2
• Le Società Finanziarie
• Le Società Assicurative
Per ciò che concerne le caratteristiche degli intermediari finanziari di cui sopra, si delineeranno i tratti
salienti che li contraddistinguono; successivamente, la ricerca si soffermerà, con maggiore attenzione alla
Banca quale figura di maggior rilevanza nell’ambito finanziario, individuata come oggetto principale del
paper.
2.2 Le Società di Gestione del Risparmio
Il Testo Unico in materia d’Intermediazione Finanziaria (TUIF)
2
, introduce una nuova figura che è la
Società di Gestione del Risparmio, sebbene si rifà alla società di Gestione di Fondi d’Investimento
3
, della
quale conserva la maggior parte delle caratteristiche.
In particolare all’ SGR è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
• La gestione di fondi comuni d’investimento mobiliari aperti e chiusi, di fondi d’investimento
immobiliari chiusi e speculativi;
• La gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto di terzi;
• L’istituzione e la gestione di fondi pensione;
• Lo svolgimento d’attività connesse a quella di gestione
4
.
Quindi, nell’ambito del risparmio gestito, le SGR si presentano come il principale attore.
La società di gestione del risparmio, per esercitare la propria attività, è sottoposta ad un regime
autorizzato da parte della Banca D’Italia che ne controlla la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.
Per ottenere l’autorizzazione, le SGR devono rispettare delle condizioni, ossia:
a) Essere costituite in forma di società per azioni ed avere la sede legale e la direzione generale della
società nel territorio Italiano;
b) Avere un Capitale Sociale non inferiore ad un milione d’euro o maggior importo stabilito dalla
Banca D’Italia in relazione alla natura e tipologia dell’attività svolta, nonché all’ammontare dei
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D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, <<Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria>>, brevemente indicato TUIF.
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Le società di gestione di fondi comuni, infatti, nascevano con la legge n.77 del 1983 istituiva dei fondi di investimento aperti alla cui gestione erano
dedicate.
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Tali attività sono disciplinate con apposito regolamento dalla Banca d’Italia sentita la CONSOB, come previsto dall’art. 33, comma 1, lett. c), del
TUIF. A titolo indicativo rientrano fra tali attività: a) lo studio di ricerca e l’analisi in materia economica e finanziaria, b) l’elaborazione, la
trasmissione, la comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie, c) la predisposizione e la gestione di servizi informatici o di
elaborazioni dato, e d) l’amministrazione di immobili strumentali.
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fondi gestiti;
c) Presentare unitamente allo statuto un programma relativo all’attività iniziale e una relazione in
merito alla struttura organizzativa della SGR;
d) Avere la maggioranza degli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza,
nonché tutti coloro che direttamente o indirettamente controllano la società, dotati dei requisiti di
professionalità e onorabilità; il venir meno di tali requisiti comporta la decadenza
dell’amministratore
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;
e) Dimostrare che i partecipanti al proprio capitale, abbiano i necessari requisiti d’onorabilità e che la
struttura del gruppo d’appartenenza non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza.
Le SGR una volta autorizzate, sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia che comunica
alla CONSOB le nuove iscrizioni intervenute.
Tuttavia la Banca d’Italia si riserva di negare l’autorizzazione, qualora dall’esame della documentazione
fornita dalla SGR richiedente, non si evidenzia una sana e prudente gestione.
Nel caso in cui la Banca d’Italia o la CONSOB, accerti gravi irregolarità nella gestione o perdite
patrimoniali gravi, rimanda al Ministro del Tesoro, il quale secondo l’art. 56 del TUIF, dispone
l’amministrazione straordinaria della SGR o, ne revoca l’autorizzazione e dispone la liquidazione coatta
amministrativa della società.
Le SGR sono tenute a dare idonee informazioni ai risparmiatori mediante registrazione informatica delle
operazioni sui Fondi e Patrimoni gestiti; inoltre devono redigere un rendiconto Semestrale e Annuale dei
risultati della gestione, entro 30 o al massimo 60 gg dalla chiusura dell’esercizio, confrontando tali risultati
con il BENCHMARK.
Resta inteso, che per le norme sulla trasparenza tali documenti devono essere a disposizione presso la
sede della società di gestione.
Infine le SGR devono redigere il regolamento del Fondo per ciascun Fondo gestito; in breve il
regolamento disciplina, l’insieme degli elementi rilevanti ai fini della gestione del fondo, la struttura, la
politica d’investimento, le modalità di partecipazione e il rapporto che lega il sottoscrittore/risparmiatore al
Fondo.
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Si veda l’art, 13 del TUIF.
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Il regolamento del Fondo deve definire:
a) La denominazione e la durata del Fondo nel tempo;
b) La forma del Fondo, ossia se di tipo Aperto o di tipo Chiuso, Mobiliare o Immobiliare;
c) Lo scopo del Fondo, ossia l’esplicitazione degli obiettivi che si pone la SGR con riferimento alla
natura, orizzonte temporale e quindi al rischio degli investimenti;
d) Le caratteristiche del Fondo, con riferimento alla tipologia di strumenti finanziari nei quali si
intende investire;
e) Le politiche d’investimento, con riferimento alle strategie seguite dal Fondo;
f) Le modalità di partecipazione dei sottoscrittori al FCI, ossia quelle inerenti l’acquisto ed il rimborso
delle quote;
g) I criteri di determinazione e distribuzione dei proventi della gestione;
h) Le spese a carico del Fondo e quelle a carico della SGR;
i) La misura delle provvigioni, spettanti alla SGR e gli oneri a carico dei partecipanti al momento della
sottoscrizione e del rimborso delle quote del Fondo;
j) La Banca depositaria e le modalità per la sua sostituzione;
k) Le modalità di pubblicazione del valore unitario della quota.
2.3 Le Società d’Investimento a Capitale Variabile
Nel processo d’intermediazione finanziaria le SICAV sono sotto ogni aspetto equiparabile a quello
rivestito dai Fondi d’Investimento Aperti, infatti come questi ultimi, si interpongono attivamente nel
trasferimento fra datori e prenditori finali di risorse finanziarie del mercato finanziario.
Sotto il profilo strutturale nella SICAV viene meno la distinzione fra momento decisionale e aspetto
patrimoniale, infatti i due aspetti trovano la propria sintesi nel concetto di società; pertanto il patrimonio
gestito diviene capitale della società, scomparendo la distinzione, fra società di gestione e suoi azionisti, da
un lato, e fondo gestito e suoi partecipanti dall’altro.
Per cui il partecipante, il conferente risorse finanziarie, il risparmiatore diviene azionista e quindi socio
della SICAV.
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Nelle SICAV il socio, non conferisce, come nelle società di capitali, risorse finanziarie al fine di
esercitare un’ attività economica caratterizzata da un rischio imprenditoriale, ma affida il proprio risparmio
ad una gestione professionale e diversificata volta a ridurre il livello di rischio proprio dell’investimento
diretto
6
.
La più rilevante caratteristica della SICAV è rappresentata dall’esistenza delle azioni e dalla
corrispondente qualità di socio del sottoscrittore risparmiatore, dove il socio ha un ruolo più attivo rispetto a
quello del partecipante al Fondo d’Investimento.
I titoli azionari emessi dalle SICAV possono essere sia Nominativi sia al Portatore, con la possibilità di
essere convertiti dall’uno all’altro tipo in ogni momento.
Per quanto riguarda il diritto di voto, spetta in proporzione al numero delle azioni possedute, solo per i
titoli Nominativi, mentre ai titolari d’azioni al Portatore è consentito di esercitare un solo voto
indipendentemente dal numero d’azioni possedute.
Tutto ciò scaturisce dall’esigenza di assicurare la necessaria trasparenza, rendendo conoscibili i soci della
SICAV che rivestono un ruolo più attivo, distinguendoli dai soci al portatore che rivestono una forma di
partecipazione facilitata dal regime di circolazione, proprio dei titoli al portatore.
I diritti patrimoniali sono uguali per entrambi i titoli azionari; infatti è vietato emettere titoli azionari
privilegiati nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale.
Il diritto patrimoniale principale è rappresentato dal diritto, esercitabile in qualsiasi momento alla
liquidazione del titolo al valore patrimoniale effettivo, la distribuzione periodica di utili non è obbligatoria in
quanto può essere esclusa dallo statuto.
Gli organi sociali della SICAV sono: Assemblea dei Soci e l’Organo Amministrativo.
L’Assemblea dei Soci, si riunisce e delibera a maggioranza qualunque sia la parte di capitale
rappresentata, tuttavia le deliberazioni che modificano lo statuto sociale, assumono efficacia solo dopo che
siano state omologate dalla Banca d’Italia
7
.
All’Organo Amministrativo, spetta la gestione dei conferimenti dei soci, che costituiscono il capitale delle
SICAV entro i limiti previsti per i fondi d’Investimento Aperti ed espressamente richiamati anche in questo
6
Cfr. P.Marchetti, <<Appunti sulle SICAV>>,Rivista delle Società, 1992, pp. 731-732.
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Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza purché la deliberazione proposta sia contenuta per esteso nell’avviso di convocazione, in
merito alle modalità l’art. 46, comma 2, del TUIF rinvia ad apposito regolamento da adattarsi a cura del Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia
e la CONSOB.
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caso; l’Organo Amministrativo può anche delegare i poteri di gestione del proprio patrimonio a società di
gestione autorizzate alla gestione di FCI.
L’Organo Amministrativo, sarà tenuto a vigilare sull’attività della società di gestione e lo statuto della
SICAV dovrà prevedere le procedure atte ad assicurare tale controllo.
Le SICAV non hanno molta diffusione nel nostro paese, a tutt’oggi pare siano solo tre le SICAV di diritto
italiano operanti sul mercato; probabilmente le motivazioni sono da individuare nel fatto che non vi è
efficace differenza delle SICAV rispetto ai Fondi d’Investimento Aperti, dal momento che lo strumento
azionario, rimborsabile in qualunque momento, non si differenzia sensibilmente dalla quota dei FCI e inoltre
i costi gestionali della SICAV sono assai più elevati rispetto a quelli della Comunità Europea, dove tale
strumento ha conosciuto una maggiore diffusione.
2.4 I Fondi Pensione
I Fondi Pensione, rientrano nella categoria degli intermediari finanziari Attivi, specializzati nella gestione
in monte di risorse finanziarie.
Essi rivestono un importante ruolo in ambito sociale che ne caratterizza la fisionomia d’investitori
istituzionali.
I Fondi pensione, non si limitano ad una gestione delle risorse raccolte al fine di massimizzarne il
rendimento in un ottica di breve periodo, ma devono porsi in una prospettiva in grado di assicurare che, nel
lungo periodo, i contributi versati dai lavoratori partecipanti al fondo consentano l’erogazione della rendita
attesa, ossia della pensione.
Funzione che oggi più che mai diviene tanto più importante quanto più gli schemi pensionistici privati
divengono sostitutivi della previdenza pubblica obbligatoria, se non addirittura completamente alternativi a
quest’ultima.
E’ noto infatti, il progressivo stato di crisi nel quale versano i programmi previdenziali pubblici che si
esprime nell’accresciuto peso della spesa pubblica per la previdenza in rapporto al prodotto interno
lordo.(fatturato paese)
E’ possibile distinguere diverse tipologie di Fondi Pensione.
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Si distinguono i Fondi a Contribuzione Definita, nei quali a ciascun lavoratore aderente fa capo un conto
individuale dove sono accantonati i contributi versati; quindi conseguita l’età pensionabile il contribuente
potrà optare per la liquidazione dell’importo complessivo maturato oppure per il godimento di una rendita
vitalizia, ossia la pensione.
In tale modello il rischio inerente alla redditività degli investimenti effettuati sono interamente sopportati
dal lavoratore, in quanto l’impresa non garantisce un livello minimo di erogazione al termine del periodo
lavorativo.
Invece nel caso dei Fondi a Prestazione Definita, l’impresa assicura al lavoratore un’erogazione, mensile
o annua, prestabilita o rapportata all’ultimo stipendio percepito; in tal caso l’impresa si assume il rischio di
gestione del Fondo facendosi carico degli eventuali risultati negativi, ma nello stesso tempo beneficiando di
eventuali SURPLUS gestionali rispetto alla spesa prevista per le erogazioni.
Una diversa classificazione dei Fondi Pensione si deve confrontare con il sistema previdenziale pubblico
potendo quindi avere Fondi Esonerativi, ossia completamente alternativi a quest’utimo, e Fondi Integrativi
che coesistono e si coordinano con il sistema pubblico integrandone le prestazioni e Fondi Aggiuntivi,
indipendenti rispetto alla previdenza obbligatoria e volontariamente sottoscritti dai lavoratori che intendono
beneficiare di un'altra erogazione al momento dello stato pensionistico.
Un’ulteriore classificazione è sotto altro profilo, è che i fondi possono distinguersi in Interni, quando sono
gestiti direttamente dall’impresa attraverso le proprie strutture, e Fondi Esterni quando, invece, il fondo è
dotato di propria autonomia, sia giuridica sia gestionale, rispetto all’impresa.
Dal punto di vista della natura degli aderenti si distinguono inoltre i Fondi Pensione Chiusi, ossia istituiti
sulla base di specifici accordi fra impresa e lavoratori o destinati ad accogliere particolari categorie di
aderenti, e Fondi Aperti che essendo privi di una struttura chiusa cui riferirsi, l’impresa o l’associazione di
categoria, accolgono tipologie diverse di aderenti indirizzando le risorse raccolte in altri Fondi Pensioni per
la gestione.
Nell’ipotizzare gli effetti che lo sviluppo dei Fondi Pensione potrebbe esplicare sulla canalizzazione del
risparmio individuale e sul mercato finanziario italiano, si possono così brevemente riassumere:
a) Ampliamento delle possibilità di scelta del risparmiatore;
b) Aumento della domanda di attività finanziarie di medio – lungo termine;
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c) Ampliamento della gamma dei Titoli di Stato;
d) Sviluppo del mercato azionario;
e) Privatizzazioni e Corporate Governace.
Con riferimento al D.lgs. n. 124 del 21 Aprile 1993, con cui è introdotto nel nostro ordinamento un
apposita disciplina per le forme pensionistiche complementari si elencano di seguito i principali aspetti del
provvedimento:
a) I partecipanti: possono aderire ai fondi pensione, su base assolutamente volontaria;
b) Costituzione: i fondi possono essere costituiti in seguito ad accordi collettivi, anche aziendali, fra
lavoratori autonomi etc, purché promossi da associazioni sindacali di rilievo nazionale;
c) Gestione: essa può essere rimessa con un apposita convenzione alle SIM, alle SGR, alle Banche, a
società Assicurative, all’INPS;
d) Investimenti: la normativa stabilisce che essi dovranno essere indicati nello statuto del fondo,
integrando le eventuali indicazioni a tal fine disposte dal Ministero del Tesoro, sentita la
Commissione di Vigilanza;
e) Finanziamento: esso grava sui destinatari (lavoratori) e, nel caso di lavoratori dipendenti, anche sul
datore di lavoro; la misura dei contributi dovuti è stabilita nello statuto del fondo in % sulla
retribuzione assunta a base della determinazione TFR, per i neo assunti è prevista l’integrale
devoluzione del TFR al fondo;
f) Vigilanza: è rimessa al Ministero del Lavoro e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
(COVIP); la Commissione è composta dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale,
da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri del Tesoro, delle Finanze, del Bilancio, dell’
Industria e da un rappresentante della Banca d’Italia, da uno della CONSOB e da uno dell’ ISVAP,
infine da ulteriori cinque esperti scelti fra persone di comprovate esperienza, dei quali un
magistrato.