3
dinamica, densamente abitata e con uno sviluppo infrastrutturale notevole.
L’istituzione del Parco, 32 anni fa, ha posto un freno all’indiscriminata
azione dell’uomo: i vincoli imposti da un’attenta gestione hanno reso possibile la
salvaguardia degli ultimi ambienti naturali presenti, patrimonio di inestimabile
valore del Parco e di tutti coloro che ci vivono.
Decenni di uso sregolato del suolo hanno però portato al degrado di alcuni
siti: grazie all’Ingegneria Naturalistica si sta cercando di ripristinarli. Il recupero
ambientale è una filosofia imprescindibile in un’ottica di sviluppo sostenibile che
va via via affermandosi ovunque.
Nel Parco del Ticino le tipologie di intervento sono ascrivibili a tre campi
principali: recupero di cave, opere in ambito fluviale, rinaturalizzazione di aree
verdi.
Questo elaborato si divide in due parti: il primo capitolo è dedicato ad
un’analisi dettagliata del territorio del Parco, sotto i suoi vari aspetti naturali,
storici e antropici.
Nella seconda parte verranno invece presi in considerazione due ambiti
concreti di intervento attuati nei Comuni dell’area protetta. Il primo è il recupero
di un sentiero storico (detto “delle Lavandaie”) in località Golasecca (Varese):
partendo da un’opera relativamente semplice di Ingegneria Naturalistica si
cercherà anche di illustrare come sia possibile riqualificare un’intera zona ricca
di rilevanze storiche, archeologiche e culturali.
Il secondo campo di intervento risponde a finalità più tecniche e immediate
di difesa delle sponde e dei circostanti terreni agricoli dall’erosione tramite una
scogliera con talee sul Ticino in località Abbiategrasso (Milano).
La parte finale tratta brevemente i possibili recuperi attuabili per le attività
estrattive (cave).
4
Una precisazione metodologica riguarda il campo di ricerca. Il Parco del
Ticino si divide in due Enti ben distinti tra loro, geograficamente e
istituzionalmente. Il Parco del Ticino Piemontese, nato nel 1978
1
, comprende
undici Comuni, tutti in provincia di Novara. L’area tutelata coinvolge
parzialmente il territorio comunale, essendo ristretta ad una piccola fascia
circostante al corso del fiume.
Il Parco Lombardo del Ticino, al quale mi riferirò per tutto l’elaborato, è
invece costituito da 47 Comuni distribuiti nelle tre Province di Varese, Milano e
Pavia. Fin dalla sua nascita è stato pensato come inclusivo delle intere superfici
comunali: tutto il territorio è soggetto quindi a tutela (Parco Regionale), con
particolare attenzione agli ambiti più strettamente fluviali (la Legge Regionale
31/2002 ha infatti istituito il Parco Naturale della Valle del Ticino)
2
.
1
L.R. n°3/1978
2
Il territorio che costituisce il Parco Naturale è pari a circa il 24% della superficie complessiva
di tutti i Comuni
5
Figura 1 – Il corso del fiume e i Comuni del Parco Lombardo del Ticino
6
CAPITOLO 1
IL PARCO LOMBARDO DEL TICINO
1.1 - BREVE STORIA
Il Parco del Ticino, primo Parco Regionale italiano, è nato ufficialmente il 9
gennaio del 1974
3
. La sua istituzione ha rappresentato un esperimento legislativo
molto importante, precedendo sia la normativa nazionale (la cosiddetta Legge
Quadro sulle aree protette)
4
, sia la Legge Regionale su tale materia
5
.
Agli inizi degli anni ’70 i danni all’ambiente e al territorio in questa area tra
le più antropizzate dell’intero paese erano sempre più evidenti: attività edilizia
non regolamentata, inquinamento delle acque, danni dovuti all’estrazione di
sabbie e ghiaie dalle cave, boschi “chiusi” utilizzati solamente come riserve dai
cacciatori. Le previsioni di ulteriori sviluppi urbani, industriali e infrastrutturali
delineavano uno scenario decisamente negativo per il futuro. Ad essere in
pericolo imminente erano le rive del fiume e i boschi, cioè le ultime aree di
pregio naturalistico rimaste intatte.
Alla notizia di un progetto che prevedeva la realizzazione di un canale
scolmatore che avrebbe convogliato le acque inquinate del vicino fiume Olona
direttamente nel Ticino, iniziò la mobilitazione popolare per la difesa del
territorio. Sotto il peso di queste minacce il 2 marzo 1967 circa 2000 cittadini di
Pavia, Vigevano e altri Comuni rivieraschi del Ticino si riunirono in uno storico
3
Legge Regionale n°2 del 1974
4
Legge n°394 del 1991
5
Legge Regionale n°86 del 1983
7
incontro al Teatro Fraschini di Pavia, sollecitando l’istituzione di provvedimenti
legislativi a salvaguardia del fiume e del suo territorio.
Un variegato panorama di ambientalisti (membri del Wwf, di Italia Nostra,
del Touring Club Italiano), intellettuali, professionisti ma soprattutto di comuni
cittadini partecipò all’incontro, deciso a mettere fine a questo sfruttamento
indiscriminato. In un clima di intenso rinnovamento istituzionale (nel 1970
vengono effettivamente istituite le Regioni come previsto dalla Costituzione) e
sfruttando le nuove possibilità di partecipazione democratica offerte dal neonato
Statuto Regionale, venne stesa una legge di iniziativa popolare.
Questo tipo di iniziativa legislativa prevedeva che fossero raccolte almeno
5000 firme autenticate che consentissero la presentazione ufficiale della proposta
agli organi competenti della Regione, ai fini di una discussione e di un’eventuale
approvazione in seno al Consiglio Regionale. La campagna di raccolta firme fu
un successo (oltre 22000 sottoscrizioni). Ciò consentì di presentare al Consiglio
Regionale la proposta di legge che, per vari impedimenti burocratici, non fu
approvata immediatamente. Vennero quindi presentati altri tre distinti Disegni di
Legge redatti dal Partito Comunista Italiano, dal Partito Socialista Italiano e dal
gruppo Democrazia Cristiana: dall’elaborazione di queste tre proposte nacque il
testo di legge definitivo, approvato dal Consiglio Regionale all’unanimità il 9
gennaio 1974.
In qualità di primo Parco Regionale italiano, il Parco del Ticino è stato
anche il precursore e il luogo di sperimentazione di una corretta tutela e gestione
del territorio e delle risorse in esso racchiuse. Il percorso verso la realizzazione
del Parco è stato infatti caratterizzato da continui confronti (spesso molto accesi)
e dalla partecipazione diretta dei cittadini ai numerosissimi convegni e incontri
organizzati nel corso degli anni. E’ proprio questa matrice culturale il carattere
distintivo di questo parco, improntato da sempre sul confronto con sostenitori e
8
detrattori, sul dialogo con gli enti sovraordinati, sul coinvolgimento attivo degli
abitanti e delle associazioni. Proprio questa sua caratteristica ha permesso di
superare numerosi conflitti ambientali legati alle trasformazioni più incisive sul
territorio (basti pensare a Malpensa 2000) e permette di guardare al futuro con
ottimismo (sono infatti in programma nuove infrastrutture, tra cui la linea
ferroviaria Alta Velocità).
La capacità di mediazione tra esigenze economico – antropiche e esigenze
di protezione dell’ambiente è da sempre una prerogativa fondamentale del Parco.
Fin dalla sua istituzione era infatti chiaro che la tutela non poteva essere
esclusivamente di tipo vincolistico, ma era necessaria appunto una tutela attiva
che ben si adattasse alle esigenze della zona economicamente più vivace del
paese.
La gestione richiede inoltre grande armonia ed equilibrio tra i vari livelli di
governance presenti: Regione, Province, Consorzio di Gestione, Ente Parco,
Comuni, Autorità di Bacino del Po, Consorzi Irrigui, associazioni ambientaliste,
culturali, di agricoltori, cittadini ecc.. Tali attori, che teoricamente rispondono a
una logica verticistica, hanno comunque sempre dato prova di interazione e
dialogo talvolta inaspettate: la crescita della cultura della partecipazione è
sicuramente uno dei risultati migliori ottenuti durante anni di attività, che si
riflette anche sul miglioramento della percezione del Parco stesso da parte dei
cittadini che vi risiedono
6
.
Trattandosi di un Ente Intermedio, il Parco agisce da supporto tecnico per i
suoi consorziati, rilasciando pareri, non solo tecnici, riguardo alle opere da
realizzare nel territorio. Grazie alle capacità e alla esperienza sviluppata negli
anni ha inoltre contribuito all’affermazione del principio della “Compensazione
Ambientale”, stipulando anche un’intesa con Lifegate (piattaforma del mondo
6
Ricerca di Silvia Barbaruolo e Chiara Pirovano, Allegato n°2 a Fiume Ticino: ponte ecologico
d’Europa, Fai, Italia Nostra, Wwf, settembre 2005
9
eco – culturale) aderendo al progetto “impatto zero”. La compensazione
ambientale è un meccanismo che prevede la realizzazione di
“interventi del tutto o in parte svincolati dall’opera in progetto, che
devono essere realizzati possibilmente, ma non necessariamente, in
siti vicini all’opera affinché il valore complessivo dell’ambiente
naturale, sociale e del paesaggio intaccati non venga nel complesso
sminuito ed anzi, se possibile, ne tragga vantaggio o addirittura
aumenti”
7
.
Promuovendo un modello di sviluppo sostenibile questo Ente si avvale di
strumenti non normativi (progetto Lifegate, Agenda 21 ecc.) ma anche di
strumenti aventi forza di legge. Oltre alla Legge Istitutiva (L.R. 2/74), dal 31
dicembre 2002 un’altra Legge Regionale
8
ha istituito il Parco Naturale della
Valle del Ticino, che coincide con il più stretto ambito di pertinenza fluviale e
quindi tutela aree ad elevata naturalità i cui confini sono appunto sanciti per
legge (vedi fig. 1 pagina successiva).
Lo strumento più importante e efficace è il Ptc (Piano Territoriale di
Coordinamento), esempio di pianificazione a scala sovracomunale, incentrato sul
concetto di azzonamento per fasce di tutela. Il primo Ptc è stato approvato
solamente 6 anni dopo l’istituzione del Parco con Legge Regionale 33/80, cui ha
fatto subito seguito una Variante Generale (divisa in tre titoli). Si è optato fin da
subito per un sistema di protezione attiva divisa per zone cercando di mediare tra
esigenze ambientali e economiche: il Ptc detta norme in materia di pianificazione
territoriale, edificabilità dei suoli, tutela ambientale del patrimonio paesistico e
naturale, vincoli archeologici, tutela di boschi e acque, disciplina di scarichi,
attività agricole, caccia, pesca, attività di cava ecc..
7
Da La rete ecologica del Parco Ticino, Furlanetto, Manfredi, Trotti, anno 2004.
8
Legge regionale n°31 del 2002