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CAPITOLO 1
L’INTRODUZIONE DEGLI IAS/IFRS
E LE PRINCIPALI IMPLICAZIONI PER LE BANCHE
1. Introduzione
L’introduzione dei principi contabili internazionali e la loro adozione da parte
della Commissione Europea risponde contemporaneamente a diverse esigenze:
- costituisce uno dei momenti più importanti del processo di armonizzazione
normativa finalizzato alla creazione di un’area economica europea omogenea;
- è uno degli strumenti più efficaci per colmare le carenze esistenti in tema di
trasparenza e comparabilità nell’ambito dei processi contabili e di redazione
dei bilanci societari;
- consente una progressiva convergenza tra i criteri contabili europei e quelli in
uso nei paesi anglosassoni, al fine di rendere omogenei, e quindi comparabili,
gli elementi di valutazione a disposizione degli investitori nei mercati
finanziari internazionali;
- favorisce, di conseguenza, la circolazione dei capitali, consentendo alle
imprese di ampliare, anche a livello internazionale, le possibilità di reperire
risorse finanziarie a titolo di capitale di rischio.
In linea generale, il passaggio dalla precedente normativa di bilancio, applicata
sino al 2004, alle nuove regole previste dai principi contabili internazionali, ha
comportato notevoli riflessi sulle modalità di rilevazione delle operazioni, sulla
classificazione delle principali poste in bilancio e sui criteri di valutazione delle
attività e passività. Ma novità di rilievo si riscontrano anche semplicemente
analizzando la struttura e i contenuti informativi del bilancio: la prima risulta
ampliata e costituita dai documenti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota
Integrativa, Relazione degli Amministratori, Relazione sulla Gestione, Rendiconto
Finanziario e Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto; i contenuti
informativi, specie quelli relativi alla Nota Integrativa, risultano anch’essi ampliati
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con l’obiettivo di fornire agli stakeholders maggiori strumenti di valutazione
dell’impresa e della sua intrinseca rischiosità.
Al di là dei contenuti dei singoli principi contabili, e orientando l’ottica di analisi
sugli intermediari finanziari bancari, che rientrano tra le imprese che devono
obbligatoriamente applicare i principi IAS, a prescindere dalla loro natura di
imprese quotate e dal tipo di bilancio, individuale o consolidato, che esse
redigono, è possibile affermare che l’impatto dell’introduzione dei principi
contabili internazionali è di triplice natura:
1) contabile
2) relativo alla disclosure
3) di tipo organizzativo
Innanzitutto i nuovi principi incidono sull’equilibrio dell’intermediario, in quanto
esplicano i loro effetti sulle diverse poste in bilancio e quindi, di conseguenza,
sulla dimensione e sulla volatilità del reddito e del patrimonio (impatto contabile);
in secondo luogo, gli IAS comportano un incremento della forza comunicativa dei
documenti contabili e un maggior grado di trasparenza nei confronti degli
stakeholders (impatto sulla disclosure); in terzo luogo, l’introduzione degli IAS
comporta un impatto di tipo organizzativo e gestionale, sia perché induce la banca
a dotarsi di strumenti informatici più efficaci, al fine del reperimento e della
elaborazione delle informazioni necessarie alla redazione del bilancio, sia perché
comporta una maggiore dialettica e comunicazione tra la funzione Contabilità e
bilancio e altre funzioni aziendali, come Risk management e Controllo di
gestione, sia, infine, perché comporta una rivisitazione dei processi di istruttoria
per la valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti credito sulla base
della nuova struttura del bilancio IAS (impatto organizzativo).
In buona sostanza, il processo di conversione ai nuovi principi contabili si
presenta come “multidisciplinare”, in quanto esplica i suoi effetti in misura
significativa su molti comparti operativi bancari, non limitandosi ad incidere solo
sul comparto amministrativo-contabile
1
.
1
PEZZOTTA-FIORE, “IAS 39 e trattamento contabile dei crediti”, Cooperazione di credito,
n. 186, 2004
9
1.1 L’applicazione dei principi contabili internazionali in
ambito comunitario
Il primo atto dell’iter che ha portato all’applicazione in ambito comunitario dei
nuovi principi è costituito dall’emanazione, da parte del Parlamento europeo e del
Consiglio, del Regolamento n. 1606/2002 del 19 luglio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Guue) n. 243 dell’11 settembre 2002,
che, oltre a recepire i principi contabili, internazionalmente riconosciuti, emanati
dall’organismo internazionale indipendente che si occupa della predisposizione di
norme contabili, noto come IASB (International Accounting Standard Board), ne
prevede l’applicazione obbligatoria per i bilanci consolidati delle società quotate
in un qualsiasi mercato regolamentato a partire dal 2005. Lo stesso regolamento,
inoltre, stabilisce che tali principi, al fine di acquisire piena operatività, debbano
essere omologati dalla Commissione Europea e pubblicati nella Guue.
Il regolamento, che, secondo l’art. 249 del trattato istitutivo della UE, costituisce
atto giuridico di portata generale ed è obbligatorio e direttamente applicabile in
ciascuno Stato membro, dà facoltà agli Stati membri di scegliere se permettere o
imporre alle società quotate l’applicazione degli IAS nella redazione dei bilanci
individuali e di scegliere se permettere o imporre anche alle società non quotate
l’applicazione degli IAS
2
.
Successivamente, il 29 settembre 2003 la Commissione Europea ha completato il
processo di omologazione adottando il Regolamento n. 1725/2003, che approva
gli IAS e le relative interpretazioni, confermando la loro applicazione obbligatoria
dal 2005 per i bilanci consolidati delle società quotate nei mercati regolamentati
europei secondo i termini del Regolamento 1606/2002.
Il Regolamento n. 1725/2003 ha tuttavia rinviato l’adozione degli IAS 32
(Strumenti finanziari: esposizione in bilancio) e IAS 39 (Strumenti finanziari:
rilevazione e valutazione), particolarmente importanti per i bilanci bancari, che
sono stati successivamente adottati con i Regolamenti n. 2237/2004 e 2086/2004.
Il procedimento di omologazione dello IAS 39 è stato caratterizzato da difficoltà
2
MAURO, “L’applicazione degli IFRS alla rilevazione delle passività potenziali nel bilancio
bancario in Italia”, Rivista italiana di ragioneria ed economia aziendale, 2006
10
legate all’esistenza, nella versione originaria del principio, della cosiddetta fair
value option (FVO), una particolare clausola che concede ai redattori del bilancio
la possibilità di valutare al fair value qualsiasi strumento finanziario, ad esclusione
degli strumenti di capitale che non hanno un fair value attendibile, con
registrazione degli effetti direttamente al conto economico (modello di
valutazione al full fair value). Nel regolamento emanato a dicembre il legislatore
europeo ha omologato lo IAS 39 nella versione cosiddetta “a stralcio” (carve out),
cioè senza la parte attinente alla fair value option, che è stata sottoposta a
rivisitazione da parte dello IASB nel corso del 2005. Il procedimento di revisione
ha portato ad una limitazione dell’utilizzo della fair value option per gli strumenti
finanziari dell’attivo e ad una estensione del suo utilizzo, a determinate
condizioni, per le poste del passivo
3
.
Sempre in tema di strumenti finanziari, inoltre, è da ricordare che il Regolamento
n. 108/2006 dell’11 gennaio 2006 introduce, a partire dal 1 gennaio 2007,
l’IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative), che, finalizzato al
miglioramento dell’informativa fornita sugli strumenti finanziari, sostituisce il
principio IAS 30 (Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti
finanziari) e alcuni requisiti previsti dallo IAS 32.
Quale ultimo atto del complesso iter di adozione dei principi contabili
internazionali va menzionato il Regolamento della Commissione n. 1126 del 3
novembre 2008 che sostituisce, abrogandolo, il Regolamento n. 1725/2003 della
Commissione e adotta il testo coordinato dei principi contabili internazionali.
La ratio sottostante all’emanazione di tale documento sta nella consapevolezza
che i vari principi internazionali sono stati oggetto di una serie successiva di
provvedimenti di modifica che, oltre ad ostacolare la corretta applicazione dei
principi stessi, genera incertezza, scarsa chiarezza e poca trasparenza. Di qui la
necessità di riunire in unico testo i principi contenuti nel Regolamento
n. 1725/2003 e nei successivi provvedimenti di modifica.
Il testo coordinato recepisce, tra le modifiche registrate dai principi nel corso degli
anni, anche le importanti novità introdotte ad ottobre 2008 (con Regolamento
n. 1004/2008 dalla Commissione) in relazione allo IAS 39 e all’IFRS 7 e
3
GIANNINI, “Le novità intervenute in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS”,
Bancaria Editrice, 2007
11
conseguenti alla diffusione a livello mondiale degli effetti della crisi finanziaria
scatenata dai mutui subprime americani. Il Regolamento citato, nel consentire di
modificare la classificazione in bilancio di determinati strumenti finanziari -
trasferendoli dalla categoria Held for Trading (posseduti per la negoziazione) ad
altre categorie -, solo in circostanza rare, considera la crisi finanziaria come una di
queste circostanze e permette esplicitamente l’uso di tale possibilità di
riclassificazione. L’obiettivo di tale modifiche è evidentemente quello di
minimizzare gli effetti della valutazione al fair value degli strumenti finanziari in
circostanze, come quella dell’attuale crisi, assolutamente eccezionali. Accanto
all’eccezionalità è palese anche il carattere di urgenza che il provvedimento
riveste, giustificato anche dalla considerazione che, nel contesto delle attuali
turbolenze, “taluni strumenti finanziari non sono più negoziati ovvero i relativi
mercati non sono più attivi o sono in difficoltà”
4
.
In ultima analisi, vi è da notare che l’adozione degli IAS ha sollevato problemi di
compatibilità con le direttive comunitarie precedentemente emanate in materia di
bilancio, ossia la quarta direttiva in materia di bilanci d’esercizio e la settima in
materia di bilanci consolidati (recepite in Italia con il D. Lgs. 127/1991). Sebbene
gli studi effettuati in sede UE abbiano evidenziato una sostanziale compatibilità
tra gli IAS e le direttive comunitarie, l’esistenza di numerose possibilità di
opzione tra diverse alternative all’interno delle direttive potevano aver indotto gli
Stati membri ad optare per soluzioni non in sintonia con i principi contabili
internazionali. Tale consapevolezza ha portato ad un processo di adeguamento
delle direttive ed alla successiva emanazione sia della direttiva n. 2001/51/CE che
della direttiva n. 2001/65/CE (recepita parzialmente in Italia con il D. Lgs. n. 394
del 30 dicembre 2003)
5
che modificano, rispettivamente, la quarta e la settima
direttiva precedentemente citate.
4
Regolamento n. 1004/2008 della Commissione, considerando n. 6
5
La direttiva in oggetto modifica le direttive n. 78/660 (quarta direttiva), 83/349 (settima direttiva)
e 86/635 (banche ed altre istituzioni finanziarie) ed è finalizzata a consentire la valutazione al fair
value degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, ed impone l’obbligo di fornire in Nota
Integrativa una serie di informazioni sul fair value
12
1.2 Le disposizioni nazionali in materia di IAS/IFRS
Con la Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003) il legislatore
italiano ha individuato le società, diverse da quelle quotate, per le quali è previsto
l’obbligo o la facoltà di adottare i principi contabili internazionali, dando delega al
governo per la definizione della disciplina relativa.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, contenente disposizioni relative
all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, ha esteso, in
attuazione della delega contenuta nella legge n. 306, l’ambito di applicazione
obbligatorio dei principi IAS/IFRS aggiungendo, oltre ai bilanci consolidati delle
società quotate, come stabilito dal regolamento comunitario, sia i bilanci
d’esercizio (in via facoltativa per il 2005 e obbligatoria dal 2006) delle società
quotate, delle banche, degli enti finanziari vigilati e delle compagnie di
assicurazione non quotate. Inoltre è stata concessa la facoltà di applicare i nuovi
principi a tutte le imprese che devono redigere il bilancio consolidato ed alle
imprese controllate da quest’ultime, dalle società quotate, dalle banche e dagli enti
finanziari vigilati. Un quadro di sintesi dei soggetti obbligati in Italia ad utilizzare
gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato è riportato
nella seguente tabella:
Tipologie di società Bilancio
consolidato IAS
Bilancio
d’esercizio IAS
a) Società quotate Obbligo da 2005 Facoltà da 2005
Obbligo da 2006
b) Società con strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico
Obbligo da 2005 Facoltà da 2005
Obbligo da 2006
c) Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM,
SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica
Obbligo da 2005 Facoltà da 2005
Obbligo da 2006
d) Società assicurative Obbligo da 2005 Obbligo da 2006
se quotate e non
optano per il
bilancio consolidato
e) Società incluse nel bilancio consolidato di società
sub a), b), c) e d)
Facoltà da 2005 Facoltà da 2005
f) Società che redigono il bilancio consolidato diverse
dalle società sub a), b), c) e d)
Facoltà da 2005 Facoltà da 2005
se optano per il
consolidato
g/1) Società diverse dalle precedenti incluse nel
bilancio consolidato di società sub f)
-
Facoltà da 2005
g/2) Società diverse dalle precedenti non incluse in un
bilancio consolidato
-
Facoltà da esercizio
individuato con
apposito decreto
h) Società che possono redigere il bilancio abbreviato
-
Divieto
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Dunque, per quanto riguarda le banche e gli altri intermediari vigilati, essi, che
siano quotati o meno, soggiacciono all’obbligo di redigere il bilancio consolidato
secondo tali principi a partire dal 2005. Lo stesso obbligo è previsto per il bilancio
d’esercizio a partire dal 2006, con facoltà di anticipare la redazione secondo gli
IAS/IFRS sin dal 2005.
La Banca d’Italia, esercitando il potere di definizione dei prospetti contabili e del
contenuto della nota integrativa, già conferitole dal D. Lgs n. 87/92 e confermato
dal decreto 38/2005, ha emanato, con la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, la
nuova disciplina amministrativa in materia di bilanci bancari redatti in conformità
ai principi contabili internazionali. Inoltre, con un successivo provvedimento
normativo, la Banca d’Italia ha armonizzato con i nuovi principi contabili le
Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui
requisiti prudenziali, al fine di salvaguardare, attraverso l’introduzione di appositi
“filtri prudenziali”, la qualità del patrimonio di vigilanza e ridimensionarne la
possibile volatilità connessa all’applicazione degli IAS. In aderenza con la
normativa emanata dalla Consob sull’impiego degli IAS/IFRS nelle normative
infrannuali delle imprese, alcune banche e gruppi bancari italiani hanno inoltre
adottato i principi contabili internazionali anche nelle informative trimestrali e
semestrali, spingendo di conseguenza l’ABI, attraverso un apposito gruppo di
lavoro interbancario, alla riformulazione degli schemi e delle regole di redazione
del rendiconto semestrale per conformarli alle nuove prescrizioni contabili.
1.3 Le principali implicazioni per le banche: obiettivi,
principi e modalità di valutazione
Particolarmente importante per l’equilibrio delle banche è l’impatto contabile
dell’introduzione degli IAS, ovvero la loro incidenza sulle diverse poste in
bilancio e dunque sulla dimensione e sulla volatilità del reddito e del patrimonio.
In questo senso, evidente risulta l’effetto che gli IAS esplicano sia sugli obiettivi
di redazione del bilancio e sulle nozioni di capitale e di reddito in esso contenute,
sia sui principi sottesi alla redazione dei documenti contabili.
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Riguardo agli obiettivi, al concetto di bilancio come strumento volto a garantire
l’affidamento dei terzi anche tramite il principio cardine della prudenza, si
sostituisce la visione del bilancio come strumento grazie al quale i terzi assumono
decisioni in campo economico. In tale visione, il principio di competenza
economica, accanto a quello della prospettiva di funzionamento dell’impresa
(going concern), assumono una posizione di preminenza. Si passa, in sintesi, dal
concetto di bilancio orientato prevalentemente verso i creditori e gli azionisti, al
concetto di bilancio orientato agli investitori e presentato in chiave
prevalentemente prospettica.
Conseguenza di tale nuova visione del bilancio è la modifica delle nozioni di
capitale e di reddito: il primo, da insieme di risorse e obblighi facenti capo
giuridicamente all’impresa, diviene insieme di risorse economiche gestite
dall’impresa; il secondo, da reddito prodotto e influenzato dal principio della
prudenza, su cui era posta in passato particolare enfasi, diviene semplicemente
reddito prodotto.
Riguardo ai principi, con l’introduzione degli IAS assumono rilevanza principi
come quello di competenza e quello della prevalenza della sostanza sulla forma.
Particolare importanza ai fini della chiarezza e della valenza informativa del
bilancio assume il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Esso
prevede che nei casi in cui non esista una perfetta aderenza tra l’aspetto
sostanziale e quello giuridico-formale di un’operazione, l’elemento su cui è
necessario basarsi per la contabilizzazione, la valutazione e l’esposizione in
bilancio debba essere la sostanza economica piuttosto che la forma giuridica.
Conseguentemente, esso comporta che si possa iscrivere o cancellare una posta di
bilancio solo in presenza di un reale trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi con l’attività oggetto di contratto. Emblematico dell’applicazione di
questo principio è il caso del leasing finanziario che, secondo lo IAS 17, deve
essere contabilizzato secondo il cosiddetto “metodo finanziario”.
Alla teorizzazione di tali principi seguono, in sede applicativa, novità significative
in tema di valutazioni di bilancio. In particolare, gli IAS determinano
un’attenuazione dell’ambito applicativo del criterio del costo storico,
assolutamente prevalente in passato, e adottano, tendenzialmente, un modello
15
valutativo misto, nel quale convivono due principali sistemi di valutazione: il fair
value e il costo ammortizzato. Riguardo al fair value, esso è l’ammontare al quale
un’attività (o una passività) può essere scambiata in una transazione tra
controparti indipendenti in possesso di un ragionevole grado di conoscenza delle
condizioni di mercato e dei fatti rilevanti connessi all’oggetto della negoziazione.
Per gli strumenti finanziari il fair value viene determinato attraverso l’utilizzo di
prezzi acquisiti dai mercati finanziari, nel caso di strumenti quotati su mercati
attivi, oppure mediante l’utilizzo di modelli valutativi interni.
Il costo ammortizzato, invece, è pari al valore di prima iscrizione,
diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale e delle rettifiche/riprese di valore e
dell’ammortamento, calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo,
relativo ad ogni differenza tra l’ammontare erogato e quello a scadenza,
tipicamente riconducibile all’esistenza di costi o proventi imputabili alla
transazione.
Infine, una brevissima indicazione degli IAS/IFRS che rivestono particolare
importanza per le banche. Un ruolo fondamentale spetta allo IAS 32, modificato
dall’IFRS 7, che riguarda le informazioni integrative da fornire agli strumenti
finanziari, e allo IAS 39 sull’iscrizione e misurazione degli strumenti finanziari.
Accanto ad essi, è necessario menzionare, lo IAS 14, che prescrive un’autonoma
informativa economica-finanziaria per ciascuno dei settori di attività nei quali la
banca opera, lo IAS 17, che contiene le regole per la contabilizzazione e la
presentazione in bilancio delle operazioni di leasing e lo IAS 36 che si sofferma
sul procedimento di impairment.
Importanti novità sono inoltre state previste per il trattamento contabile dei
contratti derivati di copertura di rischi finanziari e delle relative attività e passività
coperte. L’accresciuto utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte delle
banche ha in effetti evidenziato come nel modello contabile ante-IAS
l’esposizione a tali strumenti fosse rappresentata in maniera inadeguata. Di qui la
necessità di introdurre nuove norme che fossero in grado di colmare il
disallineamento esistente tra le informazioni contenute in bilancio e il reale profilo
di rischio delle imprese.