I Diritti Sociali
attraverso cui i cittadini partecipano ai benefici della vita associata
godendo dei diritti a determinate prestazioni, dirette o indirette da
parte dei poteri pubblici
3
: occorre valutare quando essi si siano venuti
configurando ed abbiano trovato autonomo riconoscimento e
collocazione normativa accanto ai diritti di libertà e ai diritti politici
4
.
Si può subito osservare che l’affermazione dei diritti sociali è stata di
molto posteriore a quella dei diritti di libertà e dei diritti di
partecipazione politica
5
, malgrado che nel noto trinomio, proclamato
dagli artefici della rivoluzione francese, accanto alla libertà e
all’eguaglianza si ponesse anche la fraternità, che avrebbe dovuto
stimolare sin da quell’epoca un’estesa attività legislativa diretta a
realizzare una migliore giustizia sociale tra i cittadini
6
.
Nell’ambito della concezione dello Stato liberale
7
, consolidatosi in
3
Cfr. M. MAZZIOTTI, Diritti Sociali, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 802.
4
L’espressione è di L.CARLASSARE, Forma di Stato e diritti fondamentali, in Q. Cost., 1/1995,
33ss., il quale utilizza tale tripartizione al fine di meglio evidenziare la nascita e lo sviluppo dei
diritti sociali, pur rilevando il condizionamento reciproco e l’inscindibilità degli uni dagli altri.
5
Circostanza questa che li ha storicamente relegati nella categoria dei diritti di “seconda
generazione”. Né il Bill of rights del 1689, né la Declaration des droits de l’homme et du citoyen
del 26 agosto 1789, né i primi dieci emendamenti della Costituzione degli Stati Uniti d’America
del 1776, contenevano un riconoscimento dei diritti sociali ed economici.
6
P. BISCARETTI DI RUFFIA, I diritti sociali, in Noviss. Dig.it.,Torino, Utet, 1968, 760ss.
7
In proposito si veda A.BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, 1997,
143, secondo il quale, << Il concetto classico dello Stato di diritto si articola, come è noto, su tre
distinti principi: a) il principio di legalità (supremazia e riserva di legge), come garanzia delle
libertà individuali e, allo stesso tempo, come espressione immediata del principio di maggioranza;
b) la regola della divisione dei poteri ed il reciproco controllo-bilanciamento (checks and
balances) fra le distinte branche del potere pubblico; c) l’indipendenza dei giudici e la garanzia
giurisdizionale dei diritti come corollario fondamentale del menzionato principio di legalità>>.
Inoltre, L. PRINCIPATO, I diritti sociali nel quadro dei diritti fondamentali, in Giur. cost., 2001,
875, rileva che, << l’omogeneità di un siffatto insieme di elementi è garantita dall’essere, questi,
5
I Diritti Sociali
Europa nel XVIII sec. e nato come Stato garantista e non interventista
trovarono pieno riconoscimento in capo al singolo solamente un
catalogo di diritti di libertà volti ad assicurarne la protezione da ogni
interferenza da parte del potere pubblico garantendogli una sfera entro
cui operare liberamente
8
( c.d. libertà negative o libertà dallo Stato).
Infatti, lo Stato di diritto liberale si fondava sul concetto di diritto
soggettivo, sull’idea, cioè, che la persona coincide, sotto il profilo
giuridico, con il soggetto di volontà che crea rapporti giuridici per
mezzo delle sue proprie volizioni (Willensmacht, Potere di volontà,
atti di volontà), in quanto signore assoluto (dominus) della sfera di
azioni a lui riconosciuta dall’ordinamento oggettivo
9
(facultas agendi,
agere licere)
10
. In questo mix a dominanza privata
11
, mancavano tutte
le premesse sociali e la questione sociale fu consapevolmente
tutti fondati su un concetto di eguaglianza (formale) dell’uomo dinanzi alla legge e,
simmetricamente, da una nozione di legge come atto generale ed astratto, che garantisce un
intervento dello Stato nella società improntato alla medesima eguaglianza>>.
8
G. Z. GRANDI, Diritti sociali e diritti nel lavoro, Torino, 2006, 5.
9
L.DUGUIT, Il diritto sociale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato (1922), trad. it.,
Firenze, 1950, 49ss. L’A. afferma che <<la nota fondamentale di tale ordinamento è la
contrapposizione tra imperium e dominium, sovereignity e property, Herrschaft e Eigentum-
Freiheit; come il sovrano, nell’esercizio della propria sovranità, ha potere sulla collettività per le
azioni socialmente rilevanti, così l’individuo è signore della sfera di azioni a lui imputata
dall’ordinamento obiettivo come proprio “spazio vitale” (Lebensraum )>>. Cfr. A.Baldassarre,
Diritti sociali, cit. 124, l’A. ritiene sussistente un vero e proprio “monopolio pubblico delle azioni
politicamente/socialmente rilevanti.
10
Cfr. R. PILIA, I Diritti sociali, Napoli, 2005, 8ss. L’A rileva che <<tradizionalmente, il nucleo
dei diritti propri dello Stato liberale è caratterizzato dalla pretesa “costituzionalizzata” di escludere
interventi statali ritenuti pericolosi per la libertà individuale>>.
11
Tale definizione si deve a R. ROSE, Il ruolo dello Stato nel Welfare mix, in A. Baldassarre, I
limiti della democrazia, Bari-Roma, 1985, 143 ss.
6
I Diritti Sociali
tralasciata dai costituenti del 1789
12
e riemerse con la prima
Costituzione post rivoluzionaria
13
del 1791 e con la Costituzione
giacobina
14
del 1793, le enunciazioni della quale vennero riprese con
maggiore ampiezza nel preambolo della Costituzione francese del
1848
15
. Successivamente agli eventi insurrezionali del 1848, fu
evidente il perdurare di un atteggiamento riduzionistico se non
ostruzionistico nei confronti dell’inserimento dei diritti sociali nei testi
costituzionali, a causa sia della mancanza delle premesse sociali per
l’affermarsi di una tutela sociale
16
, sia della prevalenza del concetto di
proprietà, rispetto al quale il riconoscimento dei diritti sociali avrebbe
costituito un elemento di opposizione
17
. Così lo Statuto albertino,
concesso da Carlo Alberto nel 1848, divenuto in seguito Costituzione
del Regno di Italia nel 1861 e rimasto in vigore sia pure in parte
12
La mancata inclusione dei diritti sociali nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 1789 è stata interpretata dalla dottrina come <<un peccato originale che ha segnato in
maniera indelebile il futuro di tale diritti negli ordinamenti contemporanei>>.
Bisogna ricordare che, nell’agosto 1789 Marat elaborò un progetto intitolato La Constitution ou
Projet de Declaration des droits de l’homme et du citoyen suivi d’un plan de Constitution juste,
sage et libre, che anticipa le posizioni estremiste enunciate successivamente nella Costituzione
montagnarda del 1793. Cfr. Le Projet de Declaration de Marat (mi-aout 1789), in S. Rials, La
Declaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, 1988, 739-740.
13
Si enunciò per la prima volta “il principio dell’assistenza ai bisognosi”.
14
La quale prevede espressamente sia l’istituto dei “Soccorsi pubblici” (art. 23) sia quello
dell’”Istruzione pubblica”. Cfr., M. MAZZIOTTI, Diritti sociali, cit. 805, il quale fa risalire i diritti
sociali alla Rivoluzione francese ed individua la fonte nel principio di eguaglianza.
15
Occorre, peraltro, ricordare che la Costituzione del 1793 e quella del 1848 (per l’insorgere del
Terrore, la prima e per l’instaurazione del II Impero napoleonico, la seconda) non trovarono poi
alcuna attuazione concreta e non si ebbero riscontri pratici successivi a tali formali enunciazioni.
16
A.BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc.giur.Treccani, 772ss.
17
Cfr., B. PEZZINI, La Decisione sui diritti sociali, Milano, Giuffrè, 2001, 50ss.
7
I Diritti Sociali
modificato fino alla Costituzione repubblicana del 1848, non
conteneva alcun riferimento ai diritti sociali, ma enunciava un
catalogo di diritti fondamentali di libertà
18
.
Tra la fine del milleottocento e i primi anni trenta del Novecento, gli
Stati liberali gettarono le premesse per un mutamento verso lo Stato
sociale, attuando le principali modificazioni legislative e sociali;
infatti, le gravi contraddizioni e frizioni progressivamente sviluppatesi
all’interno dello Stato liberale ne determinarono, tra la fine del XIX
sec. e l’inizio del XX, un’irreversibile crisi. In questo contesto, il
conflitto originatosi tra le esigenze del mercato e le istanze di
fruizione di una situazione di eguaglianza sostanziale da parte di quei
ceti esclusi dalla ricchezza economica, determinò una diffusione
dell’ideale di solidarietà sociale e una progressiva valorizzazione delle
libertà positive, all’interno delle quali hanno trovato concretizzazione
i diritti sociali.
In realtà, per assistere ad una prima definizione ed affermazione dei
diritti sociali fu necessario attendere la Costituzione tedesca di
18
G. Z. GRANDI, Diritti sociali e diritti nel lavoro, cit 6ss : la sezione intitolata Dei diritti e dei
doveri dei cittadini (artt. 24-32), era appositamente dedicata ai diritti di libertà, alla cui solenne
affermazione seguiva il rinvio al legislatore per la determinazione dei limiti di esercizio.
8
I Diritti Sociali
Weimar del 1919, punto di passaggio
19
tra lo Stato liberale di diritto e
lo Stato sociale di diritto, il cui esempio fu poi seguito da altre
Costituzioni europee del tempo
20
. Per la prima volta la protezione dei
diritti attinenti alla vita sociale, all’educazione, alla vita economica, fu
assunta a funzione e prerogativa dello Stato e si fece strada l’idea dei
diritti sociali quali strumenti fondamentali per il conseguimento di una
crescita sociale, economica e politica dei singoli, diritti giuridicamente
e costituzionalmente rilevanti
21
.
La Costituzione economica weimariana non ebbe molta fortuna a
causa della crisi economica ed istituzionale dell’epoca e per la
mancanza di un adeguato dibattito dottrinale sulla questione sociale
22
,
ma costituì l’input del processo di costituzionalizzazione dei diritti
sociali nell’Europa post-bellica. Con il tramonto del liberalismo di
stampo ottocentesco e successivo crollo dei regimi autoritari che
segnarono l’ Europa nel periodo tra le due guerre, avvenne la
19
Cfr., B. PEZZINI, La Decisione sui diritti sociali, Indagine sulla struttura costituzionale dei
diritti sociali, Milano 2001, 95ss.
20
Cfr.C.MORTATI, La Costituzione di Weimar, Firenze, 1946, 49.
21
Cfr.F.NEUMANN, Il significato sociale dei diritti fondamentali nella Costituzione di Weimar
(1930), in Id. Il diritto del lavoro tra democrazia e dittatura, Bologna,1983, 134ss.
22
Cfr. C.AMIRANTE, Il modello Costituzionale Weimariano: fra razionalizzazione, leadership
carismatica e democrazia, in S..Gambino, (a cura di), Democrazia e forme di governo. Modelli
stranieri e riforma costituzionale, Rimini, 1997,361., rileva che: <<… la demonizzazione della
Costituzione di Weimar appare francamente inacettabile per lo studio consapevole del debito della
nostra Costituzione e dell’intero movimento costituzionale democratico (sviluppatosi negli ultimi
cinquant’anni) verso quella Weimariana>>.
9
I Diritti Sociali
trasformazione dello Stato liberale in Stato sociale, e correlativamente,
ai diritti propri della tradizione liberale si affiancarono i diritti sociali,
dotati di pari dignità
23
.
Il riconoscimento dei diritti sociali e l’istituzione di un’organizzazione
costituzionale -- Welfare State
24
-- che li assumesse come valori
fondamentali sono stati più il risultato di molteplici spinte, spesso
intenzionalmente contrastanti, che la conseguenza dell’azione di uno
specifico e unico movimento politico e sociale
25
.
Lo Stato sociale è una vera e propria forma di Stato e, come tale, si
contrappone ad altre forme di organizzazione del potere statale e si
caratterizza per il fatto di assumere come fini strutturali i cosiddetti
23
Mortati nel delineare le caratteristiche principali dello Stato sociale rileva che <<si parla di
democrazia sociale per sottolineare una certa contrapposizione di tale concetto rispetto a quello di
democrazia liberale: quest’ultima indica uno Stato il cui carattere principale è il non-interventismo
mentre la prima indica uno Stato che fra i suoi fini fondamentali ha quello di intervenire nei
rapporti sociali per modificarne gli effetti a favore di determinati gruppi e classi ed in particolare a
favore dei gruppi e delle classi economicamente più deboli>>. A tempo stesso, però, l’illustre A.
definisce nettamente le differenze tra Stato sociale e Stato socialista, affermando che:
<<l’intervento dello Stato sociale si differenzia profondamente-e quasi si contrappone- a quello
dello Stato socialista:infatti non tende ad eliminarne né l’iniziativa privata, né l’economia di
mercato, sebbene introduca nel sistema istituti e formule proprie dell’economia di Stato, come le
aziende pubbliche o controllate dallo Stato, specie nei settori economici più delicati>>.
.Cfr.C.MORTATI, Lezioni sulle forme di governo, Padova, 1973, 62.
24
Per una definizione del Welfare State, M.PERSIANI, Crisi e riforma del Welfare State, in Riv.
giur.lav., 1991, 229. L’A. afferma che <<Welfare State è voce inglese che identifica lo Stato
sociale con lo Stato che garantisce a tutti i cittadini i mezzi di sussistenza e l’accesso gratuito o a
prezzo politico, ai servizi sociali ritenuti indispensabili per la vita e la salute, sottolineando che
l’idea politica che ispira questa concezione muove dalla consapevolezza che non è sufficiente il
riconoscimento formale, da parte dello Stato, dei fondamentali diritti civili e politici, essendo
anche necessario che lo Stato consideri suo fine essenziale quello di garantire a tutti i cittadini le
condizioni economiche e sociali indispensabili per consentire l’effettivo esercizio di quei diritti>>.
25
A.BALDASSARRE, Diritti sociali, cit. 128ss.
10
I Diritti Sociali
diritti sociali
26
.Con ciò non si intende affermare che la tutela dei diritti
sociali sia compatibile esclusivamente con lo Stato sociale, ma è certo
che in questa forma di Stato che l’intervento dello Stato diretto a
soddisfare le molteplici esigenze del singolo e supplire alle carenze
individuali connesse a situazioni di disuguaglianza sociale ed
economica
27
, assume un ruolo caratterizzante
28
.
La nascita dei diritti sociali comportò un ruolo attivo dello Stato, volto
al conseguimento dei fini sociali e dell’effettiva partecipazione dei
singoli e dei gruppi alle decisioni politiche e ne derivò un nuovo
rapporto Stato-cittadino, che vide ribaltarsi il ruolo statale da
astensionista a interventista e assistenziale: fu esteso progressivamente
il diritto di voto fino a garantire il suffragio universale e vennero
riconosciuti i diritti sociali ed economici
29
.
Certo il concetto di Stato sociale è stato attaccato da tutti i lati
30
ed
26
Cfr. R. PILIA,, I Diritti sociali op. cit., 23.
27
G. Z. GRANDI, Diritti sociali e diritti nel lavoro, cit. 8.
28
Cfr. CARLASSARE, op. cit., la quale evidenzia la compatibilità tra Stato democratico liberale e
diritti sociali. L’A rileva al riguardo che: << il filo che lega insieme i diritti ritenuti espressione del
liberalismo e della democrazia ai diritti sociali…non possa essere concepito come contrasto, ma
piuttosto come “implicazione reciproca”, e trova storicamente conferma nel fatto che le prime
affermazioni dei diritti sociali nelle Costituzioni della Francia rivoluzionaria…seguirono la
proclamazione dell’uguaglianza giuridica e ne furono considerati come conseguenza>>.
29
R. PILIA,, op. ult.cit.
30
Per tutti, E. FOHRSTOFF, Stato di diritto in trasformazione, a cura di Carlo Amirante, Milano
1973, 57., ove l’A. ha messo in luce da un lato le trasformazioni contenutistico-strutturali per il
diritto amministrativo e costituzionale (indotta dal passaggio dalla tradizionale amministrazione
autoritativa all’amministrazione fondata sulle prestazioni) e dall’altro la radicale politicità di uno
Stato sociale che, se preso sul serio nella sua dimensione più strategica (dalla programmazione
economica e sociale ad una seria politica fiscale, dalla partecipazione effettiva dei cittadini alle
11
I Diritti Sociali
esso può essere considerato come la risposta politico-costituzionale
alla crescente ed obiettiva insicurezza sociale, che costituisce il
sottoprodotto sia degli squilibri di potere comportati dal libero gioco
delle forze sociali e dell’incertezza insita nei meccanismi spontanei
del mercato, sia dell’instabilità dei valori insita nelle accelerate
dinamiche culturali proprie di società, come quelle rette da regimi
politici democratici e da sistemi economici capitalistici, che sono
caratterizzate da una crescente apertura reciproca e da ritmi di
sviluppo delle condizioni di vita straordinariamente veloci
31
.
scelte di politica economica al controllo democratico dell’intervento dello Stato nell’economia e
della legislazione antitrust), può entrare in rotta collisione con i canoni classici dello stato di
diritto. Comunque l’autore nega decisamente che lo Stato sociale debba essere considerato un
guscio vuoto privo di contenuti o di una strumentazione che comporti una radicale trasformazione
dello Stato di diritto perché in grado di interferire sia su una logica assoluta del profitto, sia sulla
distribuzione e redistribuzione del reddito sia, infine, sulla dimensione stessa del comando politico
attraverso la revisione dei processi decisionali. In secondo luogo chi ( U.K. Preuss), partendo dalle
contraddizioni tra sistema produttivo e lavoro salariato, e dall’esclusione di quest’ultimo da ogni
possibilità di incidenza diretta sulle scelte produttive ed, infine, dall’idea di una gestione
burocratizzata e spoliticizzata dei servizi sociali fondamentali, respinge lo stato sociale come una
nuova versione dello stato assistenziale autoritario ( di tradizione tedesca risalente fino a
Bismarck) che ha sempre imposto dall’alto, dunque senza alcun controllo politico, le sue scelte di
base. Infine, da coloro che, individuando nelle degenerazione dello Stato sociale in stato
assistenziale una delle cause principali dell’espansione ormai quasi sistematica dei fenomeni di
corruzione e di collusione fra ceto amministrativo e ceto politico, e fra quest’ultimo e il ceto
imprenditoriale, ritengono che solo il ritorno al mercato con radicali privatizzazioni dei servizi ed
imprese pubbliche sia in grado di restaurare una finanza pubblica sana eliminando il sovraccarico
fiscale e assicurando l’efficienza degli apparati istituzionali.
31
A.BALDASSARRE, Diritti sociali, (ad vocem), in Enc. Giur., Treccani, XI Roma, 1989, 3.
12
I Diritti Sociali
2. L’affermazione dei diritti sociali nella Costituzione
italiana
La forma di Stato Sociale si è progressivamente imposta come
intelaiatura portante delle Costituzioni democratiche dell’ultimo
dopoguerra ed è proprio su questo terreno che ha visto la luce il
fenomeno della costituzionalizzazione dei diritti sociali
32
.
Così il tipo di organizzazione statale tracciato nella Costituzione
Italiana Repubblicana è quello dello Stato sociale di diritto in cui
hanno trovato ingresso accanto ai diritti di libertà, una vasta categoria
di diritti sociali; infatti, a differenza della Grundgesetz, la
Costituzione italiana, non contiene una clausola generale sullo Stato
sociale, ma ingloba nel suo contesto una classificazione dei diritti
sociali
33
che costituisce un elemento fortemente innovativo rispetto al
passato, in quanto denota la presa di coscienza dei costituenti sulla
32
G. Z. GRANDI, Diritti sociali e diritti nel lavoro, op.ult.cit.
33
Dando uno sguardo alle Costituzioni democratiche di altri paesi europei, si può rilevare che, la
Costituzione germanica del 1949 (Grundgesetz-art. 20) attribuisce alla Repubblica la qualità di
Stato sociale senza prevedere un catalogo di diritti sociali, mentre la Costituzione spagnola opera
una distinzione tra i diritti e libertà pubbliche, e i “principios rectores de la politica social y
economica”. Discorso a parte va fatto per la Costituzione francese del 1958 (Costituzione della V
Repubblica), in tal caso l’enunciazione di principi di natura economica e sociale, è contenuta nel
Preambolo (che rinvia a tre insiemi di norme: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
del 1789, il Preambolo della Costituzione del 1946 ed al complesso normativo delle c.d. Lois de la
Republique), il cui valore costituzionale, con conseguente costituzionalizzazione dei diritti sociali,
è stato riconosciuto dal Consiglio costituzionale con l’arret n. 44/1971. Cfr., A.BALDASSARRE,
Diritti sociali, cit. 160 ss.
13
I Diritti Sociali
necessità della loro formalizzazione costituzionale accanto ai
tradizionali diritti civili e politici.
Il dibattito sui diritti sociali in seno alla Costituente fu occasione di
scontro tra opposti schieramenti politici sull’opportunità o meno
dell’inserimento nella Carta Costituzionale di disposizioni volte a
tutelare situazioni riconducibili all’alveo dei diritti sociali
34
: se da un
lato ci fu unanimità di vedute nel considerare irrinunciabile la
previsione dei diritti civili e politici, considerati patrimonio comune
della tradizione liberale europea, dall’altro, emerse la consapevolezza
che accanto alle libertà negative dovesse essere consacrata una nuova
categoria di diritti, di carattere specificatamente sociale, prevedendo
una positiva azione statale al fine di renderne effettiva l’applicazione.
A parte qualche voce isolata si avvertì la necessità di dare ai diritti
sociali un fondamento normativo
35
, e, nel corso dei lavori preparatori
34
E’ noto che, sotto l’influenza dell’opera di G. Gurvitch, in assemblea molti costituenti legarono
la necessità del riconoscimento di tali diritti alla Costituzione del naturale aggregarsi dell’uomo in
formazioni sociali (si ricordino le celebri parole di Moro sui <<diritti dell’uomo associato secondo
una libera vocazione sociale>>), in particolare di quelle che avrebbero consentito ai lavoratori la
partecipazione all’organizzazione economica, politica e sociale del paese. Cfr. G. GURVITC, La
dichiarazione dei diritti sociali (1946), tr. it, con prefazione di N. Bobbio, Milano, 1949. Come
rileva B. CARAVITA, Oltre l’uguaglianza formale. Un’analisi dell’art. 3, c. 2 Cost., Padova, 1984,
65, <<Gurvitch metteva in guardia contro quelle concezioni del diritto sociale che rendono i meno
favoriti economicamente beneficiari passivi delle provvidenze pubbliche, in quanto confacenti, più
che agli ordinamenti democratici a quelli autoritari e totalitari nei quali le formulazioni
costituzionali possono evocare o ricalcare quelle delle carte democratiche, senza che tuttavia possa
vedersi in esse l’attribuzione di diritti costituzionali>>.
35
Cfr. G. L. MARQUES, I diritti sociali nella concezione storico-giuridica di Pietro Calamandrei:
La speranza riformatrice e le inadempienze costituzionali, in scienza politica, 1996, 91 ss; cfr.,
A.PACE, Diritti di libertà e diritti sociali nel pensiero di Piero Calamandrei. Ventidue Saggi su un
14
I Diritti Sociali
della Costituzione, apparve evidente come l’unica forza politica
portatrice di una concezione generale dei diritti sociali fosse quella
cattolico-popolare
36
che finì con l’esprimere la posizione
maggioritaria dell’Assemblea Costituente, poi condivisa dagli altri
gruppi
37
. La categoria dei diritti sociali è stata costruita in via
negativo-residuale: convenzionalmente, rientrano in tale novero tutti i
diritti contemplati nella Costituzione italiana non inquadrabili
nell’insieme dei diritti civili e politici, quali “diritti della seconda
generazione”.
grande maestro, a cura di Barile, P., Milano, 1990, 683ss. Gli A. rilevano che,<< Calamandrei si
mostrò decisamente contrario all’inserimento dei diritti sociali nella carta costituzionale, in quanto
riteneva altamente improbabile la garanzia di una loro attuazione. A tal fine egli avanzò l’ipotesi,
per il rispetto della più corretta tecnica giuridica, di inserire i diritti sociali che, a suo avviso,
avevano un carattere sentimentale, ma non un carattere giuridico, in un preambolo alla
Costituzione; prefigurava, inoltre la crisi del principio di legalità ritenendo la semplice inclusione
dei diritti sociali nel testo costituzionale insufficiente a garantirne l’effettiva tutela e prospettò
l’idea della “Rivoluzione promessa”, al termine della quale i diritti sociali avrebbero dovuto
trovare la loro giusta collocazione nel testo costituzionale>>. Tale tesi incontrò forti resistenze da
parte di coloro (Togliatti, Fanfani, Rossetti, Piccioni, Basso e Gui) che qualificavano i diritti
sociali come un completamento necessario dei diritti di libertà, affermando che, senza di essi, la
Costituzione Sociale avrebbe perso ogni ragione storica e sociale. Dinanzi a tale situazione, lo
stesso Calamandrei avvertì il suo isolamento e, rivedendo la sua originale proposta, si dichiarò
favorevole al fatto che come speciale categoria di diritti, trovi posto tra gli articoli della
Costituzione la enunciazione di quelle essenziali esigenze individuali e collettive, nel campo
economico e sociale, che anche se non raggiungono oggi la maturità di diritti perfetti e attuali, si
prestano, per la loro concretezza, a diventare veri diritti sanzionati con leggi, impegnando in tal
senso il legislatore futuro.
36
Cfr. R. PILIA, I diritti sociali, op. cit. 32ss; M.MAZZIOTTI, Diritti sociali, op. cit. 802;
A.BALDASSARRE, Diritti sociali,op. cit. 152 ss; . G. CORSO, I diritti sociali nella costituzione
italiana, op. cit. 757ss; C SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali, Torino,
2000, 19ss.
37
Cfr. C. AMIRANTE, Diritti di libertà e diritti sociali, Jovene, 2000, 256 ss.., ove, l’ A. afferma
che, <<.. ..in contrasto con la convinzione diffusa in una parte della dottrina nel senso della pratica
inutilizzabilità dell’art. 3 comma II della Cost., in una serie di casi che vanno dall’esercizio del
diritto di sciopero al diritto all’abitazione, dall’edilizia economica e popolare a pieno diritto allo
studio per portatori di handicap, la Corte Costituzionale lo ha usato come parametro di valutazione
della costituzionalità...>>. Sul punto anche G. Z. GRANDI, Diritti sociali e diritti nel lavoro, op.
ult. cit.
15
I Diritti Sociali
L’ espressione assume significati ambigui e contraddittori nei diversi
ordinamenti
38
e appare opportuno soffermarsi sulla relativa analisi
terminologica
39
.
Il primo rilievo che si può svolgere, allora, affrontando tale esame è
che la locuzione stessa “diritti sociali” si rinviene nei testi di diritto
positivo e nei discorsi politici e giuridici solo di rado
40
e con un
significato non univoco
41
. L’aggettivo “sociale” viene in un primo
tempo utilizzato dalla dottrina per indicare l’oggetto della
regolamentazione positiva dello Stato, la società, per l’appunto, in
ragione della separazione tra Stato e società
42
.
In un’altra differente accezione, l’aggettivo “sociale” viene attribuito
al soggetto attivo o titolare del diritto in questione, in quanto homme
38
R.PILIA, I Diritti sociali, cit., 5.
39
L’ approccio semantico è adottato da K.D. EWING , in Social Rights and Constitutional Law, in
Pub.L.,1999,104ss. L’A., prima di analizzare la natura e la funzione dei diritti sociali, rileva che
<<the first question for consideration i sto determinate what we meanby social rights”. Egli
individua una duplice accezione del termine social rights: se da un lato they facilitate access to
the benefits which the community ha sto offer and provide a base of material security below which
the individual citizen may not fal>>, ;dall’altro <<by extending partecipation rights from the
public to the private sphere, they thereby ensure not only the social accountability of those who
exercise private power, but also the right of individuals to participate in the making of decisions
which affect them, where these decisions are taken outside the narrow confines of what might
traditionally be regarded as the political process>>.
40
Cfr. M.MAZZIOTTI, Diritti sociali, cit., 802.; A.BALDASSARRE, Diritti della persona e valori
costituzionali, cit., 123.
41
A. MAST, Faut-il constituionnaliser les droits èconomique et sociaux?, in Centre
Interuniversitaire de droit comparè, La reconnaissance et la mise en ceuvre des droits
èconomiques et sociaux (Actes du Colloque international de droit comparè, Bruxelles, 14-17
septembre 1967), Bruxelles,1972, 527-529. L’ A. afferma che << La rèlativitè des droits
èconomiques et sociaux est telle que le constituant qui les proclame navigue entre deux
ècueils >> ; ou bien parler pour ne A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguglianza
sostanziale, Napoli, 1999, 51.
42
A. GIORGIS, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, cit.,51.
16
I Diritti Sociali
situè
43
, cioè soggetto definito nelle e dalle proprie relazioni sociali
44
.
In questa prospettiva i “diritti sociali” spettano all’individuo non come
essere umano astratto, ma nella sua specifica e concreta posizione
sociale e, in tal modo, si finisce col ricomprendere nella stessa
categoria dei “diritti sociali”, anche i diritti inerenti alle diverse
formazioni sociali come la famiglia, la scuola, o, in generale, tutti gli
ambienti di vita personale e collettiva.Inoltre, sembra opportuno
ricordare anche la posizione di chi
45
predilige una funzione
finalistico/strumentale dell’aggettivo “sociale”, che ne circoscriva il
significato al fine che si vuole raggiungere con l’utilizzo di tale
espressione. In ogni caso, al di là di qualche felice ed esaustiva
chiarificazione dell’espressione diritti sociali, non vi è unanimità in
dottrina sul significato dell’ellittica espressione diritti sociali
46
.
43
Secondo la nota definizione di G. BURDEAU, Traitè de science politique, Paris 1956, VI, 361 e
374. Rilevante è l’opinione di C.SALAZAR, Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali,
cit. 18ss, ove si legge che, <<se è evidente, che in alcuni casi, i diritti sociali sono diritti
dell’homme situè, attribuiti in rapporto alla sua inclusione nelle formazioni sociali (pur restando
diritti individuali), non c’è dubbio che almeno due tra essi- il diritto al lavoro e quello alla salute-
spettino all’essere umano in quanto tale, a prescindere dalla contestualizzazione in qualsivoglia
ambito o gruppo>>.
44
A.BALDASSARRE, Diritti sociali, op.cit. 7. L’ A., in tal modo, ne consegue che <<i diritti
fondamentali possono avere una struttura che, oltre a rispecchiare la posizione originaria ( cioè
l’individualità) dell’uomo come persona, ne rifletta anche le posizioni collegate a particolari
relazioni, o status che ne determinano in via derivata, ma non perciò meno essenziale, la
soggettività>>.
45
C. MORTATI, Lezioni sulle forme di governo, Padova, 1973, 62., ove si afferma che, <<non sé
facile determinare l’esatto senso in cui il termine sociale viene usato dato che esso, se considerato
astrattamente, si presta ad una molteplicità di interpretazioni, spesso divergenti. Per precisare il
significato bisogna perciò considerare i fini per i quali l’uso di tali termini avviene>>.
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L’efficace espressione è di M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in R.Romboli, (a cura di), La tutela
dei diritti fondamentali davanti alle Corti Costituzionali, Torino, 1994, 80. L’ A. nell’affermare
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