5
INTRODUZIONE
I prodotti assicurativi a spiccata componente finanziaria sono un argomento di
grande attualità in virtø della loro ampia diffusione tra gli investitori; la ricerca
seguente si pone pertanto l'obiettivo di analizzare la loro natura, la disciplina alla
quale sono sottoposti ed i rimedi a disposizione dei contraenti per la tutela dei
propri diritti.
I prodotti assicurativo-finanziari sono espressioni della tendenza all'unificazione
delle diverse tipologie di mercato; la prassi contrattuale ha reso infatti sempre piø
problematica la distinzione dei segmenti tradizionali dei mercati finanziario,
assicurativo e bancario. Ad entrare in crisi è stato in particolare il principio
utilizzato per isolare il mercato assicurativo (e quello bancario) dal mercato
mobiliare, in quanto è venuto meno il criterio che faceva riferimento al contenuto
dei diversi tipi di prodotto.
La 'despecializzazione' delle attività finanziarie è generata da due fattori:
l'elaborazione di prodotti c.d. 'misti', nei quali è difficile isolare una componente
prevalente, e la tendenza alla creazione di gruppi polifunzionali che operano in
diversi mercati, pur avvalendosi di una rete di distribuzione unitaria.
Il d. lgs. n. 58, del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), ha recepito questa tendenza
indicando con la nozione di prodotto finanziario non soltanto i tradizionali valori
mobiliari ma altresì ‹‹ogni altra forma di investimento di natura finanziaria››. E'
stata in questo modo sancita l'applicabilità della disciplina dei mercati finanziari
a tutti gli strumenti di raccolta del capitale con finalità di investimento e quindi
anche ai prodotti misti assicurativi con componente finanziaria prevalente.
La tradizionale impostazione codicistica dell'assicurazione sulla vita configurava
un prodotto con una funzione tipicamente previdenziale ed il relativo rischio
finanziario a carico dell'impresa di assicurazioni.
6
Sempre piø prodotti assicurativi hanno però visto accentuarsi la loro componente
finanziaria; negli ultimi decenni l'aumento dell'inflazione ha infatti provocato
disaffezione del pubblico per le assicurazioni sulla vita a causa della progressiva
erosione del valore dei premi versati. Per tale motivo le compagnie di
assicurazione hanno cercato di riconquistare i risparmiatori modificando le
caratteristiche del contratto; sono così state create e distribuite le polizze linked
con prestazioni collegate a quote di fondi di investimento (unit linked) o ad indici
azionari o altri valori di riferimento (index linked).
Queste nuove tipologie di prodotti conferiscono al rapporto assicurativo una
fisionomia nuova in quanto la componente finanziaria diventa preponderante;
queste polizze finiscono per distaccarsi dalla fattispecie di assicurazione sulla
vita considerata dal codice civile ed assumono, in tutto e per tutto, i caratteri
delle operazioni finanziarie (vedasi il caso di polizze senza garanzie di risultati e
restituzione del capitale).
Risulta pertanto difficoltoso individuare una precisa nozione di prodotti
assicurativo-finanziari idonea a segnare il confine rispetto a quei contratti che,
pur presentando connotati finanziari, non fanno venir meno la tradizionale
funzione di previdenza (ad esempio le c.d. polizze rivalutabili). Infatti, così come
è inesatto stabilire una assoluta incompatibilità tra prodotti assicurativo-finanziari
e prodotti assicurativi in senso stresso, allo stesso tempo è altrettanto innegabile
che taluni prodotti 'misti' risultino incompatibili con il tipo tradizionale di
contratto di assicurazione sulla vita, disciplinato dal codice civile, e possano
essere visti come prodotti finanziari puri.
Sorge allora la necessità di tutelare l'assicurato in modo che sia adeguatamente
informato sulle reali caratteristiche del prodotto, data la sua natura ibrida; se
infatti la ratio originaria dell'assicurazione sulla vita si radica nell'accumulo di un
capitale a scopo previdenziale, è anomalo che le nuove tipologie contrattuali
possano condurre ad un risultato opposto, ovvero alla sua perdita nella misura in
cui il mercato mobiliare tenda ad evolversi in senso negativo.
7
Fino a tempi relativamente recenti si riteneva che i contratti assicurativi, per la
loro specifica natura giuridica, non richiedessero la particolare tutela del
contraente fornita dalla disciplina delle informazioni necessarie. L'accentuarsi
della componente di rischio finanziario a carico dell'assicurato ha però portato
all'introduzione di importanti novità legislative che, attraverso la l. 28 dicembre
2005, n. 262 (c.d. legge sul risparmio), le sue successive modifiche e
l'emanazione del codice delle assicurazioni, hanno mutato radicalmente la
disciplina dei prodotti assicurativi di natura finanziaria, estendendo ad essi la
normativa riguardante gli obblighi informativi dettata per i prodotti
d'investimento.
La scelta tra differenti opportunità di investimento è infatti essenzialmente un
problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sullo
strumento finanziario, sul suo emittente e sull’economia nel suo complesso, che
consentano una valutazione del rapporto tra rischio e rendimento. La difficoltà di
raccogliere e comprendere tali informazioni può minare l’efficienza dei mercati
finanziari e condurre a situazioni svantaggiose per il contraente, esponendolo a
perdite inconsapevoli.
I doveri di informazione imposti all’intermediario rappresentano quindi la chiave
di volta della disciplina dei servizi di investimento e di conseguenza anche della
distribuzione di polizze assicurativo-finanziarie.
8
CAPITOLO I
LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVO-
FINANZIARI
1. Premessa
Preliminare rispetto ad ogni discorso sugli obblighi informativi nei prodotti misti
assicurativo-finanziari si pone il problema della qualificazione dei contratti, al
fine di individuare le norme ad essi applicabili.
Nella prassi concreta sono spesso emessi dalle imprese di assicurazioni 'prodotti',
della piø varia tipologia, costruiti in modo tale da essere assimilabili agli
strumenti finanziari. Si tratta generalmente della combinazione di
un'assicurazione sulla vita con un investimento mobiliare
1
tale da creare un
contratto che, pur assumendo la forma del contratto tipico di assicurazione sulla
vita, implica l'investimento finanziario delle somme versate. La prestazione
dell'assicuratore al momento dello scioglimento del rapporto risulterà pari al
valore delle quote del fondo mobiliare in cui l'impresa avrà investito i premi
ricevuti. In queste polizze, quindi, l'elemento finanziario è preponderante
sull'elemento assicurativo
2
, quando addirittura non esclusivo.
Preso atto che questi contratti possono essere validamente stipulati dalle imprese
di assicurazione nell'esercizio della loro attività
3
, l'interrogativo da porsi è se essi
rientrino nella categoria dei contratti di assicurazione o siano forme di
investimento di natura finanziaria.
1
FABIANO, Natura giuridica e disciplina delle polizze unit linked prima e dopo la riforma t.u.f., in
Nuova giur. civ. comm., 2009, I, p. 140.
2
VOLPE PUTZOLU, Le polizze unit linked e index linked, in Ass., 2000, p. 233 ss..
3
Il cod. ass. all'art. 2 ricomprende, tra le operazioni lecite nell'attività assicurativa, il ramo III, composto
dai contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni collegate a fondi o indici.
9
E' dunque necessario guardare al di là della loro qualificazione formale, per
analizzare a quale tipologia contrattuale siano ascrivibili e alle regole di quali
settori normativi siano essi soggetti.
2. Prassi contrattuale
I contratti assicurativo-finanziari, provenienti dall'esperienza anglosassone
4
, sono
contratti di assicurazione sulla vita nei quali la prestazione dell'assicuratore
dipende da un 'valore di riferimento' variabile: essa non è quindi determinata al
momento della conclusione del contratto ma solo allo scioglimento
5
.
Nella prassi contrattuale questi contratti sono denominati polizze linked a causa
del valore di collegamento (in inglese link) assunto per la quantificazione della
prestazione. Esse si dividono in due sottotipi a seconda del 'valore di riferimento'
assunto a collegamento per la quantificazione della prestazione.
- Nelle polizze unit linked la prestazione dell'assicuratore è collegata al
rendimento delle quote di un fondo di investimento collettivo gestito da
un'altra società, e quindi 'esterno', o dalla stessa impresa di assicurazione, e
quindi 'interno'. Il premio è impiegato per l'acquisto di parti di specifiche
attività finanziarie
6
e la maggior o minor componente finanziaria della polizza
è data dal tipo di fondo (obbligazionario, azionario, bilanciato, monetario) nel
quale sono investiti i premi.
- Nelle polizze index linked la prestazione dell'assicuratore è collegata alle
variazioni di un indice di riferimento (es. indice di borsa), di un indice
azionario o di un paniere di indici
7
. Il premio è impiegato per l'acquisto di
4
Una indicazione dell'origine anglosassone di questi contratti è richiamata da VOLPE PUTZOLU, Le
polizze unit linked e index linked, cit., riportando la definizione di essi nell'Insurance Companies Act 1982
inglese: ‹‹contracts of insurance of human life or contracts to pay annuaities on human life where the
benefits are wholly or partly to be determined by reference to the value of, or the income from, property
of any description or by reference of fluctuations in, or in an index of, value of property of any
description››.
5
ROSSETTI, Polizze 'linked' e tutela dell'assicurato, in Ass., 2002, I, p. 224.
10
un'obbligazione ed un'opzione su indici di borsa o relativi a valute (index
Bond)
8
.
Queste polizze, a loro volta, nel concreto contenuto contrattuale possono
articolarsi in vario modo:
- polizze a premio unico e polizze a premio ricorrente;
- polizze a vita intera e polizze temporanee;
- polizze per il caso morte, per il caso sopravvivenza e miste;
- polizze con garanzia di risultato minimo e polizze prive di garanzia;
- polizze con capitale interamente garantito (c.d. guaranteed linked);
- polizze con capitale parzialmente garantito (c.d. partial guaranteed linked);
- polizze senza capitale garantito (c.d. linked pure).
Nella realtà assicurativa le polizze linked sono però, nella quasi totalità delle
ipotesi, strutturate come polizze miste, temporanee ed a premio unico
9
.
In questi contratti assume particolare importanza la previsione o meno di una
clausola di garanzia del capitale minimo (totale o parziale) o di rendimento
minimo
10
, poichØ in assenza di dette garanzie viene ad addossarsi sull'assicurato
anche il rischio dell'andamento dell'investimento. Il c.d. 'rischio da performance'
è appunto il rischio di investimento, o piø precisamente il rischio del risultato
dell'investimento
11
; esso è assunto dall'impresa soltanto nel caso e nei limiti in
cui essa garantisca il capitale minimo
12
corrispondente in tutto, o in parte, ai
premi versati.
6
TARDIVO, Polizze unit-linked e index-linked: la causa del contratto, in Riv. amm., 2002. p. 93.
7
SCARPA, Natura delle polizza finanziari index linked e tutela dell'assicurato, in I contratti, 2010, 6, p.
578, definisce le polizze index linked come sintesi tra acquisto di azioni e investimento tradizionale.
8
TARDIVO, Polizze unit-linked e index-linked: la causa del contratto, cit., p. 93.
9
ROSSETTI, Polizze 'linked' e tutela dell'assicurato, cit., p. 225; VOLPE PUTZOLU, Le polizze unit
linked e index linked, cit., p. 239.
10
Per TARDIVO, Polizze unit-linked e index-linked: la causa del contratto, cit., p. 93, il capitale minimo
garantito e il rendimento minimo garantito non sono effetti naturali del contratto unit linked, mentre nel
caso di polizza index linked sarebbero effetto naturale del contratto.
11
La circolare ISVAP, 25 maggio 1998, n. 332, descrive il rischio di investimento per l'impresa di
assicurazione come il pericolo che ‹‹gli attivi non producano un rendimento sufficiente o non conservino
un valore tale da consentire all'impresa di soddisfare l'impegno contrattuale assunto nei confronti del
contraente››.
12
VOLPE PUTZOLU, Le polizze unit linked e index linked, cit., p. 233 ss..
11
Fattore indicativo, inoltre, in questi contratti è che nella prassi negoziale nel caso
di morte dell'assicurato al beneficiario venga liquidato il valore delle quote
acquistate, con le somme versate a titolo di premio, aumentato di una percentuale
talmente ridotta (ad es. 101%) da rendere il rischio demografico per l'assicuratore
praticamente nullo
13
. In particolare è stato sostenuto che ‹‹questa garanzia
minima è dovuta alla preoccupazione di salvaguardare la natura assicurativa del
contratto, ma è per lo meno dubbio che sia sufficiente per modificare la natura
essenzialmente finanziaria dell'operazione››
14
.
3. Natura del contratto di assicurazione sulla vita
15
L'assicurazione è qualificata come l'operazione economica che consente, tramite
la ripartizione di una pluralità di soggetti, di garantirsi contro le conseguenze
patrimonialmente negative di un determinato rischio, trasformandolo da
individuale in un rischio collettivo
16
.
Nella sua veste tradizionale il contratto di assicurazione sulla vita è così definito
dall'art. 1882 c.c.: ‹‹L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso
il pagamento di un premio, si obbliga [a rivalere l'assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro ovvero] a pagare un capitale o
una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana››; non è però da
considerarsi evento attinente alla vita umana qualsiasi fatto che incida sulla
persona, ma solo quello che incida sulla vita, cioè sulla sua durata, tanto da
13
ROSSETTI, Polizze indicizzate e sequestrabilità dell'indennizzo, in Ass., 2002, II, p. 170.
14
VOLPE PUTZOLU, Le polizze unit linked e index linked, cit., p. 239, che pur sostiene la qualificazione
delle polizze linked come assicurazioni sulla vita in ogni loro variante.
15
Per una trattazione approfondita del contratto di assicurazione: DONATI, Trattato del diritto delle
assicurazioni private, Milano, 1956; FANELLI, Le assicurazioni, in Trattato di diritto civile e
commerciale, diretto da CICU-MESSINEO, Milano, 1973; VOLPE PUTZOLU, L'assicurazione, in
Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Torino, 1985; GAMBINO, Assicurazione, in
Enciclopedia giuridica, Roma, 1988; BIN, Commentario al codice delle assicurazioni, Padova, 2006. In
particolare sul contratto di assicurazione sulla vita: DONATI, Diritto delle assicurazioni private III,
Milano, 1956; BUTTARO, Assicurazione sulla vita, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1958;
FANELLI, Assicurazione sulla vita, in Novissimo digesto italiano, Torino, 1958; POLOTTI DI
ZUMAGLIA, Assicurazione sulla vita, in Il diritto delle assicurazioni, diretto da SCALFI, Torino, 1992;
CANDIAN, Contratti para-assicurativi, in Il diritto delle assicurazioni, cit..
16
PECCENINI, L'assicurazione, in Trattato di diritto privato, diretto da RESCIGNO, Torino, 2007, p. 71
ss.; FANELLI, Le assicurazioni, cit., p. 19; DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle
assicurazioni, Milano, 2009, p. 3.
12
potersi definire come ‹‹l'assicurazione contro l'incertezza della durata della vita
umana››
17
.
L'evento dedotto in contratto è strettamente legato ad avvenimenti collegati alla
vita umana, in particolare può essere rappresentato da eventi quali la morte o la
sopravvivenza dell'assicurato: nel primo caso la prestazione sarà dovuta nel caso
la morte intervenga entro il periodo stabilito contrattualmente, mentre nel
secondo caso la prestazione sarà dovuta se l'assicurato sarà ancora in vita una
volta terminato il contratto
18
. Attualmente la quota maggiore delle assicurazioni
sulla vita è però data dalle polizze c.d. miste, che prevedono la prestazione sia nel
caso di morte sia nel caso di sopravvivenza.
Le assicurazioni possono inoltre essere a vita intera o temporanee: nel primo caso
il contratto impegna l'assicuratore ad effettuare la prestazione in qualsiasi
momento si verifichi l'evento, mentre nel secondo caso la prestazione è
subordinata al verificarsi dell'evento entro il termine pattuito.
Presupposto fondamentale e causa del contratto è il trasferimento del rischio
dall'assicurato all'assicuratore
19
. Piø precisamente, nelle assicurazioni sulla vita,
il rischio dedotto in contratto è rappresentato non da un eventuale danno futuro,
ma dallo stato di bisogno in cui potrebbero trovarsi l'assicurato o persone
economicamente a lui dipendenti, nel caso di una sua morte precoce o di un
invecchiamento riducente la capacità lavorativa o lo stato di salute
20
.
Essendo lo stato di bisogno solamente presupposto e non oggetto di verifica al
momento del sinistro, si può affermare che nel caso di assicurazione sulla vita
non operi il principio indennitario
21
(che ravvisa la funzione del contratto nel
17
DONATI, Diritto delle assicurazioni private, cit., p. 569; vedasi anche FANELLI, Le assicurazioni,
cit., p. 82.
18
Estesa analisi delle diverse tipologie e combinazioni delle assicurazioni sulla vita in DONATI, Trattato
delle assicurazioni private III, cit., p. 572 ss..
19
FANELLI, Le assicurazioni, cit., p. 65.
20
FARENGA, Diritto delle assicurazioni private, Torino, 2001, p. 194.
21
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 112, enunclea i due
indirizzi ricercanti una causa comune dei contratti di assicurazione i quali riconducono, il primo alla
funzione indennitaria, il secondo alla soddisfazione di un bisogno eventuale-previdenza, per poi affermare
che una riconduzione ad unità delle due fattispecie, vita e danni, andrebbe a snaturare le due tipologie
13
risarcimento di un danno, tipico delle assicurazioni danni) ma il contratto vada a
collocarsi nelle operazioni di carattere previdenziale
22
, essendo la prestazione
dovuta in ogni caso nella misura contrattualmente prevista
23
. La funzione del
contratto di assicurazione sulla vita, e quindi la sua causa
24
, è rappresentata
dunque dal trasferimento del rischio, restando indifferente il concretizzarsi di
fatto del danno-bisogno.
Le assicurazioni sulla vita sono sempre state caratterizzate da una componente
finanziaria
25
. La certezza della prestazione, la maggior precisione delle previsioni
statistiche su mortalità e sopravvivenza (rispetto alle assicurazioni danni) e la
previsione del rendimento dei premi da parte dell'assicuratore, avvicinano
l'assicurazione sulla vita ad un'operazione di capitalizzazione, in quanto
operazione finalizzata alla valorizzazione dei capitali versati dagli assicurati
26
.
Il premio o la rendita sono, per l'appunto, frutto di questa operazione di
capitalizzazione di massa delle somme riscosse. I contratti di assicurazione sulla
vita però, a riguardo, possono distinguersi in diversi sottotipi:
- può essere applicato al premio e alla prestazione un saggio di interesse fissato
dall'assicuratore (c.d. tasso tecnico);
- può essere stabilito che il capitale, ed eventualmente il premio, vengano
aumentati (e mai diminuiti) dai rendimenti degli investimenti in strumenti
finanziari dei premi, le c.d. polizze rivalutabili;
contrattuali; anche sulla funzione indennitaria del ramo danni e funzione previdenziale del ramo vita
TARDIVO, Polizze unit-linked e index-linked: la causa del contratto, cit., p. 100 e PECENNINI,
L'assicurazione, cit., p. 94 ss.; per una estesa e completa analisi delle teorie indennitarie e previdenziali,
oltre alle teorie del bisogno, del rischio e dell'impresa vedasi DE LORENZI, Contratto di assicurazione,
disciplina giuridica e analisi economica, Padova, 2008, in particolare p. 22 ss..
22
La finalità di risparmio previdenziale delle assicurazioni sulla vita può anche essere dedotta dal
riconoscimento implicito del legislatore, attraverso l'applicazione ad esse di regimi fiscali privilegiati, ad
es. la parziale deducibilità del premio.
23
FARENGA, Diritto delle assicurazioni private, cit., p. 194.
24
Per un quadro delle diverse posizioni dottrinali sulla natura causale dell'assicurazione sulla vita vedasi
TARDIVO, Polizze unit-linked e index-linked: la causa del contratto, cit., p. 101 ss., che elenca la teoria
del bisogno eventuale, la teoria del trasferimento del rischio, la teoria dell'impresa, la teoria indennitaria e
la teoria della previdenza, ritenendo quest'ultima quella prevalente e preferibile.
25
ROMAGNOLI, Controllo e regole di collocamento dei prodotti assicurativi a carattere finanziario, in
Nuova giur. comm., 2007, II, p. 90 ss., afferma che qualunque tipo di prodotto assicurativo sia
potenzialmente includibile nella categoria di prodotti finanziari, latu sensu intesa, del T.U.F..
26
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 202.
14
- può essere stabilito che il capitale, e raramente la prestazione, vengano
rivalutati in funzione di un indice (polizze index linked) o del rendimento di
un fondo di investimento (polizze unit linked), con la possibilità di un
rendimento negativo.
Nei primi due casi il rischio finanziario, derivante dall'incertezza del risultato
degli investimenti delle somme ricevute a titolo di premio, grava interamente
sull'assicuratore. Nel caso invece delle polizze linked questo rischio può essere
parzialmente spostato a carico dell'assicurato
27
, fino ad un trasferimento integrale
nel caso di mancata garanzia di capitale minimo.
Essendo la prestazione sicuramente dovuta (per le polizze caso morte e le polizze
miste) ed andando i premi a formare la riserva matematica
28
, al contraente è
attribuito il diritto di sciogliere anticipatamente il contratto per ricevere il capitale
assicurato maturato. Questa forma di risoluzione contrattuale anticipata è detta
riscatto ed è una facoltà che deve essere necessariamente disciplinata dal
contratto
29
, come previsto dall'art. 1925 c.c..
4. Funzione previdenziale delle assicurazioni sulla vita
4.1 Il divieto di azioni esecutive e cautelari
La questione della funzione causale delle assicurazioni sulla vita e delle polizze
linked è strettamente connessa al tema della loro funzione previdenziale e della
sottoponibilità ad azione esecutiva o cautelare delle somme legate ad esse.
La configurazione tradizionale dell'assicurazione sulla vita si concretizzava, e si
concretizza, nel pagamento di una somma anticipatamente fissata in proporzione
al premio. Si ha quindi da un lato la certezza del quantum della prestazione,
mentre, dall'altro lato, una 'funzione previdenziale' socialmente svolta attraverso
27
DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, cit., p. 202.
28
Il riscatto è possibile quando si sia formata la riserva matematica necessaria alla copertura delle spese
della polizza.
29
Il contratto deve disciplinare il diritto di riscatto, e insieme il diritto alla riduzione, in modo tale che il
contraente sia in grado di sapere in ogni momento quale sarebbe il relativo valore.
15
il trasferimento sia del rischio demografico sia del rischio finanziario in capo
all'assicuratore
30
.
Ciò che distingue l'atto di previdenza in senso stretto dall'atto di puro risparmio è
il vincolo di destinazione, oggettivo, delle risorse accantonate; queste sono infatti
inscindibilmente legate all'erogazione di una prestazione, da parte del soggetto
che ha raccolto le somme, al verificarsi di un evento attinente la vita umana.
Nell'atto di puro risparmio alle somme accantonate non viene impressa invece
alcuna destinazione
31
.
Sottostante a questa tutela della funzione previdenziale e di formazione del
risparmio è la ratio dell'art. 1923, comma 1, c.c., secondo il quale ‹‹le somme
dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare››. Questa previsione normativa, in
combinato disposto con l'art. 46 l.fall., n. 5, secondo cui sono escluse dall'attivo
fallimentare ‹‹le cose che non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o
cautelare››, è alla base di lunghe discussioni dottrinali e giurisprudenziali sulla
natura dei contratti di assicurazione sulla vita e di riflesso sui contratti
assicurativo-finanziari.
La tutela degli assicurati verso i creditori sarebbe comunque limitata, attraverso
l'applicazione del secondo comma dell'art. 1923 c.c. che sancisce: ‹‹Sono salve,
rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti
compiuti in pregiudizio dei creditori››.
La questione affrontata è stata quindi quella della legittimazione o meno del
curatore fallimentare ad agire in presenza di contratti di assicurazione sulla vita e,
in caso di risposta positiva, rispetto a quali somme.
30
LA ROCCA, Le sezioni unite e la dimensione evolutivamente assunta dall'assicurazione sulla vita, in
Foro it., 2008, I-B, p. 2542.
31
CORRIAS, Previdenza, risparmio ed investimento nei contratti di assicurazione sulla vita, in Riv. dir.
civ., 2009, I, p. 89 ss..