d’appalto e si afferma che queste possibilità “differiscono secondo i vari
tipi di appalti”. Nel documento in questione, la Commissione Europea ha
sottolineato che le possibilità offerte dal diritto comunitario sono in
proposito numerose.
Dedicherò il primo capitolo di questo lavoro all’analisi degli aspetti e
delle fasi principali della procedura d’appalto, al fine di poter meglio
capire come sia possibile, nel complesso procedimento, tener conto degli
aspetti ambientali. Infatti, dopo aver introdotto le diverse tipologie di
appalto presenti nel nostro ordinamento e dopo aver trattato della
concessione (strumento che, come vedremo è stato spesso utilizzato per
eludere la normativa comunitaria sugli appalti) e aver accennato ai principi
fondamentali del Trattato CE, cui è soggetta anche la disciplina degli
appalti, mi propongo di prendere in esame la fase di formazione del
contratto, le fasi della programmazione e della progettazione, la fase
dell’affidamento dell’appalto ed infine tratterò del sistema di qualificazione
cui devono assoggettarsi gli appaltatori. Al fine di facilitare l’analisi del
secondo capitolo, in cui andrò a delineare le peculiarità delle procedure del
Green Public procurement (in particolare nei paragrafi 2.4. e 2.5.), cercherò
nel primo capitolo, di mettere in evidenza gli aspetti che maggiormente
consentono di prendere in considerazione aspetti ambientali.
Nel secondo capitolo, accennerò ai principali strumenti di gestione
ambientale, che sono inevitabilmente connessi al GPP e la cui conoscenza
(almeno nelle linee fondamentali) è indispensabile per capire meglio
l’importanza degli “appalti pubblici verdi”. Proprio nel paragrafo 2.1.
infatti, cercherò di mettere in evidenza l’importanza del GPP all’interno
delle Politiche Integrate di Prodotto (IPP – Integrated Product Policy), il
GPP ha infatti la caratteristica di toccare trasversalmente i diversi strumenti
delle Politiche Integrate di Prodotto e soprattutto di indirizzare i diversi
attori, pubblici e privati, verso l’obiettivo della sostenibilità. Il GPP
4
dovrebbe infatti fungere da traino nella sensibilizzazione degli Enti
Pubblici e delle imprese, portando queste ultime verso una conversione dei
tradizionali metodi di produzione, ma anche contribuendo alla diffusione di
una maggiore sensibilità ambientale nella popolazione.
Nel paragrafo 2.2., mi propongo di illustrare i principali
provvedimenti che sono stati emanati in materia di GPP ed in particolare
tratterò del ruolo della Corte di Giustizia, che fin dalla fine degli anni ’80
ha cercato di attenuare la rigidità della disciplina comunitaria sugli appalti,
interpretandola, attraverso le sue pronunce. In tal modo essa si è espressa in
favore della possibilità di integrare, oltre agli interessi prettamente
economici, interessi ambientali (ma anche sociali) nelle procedure
d’appalto. Fra i principali provvedimenti parlerò in particolare del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
2
, che ha introdotto il “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, quest’ultimo viene così a costituire ora il
quadro legislativo di riferimento in materia di appalti e rappresenta a mio
avviso un importante passo avanti ai fini della chiarezza e della organicità
della normativa in materia di appalti.
Nell’ultimo paragrafo del secondo capitolo mi sono proposto di
illustrare i principali vantaggi che dovrebbero derivare
dall’implementazione del GPP, dai benefici sull’ambiente e sulla salute
dell’uomo, fino al raggiungimento di metodi produttivi più efficienti. Infatti
aderendo alla logica del Life Cycle Assessment, si va ad inquadrare l’intero
ciclo di vita del prodotto e tutti i processi ad esso annessi, delineando
quindi la strada per trasformare l’impegno ambientale in opportunità
strategica di successo. Ciò vale sia per gli Enti pubblici, ma anche ed in
misura importante per le imprese, ai quali saranno anche rivolte le attività
di formazione ed informazione, necessarie per rafforzare la cultura
2
Pubblicato nella GUCE n. 100 del 2 maggio 2006, Supplemento Ordinario n. 107 ed entrato in vigore il
1 - 07 - 2006, fatta eccezione di alcuni istituti rinviati al 1 - 02 - 2007.
5
ambientale, substrato fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo
sostenibilità.
Nell’ultimo capitolo cercherò di illustrare alcuni esempi attuativi del
GPP, secondo una logica che riguardi dapprima le esperienze europee (che
per prime si sono mosse verso l’adozione di questo strumento) e poi le
esperienze di alcuni Enti locali minori italiani, in particolare province e
comuni. Mi soffermerò infine sull’esperienza della provincia di Cremona,
che costituisce un brillante esempio di come si possano conciliare obiettivi
di tutela ambientale con le esigenze economiche e di coordinamento di
diversi Comuni, caratterizzati da diverse dimensioni e spesso diverse
problematiche. Si è infatti costruito in tale ambito, un network (composto
da 14 Comuni), denominato GPPnet, che è appunto l’acronimo di “Green
Public Procurement Network”. Da quest’ultimo esempio e dalle diverse
esperienze che sempre più numerose emergono in Italia, appare evidente
che per avere una applicazione efficace delle direttive comunitarie inerenti
gli appalti verdi, in particolare alla luce del nuovo quadro normativo in
materia di appalti, rappresentato dal “Codice dei Contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”, le iniziative promosse dagli Enti locali
appaiono di grande rilievo. E’ per questo necessario a mio avviso, proprio
muovendo da questi esempi, allargare il più possibile l’interazione tra gli
Enti locali, soprattutto attraverso lo scambio delle diverse esperienze
realizzate in materia di GPP. La direzione dovrebbe essere a mio parere
quella di cercare, ove possibile organicità ed omogeneità nelle pratiche
utilizzate, al fine di favorire efficacemente l’applicazione degli indirizzi, in
particolare quelli inerenti la problematica ambientale, contenuti nel quadro
giuridico di riferimento costituito dal citato “Codice dei Contratti”.
6
Premessa:
La rilevanza economica della spesa pubblica per
l’approvvigionamento di beni e servizi e quindi del settore degli appalti
pubblici, che secondo i dati forniti dalla Commissione dell’Unione
Europea, è pari ad oltre mille miliardi di Euro (circa il 14 % del prodotto
interno lordo dell’UE)
3
, fa emergere proprio come le Pubbliche
Amministrazioni dovrebbero assumersi la responsabilità di fungere da
traino nel processo di gestione ecologica e nel riorientamento dei consumi
verso prodotti più verdi. La comunicazione interpretativa n. 274 del 4
luglio 2001, prende in esame le varie fasi di una procedura pubblica
d’appalto e spiega, per ciascuna di queste fasi, come si può tener conto
della tutela dell’ambiente. Ad esempio, al momento di definire l’oggetto di
un contratto, il pubblico committente può, come quelli privati, decidere di
acquistare prodotti o servizi ecocompatibili, definendoli in base all’impatto
ambientale e al processo di produzione utilizzato. Le norme dell’UE in
materia di appalti pubblici sono di natura essenzialmente economica, ma
devono leggersi alla luce del principio della sostenibilità di cui all’articolo
2 del Trattato CE. Col termine “Green Public Procurement” (GPP) o
“appalti pubblici verdi” si vogliono intendere quegli strumenti giuridici
intesi a promuovere la graduale integrazione degli interessi ambientali nella
disciplina legislativa degli appalti pubblici. E’ dunque indispensabile, al
fine di approfondire le tematiche riguardanti lo sviluppo e l’essenza del
Green Public Procurement, conoscere quelli che sono i principali aspetti e
le procedure fondamentali di funzionamento dell’appalto pubblico, nonché
il quadro di riferimento inerente le nozioni di base necessarie per mettere a
fuoco il contratto d’appalto nelle sue diverse tipologie. A questo obiettivo è
dunque dedicato il capitolo che segue, sempre tenendo in considerazione
3
Comunicazione interpretativa n. 274 del 4 luglio 2001, http:// www. europa. eu. int/ eur-lex/ it/ index.
html.
7
che la vastità della materia degli appalti e la ampiezza degli aspetti e degli
argomenti collegati, rende comunque la trattazione non esaustiva e
bisognosa di approfondimenti specifici, il che porterebbe lontano
dall’obiettivo dell’approfondimento dell’argomento di tesi.
Cap. I: La disciplina sugli appalti: quadro di riferimento.
1.1. Aspetti generali
Secondo l’art. 1655 C.C. l’appalto è il contratto col quale una parte
(appaltatore) si obbliga verso un’altra parte (committente) verso un
corrispettivo in danaro, a compiere un’opera o un servizio con propria
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
L’appaltatore dunque, per eseguire l’opera o il servizio, utilizzerà la
propria impresa, i propri dipendenti, i propri materiali, come precisa l’art.
1658 C.C., sempre assumendosi il rischio dell’affare
4
ed assumendo
necessariamente la qualifica di imprenditore commerciale.
Per ben comprendere e delineare il contratto d’appalto, è importante
accennare al contratto d’opera o locatio operis, che si distingue dal
contratto di lavoro subordinato o locatio operarum (quest’ultimo non
rilevante nell’analisi svolta).
Dunque è necessario prendere a riferimento l’art. 2222 C.C., il quale
definisce il contratto d’opera, che si ha quando una persona si obbliga a
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti
del committente. Questo articolo ci permette di operare la distinzione tra
contratto d’opera e contratto d’appalto che in questa sede ci interessa. Sia il
4
F. Galgano, Istituzioni di Diritto Privato, Padova, CEDAM, 2004, 314.
8
contratto d’opera che il contratto di appalto hanno come contenuto
l’impegno di compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio.
Però essi si differenziano per la struttura e la dimensione
dell’impresa cui le opere sono commissionate: il contratto d’opera riguarda
la piccola impresa, quella cioè che svolge la propria attività usufruendo
prevalentemente del lavoro personale dell’imprenditore e dei componenti
della famiglia (vedi art. 2083 C.C.) e la cui organizzazione non può
prescindere dall’attività esecutiva dell’imprenditore stesso; il contratto di
appalto invece presuppone una vasta organizzazione di mezzi, ovvero una
prevalenza del capitale sulla prestazione di lavoro diretto dell’appaltatore
5
.
Sia nell’appalto che nel contratto d’opera siamo in presenza di
un’obbligazione di risultato. L’appaltatore infatti è inadempiente se non
procura al committente il risultato pattuito, cioè se non realizza l’opera o
non esegue il servizio. Così pure, nel contratto d’opera la prestazione di un
bene o di un servizio va intesa sempre come risultato.
Solo qualora si verifichi che l’impossibilità della prestazione non sia
imputabile a nessuna delle parti, l’art. 1672 C.C. stabilisce che l’appaltatore
ha diritto al pagamento da parte del committente di un compenso per la
parte d’opera già compiuta.
Una importante caratteristica propria dell’appalto, riguarda
l’invariabilità dell’opera, l’appaltatore deve cioè eseguire l’opera in
conformità a quanto stabilito nel contratto. Egli pertanto non può apportare
variazioni alle modalità dell’opera, anche se queste siano utili e non
5
La più recente giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che, ai fini della qualificazione giuridica
di un contratto come appalto anziché come contratto d’opera, si debba adottare un criterio qualitativo
piuttosto che quantitativo, diversificandosi le due fattispecie in relazione non alla natura, all’oggetto o al
contenuto della prestazione, bensì sotto il profilo dell’organizzazione produttiva di cui l’obbligato risulti
essere titolare: cfr. Corte cass. sent. 7307/2001; 9237/1997; 819/1997; 12727/1995 (tuttavia contra Corte
cass., sent. 1856/1990, nella quale si trova affermato che “Il contratto d’appalto, che si ha qualora una
parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera, non è incompatibile con il carattere artigianale dell’impresa e con il fatto che il lavoro venga
svolto da personale in prevalenza appartenente al nucleo familiare dell’imprenditore”). G. Trabucchi,
Istituzioni di Diritto Civile, Padova, CEDAM, 2004, 807.
9
modifichino il prezzo dell’appalto. Il principio dell’invariabilità dell’opera,
determinato nel contratto, risponde alla necessità di evitare che l’appalto
possa finire col fare un’opera diversa da quella voluta dal committente,
questo principio dunque tutela l’interesse del committente a non trovarsi
esposto a maggiori spese che egli non voleva o non poteva affrontare.
L’appaltatore può introdurre variazioni e addizioni all’opera soltanto
se vi sia l’autorizzazione scritta del committente
6
.
Una differenza importante tra contratto d’appalto e contratto d’opera
riguarda il rischio patrimoniale, che mentre è sopportato per intero
dall’appaltatore, il prestatore d’opera, se l’esecuzione dell’opera diventa
impossibile per causa a lui non imputabile, ha comunque diritto al
compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità dell’opera compiuta.
Non siamo quindi in presenza di un’obbligazione di mezzi, la quale
ha ad oggetto lo svolgimento di un’attività e che riguarda invece il
contratto di lavoro subordinato, infatti il lavoratore subordinato si obbliga
semplicemente a prestare il proprio lavoro e non a conseguire un risultato.
La misura del corrispettivo è regolata in misura eguale nel contratto
d’appalto e nel contratto d’opera (rispettivamente si vedano gli artt. 1657 e
2225 C.C.), esso se non è determinato dalle parti, e neppure determinabile
secondo le tariffe e gli usi, è stabilita dal giudice.
Al fine di evitare speculazioni dannose per i lavoratori, l’art. 2127
C.C. vieta l’appalto di manodopera (dalla fornitura o c.d. somministrazione
della forza lavoro, all’interposizione nel cottimo e al subappalto di
manodopera), prevedendo che in caso di violazione del divieto,
l’imprenditore risponda direttamente nei confronti dei prestatori di lavoro
assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di
lavoro da essi stipulati. La l. 23 ottobre 1960, n. 1369 ha generalizzato tale
divieto di intermediazione ed interposizione nel contratto di lavoro, infatti
6
Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè , 1958, 649-650.
10
l’art. 1, co. 1° prevede che “è vietato all’imprenditore di affidare ad
intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società, anche se cooperative,
lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere (lavoratori subordinati)
assunti e retribuiti da tali intermediari”, la medesima disposizione stabilisce
anche che “è considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma
di appalto o subappalto, anche per l’esecuzione di opere o di servizi, ove
l’appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite
dall’appaltante, quand’anche per il loro uso venga corrisposto un compenso
all’appaltante”. Da ciò sembra si debba ricavare la nullità di ogni locazione
(reale o fittizia) di macchine o di impianti necessari all’esercizio
dell’appalto, la quale non avrebbe altro scopo che di coprire una
interposizione nel lavoro. La sanzione prevista dalla legge per queste
ipotesi è particolarmente severa: i prestatori di lavoro occupati in
violazione dei divieti posti dalla legge sono considerati a tutti gli effetti,
alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato la
loro prestazione
7
.
Un altro punto in comune tra contratto d’appalto e contratto d’opera
riguarda la garanzia dovuta per i difetti dell’opera (che però presenta
termini diversi di decadenza e di prescrizione). In entrambi inoltre,
l’accettazione dell’opera libera la controparte dalla responsabilità per
difformità e per vizi conosciuti o riconoscibili (artt. 1668 e 2226 C.C.). In
ambedue i contratti il committente può recedere anche dopo l’inizio del
lavoro, purché però ne paghi le conseguenze ( artt.1671, 2227).
Ora però, mentre la morte dell’appaltatore di regola non scioglie il
contratto, quando muore il prestatore d’opera il rapporto si estingue.
7
E. Ghera, Diritto del lavoro, Cacucci Editore, Bari, 2005, 271-284, cui si rinvia per ulteriori
approfondimenti. Sottolinea in proposito l’A. come il modello di legislazione antifraudolenta, non sia
dotata di valore assoluto, né possa dirsi comprensivo dell’intera area delle forme flessibili di uso della
forza-lavoro. Nell’esercizio dell’autonomia negoziale, le parti possono prevedere condizioni e modalità
flessibili, nel tempo e nello spazio, di impiego della forza lavoro. Sotto questo profilo vengono in
evidenza le fattispecie del “comando” o “distacco” del lavoratore da un’azienda all’altra e del “lavoro
temporaneo” o “lavoro interinale”.
11
Le modalità di determinazione del prezzo dell’opera nell’appalto
sono due: esso può essere determinato “globalmente” (nel qual caso
l’appaltatore non ha diritto a compenso per le variazioni o le aggiunte,
come precisa l’art. 1659 C.C.), oppure, può essere determinato “a misura”,
in proporzione cioè alla quantità dell’opera prodotta. E’il caso cioè
dell’opera da eseguire per partite, come precisa l’art. 1666 C.C.. Il
pagamento dell’opera “a misura” richiama il diritto di verifica che spetta al
committente, che a norma dell’art. 1665 egli può effettuare prima che gli
venga consegnata l’opera, anche quando il controllo avvenga durante la sua
esecuzione. Questo collaudo è un onere per il committente, perché se il
committente non esegue la verifica entro un breve termine, l’opera si
considera accettata. Conseguenza dell’accettazione sarà dunque il diritto
dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo.
Quando l’opera riguarda la costruzione di edifici, o di altri immobili,
è prevista una speciale responsabilità a carico dell’appaltatore nei confronti
del committente, infatti egli deve rispondere della rovina totale o parziale
dell’opera, dei difetti o del pericolo evidente di rovina, che si verifichino
nei dieci anni successivi al compimento delle opere (che, specifica l’art.
1669 C.C., devono essere destinate a lunga durata), per vizio del suolo o
per difetto di costruzione; per poter esercitare il diritto è necessario che gli
aventi causa facciano denunzia entro un anno dalla scoperta (termine di
decadenza del diritto).
Quando l’appalto ha ad oggetto prestazioni periodiche o continuative
di servizi, bisogna osservare sia le norme proprie dell’appalto, sia le norme
relative al contratto di somministrazione in quanto compatibili, infatti non è
facile distinguere i due contratti. Spetterà in ogni caso al giudice il compito
di scegliere le norme più idonee in relazione al caso sottopostogli. Per
motivi di chiarezza, è bene specificare le differenze tra i due contratti:
12
nell’appalto il contenuto della prestazione è prevalentemente un fare, nella
somministrazione invece è invece un dare
8
.
1.2. L’appalto di opere pubbliche, aspetti introduttivi
Il contratto di appalto, oltre che rapporto giuridico fra privati, può
avere come parte appaltatrice una pubblica amministrazione ed avere ad
oggetto l’esecuzione di opere pubbliche, opere cioè dirette a soddisfare
determinate esigenze della collettività.
G. Di Plinio osserva che una delle forme più antiche di relazione tra
stato e mercato, consiste nella acquisizione da parte del primo di beni e
servizi prodotti dalle imprese. In teoria lo stato-amministrazione potrebbe
intraprendere da solo un’attività economica tesa alla realizzazione di uno o
più beni mobili o immobili o alla realizzazione di servizi, in tal modo
realizzando un modello di pubblicizzazione integrale dell’economia. In
realtà però è avvenuto che, anche in relazione ai compiti più strettamente
connessi alla funzione pubblica, lo stato si è avvalso di imprese private
utilizzando essenzialmente strumentazioni di tipo contrattuale
9
.
L’esistenza di una complessa normazione speciale che circonda il
rapporto ha fatto porre il problema della natura giuridica dell’appalto di
lavori pubblici. Nell’antica dottrina era autorevolmente sostenuta la tesi che
riconduceva l’appalto al di fuori dello schema contrattuale privatistico, in
ragione soprattutto della posizione di preminenza che la Pubblica
Amministrazione conserva nelle varie fasi del rapporto; in esso si
realizzerebbe non l’incontro fra due parti poste su un piede di parità, ma
una figura di combinazione tra un atto di volontà amministrativa, emesso
dall’ente pubblico nell’esercizio della sua potestà autoritativa, e un atto di
8
G. Trabucchi, op. cit., 811.
9
G. Di Plinio, Diritto pubblico dell’economia, Milano, Giuffré, 1998, 666-670.
13
sottomissione del privato. Si tratta come è evidente di un’impostazione che
tende a ricondurre l’appalto di lavori pubblici fra i contratti di diritto
pubblico
10
. Questa tesi è però oggi disattesa dall’opinione dominante
secondo la quale l’appalto di opere pubbliche resta un contratto di diritto
privato e quindi è assoggettabile alla disciplina codicistica, laddove però la
legislazione speciale, i Capitolati generali e i Capitolati speciali non
regolino il rapporto contrattuale.
Ovviamente, la presenza in qualità di parte di una p.a. influisce
sensibilmente sulla disciplina del rapporto contrattuale, difatti il soggetto
appaltante acquisisce un ampio potere di ingerenza, ma questo fatto non
incide sulla natura privata del contratto
11
.
E’stato osservato che “le persone giuridiche pubbliche hanno, in
linea generale, la stessa capacità di quelle private, anche se poi il fine
dell’interesse pubblico, così come di volta in volta individuato in sede
normativa, viene a rappresentare un limite posto alle pubbliche
amministrazioni nella estrinsecazione della loro posizione di autonomia
privata. Per gli Enti Pubblici, infatti, la capacità di agire nei rapporti
contrattuali non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a
manifestare la volontà dell’Ente, ma, invece, è strettamente correlata allo
svolgimento da parte degli organi competenti di procedure definite in modo
compiuto dal legislatore, siano esse concorsuali o, come accade in alcune
ipotesi eccezionali individuate specificamente dall’ordinamento, non
concorsuali. L’attuazione di tali procedure sostituisce il procedimento
logico di formazione della volontà e di conseguente scelta del contraente,
riservato nei rapporti interprivati, alla libera autonomia negoziale e che si
concreta nelle singole manifestazioni di volontà dei soggetti privati.
10
O. Mayer, Theorie des franzosischen Verwaltungsrechts, Berlino, 1876 e in Italia R. Resta, Sulla
natura speciale del contratto d’appalto per l’esecuzione di opere pubbliche e sulla proponibilità
dell’azione giudiziaria di adempimento dell’amministrazione, in Foro amm.,1932, II, 185.
11
G. Trabucchi, op. cit., 811.
14
In altri termini, nel nostro ordinamento giuridico la capacità giuridica
e di agire degli Enti Pubblici è disciplinata dalle disposizioni di diritto
positivo relative alle persone giuridiche, ma, in relazione al principio della
necessaria evidenza pubblica delle scelte effettuate da detti Enti, le persone
giuridiche pubbliche possono assumere impegni solo nei limiti e nei modi
stabiliti dalla legislazione che regola la loro attività per il perseguimento
dei fini che sono loro assegnati ”
12
.
E’necessario per chiarezza richiamare il principio secondo cui ogni
attività negoziale della P.A. è soggetta alla evidenza pubblica, il che vuol
dire che i motivi e gli obiettivi dell’attività devono essere espressi
attraverso procedimenti che hanno rilievo pubblicistico. Questo fenomeno
rende disomogenea l’autonomia contrattuale delle parti e condiziona
l’intero contratto in tutti i momenti di formazione e manifestazione della
volontà, per il quale in base all’applicazione del diritto comunitario, opera
il principio della tutela dell’affidamento, vale a dire che si fa riferimento
alla buona fede. La pubblica amministrazione è soggetta anche al rispetto
dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e garanzia della
concorrenza, ed anche dei criteri di imparzialità, trasparenza ed efficienza
nella scelta del contraente
13
.
La procedura dell’evidenza pubblica garantisce, inoltre, attraverso il
sistema di previa informazione e pubblicità comunitaria (pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, oltre che
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), la possibilità di accesso
e concorrenza a tutti gli operatori economici interessati in conformità al
divieto di discriminazione basato sulla nazionalità ed ai principi di libertà
12
Salvatore Cacace - Consigliere di stato, L’idoneità degli operatori economici alla esecuzione di lavori
pubblici: un filo conduttore che lega istituti vecchi e nuovi del “Codice unificato degli appalti”, studio
per un intervento organizzato dall’IGI - ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE in Roma l’11 Aprile
2006. In tal senso cfr., tra le altre decisioni, Cons. Stato, Ad. Gen., del 17 febbraio 2000 n. 2 e, da ultimo,
Consiglio Stato, sez. V, sent. 13 novembre 2002, n. 6281 ( in Foro amm. CDS, 2002, 2898 ).
13
G. Di Plinio, Diritto pubblico dell’economia, op. cit., 665-666.
15
di circolazione delle merci, dei servizi e di stabilimento (principi che sono
spiegati nel par. 4). Il principio dell’evidenza pubblica rappresenta il perno
centrale intorno al quale può giustificarsi il ricorso al libero mercato per il
soddisfacimento degli interessi pubblici. Questa è la ratio per la quale le
ipotesi in cui tale principio può trovare una deroga, sono tassativamente
indicate sia dalle norme comunitarie che da quelle nazionali di recepimento
in quanto, al di fuori delle stesse, non è possibile, in tesi, garantire che
l’attività negoziale privata, posta in essere dall’amministrazione, persegua
nel concreto gli interessi pubblici
14
.
Attualmente l’ordinamento dei lavori pubblici è costituito
fondamentalmente dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109
15
, ( meglio nota come
legge Merloni), essa costituisce la legge quadro in materia di lavori
pubblici; assume pure importanza il regolamento generale di cui al D.P.R.
21 dicembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 66/L della
Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, n. 98, ed inoltre è rilevante anche il
regolamento di qualificazione delle imprese, di cui al D.P.R. n. 34/2000,
entrato in vigore il 1 marzo 2000. La legge Merloni ha subito più volte
delle modifiche: è stata dapprima sospesa e poi riportata in vigore dalla l. 2
giugno 1995, n. 216 (c.d. legge Merloni bis), poi è stata modificata dalla l.
18 novembre 1998, n. 415 (c.d. legge Merloni ter).
A seguito delle successive modifiche ed integrazioni; questo
ordinamento è oggi ricomposto nel “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE 2004/17
16
e CE
14
Rapporto del gruppo di lavoro della Fondazione Rosselli, Affidamento diretto e in house contracts negli
appalti pubblici di servizi delle amministrazioni centrali, http:// www. Fondazionerosselli. It/ User. It/
index. php?PAGE=Sito_it/ attivita_ricerche1&rice_id=425 .
15
Va detto che il d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (in Suppl. ordinario n. 107 alla G.U., 2 maggio, n. 100) ha
abrogato tale legge, ma ne ha recepito in sostanza gran parte dei contenuti.
16
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti
erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, pubblicata
nella GUCE n. 134, il 30 aprile 2004.
16
2004/18”
17
, approvato con decreto Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
18
, entrato in vigore il 1° luglio 2006, fatta eccezione di alcuni istituti
rinviati al 1° febbraio 2007. Il “Codice”, è il risultato di un’opera di
razionalizzazione e semplificazione complessiva della normativa sugli
appalti pubblici avente l’obiettivo di indicare una disciplina organica e
coerente, garante : della correttezza dell’investimento pubblico, del rispetto
delle regole della concorrenza e della trasparenza dell’azione
amministrativa. Il Codice, contenente 257 articoli, nel recepire le due
direttive europee, va a semplificare il quadro normativo attraverso
l’abrogazione di ben 29 tra leggi, regolamenti e decreti e di oltre 100
articoli contenuti in circa 30 diverse disposizioni di legge. Con il Codice
viene abrogata la già citata legge Merloni, legge quadro dei lavori pubblici,
oltre ai due decreti che finora hanno regolato gli appalti di servizi (quali
appunto il d.lgs. 157/1995) e di forniture (d.lgs. 358/1992). E’ attualmente
prevista un’applicazione del Codice graduale, in quanto la messa a regime
sarà completata soltanto con il varo del Regolamento di attuazione previsto
dallo stesso Codice entro il 1° luglio 2007
19
.
17
La direttiva, che è stata pubblicata sulla GUCE n. 134, il 30 aprile 2004 e sulla GU il 10 giugno 2004, è
entrata in vigore a partire dal maggio 2004. La Direttiva CE 2004/18 vuole assumere la forma di un testo
unico per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, proponendo insieme la modifica e la
semplificazione di alcune precedenti direttive, più specificatamente:
• la direttiva CEE 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
• la direttiva CEE 93/36 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
• la direttiva CEE 93/37 che coordina la procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
La necessità di questa operazione nasce dall’esigenza di semplificare il quadro giuridico esistente, con
notevoli vantaggi in termini di interpretazione e consultazione per gli utilizzatori della normativa.
18
pubblicato nella GUUE n. 100 del 2 maggio 2006, Supplemento Ordinario n. 107.
19
Il nuovo Codice consente quindi di verificare immediatamente se la disposizione è nuova o se già
esisteva e in che misura è cambiata, infatti riporta dopo il titolo di ogni singolo articolo, l’eventuale
riferimento a precedenti norme. C’è infine da evidenziare che nonostante il nuovo Codice degli Appalti
sia entrato in vigore il 1° luglio 2006, l’entrata in vigore di alcuni istituti è stata rinviata, con un
emendamento governativo, al 1° febbraio 2007, essi sono: centrali di committenza (art. 33), divieto di
subappalto per l’impresa ausiliaria, in caso di avvalimento (art. 49), dialogo competitivo (art. 58), accordo
quadro nei settori ordinari (art. 59), appalto integrato nei settori ordinari (art. 53 commi 2 e 3),
ampliamento della trattativa privata (artt. 56 e 57). Lo stesso emendamento dispone inoltre che, alle
17