necessità di facilitare l‟accesso al credito per le piccole e medie
11
Ex art. 157 TCE.
12
Regolamento CE n. 2157/2001 del Consiglio, dell‟8 ottobre 2001, relativo allo
statuto della Società europea (SE). [Gazzetta Ufficiale CE, L 294 del 10.11.2001].
Sull‟argomento, inoltre, anche Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell‟8 ottobre
2001, che completa lo statuto della Società europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori [Gazzetta Ufficiale CE, L 294 del 10.11.2001].
13
COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione del 25 giugno 2008, “Una corsia
preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro
fondamentale per la piccola impresa (un Small Business Act per l‟Europa)”.
14
imprese e di “creare un contesto giuridico ed economico che favorisca
la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali”
14
,
necessario per garantire stabilità al mercato unico europeo.
1.3 SOSTEGNO ALLE PMI: STRUMENTI PREDISPOSTI DALL‟UNIONE
EUROPEA
L‟importanza delle PMI per l‟economia europea e le principali
questioni collegate all‟imprenditorialità in strutture di contenute
dimensioni, con particolare riguardo alle difficoltà che le piccole
imprese possono incontrare nell‟accesso alle risorse finanziarie, hanno
fatto sì che l‟Unione Europea si dotasse di una serie di strumenti e di
agevolazioni che, appositamente creati per le micro, piccole e medie
imprese, sono espressione della maggiore attenzione che l‟Europa
presta alle PMI
15
.
Sotto il profilo economico, i contributi dell‟Unione Europea si
possono distinguere in aiuti finanziari diretti e indiretti.
I primi si caratterizzano per il fatto di agire nel breve periodo sui
risultati d‟impresa, influenzando l‟andamento della redditività e degli
investimenti aziendali; al contrario, gli aiuti finanziari indiretti,
essendo costituiti da programmi per l‟ammodernamento delle
infrastrutture, l‟accesso alle nuove tecnologie dell‟informazione e la
ricerca, contribuiscono, accompagnandosi con misure regolamentari e
14
Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 n.7,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
15
Come raccomandato in un parere d‟iniziativa del Comitato Economico e Sociale
Europeo (CESE) sul tema “Strutture di finanziamento per le PMI nel contesto
dell‟attuale situazione finanziaria”, relatrice A.M. DARMANIN, 26.02.2009.
15
normative, a creare un ambiente più favorevole alla competitività delle
PMI ed a contenere i costi posti a loro carico.
Per quanto attiene alla sfera giuridica degli aiuti, la normativa
riguardante i finanziamenti e la loro compatibilità con gli aiuti di Stato
stabilisce che, ai fini dell‟individuazione dei beneficiari degli aiuti, si
faccia riferimento all‟articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, ovvero la
base giuridica che presuppone un grave turbamento dell‟economia di
uno Stato membro
16
, il quale dispone che “salvo deroghe contemplate
nel presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti
concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni falsino la
concorrenza”.
Com‟è noto, l‟applicazione della disciplina sugli aiuti di Stati richiede
di stabilire se, nell‟ambito di un dato regime giuridico, una misura
statale sia tale da favorire “talune imprese o talune produzioni”
rispetto ad altre, le quali si trovino in una situazione giuridica analoga.
Nella scelta tra un regime di aiuto e un altro si deve tener conto di tre
possibili ordini di obiettivi relativi ad ogni intervento: scopi generali,
di programma e di progetto, che comprendono sia i benefici collettivi
e di lungo termine, sia i contributi che i singoli regimi sono in grado di
apportare al perseguimento delle finalità di ordine generale espresse
dalle autorità politiche. Infine, gli ultimi identificano l‟utilità
economica che i beneficiari possono ragionevolmente attendersi da
ogni singolo meccanismo di sostegno.
16
C. SCHEPISI, “La „modernizzazione‟ della disciplina sugli aiuti di Stato”,
Giappichelli Editore, Torino, 2011.
16
Tra le principali forme di sostegno alle PMI predisposte dall‟Unione
Europea si distinguono inoltre gli aiuti finanziari e quelli di natura non
finanziaria
17
.
I primi sono di tre tipologie: i finanziamenti a fondo perduto, detti
anche in conto capitale, e comprendenti i Fondi strutturali, le
Iniziative ed i Programmi comunitari; gli incentivi a tasso agevolato
ed il sistema delle garanzie; la partecipazione al capitale di rischio.
I finanziamenti a fondo perduto possono essere definiti quali aiuti che
includono risorse finanziarie di natura non commerciale, effettuati per
contribuire alla realizzazione di un determinato progetto di
investimento.
I Fondi strutturali sono strumenti atti a finanziare diversi progetti, con
tre obiettivi principali quali il bilanciamento della ricchezza tra le
varie regioni, l‟incremento della competitività e dell‟occupazione e il
sostegno alla cooperazione territoriale europea. Attualmente, il
periodo di programmazione finanziaria 2007-2013 prevede uno
stanziamento complessivo di 347,41 miliardi di euro
18
, pari al 37,5%
del bilancio dell‟Unione Europea.
Tra gli strumenti predisposti per il bilanciamento tra le ricchezze
regionali dei vari Stati membri, il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (FESR) rappresenta sicuramente il principale strumento
17
CROSETTO M., “Il manuale delle agevolazioni per le imprese”, Il Sole 24 Ore,
2004, Collana “I libri di agevolazioni & incentivi per le imprese”, Milano, 2004.
18
COMMISSIONE EUROPEA, Decisione 2006/609/CE del 4 agosto 2006, che fissa
una ripartizione indicativa per lo Stato membro degli stanziamenti di impegno a
titolo dell‟obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013,
notificata con il numero C (2006) 3473, [Gazzetta Ufficiale CE, L 247 del
9.9.2006].