10
Per ovviare a queste problematiche, solo nel 1999, con
l’introduzione della legge 130/99 sulla cartolarizzazione,
è stato fornito agli operatori uno strumento atto a
ricreare un collegamento più coerente tra il mezzo di
raccolta e l’asset finanziario, creando i cosiddetti Asset
Backed Security (ABS); ad oggi gli ABS sono presenti in
molti paesi d’Europa, dove sono, però, utilizzati in
parallelo con strumenti di raccolta bancaria on-balance
sheet strettamente legati a specifiche poste dell’attivo,
denominati covered bond.
Quali sono le differenze chiave tra questi due tipologie di
strumento che, vedremo, fondamentalmente rispondono
alle medesime esigenze?
Uno dei vantaggi nell’emissione di covered bond è
rappresentato dalle relative difficoltà che si incontrano
nel momento in cui si voglia investire in strumenti di
cartolarizzazione (securitization), o ABS titoli di credito
off-balance sheet. Benché questi ultimi presentino
distinti vantaggi per il capital management, sono
caratterizzati da notevoli limitazioni, legate a:
- un altissimo livello richiesto di trasparenza e qualità
dei dati;
- revisione e analisi invasive da parte di banche
d’investimento, agenzie di rating e investitori;
- emissioni regolari di ampi volumi per minimizzare i
costi dei fondi;
11
- strutturazioni particolari per massimizzare il pricing
dei titoli e produrre esecuzioni true sale e capital
saving;
- procedure e sistemi di emissione sofisticati e
specializzati;
- potenziali difficoltà legali e di altra natura, come ad
esempio costi di registrazione, notifiche di richiesta
prestiti, etc.
Di seguito sono illustrate sinteticamente le principali
differenze esistenti tra l’ABS e il Pfandbriefe tedesco:
quest’ultimo rappresenta il caso di maggior successo di
emissione di covered bond in Europa. In Germania, dove
tra l’altro il titolo è nato, questo è presente sin dal 1899;
sinteticamente, il pfandbriefe è una particolare
obbligazione bancaria legata alla concessione di
finanziamenti di credito fondiario e al settore pubblico,
rigidamente standardizzata per natura degli emittenti
autorizzati e classi di attivi sottostanti.
Tra le differenze analizzate, si evidenzia in particolare,
oltre alla diversa natura on e off bilance sheet dei due
strumenti, il differente grado di standardizzazione; in
generale, il pfandbriefe è un titolo molto più
standardizzato, garantisce trasparenze delle emissioni per
le agenzie di rating e gli investitori e maggiore liquidità
per il mercato per effetto della cumulabilità delle singole
emissioni.
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TIPOLOGIA
PRODOTTO
PFANDBRIEFE ABS
Livello di
standardizzazione
Molto elevata. Tale
peculiarità rende
queste security
molto più
trasparenti per
l’investitore
favorendo, al
contempo, la loro
liquidità.
Nullo. La
caratteristica
fondamentale delle
ABS è la grande
flessibilità in
relazione alle
esigenze degli
intermediari
creditizi e le
preferenze degli
investitori.
Natura del titolo I pfandbriefe sono
obbligazioni
bancarie, il cui
debitore è la banca
emittente.
Le ABS sono emesse
da SPV. La banca
originator ha il
vantaggio di portare
fuori bilancio il
rischio relativo agli
asset ceduti.
Livello di garanzia I pfandbriefe sono
garantiti dal
complesso dei
finanziamenti
fondiari o al settore
pubblico erogati
dalla banca. Esiste
quindi un continuo
turnover dei
finanziamenti a
garanzia.
Le ABS sono in
genere garantite da
uno specifico pool di
finanziamenti che
rappresentano solo
una parte
dell’attività
creditizia della
banca nel comparto.
Il pfandbriefe, nato come una security per il mercato
domestico, è ormai un titolo di interesse internazionale. A
partire dal 1995, è stata, in oltre, introdotta una nuova
modalità di emissione – denominata Jumbo Pfandbriefe –
destinata al mercato wholesale, che ne ha consentito, tra
l’altro, la diffusione a livello europeo.
13
Per Jumbo Covered Bond si intende una particolare
emissione di covered bond denominata in Euro,
principalmente con scadenza tra i 5 e i 10 anni, con
modalità bullet, cedola annuale a tasso fisso, scadenza
residua pari ad almeno due anni e con un ammontare in
essere pari almeno a un miliardo di Euro; un jumbo
covered bond, in oltre, per essere tale, deve essere
trattato da almeno tre market makers con degli spread
contenuti, il che rende questo mercato uno dei più liquidi
d’Europa. Le caratteristiche fondamentali, rispetto alla
versione tradizionale del titolo, sono la maggiore liquidità
e una più accentuata standardizzazione delle modalità di
emissione.
L’affermazione dei Pfandbriefe nel mercato internazionale,
ha spinto molti paesi europei ad attuare riforme
normative con l’intento di allineare la propria
regolamentazione con quella tedesca accrescendo, così, la
competitività di tali titoli.
Tale forte caratterizzazione dei covered bond comporta
una serie di vantaggi sia per le banche emittenti che per
gli investitori. Più precisamente, volendo elencarne i
principali, si parla di:
- trattamento agevolativo in termini di ponderazione ai
fini dei requisiti minimi di capitale delle banche (risk
weighting al 10% piuttosto che al 20% come le normali
obbligazioni bancarie);
14
- possibilità per i pfandbriefe di essere utilizzati nelle
operazioni di mercato aperto con la BCE;
- esclusione dell’applicabilità della normativa sui grandi
fidi;
- specifica deroga ai limiti di investimento previsti per le
compagnie assicurative (Direttiva CEE 2000/12).
15
CAPITOLO 1: LA SECURITIZATION
Le imprese, e principalmente quelle il cui oggetto sociale
consiste in, o include, operazioni di finanziamento a terzi,
vivono a loro volta il rilevante problema del proprio
autofinanziamento. Si fa riferimento sia ad imprese
bancarie, sia ad imprese industriali o commerciali.
Entrambi questi tipi di imprese, proprio in ragione delle
loro attività, presentano, nel proprio portafoglio, una
pluralità di crediti non utilizzati: ciò comporta la
necessità di smobilizzare questa massa di crediti al fine
di acquisire nuove liquidità e di proseguire l’attività di
finanziamento verso terzi.
La securitization, o cartolarizzazione dei crediti, che
consiste nel tramutare il frutto dell’attività di
finanziamento in valori mobiliari da immettere poi sul
mercato per raccogliere denaro contante, consente di
perseguire proprio questo obiettivo.
Più precisamente secondo la definizione che viene fornita
dall’ABI: “La securitization è una tecnica finanziaria
mediante la quale i flussi di cassa derivanti da impieghi
creditizi, mutui o altre classi di attivo predeterminate,
vengono selezionati ed aggregati al fine di costituire
supporto finanziario e garanzia ai titoli (Asset Backed
Securities: ABS), rappresentativi di tali classi di attivo,
collocati nel mercato di capitali”.
16
In Italia le operazioni di cartolarizzazione sono possibili
sin dall’approvazione di un testo normativo ad hoc,
avvenuta nel 1999 con la legge n°130/99 denominata
“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti” che ha
risposto ad una duplice esigenza: consentire agli
operatori nazionali di ricorrere alla asset securitization
liberamente (prima della legge 130/99 per attuare
operazioni di cartolarizzazione gli operatori di settore
erano costretti ad affidarsi a banche estere), garantendo
l’equilibrio tra i benefici ottenibili e i costi da sostenere e,
parallelamente, potenziare il mercato interno, riducendo
la dispersione di risorse finanziarie.
La legge 130/99 introduce, all’art. 3 comma I, la c.d.
regola della separazione patrimoniale: i crediti relativi a
ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello della società e da quello che si
riferisce ad altre operazioni di cartolarizzazione.
All’art. 3 comma II, ha previsto, poi, la inammissibilità di
azioni esecutive da parte dei creditori che non siano i
portatori dei titoli emessi dalla società veicolo, per
finanziare l’acquisto dei crediti stessi.
1
Altro elemento caratterizzante e di fondamentale
importanza è rappresentato dalla stessa procedura nel
momento in cui l’originator attua la cessione dei crediti
1
La separazione dei patrimoni di uno stesso soggetto costituisce una deroga al
principio generale della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 del codice
civile (Responsabilità Patrimoniale) che impone al debitore di rispondere delle
proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
17
alla SPV: questa cessione infatti avviene, quasi sempre,
secondo la formula pro soluto, ossia senza la garanzia da
parte del cedente in caso di insolvenza del debitore
ceduto; ciò consente all’originator l’immediata
eliminazione dagli assets (crediti) dell’attivo di bilancio,
con i relativi vantaggi legati al calcolo del patrimonio di
vigilanza ed evidenzia la segregazione di tali crediti a
capitale di garanzia per gli ABS.
2
Elemento caratterizzante la cartolarizzazione non è, però,
la cessione dei crediti dietro corrispettivo (altrimenti si
parlerebbe di factoring), bensì la creazione di una
struttura giuridica finalizzata a segregare un complesso
di crediti posti a garanzia degli ABS. La finalità è quella di
mantenere separati dal patrimonio della società veicolo i
titoli emessi per l’operazione, al fine di rafforzare la
realizzabilità dell’operazione stessa ed invogliare gli
investitori finali. La cartolarizzazione sarà insolvency
remote, aliena da possibili vicende fallimentari o
liquidatorie della società cessionaria i cui creditori non
potranno esercitare alcuna azione sui crediti posti in
patrimonio separato (o segregato). I titoli saranno, infatti,
garantiti dalla massa dei crediti segregati e non dal
2
Gli Asset backed security – ABS, cioè i titoli emessi da una SPV durante
un’operazione di cartolarizzazione, sono titoli garantiti dal valore di un attivo
(asset) dato in pegno dall’impresa “originator”(banca o intermediario finanziario)
titolare di una massa di crediti, che cede in blocco e pro soluto ad un soggetto
cessionario (SPV), il quale provvede alla cartolarizzazione di tali crediti mediante
l’emissione, appunto, di ABS.
18
capitale della società veicolo, che per definizione è di
modesta entità (thin capitalization).
Proprio la thin capitalization rappresenta una delle
maggiori innovazioni introdotte dalla legge 130/99, che
permette ad una SPV, in forza della sua esclusiva attività
di cartolarizzazione (è possibile solo una emissione per
volta) di non essere annoverata tra gli intermediari
finanziari, ma di sottostare ad una particolare normativa
riguardante, appunto, il capitale sociale minimo.
Se la SPV fosse stata annoverata tra gli intermediari
finanziari, questa, secondo quanto previsto dal Testo
Unico Bancario, avrebbe dovuto avere un capitale minimo
non inferiore a cinque volte quello previsto per una
società per azioni e il limite per l’emissione di obbligazioni
sarebbe proprio il capitale sociale. I limiti cui devono
sottostare le SPV sono, invece, quelli, molto più morbidi
di un capitale sociale minimo pari a quello previsto per le
S.p.A. e la possibilità di emettere titoli di debito (ABS) in
misura superiore al loro capitale sociale.
19
1.1 Svolgimento e soggetti propri di un’operazione di
cartolarizzazione
Un’operazione di cartolarizzazione solitamente si articola
in due momenti: l’impresa finanziaria (originator) cede il
proprio portafoglio crediti, o comunque altre attività in
grado di generare flussi di cassa pluriennali, ad un altro
soggetto (la società cessionaria o Special Purpose Vehicle:
SPV); in seguito viene posta in atto, ad opera della società
cessionaria, costituitasi proprio al fine di porre in essere
l’operazione di cessione e cartolarizzazione e che deve
quindi avere quale oggetto esclusivo la gestione di tale
procedimento, l’emissione di titoli rappresentativi di
diritti al pubblico (Asset backed securities – ABS)
destinati ad essere soddisfatti grazie al rendimento degli
attivi ceduti.
Oltre allo smobilizzo dei crediti in possesso dell’originator,
la cartolarizzazione permette di attuare una migliore
politica di funding (il c.d. funding mirato). Nel momento
della cessione del blocco di crediti alla SPV, infatti, questi
vengono sottoposti ad analisi da parte di una società di
rating il cui compito sarà la loro suddivisione in differenti
tranche secondo, appunto, differenti valori di rating; ciò
permette l’emissione da parte delle SPV di una serie di
titoli legati ai differenti valori di rating (dalla tripla A alla
tripla C, con differenti valori di rischio e rendimento),
tutti facenti capo, però, alla stessa massa di crediti.
20
Solitamente la tranche con valore più basso (e quindi con
rischio e rendimento più alti), denominata tranche equity,
è sottoscritta dalla stessa società finanziaria che
possedeva i crediti smobilizzati.
I soggetti che intervengono nell’operazione di
cartolarizzazione sono essenzialmente tre: originator, SPV
e gli investitori; a questi si aggiungono altre tipologie di
soggetti tra cui: i sottoscrittori (underwriters), il credit
enhancer e il servicer.
Più in dettaglio:
- Originator: o titolare dei crediti, è una società o ente
che svolge prevalentemente attività di concessione del
credito, più precisamente un’attività che dovrebbe
generare flussi costanti di cassa, ed infatti viene
altrimenti detto: generatore di crediti. Diremo più
avanti come l’interesse di questo soggetto sia
incentrato su due obiettivi: l’esigenza di creare nuove
risorse nonché l’esigenza di migliorare l’indice di
patrimonializzazione tramite la rimozione dei crediti
cartolarizzati dalle poste di bilancio. La legge 130/99
sulla cartolarizzazione non prevede alcuna limitazione
in ordine alla natura giuridica del soggetto cedente.
- Società veicolo (Special Purpose Vehicle: SPV): è una
società costituita ad hoc per svolgere l’operazione di
cartolarizzazione dei crediti; due sono le caratteristiche
essenziali: deve svolgere un’unica attività, l’acquisto e
21
cartolarizzazione di un portafoglio crediti; in oltre, deve
necessariamente essere una società sottocapitalizzata
(thin capitalization) per ragioni di economicità
dell’intera operazione.
Più precisamente avrà il compito di acquistare i crediti
e quindi di provvedere alla loro incorporazione in una
serie di titoli da collocare sul mercato dei capitali. Il
collocamento dei titoli è un’attività che può essere
demandata ad un terzo soggetto denominato Special
Purpose Company.
- Servicer: soggetto che, nel caso in cui non siano svolte
dal titolare dei crediti ceduti o dal cessionario,
interviene nello svolgimento di mansioni riguardanti la
gestione dei flussi di pagamento, di eventuali
sofferenze e di recupero di eventuali insoluti
- Credit enhancer (valorizzatore del credito): soggetto la
cui funzione è fornire garanzia alla SPV, attraverso una
serie di strumenti per la valorizzazione del credito
come lettere di credito, garanzie finanziarie, polizze
assicurative, con il conseguente miglioramento del
rating del portafoglio crediti, allo scopo di diminuire il
rischio di sottoscrizione in capo agli investitori.
- Underwriters (sottoscrittori): sono coloro che si
onerano di collocare i titoli sul mercato per mezzo dei
canali cui hanno accesso: tale funzione è spesso svolta
dal una merchant bank.
22
- Investitori: possono essere risparmiatori privati che
convogliano il risparmio delle famiglie, investitori
istituzionali (fondi pensione), banche o altri istituti
finanziari.
Che cosa avviene, dunque, all’interno di un’operazione di
securitization? La valutazione in atto non si fonda sulla
capacità d’impresa di produrre redditi in ragione della
semplice detenzione di attività fruttifere; all’opposto, suo
fondamento è lo sfruttamento della capacità di un
portafoglio, di beni o diritti, estranei al contesto aziendale
di provenienza, di produrre flussi di cassa superiori al
valore attuale di mercato di beni o diritti dai quali essi
hanno origine.
La cartolarizzazione si presta alla necessità di procedere
allo smobilizzo delle poste presenti in un portafoglio
crediti, permettendo di reperire sul mercato dei capitali
somme dirette a finanziare l’impresa titolare di tale
portafoglio. In contropartita, lo stesso portafoglio crediti è
destinato alla soddisfazione dei diritti degli investitori,
ossia alla restituzione del capitale impegnato e agli
interessi correlati ad esso. Il cessionario non viene
garantito dal patrimonio del cedente, in quanto di norma
la cessione avviene pro soluto, ma dalla natura stessa dei
rapporti ceduti; ciò comporta un notevole frazionamento
del rischio di insolvenze.
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Uno dei principali vantaggi della cartolarizzazione è
rappresentato dal c.d. trattamento fuori bilancio (off
balance-sheet). Esso si traduce nella intera rimozione
della posta di attivo costituita dai crediti ceduti quale
voce di bilancio, consentendo di ridurre l’attivo dello stato
patrimoniale, ottimizzando, così, gli indici finanziari, con
la conseguente valorizzazione della redditività del
capitale; ciò si rispecchia, a sua volta, nel miglioramento
dei ratios ai fini del controllo sul patrimonio minimo delle
banche e degli altri intermediari sottoposti al controllo
dell’autorità di vigilanza.
Successivamente all’individuazione dei crediti da
cartolarizzare, e una volta effettuato il loro trasferimento,
in termini di rischio la relazione tra originator e SPV
assume una duplice caratteristica: da un lato, l’originator
trasferisce alla società cessionaria una parte dei rischi
connessi alle attività cedute; dall’altro, i flussi di cassa
legati ai diritti, ceduti, in quanto sottratti alla sfera
giuridica del cedente, non sono più sottoposti al generico
rischio d’impresa dello stesso.