8
1 - Procedura di delisting
1.1 – Normative
Il termine delisting significa uscita di un’impresa dal listino delle borse. Generalmente
la revoca della quotazione viene disposta da Borsa Italiana, in caso di mancanza dei
requisiti necessari alla quotazione. La normativa relativa alla sospensione e revoca della
quotazione è contenuta nel “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana Spa”, Articolo 2.5.x.
Brevemente, Borsa italiana può disporre di due strumenti relativi ad operazioni
straordinarie sui titoli:
• la sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità del
mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non
esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori;
• la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata
carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari,
non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento.1
La prima azione non è utilizzata frequentemente, di solito in periodi di alta volatilità dei
mercati o del titolo, per stabilizzarne il corso. Se passati 18 mesi dalla sospensione, non
sono ancora presenti le condizioni necessarie alla quotazione, Borsa Italiana ne dispone
la revoca.
La revoca è un’azione straordinaria, disposta quando Borsa Italiana individua la
mancanza delle condizioni minime di quotazione. A tali fini, Borsa Italiana fa
prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:
a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e
numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto
mesi;
b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo;
1
Art 2.5.1 comma 1 Regolamento Borsa Italiana
9
c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di
controvalore e di numero dei soggetti detentori;
d) ammissione dell’emittente a procedure concorsuali;
e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la
società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi;
f) scioglimento dell’emittente.2
Nel prossimo paragrafo, saranno evidenziate le motivazioni generali alla base delle
procedure di delisting. Nella maggior parte dei casi, la revoca viene effettuata in seguito
ad un’Offerta Pubblica di Acquisto (di seguito Opa) o ad un’Offerta Pubblica di
Acquisto e Scambio (di seguito Opas), ovvero fusione.
Per Opa si intende ogni offerta in denaro di prodotti finanziari. Qualora l’acquisto
venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta
pubblica viene definita di scambio. Il soggetto che lancia un’offerta pubblica di acquisto
o di scambio deve effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla Consob
(l’Autorità indipendente che vigila sui mercati italiani). Tale comunicazione viene
immediatamente diffusa; essa contiene l’indicazione degli elementi essenziali
dell’offerta, delle finalità dell’operazione, delle garanzie e delle eventuali modalità di
finanziamento previste. Il tutto è sottoposto al giudizio della Consob, mentre la società
oggetto dell’Opa, emittente, è tenuta a diffondere al pubblico un comunicato contente
ogni dato utile per la valutazione dell’offerta nonché il proprio giudizio in merito
all’operazione. L’offerta pubblica è irrevocabile e si rivolge a parità di condizioni a tutti
i possessori degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’Opa stessa. L’offerta può
essere sottoposta ad alcune condizioni, come al raggiungimento di un quantitativo
minimo di titoli. Ne esistono tre tipologie:
• obbligatoria, quando un soggetto (anche in concerto con altri) venga a detenere
a seguito di acquisti a titolo oneroso una partecipazione nel capitale ordinario
della società superiore al 30%. In tale caso, il legislatore impone di offrirsi
come acquirente per l’intera quantità delle azioni residue (Opa obbligatoria
totalitaria). E’ uno strumento offerto dal legislatore per consentire agli azionisti
di minoranza che non gradiscano il cambio di controllo di vendere le proprie
azioni;
2
Art 2.5.1 comma 8 Regolamento Borsa Italiana
10
• preventiva, rappresentante un caso di esclusione dall’obbligo di lanciare
un’OPA totalitaria. Si verifica quando la partecipazione superiore al 30% di una
società viene ad essere detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di
scambio avente ad oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie a condizione
che l’offerente e i soggetti a esso legati non abbiano acquistato partecipazioni in
misura superiore all’1% nei dodici mesi precedenti la comunicazione a Consob e
che l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti soci
che possiedano la maggioranza delle azioni ordinarie. Evita il lancio dell’Opa
totalitaria assicurando comunque il cambio di controllo e la tutela delle
minoranze. Infatti allo scopo di evitare elusioni è previsto che l’offerente sia
comunque tenuto a promuovere l’offerta pubblica totalitaria qualora, nei dodici
mesi successivi alla chiusura dell’offerta preventiva effettui acquisti di
partecipazioni in misura superiore all’uno per cento o la società emittente abbia
deliberato operazioni di fusione o di scissione;
• residuale qualora un soggetto (anche di concerto con altri) giunga a detenere
una partecipazione superiore al 90% nel capitale di una società quotata. In
questo caso il legislatore assume che il flottante rimasto non sia idoneo ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e pertanto consente un
diritto di exit agli azionisti di minoranza. In questa fattispecie infatti, il soggetto
che ha superato la soglia del 90% è tenuto a ripristinare il flottante entro quattro
mesi dal superamento della soglia o promuovere una offerta pubblica di acquisto
sulle residue azioni con diritto di voto. In questo caso il prezzo delle azioni è
determinato dalla Consob.
La legge infine prevede che chiunque – a seguito di un offerta pubblica avente ad
oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto – venga a detenere più del 98% di tali
azioni ha il diritto di acquistare le azioni residue entro quattro mesi dalla conclusione
dell’offerta (cosiddetto “diritto di acquisto” o “squeez out”). Il prezzo di acquisto è
fissato da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo della sede della
società emittente. Il prezzo terrà conto del prezzo dell’offerta e del prezzo delle azioni
sul mercato nell’ultimo semestre.3
3
Borsa Italiana – definizione Offerta Pubblica d’Acquisto
11
1.2 - Quadro italiano ed europeo
Se negli anni precedenti il 1990, il fenomeno di delisting aveva dimensioni marginali,
successivamente ha assunto una consistenza importante. Se gli anni di boom della Borsa
sono stati accompagnati da una alta richiesta di quotazioni, il numero di revoche è
rimasto sostanzialmente stabile. Per avere un idea della situazione è utile fare
riferimento alla tabella in Figura 1, dove vengono numerate anno per anno le richieste di
quotazione e revoca. I dati fanno riferimento al valore aggregato di Mercato Principale,
Nuovo Mercato e Mercato Expandi, tralasciando il listino MTA International.
ANNO AMMISSIONI REVOCHE DELTA
1975 3 2 1
1976 1 0 1
1977 0 0 0
1978 24 7 17
1979 5 4 1
1980 3 6 -3
1981 12 5 7
1982 11 4 7
1983 7 7 0
1984 13 4 9
1985 10 3 7
1986 39 5 34
1987 26 0 26
1988 14 11 3
1989 8 1 7
1990 5 9 -4
1991 11 5 6
1992 6 12 -6
1993 5 12 -7
1994 12 20 -8
1995 12 18 -6
1996 15 21 -6
1997 13 22 -9
1998 22 18 4
1999 36 9 27
2000 49 22 27
2001 18 21 -3
2002 14 13 1
2003 8 25 -17
2004 10 9 1
2005 19 15 4
2006 25 17 8
2007 33 16 17
2008 9 18 -9
Figura 1 - numero società ammesse e revocate anni 1975-200745
4
Borsa Italiana: comunicati stampa 2002 e seguenti, “Bilancio anno 2002” e seguenti
5
anno 2006, 46 ammissioni considerandone 21 sul segmento MTA International; anno 2007, 49
ammissioni considerandone 16 sul segmento MTA International
12
In generale, considerare soltanto il differenziale tra ammissioni e revoche, risulta
fuorviante riguardo alla dimensione del fenomeno. Infatti gli ultimi quattro anni sono
stati caratterizzati da un alto numero di quotazioni sul Mercato Expandi (5 nel 2005, 8
nel 2006, 11 nel 2007), dovuto alla maggiore attrattività del listino ristretto. In
particolare è interessante notare come dal 1992 il fenomeno abbia raggiunto dimensioni
significative e piuttosto stabili. Escludendo gli anni ’99 e 2000, in concomitanza con la
bolla del Nuovo Mercato e tralasciando il contributo del Mercato Expandi e MTA
International, anche gli ultimi anni non sono riusciti a recuperare il numero di revoche
del periodo precedente. Confrontando il differenziale tra ammissioni e revoche annuale
con l’andamento borsistico, si evince che esiste una forte correlazione tra i due valori.
In periodi di depressione borsistica prevalgono le offerte pubbliche di acquisto, mentre
in periodi di euforia si ha una prevalenza di ammissioni.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Da
te
01
/0
5/
02
01
/1
0/
02
03
/0
3/
03
01
/0
8/
03
01
/0
1/
04
01
/0
6/
04
01
/1
1/
04
01
/0
4/
05
01
/0
9/
05
01
/0
2/
06
03
/0
7/
06
01
/1
2/
06
02
/0
5/
07
01
/1
0/
07
03
/0
3/
08
01
/0
8/
08
Mibtel
Figura 2 - Andamento quotazione Mibtel 2002-2008
13
4-8
-16
-5
6
3
8
-20
-15
-10
-5
0
5
10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Revoche
Figura 3 – Differenza ammissioni (escluse segmento MTA Internationale e revoche (escusi
fallimenti, conversioni risparmio), anni 2002-2008
La situazione recente non inverte l’andamento degli ultimi anni. Soltanto nel 2007 si è
assistiti alla revoca di 14 società nel mercato principale, determinate in 6 casi dalla
conclusione di offerte pubbliche di acquisto (Banca Fideuram, Datamat, Garboli,
Marzotto, Targetti Sankey, Valentino Fashion Group), in 7 casi a seguito di fusione
(Banca Lombarda in Ubi Banca, Banca Popolare Italiana e Banco Popolare Verona e
Novara in Banco Popolare, Capitalia in Unicredit, Gim in Intek, La Gaiana in Gabetti
Property, SanPaolo Imi in Intesa SanPaolo) e in 1 caso per messa in liquidazione della
società (Pagnossin). Le 2 revoche di società quotate sul Mercato Expandi sono avvenute
per dichiarato stato di insolvenza (CIT) e per scadenza dei presupposti della revoca del
provvedimento di sospensione (Spoleto Credito e Servizi). Nel 2008 invece sono stati
18 i casi di revoca dal listino. In particolare in 13 casi si è assistiti ad un offerta pubblica
di acquisto (Jolly Hotel, Linificio, Carifirenze, Polynt, Sirti, Cremonini, Marazzi, Sisa,
Guala Closures, Nav. Montanari, Imm. Lombarda, BPop Intra e Ducati), in 3 casi per
fusione (ASM Brescia, I.Net e Suez quotata come secondo mercato), in 1 caso per
fusione in società contestualmente ammessa a quotazione (Maffei in Gruppo Maffei
Minerali) e in un caso per richiesta dell’emittente estero (ABN Amro). Nella seguente
tabella è evidenziato il numero delle società quotate e revocate, relativo ad ogni anno. I
dati fanno riferimento al numero totale delle società revocate, nel Marcato Principale,
Mercato Expandi e Nuovo Mercato.
14
Motivazione tecnica 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Opa residuale 13 6 5 5 4 12 4
Fusione 3 7 6 2 . 10 9
Fusione in società ammessa alla quotazione 1 - 3 1 1 3 .
Fallimento / liquidazione / scadenza revoca - 3 2 6 6 1 .
Conversione azioni risparmio - - - - 2 . .
Richiesta emittente estero 1 - 1 1 . - .
Totale 18 16 17 15 9 25 13
Figura 4 – numero società revocate e relativi motivi, anni 2002-2008
Al fine dell’analisi che sarà effettuata, ci si soffermerà in particolare sulle revoche
relative alle Opa residuali e alle fusioni. Si sottolinea come in quest’ultimo caso,
avranno maggiore rilevanza altri aspetti oltre la convenienza di acquisto, come
economie di scala o altro. La fusione, infatti, non è sempre conseguenza di alcuni
parametri interni alla società, ma spesso è legata ad un momento particolare dei mercati,
come nel caso del consolidamento bancario dal 2005. I motivi più interessanti che
saranno studiati per spiegare il delisting sono interni alla società quotata. Si vogliono
cioè evidenziare alcuni parametri che invoglino il possibile compratore a lanciare
un’Opa. Al contrario, motivi quali liquidazione, fallimento o la scadenza dei giorni di
revoca sono elementi generalmente non volontari, pertanto non possono essere
inquadrati nel fenomeno studiato. Al pari, la conversione delle azioni di risparmio,
come la richiesta di un emittente estero non hanno dimensioni significative.
Il confronto tra la differenza di ammissioni e revoche, tra il mercato italiano e il listino
londinese, non mostra forti correlazioni. Tuttavia esprime come il processo di
allontanamento dalla Borsa sia significativo anche a livello internazionale. In particolare
risulta elevato il numero di revoche dal London Stock Exchange durante il 1999 e il
2003.
15