12
1. SPORT E DIRITTI TELEVISIVI: GENERALITA’
1.1 Lo sport e il diritto sportivo
Lo sport può essere definito quale “fenomeno nel complesso costituito dall’insieme
dell’attività sportiva in senso stretto, dal suo aspetto organizzativo e dai soggetti
interessati, ossia enti pubblici, formazioni sociali e persone fisiche”.
1
Nel corso del tempo, il fenomeno ha perso il connotato sacrale originario, e ne ha
assunti altri nel susseguirsi di civiltà, ma ha mantenuto la particolare caratteristica che
lo identifica: infatti, ogni esperienza che possa essere ricompresa in tal genere richiede
la necessaria presenza di norme per il corretto svolgimento dell’attività sportiva. Al di
fuori delle regole non si può parlare di sport, ma solo di gioco.
Nonostante le
origini e il significato del termine siano piuttosto recenti, il fenomeno in sé deve
ovviamente essere fatto risalire a tempi remoti: si può ritenere, infatti, che, quantunque
sia possibile rinvenire la sua presenza in tutte le civiltà antiche, a partire dalla Grecia
antica siano maturati i suoi elementi caratteristici, principalmente attraverso le
Olimpiadi e gli altri giochi religiosi, celebrati in onore delle divinità.
Lo sport inteso in senso contemporaneo vede, invece, la sua nascita in Inghilterra nel
corso del XVIII secolo, quando l’attività sportiva, una volta riservata alle classi
nobiliari, comincia ad essere diffusa e praticata anche da borghesia e massa popolare; la
sua definitiva affermazione, tuttavia, può essere legata ancora una volta alle Olimpiadi,
giochi moderni ispirati a quelli antichi, che tornano a svolgersi ad Atene nel 1896, due
anni dopo la fondazione del Comitato Olimpico Internazionale a Parigi.
A partire dal XX secolo, lo sport è oggetto di una progressiva crescita sul piano sociale
ed economico: da mero passatempo fisico ed esercizio personale, si trasforma in
“professione sportiva”, diviene intrattenimento di massa, richiama un numero sempre
maggiore di appassionati, e comporta, di conseguenza, un aumento esponenziale degli
investimenti, per sviluppare le strutture e perfezionare lo spettacolo offerto agli
spettatori paganti.
Nato quale semplice attività ludica, il fenomeno sportivo ha ormai assunto una portata
ben più ampia: tralasciando i numeri relativi ai soggetti praticanti, lo sport, infatti, è
1
S.N. Calzone, Osservazioni sul C.O.N.I., Le Federazioni sportive nazionali e le società sportive alla luce del d.lgs.
n°242/1999, in Riv.Dir.Sport, 2000, nn.3-4, p.583.
13
divenuta una vera e propria industria, capace di accumulare un volume di affari
imponente, sia a livello nazionale che internazionale: a solo titolo esemplificativo, si
segnala che la 19esima FIFA WORLD CUP, svoltasi in Sud Africa nel 2010, aveva un
valore generale stimato intorno ai 3,5 miliardi di euro, e che ha generato un aumento di
circa il 2% del fatturato pubblicitario globale per l’anno in questione.
2
E’ facile dedurre, allora, che un fenomeno di tale portata non possa essere regolato
semplicemente da norme “sportive”, ma debba necessariamente superare tale limite,
per trovare una propria disciplina all’interno dell’ordinamento giuridico di
appartenenza: gli interessi coinvolti, infatti, non trovano adeguata tutela nelle norme
che regolano l’attività sportiva e il suo svolgimento, e nel carattere meramente etico,
che le contraddistingue dal punto di vista disciplinare.
Occorre inoltre prendere atto che, attualmente, il fenomeno ludico deve essere
considerato nettamente distinto, sia su base nazionale che internazionale, nei due
differenti aspetti di sport “istituzionalizzato”, e sport “amatoriale” o “sociale”, che in
definitiva raggruppa tutte le ipotesi rimanenti, esterne ai circuiti federali e olimpici.
3
E’ invece singolare che il solo sport “istituzionalizzato” presenti la caratteristica di
essere disciplinato dalle legislazioni nazionali ed eventualmente sovranazionali, ed al
contempo di essere autoregolato al suo interno, essenzialmente da norme
endoassociative, che promanano quindi dalle organizzazioni sportive di appartenenza a
livello nazionale e internazionale.
La
seconda ipotesi non pone grandi problemi, in quanto regolata esclusivamente dalla
legislazione di ciascuno Stato, come qualsiasi ordinaria attività del cittadino.
Il mondo del diritto, nel corso degli anni, ha dovuto pertanto confrontarsi con il
fenomeno sportivo, e, in un’ottica votata al pluralismo degli ordinamenti, è stata
riconosciuta dalla dottrina
4
l’esistenza di un ordinamento sportivo: infatti, secondo
Giannini
5
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana
, gli elementi costitutivi di un ordinamento giuridico sono la plurisoggettività,
la normazione e l’organizzazione, caratteri che, nella loro specificità, sono ben presenti
nell’ordinamento sportivo mondiale.
6
2
Fonte: Istituto di ricerca “SPORTECONOMY”.
si è apertamente schierata a
sostegno della teoria pluralistico-ordinamentale: nella sentenza n.625 del 1978 è stato
affermato che “l’ordinamento giuridico sportivo” è originario e dotato di potestà
3
M. Coccia, Diritto dello Sport, Milano, 2008.
4
M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv.Dir.Sport., 1949, p.10.
5
L. Colantuoni, Diritto Sportivo, Torino, 2009 p.6.
6
Cass., sentenza 11 febbraio 1978, n°625, in Foro it., I, 1978, c.863.
14
amministrativa e normativa, ed “è collegato all’ordinamento giuridico internazionale,
da cui attinge la sua fonte”. Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che la normativa
dell’ordinamento giuridico sportivo, contenuta nei regolamenti delle Federazioni
Sportive, ha efficacia solo all’interno dello stesso, e non anche nell’ambito di quello
statale. Le Sezioni Unite hanno anche affermato, in una pronuncia successiva
7
I giuristi, nel corso del tempo, hanno dovuto cimentarsi sempre più frequentemente con
le problematiche nascenti da questo incontro tra l’ordinamento generale e quello
sportivo, dotato di specificità ma non di autonomia rispetto al primo.
, che
l’ingerenza normativa statale, all’interno del settore sportivo, non può essere totale,
residuando uno spazio specifico per le norme interne, che sono prive di rilevanza
all’esterno dell’ordinamento che le ha prodotte, e che non sono quindi suscettibili di
inquadramento giuridico nell’ambito dell’ordinamento generale: solo quando norme
sanzionatorie sono in grado di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei membri
dell’ordinamento sportivo, si può ritenere che ciò si rifletta sul piano dell’ordinamento
generale, all’interno del quale dovrà quindi essere apprestata idonea tutela.
Il diritto sportivo è quindi una disciplina caratterizzata da aspetti quali la “globalità”,
perché attrae nella sua sfera di interesse ogni tipo di attività in vario modo pertinente a
quella sportiva, anche quella di spettatori o investitori; la “trasversalità”, cioè la sua
attitudine ad essere ricompresa in differenti proposizioni normative, in virtù dei valori
di cui si fa portatrice; “l’interdisciplinarità”, dato che in essa confluiscono i contributi
delle varie discipline, evocate a seconda dei casi; la compresenza di tutele
“multilivello”, visto che tesserati e affiliate godono di diversi ambiti di protezione; e,
infine, “l’eterogeneità” delle fonti, occupandosi sia di aspetti endoassociativi che di
quelli disciplinati dallo Stato.
8
A livello internazionale, il Diritto Sportivo può essere definito come “un insieme di
norme, principi e procedure, volto a disciplinare l’attività sportiva transnazionale e le
sue conseguenze politiche e sociali”.
9
7
Cass., S.U., sentenza 26 ottobre 1989, n°4399, in Foro it.,1990, I, c.899.
8
M. Coccia, Diritto dello Sport, Milano, 2008, p.5.
9
J.A.R. Nafziger, International Sports Law, 1998, p.1.
15
1.2 L’ordinamento sportivo
Un ordinamento giuridico si considera esistente nel momento in cui si individua un
sistema normativo dotato di organizzazione, e, in particolare, di un complesso
costituente un’unità di soggetti, tendenti al raggiungimento di fini collettivi.
10
A livello dei singoli ordinamenti nazionali, si riscontra la presenza di svariati fenomeni
associazionistici di natura complessa e carattere collettivo, i quali costituiscono a tutti
gli effetti ordinamenti giuridici settoriali, dotati di una qual certa autonomia, seppur
operanti nel rispetto della supremazia dell’ordinamento statale.
11
Adottando il principio della pluralità degli ordinamenti, infatti, si riconosce tale
qualifica ogni qual volta si incontri un’associazione, organizzata attraverso la
predisposizione di enti interni che assumano le varie funzioni necessarie, dotata di
plurisoggettività, e capace di emanare proprie norme, valide all’interno di ciò che
prende il nome di “istituzione” oppure “ordinamento giuridico”. Secondo tale
impostazione, pertanto, nell’ambito dell’insieme Stato, unica entità che persegue
interessi generali, si trovano a concorrere diverse istituzioni, e cioè ordinamenti.
Fondamentale, nell’esame di tale tematica, è stato l’apporto delle teorie di Santi
Romano, il quale ha sostenuto, in estrema sintesi, che ci si trova in presenza di un
ordinamento giuridico autonomo, nelle ipotesi in cui si sia al cospetto di un insieme di
soggetti organizzati in strutture predefinite, e retti da regole certe; tali elementi possono
essere rispettivamente definiti anche quali “società”, ossia l’insieme dei soggetti,
“normazione”, ovvero il complesso di regole normative, e “ordine sociale”, vale a dire
il sistema delle strutture entro cui i soggetti membri della società si muovono.
12
D’altro canto, è ormai riconosciuta la coesistenza, nell’ambito della cultura giuridica
contemporanea, di uno svariato numero di ordinamenti giuridici, differenti ed autonomi
tra di loro: è possibile riscontrare una pluralità di sistemi ogni volta che la soggettività
sia diversa, ovvero i parametri di definizione dei soggetti dell’ordinamento si
differenzino da quelli dello stato, e quindi, essenzialmente, dalla mera cittadinanza.
La possibilità di verificare la coesistenza di diversi ordinamenti giuridici è stata messa
in luce da diversi autori, tra i quali vi è stato chi ha posto in rilievo la divisione dei
suddetti ordinamenti in due distinte categorie
13
10
Colantuoni, Diritto Sportivo, Torino, 2009 p.19.
: secondo tale definizione, da un lato si
11
Sanino – Verde, Il Diritto Sportivo, 2008.
12
Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze 1966.
13
Cesarini Sforza, Il diritto dei privati in Rivista italiana di scienze giuridiche, 1963.
16
pongono i sistemi giuridici che esprimono interessi collettivi; dall’altra parte si
scorgono quei particolari ordinamenti che realizzano e perseguono interessi settoriali,
quali ad esempio possono essere le associazioni.
Gli ordinamenti di tale seconda specie, seppur autonomi dal punto di vista funzionale,
rimangono tuttavia soggetti alle regole organizzative proprie degli ordinamenti giuridici
che esprimono interessi collettivi: secondo tale dottrina, pertanto, tali sistemi settoriali
non sarebbero in grado di assumere piena autosufficienza, al contrario di quanto
sosteneva Modugno
14
Di Nella, a sua volta, sosteneva che, tra le due categorie di ordinamenti giuridici, si
instauri un rapporto asimmetrico, in virtù del quale gli ordinamenti settoriali hanno
ragione di esistere solo se riconosciuti da quelli statali.
, secondo cui ciascun ordinamento dovrebbe avvalersi unicamente
dei propri precetti, con espunzione di quelli eteronomi, eventualmente adottati da ogni
altro, ivi compreso quello statale. A parere di Cesarini Sforza, invece, gli eventuali
effetti di una normativa di settore, che stridano con i principi fondamentali dello Stato,
o altro ente pubblico territoriale, possono essere legittimamente conosciuti e giudicati
dalle autorità preposte.
15
Deve tuttavia sussistere una divisione tra i differenti ordinamenti, in ragione
dell’autonomia di quello sportivo, grazie alla quale il settore si regola attraverso
l’emanazione di norme endoassociative, e le autorità giurisdizionali dell’ordinamento
statale non devono necessariamente risolvere questioni che si fondano sull’applicazione
e l’interpretazione di precetti esclusivamente riconducibili all’ordinamento sportivo.
Nell’ambito di un processo che ha condotto alla creazione di uno spazio giuridico
globale, si è di contro assistito alla perdita di centralità delle legislazioni statali e alla
conseguente nascita e rafforzamento di molteplici organizzazioni, non costituite da stati
ma da sistemi regolatori globali, quale quello sportivo. Risulta allora sempre più arduo
elaborare norme che siano totalmente impenetrabili, ed è quindi necessario riconoscere
che il canone ermeneutico generale della separazione è destinato a cedere il passo a
quello dell’integrazione.
16
Non è possibile allora immaginare l’esistenza di un
ordinamento sportivo completamente autonomo ed estraneo rispetto a quello generale,
ma piuttosto si dovrà parlare di specificità del settore sportivo.
17
14
Modugno, Pluralità degli ordinamenti giuridici, Milano 1985.
15
Di Nella, Il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico, Napoli 1999.
16
M. Coccia, Diritto dello Sport, Milano, 2008.
17
Si pensi ad una qualsiasi competizione a squadre, ma anche ai campionati in cui gareggia l’atleta singolo: non ci può
essere gara sportiva senza collaborazione di più soggetti.
17
Alla luce di quanto detto finora, si prospetta dunque l’esistenza di un ordinamento
giuridico sportivo, che esprime interessi settoriali ed è connotato dal carattere
dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza, e si deve pertanto porre in collegamento
con gli altri ordinamenti giuridici, ciascuno frutto ed espressione di interessi collettivi.
18
La tesi che prospettava l’agiuridicità del settore sportivo, in quanto sistema regolato dai
principi del fair play, poteva essere valida nel periodo in cui è stata formulata, ma nel
corso degli ultimi decenni il fenomeno ha assunto un importanza economica tale da
renderlo necessariamente oggetto di diritto.
A livello definitorio, è possibile distinguere un ordinamento sportivo internazionale,
dotato di organismi, norme e soggettività autonome, ed uno nazionale, il quale trova la
propria fonte nella sua sottoposizione alla struttura sovranazionale, ma che, a sua volta,
è caratterizzato da specificità che ne consentono l’individuazione.
Il sistema attuale dello sport istituzionalizzato consiste allora nella risultante di formule
organizzatorie che raccordano le varie organizzazioni apicali a livello sovranazionale
con quelle nazionali, e queste ultime tra di loro.
2.1.1. L’ordinamento internazionale
L’ordinamento sportivo mondiale si presenta rigido, gerarchico e chiuso, ed è costruito
in forma c.d. piramidale; sulla base della medesima struttura è modellato anche quello
nazionale, che dall’organizzazione di livello internazionale trae i suoi presupposti e le
sue fonti.
La disposizione verticistica dello sport istituzionalizzato vede alla sua sommità il
Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), composto da un Presidente, due
Vicepresidenti ed una Commissione esecutiva, e regolato dalle norme fondamentali
contenute nella Carta Olimpica.
Nato a Parigi nel 1894 per iniziativa del barone Pierre de Coubertin, il C.I.O. è rimasto
per largo tempo un organismo con ridotta struttura organizzativa, ma nel 1975 ha subito
una radicale trasformazione dal punto di vista giuridico: infatti, è questo l’anno in cui si
stabilisce definitivamente in Svizzera, dove ottiene il riconoscimento di uno status
simile a quello delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative, e, nella sua Carta
18
Di opinione contraria alla configurabilità di un autonomo ordinamento sportivo è Carnelutti, il quale ritiene che il
fenomeno sportivo sia estraneo alle regole del diritto e dominato dal principio del gioco, informato ai valori di lealtà e
correttezza. Si veda Carnelutti, Figura giuridica dell’arbitro sportivo in Rivista di diritto processuale 1953, p.16.
18
Olimpica, si definisce quale “associazione internazionale con personalità giuridica”. A
partire dal 1991, la Carta Olimpica contiene la regola 19, in virtù della quale, al
paragrafo 1, si stabilisce che il C.I.O. è “un’organizzazione internazionale non
governativa senza fini di lucro, di durata illimitata”.
19
Il C.I.O. non ha natura di soggetto di diritto internazionale, ma è dotato di soggettività
giuridica di diritto Svizzero, avendo sede a Losanna; la sua funzione è quella di vigilare
sull’osservanza delle prescrizioni contenute nella Carta, e, inoltre, detta norme che non
sono vincolanti per i soggetti che fanno parte del movimento Olimpico: l’efficacia delle
sue disposizioni risiede esclusivamente nella volontà dei destinatari di dar loro
seguito.
20
Nonostante sia espressamente stabilità l’assenza di ogni scopo di lucro, è interessante
notare come il C.I.O. svolga attività di rilevantissimo carattere economico, tanto che la
Corte di Giustizia delle Comunità Europee ne ha chiaramente rilevato la natura
imprenditoriale.
21
Per il raggiungimento dei propri fini, il C.I.O. si avvale di Comitati Olimpici Nazionali
(C.N.O.), i quali devono essere unilateralmente riconosciuti dal C.I.O. stesso, perché sia
loro permesso di selezionare e iscrivere i loro atleti ai Giochi Olimpici: per conseguire
il riconoscimento, gli organismi nazionali devono includere, nell’ambito della loro
struttura, sia gli eventuali membri del C.I.O., sia le Federazioni Nazionali la cui
disciplina sportiva sia ricompresa nel programma olimpico, che a loro volta devono
essere affiliate alla Federazione Internazionale riconosciuta dal C.I.O. per quella
specifica disciplina.
Il C.I.O., quindi, esercita il proprio compito principale mediante l’organizzazione su
base quadriennale dei Giochi Olimpici, e anche attraverso l’allestimento di altre
competizioni, e, nei confronti degli enti sportivi nazionali, esercita un potere di
controllo, approvandone Statuti e Regolamenti.
Come detto, a livello gerarchico, in posizione subordinata rispetto al C.I.O., si
incontrano le Federazioni Sportive Internazionali: queste sono organizzazioni non
governative di tipo composto, in quanto raggruppano altri enti in una struttura federale;
generalmente, tali enti sono associazioni private dotate di personalità giuridica
nell’ambito dell’ordinamento dello Stato in cui è situata la loro sede, e si occupano
della disciplina sportiva, praticata sia a livello professionistico, che da dilettanti: a loro
19
F.X. Pons Rafols, Il C.I.O. e i Giochi Olimpici: aspetti di diritto internazionale, in Riv. Dir. Sport., 1995, p.255.
20
Colantuoni, Diritto Sportivo, Torino, 2009.
21
CGCE, Sez. III, Sentenza 18 luglio 2006 – Causa C- 519/04.
19
spetta, infatti, il potere esclusivo di regolamentazione tecnica delle singole discipline
sportive.
Caratteristiche principali delle FSI sono l’istituzionalità, la permanenza, la parità dei
membri, la base nazionale e l’apertura a tutte le federazioni nazionali che possiedano i
requisiti prescritti.
All’interno di tali organizzazioni esistono anche speciali organi di giustizia, incaricati
di risolvere eventuali controversie, insorte circa l’interpretazione e l’applicazione di
Statuti e Regolamenti; gli organismi di questa specie hanno natura arbitrale, in quanto il
carattere vincolante delle loro decisioni discende da espresse clausole pattizie, inserite
negli atti costitutivi delle stesse organizzazioni.
E’ d’obbligo notare che esistono importanti istituzioni sportive che operano al di fuori
del Movimento Olimpico in tal modo inteso, quali, in particolare, le Leghe
professionistiche Americane, di cui si avrà modo di discutere ampiamente nel
proseguio della trattazione.
Gli organi di giustizia Europei estranei al settore sportivo sono legittimati a prendere
provvedimenti, qualora i Regolamenti delle federazioni sportive internazionali
coinvolgano profili economici o finiscano per discriminare i cittadini degli stati membri
sulla base della loro nazionalità; anche i giudici Statali possono intervenire, nel caso in
cui tali disposizioni abbiano applicazione sul territorio nazionale e violino i principi
che regolano il sistema.
Il rapporto tra l’ordinamento sportivo internazionale e quello nazionale è definibile
come di necessaria supremazia del primo sul secondo: l’ordinamento mondiale
riconosce, mediante l’affiliazione delle varie federazioni sportive nazionali, soltanto
quegli ordinamenti che si conformino ad esso, con la conseguenza che gli atleti e i
soggetti facenti parte di una federazione non riconosciuta non possono partecipare a
nessuna competizione internazionale.
1.2.2. L’ordinamento nazionale
Risulta necessario, a questo punto, esprimere la considerazione secondo cui è ormai
pacificamente riconosciuta l’esistenza di un ordinamento sportivo a livello nazionale, e
ciò è dimostrato anche dalla previsione dell’Art.117 della Costituzione Italiana: la
20
norma in parola dispone espressamente che la materia relativa all’ordinamento sportivo
rientra tra quelle attribuite alla competenza concorrente di Stato e Regioni.
Mentre gli ordinamenti sportivi sovranazionali facenti capo al C.I.O. e alle F.S.I. sono
provvisti del requisito dell’originarietà, in quanto sanciscono di per se stessi la vigenza
dei loro precetti quali sistemi regolatori globali, non può dirsi altrettanto per
l’ordinamento nazionale: infatti, tale struttura è fondata direttamente sulla Costituzione,
e disciplinata dalle norme dello Stato, integrate dalle disposizioni di origine
Comunitaria, oltre che dai regolamenti del CONI.
In tale prospettiva, ritorna la già anticipata visione del settore sportivo quale
ordinamento settoriale, in virtù della presenza in tale contesto di normative
essenzialmente autoreferenziali, fondate su basi contrattualistiche-associative, ma
facenti capo ad un ente pubblico dello stato.
Le organizzazioni sportive nazionali non possono prescindere, a maggior ragione
rispetto a quanto accade per quelle internazionali, dal rapportarsi ai poteri degli Stati
sovrani dei territori in cui operano, i quali hanno assunto, nei confronti del fenomeno,
atteggiamenti diversi. Tra il modello privatistico, proprio del mondo sportivo
anglosassone, in cui il fulcro dell’attività si situa nelle istituzioni universitarie, e quello
statalistico e ministeriale, di cui si trovano esempi nelle strutture dei paesi dell’Europa
dell’est, ma anche in Francia, l’Italia si è ispirata ad un peculiare sistema misto, in cui si
assiste alla compresenza di pubblico e privato.
22
A livello normativo, nell’ordinamento italiano è presente una disposizione di legge
espressamente dedicata a garantire l’autonomia del settore sportivo: l’Articolo 1 della
legge n° 280 del 2003 afferma, nel suo primo comma, che “la Repubblica riconosce e
favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione
dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico
Internazionale”; al comma secondo, invece, la medesima norma statuisce che “i
rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in
base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico
della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento
sportivo”. E’ interessante notare che tale riconoscimento di indipendenza fa riferimento
al fenomeno sportivo in quanto tale, ma non vale a determinare il carattere autonomo
dell’ente pubblico che opera in funzione regolatrice del settore sportivo: il carattere
22
Coccia, Diritto dello sport, 2008.
21
autonomo è garantito all’ordinamento sportivo, non ad una sua particolare figura,
soggetta pienamente alle norme dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Nell’esame dell’ordinamento sportivo Italiano, si incontra al vertice il C.O.N.I., il
comitato olimpico nazionale, istituito formalmente nel 1907, e successivamente
sottoposto a numerose riforme fino ad anni recenti;
23
lo sviluppo maggiore di tale
struttura avvenne negli anni del fascismo, quando il CONI acquistò la personalità
giuridica di diritto privato, iniziando ad operare in veste di federazione delle
federazioni, con funzioni di controllo e coordinamento del movimento sportivo italiano.
La qualifica di ente pubblico, sebbene non sancita espressamente nella legge istitutiva,
fu subito riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in virtù dei poteri sovrani
del comitato in materia di sport: le finalità da esso perseguite erano principalmente
pubbliche, e, pertanto, esso andava ricompreso fra gli enti ausiliari e strumentali, di cui
si avvaleva lo stato per lo svolgimento delle sue funzioni.
24
Nell’ambito della struttura piramidale, che a livello nazionale riflette l’ordinamento
mondiale, in posizione subordinata rispetto al Comitato Olimpico Nazionale ci sono le
Federazioni Sportive Nazionali, raggruppate per singole discipline in enti associativi,
dotati di personalità giuridica di diritto privato, ai quali devono affiliarsi le società che
prendono parte ai campionati da queste organizzati. Per poter essere riconosciute dal
CONI, le Federazioni devono svolgere un’attività sportiva sul territorio nazionale,
essere affiliate ad una federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ed avere una
struttura ordinata su base democratica. Gli statuti delle Federazioni Nazionali devono
necessariamente indicare l’organismo internazionale cui aderiscono, e prevedere,
obbligatoriamente, l’adesione incondizionata al regolamento Antidoping del CONI.
In ragione della natura sostanzialmente privatistica delle Federazioni Sportive, tali
strutture non godono di sovvenzioni pubbliche, a differenza di quanto accade per il
comitato olimpico: a livello economico, la loro sopravvivenza è affidata a forme di
autofinanziamento, possibile essenzialmente attraverso la commercializzazione dei
propri assets ; ovviamente, non tutte le federazioni godono della medesima appetibilità,
e, in virtù di tale considerazione, è stato creato anche un sistema di riallocazione delle
risorse del CONI, nel rispetto dell’ottica mutualistica che deve informare il sistema.
23
Nel 2008 è stato approvato il Nuovo Statuto del C.O.N.I., per un excursus circa l’evoluzione legislativa in materia si
veda Colantuoni, Diritto Sportivo, Torino, 2009, pp.31 e sgg.
24
La natura di ente pubblico è stata poi formalmente riconosciuta anche nell’art.1 del Decreto legislativo 23 luglio
1999, n°242, il c.d. Decreto Melandri.
22
Spesso, nell’ambito delle Federazioni, si distinguono organismi denominati “Leghe”:
tali soggetti costituiscono entità privatistiche, associazioni di secondo grado
25
La valenza delle Leghe è puramente interna alla federazione cui appartengono, in
quanto non esistono al di fuori di esse, mentre è ben possibile che all’interno di una
federazione non sia presente una lega, anche in virtù del fatto che tali organismi non
sono previsti a livello normativo.
, in
quanto raggruppano altre società sportive o associazioni, delle varie discipline, che
operano nelle differenti federazioni. Principalmente, queste strutture si occupano
dell’organizzazione delle attività agonistiche delle associate, le Società Sportive,
attraverso la predisposizione delle manifestazioni nei loro dettagli, il controllo dei
requisiti per la partecipazione al campionato, e la stipulazione di accordi di natura
economica, restando tuttavia escluse le funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, che
costituiscono una delle residue competenze delle rispettive federazioni.
Ulteriore funzione ricoperta dalle Leghe è quella di rappresentanza delle loro associate
nei rapporti con la federazione, le altre leghe e le componenti tecniche, nell’eventuale
stipula di accordi collettivi di lavoro o di altro genere; le associate possono anche
delegare alla lega stessa la gestione di determinate fattispecie, per le quali si ritenga
maggiormente idonea una direzione unitaria. Particolarmente importanti sono, inoltre, i
compiti svolti da tali strutture al fine di reperire adeguati fondi per la sovvenzione delle
competizioni da esse organizzate: gli strumenti maggiormente utilizzati a tal fine sono i
contratti di sponsorizzazione e commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi agli
eventi organizzati, e la ridistribuzione del ricavato tra le associate.
Le Leghe professionistiche, in particolare per quanto riguarda gli sport maggiori come
il calcio e il basket, caratterizzate da una forte impronta economica, sono qualificate
come associazioni di imprese, anche a livello di legislazione italiana
26
Per completezza di disamina, è necessario segnalare la presenza, all’interno
dell’ordinamento sportivo italiano, di due diversi organismi previsti dallo statuto del
CONI: si tratta delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
; al loro interno si
vive una situazione di conflitto tra gli interessi individualistici di ogni società, e quelli
collettivi di cui risulta essere portatrice la lega stessa, il cui operato dovrebbe tendere a
soddisfare l’obbiettivo dell’equilibrio competitivo tra le associate, a fini agonistici e
commerciali.
25
Sanino – Verde, Il diritto sportivo, 2008.
26
Art 2, co.1, legge n°287/1990, che detta norme per la tutela della concorrenza.
23
Le prime si presentano quali associazioni strutturate come federazioni, con compiti di
governo ed organizzazione di una determinata disciplina sportiva non olimpica: al pari
delle federazioni sportive nazionali, tali organismi assumono la veste di associazioni
con personalità giuridica di diritto privato. A differenza però delle altre, le DSA
rivestono minore importanza nella composizione del Consiglio Nazionale del CONI, in
quanto ogni federazione gode di un rappresentante, mentre per queste ultime è prevista
la presenza totale di soli 3 membri.
Per ottenere il riconoscimento dal comitato olimpico, la DSA deve possedere
determinati requisiti, quali lo svolgere una disciplina sportiva sul territorio nazionale
non appartenente ad una federazione, e la mancanza di scopi di lucro, a titolo
esemplificativo.
Per ciò che concerne gli Enti di promozione sportiva, tali realtà si caratterizzano per
essere associazioni di livello nazionale, senza scopi di lucro, la cui funzione è la
promozione e l’organizzazione di attività sportive con finalità ricreative e formative.
Entrambi gli organismi di cui si è appena detto devono ovviamente soddisfare i
parametri richiesti anche per le federazioni, quali, sostanzialmente, l’organizzazione in
forma democratica e il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
1.2.3. I Soggetti dell’ordinamento sportivo
Infine, nel corso del percorso che si sta seguendo, è necessario passare brevemente in
rassegna gli altri soggetti che compongono l’ordinamento: essenzialmente, è possibile
suddividere tale elencazione sulla base della forma che questi sono in grado di
assumere. È possibile, infatti, distinguere enti collettivi da soggetti unipersonali:
nell’ambito della prima categoria, si incontrano i sodalizi sportivi, che possono
assumere la veste di associazioni o società; tra i soggetti individuali, invece, sono
annoverati gli atleti, i dirigenti, i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara in senso lato.
In generale, i soggetti dell’ordinamento sportivo acquisiscono tale qualifica in seguito
ad un determinato provvedimento, che può essere l’affiliazione, per ciò che concerne i
sodalizi, e il tesseramento per le persone fisiche.
Proseguendo nella discesa della scala gerarchica dell’ordinamento, si incontrano per
prime proprio le Società Sportive, la struttura portante dello sport a livello nazionale:
sostanzialmente, con questa espressione ci si riferisce ad enti a base associativa, che
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operano nel settore sportivo, e che acquisiscono la posizione di soggetti
dell’ordinamento attraverso l’affiliazione ad una Federazione appartenente al Comitato
Olimpico Nazionale.
In mancanza di questo riconoscimento, che è ricompreso nell’ambito delle
autorizzazioni amministrative allo stesso modo del tesseramento delle persone fisiche,
l’associazione manca di uno dei requisiti fondamentali per la sua costituzione e quindi
non giunge a guadagnare giuridica esistenza: ciò non vale solo in riferimento alla
disciplina sportiva
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, ma addirittura difetta la causa societaria tipica di cui all’art 2247
c.c. per la costituzione di una società di diritto comune.
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In virtù della possibilità di
inquadramento delle società sportive nell’ambito delle società di diritto comune, si deve
riconoscere la qualifica di imprenditore in capo alle stesse e pure, ma solo
successivamente al 1995, la capacità di perseguire scopi di lucro, prima negata, anche
rivolgendosi ad aree connesse e strumentali a quelle agonistiche.
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Accanto alle società sportive è possibile constatare la presenza anche di associazioni, la
cui funzione fondamentale consiste nella predisposizione dell’attività sportiva svolta
dai propri atleti o tesserati. Tali associazioni sportive sono organizzazioni formate da
una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune, diverso da quello di lucro.
Le associazioni si dividono in riconosciute o non riconosciute: la maggior parte dei
sodalizi sportivi riveste la forma di associazioni non riconosciute, pertanto prive di
personalità giuridica. La scelta in tal senso è motivata da una maggiore semplicità
nell’organizzazione della struttura, e dal fatto che per ottenere il riconoscimento è
necessario dimostrare la congruità del patrimonio sociale rispetto al perseguimento
degli scopi sociali, ma comporta la rilevante conseguenza che caratterizza tali
associazioni attraverso il riconoscimento di un’autonomia patrimoniale imperfetta: vale
a dire che delle obbligazioni sociali assunte nei confronti di terzi risponderanno,
illimitatamente e solidalmente, i soggetti che hanno agito per conto dell’associazione.
Al contrario, le associazioni riconosciute, che devono essere costituite mediante atto
pubblico, godono di autonomia patrimoniale perfetta, in virtù del riconoscimento da
parte dell’ordinamento, e della conseguente affermazione della personalità giuridica.
In ultima battuta, si devono menzionare gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo,
persone fisiche quali gli atleti, i dirigenti, i tecnici sportivi e gli ufficiali di gara: come
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L n° 91/1981 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
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La legge 91 del 1981 prevede all’art 10 che “possono stipulare contratti con atleti professionisti solo le società
sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.”
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A seguito della Sentenza “Bosman” della Corte di Giustizia CE del 1995, in Italia è stato emanato il D.L. 485/1996,
contenente “Disposizioni urgenti per le società professionistiche”.
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si è già avuto modo di sottolineare, tali soggetti entrano a far parte dell’ordinamento
sportivo attraverso il tesseramento, ovvero la procedura mediante cui si iscrivono ad
un’associazione sportiva o direttamente nelle file della Federazione Sportiva di
appartenenza.
Gli atleti sono coloro che praticano l’attività sportiva, al fine di misurarsi in un contesto
disciplinato, quale può essere una gara; sono divisi in base alla disciplina praticata, e
anche in riferimento al livello di professionalità richiesto.
I dirigenti appartengono al genus dei dirigenti amministrativi e tecnici, e la loro
funzione attiene all’assetto organizzativo della società; in tale categoria rientrano anche
i dirigenti della Federazione, che entrano a far parte dell’ordinamento attraverso la
nomina, previa verifica del possesso di specifici requisiti. La figura del dirigente può
essere coinvolta in profili di responsabilità per gli illeciti commessi nell’esercizio delle
funzioni sociali.
La categoria dei tecnici sportivi include figure distinte, quali gli istruttori, gli allenatori,
i selezionatori e i maestri: in generale, mediante tale espressione si individuano i
soggetti che svolgono compiti di direzione, controllo, addestramento e preparazione
tecnico-fisica degli atleti, ed è previsto il loro inquadramento presso le società per cui
operano. In relazione a determinate discipline, è diffusa la figura del tecnico
professionista, il quale, ovviamente, svolge il proprio lavoro dietro remunerazione. La
delicatezza del ruolo ricoperto da tali soggetti li rende spesso responsabili per
l’eventuale coinvolgimento in casi di doping.
Infine, si termina la ricognizione con la figura dei giudici di gara, soggetti fondamentali
per lo svolgimento di ogni competizione: non esiste alcuna attività agonistica che possa
essere praticata senza il rispetto delle regole proprie della disciplina, e l’osservanza di
tali disposizioni è garantita dalla presenza e dall’operato del giudice di gara.
Per poter assumere tale qualifica è necessario che il soggetto soddisfi determinati
requisiti, in virtù dei quali viene conferito un preciso status giuridico, dal quale
discendono diritti ed obblighi. E’ interessante notare che, dal punto di vista economico,
l’incarico svolto dall’ufficiale di gara è caratterizzato dalla gratuità: per il suo operato
non è previsto alcun compenso, infatti, e l’arbitro può solo ottenere retribuzioni
minime, a titolo di rimborsi o eventualmente indennità.
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L. Colantuoni, Diritto Sportivo, 2008.
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1.3 Il modello di Lega Americana e quello Europeo
Il modello di sport istituzionalizzato utilizzato nel Nord America differisce da quello
Europeo per quanto riguarda un certo numero di aspetti, il che è facilmente
comprensibile, anche rilevando le più semplici discrepanze nel tessuto socio-culturale
delle due realtà, che è possibile individuare sulla base di un primo esame.
Per iniziare, il sistema delle leghe in uso nel vecchio continente è strutturato su scala
gerarchica: la maggior parte delle federazioni sportive organizza le proprie
competizioni suddividendo le Società partecipanti in diversi livelli;
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sulla base del
punteggio ottenuto al termine del campionato precedente, le squadre meglio classificate
vengono promosse alla serie superiore, le peggiori sono retrocesse in quella inferiore.
Quella in uso in Europa è quindi una costruzione basata sulla meritocrazia e su di un
sistema di leghe aperte, la cui composizione varia di anno in anno: il principale
obbiettivo delle federazioni è l’organizzazione della competizione, e gli organi di
governo operano nell’intento di favorire la solidarietà verticale tra le varie serie (
addirittura nel caso italiano tra federazioni diverse, come previsto dal D.lgs. 9/2008
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Le Leghe sono ovviamente divise su base nazionale, i vari team sono diffusi a livello
locale, e ciò fa sì che maturi un forte legame di identità culturale tra la base di tifosi e
appassionati, e il campionato e la squadra di riferimento. Per lo stesso motivo, è facile
constatare una sostanziale contrarietà alla riallocazione territoriale delle Società
Sportive ed alla istituzione di leghe transnazionali, che, per l’appunto, finirebbero per
ledere o addirittura cancellare quel vincolo originario con la regione e la popolazione.
Esistono invece competizioni internazionali che vedono gareggiare le migliori
compagini dei vari stati membri della Federazione Continentale
),
in un’ottica destinata a promuovere la mutualità all’interno di tutto l’ordinamento
sportivo.
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La Federazione Italiana Gioco Calcio prevede un certo numero di livelli, partendo dalla Serie A, alla B, e così in scala
decrescente.
, e anche altre
destinate alle rappresentative nazionali, ma sono considerate comunque strumentali alla
coesione ed al rafforzamento dello spirito di identità nazionale.
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Come si vedrà più avanti il D.lgs. 9/2008 prevede l’istituzione di un fondo comune, attraverso cui parte dei proventi
della vendita dei diritti audiovisivi in ambito sportivo debbono essere devoluti per lo sviluppo di altri sport.
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i.e. per il calcio la UEFA è la federazione, la Champions League è la manifestazione da questa organizzata a livello
Europeo.