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Capitolo I:I contratti di durata
1.Premessa
Contratti di durata è espressione che ricorre frequentemente nella letteratura
giuridica. In senso proprio non è il contratto ma è il rapporto che è di durata: anche il
contratto non è di necessità un fatto istantaneo, ma per questo tipo di contratto, la
caratteristica della durata non attiene alla formazione(1), ma all’ esecuzione del
contratto, e quindi non attiene al negozio come fonte del rapporto ma al rapporto
come effetto del negozio. Si dovrebbe dunque parlare non di contratti ma di rapporti
di durata. Lo stesso vale per l’ espressione << contrats succesifs >> corrente nella
dottrina francese, e per quella << atti continuati >> proposta nella nostra dottrina(2),
che più ancora di quella << contratti di durata >> possono far pensare ai problemi
della formazione (anziché della esecuzione) successiva del contratto. Se nei rapporti
in esame si riscontra un atto duraturo, questo non è il contratto ma l’ atto dovuto per
effetto del contratto.
(1) Sul problema della formazione successiva o progressiva del contratto: G. Oppo,Contratti parasociali,1942, p. 86.
(2) Dal Devoto, l’ espressione non è nuova ma è nuovo l’ impiego fattone per designare il contratto di durata.
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<< Contratto di durata >> è espressione poco compromettente, perché non contiene
una vera e propria definizione,limitandosi ad indicare che una qualche rilevanza va ri-
conosciuta alla durata, senza precisare né quale sia e in che momento precisamente si
esplichi questa rilevanza, né che cosa in senso proprio debba intendersi per durata.
Meno generica è la denominazione adottata dalla legge, << contratti ad esecuzione
continuata >> e << contratti ad esecuzione periodica >>, contrapposta a quella <<
contratti ad esecuzione istantanea >>.
Il concetto di contratto di durata viene comunemente individuato con riferimento al
posto più o meno importante riservato alla durata nell’ esecuzione del contratto(3) ed
in contrapposizione al concetto di contratto ad esecuzione istantanea(4). I rapporti ad
esecuzione istantanea o transeunte si esprimono nell’ obbligo di una prestazione
concentrata in un solo momento, quelli di durata nell’ obbligo di una prestazione che
si prolunga per un certo tempo. La durata dell’ esecuzione può dar luogo così ad una
pluralità di atti di esecuzione scaglionati nel tempo ( si parla di esecuzione periodica:
(3) Così Planiol, Ripert e Esmein
(4) Così Ferri.
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ad esempio la somministrazione), come ad un contegno continuativo di esecuzione
protratto per un certo tempo ( esecuzione continuata: la locazione di cose).
Non ogni contratto, però, la cui esecuzione si prolunghi nel tempo è senz’ altro
compreso nel contratto di durata. Infatti non è che per contratto ad esecuzione
istantanea debba unicamente intendersi quello in cui l’ obbligo di prestazione e
controprestazione si esauriscono uno actu(5). Non sono in genere ritenuti contratti di
durata, i contratti ad esecuzione semplicemente differita o ripartita(6). Tutto ciò porta
ad affermare che nei contratti di durata il tempo si presenta non come modalità
accessoria ma come nota individuatrice della prestazione e che l’ obbligazione non è
in essi estinta dall’ adempimento, ma solo dal decorso del tempo.
2.Determinazione della prestazione in funzione del tempo
Nei contratti di durata la prestazione è determinata in funzione della durata stessa, in
quanto la sua entità quantitativa dipende dalla durata del rapporto, nel senso che le
prestazioni si determinano in funzione della durata e non questa in funzione di quelle.
(5) Stolfi, Appunti critici,p. 863.
(6) Sulla distinzione fra esecuzione periodica e ripartita, e per l’ esclusione del contratto ad esecuzione ripartita dal
novero dei contratti di durata, D’ Amelio, Contratto di acquisto e contratto di somministrazione, in Riv. Dir.
Comm.,1909, II, 587 ss.
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Questo carattere vale tanto quando non vi è altra via che il riferimento alla durata per
la determinazione della prestazione (prestazione continuativa per sua natura: fornitura
di energie), quanto si sia in presenza della ripetizione periodica di una prestazione per
sè ad esecuzione istantanea. In questo secondo caso, il tempo misura non la singola
prestazione che si ripete, ma la ripetizione e cioè il numero o la quantità delle
prestazioni; e conseguenza della connessione tra prestazione e durata è che, pur
essendo la prestazione complessiva in astratto quantitativamente determinabile senza
riferimento al tempo e quand’ anche sia determinata la durata del rapporto, non è
preventivamente determinato l’ ammontare della prestazione dovuta, se non nel senso
di fissare un limite massimo o minimo.
La determinazione della prestazione in funzione della durata distingue tali rapporti da
quelli in cui si ha soltanto adempimento di una prestazione ad esecuzione istantanea,
ripartito in più rate in funzione delle quali è determinata la durata del rapporto. Così
nella vendita a consegne ripartite, dove alla durata non corrisponde la soddisfazione
di un interesse durevole ma la soddisfazione frazionata di un interesse istantaneo: la
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funzione della durata corrisponde ancora all’ interesse ad avere la prestazione in un
determinato momento, non quello ad averla continuativamente.
3.Durata e causa del contratto
La durata dell’ adempimento attiene alla causa del contratto nel duplice senso che
questo non adempie alla funzione economica cui è preordinato se la sua esecuzione
non si prolunga nel tempo, e che l’ utile che alle parti deriva dal rapporto è
proporzionale alla durata di questo. La durata è elemento essenziale e non modalità
accessoria del contratto: la causa, nei contratti di durata, non consiste nell’ assicurare
ad una parte una singola prestazione isolata, ancorché tale prestazione possa
pretendere dal debitore una precedente attività continuativa o possa, essere effettuata
in parti e in momenti diversi, ma nell’ assicurarle la ripetizione della prestazione per
una certa durata (tipico della somministrazione), o la prestazione continuativa, come
tale, del debitore, per una certa durata. Ciò discende dalla circostanza, che alla durata
corrisponde, sempre sotto il profilo causale, un interesse o bisogno durevole cui il
contratto soddisfa e che la durata è condizione di tale soddisfazione e quindi, anche
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per questa via, essenziale e non accidentale negotii. L’attinenza della durata alla
causa, nei due sensi indicati, contraddistingue sotto il profilo causale il contratto di du
rata da altre ipotesi di durata del rapporto obbligatorio: dalla durata del contratto a
termine, che non è elemento causale, ma modalità accessoria; dalla durata della
locatio operis, che è necessaria ma non è utile all’ interesse delle parti; dalla durata
del rapporto a termine essenziale e del rapporto ad esecuzione ripartita, che può
rientrare nella causa del contratto concreto, ma alla quale non corrisponde un
proporzionale utile delle parti. Differenze che discendono tutte dall’ essere o meno al
fondamento del rapporto un interesse duraturo.
4.Contenuto del rapporto di durata:rapporti ad esecuzione continuata
e periodica
La dottrina, come detto, riconosce essere possibile contenuto del rapporto di durata
così (l’ obbligazione di) una prestazione continuativa come (l’ obbligazione di) una
prestazione periodica o ripetuta. Tale determinazione è da ritenersi esatta. In
entrambe le ipotesi si riscontra la soddisfazione di un interesse durevole; può anzi
notarsi che interessi equivalenti dal punto di vista economico possono essere così con
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un contratto ad esecuzione propriamente continuata come con un contratto ad
esecuzione periodica (si pensi ad esempio all’interesse ad avere energia motrice per il
lavoro di uno stabilimento: esso può essere soddisfatto così con un contratto di
somministrazione di energia elettrica, esecuzione continuata, come con un contratto
di somministrazione di combustibili, esecuzione periodica). In entrambe le ipotesi
dura nel tempo l’ adempimento, continuativo in senso proprio o ripetuto. In entrambe
la durata attiene quindi alla causa del contratto. In entrambe infine l’entità
quantitativa della prestazione è determinata dalla durata o in funzione della durata.
Il rapporto di durata ha quindi per contenuto la prestazione di un’ attività continuativa
come tale o di una astensione continuativa, oppure la ripetizione nel tempo di una
certa prestazione di esecuzione istantanea. Tenendo presente questo possibile
contenuto del rapporto, si avverte che né è propria la definizione del rapporto di
durata come quello che si esprime nell’ obbligo di una prestazione duratura, << che si
prolunga nel tempo >>, perché questo non è che uno dei possibili atteggiamenti del
rapporto, né è propria la proposizione che i contratti istantanei si contrappongono ai
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successifs in quanto suscettibili di essere eseguiti con una sola prestazione, perché
anche nei secondi la prestazione è unica quando essa sia continuativa in senso
proprio.
Nell’ ipotesi di ripetizione della prestazione si parla correttamente di esecuzione
periodica. Di periodicità si può parlare tuttavia, propriamente, solo per l’ ipotesi in
cui la ripetizione si effettua ad epoche predeterminate o ad intervalli regolari, non per
quella in cui le più prestazioni siano dovute a richiesta di una delle parti (ad es.
vendita con esclusiva) o al verificarsi di determinati eventi. Poiché non può escludersi
a priori che anche in queste ipotesi possa parlarsi di rapporto ed anche di contatto
unico di durata, appare preferibile l’ espressione << esecuzione reiterata >> o <<
ripetuta >>.
5.Contenuto della prestazione nei contratti di durata
Contenuto del rapporto di durata può dunque essere così l’ obbligazione di una
prestazione continuativa per sua natura come quella di una prestazione istantanea
reiterata. Tanto la prestazione continuativa come quella reiterata possono consistere
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sia in un contegno positivo come in un contegno negativo, così in un facere come in
un non facere (o in un pati).
Per quanto riguarda l’ astensione, essa ha normalmente carattere continuativo, ma
può darsi che abbia carattere istantaneo e che quindi in un contratto di durata si
presenti come prestazione ripetuta anziché continuativa. Anche il facere può in un
contratto di durata dar luogo così ad una ripetizione di prestazioni come a una
prestazione continuativa.
Sul contenuto del rapporto ad esecuzione continuata in senso proprio, esso può esser
dato oltre che dall’ obbligazione di una prestazione continuativa (e dal corrispondente
diritto), da uno stato, o almeno da una qualità giuridica, sempre restando nei confini
dei rapporti obbligatori, allo stato o alla qualità di socio o a quelli di membro di un
consorzio.
Provato che prestazioni positive e negative possono costituire l’oggetto della
obbligazione duratura così nei rapporti ad esecuzione continuata come in quelli ad
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esecuzione ripetuta, vi è ancora da osservare che la periodicità o reiterazione può
riferirsi non solo a prestazioni per sé istantanee (positive o negative), ma anche a pre-
stazioni continuative: così nella locazione delle cassette di sicurezza si ha reiterazione
della prestazione continuativa della custodia sulle cose di volta in volta depositate
nella cassetta.
6.La regola del recesso ad nutum
Dato fondamentale della disciplina positiva del rapporto di durata è la recedibilità ad
nutum dal rapporto concluso a tempo indeterminato. Tale regola discende
direttamente dal principio di temporaneità del vincolo giuridico, principio che va
ammesso tra quelle cause in forza delle quali il contratto può essere sciolto anche in
assenza del mutuo consenso delle parti. Anche se la legge, non enuncia la regola
anzidetta in via generale, ne fa frequentissima applicazione espressa ai singoli
contratti di durata.
Quando il tempo oltre ad avere funzione di termine è anche necessario alla
preparazione dell’ adempimento, non è neanche pensabile richiamare un recesso ad
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nutum alla durata nell’ ipotesi che non sia stato fissato un termine all’adempimento:
infatti i rapporti di questo tipo hanno, quando le parti non abbiano determinato espres
samente la scadenza dell’ obbligazione, per loro natura quella durata che è necessaria
a render possibile l’ adempimento, essendo, la durata stessa determinata in funzione
dello scopo e non in funzione del tempo. Da ciò discende che un recesso ricollegato
alla sola durata è possibile solo nei rapporti di durata in senso proprio: ciò è ben
naturale, perché il diritto di sciogliersi unilateralmente dal vincolo liberamente
contratto è giustificabile, solo quando il vincolo stesso obbligherebbe a prestare senza
limite di tempo, ciò che non si verifica che nei rapporti di durata in senso proprio.
D’ altra parte è anche naturale che il recesso che si ricollega alla sola durata spetti a
tutte le parti del rapporto ( a tutte le parti in quanto obbligate per una durata
indeterminata) laddove quando il recesso ha un fondamento diverso, e quindi fuori
dei rapporti di durata a tempo indeterminato, esso, sia convenzionale sia legale, può
spettare ad una sola delle parti e cioè a quella parte nei cui riguardi si verificano quei
particolari motivi che hanno indotto a concederlo, o spettare alle parti a condizioni
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non identiche. Se il recesso ad nutum dal rapporto a tempo indeterminato è proprio
dei soli rapporti di durata nell’ accezione qui sostenuta, d’ altra parte è anche vero
che esso è proprio di tutti i rapporti in essa ricompresi, e così non solo dei rapporti ad
esecuzione più propriamente continuata ma anche dei rapporti ad esecuzione reiterata
o periodica.