In termini generali, si può affermare che la moneta elettronica è uno strumento
di pagamento nel quale il valore monetario è memorizzato su un dispositivo
elettronico in possesso del cliente; l'ammontare di tale valore diminuisce o
aumenta a seconda dell'operazione effettuata, sia che essa sia una operazione di
vendita, acquisto, carico o scarico. Caratteristica distintiva delle operazioni
effettuate tramite moneta elettronica è che il loro svolgimento, a differenza di
quanto avviene nelle altre carte di pagamento ( ad esempio carte di credito), non
implica la presenza di un conto bancario e l'operazione di trasmissione del denaro
dal debitore al creditore avviene in tempo reale senza l'interposizione della banca,
come invece nel sistema di pagamento mediante carta di credito.
Una definizione esauriente, seppur incompleta sembra essere quella proposta
da una parte della dottrina secondo cui la moneta elettronica costituisce un titolo
di credito digitale di carattere privato, firmato da una banca o da una istituzione
non bancaria, che contiene la promessa di pagare, a vista e al portatore, il valore
nominale della moneta.
2
Tuttavia cosa rappresenti è difficile da compendiare in
una formula, salvo limitarsi ad identificarla come sostitutiva della moneta avente
corso legale.
Il presente lavoro intende descrivere l'evoluzione della disciplina comunitaria
relativa alla moneta elettronica, partendo dai primi atti non vincolanti fino a
giungere ai due provvedimenti cogenti, sopra citati. Particolare riguardo sarà
rivolto alla disciplina dei soggetti abilitati ad emettere moneta elettronica senza
tralasciare tuttavia una breve analisi sulla sua definizione normativa e dei suoi
elementi caratteristici.
In merito agli Istituti di moneta elettronica (Imel)
3
, la loro disciplina solleva
problematiche delicate in relazione sia all'attività svolta che al loro rapporto con le
2 C. Sarzana di S.Ippolito -F. Sarzana di S. Ippolito, Profili giuridici del commercio via Internet,
Milano, 1999
3 Tra gli Istituti per l'emissione di moneta elettronica, regolamentato dalla Financial Services
Authority del Regno Unito, figura Paypal reso famoso soprattutto dal portale di aste on-line E-
bay. Per quel che riguarda l'Italia, Lottomatica ha di recente annunciato di essere stata iscritta,
tramite la controllata Carta Lis, nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia come Istituto di moneta
elettronica italiano.
2
banche, ovvero agli unici enti che insieme a quest'ultimi sono autorizzati
all'emissione dello strumento di pagamento. In primo luogo, si evidenzieranno i
tratti salienti dell'attività di emissione degli Imel, così come regolamentata dalla
disciplina comunitaria, non trascurando le problematiche sollevate dalle soluzioni
adottate; in secondo luogo, si indicheranno i numerosi elementi di contatto tra la
normativa dettata per gli Imel e quella già esistente per le banche. Infine, il
presente lavoro prenderà in considerazione il recepimento delle due direttive da
parte dell'ordinamento italiano, le modifiche normative al Testo Unico Bancario e
l'impatto sulla disciplina bancaria preesistente senza prescindere dalle
osservazioni formulate dalla dottrina.
L'obiettivo sarà quello di capire se l'introduzione nell'ordinamento italiano di
questi istituti era necessaria e se la soluzione adottata è proporzionale allo scopo
dichiarato.
3
CAPITOLO PRIMO
DEFINIZIONE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI MONETA
ELETTRONICA
1.1 La moneta elettronica:definizione e tipologie
Tradizionalmente le funzioni della moneta sono quattro: misura di valore,
mezzo di scambio, mezzo di pagamento, deposito di ricchezza. La moneta è un
bene destinato a costituire mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi di
ogni tipo. Gli strumenti monetari sono cose mobili su cui è impresso un numero
che esprime il valore nominale della moneta. Spetta allo Stato, tramite la Banca
Centrale, il potere di coniare monete e determinare quelle aventi corso legale che
tutti sono tenuti ad accettare in pagamento.
Le disponibilità monetarie degli enti autorizzati all'emissione di moneta
elettronica, sotto forma di impulsi elettronici, possono essere considerate vera e
propria moneta
4
: moneta dematerializzata, moneta elettronica o digitale, ma pur
sempre moneta anche se diversa da quella scritturale incorporata in un documento
cartaceo.
Affinché si possa parlare di moneta deve infatti ricorrere una caratteristica
fondamentale, che può essere indicata come condizione necessaria: l'idoneità ad
adempiere obbligazioni pecuniarie.
5
In assenza di ciò non avrebbe senso parlare di
moneta in quanto essa è essenzialmente destinata ad estinguere debiti di denaro.
Si vedrà in chiusura di questo capitolo in quale ambito e con quali limiti la
moneta elettronica adempia alla sua funzione solutoria.
Altra caratteristica necessaria, perché possa parlarsi di moneta in generale e di
4 MARTUCCELLI S., Obbligazioni pecuniarie e pagamento virtuale, Milano, 1998
5 LEMME, G., Moneta scritturale e moneta elettronica, Torino, 2003
4
moneta elettronica in particolare, è la spendibilità generalizzata. La moneta infatti,
per sua natura deve poter estinguere non solo obbligazioni pecuniarie ma
estinguerle anche nei confronti di una serie non delimitata di soggetti.
Infine, ultimo requisito è rappresentato dalla circolazione in forma elettronica.
La moneta elettronica si differenzia da altri strumenti elettronici di pagamento e il
discrimine è rappresentato proprio dalla funzionalità ed esclusività della
circolazione in forma elettronica.
Mentre la moneta scritturale (l'assegno o il bonifico) può assumere in una fase
della sua circolazione, forma elettronica, costituendo ciò una mera forma di
circolazione e non essendo funzionale alla fattispecie, nel caso della moneta
elettronica, ciò non sarebbe immaginabile perché questa è la sua caratteristica
essenziale.
Sotto un profilo puramente tecnico è possibile individuare due tipologie di
moneta elettronica, le quali, pur assolvendo entrambe la medesima funzione,
sfruttano tecnologie in parte diverse. Il valore monetario infatti, rappresentato da
un file, può essere memorizzato in due diversi supporti fisici: nella smart card o
nella memoria del computer.
La smart card è una carta dotata di microprocessore, talora definita, con
riferimento ad alcuni specifici utilizzi, anche stored value card, o borsellino
elettronico
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e consiste in una tessera corredata da microchip, nel quale possono
essere memorizzate delle informazioni. È proprio questo microprocessore il vero
elemento intelligente, in grado di assicurare la validità della carta e di autorizzare
o meno una determinata transazione. Tra le informazioni vi possono essere, dati
che rappresentano somme di denaro, una chiave crittografica privata per apporre
la firma digitale e un programma di gestione del borsellino elettronico. La carta
può essere ricaricata dall'utente presso il proprio conto bancario, presso lo
sportello automatico o per via telefonica, per un determinato importo
successivamente spendibile attraverso i terminali degli esercenti commerciali.
6 Al borsellino elettronico fa riferimento BANCA D'ITALIA, Libro bianco sulla sorveglianza del
sistema dei pagamenti, novembre, 1999
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Esistono molti tipi di smart card, tra cui alcune che possono essere utilizzate solo
per scopi specifici (ad esempio quelle per il pagamento del pedaggio
autostradale), tuttavia si parla di moneta (elettronica) solo quando si fa riferimento
a carte di pagamento a spendibilità generalizzata
7
secondo quanto appena detto.
In tutti i casi infatti in cui l'utilizzo è limitato al circuito dell'emittente si tratta
di semplice pagamento anticipato dei beni e servizi offerti dall'emittente.
A questo proposito occorre fare una distinzione tra strumenti di pagamento
elettronici monouso o di uso limitato e moneta elettronica multiuso a spendibilità
generalizzata.
Nel primo caso l'utilizzo è limitato perché lo strumento è accettato solo dai
soggetti emittenti; nel secondo può essere utilizzato in maniera generalizzata per
effettuare qualsiasi tipologia di pagamento.
Le carte prepagate infatti vengono distinte in carte monouso, le cosiddette
fidelity card, utilizzabili per l'acquisto di beni e servizi solo presso il medesimo
soggetto che ne cura l'emissione, tra le quali rientrano le carte telefoniche
accettate solo dalle società di telecomunicazione per le chiamate, e le carte
multifunzione, le multi-purpose card, utilizzabili per l'effettuazione di pagamenti
presso una molteplicità di soggetti.
In Italia, prima dell'emanazione della direttiva 2000/46/CE, l'emissione e la
gestione di carte monouso non era considerata prestazione di un servizio di
pagamento, quindi esse potevano essere emesse anche da soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari. Al contrario le multi-purpose
rappresentando mezzi di pagamento la cui emissione avveniva a fronte di
ricezione di fondi e quindi in relazione a forme di raccolta tra il pubblico, erano
precluse a soggetti diversi dalle banche ai sensi dell'art.11 del T.U.B.
8
Soltanto le
Poste italiane S.p.a., ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, co. 5, del d.p.r. 14
marzo 2001, n. 144
9
e in quanto equiparate alle banche potevano emettere
7 In tal senso OLIVIERI, Compensazione e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento,
Milano, 2002
8 Si rinvia al capitolo successivo
9 Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta include
6
strumenti di pagamento. Oggi le cose non stanno più così dal momento che la
direttiva 2000/46/CE estende alle banche e agli Imel l'emissione di carte multi-
purpose.
Nel caso in cui la moneta elettronica sia direttamente memorizzata nella
memoria del computer, analogamente a quanto accade nel caso di utilizzo delle
smart card, l'utente deve previamente trasferire il corrispondente di un certo
ammontare in denaro nella memoria del computer.
Mentre le smart card sono utilizzate anche nel mondo fisico, la moneta
elettronica cosiddetta è utilizzabile soltanto su una rete telematica, in particolare
su internet. Essa non richiede un supporto materiale particolare, come la smart
card, ma può essere memorizzata su file, nella memoria del computer o in
qualsiasi altro supporto idoneo.
Le due tipologie presentano tra loro differenze: oltre al diverso supporto, la
carta prepagata è solitamente caricata con importi limitati ed è utilizzata nel
commercio al dettaglio,generalmente dai consumatori, mantenendo la completa
anonimità dell'uso.
La software money, al contrario non conosce limiti di importo e si presta ad una
utilizzazione più ampia e diffusa.
Tuttavia entrambe hanno per comune caratteristica quella di prescindere
dall'esistenza di un conto bancario.
Da un punto di vista operativo infine, il consumatore si rivolge all'istituto
emittente e dietro pagamento del corrispondente valore, acquista moneta virtuale.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga sotto forma di software, alcuni codici
criptati, di cui solo l'istituto emittente ne ha il controllo, individuano l'importo in
modo esatto. Dopodiché collegandosi al sito del rivenditore, che ha stipulato una
convenzione con l'emittente è possibile il pagamento: ciò attiva una operazione
triangolare nella quale l'istituto certifica al venditore, dopo aver verificato i codici
tra le attività di bancoposta svolte da Poste Italiane S.p.a., tra le altre, i servizi di pagamento,
“comprese l’emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di
pagamento, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario” (art.
2, co.1, lett. c).
7
criptati, la bontà del pagamento assegnando l'ammontare al venditore.
Diversamente dalla moneta scritturale o bancaria, dove la banca si interpone tra
solvens e accipiens come intermediario, qui l'istituto emittente si limita a garantire
la convertibilità della moneta e la rimborsabilità.
Sotto il profilo giuridico, le istituzioni comunitarie hanno dedicato alla moneta
elettronica, un'attenzione sempre più forte, in relazione anche al suo sviluppo
tecnologico.
Anticipando ciò che verrà analizzato nel dettaglio nel prossimo capitolo,
possiamo dire che inizialmente esse hanno ritenuto opportuno ricorrere a
strumenti di soft law, quali comunicazioni e raccomandazioni che come noto non
hanno un'efficacia vincolante né per per gli Stati né per le persone fisiche e
giuridiche, arrivando successivamente all'adozione delle due direttive citate.
Così tra le prime definizioni rilevanti abbiamo quelle che definiscono la
moneta elettronica:
1 “strumento di pagamento nel quale è stato immagazzinato valore sotto forma
elettronica, sia esso carta con banda magnetica o a micro circuito, oppure le
memorie del computer”;
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2 “strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di
pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore
immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato
elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni di
pagamento consentite”.
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Quest'ultime rappresentano un contributo rilevante su cui si fonderà la futura
disciplina.
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Di particolare interesse anche quella coniata dalla Banca Centrale Europea
secondo cui essa rappresenta “riserva elettronica di valore monetario su un
dispositivo che può essere ampiamente utilizzato per effettuare pagamenti a
imprese diverse dall'emittente, senza implicare necessariamente la presenza di
10 Comunicazione della Commissione Europea del 9 luglio 1997 n 353
11 Raccomandazione della Commissione Europea del 30 luglio 1997 n 489
12 Si rinvia al capitolo successivo
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conti bancari nell'operazione, avendo invece essa natura di strumento prepagato al
portatore”.
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Tuttavia la nozione legale e risolutiva di moneta elettronica si ritrova oggi
nell'art.2, par 3, lett. b della Direttiva 2000/46/CE, fedelmente riprodotta nel
nostro ordinamento all'art.1, coma 2, lett. h - ter, T.U.B. e dalle Istruzioni di
vigilanza della Banca d'Italia del 25 luglio 2004, in cui per la prima volta l'Unione
Europea ha affrontato la delicata questione con un atto vincolante.
La direttiva indica espressamente le caratteristiche ed i requisiti della moneta
elettronica: un “valore monetario rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia:
1) memorizzato su un dispositivo elettronico;
2) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore
monetario emesso;
3) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente”.
In sintesi, secondo la nuova definizione le somme acquisite non costituiranno
depositi bancari tradizionali dovendo essere immediatamente convertiti. Infine,
come afferma il terzo punto, non rientreranno in tale definizione le molteplici
specie di strumenti variamente denominati non dotate di spendibilità
generalizzata, utilizzate nel commercio via internet e che esauriscono i loro effetti
nell'ambito del rapporto tra emittente ed acquirente.
In realtà quest'ultimo requisito, come vedremo in seguito, potrà essere derogato
secondo quanto stabilito dalla direttiva, qualora ricorrano determinate condizioni.
Concludendo, come è stato osservato
14
dalla dottrina, si tratta di una
definizione neutra, che comprende strumenti tecnici diversi, dove più che il
supporto materiale sul quale il valore monetario è memorizzato,peraltro
suscettibile di modificarsi per effetto dell'innovazione tecnica, rileva il contenuto
della situazione giuridica soggettiva imputabile al detentore di moneta elettronica,
qualificata espressamente “diritto di credito nei confronti dell'emittente”.
13 BCE, Report on electronic money , agosto 1998
14 OLIVIERI G., Appunti sulla moneta elettronica, in Banca Borsa e titoli di credito, 2001, p.
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