4
Introduzione
Con il successo della tornata referendaria del giugno 2011 la terza scheda concessa
dalla Costituzione agli elettori torna ad essere uno strumento praticabile per
consentire ai cittadini di esprimersi. Da 16 anni, era il 1995, tutte le consultazioni
erano fallite a causa del mancato raggiungimento del quorum, eccezion fatta per i
referendum costituzionali del 25 giugno 2006 e del 7 ottobre 2001. Per ben 6
tornate, oltre 24 referendum erano stati affossati dalla scarsa partecipazione al voto,
che univa le strategie dei comitati contrari ai quesiti al crescente popolo degli
astensionisti, neutralizzando i referendum.
Nel 2011, nonostante il riproporsi della stessa strategia antireferendaria, oltre il
57% degli aventi diritto al voto ha fatto prevalere i Sì in quattro quesiti nazionali.
Messi da parte gli oggetti della consultazione, si è trattato di un forte segnale che
testimonia una straordinaria volontà di partecipazione e di impegno civico in un
momento in cui la politica riscuote consensi sempre piø bassi. La riscoperta della
democrazia diretta come strumento di lotta politica, strumento di discontinuità, e
manifestazione di protesta verso l’attualità politica e diffidenza verso chi dovrebbe
governarla.
Il 12 giugno 2011 si è votato, a Milano, anche per cinque referendum locali di
indirizzo, che riguardavano i temi della mobilità sostenibile, dell’ambiente e della
qualità della vita. Anche i cinque quesiti promossi dal Comitato MilanoSìMuove
hanno superato il quorum, sulla spinta della mobilitazione per il voto che ha
caratterizzato un periodo elettorale molto intenso, iniziato con le elezioni
amministrative del maggio 2011 che hanno interessato anche Milano.
La strategia dei referendari, che voleva influire proprio sul processo di
rinnovamento dell’amministrazione cittadina imponendo i propri temi nella
campagna elettorale, è cominciata almeno un anno prima, con un percorso scandito
nei tempi al fine di intrecciarsi alle fasi elettorali. Il particolare clima di opinione, la
concomitanza di diverse consultazioni, le modalità di progettazione della campagna
sono stati fattori determinanti per il successo, per nulla scontato, della strategia. Ora
si apre la fase dell’implementazione delle proposte referendarie, durante la quale i
referendari continueranno ad avere un ruolo di dialogo con l’amministrazione per la
5
difesa dei quesiti. Nelle prossime pagine verrà ricostruito lo scenario nel quale si è
sviluppato il processo referendario milanese. Saranno menzionate le considerazioni,
le analisi e le procedure che hanno consentito al Comitato di formarsi e di portare al
successo la campagna, sfruttando le sinergie con gli attori politici e le forze civiche,
selezionando i temi centrali per la città e intuendo che solo la spinta di
mobilitazione dei cittadini poteva mobilitare le energie necessarie e sufficienti per
dettare l’agenda della politica e innescare una trasformazione della città.
Quello che è avvenuto a Milano e in Italia può infatti incentivare nuove iniziative di
democrazia diretta, locale e nazionale, forti del successo dalle ultime consultazioni.
Scommettere nel ricorso alle urne e nella partecipazione diretta dei cittadini per
stimolare la politica può, infatti, restituire a tutti la sensazione che, con l’impegno e
l’organizzazione, ognuno possa contribuire a scrivere la nostra vita di ogni giorno.
6
I referendum nazionali e i referendum locali
I referendum nell’ordinamento nazionale
L’Articolo 75 della Costituzione
1
prevede che il referendum popolare sia indetto
per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge quando lo richiedano
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
2
La legge di attuazione del referendum entra però in vigore solo nel maggio 1970
3
,
ventidue anni dopo l’approvazione della Costituzione.
I limiti posti dalla legge costituzionale tendono a ridurre l’agibilità del percorso
referendario:
- le richieste di referendum non possono essere depositate nell’anno precedente alle
elezioni di una delle Camere o nei sei mesi successivi;
- si può richiedere un referendum soltanto dal 1 gennaio al 30 settembre;
- i referendum sono messi in votazione soltanto in una domenica compresa tra il 15
aprile e il 15 giugno, quando le scuole sono spesso già chiuse e le vacanze di molti
italiani rendono piø difficile il raggiungimento del quorum;
- esiste un lungo e duplice controllo di legittimità prima da parte della Corte di
Cassazione e poi della Corte Costituzionale;
- nel caso di elezioni anticipate il referendum, anche se già indetto, viene sospeso (è
successo nel 1972, nel 1976 e nel 1987 con l’esplicito scopo di evitare i quesiti).
Secondo quanto osservato nel Dossier Caso Italia, La negazione del diritto
costituzionale al referendum, curato da Radicali italiani
4
nel 2003,
dall’introduzione nell’ordinamento italiano del referendum fino alle ultime
consultazioni nel 2000 sono stati promossi 127 referendum. Di questi, 62 sono stati
bocciati dalla Corte Costituzionale, mentre 12 non sono stati sottoposti al voto
1
http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131337/131354/131360/articolo.htm
2
Barbera A., Morrone A. (2003), La repubblica dei referendum, Bologna: il Mulino
3
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/elezioni/sottotema002.html
4
http://old.radicali.it/view.php?id=23360
7
perchØ il Parlamento ha provveduto ad evitarli modificando le leggi sottoposte a
referendum.
Sui rimanenti 53 quesiti votati dagli elettori, 36 hanno visto la vittoria del Sì, ma
soltanto 19 di questi referendum sono risultati validi, perchØ 18 non hanno
raggiunto il quorum del 50% piø uno dei votanti previsto dalla legge.
Il conto aggiornato dall’attivazione dell’istituto referendario fino al 2011 è di 19
tornate referendarie svolte, che hanno portato al voto di 68 quesiti, comprensivi di 2
richieste di conferma di modifiche costituzionali
5
.
A fronte di un così alto numero di quesiti votati, le difficoltà organizzative e
politiche di accesso alla strada referendaria sono rappresentate dal lungo iter, dalle
limitazioni poste dalla legge, dalla prassi anti referendaria dei maggiori partiti di
governo e di opposizione, dalla ricorrente e illegale mancanza di informazione sui
temi proposti, dagli alti costi di una campagna di raccolta firme: anche avvalendosi
di volontari, almeno mezzo milione di firme deve essere autenticato dalle figure
identificate dalla legge 21 marzo 1990, n. 53
6
, spesso dietro il pagamento di un
compenso o di un rimborso spese.
Svariate proposte di modifica delle regole per rendere piø difficile la raccolta delle
sottoscrizioni, alzandone il numero necessario
7
o limitando la quantità dei quesiti
ammissibili per ciascun anno
8
, sono state presentate da tutte le parti politiche.
L’abitudine dei partiti politici di diffidare della scheda referendaria è stata oltretutto
manifestata pressochØ in ciascuna occasione di richiesta di referendum tramite le
5
Chimenti A. (1999), Storia dei referendum: dal divorzio alla riforma elettorale: 1974-1999,
Laterza
6
Si tratta di notai, giudici di pace, funzionari comunali e provinciali, cancellieri di Corte d'Appello,
Tribunale, Pretura e Procura, sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali
(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53)
7
Proposta di Legge Costituzionale On. Peretti
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?position=Documenti\Progetti%20di%20legge\Progetti%20di
%20legge%20costituzionale&source=&content=/_dati/leg14/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp
?Pdl=1162
Proposta di Legge Costituzionale On. Piscitello
http://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0083510.pdf
Proposta di Legge Costituzionale On. Onnis
http://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0045770.pdf
8
Proposta di Legge Costituzionale On. Bielli
http://legislature.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0000530.pdf
8
dichiarazioni dei leader, di diverso orientamento politico, per i quali la soluzione
parlamentare è comunque preferibile allo scontro nei seggi. Puntuale come in
passato, la stessa polemica si ripete oggi in occasione della presentazione di oltre un
milione duecentomila firme per richiedere il superamento dell’attuale legge
elettorale, con maggioranza e opposizione che si rincorrono nel tentare di evitare il
ricorso al voto
9
.
Un altro importante scoglio alla tenuta dei referendum è diventato, con l’affermarsi
della propria giurisprudenza, quello della Corte Costituzionale. Se in principio,
applicando alla lettera l’articolo 75 della Costituzione, i quesiti da non ammettere al
voto avrebbero dovuto riguardare esclusivamente le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto e le autorizzazioni a ratificare i trattati internazionali, nel corso
degli anni, invece, la Corte Costituzionale ha elaborato ulteriori limiti
all’ammissibilità dei referendum originanti da «una serie di cause inespresse,
previamente ricavabili dall’intero ordinamento costituzionale» (sentenza n. 16 del
1978)
10
.
In particolare ha dichiarato inammissibili quesiti su leggi ordinarie a contenuto
costituzionalmente vincolato e costituzionalmente obbligatorie o referendum
abrogativi di alcune norme della legge elettorale
11
e sull’elezione del Consiglio
superiore della magistratura perchØ, nel caso di vittoria dei Sì, le risultanti leggi non
sarebbero state “auto applicative”. La contraddittorietà e la grande arbitrarietà di
questi orientamenti ha suscitato non poche critiche autorevoli
12
.
Agli ostacoli che precedono l’indizione di un referendum si aggiunge il problema
del rispetto da parte della politica della volontà popolare una volta tenuta la
consultazione. Il tradimento degli esiti referendari genera un senso di inefficacia
9
Bersani: http://www.wallstreetitalia.com/article/1164006/politica/pd-spaccato-sulla-legge-
elettorale-bersani-soffoca-il-referendum.aspx
Lega-PDL: http://tg24.sky.it/tg24/politica/2011/09/14/legge_elettorale_referendum_lega_pdl.html
10
http://www.giurcost.org/decisioni/1978/0016s-78.html
11
Gigliotti A. (2009), L'ammissibilità dei referendum in materia elettorale, Roma: Pubblicazione
del dipartimento di Teoria dello Stato, Università degli studi di Roma La Sapienza
12
Il Presidente Emerito della Consulta Vincenzo Caianiello ha dichiarato: “non c’è chi non veda
come in questo modo viene introdotto un impedimento all’esercizio del diritto referendario in
relazione alla materia elettorale, non compresa tra quelle che la Costituzione indica come non
assoggettabili a referendum.” (Intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera, 31 gennaio
1997)
9
negli elettori e di discredito nei confronti dell’utilità della consultazione. I casi piø
eclatanti sono il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati nel 1987 e
quello sull’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, nel 1993. Entrambi i
quesiti sono stati neutralizzati con leggi successive che, di fatto, aggirano e
contraddicono le indicazioni espresse nelle urne, ripristinando la situazione
precedente al voto.
13
Nel 2011 il ritorno al successo di una campagna referendaria dopo anni di
fallimenti ha restituito agibilità a questo strumento, spesso identificato come
pungolo alla politica e oggi tornato in voga in un contesto di crescita delle iniziative
dirette e partecipative di aggregazione del consenso.
Il referendum nello Statuto del Comune di Milano
La partecipazione popolare nel processo di formazione delle politiche degli enti
locali e del Comune è sancito dal Testo unico sulle leggi degli enti locali
267/2000
14
. La legge prevede che nello Statuto dell’ente debbano essere previste
forme di consultazione popolare, nonchØ procedure per l’ammissione di istanze,
petizioni e proposte di cittadini singoli o associati. “Possono essere altresì previsti
referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”.
Lo Statuto del Comune di Milano
15
, all’articolo II, ribadisce che “il Comune ispira
la propria azione al metodo della democrazia, rappresentativa e diretta”. Nel
recepire la legge nazionale, lo stesso Statuto mette a disposizione dei cittadini una
vasta gamma di strumenti di partecipazione tra cui Interrogazioni popolari, Istanze
e petizioni, Iniziativa popolare, Referendum di proposta popolare e indirizzo,
Referendum di consultazione successiva.
13
Amato G. (1992), Referendum: problemi teorici ed esperienze costituzionali, Laterza
14
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm
15
http://www.comune.milano.it/portale/wps/wcm/jsp/fibm-
cdm/FDWL.jsp?cdm_cid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/In%20Comune%20%20Nor
mativa/8473278045028a66a457bf51a173c8e3/PUBLISHED&cdm_acid=com.ibm.workplace.wcm.a
pi.WCM_Content/Statuto%20del%20Comune%20di%20Milano%20-
%2033b4d1004549323ab616f668be630724/33b4d1004549323ab616f668be630724/false
10
Le procedure per attivare questi strumenti sono descritte nel Regolamento per
l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare
16
, approvato dal Consiglio
Comunale di Milano nella seduta del 20 marzo 1995, e divenuto esecutivo un mese
piø tardi.
La maggior parte dei diritti di partecipazione attribuiti a norma dello Statuto
spettano, quando non sia diversamente stabilito, ai cittadini che abbiano compiuto
16 anni e abbiano la residenza nel Comune (Art. 6). In casi particolari essi possono
essere estesi, secondo le norme del regolamento, a coloro che, pur residenti in altri
Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di
studio, lavoro o domicilio.
I diritti collegati all’attivazione e al voto dei referendum spetta invece ai soli
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 11 comma 3 dello Statuto “E' indetto referendum
consultivo di indirizzo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, o
riguardo ai quali il Comune possa esprimere una proposta o un parere, quando ne
faccia richiesta l'1,5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero
un quarto dei Consigli di zona, con delibera approvata a maggioranza dei
Consiglieri assegnati”.
I referendum e le proposte di iniziativa popolare riguardano materie rientranti nelle
attribuzioni deliberative, consultive o di proposta del Comune. Non possono
riguardare proposte di deliberazione in contrasto con la Costituzione, la legge o lo
Statuto (Art. 15). Il Regolamento esclude inoltre che si possano ripetere
Referendum con analoghe finalità nel corso dello stesso mandato amministrativo o
comunque nello stesso triennio.
16
http://www.comune.milano.it/portale/wps/wcm/jsp/fibm-
cdm/FDWL.jsp?cdm_cid=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Content/In%20Comune%20%20Nor
mativa/8473278045028a66a457bf51a173c8e3/PUBLISHED&cdm_acid=com.ibm.workplace.wcm.a
pi.WCM_Content/Regolamento%20per%20l39attuazione%20dei%20Diritti%20di%20Partecipazion
e%20Popolare%20-
%201aa540804549335eb640f668be630724/1aa540804549335eb640f668be630724/false
11
Quando i referendum e le proposte di iniziativa popolare comportano per il Comune
nuove o maggiori spese o minori entrate rispetto a quelle previste in bilancio, lo
stesso articolo prevede che siano indicati nel testo proposto il costo presunto del
provvedimento e, in linea di massima, le modalità della relativa copertura.
Per richiedere un referendum popolare di indirizzo, 100 cittadini elettori del
comune devono presentare richiesta scritta all’Ufficio elettorale. Entro 15 giorni,
una volta verificata la documentazione, l’Ufficio rilascia ai promotori i moduli
vidimati contenenti il quesito proposto, sui quali raccogliere le firme dei cittadini,
autenticate ai sensi della legge 21.3.1990, n. 53.
Da quel momento i promotori hanno tempo 120 giorni per portare a termine la
raccolta e consegnare all’Ufficio elettorale le sottoscrizioni di almeno 15.000
elettori, dal momento che il corpo elettorale del Comune di Milano è oggi di circa
un milione di cittadini
17
. L’Ufficio, entro 45 giorni dal deposito di tutte le firme,
svolge le opportune verifiche per constatare se i sottoscrittori siano in numero
sufficiente, e ne informa il Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti, organo super partes composto da 3 esperti indipendenti
nominati dal Consiglio comunale con maggioranza qualificata, si esprime sulla
regolarità e la sufficienza delle firme raccolte dai promotori per la richiesta di
referendum e sull’ammissibilità dei testi presentati. Per farlo ha a disposizione i 30
giorni successivi il ricevimento, da parte dell’ufficio elettorale, della relazione sulla
verifica delle firme. Un parere preventivo sull’ammissibilità delle richieste di
referendum può essere chiesto dai promotori in qualsiasi momento della procedura,
presentando 500 firme.
I casi di inammissibilità sono abbastanza circoscritti, seppur parzialmente arbitrali:
il referendum è da respingere se riguarda materia non di competenza Comunale, se
17
L’1,5% delgi iscritti alle liste elettorali del Comune di Milano. Numero iscritti al 27/05/2010
(fonte: Direzione Centrale Qualità, Servizi al Cittadino, Semplificazione, Servizi Civici, Settore
Servizi al Cittadino, Ufficio Elettorale – Segreteria):
MASCHI 462.592; FEMMINE 533.713; TOT. ISCRITTI 996.305
Iscritti alle Liste aggiunte per elezioni amministrative (in prevalenza cittadini europei residenti a
Milano con diritto di voto): MASCHI 912; FEMMINE 1.357; TOT. ISCRITTI 2.269
12
il quesito non è chiaro o coerente, se il costo presunto o la copertura di bilancio non
sono indicati almeno in linea di massima.
Il referendum viene infine indetto dal Sindaco in un sabato o in un giorno festivo
compreso fra i 30 e i 70 giorni successivi alla scadenza del termine per la verifica
della regolarità delle sottoscrizioni.
Se per il referendum nazionale è previsto il quorum del 50% degli elettori per la
validità della consultazione, anche per il referendum consultivo di indirizzo esiste
una soglia minima: la proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove
consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchØ abbia preso parte
alle votazioni almeno il 30% degli aventi diritto (Art. 14).
Nel caso di superamento del quorum, se gli elettori si sono espressi favorevolmente,
l'organo comunale competente delibera o provvede sull'oggetto del referendum
entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. Nel caso intenda
deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, deve indicare espressamente i
motivi di questa scelta (Art. 13).
Anche nel caso in cui il numero di votanti sia risultato insufficiente il Consiglio
comunale si riunisce entro 60 giorni, al fine di procedere ad una valutazione degli
oggetti sottoposti a referendum.
In tutte queste fasi il comitato promotore dei referendum agisce come organo
istituzionale, rappresentando di fronte all’amministrazione le istanze dei cittadini e
dichiarando il proprio favore o la propria contrarietà alle proposte adottate dal
Comune a seguito del voto degli elettori.
I precedenti referendari a Milano
Dall’approvazione del regolamento attuativo del referendum attualmente in vigore,
nel 1995, fino ad oggi è avvenuto un solo tentativo di convocare i cittadini per una
consultazione di indirizzo, nel 2001. Si trattava anche in quella occasione di un
comitato che aveva a cuore i temi ambientali, il Comitato Aria Pulita, che
annoverava tra i propri esponenti il premio Nobel Dario Fo, Franca Rame, Milly
13
Moratti, Sergio Cusani, Emilio Tadini, Enrico Baj, don Gino Rigoldi e Massimo
Todisco, direttore dell'Osservatorio di Milano. Il Comitato era legato a movimenti,
associazioni e gruppi di quartiere, con il patrocinio di Rifondazione comunista e dei
Verdi. Il quesito proposto dal Comitato chiedeva di raggiungere gli standard della
legislazione europea in materia di qualità dell’aria attraverso la riduzione del
traffico automobilistico privato e il potenziamento del trasporto pubblico, delle
corsie preferenziali, delle piste ciclabili. Il quesito chiedeva inoltre la limitazione
del traffico all’interno del centro storico (cerchia dei Navigli) con accesso
consentito ai soli residenti.
Il percorso referendario quella volta partì il 26 luglio 2000. Quattro mesi piø tardi,
il 26 novembre, furono consegnate in comune 25.000 firme. Varie irregolarità
avevano però viziato da subito il procedimento, con i conseguenti strascichi presso
la giustizia amministrativa: il Consiglio comunale era in grave ritardo nella nomina
dei Garanti, che dovevano convalidare firme e quesiti e vi provvidero solo il 6
aprile 2001. L’allora sindaco Albertini, apertamente ostile al referendum, convocò
la consultazione il 30 giugno, ben oltre la finestra di 30-70 giorni prevista dal
regolamento. La battaglia legale intrapresa dal Comitato si risolse solo il giorno
prima del voto, che veniva confermato in un clima di totale disinformazione e
incertezza
18
. Molti tra gli stessi promotori, in polemica con quanto avvenuto,
scelsero di boicottare l’appuntamento, parlando di referendum farsa. Il risultato fu
che appena il 3% degli aventi diritto al voto, circa 40.000 su un milione e 93 mila
cittadini
19
si recarono presso i 683 seggi allestiti in città, ma per la maggior parte
sconosciuti.
Dopo questa occasione è stato richiesto un numero limitato di nuovi referendum
locali, ma i quesiti sono stati sempre ritirati prima della conclusione della raccolta
delle sottoscrizioni.
18
http://archiviostorico.corriere.it/2001/giugno/30/Milano_referendum_farsa_sul_traffico_co_0_0106
3011133.shtml
19
http://www.repubblica.it/online/politica/ariapulita/fallito/fallito.html
14
Gli accorpamenti vietati
Come già osservato, è tradizione della politica italiana diffidare dell’espressione
della volontà popolare e specialmente del voto referendario. In questo spirito, la
preferenza dei partiti e delle forze di governo è sempre stata orientata all’evitare lo
svolgimento delle consultazioni, cambiando la legge oggetto di referendum prima
che questo si tenesse o scegliendo la data del voto nei periodi dell’anno piø caldi e
disagevoli, in modo da scoraggiare la partecipazione. Le tradizioni come quella
Svizzera o quella di diversi Stati americani, dove le materie sottoposte a
referendum spaziano di argomento e vengono sottoposte in batteria alle scelte degli
elettori, in Italia sono sostituite dalla diffidenza per la capacità dei cittadini di
formarsi un’opinione fondata sui temi piø vari. Il referendum è considerato una
distrazione nei confronti di elezioni piø blasonate con le quali potrebbe interferire.
Questo approccio traspare da quasi tutti i regolamenti e le leggi che normano la
realizzazione dei referendum.
Come ricordato, la Legge 25 maggio 1970, n. 352, che istituisce il referendum
nazionale, prevede che nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di
esse, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica
di indizione dei comizi elettorali per l’elezione delle nuove Camere o di una di esse.
I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere a datare dal
365° giorno successivo alla data dell’elezione.
Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle autonomie locali, all’articolo 4
circoscrive gli ambiti del ricorso alla consultazione popolare di Comuni e Province
vietandone la concomitanza con appuntamenti di natura elettorale: “Le
consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di
esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”.
Nessuna commistione possibile tra democrazia rappresentativa e democrazia
diretta.
15
L’Articolo 18 del Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione
popolare di Milano aggiunge altre limitazioni a quelle già previste espressamente
dalla legge nazionale, prevedendo che “l’indizione del referendum debba avvenire
con decreto del Sindaco per una giornata di sabato, di domenica o festiva
infrasettimanale, diversa da quella in cui debbano aver luogo operazioni di voto per
l'elezione delle Camere, degli organi elettivi della Regione, della Provincia o del
Comune, o Referendum nazionali” Non sono per tanto ammissibili consultazioni
referendarie che in una sola giornata assommino tematiche locali a tematiche
nazionali. Il termine massimo per la scelta della data della consultazione milanese,
può essere fatto slittare solo per consentire l’accorpamento con altre, dello stesso
tipo, già indette o da indire nei 45 giorni successivi. Questa deroga sui tempi è
tuttavia concessa solo quando siano state presentate, in modo scaglionato, piø
richieste di referendum anche di diverso tipo, consentendo di concentrarle in
un'unica giornata per ogni semestre solare.