Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 3
1.1 LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERESSI.
L' interesse è il corrispettivo che va pagato per l' uso di un capitale
altrui.
1
E ciò perché chi perde la disponibilità momentanea di una somma di
denaro, finché dura tale situazione, compie un sacrificio economico.
Possiamo dire
2
che devono ricorrere quattro elementi per individuare l'
interesse:
a) accessorietà dell' obbligazione rispetto ad una obbligazione principale;
b) eguaglianza tra l' oggetto delle 2 obbligazioni;
c) periodicità (art. 821 cod. civ.);
d) proporzionalità (l' ammontare viene determinato moltiplicando il
fattore tempo per una determinata aliquota dell' importo principale).
Ma nonostante l' esistenza di quattro elementi comuni, e l' istituto
dell' interesse possa quindi considerarsi strutturalmente omogeneo, esso è
chiamato ad assolvere funzioni che possono essere di volta in volta
differenti.
3
Avendo riguardo alla funzione si possono classificare gli interessi in
moratori, corrispettivi e compensativi.
Avendo riguardo alla fonte si hanno invece gli interessi legali e
convenzionali.
Relativamente alla funzione si può quindi distinguere tra interessi che
sono:
1
Una definizione completa dell' interesse è quella di FERRARA, Il fallimento, Milano, 1966, p. 291, "Gli interessi
sono quelle prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per
effetto del decorso del tempo."
2
Così M. LIBERTINI, voce Interessi, in Enc. del diritto, Milano, 1972, vol. 22, p. 96.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 4
a) moratori. Hanno una funzione di risarcimento del danno subito dal
creditore nelle obbligazioni pecuniarie a causa del ritardo nel pagamento
da parte del debitore.
b) corrispettivi. Hanno una funzione di corrispettivo per l' uso del denaro.
Rappresentano la controprestazione che una parte consegue in quanto ha
attribuito temporaneamente a terzi il godimento del proprio denaro.
4
c) compensativi. Realizzano un' integrazione del corrispettivo che un
soggetto deve ricevere in quanto ha trasferito ad un terzo la proprietà di
un bene produttivo di frutti o altri proventi e tuttavia non ha ancora
conseguito la prestazione che gli spetta. Gli interessi rappresenterebbero
in questo caso il corrispettivo per il godimento dei frutti o dei proventi
della cosa.
5
Relativamente alla fonte si può invece distinguere tra interessi che sono:
a) legali perché vengono fissati dalla legge.
b) convenzionali perché vengono fissati dalla volontà delle parti.
E' bene precisare che le espressioni utilizzate in questa
classificazione non hanno un significato univoco. Notevole è anzi la
confusione esistente, così che spesso si utilizzano indifferentemente i
termini corrispettivo, moratorio e compensativo.
Certo, viene anche da domandarsi se una distinzione degli interessi abbia
o no un' importanza concreta.
6
Si tratta infatti di distinzioni incerte in cui i tratti caratterizzanti una
categoria non escludono e non vengono esclusi da quelli dell' altra.
La base della distinzione è lo stesso codice civile.
3
In tal senso T. SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, Napoli, 1984, p. 17.
4
T. SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, cit., p. 117.
5
Così M. GIORGIANNI, L'inadempimento, Milano, 1959, p. 138.
6
E. SIMONETTO, Gli interessi nei rapporti a funzione creditizia, Padova, 1981, p. 28.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 5
L' art. 1224 cod. civ. sui danni nelle obbligazioni pecuniarie, prevede la
decorrenza degli interessi dal giorno della mora. Si tratta in questo caso
di interessi moratori.
L' art. 1282 cod. civ. più genericamente sugli interessi nelle obbligazioni
pecuniarie, prevede che l' obbligo degli interessi nasca automaticamente a
seguito del semplice ritardo senza alcuna necessità di costituzione in
mora in ipotesi di crediti liquidi ed esigibili, quasi come una naturale
espansione e filiazione della somma di danaro dovuta.
7
("... producono
interessi di pieno diritto...")
Sono questi gli interessi corrispettivi.
Nella sostanza, però, viene difficile ricondurre la differenza tra interessi
moratori ed interessi corrispettivi ad una loro diversità di funzione. Esiste
infatti una pluralità di profili giustificativi parallelamente alle due
categorie che induce ad una integrazione delle due discipline.
8
Le due categorie erano distinte in passato a causa della contemporanea
esistenza di un codice commerciale e di uno civile, ma viene da
domandarsi come mai il legislatore, nel momento in cui unificava tutto il
diritto privato, non abbia coordinato le due norme in una unica.
Probabilmente, il motivo sta nel fatto che nel 1942 erano ancora diffusi
nella dottrina i convincimenti legati al codice del 1882, secondo cui
esisterebbe davvero una differenza tra gli interessi corrispettivi e quelli
moratori dell' art. 41 del codice commerciale.
L' interesse corrispettivo veniva visto
9
come "l' equivalente dell' utilità
che il debitore ritrae dall' uso protratto del capitale monetario di cui il
7
M. GIORGIANNI, L'inadempimento, cit., p. 156.
8
M. LIBERTINI, voce Interessi, cit., p. 103; M. GIORGIANNI, L'inadempimento, cit., p. 152 ss.
9
BOLAFFIO, Delle obbligazioni in generale, in Codice di Commercio commentato a cura di Bolaffio, Rocco e
Vivante, Torino, 1937.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 6
creditore ha diritto di chiedere anche giudizialmente il pagamento"
mentre l' interesse moratorio come "il risarcimento che il debitore deve al
creditore per il ritardo ingiusto a pagare il proprio debito."
Neppure questa autorevole definizione sgombra però il campo da ogni
incertezza nella distinzione tra le due categorie di interessi
10
poiché i due
profili del danno e del vantaggio non si escludono a vicenda, ma spesso
coesistono.
Ma vediamo con più esattezza i termini del dibattito esaminando le due
norme attuali.
L' art. 1224 cod. civ. 1° comma, esonera il creditore dall' onere di provare
il danno subito. Gli interessi vengono infatti riconosciuti
automaticamente, forse con lo scopo di voler liquidare forfettariamente
un danno solo presunto.
Non è quindi la configurazione di un danno effettivamente subito a
giustificare gli interessi secondo l' art. 1224 del codice civile.
E che cosa accadrebbe se si provasse che il creditore non ha subito alcun
danno?
Non c' è dubbio che gli interessi sarebbero dovuti ugualmente. A
giustificazione dell' obbligazione vi sarebbe in tal caso, non più il
risarcimento del danno, ma il compenso per il vantaggio goduto dal
debitore.
L' art. 1282 cod. civ. prevede che gli interessi sui crediti liquidi ed
esigibili decorrano automaticamente e di pieno diritto senza alcun onere
per il creditore, neppure quello della costituzione in mora. Per la dottrina,
sarebbe quindi irrilevante il danno subito dal creditore ed avrebbe invece
10
U. NATOLI, L' attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1964, p. 187.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 7
rilievo il vantaggio goduto dal debitore. Ma cosa accadrebbe se si
provasse che il debitore non ha goduto di alcun vantaggio? Un'
autorevole dottrina
11
sostiene che il vantaggio goduto dal debitore ha
importanza fondamentale nella giustificazione degli interessi corrispettivi
al punto che essi non sarebbero dovuti nell' ipotesi in cui si provasse che
il debitore non ha goduto alcun vantaggio dalla tardiva corresponsione di
quanto dovuto.
Ma questa tesi non è affatto incontrastata.
12
Essa condurrebbe infatti ad
una estrema conclusione secondo la quale il mancato vantaggio del
debitore può impedire il decorso degli interessi anche se, per avventura, il
creditore abbia subito un danno. Ed invece, secondo la lettera dell' art.
1282, gli interessi sui crediti liquidi ed esigibili decorrano
indipendentemente dal fatto che il debitore abbia o no goduto alcun
vantaggio dal ritardo nella corresponsione ed il creditore abbia o no
risentito alcun danno.
Ma se a giustificare l' obbligazione di interessi corrispettivi può essere il
danno subito dal creditore, è facile notare, quindi, che gli elementi
giustificativi, sia dei così detti interessi corrispettivi che di quelli
moratori, possono coincidere perfettamente.
La costituzione in mora, semmai, ha un suo rilievo, non perché produce
una modificazione nel fondamento degli interessi, bensì perché il
creditore può pretendere, come conseguenza di questo atto, il
risarcimento dei maggiori danni eventuali. L' interesse infatti, non copre
necessariamente il danno subito dal creditore per il ritardo nell'
adempimento da parte del debitore.
11
M. GIORGIANNI, L'inadempimento, cit., p. 157.
12
M. LIBERTINI, voce Interessi, cit., p. 103.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 8
L' art. 1499 cod. civ. fa invece un' esplicito richiamo agli interessi
compensativi.
13
Si tratta di un istituto giuridico autonomo che va
differenziato dagli interessi moratori e da quelli corrispettivi? Secondo la
relazione al codice civile essi "prescindono dalla mora del debitore ed
anche dalla semplice scadenza del debito, ed appaiono in taluni casi
specificatamente previsti (articoli 1499, 1815, 1825 cod. civ.)"
Sicuramente la loro funzione differisce da quella degli interessi
corrispettivi e moratori. Come è detto nell' articolo 1499, essi
rappresentano "il corrispettivo per il godimento dei frutti o dei proventi
della cosa."
Secondo la "ratio" della norma sarebbe iniquo il risultato cui si
giungerebbe nel far godere per un determinato periodo, al compratore, i
frutti della cosa e gli interessi sul prezzo. Si può osservare che essi non
conseguono ad un illecito contrattuale, per cui non assolvono mai una
funzione risarcitoria.
14
Non hanno neppure la funzione di attribuire un corrispettivo a chi cede l'
uso del proprio denaro. Essi hanno la funzione di tutelare l' equilibrio
economico di un rapporto giuridico determinando un' integrazione del
corrispettivo pattuito.
Il riferimento fatto dal legislatore all' istituto degli interessi,
sembrerebbe
15
dovuto al solo scopo di individuare una tecnica di
quantificazione di una prestazione con intendimenti ben diversi da quelli
per cui normalmente si prescrive la produzione di frutti civili.
13
Ecco il testo dell' art. 1499 cod. civ. "Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al
compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora
esigibile."
14
Così T. SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, cit., p. 120.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 9
1.2 GLI INTERESSI QUALI FRUTTI CIVILI.
I secolari divieti che negavano ogni legittimità all' interesse,
crollarono prima in Francia per effetto di un decreto dello Stato del 12
ottobre 1789 (confermato dall' art. 1905 del Code civil) e poi man mano
negli altri ordinamenti tra cui il nostro.
Finalmente si comprese che "il commercio del denaro è un commercio
come gli altri, nel quale chi presta vende l' uso del proprio denaro, e chi
prende a prestito lo acquista, esattamente come il proprietario di un
terreno ed il suo fittavolo vendono ed acquistano, rispettivamente, l' uso
del fondo che viene affittato."
16
"Con il denaro, infatti, si può acquistare
un terreno o procurarsi una rendita: colui che presta il suo denaro non
cede dunque il possesso sterile di questo denaro, ma si priva di un
profitto o di una rendita che avrebbe potuto procurarsi, e l' interesse che
lo ricompensa di questa privazione non può considerarsi ingiusto."
17
Gli interessi vennero così considerati come corrispettivo di concessione
in godimento alla stregua della locazione e delle rendite. E lo stesso art.
820 del nostro codice civile li elenca tra i frutti civili equiparandoli ai
canoni enfiteutici, alle rendite vitalizie e ad ogni altra rendita ed ai
corrispettivi delle locazioni.
18
15
Così T. SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, cit., p. 123.
16
TURGOT, Réflections sur la formation et la distribution des richesses, Paris, 1766 (tr. di G. Rebuffa, Riflessioni
sulla formazione e la distribuzione delle ricchezze, Roma, 1975) Passo trascritto in C. M. MAZZONI, ”Frutti
civili ed interessi di capitale, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale n° 75, Milano, 1986, p. 19.
17
TURGOT, cit.
18
C. M. MAZZONI, Frutti civili ed interessi di capitale, cit., p. 31.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 10
Abbiamo visto però, nel paragrafo precedente, che gli interessi vengono
classificati secondo la loro funzione in moratori, corrispettivi e
compensativi e ciò pone automaticamente un problema.
Data la loro differente funzione, ci si domanda se tutti possono essere
considerati frutti civili.
L' art. 820 del cod. civ. sembrerebbe non fare alcuna distinzione tra le
varie categorie visto che nella esemplificazione dell' ultimo comma si
dice genericamente degli "interessi dei capitali".
E' vero anche, però, che lo stesso articolo, nel definire cosa siano i frutti
civili, dice testualmente che essi sono "quelli che si ritraggono dalla cosa
come corrispettivo del godimento che altri ne abbia". Conseguentemente,
non pare vi siano dubbi nel sostenere che rientrano tra i frutti civili gli
interessi corrispettivi. Ma gli interessi moratori e quelli compensativi,
sono anch' essi frutti civili?
Diverse sono le risposte possibili. In relazione agli interessi moratori c' è
chi argomenta
19
che non vi è alcun dubbio sulla loro natura risarcitoria.
Essi servirebbero a liquidare forfettariamente il danno per il ritardo nella
prestazione e non sarebbero affatto un corrispettivo per l' uso (legittimo)
del denaro. Conseguenza diretta di ciò è che essi, non derivando "dalla
cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", non
dovrebbero essere qualificati come frutti civili.
Così, gli interessi compensativi, non avendo neppure essi la funzione di
attribuire un corrispettivo ad un soggetto che dà in prestito il proprio
denaro, non avrebbero posto nel concetto di frutti civili.
19
T. SCOZZAFAVA, Gli interessi monetari, cit., p. 84.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 11
Ma la dottrina più autorevole,
20
considera unica la natura dell' interesse.
Si tratta di un compenso che il creditore percepisce per il mancato
godimento temporaneo di un bene di sua proprietà.
Diversa può essere la genesi dell' obbligazione di interessi: essa può
dipendere da un contratto come da un inadempimento che a sua volta
può essere colpevole o incolpevole. Nell' osservare il fenomeno da
angolazioni diverse possono riscontrarsi tratti caratterizzanti aggiuntivi,
ma gli elementi essenziali dell' obbligazione di interessi ricorrono sempre
qualunque sia la loro funzione e la loro genesi.
Ed il fatto che gli interessi moratori abbiano una funzione risarcitoria non
significa affatto che non possano pur sempre essere compresi nel
concetto di frutti civili.
1.3 INTERESSE NETTO ED INTERESSE LORDO.
Secondo una certa dottrina,
21
una indispensabile distinzione da
effettuarsi sarebbe quella tra interesse netto ed interesse lordo.
22
Nella pratica comune infatti, troppo spesso, si parla genericamente di
interesse confondendo l' interesse netto (o puro) con quello lordo.
20
NICOLO', Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione, in Foro it. 1944-1946, VI, p.
44; E. SIMONETTO, I contratti di credito, Padova, 1954, p. 152; GIORGIANNI, L'inadempimento, cit., p. 152;
M. LIBERTINI, voce Interessi, cit., p. 103.
21
E. SIMONETTO, Gli interessi nei rapporti a funzione creditizia, cit., p. 29 ss.
22
E' bene osservare che la tesi del Simonetto, sebbene accattivante, è invero piuttosto isolata dalla dottrina
dominante.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 12
L' interesse netto, al quale abbiamo fatto riferimento sino ad ora, è
costituito da un unico elemento al contrario dell' interesse lordo che
comprende questo stesso elemento più altri nettamente distinti.
23
Un primo elemento è il corrispettivo dovuto per il godimento di un
capitale altrui. E' il prezzo che occorre pagare a chi rinuncia
temporaneamente alla disponibilità del proprio capitale.
Un secondo elemento è il rischio di insolvenza del debitore. Si tratta di
un prezzo aggiuntivo, dovuto dal debitore, che ha natura tutta propria. Ha
carattere restitutorio e non corrispettivo. In ipotesi di idonee garanzie
esso potrebbe anche non esistere.
Un terzo elemento è costituito dal rischio di svalutazione monetaria. In
verità non si tratta di un rischio, ma di un dato certo e misurabile.
Un quarto elemento ricorre solo quando un contratto di credito viene
stipulato con delle aziende di credito: si tratta della remunerazione che la
banca deve corrispondere ai depositanti per acquisire la disponibilità del
denaro da dare in prestito.
Infine, un quinto elemento si può raffigurare nel costo d' esercizio dell'
azienda di credito.
Gli elementi aggiuntivi, com' è facile rilevare, hanno natura così diversa
che è un assurdo confonderli tra di loro e con l' interesse netto. Hanno
tutti natura risarcitoria attenendo unicamente alla restituzione. Servono
ad evitare un danno emergente al creditore, ma non gli apportano alcun
guadagno.
Certamente non ha carattere di corrispettivo la prestazione relativa al
rischio di insolvenza del debitore.
23
In tal senso E. SIMONETTO, Gli interessi nei rapporti a funzione creditizia, cit., p. 29.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 13
Quando il creditore conta su numerosi debitori, il rischio può venire
distribuito su tutti loro "elevando in corrispondenza il prezzo della
prestazione creditizia di un' aliquota determinata e tendenzialmente
costante."
24
Diversa è l' ipotesi in cui il creditore compia un' unica operazione isolata.
In questo caso il rischio viene sopportato interamente da lui stesso. Egli
può certamente pretendere un aumento del prezzo della prestazione
creditizia, "ma il rischio sarà pagato, curioso a dirsi, proprio e soltanto
quando si è rilevato insussistente, mentre invece quando esso esiste, ed
opera la sua erosione del capitale, non sarà pagato in alcun modo. Si avrà
quindi, in caso di un' operazione isolata, un vero premio o compenso
simile alla vincita delle scommesse o del gioco (prezzo del batticuore,
come è stato espressivamente detto da un antico illustre economi-sta)"
25
Accade, in sostanza, che chi fruisce del credito ed adempie, nel
corrispondere al creditore un premio aggiuntivo come rischio di
insolvenza, paga non per se, ma per quelli che non hanno adempiuto. A
pensarci, si tratta in verità di un fatto ben diffuso che rigurda tutti i clienti
di una qualsiasi azienda i quali, nel pagare le merci ed i servizi acquistati,
pagano anche una percentuale di quelle che sono state rubate o mai
pagate dagli altri clienti. E' evidente infatti che le aziende debbano
scaricare sui prezzi di vendita anche questo genere di costo d' esercizio. E
ciò che bisogna che sia chiaro è che si tratta di misure atte ad evitare un
danno emergente e non ad effettuare un guadagno.
24
E. SIMONETTO, Gli interessi nei rapporti a funzione creditizia, cit., p. 32.
25
Anche queste sono parole del SIMONETTO, Gli interessi nei rapporti a funzione creditizia, cit., p. 28.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 14
Analogamente, anche altri costi derivanti dall' esercizio dell' impresa
creditizia devono essere aggiunti al corrispettivo per il godimento del
capitale.
Se si tratta di crediti concessi da aziende di credito, una voce di costo
rilevante è quella relativa all' approvvigionamento dei capitali. Si sa
infatti che le banche non danno in prestito capitale proprio, ma
essenzialmente capitali raccolti tra il pubblico che può essere incentivato
al risparmio solo con la remunerazione. Questa remunerazione altro non è
che un costo per le aziende di credito che, necessariamente, non potrà che
essere ribaltato su chi chiede a sua volta denaro in prestito.
Lo stesso meccanismo funziona per il recupero dei costi relativi alla
gestione delle aziende di credito.
Si capisce che l' unico sistema per recuperare questi costi può essere solo
quello di aggiungerli ancora alle altre componenti del costo del denaro.
Mi pare del tutto evidente quindi che le varie componenti del costo del
denaro non possano essere confuse col corrispettivo per il godimento del
capitale. Esse infatti non hanno nulla a che vedere con l' interesse di cui
all' art. 820 cod. civ. 3° comma avendo una natura che è addirittura in
contrapposizione con quella del corrispettivo.
Tra di esse assume forse il maggior rilievo il rischio di svalutazione
monetaria. E più facilmente che per le altre componeneti si capisce che
non si tratta affatto di una sorta di premio (per la rinuncia temporanea
alla liquidità), ma serve unicamente a restituire al creditore quanto gli
spettava, in termini di potere di acquisto, al momento della scadenza dell'
obbligazione.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 15
Il compenso per la rinuncia alla liquidità è altra cosa, si chiama interesse,
e va evidentemente aggiunto all' indennizzo di svalutazione.
Ed è proprio a questo concetto che si allude quando (sempre più
frequentemente) nel propagandare il rendimento di certi titoli od
operazioni si parla di interesse reale. Con questo termine si vuole appunto
indicare il rendimento di una certa operazione dopo averne decurtato i
valori della svalutazione monetaria.
Ma la nostra normativa, così come la nozione tradizionale, sembrano
ignorare la distinzione tra l' interesse netto e quello lordo. Tutte le varie
componenti dell' interesse, pur avendo natura assolutamente diversa,
vengono accomunate in un' unica voce forfettariamente
omnicomprensiva.
1.4 INTERESSE E SVALUTAZIONE MONETARIA.
Nella determinazione dell' interesse assume oggi un' importanza
primaria il rischio di svalutazione della moneta.
Il livello dell' inflazione ha infatti raggiunto dei valori elevati
26
.
Quando veniva varato il nostro vigente codice civile, forse mancando un
adeguato stimolo per l' insussistenza -in quel periodo- di analoghi livelli
inflattivi, il problema della svalutazione monetaria fu un poco trascurato.
L' art. 1224 sui danni nelle obbligazioni pecuniarie prevede che, dal
giorno della mora, siano dovuti gli interessi al tasso legale che sappiamo
26
Oggi l' inflazione è in ripresa ed oscilla intorno al 6-7% annuo, anche se le previsioni sono in ulteriore rialzo.
Comunque, in periodi molto recenti (1980), essa superava il 20% annuo.
Attilio Murru - Gli interessi ultralegali e gli usi bancari. 16
essere fisso e pari al 5% secondo quanto disposto dall' art. 1284. E' vero
che, al 2° comma, lo stesso art. 1224 riconosce l' ulteriore risarcimento al
creditore che abbia dimostrato di aver subito un maggior danno, ma
occorre che egli dimostri di aver subito effettivamente un maggior danno.
La regola è infatti quella del nominalismo secondo cui "I debiti pecuniari
si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del
pagamento e per il suo valore nominale."
27
Questo significa che i debiti di somme di denaro vengono estinti, anche a
lunghissima distanza di tempo, col solo versamento dell' importo
nominale originariamente dovuto.
E l' implicazione di ciò è che, nella sostanza, grava sul creditore il rischio
inerente a fenomeni inflazionistici che riducono il potere d' acquisto della
somma dovuta. E' pur vero però che il rigore del principio nominalistico
può essere stemperato da pattuizioni derogative appositamente volute
dalle parti contraenti. Quella del nominalismo è una regola che "si pone
come norma dispositiva che fa salvo il potere dell' autonomia privata di
introdurre, nelle contrattazioni economiche, clausole e strumenti di
protezione del creditore rispetto alle fluttuazioni monetarie."
28
Le clausole sono le così dette "clausole di salvaguardia monetaria". Con
esse si può ben ancorare l' ammontare dell' obbligazione a determinati
valori scelti pattiziamente quali, ad esempio, la quotazione di una moneta
straniera, il prezzo dell' oro (clausola oro), il tasso ufficiale di sconto, l'
indice dei prezzi al consumo pubblicato periodicamente dall' ISTAT e
così via.
27
Così l' articolo 1277 cod. civ. 1° comma.
28
P. TARTAGLIA, L' adeguamento del contratto alle oscillazioni monetarie, Milano, 1987, p. 177.