4
per l’espletamento dei numerosi adempimenti necessari per
essere in regola nei confronti del Fisco.
Il lavoro è stato suddiviso in tre parti; la prima è dedicata,
interamente, all’accertamento tributario, all’interno del quale,
appunto, si può inquadrare l’attività di assistenza fiscale.
Vengono analizzate le diverse forme di accertamento, con
particolare attenzione alle modalità più recenti ( parametri, studi
di settore, etc.); la conclusione della prima parte è dedicata
all’avviso di accertamento, alla natura, al contenuto ed agli effetti
che lo stesso atto produce.
La parte centrale della tesi è interamente dedicata all’aspetto
normativo; sono inserite ed illustrate tutte le leggi, le circolari ed
altri provvedimenti che hanno introdotto l’istituto dei CAF oltre
alla attuale normativa che disciplina la materia oggetto della tesi.
La terza parte, quella conclusiva, riguarda l’attività di assistenza
fiscale, con particolare attenzione all’attività ed ai servizi erogati
dai CAF. Vengono analizzati i diversi aspetti dell’assistenza
fiscale: dai soggetti che possono svolgerla, ai soggetti che
possono usufruire dei servizi prestati dai CAF. Vengono, infine,
5
prese in considerazione le varie forme di certificazione che i
CAF stessi possono rilasciare ( visto di conformità, asseverazione
e visto pesante).
6
Capitolo I
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
1.1 Definizione di accertamento tributario
L’argomento sul quale sarà incentrato il presente
lavoro è il Centro di assistenza fiscale (CAF).
Prima di addentrarci, però, sulle funzioni, sulle
caratteristiche e sulle attività esercitate da questi enti, sarà svolta
una breve introduzione sul procedimento di accertamento
tributario, “termine con il quale si intende quel complesso di
attività e di atti rivolti a dare attuazione alla norma giuridica”
1
.
E ciò in quanto è proprio nel contesto di tale procedimento che
va inquadrata la figura dei CAF.
Preliminarmente, è opportuno precisare che l’accertamento
tributario bisogna intenderlo come un insieme di attività il cui
fine è quello di rendere definitivo il rapporto giuridico tributario.
1
Cfr. FERLAZZO NATOLI L., Corso di diritto tributario, Giuffrè, Milano, 1999, p. 119 ss.
7
Si può dire, in buona sostanza, che il
procedimento di accertamento tributario consiste in quella
complessa attività di carattere amministrativo svolta
dall’Amministrazione finanziaria, con o senza la collaborazione
del contribuente, per determinare la base imponibile di un tributo,
applicando la relativa aliquota e quindi stabilire l’entità dello
stesso.
2
A livello dottrinale, viene ormai da più parti rilevata la non lieve
ambiguità di questo concetto, e la molteplice varietà degli atti ad
esso riconducibili, sino a porsi in dubbio la stessa opportunità
della sua conservazione nel normale lessico tributario
3
.
In questo contesto, pertanto, la prima esigenza da soddisfare
attiene all’identificazione degli effettivi limiti del fenomeno che
in termini di accertamento si vuol definire.
Pur nella divergenza delle tesi, si riscontra una generale
convergenza nel ritenere di dover ricondurre al fenomeno
dell’accertamento tributario tutti i profili disciplinari comunque
2
Al riguardo, si veda BERLIRI A., Appunti in tema di accertamento, in Riv. Dir. Fin., 1938, I, p. 85 ss.
3
Cfr. PARLATO, Accertamento tributario e cancellazione delle società dal registro delle imprese, in Riv. dir. fin., 1965, II,
p. 121 ss.
8
attinenti alla cosiddetta fase applicativa, od attuativa, della norma
sostanziale tributaria
4
.
Parallelamente all’affermarsi di previsioni normative sempre più
articolate e complesse riguardo ai meccanismi di attuazione dei
prelievi tributari, la nozione di accertamento tributario si è via via
ingrossata. In tal senso, non può certo contestarsi che, ancora
oggi, alla formale intitolazione del d.p.r. 600/1973 (
“Disposizioni comuni in materia di accertamento…”), facciano
riscontro norme ( in materia di dichiarazione, scritture contabili,
ritenute, etc.) che in qualche modo riflettono il tradizionale
convincimento secondo il quale per accertamento dovrebbe
intendersi l’intera sequenza di atti che, dal verificarsi del
cosiddetto presupposto di fatto del tributo, possono sfociare in
atti la cui unica funzione è quella di assicurare la piena attuazione
del disposto delle norme sostanziali.
Quando il metodo giuridico di studio del diritto
tributario si affrancò dal fino allora prevalente approccio
4
Cfr. LA ROSA S., Caratteri e funzioni dell’accertamento tributario, in L’accertamento tributario, a cura di Adriano Di
Pietro, Giuffrè, Milano, 1994.
9
economico-finanziario al tributo, l’accertamento fu studiato
esclusivamente in funzione del rapporto giuridico d’imposta.
Quale atto, cioè, previsto dalla legge per determinare nel
quantum e rendere certa una obbligazione tributaria, già sorta con
il verificarsi del presupposto di fatto. Con tali trattazioni
prettamente giuridiche si poteva considerare ormai piena
l’autonomia degli studi di Diritto Tributario da quelli di Scienza
delle Finanze.
In questa prospettiva, l’accertamento era visto quale atto
finalizzato a fare partecipare il contribuente nella determinazione
e liquidazione di un’obbligazione la cui nascita avveniva ex lege,
al verificarsi del presupposto di fatto. L’accertamento diviene,
quindi, l’atto con cui l’interesse pubblico nella determinazione
del quantum viene conseguito prescindendo da uno schema
altrimenti privatistico quale quello dell’obbligazione.
E’ risultato automatico poi il ricorso allo schema
dell’obbligazione e del rapporto giuridico d’imposta per
costruire, in termini dogmatici, un fenomeno consistente in una
prestazione di denaro in favore dell’ente pubblico.
10
La “teoria dichiarativa” attribuiva, quindi, all’atto di
accertamento la funzione di determinare nel quantum, sulla base
di una attività pubblicistica, una obbligazione peraltro già sorta
(l’an) al verificarsi del presupposto
5
.
Le constatate difficoltà di applicare
all’obbligazione tributaria le regole civilistiche ( specie con
riguardo all’adempimento, ai mutamenti oggettivi e soggettivi,
alla successione, alla solidarietà) e l’osservazione che ciò
derivava dall’ampia interferenza di regole pubblicistiche,
indussero una parte autorevole della dottrina a privilegiare la fase
e l’atto di accertamento rispetto alla pretesa nascita
dell’obbligazione dal presupposto di fatto
6
.
Per i sostenitori della teoria “costitutiva”
7
, dal presupposto di
fatto scaturisce la nascita di una potestà impositiva per il Fisco
cui corrisponde una soggezione generica del contribuente;
tuttavia, essi attribuivano all’atto di accertamento o al ruolo o
5
Cfr. VANONI E., Opere giuridiche, II, Milano, 1962; GIANNINI A. D., Istituzioni di diritto tributario, Milano,
1974, p. 179 ss.
6
Cfr. CICOGNANI A., Appunti sull’accertamento tributario dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, in Dir. Prat.
Trib., 1984, I, p. 369 ss.
7
Si veda BERLIRI A., Principi di diritto tributario, III vol., Milano, 1964; ALLORIO E., Diritto processuale
tributario, Torino, 1969, p. 74; INGROSSO G., Istituzioni di diritto finanziario, II vol., Napoli, 1973, p. 62.
11
all’ingiunzione la natura giuridica di atto di imposizione, di atto
cioè “costitutivo” dell’obbligazione tributaria. Sul piano
effettuale, solo da quest’ultimo momento erano applicabili alla
situazione soggettiva le regole civilistiche dell’obbligazione.
Anche se il riferimento allo schema dell’obbligazione continuava
a lasciare in ombra alcuni aspetti dell’accertamento, le dottrine
costitutive apparivano senz’altro più sensibili al ruolo in esso
svolto dall’Amministrazione finanziaria; erano del resto notevoli
le peculiarità dell’accertamento tributario rispetto all’attuazione
dei rapporti obbligatori di diritto civile; basti pensare alla
determinazione unilaterale della prestazione, alla sua
realizzabilità anche senza il tramite dell’autorità giudiziaria, agli
elevati margini di cui l’Amministrazione disponeva per la
concreta determinazione del quantum dei tributi, all’impossibilità
di pretendere o effettuare il pagamento prima della notifica di tali
atti, etc.
Fu in base a queste principali argomentazioni che la stessa
dottrina escluse la nascita dell’obbligazione tributaria dal mero
verificarsi del presupposto.
12
La lunga polemica tra teorie dichiarative e teorie costitutive è
stata poi condotta su vari fronti, talora confondendosi il problema
della nascita dell’obbligazione tributaria ( dal presupposto o
dall’atto d’imposizione) con quello diverso relativo alla fonte
genetica del tributo: con la conseguenza di confondere l’atto che
impone il tributo ( legge o provvedimento) e il momento in cui
nasce l’obbligazione tributaria ( verificarsi del presupposto,
accertamento, ruolo, etc.).
La constatazione della rigidità ed insufficienza
degli schemi privatistici da un lato, della compresenza di schemi
ed interessi pubblicistici dall’altro, caratterizzano la fase più
costruttiva e vivace dello studio dell’accertamento tributario.
La deformazione in termini pubblicistici dello schema
dell’obbligazione, in presenza di una incontestabile fase
procedurale o procedimentale di applicazione del tributo,
avvenne attraverso gli strumenti della liquidazione, della
condizione, del termine di efficacia e di adempimento: tutti
istituti volti a consentire l’inserimento dell’interesse pubblico in
13
una obbligazione già sorta ma tuttora priva in tutto o in parte di
effetti
8
.
Lo studio del fenomeno tributario andava così man mano
attribuendo maggiore importanza alla fase pubblicistica
dell’accertamento rispetto al momento genetico dell’obbligazione
tributaria.
Si può dire, quindi, che nello studio dell’accertamento tributario
si assiste ad un progressivo passaggio dall’ottica privatistica a
quella pubblicistica: dagli istituti della liquidazione, della
condizione, del termine, si passa progressivamente al rapporto
complesso d’imposta, alla fattispecie a formazione successiva ed
al procedimento d’imposizione.
Può, dunque, ritenersi che nella fase più recente degli studi di
diritto tributario l’accertamento abbia mantenuto la centralità che
aveva quando veniva visto in funzione della liquidazione
dell’obbligazione tributaria. In essi, tuttavia, si procede con
maggior rispetto della multiforme realtà, con maggiore
8
V. FANTOZZI A., Premesse per una teoria della successione nel diritto tributario, in Studi sul procedimento
amministrativo tributario, Milano, 1971, p. 122 ss.
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riconoscimento della funzione pubblicistica e con miglior
coscienza della variabilità, eventualità e parzialità degli schemi.
Anche la ricorrente polemica tra teoria dichiarativa e teoria
costitutiva risulta in buona sostanza attenuata o sopita, posto che
nessuno più dubita che dal verificarsi del presupposto discenda
una situazione di illibertà per colui che lo pone in essere.
Ma tale situazione soggettiva, però, difficilmente può essere
definita “obbligazione”, dovendosi invece ritenere che essa si
qualifichi in modo diverso secondo le varie leggi di imposta e si
concretizzi in una serie di diverse situazioni soggettive che
discendono dalle fattispecie previste dalle norme e poste in essere
da Fisco e contribuente, tutte collegate da un nesso finalizzato
alla corretta applicazione del tributo.
Con l’emanazione del d.p.r. n° 600 del 29
settembre 1973 abbiamo avuto il primo testo normativo che ha
disciplinato l’accertamento tributario. Questo decreto, però, nel
corso degli anni è stato oggetto di varie modifiche che in parte
hanno accantonato e in parte modificato alcuni principi sui quali
era fondata la riforma tributaria del 1971.