4
1 INTRODUZIONE
Guardare ai bilanci comunali come due lati della stessa medaglia:
questo è uno degli obiettivi dell’elaborato che segue. Il titolo della tesi,
infatti, anticipa questa finalità introducendo da un lato il tema del
federalismo fiscale e dall’altro il tema della partecipazione dei cittadini alle
scelte di bilancio negli enti locali ed, in particolare, nei Comuni. Una linea di
confine che separa i due argomenti e che apparentemente è molto netta,
ma non può che cominciare a sfumare se un amministratore volesse, da
oggi, implementare un bilancio partecipativo, ovvero un bilancio in cui
anche i cittadini sono chiamati a scegliere rispetto all’allocazione di parte
delle risorse disponibili. È chiaro, infatti, che l’evoluzione della normativa in
materia di struttura del bilancio, contabilità, qualità e quantità delle entrate è
la base da cui partire per pensare quali ostacoli o quali discese possono
incontrare i bilanci partecipativi nei prossimi anni.
L’elaborato ha una forte componente tecnica, sia teorica sia pratica;
per rendere concreta l’analisi delle norme, in tutti i casi in cui è stato
possibile, le stesse sono state applicate al bilancio del Comune di
Bernareggio
1
. Questo permette una migliore comprensione delle modifiche
legislative, soprattutto aiuta a comprendere come l’obiettivo del legislatore
incida nella programmazione amministrativo-contabile.
La prima parte dell’elaborato analizza la situazione pre federalismo
fiscale, ovvero “da dove siamo partiti”. Si evidenzia l’impostazione attuale
dei bilanci comunali, dai principi contabili alla struttura delle entrate e delle
spese; l’ultimo paragrafo affronta uno dei vincoli contabili che i Comuni
stanno fronteggiando da poco più di un decennio, il Patto di Stabilità
Interno. Si analizza la sua evoluzione, le conseguenze dirette e indirette sui
bilanci, in particolare negli ultimi anni, e l’introduzione della nuova normativa
sul Patto di Stabilità Territoriale che prevede la possibilità, per le Regioni, di
rimodulare gli obiettivi dei Comuni del proprio territorio (fermo restando
l’obiettivo complessivo regionale). Un focus è dedicato alla Regione
1
Comune a nord-est della Provincia di Monza e Brianza; popolazione di 10.501 abitanti (al
31 dicembre 2010 – fonte ISTAT, demo.istat.it/bil2010/index.html)
5
Lombardia con l’analisi di come ha implementato il patto di stabilità
territoriale e i risultati di quest’anno.
La seconda parte ripercorre l’iter normativo a partire dalla riforma del
Titolo V della Costituzione
2
fino al 6 dicembre 2011, analizzando in dettaglio
i decreti attuativi, relativi ai Comuni, della delega
3
al Governo in materia di
federalismo fiscale. È stato possibile analizzare concretamente come
cambieranno gli schemi di bilancio e il sistema di tributario, elaborando
delle stime sul gettito dei nuovi tributi, anche in vista delle ultime modifiche
apportate dal Governo Monti. La situazione economica e di governo non ha
favorito questa elaborazione, poiché ha comportato modifiche continue che
si sono succedute con rapidità; la poca stabilità legislativa ha messo più
volte in discussione alcuni passaggi che sono stati corretti, inoltre, sono
state prese in considerazione anche norme per le quali esiste solo una
bozza che deve completare l’iter per poter entrare in vigore (ovvero,
saranno passibili di ulteriori modifiche). Questa precisazione è necessaria
poiché il tema è in continua evoluzione e le stime elaborate, il più possibile
realistiche, sono basate sia sulla normativa vigente, ma anche sulle
modifiche alla stessa che sono in corso di definizione legislativa.
Infine, la terza parte sviluppa i metodi partecipativi che sono stati
applicati per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte di bilancio.
Sono stati analizzati quattro Comuni, a partire da una delle prime
esperienze mondiali a Porto Alegre (Brasile), per capire come, anche in
Italia, è stato realizzata tale innovazione, se e quale valore aggiunto ha
portato. La partecipazione è un tema delicato che spesso è incentivato
rispetto ad altre scelte amministrative, ad esempio lo sviluppo del territorio,
e che non ha avuto molto sviluppo rispetto alle scelte di bilancio. Il bilancio,
però, è il fulcro della programmazione amministrativa, poiché definisce da
dove e quante risorse si prevede di introitare e soprattutto come vengono
utilizzate; l’analisi dei metodi partecipativi è, quindi, un modo per capire
2
Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
3
Legge delega 5 maggio 2009, n. 42
6
come e fino a dove la politica ha deciso di condividere le proprie
responsabilità.
Il futuro dei bilanci degli enti locali non è molto roseo, anzi. Il tema
del sacrificio sta sempre più diventando protagonista nella scena politica
nazionale e gli enti locali sono chiamati a concorrere sempre di più. Capire
come questo impatterà concretamente è il primo obiettivo dell’elaborato;
analizzare come è possibile condividere con i destinatari delle scelte
politiche, ovvero i cittadini, le decisioni a livello comunale, è il secondo
obiettivo dell’elaborato.
Unire questi due temi e pensare che non esista una democrazia
rappresentativa o una democrazia diretta a trecento sessanta gradi, ma
sono state sperimentate vie intermedie che probabilmente diventano
necessarie e più comprensibili in tempi di crisi, è già realtà.
7
2 I BILANCI COMUNALI
Una completa definizione dello strumento del bilancio degli enti locali
è quella prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.170 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5
giugno 2003, n. 131
4
) il quale dispone che “il sistema di bilancio degli enti
locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di
programmazione, previsione, gestione, e rendicontazione. Le sue finalità
sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in
corso di realizzazione ed all’andamento dell’ente a favore dei soggetti
interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-
finanziaria”. Sono quindi specificate le funzioni e le finalità del bilancio,
lasciando alla seconda parte del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali
5
(TUEL) – peraltro già in vigore dal 13 ottobre 2000 e non
modificato in questa parte – il dettaglio della struttura degli schemi di
bilancio e delle procedure di definizione e gestione dello stesso. In
particolare, emergono tre funzioni:
Informativa
Vengono rappresentate contabilmente le risorse pubbliche disponibili
e come verranno impiegate
4
Tale legge (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) ha definito l’attuazione della riforma costituzionale del
2011 che ha portato ad un decentramento politico dallo Stato alle Regioni e agli enti locali
5
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – il TUEL sostanzialmente recepisce, nella
seconda parte (Ordinamento finanziario e contabile), salvo poche modifiche, quanto
disposto con il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (ora abrogato), che attuava la
legge delega 142/1990 in cui veniva previsto il riordino dell’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali. Precedentemente i riferimenti normativi erano il Decreto del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.421, il quale allineava la contabilità locale a
quella dello Stato, e la legge 8 giugno 1990, n. 142, che riforma l’ordinamento delle
autonomie locali – entrambi abrogati da leggi successive ed in ultimo dall’entrata in vigore
del TUEL
8
Allocativa
È strumento di decisione politica, quindi è possibile identificare in che
modo vengono allocate le risorse
Autorizzativa
La gestione delle risorse è vincolata a come sono state programmate
all’interno del bilancio
In termini generali, i bilanci degli enti locali sono bilanci di
competenza
6
, ovvero le entrate e le spese sono riportate in quanto si
prevede vengano accertate e impegnate nell’esercizio di riferimento,
indipendentemente dalla loro effettiva riscossione o da loro effettivo
pagamento; la prospettiva però è differente, infatti, l’attuazione della legge
delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, prevede il
superamento del criterio di competenza a favore del principio della cassa, in
cui sono riportate nel bilancio le entrate effettivamente riscosse e le spese
effettivamente pagate (vedi sottoparagrafo 3.3.7 “L’armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Province ed Enti
locali”).
Infine, l’articolo 150 del TUEL definisce chiaramente che
“l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge
dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico”,
cioè, il TUEL disciplina l’attività contabile svolta da Province, Comuni,
Comunità montane, Comunità isolane, Città metropolitane e Unioni di
Comuni; si evidenzia quindi, l’aspetto soggettivo dell’applicazione della
norma, mentre l’aspetto oggettivo è rappresentato dalle attività di
programmazione, gestione, rendicontazione, di investimento, servizio di
tesoreria, compiti e attribuzioni dell’organo di revisione economico-
6
Comporta la cosiddetta “gestione dei residui”, cioè alla determinazione di entrate
accertate ma non ancora riscosse (residui attivi) e di spese impegnate ma non ancora
pagate (residui passivi). I residui sono quindi crediti e debiti che l’ente riporta nei bilanci
consuntivi e che concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione
(definito dalla formula: fondo di cassa + residui attivi – residui passivi)
9
finanziaria e risanamento finanziario, che, appunto, vanno aldilà dello
specifico ente locale.
2.1 I principi
I principi contabili degli enti locali sono stati redatti dall’Osservatorio
sulla finanza e la contabilità degli enti locali
7
(di seguito “osservatorio”), che
ha il compito di “promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
l’applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi,
nonché la sperimentazione di nuovi modelli contabili” (articolo 154, comma
2, del TUEL), sulla base di quanto previsto dagli articoli 150 e 151 del TUEL
e dai principi desumibili dall’ordinamento. Essi hanno una triplice funzione:
Interpretare, chiarire e integrare in chiave tecnica le norme di legge
in tema di ordinamento finanziario e contabile
Collegare a tali norme tutte quelle cui si fa o si deve far riferimento
direttamente o indirettamente
Uniformare i comportamenti contabili degli enti locali
Gli ultimi testi approvati dall’osservatorio fanno riferimento a quattro
ambiti particolari:
1) Parte generale
Presenta le finalità e i postulati dei principi contabili degli enti locali
(approvato il 12 marzo 2008).
2) Principio contabile numero 1 “Programmazione nel sistema del
bilancio” (approvato il 12 marzo 2008)
7
È stato istituito con l’articolo 11 del decreto legislativo 23 ottobre 1998, n. 410, e
confermato nel TUEL, con l’articolo 154
10
È finalizzato a chiarire i contenuti delle norme che riguardano la
redazione, l’analisi e l’interpretazione dei contenuti programmatici del
sistema di bilancio.
3) Principio contabile numero 2 “Gestione nel sistema di bilancio”
(approvato il 18 novembre 2008)
Interpreta le norme sulla gestione del bilancio e orienta l’attività di
gestione secondo criteri di funzionalità, economicità, efficacia ed
efficienza.
4) Principio contabile numero 3 “Il rendiconto degli enti locali”
(approvato il 18 novembre 2008)
Riguarda l’attività di rendicontazione della gestione al fine di valutare
i risultati raggiunti.
L’approfondimento che segue riguarda i soli principi definiti dagli
articoli 151 e 162 del TUEL, anche sulla base dei testi approvati
dall’osservatorio:
Principio dell’unità
Partendo dal concetto di entità giuridica unitaria dell’ente locale, il
principio prevede che il complesso delle entrate finanzia l’ente
pubblico e serve a far fronte al complesso delle spese
Principio dell’annualità
I documenti del sistema di bilancio devono essere predisposti a
cadenza annuale (tranne per gli schemi di bilancio pluriennali) e si
riferiscono alla gestione che avviene nell’anno solare
Principio dell’universalità
Tutte le spese e tutte le entrate devono trovare adeguata
collocazione in bilancio e non sono ammesse gestioni fuori bilancio
(se non espressamente autorizzate)
11
Principio dell’integrità
Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese
di riscossione e di altre eventuali spese connesse e tutte le spese
devono essere iscritte integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate. Sostanzialmente non si può operare attraverso
compensazioni delle poste di bilancio.
Principio della veridicità ed attendibilità
I bilanci devono rappresentare con la massima attendibilità le reali
condizioni finanziarie ed economiche dell’ente; dunque, è necessario
effettuare stime realistiche delle entrate e delle spese per evitare di
alterare l’equilibrio finale o mascherare la reale situazione
patrimoniale e finanziaria dell’ente e il risultato economico
dell’esercizio
8
.
Principio del pareggio finanziario
Il totale delle spese non deve superare le risorse disponibili e il totale
delle entrate non può determinare la formazione di un avanzo.
Questo principio non vale solo a livello previsionale, ma va rispettato
durante tutta la gestione. Inoltre il TUEL (articolo 162, comma 6)
stabilisce che le previsioni relative alle spese correnti sommate a
quelle relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui e dei prestiti obbligazionari non possano essere superiori alle
previsioni dei primi tre titoli dell’entrata (dettagliati nel sottoparagrafo
2.2 “Le entrate”) e non possano avere altra forma di finanziamento
(salvo eccezioni di legge
9
).
8
L’esercizio finanziario è il complesso delle operazioni di incasso e pagamento, che si
riferiscono all’anno, ma che possono anche non manifestarsi nel corso dello stesso;
mentre l’anno è un periodo di tempo rigidamente stabilito, entro il quale è delimitata la
gestione autorizzata
9
Negli ultimi anni è stata prevista la possibilità di usare parte delle entrate in conto capitale
(Titolo IV) per finanziare spese correnti
12
Principio della pubblicità
Il sistema di bilancio ha una funzione informativa nei confronti degli
utilizzatori dei documenti contabili (cittadini, consiglieri e
amministratori, organi di controllo, dipendenti). L’ente locale deve
rendere effettiva tale funzione anche prevedendo modalità specifiche
nello Statuto e nei suoi regolamenti.
Per completezza di ragionamento, gli ulteriori principi e postulati
previsti dall’osservatorio sono:
Imparzialità
Chiarezza
Significatività e rilevanza
Attendibilità e congruità
Ragionevole flessibilità
Neutralità
Prudenza previsionale
Comparabilità
Competenza finanziaria
Competenza economica
Infine, caratteristica fondamentale è il carattere autorizzatorio del
bilancio, ovvero gli stanziamenti previsti costituiscono limite agli impegni di
spesa; non è possibile, quindi, impegnare spese oltre le previsioni definite
dagli stanziamenti di bilancio. Fanno eccezione i servizi conto terzi in
quanto sono entrate e spese gestite dall’ente locale per contro di altri enti
pubblici (sostanzialmente, per l’ente locale, sono da un lato un credito, nella
parte delle entrate, e dall’altro un debito, nella parte delle uscite).
Nei sottoparagrafi seguenti, la parte teorica sarà accompagnata da
un’esemplificazione tratta dai bilanci del Comune di Bernareggio.
13
2.2 Le entrate
La classificazione delle entrate si evince dall’articolo 165 del TUEL e
dal D.P.R. 194/1996
10
, ed è così definita:
Titoli, cioè la natura dell’entrata, la sua fonte di provenienza
Categorie, ovvero la tipologia di entrata per ogni fonte di provenienza
Risorse, cioè la specificazione, nella categoria, dei singoli mezzi
finanziari (non sono definite dalla legge, ma autonomamente
dall’ente locale)
La seguente tabella riporta lo schema generale delle entrate:
TITOLI CATEGORIE RISORSE
Titolo I – Entrate tributarie
Categoria 1 – Imposte
Imposta comunale sugli immobili
Imposta sulla pubblicità
Addizionale ENEL
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRE
Categoria 2 – Tasse
TOSAP
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TARSU
12
Categoria 3 –
Tributi speciali e altre
entrate tributarie proprie
Quota gettito IRAP
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Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, “Regolamento per
l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”
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Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche
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Tassa raccolta Rifiuti Solidi Urbani - il nome della risorsa, in bilancio, è rimasto TARSU
anche se il Comune è passato alla gestione TIA (Tariffa di Igiene Ambientale)
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Imposta Regionale sulle Attività Produttive