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CAPITOLO TERZO
FUNZIONAMENTO PROCEDIMENTALE DEL GOLDEN
POWER
3.1 Analisi principali passaggi
Esaminiamo ora l’aspetto procedurale della disciplina inerente i poteri speciali in Italia.
Il decreto di riferimento è, come già ampiamente visto anche per tutti gli altri aspetti, il
decreto-legge numero 21 del 2012. In questo paragrafo vedremo la disciplina originale,
ossia senza modifiche e alterazioni; ci concentreremo sulle successive evoluzioni
procedurali nel secondo paragrafo.
All’interno del decreto 21/2012 non esiste un unico articolo che racchiude tutte le procedure
di notifica e attivazione dei poteri per ogni casistica, ma ogni aspetto procedurale è correlato
con l’articolo in cui viene descritta la singola fattispecie: all’articolo 1 si ha la procedura
inerente i settori della difesa e sicurezza nazionale, mentre all’articolo 2 si ha la procedura
inerente i settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
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Per quanto riguarda il primo articolo i commi di riferimento sono il quarto e il quinto, con
il quarto che si occupa della procedura di attivazione dei poteri speciali in tema di possibile
veto all’adozione di una delibera o atto interno alla società, mentre il quinto descrive
l’attivazione dei poteri in caso di acquisto di attività strategiche da parte di soggetti esteri.
Con riferimento al contenuto del comma 4, l’obbligo di notifica ricade sull’impresa
deliberante, che deve quindi fornire un’informativa il più possibile completa sulla delibera
o atto. Entro quindici giorni dalla ricezione della notifica il Presidente del Consiglio dei
ministri comunica l’eventuale veto. Termine di quindici giorni, comprendente sia la fase
istruttoria che la valutazione dell’atto ed i provvedimenti opportuni, che è stato, fino alla
successiva modifica, il più breve in Europa (ritenuto insufficiente per le istruttorie più
complesse).
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Nel caso in cui le informazioni ricevute siano solo parzialmente esaustive, la
Presidenza può richiederne ulteriori all’impresa notificante; in questo caso viene sospeso il
termine di quindici giorni, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
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All’art. 1-b viene descritta la procedura per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga con
tecnologia 5G e le tecnologie cloud, che verranno esaminate interamente al secondo paragrafo.
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G. Napolitano, “Foreign Direct Investment Screening”, cap. 13, il Mulino, 2019.
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richieste, che sono rese entro il termine perentorio di dieci giorni (le successive richieste
non sospendono, quindi, i termini). Relativamente alle azioni che il Governo può mettere in
atto, ove possibile, l’esecutivo opta per l’imposizione di specifiche condizioni o
prescrizioni, ossia misure meno invasive rispetto al più incisivo potere di veto, che invece
blocca totalmente e definitivamente la delibera o atto. In ogni caso, indipendentemente
dall’orientato dell’esecutivo, una volta decorso il termine sopra citato di quindici giorni
l’operazione può considerarsi ammissibile. Venendo al rispetto di quanto sinora descritto e
alle possibili conseguenze pecuniarie, il decreto prevede precise ripercussioni in caso di
inosservanze. Tutte le delibere o gli atti adottati in violazione del presente comma sono
nulli, con inoltre possibile onere, a carico della società, di ripristinare (l’ormai variata)
situazione iniziale. In aggiunta, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le
disposizioni di cui al presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, è
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione
e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato realizzato dalle imprese coinvolte
nell’ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
Differisce per alcuni aspetti specifici alla fattispecie la disciplina contenuta al comma 5.
Innanzitutto, colui tenuto alla notifica è il soggetto acquirente delle partecipazioni, che entro
dieci giorni dal compimento dell’operazione è obbligato a fornire la descrizione generale
del progetto di acquisizione e le generalità dell’acquirente e del settore in cui opera. La
normativa originale prevede una differenziazione nel caso in cui l’acquisizione abbia ad
oggetto azioni di una società quotata oppure non quotata. Nel primo caso la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una
partecipazione superiore alla soglia del 3% (o 5% nel caso di PMI, come specificato
dall’articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), e sono
successivamente notificate le acquisizioni che superano le soglie del 5, 10, 15, 20 e 25 per
cento. Non viene, invece, data nessuna informazione particolare per le società non quotate,
lasciando il principio generale (e vago) della tutela degli interessi della difesa e della
sicurezza nazionale, che dev’essere necessariamente applicato con riguardo ai principi della
ragionevolezza e della proporzionalità. Per quanto riguarda i termini, la richiesta di
informazioni ulteriori e le possibili sanzioni, si fa riferimento alle informazioni già
precedentemente descritte.
Venendo ora all’analisi procedurale in materia di energia, trasporti e comunicazioni, si nota
come la normativa non varia sostanzialmente rispetto a quella già vista.
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Oggetto della notifica è qualsiasi delibera, atto o operazione, adottata da una società che
detiene uno o più degli attivi strategici nei tre settori interessati (e individuati ai sensi del
comma 1, art.2, D.L. 21/2012), “che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo
o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della società, il trasferimento all’estero della sede sociale, il
trasferimento dell’azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o
l’assegnazione degli stessi a titolo di garanzia”.
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere espresso il veto alle
delibere, atti e operazioni che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia effettiva
di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle
reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.
Le tempistiche, sia per quanto riguarda la durata totale della procedura (15 giorni), che per
quanto riguarda la sospensione del termine in caso di richiesta di ulteriori informazioni (10
giorni, una sola volta) coincidono con quelle descritte all’art. 1., così come, restano invariate
le sanzioni in caso di inosservanze.
Utile ricordare come, ogni qualvolta sia possibile, il potere di veto è espresso nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (che cioè sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici).
Al comma 5 viene descritta la seconda fattispecie che porta all’obbligo di notifica, ossia
l’acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione europea, di
partecipazioni in società che detengono attivi strategici, di rilevanza tale da determinare
l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società
la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto.
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In questo caso non si fa più riferimento alle
soglie precedentemente viste (a partire dalla soglia base del 3 %) per fare posto al solo caso
di acquisizione di partecipazioni di controllo. La notifica deve contenere ogni informazione
utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito
di operatività. Qualora l’insediamento del nuovo acquirente extra-UE comporti una
minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, con decreto
(adottato con le modalità già viste) l’efficacia dell’acquisto può essere condizionata
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Comma 2, articolo 2, D.L. 21/2012.
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Per l’individuazione del concetto di partecipazione “di controllo” la norma rimanda all’articolo 2359 del
Codice civile.
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all’assunzione, da parte dell’acquirente, di impegni diretti a garantire la tutela dei già
menzionati interessi. In casi eccezionali di rischio il Governo può opporsi, sulla base della
stessa procedura, all'acquisto.
L’istruttoria sulle notifiche del Decreto Golden Power è coordinata dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri (art. 2, primo comma, DPR 19 febbraio 2014 n. 35) ed è affidata al
Ministero dell’Economia (per le società da questo ministero direttamente o indirettamente
partecipate) ovvero, per le altre società, alternativamente al Ministero della Difesa o al
Ministero degli Interni in funzione delle rispettive competenze (art. 3 del DPR sopra citato).
Ciò detto, ad esito dell’istruttoria, il Ministero responsabile formula alla Presidenza del
Consiglio una proposta di esercizio dei poteri speciali ovvero indica le motivazioni per le
quali non ne ritiene necessaria l’attivazione. Nel primo caso, il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede all’esercizio dei poteri speciali con apposito decreto di cui dà immediata
comunicazione al soggetto notificante e alle competenti Commissioni Parlamentari; in caso
contrario, viene comunicata al soggetto notificante la decisione di non esercitare i poteri
speciali.
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3.2 Riforme procedimentali
Numerose sono state le modifiche e gli aggiornamenti apportati alla disciplina originaria.
Innanzitutto, viene allungato il termine per l’attivazione dei poteri speciali dall’avvenuta
notifica, che passa dai quindici giorni iniziali ai quarantacinque giorni previsti dal decreto-
legge 105/2019. Termine che, come anticipato, risultava il più breve in Europa e che è
diventato incompatibile con il termine minimo imposto dal Regolamento 452/2019 di
trentacinque giorni, necessario per consentire lo svolgimento della consultazione con gli
altri Stati membri e la Commissione (come voluto dal Regolamento 452/2019). L’estensione
delle tempistiche procedimentali non è ovviamente priva di conseguenze. Se da un lato
l’esecutivo ha a disposizione maggior tempo per effettuare ricerche, analisi e approfondire
l’istruttoria, dall’altra ciò comporta un maggior grado di incertezza per gli operatori,
prolungandone lo stato d’attesa. Inoltre, si rischia di esporre il controllo amministrativo a
ingerenze e pressioni politiche con maggiori interferenze nelle dinamiche di mercato.
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A. Triscornia, “Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto societario”, cap.6, in
Rivista delle società, 2019.
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G. Napolitano, “Foreign Direct Investment Screening”, cap. 13, il Mulino, 2019.