3
restio e tarda a darsi una disciplina conforme a questi principi, di volta in
volta ribaditi dagli organismi europei per bocca soprattutto della Corte di
Giustizia.
Anche dopo la sentenza Bosman, ulteriori questioni giuridiche
riguardanti in particolare calciatori professionisti e sottoposte al vaglio della
Corte di Giustizia hanno evidenziato la difficoltà da parte delle Federazioni
sportive di gestire autonomamente quelle questioni, senza subire una pur
legittima, allo stato delle cose, pressione da parte degli organi comunitari.
Conosciuti nella Prima Parte i Soggetti dell’ordinamento sportivo (nelle
loro funzioni, nella loro natura, etc.) e le Norme dello sport professionistico
(in particolare quelle di fonte statuaria e comunitaria), nella Seconda Parte si è
prestata esclusiva attenzione ai regolamenti federali disciplinanti per l’Italia il
calcio professionistico. La FIGC, le Leghe, le società calcistiche, i calciatori
professionisti e le relazioni tra loro intercorrenti: saranno oggetto di specifica
analisi.
La Seconda Parte tratta nello specifico l’attuale sistema dei trasferimenti
da una società all’altra delle prestazioni sportive dei calciatori professionisti
in Italia. La materia è regolata nelle Carte Federali per il calcio, che
contengono le Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco
Calcio.
4
Nell’ultima Parte di questa tesi, la Terza, infine si è dato uno sguardo agli
ordinamenti sportivi di altri due Stati membri della UE, la Spagna e la
Francia, i quali, come l’Italia, hanno subito le conseguenze della “sentenza
Bosman”. Alla luce della dottrina e alla giurisprudenza locale, si è cercato di
cogliere ed esaminare gli aspetti giuridici peculiari dei rispettivi ordinamenti:
la clausola di rescissione della Spagna e l’indennità di formazione della
Francia.
5
PARTE PRIMA
GENERALITA’
LO SPORT E LE SUE LEGGI
CAPITOLO I
L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT IN ITALIA
1. Premessa: gli ordinamenti giuridici sportivi
“Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il
miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni
sociali e l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.
1
Lo sport risulta pertanto essere un’attività sociale in quanto fa parte della
società umana e quindi della cultura in senso lato.
Chiunque si cimenti nell’attività sportiva, s’accorge subito che la regola è
necessaria. Non vi sarebbe il calcio, né la pallacanestro, né la pallavolo senza
una regola che delimiti il terreno di gioco, che organizzi l’attività all’interno
1
Così secondo la definizione della Carta europea dello Sport del Consiglio d’Europa 1992. Si legge ancora:
“…lo sport quale importante fattore per lo sviluppo umano impone ai governi di proteggerne e svilupparne le
basi morali ed etiche, proteggendolo da qualsiasi forma di sfruttamento ai fini politici, commerciali ed
economici…”.
6
di esso. Al di fuori della regola non si parlerebbe di sport, ma tutt’al più di
gioco.
Lo sport europeo ha indubbiamente un suo “modello”, sorto nel secolo
XIX e sviluppatosi nel corso del secolo XX senza grandi modifiche. Si tratta
di un modello che è sorto dall’esigenza di competere in modo strutturato e
stabile, fissando regole tanto tecniche quanto organizzative per lo svolgimento
delle competizioni in un contesto dove le istituzioni scolastiche ed
universitarie hanno per lo più rifuggito dall’essere coinvolte nello sport
agonistico di alto livello.
Inizialmente, furono create dagli appassionati delle semplici associazioni
sportive. Successivamente, dall’aggregarsi o “federarsi” delle prime
associazioni sportive
2
in organizzazioni più ampie sono nate le federazioni
nazionali
3
. In seguito l’aggregarsi delle federazioni nazionali dello stesso
sport ha dato vita alle federazioni internazionali, mentre dall’aggregarsi delle
federazioni dei vari sport con la stessa nazionalità sono sorte le
confederazioni sportive nazionali (le quali in alcuni Paesi coincidono con i
comitati nazionali olimpici).
Si veda nota 1, p. 93, Ilaria Ricchieri, L’eccezione culturale dello sport nell’Unione Europea, in Quaderni
del Master in Management delle Organizzazioni sportive, 1999.
2
Ad esempio in Francia lo Havre Athletic Club è stato fondato nel 1872, come riportato in F. Mandin, Le
droit des activitès sportives travailleès.
3
Ad esempio, la federazione inglese di calcio (la Football Association) nacque nell’ottobre del 1863, mentre
la federazione italiana (Federazione Italiana Gioco Calcio) nacque il 15 marzo 1898.
7
Lo sport in Europa è dunque nato da un processo associativo e federativo
che, dalla base, ha costruito delle strutture organizzative modellate in modo
piramidale.
Tali strutture sono sorte grazie al principio giuridico della libertà di
associazione, presente nelle legislazioni ottocentesche degli Stati europei -in
particolare nei “codici civili”-, ma si sono sviluppate con e grazie alla
formazione autonoma di regole private nazionali e transnazionali “al lato” dei
diritti civili dei vari Paesi.
La costruzione di sistemi di regole coordinate ha costituito l’essenza
stessa del processo.
Negli ultimi tempi il mondo dello sport è stato protagonista di una serie di
vicende, anche giuridiche
4
, che stanno segnando l’apertura di una nuova era e
di un nuovo modo di concepire questo fenomeno.
4
Per quanto riguarda le vicende giudiziarie all’interno dello Stato italiano si vedano i provvedimenti del 14 e
del 24 settembre 1994 del Tribunale di Ravenna, in Foro it., I, 3531 e le ordinanze n. 929 del 29 settembre e
n. 536 del 9 ottobre 1993, in Foro it., 1994.
Più di recente si vedano ad esempio il dibattito, anche parlamentare, suscitato in Italia a fine campionato
della “questione arbitri” e la decisione del BGH 11 dicembre 1997 (in NJW, 1998, p.756 ss.) che,
confermando precedenti sentenze del Bundeskartellamt (in RDS, 1996, p.143 ss., con annotazione di r.
Pardolesi) e del Kammergericht, ha ritenuto che l’attuazione tramite delibera delle norme statutarie, che
attribuiscono alla Lega calcio tedesca (Deutscher Fussball-Bund) la commercializzazione centralizzata dei
diritti di trasmissione televisiva degli incontri in casa delle squadre tedesche partecipanti alla Coppa UEFA e
alla Coppa dei Campioni, costituisca violazione del § 1 GWB (legge antitrust) e ha respinto la domanda di
autorizzazione di un cartello di razionalizzazione ai sensi del § 5, commi 2 e 3, GWB.
E ancora le vicende di doping, che hanno colpito il Tour de Frante 1998, corrispondono ad un’identica logica
conflittuale. Sebbene le autorità francesi fossero competenti per procedere al controllo del veicolo di una
società sportiva e per iniziare azioni giudiziarie penali per il traffico di prodotti stupefacenti , si sono levate
alcune voci per denunciare l’intrusione in un campo riservato. V. J. Karaquillo, Deux questions soulevèes de
“l’affaire Festina”, in Revue juridique et economique du sport (RJES), oct. 1998, 27.
8
Le incertezze che si manifestano nel mondo sportivo sono in buona misura
collegabili ai difficili, e non ancora ben definiti rapporti tra ordinamento
statale ed ordinamento sportivo
5
e specificamente ad una legislazione che, pur
prendendo doverosamente atto di un sempre diffuso “pluralismo sociale”,
caratterizzante gli Stati democratici, si manifesta però sempre in bilico tra una
concezione volta a regolare i fenomeni di gruppo, come quello sportivo, in
un’ottica prevalentemente “privatistica”, ed una distinta opzione volta a
demandare allo Stato non marginali poteri di controllo e di ingerenza in
ragione della specifica natura degli interessi coinvolti, che sovente
pervengono a dimensione collettiva.
Gli interventi del legislatore italiano e soprattutto l’irrompere
dell’ordinamento comunitario, che ha subito una brusca accelerazione con la
“sentenza Bosman”, in questioni interne attinenti alla gestione del sistema
sportivo pongono non solo la questione dell’autonomia del movimento
sportivo di dotarsi di proprie regole, ma innanzitutto la questione di rapporti
tra gli ordinamenti giuridici (sportivo, nazionale e comunitario).
Circa l’autonomia dell’ordinamento sportivo, vi sono almeno due filoni di
pensiero che sono alla base dello sviluppo di questa nozione.
5
Il “caso Catania”(T. A. R. per la Sicilia, sede CT, sez. III, ordinanza 29 settembre 1993, n. 929 : i difficili
rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Foro it. 1994; vedi anche Trib. Naz. D’Appello
CSAI, sentenza 12 luglio 1996, n. 62, in Riv. dir. sport. 1998, 233. In merito all’ordinamento sportivo italiano
e, in particolare, sulla Giustizia sportiva, si veda di L. Colantuoni e M. Valcada, La giustizia sportiva e
l’arbitrato sportivo, in L’arbitrato profili sostanziali, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e
commerciale, fondata da W. Bigiavi, Utet, tomo II, cap. VII.
9
Il filone che, nella ricostruzione degli ordinamenti speciali, tende a porre
l’accento sulla rinuncia parziale dei propri diritti di libertà da parte di coloro
che entrano a far parte dell’ordinamento speciale va sotto il nome di teoria dei
rapporti di supremazia speciale (besondere Gewaltverhaltnisse)
6
. La teoria in
questione venne elaborata nel secolo scorso da parte della dottrina
costituzionalista ed amministrativista tedesca (Laband, Otto Mayer).
Massimo Severo Giannini, uno dei massimi esponenti dell’altro filone che
si ricollega alla teoria della pluralità degli ordinamenti, pubblicò, alla fine
degli anni Quaranta, un saggio sugli ordinamenti giuridici sportivi, che
rappresenta ancora oggi un punto di riferimento teorico imprescindibile per
chi voglia inserire questa materia all’interno di un quadro unitario coerente. In
estrema sintesi, risulta da questa teoria l’esistenza di un ordinamento giuridico
sportivo autonomo, a partire dal quale può essere affermata l’esistenza di un
diritto dello sport.
Attualmente, c’è chi dubita in dottrina della validità e dell’attualità di
questa teoria, che mal si concilierebbe con la decisione della Corte di giustizia
sul caso Bosman, con l’intervento delle autorità antitrust della Comunità e dei
vari Stati membri nei confronti delle federazioni nazionali ed internazionali
relativamente allo sfruttamento economico dei diritti sulle manifestazioni
6
Su questa dottrina cfr. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, VI ed., Monaco, 1988, p. 90 s. e 136 s.;
Koch-Rubel Allgemeines Verwaltungsrecht, , II ed., Berlino, 1992, p. 93 s.; Erichsen-Martens (a cura di),
Allgemeines Verwaltungsrecht, III ed., Berlino-New York, 1978, p. 47 s..
10
sportive
7
, nonché con la condanna del giocatore di calcio Ferguson a tre mesi
di carcere emessa da un giudice scozzese per una testata inferta ad un
avversario durante il gioco.
8
E’, effettivamente, evidente la tendenza degli organi della Comunità a
penetrare il fenomeno sportivo allo scopo di indirizzare le funzioni sociali da
esso espresse ai fini dell’integrazione e di conformarlo, ove necessario, ai
principi del diritto comunitario.
Del resto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo sarebbe stata erosa anche
per opera del legislatore statale. Si rechi ad esempio, il recente recupero delle
finalità di lucro nelle società sportive, che ha provocato una “regressione”
dell’ordinamento sportivo, con corrispondente “espansione” della normativa
statale, che si è tradotto in un più accentuato accostamento delle disposizioni
regolanti la vita delle società sportive a quelle codicistiche relative alle altre
società di capitali con scopi egoistici.
L’occasione è propizia per parlare della teoria pluralistico-ordinamentale,
nella sua formulazione originaria e in alcune sue applicazioni, alla luce del
sistema comunitario, per verificarne la validità e la capacità di comprendere e
spiegare il fenomeno sportivo nelle sue forme e nelle sue dinamiche attuali.
7
V.R. Pardolesi e C. Osti, Avvisi di burrasca: antitrust e diritti tv su manifestazioni sportive, in Riv. dir.
sport., 1996, 3 ss.
8
Cfr. Quando il gioco si fa duro c’è la galera, in Il Corriere della sera del 12 ottobre 1995.
11
La teoria pluralista degli ordinamenti, che ha radici lontane (nel pensiero
medievale e nei primi studi sull’ordinamento internazionale), è stata
riscoperta ed affinata in Italia all’inizio di questo secolo ad opera di Santi
Romano
9
. In una prima analisi, la nozione di ordinamento giuridico tendeva a
contrastare una concezione monopolizzante dello Stato e a valorizzare le
libere e poliformi espressioni della società civile in grado di erigersi da sole
ad ordinamento e di darsi un diritto proprio. Contro il monismo
10
, in base al
quale non vi sarebbe diritto al di fuori delle norme create dallo Stato, il
Romano oppone una concezione pluralista del diritto, che risiede nelle
istituzioni, ossia all’interno di ogni gruppo sociale organizzato.
Secondo tale dottrina il concetto del diritto deve essere caratterizzato dai
seguenti elementi essenziali: a) deve ricondursi al concetto di società, nel
duplice senso che ciò che non supera la sfera individuale non è diritto (ubi ius
ibi societas) e che non c’è società senza che si manifesti in essa il fenomeno
giuridico (ubi societas ibi ius); b) deve contenere l’idea dell’ordinamento
sociale, nel senso che ogni manifestazione sociale, in quanto tale, è ordinata
almeno nei confronti dei consoci; c) deve consistere in una organizzazione, la
quale realizza l’ordine sociale anche attraverso le norme da essa poste
11
.
9
S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, s.d.ma 1946, 5.
S. Romano, op. cit., Firenze, 3a ed., 1977, 106 ss.
10
Si veda J. Ghestin, G. Goubreaux, M. Fabre-Magnan, Traitè de doit civil (introduction generale), Paris,
L.G.D.J., 1994, 4^ ed., p. 5 s.; P. Patti, V. Colussi, Lineamenti di diritto privato, Padova, Cedam, 1995, 5^
ed., 1 s..
11
S. Romano, op. cit., 25 ss.
12
Quindi, “il concetto che ci sembra necessario e sufficiente per rendere in
termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato
complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni
ordinamento giuridico è istituzione e viceversa ogni istituzione è un
ordinamento giuridico”
12
. Per istituzione si intende “ogni ente o corpo
sociale”
13
e la sua essenza è espressa dalla parola “organizzazione”. “Infatti,
non è dubbio che l’istituzione sia un’organizzazione sociale”
14
. Il diritto nasce
allora nel momento in cui il gruppo sociale diviene gruppo organizzato, ossia
si istituzionalizza creando una organizzazione e attraverso questa diventa un
ordinamento giuridico.
L’espressione “diritto sportivo” è entrata a far parte della terminologia
giuridica, a quanto consta, oltre sessant’anni fa
15
, ma il primo autore che si è
impegnato in un tentativo di ricostruzione dogmatica del fenomeno sportivo,
al di là dell’esame isolato di profili settoriali o di singoli istituti
16
, è stato
sicuramente il Cesarini Sforza
17
.
12
S. Romano, op. cit., p. 27.
13
S. Romano, op. cit., p. 35.
14
S. Romano, op. cit., p. 40.
15
F. Suglia, Saggio di diritto sportivo, Milano, 1929.
16
Quali, ad esempio, il “contratto di gara”, la responsabilità nell’esercizio di attività sportive ed il c.d. delitto
sportivo.
17
W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, in Riv. it. sc. giur., 1929, 43 ss., ove si accenna un primo tentativo
di ricostruzione dogmatica del fenomeno sportivo nonché, amplius, ne La teoria degli ordinamenti giuridici e
il diritto sportivo, in Foro it., 1933, I, 1381.
13
La ricostruzione dal punto di vista teorico del fenomeno sportivo nel suo
complesso è stata per la prima volta proposta attraverso l’applicazione della
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.
Intorno agli anni Trenta era assolutamente dominante, in sede di teoria
generale delle associazioni, la tendenza volta ad attribuire natura
convenzionale agli statuti ed ai regolamenti di ogni organismo associativo, e
la giurisprudenza dell’epoca aveva del resto fornito ulteriori avalli alla teoria
negoziale applicabile espressamente a diverse fattispecie quali le associazioni
politiche, le confraternite e gli ordini religiosi.
18
Si comprende, pertanto, come
non si esitasse a riconoscere natura contrattualistica anche ai precetti
promananti dalle organizzazioni sportive che, poste sullo stesso piano delle
normali esperienze associative e negoziali, erano state perciò inquadrate nei
modelli giuridici usuali e generalmente ricondotte, in assenza di una specifica
disciplina positiva, ad una sorta di patto sociale o di contratto innominato dai
più assimilato, per le sue particolarità, ai contratti per adesione.
19
Esulava
18
In tal senso Girola, Caratteri giuridici del Jockey Club Italiano e del regolamento per le corse, in Temi
comb., 1931, 523, nonché Isoldi, Il Jockey Club Italiano e le sanzioni disciplinari del suo regolamento,
corse, in Temi em., 1933, I, 185.
19
Merito principale dell’autore è stato quello di battere in breccia la spiegazione contrattualistica del mondo
sportivo e di mostrare, sulla scia dell’insegnamento del Romano, la concreta possibilità di applicare ad esso
l’ipotesi della pluralità degli ordinamenti giuridici. Partendo dall’idea che “il diritto sportivo” costituisca una
cospicua manifestazione di quel diritto che “i privati…creano per regolare determinati rapporti di interesse
collettivo in mancanza, o nell’insufficienza della legge statuale” (Il diritto dei privati, Milano, 1963, rist., 3),
il Cesarini ha sempre vivo il senso dell’inadeguatezza del ricorso agli schemi statalistici per l’interpretazione
giuridica del fatto sportivo. Da ciò la necessità, più volte affermata, di costruire gli istituti e i principi del
“diritto sportivo” tenendo costantemente conto della sua profonda originalità, che ne fa un’esperienza priva
di contatti e di analogie con qualsiasi altra: tipica conseguenza di questo atteggiamento il giusto rifiuto
opposto in seguito dal Cesarini alla concezione che vede nel rapporto tra associazione sportiva e giocatori un
rapporto di lavoro subordinato (Diritto del lavoro e diritto sportivo, in Dir. lav., 1951, II, 264 ss.).
In dottrina si veda Giovane, Le associazioni di fatto nel diritto privato, Milano, 1914.
14
completamente, dunque, dal pensiero di quegli autori, anche la semplice
ipotesi che il mondo sportivo potesse trovare una più soddisfacente
spiegazione in termini di ordinamenti giuridici secondo i dettami della
concezione pluralistica del diritto che a quel tempo, sulla spinta della
notissima opera del Romano, muoveva i primi passi tra lo scetticismo
generale.
Muovendo dal presupposto che non occorreva essere enti pubblici per
avere poteri di supremazia speciale qualitativamente identici a quelli statuali e
denunciando l’assoluta inadeguatezza della contrattualistica a spiegare una
realtà organizzativa sempre più complessa ed in continua espansione, spetta
senz’altro al Cesarini Sforza il merito di avere affermato per primo la
giuridicità dell’ordinamento sportivo quale espressione di quello che egli ebbe
a definire, con fortunata espressione, "il diritto dei privati”.
20
20
W. Cesarini Sforza, op. cit. Che ogni ente sociale creatore di un proprio ordinamento abbia dei poteri di
imperio viene giustificato col fatto che qualunque collettività di uomini, i quali “agiscano, cioè vogliano delle
azioni per uno scopo comune, costituisce un corpo sociale o comunità organizzata, in relazione a tale scopo;
e viceversa la loro volontà comune …diviene la ragione d’essere della comunità, cioè è la fonte
dell’ordinamento di questa, ed assume, per ciascuno e per tutti i membri della comunità il valore di legge o
norma” (p. 21). Ma tale volontà, divenuta ormai norma, è giuridica, e non soltanto sociale, se assume u
doppio significato: essa è tale che ciascun membro della comunità la vuole “(donde la volontà comune)” e in
questo senso costituisce il suo diritto; contemporaneamente s’impone a ciascun membro e in questo senso
costituisce il suo dovere.
La parte preminente che lo Stato ha di fatto nella vita giuridica, la quale non esclude ma presuppone che altri
ordinamenti esistano e che altre norme giuridiche funzionino come tali, viene fatta consistere nell’essere,
questo, l’”ente che applica la parte più grande e più importante di questo diritto” (p. 15).
Se il mondo del diritto si presenta “panoramicamente” come costituito da rapporti giuridici, quando lo si
osserva in profondità, se ne ottiene lo spaccato che mostra gli “strati” di cui è composto. Dato che molti
rapporti sfuggono alle definizioni della legge statuale, quando non vi contrastano addirittura, tale spaccato,
effettuato là dove vi è la volontà regolatrice dello Stato, fornisce una immagine incompleta della realtà
giuridica. In questo caso è il “diritto dei privati” che affiora, il quale si concreta in una serie di ordinamenti la
cui giuridicità non deriva dalla loro posizione entro la gerarchia del diritto statuale, essendo il primo “una
formazione giuridica non sottoposta, ma parallela al secondo…”Si pone allora la questione della possibile
“rilevanza” dei principi generali e delle norme tecniche di tali ordinamenti per il diritto statuale (per
“rilevanza” Cesarini Sforza “intende solo l’importanza di fatto che l’ordinamento giuridico di
15
Per spiegare i rapporti tra ordinamento statuale e gli ordinamenti privati
(in particolare, quello sportivo), l’autore osserva che il mondo del diritto, se
osservato in profondità, mostra gli “strati” di cui è composto. Il primo degli
strati, il più vasto e di maggior spessore, è quello dei rapporti giuridici
regolati direttamente dalle leggi statuali. Il secondo, meno vasto e meno
compatto, è quello delle norme consuetudinarie, in gran parte assorbite dallo
strato superiore così che queste non hanno valore diverso da quelle statuali.
Tuttavia, nella concretezza della vita giuridica vi sono rapporti che, pur se
definiti dalla legge statuale, si evolvono in modo diverso oppure rapporti
un’organizzazione diffusa può avere per l’ordinamento statuale, importanza il cui riconoscimento non può
concretarsi altrimenti che nell’efficacia giuridica attribuita dallo Stato all’ordinamento extrastatuale”, op. cit.,
p. 33). In proposito, si elaborano due ipotesi: lo Stato può far proprio un altro ordinamento o una sua parte
riproducendone le norme o rinviando espressamente ad esse (“rilevanza”), cosicchè quest’ultimo scompare
come tale, oppure non riconosce l’efficacia giuridica degli altri ordinamenti ignorandoli (“irrilevanza”), i
quali “esistono, come tali, accanto a quello statuale”(op. cit.,p.33 ss. …Resteranno certi fatti, che lo Stato può
considerare delittuosi”). Rientrano in quest’ultima ipotesi i rapporti tra Stato e ordinamento sportivo,
considerato qui come organizzazione diffusa. “…i suoi principi generali e le sue norme tecniche sono per la
legislazione statuale assolutamente irrilevanti, onde si sviluppano e vengono applicati per una loro intima
forza incontrollata ed incontrollabile dello Stato”. Se un atleta, ritenendosi leso dalla decisione dei giudici
della gara cui ha partecipato, adisse i tribunali dello Stato, questi non avrebbero altro modo di giudicare la
pretesa dell’attore che assegnandole un’origine contrattuale, disconoscendo così violentemente…la realtà
giuridica. Opportunamente, perciò, nelle organizzazioni sportive vale il divieto di ricorrere ai giudici statuali
(op. cit., p.35). “…Così le lesioni personali immancabili nelle gare di boxe…e persino l’omicidio di uno dei
gareggianti …sono fatti che non possono dar luogo a responsabilità penali né civili, perché intimamente
connessi a un sistema giuridico (rispetto al quale essi non hanno alcun significato di illiceità) che lo Stato
ignora completamente. Qualunque altra giustificazione dei fatti suddetti…” (op. cit., p. 36 s.).
Restano tuttavia fuori dalle due ipotesi di rilevanza o di irrilevanza sia il caso degli “effetti civili”, sia quello
degli “effetti penali” attribuibili a una qualsiasi manifestazione di ordinamento privato. L’art.17 della legge
13 maggio 1871 n.214 contempla gli “effetti civili” stabilendo che la loro cognizione spetta alla giurisdizione
civile. Si afferma in proposito che ciò “è logico, perché lo Stato, prima di riconoscere le conseguenze che per
il suo ordinamento può avere un atto che è giuridico per un ordinamento diverso” opera un doppio controllo.
In prima battuta, valuta “codesta diversa giuridicità, svolgendo una indagine sulla legalità e legittimità
dell’atto secondo l’ordinamento da cui promana”; in seconda battuta, “è altrettanto logico che l’atto…sia
privo di effetto se contrario alle leggi dello Stato od all’ordine pubblico, o lesivo dei diritti dei privati…” (op.
cit., p. 65). Sempre sulla traccia del secondo comma dell’art.17, si stabilisce che l’effetto dell’atto di
un’autorità privata cade sotto la sanzione penale “se costituisce reato” e si prospettano due esempi. 1°) Il
boxeur che, combattendo lealmente e secondo le regole della gara, getta al suolo l’avversario il quale si
frattura il cranio e muore, non commette omicidio. Ma (2°) se la violenza del boxeur ha conseguenze che
costituiscono reato, in quanto essa è solo l’occasione e il mezzo per commettere un reato, allora gli effetti
della violenza pugilistica non si concretano più nell’ambito di un ordinamento sportivo, ma in una materia
che è regolata dalla legge (penale) dello Stato” (op. cit., 67 s.).
16
totalmente nuovi formati in materia non disciplinata.
21
Nell’ultimo strato si
rinvengono quei rapporti che trovano il loro schema giuridico in ordinamenti
diversi da quello statuale. Nel successivo passaggio argomentativo, però, si
afferma che il diritto dei privati non deriverebbe la sua giuridicità dalla
posizione entro la gerarchia del diritto statuale, in quanto esso sarebbe una
formazione “parallela” a quest’ultimo. Si domandano, allora, i critici del
diritto dei privati perché se prima questo era “sottoposto a quello superiore”
del diritto dello Stato, adesso viene ad affiancarsi al primo.
22
Si vorrebbe poi assumere una prospettiva paritaria nei rapporti tra gli
ordinamenti, laddove invece si descrive di fatto il rapporto tra gli stessi in
modo asimmetrico. Le posizioni di rilevanza o irrilevanza, in tema di rapporti
tra Stato e gli altri ordinamenti, vengono decise unilateralmente dallo Stato.
Riguardo, poi, la sostituzione della giurisdizione sportiva a quella statuale, va
vista “non un’invasione nel campo dello Stato, ma la difesa di un campo
autonomo, in cui vige un ordinamento originale”
23
.
Sul carattere originario dell’ordinamento sportivo va ricordata la
distinzione posta da Giannini
24
tra ordinamento sportivo superstatale
21
Si pone il problema “di stabilire…se in codesti casi non ci si trovi in presenza di forme giuridiche che sono
già fuori del diritto statuale e appartengano al diritto dei privati” (op. cit., p. 22).
22
Cfr. L. Di Nella, La teoria della pluralità degli ordinamenti e il fenomeno sportivo, in Riv.dir. sport., p. 25.
23
Cfr. Cesarini Sforza, op. cit., p.384 ove, “gli statuti (delle associazioni e federazioni) prescrivono agli
associati, in caso di controversia fra loro o con l’associazione in materia regolata dalla legge di quest’ultima,
di non avvalersi della giurisdizione dello Stato”: si tratta del “vincolo di giustizia”.
24
M. S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir. sport., 1949, 1 e 2, 10 ss.; Sulla
pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del XIV Congresso Internazionale di Sociologia, Roma, 1950,