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INTRODUZIONE
A fronte degli squilibri conseguenti alla crisi economica mondiale,
tutti i governi dei maggiori paesi industrializzati stanno operando per
favorire una cooperazione internazionale nel settore della fiscalità
finanziaria.
Tra gli accordi che gli Stati aderenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) si sono impegnati a far
rispettare vi è soprattutto quello rivolto ad assicurare una maggiore
trasparenza bancaria su investimenti e depositi, anche per quelli
detenuti nei Paesi c.d. Paradisi fiscali oltre che a rendere piø efficiente
lo scambio di informazioni e incrementare la cooperazione
amministrativa tra gli Stati.
Dall'inizio degli anni ottanta del secolo scorso ad oggi si delinea una
tendenza di premialità nell'ordinamento penale del nostro Paese, alla
quale si possono ricondurre taluni provvedimenti di clemenza e casi di
non punibilità per determinate fattispecie di reato.
I provvedimenti di clemenza del settore penale-tributario – e le
relative cause di non punibilità – in molti casi si esplicano nel rapporto
tra Stato che rinuncia, per taluni reati, ad esercitare la potestà punitiva
ed imputato (contribuente) il quale, versando un determinato
corrispettivo, evita la sanzione penale; uno scambio, dunque, di natura
premiale che concilia le esigenze di cassa dell’Erario con la volontà
del cittadino di fruire di un riparo dalle conseguenze del reato
commesso.
Anche se nella realtà non sempre è stato così. Infatti, osservando i vari
scudi fiscali che si sono succeduti negli anni, si può osservare come
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non sempre ci sia stato il “corrispettivo”, basti pensare che nel 2000 il
legislatore ha cancellato la maggior parte dei reati tributari di natura
contravvenzionale senza esigere una contropartita dai beneficiari.
E' in questo contesto che trae origine lo scudo fiscale 2009, il quale
rappresenta un provvedimento che offre al contribuente una
protezione dalle conseguenze sanzionatorie del reato tributario
commesso in cambio di un effettivo pagamento di un'imposta
straordinaria.
E' stato introdotto con l'art. 13-bis del D.L. n.78 del 1° luglio 2009, in
sede di conversione dalla L. 3 agosto 2009 n.102\2009
1
, nel testo
risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge 3 agosto 2009,
n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009,
n.141.
Esso sana alcuni dei comportamenti illeciti o irregolari tenuti dal
contribuente riguardo la detenzione e produzione di capitale all’estero
derivante da redditi non denunciati e presumibilmente imponibili e
dall’acquisto di immobili con i suddetti capitali.
Il lavoro svolto verte proprio sullo Scudo Fiscale Ter.
L'intento è stato quello di voler analizzare nella prima parte la
normativa che disciplina lo scudo fiscale. A tal fine, si è cercato di
analizzare lo scudo fiscale all'interno delle norme che ne hanno
segnato l'evoluzione, dal primo a questo c.d. Ter.
Nella seconda parte sono stati analizzati i profili penali dello Scudo
fiscale, toccando argomenti come le cause ostative, gli aspetti
discriminatori, le incompatibilità con il diritto comunitario. Questa
parte è stata analizzata con un occhio piø critico, per poter capire cosa
sia in realtà questo tanto discusso scudo fiscale.
1
Titolato disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali
detenute fuori del territorio dello Stato.
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Per finire, nella terza parte, è stato preso in esame un caso pratico,
ovvero la possibilità di scudare immobili all'estero, sulla base di
un'esperienza realmente avuta presso lo studio di commercialisti nel
quale lavoro. Ovviamente, per poter garantire la segretezza dello
scudo fiscale, ogni riferimento a dati anagrafici del cliente sono del
tutto inventati. Il caso è realmente successo, ma i dati inseriti non sono
corrispondenti alla realtà.
La tesi è il frutto di un'accurata operazione di ricerca svolta presso la
biblioteca della Facoltà di Economia, siti internet, la biblioteca della
Facoltà di Giurisprudenza, la biblioteca dello Studio del Professor
Perini, la collaborazione con l'intermediario finanziario della Banca
Generali Spa, con i miei titolari, con l'avvocato del nostro studio per
alcuni aspetti prettamente giuridici, la partecipazione a convegni sullo
scudo fiscale organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili.
In questo modo ho potuto reperire il materiale necessario per poter
affrontare in modo accurato l'argomento sullo Scudo Fiscale Ter.
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PARTE PRIMA.
Aspetti generali sullo scudo fiscale.
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CAPITOLO 1
AMBITO SOGGETTIVO
1.1 I destinatari dello scudo fiscale.
I destinatari delle disposizioni concernenti l'emersione delle attività
detenute all'estero sono quelli interessati dalla normativa sul
“monitoraggio fiscale” ossia:
- le persone fisiche (anche titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo)
- gli enti non commerciali
- le società semplici
- associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 22 dicembre
1986, n.917.
Si precisa che i soggetti sopra elencati non possono usufruire dello
scudo fiscale se hanno osservato le disposizioni sul “monitoraggio
fiscale”, ma hanno violato unicamente gli obblighi di dichiarazione
annuale dei redditi di fonte estera.
L'emersione di attività detenute al di fuori del territorio dello Stato è
ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da
parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività
siano intestate a società fiduciarie o siano possedute del contribuente
per il tramite di interposta persona
2
.
Mentre restano escluse le società, siano esse di capitale o di persone
ad eccezione di quelle semplici.
2
La circolare n. 99/E del 4 dicembre 2001 ha precisato che si deve considerare soggetto
fittiziamente interposto una società localizzata in un paese avente fiscalità privilegiata, non
soggetta ad alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo
societario appare meramente formale e ben si può sostenere che la titolarità dei beni intestati alla
società spetti in realtà al socio che effettua il rimpatrio.
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1.2 La residenza fiscale.
Le persone fisiche per poter usufruire dello scudo fiscale devono
essere fiscalmente residenti nello Stato Italiano.
Si ritengono fiscalmente residenti, in base all'art.2 co. 2 del TUIR, “ le
persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello
Stato il domicilio
3
o la residenza
4
ai sensi del codice civile”.
La residenza si considera acquisita in un determinato comune italiano,
quando la persona abbia posto, in quel luogo, la propria dimora con
l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio
ex post, di stabilirvi in modo non temporaneo.
Si considerano residenti, salvo prova contraria del contribuente
5
, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e
3
Art.43 codice civile, E' il luogo nel quale la persona ha stabilito la sede
principale dei suoi affari ed interessi. [...]Secondo la ricostruzione fornita dalla
Giurisprudenza il domicilio si basa non solo su un elemento oggettivo determinato
dalla relazione di una persona con un determinato luogo, ma soprattutto su un
elemento psicologico, che consiste nella volontà del soggetto di stabilire e
conservare in quel luogo il centro dei propri affari e interessi, anche a prescindere
dall'effettiva presenza fisica nel luogo considerato.
Il domicilio a detta della giurisprudenza prevalente, è, dunque,
caratterizzato principalmente dall'elemento soggettivo, cioè dall'intenzione di
costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie
relazioni familiari, sociali ed economiche.[...]. “Guida allo Scudo Fiscale, Frizzera
anno 2009 autori Leo de Rosa- Alberto Russo, pag.27”
4
Art.43 codice civile, E' il luogo ove la persona ha la propria dimora
abituale, intendendosi per dimora abituale il luogo ove il soggetto abita in un
determinato momento.
La giurisprudenza ha individuato la necessaria presenza di due requisiti,
quello oggettivo della permanenza in un luogo con carattere di stabilità e
continuità e quello soggettivo dell'intenzione della persona di rimanere in quello
stesso luogo.
5
Opera in questo caso una presunzione legale relativa.
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trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6
Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, gli
articoli 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del TUIR stabiliscono
che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del
periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione
o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Sia per le persone fisiche che per gli altri soggetti interessati allo
scudo fiscale, il requisito della residenza è richiesto per il periodo
d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione
riservata, fermo restando che per potersi avvalere dello scudo fiscale
debbano essere stati in precedenza fiscalmente residenti in Italia per
almeno un periodo d'imposta.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che possono essere inclusi nel
novero dei soggetti interessati tutti coloro che, pur non risultando
residenti nel territorio dello Stato alla data di presentazione della
dichiarazione riservata, vengano ad acquisire successivamente a tale
data detto requisito.
6
Art. 2 comma 2 bis TUIR
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CAPITOLO 2
AMBITO OGGETTIVO
2.1 Attività oggetto di emersione.
Costituiscono oggetto di emersione mediante rimpatrio le somme di
denaro e le altre attività finanziarie.
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Possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività
finanziare emesse da soggetti residenti in Italia, purchØ siano detenuti
all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio
fiscale, non che le attività finanziarie ed il denaro detenuti presso le
filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.
Il rimpatrio può avere a oggetto anche talune attività patrimoniali.
L’operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di
denaro,
le altre attività finanziarie sopra elencate, nonchØ gli investimenti
esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i
fabbricati situati all’estero, gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli
yacht, detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre
2008 in un Paese europeo o in altro Paese che garantisce un effettivo
scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.
7
Tra le quali azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società
ancorchØ non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative
produttive di redditi di natura finanziaria -indipendentemente della residenza del soggetto
emittente – detenute all'estero in qualsiasi paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non
successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto il trasferimento in Italia.
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2.2 Obbligo di compilazione modulo RW
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, sono
obbligati a compilare il modulo RW della dichiarazione dei redditi le
persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed
associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo
d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di
natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia.
Le attività di natura finanziaria devono essere sempre indicate nel
modulo RW in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera
imponibili in Italia.