2
Dopo aver trattato del reato di plagio, si commenta la sentenza testé
richiamata, soffermandoci sul principio di tassatività come interpretato dal giudice
delle leggi.
Accertato il rilievo costituzionale del bene giuridico tutelato dalla fattispecie
defunta e tutelabile astrattamente – la libertà morale –, il punto cruciale è che tipo
di tutela sia prospettabile.
Nelle pagine che seguono ci si interroga se l’espunzione del delitto di plagio
dall’ordinamento abbia creato un vuoto di tutela, in riferimento al diffondersi e
perfezionarsi delle psicotecniche di condizionamento della personalità, specie
nell’ambito delle sette e dei nuovi movimenti magici.
A tale scopo si richiama, oltre la letteratura scientifica, un rapporto del
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
3
che richiama “i sistemi scientificamente
studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad un
atteggiamento acritico e all’obbedienza cieca”.
Quindi si affrontano le prospettive di incriminazione: i disegni e le proposte di
legge recanti disposizioni per contrastare la manipolazione mentale
4
, la proposta
risultante dal c.d. progetto Pagliaro, un progetto di legge governativo ed una
proposta dottrinale.
Si indaga se tali soluzioni soddisfino il requisito della tassatività. Più in
generale se il diritto penale abbia gli strumenti per tutelare l’integrità psichica
dalle aggressioni mediante tecniche di condizionamento, “lavaggio del cervello”,
manipolazione del pensiero; inoltre se non siano preferibili misure extrapenali alla
luce dei principî di sussidiarietà e frammentarietà.
Ancora, se il sistema penale vigente sia idoneo a tutelare l’individuo da
condizionamenti psichici che superino la soglia di tollerabilità.
3
Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia, stilato dalla Direzione centrale polizia di
prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, nel febbraio 1998
e inviato il 29 aprile 1998 alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.
4
Disegni di legge n. 800 e n. 1777 del Senato della Repubblica e proposte di legge n. 5440 e
n. 5511 della Camera dei deputati della XIV Legislatura.
3
A fronte di un diffuso e reale allarme sociale determinato dai fenomeni che si
vogliono colpire con la spada penale, tra le posizioni contrastanti di sostenitori ed
oppositori di una nuova incriminazione, si inserisce il compito del giurista di
compiere una rigorosa verifica, attraverso una sorta di esperimento mentale, circa
i presumibili effetti della nuova incriminazione. Tale impostazione, proposta da
Francesco Viganò
5
in materia di scriminanti, è utilizzabile anche nella materia de
qua.
Siffatta verifica ci consente di argomentare l’opportunità di una nuova
incriminazione o al contrario, se i costi sono insostenibili, di auspicare interventi e
tecniche extrapenali.
5
VIGANÒ, Spunti per un «progetto alternativo» di riforma della legittima difesa, in Studi in
onore di Giorgio Marinucci a cura di Dolcini e Paliero, II vol., Milano, 2006, p. 2007.
4
CAPITOLO I
IL REATO DI PLAGIO E IL BENE GIURIDICO TUTELATO
SOMMARIO: 1. Il “vecchio” art. 603 c.p. – 2. L’evento del plagio e la sua interpretazione. – 3. Il
bene giuridico protetto. – 4. Il rilievo costituzionale del bene. – 5. I presupposti di
criminalizzazione.
1. Il “vecchio” art. 603 c.p.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, l’art. 603 del codice penale
italiano stabiliva “chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da
ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a
quindici anni”.
La disposizione, collocata nella sezione dei delitti contro la personalità
individuale, era posta a tutela del bene giuridico dell’integrità psichica contro
condizionamenti illeciti.
L’incriminazione per plagio nasceva e si affermava in termini di autonomia
rispetto a quella concernente la riduzione in schiavitù: mentre quest’ultima fa
riferimento ad una schiavitù di diritto, nel plagio si ravvisava la previsione di uno
stato di schiavitù di fatto
6
.
6
L’assimilazione del plagio alla schiavitù, in termini rispettivamente di fatto e di diritto, è
criticata da FLICK, La tutela penale della personalità nel delitto di plagio, 1972, p. 13 ss, il quale
segnala che «la schiavitù può giungere a comprimere più o meno la estrinsecazione della
personalità – beninteso psicologica e non giuridica – della vittima, ma non già ad annullarla: essa,
infatti, consente pur sempre alla vittima una libera scelta e l’espressione della propria autonomia
psichica, quanto meno con riferimento alle situazioni che non rientrano nello specifico ambito del
rapporto servile». Così anche NUVOLONE, Considerazioni sul delitto di plagio, in Schw. Zeit. Str.,
1969, che richiama la possibile autonomia dello schiavo in materia sessuale o religiosa.
5
Si trattava di un reato di evento: l’evento consisteva nella riduzione in totale
stato di soggezione e la condotta nel sottoporre una persona al proprio potere
7
.
Un reato a dolo generico: coerentemente con la nozione di dolo generico, il
dolo del plagio consisteva nella rappresentazione e volizione non solo della
condotta ma anche dell’evento
8
.
2. L’evento del plagio e la sua interpretazione
Di difficile interpretazione era soprattutto l’evento: il totale stato di
soggezione.
La prima concezione, c.d. economica, lo faceva coincidere, usando le parole
del Mantovani, con l’«assoggettamento di una persona all’altrui dominio, con
privazione della propria autonomia di vita per quanto riguarda la sfera fisica
(liberticidio materiale) e sottoposizione coattiva ad un lavoro produttivo e, quindi,
allo sfruttamento economico»
9
.
7
Una voce fuori dal coro è quella di COPPI, voce Plagio, in Enciclopedia del diritto, XXXIII,
1983, p. 944, secondo cui la condotta è libera, l’evento è rappresentato dalla sottoposizione al
proprio potere, mentre lo stato di soggezione è una specificazione descrittiva dell’evento.
8
Così FLORIÀN, Delitti contro il sentimento religioso e la libertà individuale, in Trattato di
dir. pen. 1936, 4ª ed, p. 300; similmente NUVOLONE, Considerazioni, cit., in nota 71 del cap. II;
contra MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. VIII, 4ª ed., il quale delimita la coscienza
e la volontà dell’agente alla sola sottoposizione della vittima al proprio potere con esclusione dello
stato di soggezione.
9
MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. I. Delitti contro la persona, Padova, 2005, p.
271. Tra i sostenitori di tale orientamento ricordiamo MANZINI, Trattato di diritto penale italiano,
vol. VIII, 4ª ed., p. 652, il quale peraltro fonda sull’imposizione del lavoro o servizio la distinzione
tra plagio e sequestro di persona; non manca chi, come GRECO, Riduzione in schiavitù, plagio e
sequestro di persona, in G.P., 1950, II, p. 214 ss., ravvisa nel plagio anche un dolo specifico, dato
dal fine di lucro dell’agente. In giurisprudenza cfr. Trib. Min. Potenza, 5 marzo 1953, che richiede
l’imposizione di un lavoro o servizio; Corte d’Assise Taranto, 26 gennaio 1935 e Corte d’Assise
d’Appello Roma, 23 luglio 1957, che richiedono entrambe il fine di profitto.
6
Tale interpretazione era alquanto forzata, non facendo la disposizione
riferimento ad alcun vantaggio economico, motivo per cui fu superata dalla
concezione c.d. psicologica, che ravvisava lo stato di soggezione
nell’«assoggettamento psichico di una persona all’altrui volontà, con privazione
della propria autonomia volitiva: non solo di estrinsecare ma anche di formare la
propria volontà (liberticidio psichico)»
10
.
L’art. 603 c.p. postulava l’annientamento della libertà nel suo contenuto
integrale, il completo impossessamento della personalità del plagiato da parte del
plagiante, l’eliminazione della capacità di intendere e di volere del primo per
opera del secondo, della cui volontà il plagiato diviene strumento
11
.
Si puntualizzava poi che l’accennato rapporto di soggezione non postulava
nella vittima uno stato di incapacità di intendere e di volere in senso tecnico,
conseguente ad un’infermità psichica, ma uno stato di preponderanza psichica di
uno dei due soggetti tale da determinare nel soggetto dominato una capacità di
intendere e di volere nella prospettiva del soggetto dominante
12
.
Questa concezione prestava il fianco alle critiche di indeterminatezza sulle
quali torneremo in seguito richiamando la sentenza della Corte costituzionale: si
pone in rilievo la molteplicità di significati che possono assumere la suggestione e
la soggezione.
10
Di nuovo MANTOVANI, ibidem, p. 272. Concezione sostenuta da NUVOLONE,
Considerazioni sul delitto di plagio, in Schw. Zeit. Str., 1969, il quale ravvisa nello stato di
soggezione la trasformazione del plagiato in longa manus del plagiante, sicché il primo conserva
una capacità di intendere e di volere soltanto nella prospettiva del secondo.
11
La stessa Relazione ministeriale al progetto definitivo di codice penale, in Lavori
preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma 1929, si esprimeva nei
termini di «un rapporto di completa soggezione tra il colpevole e la vittima, in guisa che
quest’ultima, privata della facoltà di liberamente volere, costituisce quasi una res in potere del
primo». Cfr. Cass., I, 26 maggio 1961: «il plagio consiste nella istaurazione di un’assoluta
soggezione sul soggetto passivo da parte del soggetto attivo, in modo che il primo viene sottoposto
al potere completo del secondo, con quasi integrale soppressione della libertà e dell’autonomia
della persona».
12
Così NUVOLONE, Considerazioni, cit., p. 342 ss.