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Capitolo 1- Il Commercio Elettronico
1.1. Che cos’è il Commercio Elettronico e come funziona.
Da quando esiste il commercio, l’uomo ha sempre cercato di migliorare
l’efficienza delle transazioni adottando, gli strumenti e le tecnologie che man
mano si rendevano disponibili. Le aziende hanno utilizzato per anni sistemi
elettronici di comunicazione per effettuare differenti tipi di transazioni
commerciali.
Il commercio elettronico non è una novità assoluta, Internet ha, infatti, un
precedente: l’EDI
1
(Electronic Data Interchange), nato nel 1968 negli USA per
realizzare metodologie volte allo scambio di documenti, fra aziende, relativi allo
scambio di merci. Tale sistema non prevedeva la presenza dell’operatore umano.
Ci si è serviti di EDI per trasmettere telematicamente gli atti del settore bancario e
i contratti di borsa. Grazie a tale sistema l’informatica e la telematica hanno avuto
una grande applicazione nel trasferimento elettronico di fondi, cioè di denaro.
Il termine Commercio Elettronico viene inteso come l’attività di acquisto che i
consumatori compiono in quella parte di Internet chiamata World Wide Web, più
sinteticamente definita il Web.
Né la legge italiana, né quella comunitaria, danno una definizione precisa del
fenomeno che oggi va sotto il nome di “commercio elettronico”.
La prima definizione giuridica di commercio elettronico risale al 1997 ad opera
della Commissione Europea
2
, la quale vede tale fenomeno come lo svolgimento di
attività commerciali e transazioni per via elettronica e comprendente attività quali:
1
Tale termine indica un modo di dialogare tra parteners commerciali attraverso le reti di
telecomunicazione.
2
Comunicazione della Commissione Europea al Comitato delle regioni rubricata “ Un iniziativa
europea in materia di commercio elettronico” del 16 aprile 1997.
7
la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione on-line di contenuti
digitali, l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa,
appalti pubblici e altre procedure di tipo transattivo delle pubbliche
amministrazioni. Le peculiarità di questo mercato, definito, “virtuale” si
ricollegano a quelle d’internet e consistono nell’impossibilità di determinare dei
confini spazio-temporali, di delimitare i prodotti e gli operatori e infine una
notevole difficoltà ad applicare dei vincoli legislativi e amministrativi. Il
documento, inoltre, aggiunge che il commercio elettronico non si esaurisce
solamente nella semplice conduzione delle transazioni ma può anche abbracciare
le altre fasi di un rapporto commerciale: dalla fase della ricerca e individuazione
dell’interlocutore/partner a quella di trattativa e negoziazione, da quella degli
adempimenti e delle scritture formali a quella dei pagamenti e della consegna
fisica o elettronica del bene o servizio acquistato o venduto.
L’accezione che più comunemente viene usata quando si parla di commercio
elettronico è quella che individua uno scambio di beni e/o servizi effettuato con
uno strumento collegato a Internet.
3
Dal punto di vista dei soggetti, nella normativa del commercio elettronico se ne
contrappongo due diversi: il c.d. prestatore e il destinatario. Il “prestatore” è la
persona fisica o giuridica che offre un bene o presta un servizio; il “destinatario” è
il soggetto che acquista un bene o un servizio della società offerente. Più
comunemente il destinatario viene indicato come il consumatore.
Queste figure contrattando danno vita al commercio elettronico e si distinguono
così cinque diverse categorie di tale fenomeno:
Da operatore commerciale a operatore commerciale, cioè tra professionisti
del commercio, è il c.d. business to business, B2B; è una forma di
commercio che si svolge tra azienda e azienda.
Da operatori commerciali a consumatori, dando vita così all’elettronic
retailing, ed è il c.d. business to consumer, B2C; ci si rivolge al
consumatore finale, a qualsiasi soggetto che abbia un accesso a internet e
intende effettuare qui i suoi acquisti.
3
Il commercio elettronico di Flavio Dezzani, Maura Campra e Valter Cantino (in "il fisco" n. 36
del 2 ottobre 2000).
8
Da operatori commerciali a Pubbliche Amministrazioni, prende il nome di
business to Administration.
Da comuni cittadini a Pubbliche Amministrazioni, ed è il c.d. consumer to
Administration.
Tra consumatori, consiste nello scambio di beni tra utenti qualsiasi
d’internet.
Le imprese che decidono di utilizzare le tecnologie informatiche per svolgere la
propria attività devono dotarsi degli strumenti tecnici che gli permettano quindi di
porre in essere le diverse forme di commercio elettronico.
Innanzi tutto occorre che tali imprese sia per iniziare la loro attività commerciale
che per esporre la propria idea pubblicitaria su Internet, creino un sito cui viene
dato un determinato nome e che lo registri ai fini della tutela della proprietà
intellettuale.
Ai fini della registrazione non esiste una normativa valida in toto, si usa quindi
fare riferimento allo IANA
4
e alle autorità di registrazione nazionali che
assegnano i nomi nel proprio codice paese; (in Italia ad esempio il codice paese è
“.it”).
Le imprese dovranno, quindi sostenere dei costi che possono essere definiti come
costi start-up, e vengono raggruppati in tre diverse categorie:
Il costo di progettazione e realizzazione del sito web; che può essere
definito come un luogo astratto formato da un insieme di pagine web tra
loro collegate e localizzate su un indirizzo Internet; la pagina web è un
documento in formato HTML
5
contenete diversi elementi, quali: grafica,
testo, immagini, video. Per la progettazione e realizzazione di un sito web
vengono svolte diverse attività, che sono: la consulenza specifica,
l’acquisizione del software, l’acquisizione degli eventuali diritti d’autore,
la registrazione del nome e del dominio cui il sito fa riferimento.
Costo di formazione del personale; cambiando il modo di operare
dell’impresa si necessita formare il personale di ogni livello operativo a
operare con nuovi strumenti tecnologici.
4
Ente americano per l’assegnazione di numero di protocolli di comunicazione via Internet.
5
HTML (Hyper Text Markup Language) rappresenta l'originario e più famoso linguaggio di
codificazione e di creazione dei documenti basati sul World Wide Web.
9
Costi di gestione del sito; tali costi sono necessari per il funzionamento e il
buon proseguimento dell’attività on-line, comprendono costi di esercizio
del sito web (ad esempio ci riferiamo al continuo aggiornamento cui deve
essere sottoposto il sito stesso), costi del personale (retribuzioni dei
dipendenti); costi concernenti servizi specifici.
Se oltre a voler essere presenti su Internet, le imprese vogliono anche iniziare una
vera e propria attività commerciale devono dotarsi delle apposite autorizzazioni.
Per esercitare l’e-commerce pertanto, si usa distinguere tra due diversi casi:
Consumatore finale attraverso la vendita diretta, (si applicano le
disposizioni dei decreti 114/98, e 50/1992 in materia di contratti negoziati
al di fuori dei locali commerciali).
Contratto di vendita attraverso intermediazione, (vengono applicate le
normali regole d’inizio attività).
6
Lo strumento attraverso il quale si realizza l’e-commerce è il contratto elettronico
o digitale. Questo consiste nell’accordo mediante il quale, due o più parti si
accordano per costituire, regolare o estinguere, tra loro, un rapporto giuridico
patrimoniale, tramite Internet.
7
Il contratto elettronico, risulta essere differente
dagli altri tipi di contratti in quanto, il rapporto giuridico patrimoniale inizia e si
perfeziona attraverso un particolare mezzo quale, un’infrastruttura tecnologica.
Tale forma di contratto trova fondamento nel nostro ordinamento negli articoli
1350 e 1322 c.c. I quali, rispettivamente, prevedono il principio della libertà della
forma,
8
e che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge.
9
Il commercio elettronico può quindi, in conclusione, essere definito come un
fenomeno che coinvolge svariati profili operativi, da quelli organizzativi a quelli
tecnologici, da quelli che ridefiniscono le regole dell’economia a quelli legati
all’impatto sociale. Nel corso degli anni è stata stilata una serie di regole valevoli
per un corretto funzionamento dell’e-commerce:
6
Come si inizia un'attività commerciale su Internet: aspetti fiscali e contabili di Paola
Zambon (in "il fisco" n. 25 del 19 giugno 2000).
7
Manuale del Web. Tecnologie, Normative e Mnagement. Antonio Cilli. Milano, 2004.
8
Art. 1350 c.c
9
Art. 1322 c.c.
10
1. Fiducia dei consumatori: si riesce ad avere perseguendo gli obiettivi di
affidabilità e trasparenza. I mezzi necessari sono: l’informazione,
l’educazione e la facilità d’uso.
2. Contenuti: la libertà d’espressione on-line dovrebbe essere garantita come
lo è off-line. Ci deve essere un bilanciamento tra la libertà di espressione e
la tutela dei minori, sviluppando la tecnologia che permette la
personalizzazione della selezione dei contenuti in internet.
3. Responsabilità: deve esserci libertà di contratto; deve essere il principio da
applicare alle transazioni economiche.
4. Sicurezza: è importante proteggere le transazioni da accessi non autorizzati
e da attacchi illegali. Le pratiche di autenticazione devono essere regolate
a livello mondiale in modo uniforme in modo da non creare delle barriere
dipendenti da normative conflittuali.
5. Giurisdizione: devono essere regole giurisdizionali chiare altrimenti il
commercio elettronico incontrerà molte barriere legali. Il principio del
paese d’origine prevede che, in mancanza di un’intesa di diritto
internazionale, si adotti la legge del paese di residenza della parte che offre
il servizio.
6. Tassazione: deve essere semplice e prevedibile, i servizi forniti
elettronicamente dovrebbero essere omogenei ai fini delle imposte.
7. Infrastrutture di comunicazione: costituiscono la spina dorsale del
commercio elettronico. Si ha bisogno di reti ad alta velocità secondo
quanto previsto dalla standardizzazione internazionale. L’investimento
nella ricerca delle infrastrutture alternative alla rete telefonica mostra un
notevole potenziale.
8. Riservatezza: la protezione dei dati personali è essenziale, soprattutto per
accrescere la fiducia dei potenziali clienti. Le aziende tenderanno a
utilizzare un marchio facilmente riconoscibile e che denoti il rispetto, da
parte di chi lo espone, della protezione dei dati personali.
9. Proprietà intellettuale: i diritti di proprietà devono essere protetti in modo
forte. Un’adeguata politica in questo senso aiuta la crescita di contenuti di
qualità, stimola lo sviluppo del commercio elettronico e gli investimenti in
infrastrutture necessarie a sostenerlo.
11
1.2. Normativa italiana comunitaria e internazionale sul
commercio elettronico.
La legislazione Italiana in materia di e-commerce è intervenuta di volta in volta
sulle aree di maggior interesse, non preventivando ab origine un intero corpus
legislativo.
Le principali leggi italiane in materia di commercio elettronico sono
10
:
D. Lgs. 50/1992,
D. Lgs .114/1998,
D. Lgs. 185/1999,
D. Lgs. 70/2003.
Con il D. Lgs. 50/92 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva comunitaria n°
85/577/CEE in materia di contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali. La
direttiva in questione afferma che “la caratteristica dei contratti conclusi al di
fuori dei locali commerciali del commerciante, è che di regola, il commerciante
prende l’iniziativa della trattativa, il consumatore è impreparato di fronte a
queste trattative e si trova preso di sorpresa; il consumatore non ha spesso la
possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre
offerte; questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel
caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di contratti
conclusi dal commerciante al di fuori dei suoi locali commerciali”
11
. Si
comprende quindi come il legislatore comunitario abbia voluto dedicare
particolare attenzione alla figura del consumatore, e di conseguenza tutelarlo per il
compimento di alcuni suoi atti, quali: la formazione del consenso, l’attribuzione
del diritto di recesso e le modalità del suo esercizio.
Il decreto 114/98 in materia di normative per vendite a distanza, possiamo dire
che comprende una prima regolamentazione del commercio elettronico e affida, in
linea di principio, al Ministero dell’Industria il compito di incentivare tale forma
di commercio. Infatti, proprio l’articolo 21 comma 1 del decreto 114/98 prevede
che “il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, promuove
10
Manuale del Web. Tecnologie, Normative e Mnagement. Antonio Cilli. Milano, 2004.
11
Normativa 85/577/CEE in materia di “contratti negoziati fuori dei locali commerciali”.
12
l’introduzione e l’uso del commercio elettronico con azioni volte a: a) sostenere
una crescita equilibrata del mercato elettronico; b)tutelare gli interessi dei
consumatori; c)promuovere lo sviluppo di campagne d’informazione ed
apprendimento per operatori del settore e operatori del servizio; d) predisporre
azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale dell’imprese,
con particolare riferimento alle piccole e medie, attraverso l’utilizzo del
commercio elettronico; e) favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di
qualità volte a garantire l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia
del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al processo di
cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del
commercio elettronico.
12
L’articolo 5 comma 1, del suddetto decreto, enuncia che l’attività commerciale
può essere svolta con riferimento a settori merceologici alimentari e non
alimentari. Va comunque rilevato che le disposizioni di tale decreto si applicano
solo ai soggetti dallo stesso menzionato, che svolgono attività economiche
concernenti l’acquisto e la successiva rivendita dei prodotti; non si applica quindi
alla figura degli intermediari. Il decreto 185/99 da attuazione alla direttiva
Europea 97/7/CEE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza. L’articolo 1 comma 1 di tale decreto, ci fornisce una serie di
definizioni indispensabili per comprendere il significato, funzionamento, e la
struttura dei contratti a distanza. Definisce quindi il contratto a distanza come: “il
contratto avente per oggetto beni e servizi stipulato fra un consumatore e un
fornitore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o
più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso”.
Troviamo inoltre la definizione di tecnica di comunicazione a distanza, vale a
dire: “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e
del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette
parti”.
13
12
Art. 21 comma 1 D. Lgs 114/98 in materia di Normative per vendite a distanza.
13
Art. 1 comma 1 D. Lgs. 185/99 relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a
distanza.
13
Un elenco indicativo di tali tecniche di comunicazione, è riportato dall’allegato I
del decreto e sono tali: gli stampati senza indirizzo; stampati con indirizzo; lettera
circolare; pubblicità stampata con buono d’ordine; catalogo; telefono con
intervento di un operatore; telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audio text); radio; videotelefono (telefono con
immagine); teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto; posta elettronica; fax; televisore, (tele acquisto,
televendita).
14
Il legislatore, sempre nella tutela del consumatore, prevede che questo prima della
conclusione di qualsiasi contratto deve ricevere delle informazioni, le quali
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, inoltre il consumatore al
momento dell’esecuzione del contratto deve ricevere conferma scritta, o su
qualsiasi altro supporto da lui scelto, delle informazioni avute precedentemente.
Il D. Lgs. 70/2003 ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE relativa ad alcuni
aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico nel mercato interno. Tale decreto, in materia di commercio
elettronico, non ha introdotto particolari novità nel nostro ordinamento; è andato,
però, a rafforzare le forme giuridiche di tutela dei consumatori, già esistenti in
passato.
15
Finalità propria del decreto è quella di promuovere la libera circolazione dei
servizi della società dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico.
16
La
ratio della direttiva è di garantire un elevato grado d’integrazione giuridica
comunitaria, così da instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere per le
attività economiche svolte on-line, il cui sviluppo è considerato essenziale per
eliminare le barriere che dividono i popoli europei.
14
Allegato I del decreto 185/99.
15
Cfr. la normativa pregressa in materia: a) D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50- Attuazione della
direttiva n. 85/577/CEE in materia dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali; b) D. Lgs.
114/1998 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio; c) D. Lgs. 185/99,
attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti
a distanza; d) D. Lgs. 70/2003, attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa ad alcuni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico nel
mercato interno.
16
Art. 1 comma 1 D. Lgs. 70/2003.
14
Il fenomeno dell’e-commerce ha da sempre interessato l’unione europea che si è
dimostrata, ogniqualvolta ce ne fosse bisogno, attenta e pronta a intervenire con
leggi, norme e studi che andassero a regolare sempre più l’affermazione e
l’evoluzione di questo particolare tipo di commercio. In materia, l’orientamento
dell’unione europea si distingue in due tipi d’intervento: i documenti e le
normative. Nell’ambito dei documenti, rientrano le relazioni e i documenti stessi
della commissione relativi al commercio elettronico, quali: comunicazione della
commissione COM/96/359: normalizzazione e società globale nel contesto
europeo; comunicazione della commissione COM/97/157: iniziativa europea in
materia di commercio elettronico; raccomandazione 97/489: operazioni mediante
strumenti di pagamento elettronico, con particolare riferimento alle relazioni tra
gli emittenti e i titolari di tali strumenti; comunicazione della commissione
COM/97/503: sicurezza e affidabilità nelle comunicazioni elettroniche;
comunicazione 8/11/97: in tema di firma digitale e crittografia; relazione sulla
comunicazione della commissione al consiglio, ala parlamento europeo, al
comitato economico e sociale e al comitato delle regioni, dal titolo “un’iniziativa
europea in materia di commercio elettronico” (4 maggio 1998); comunicazione
della commissione COM/98/374: aspetti del commercio elettronico;
comunicazione della commissione COM/98/461: istituzione della moneta
elettronica; comunicazione della commissione COM/98/468: problematiche
relative alla vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori;
comunicazione della commissione COM/99/195: regolamentazione di aspetti
giuridici del commercio elettronico.
17
Per quanto riguarda le normative, l’unione europea nel corso degli anni ha cercato
sempre più di armonizzare le diverse legislazioni degli stati membri, arrivando
oggi, ad avere una normativa che va omogeneizzandosi di giorno in giorno e
avendo così un’applicazione comune di questa in tutti i paesi membri.
Il commercio elettronico, essendosi venuto a configurare come una branca del
commercio internazionale, ha fatto si che tutti i paesi che si sono trovati coinvolti
17
E-commerce e Web Marketing, Antonio Foglio. Franco Angeli 2002. Alcune normative
comunitarie per il commercio elettronico sono state consultate dal sito www.francoangeli.it
nell’area biblioteca multimediale dedicata al libro sopra citato.
15
nel cybermercato
18
sono stati d’accordo nell’affrontare i problemi concernenti
Internet con delle azioni comuni e quindi con l’introduzione di una normativa
internazionale riguardante gli aspetti impositivi e giuridici. Ci sono stati così
organismi che sono intervenuti per dare risposte alle problematiche intervenute in
materia di e-commerce. Gli organi intervenuti in proposito sono: l’OCSE,
l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l’UNCITRAL,
United Nations Commission on International Trade Law. L’OCSE pur non
avendo poteri in materia, cerca in tutti i modi di dare ai paesi membri delle linee
giuda di orientamento e di sviluppo. L’UNCITRAL ha previsto per gli stati
membri un prototipo di legge-quadro che comunque questi sono liberi d’accettare
e/o d’apportarvi eventuali modifiche.
19
1.3. I sistemi di pagamento nel commercio elettronico.
L’evoluzione dell’informatizzazione e dell’elettronica, negli ultimi anni, ha
contemporaneamente contribuito a un’evoluzione dei diversi sistemi di pagamento
utilizzabili per regolare i rapporti di compravendita effettuati in internet, tale
forma di pagamento è un fenomeno recente, a livello internazionale non è stato
ancora ben precisato il concetto di pagamento elettronico, possiamo però dire che
in termini economici il beneficio che ha apportato, per le banche, è stato quello di
eliminare la moneta e molti altri documenti cartacei, che comportavano elevati
costi di gestione, e ridurre costi derivanti dalla circolazione della moneta bancaria
e legale. Fin dalla comparsa delle prime operazioni commerciali in rete gli utenti
sono sempre stati preoccupati per la sicurezza e per la riservatezza delle
18
Con il termine cybermercato usiamo fare rifermento ad un vero e proprio supermercato
digitale. Uno spazio in cui l’oggetto di scambio può essere convertito in maniera digitale ed
essere trasferito da un posto all’altro del mondo, insieme al capitale e alle informazioni che lo
riguardano. È un mercato in cui è il cliente che dice al produttore ciò che questo deve fabbricare.
19
E-commerce e Web Marketing, Antonio Foglio. Franco Angeli 2002.
16
transazioni, questo in alcuni casi ha costituito anche un freno per l’espansione del
commercio elettronico. Le imprese non sempre hanno trovato soluzioni univoche
a tale problema, sono venute a crearsi così differenti modalità di pagamento on-
line.
Il legislatore italiano è intervenuto in materia con il d.p.r. 513 del 10/11/1997 che
all’art. 14 ha introdotto la nozione di electronic payments. Il legislatore quindi non
era per nulla intervenuto sulla materia della sicurezza nei mezzi di pagamento. È
solo recentemente con il D.M. 30 aprile 2007, n. 112, di attuazione della legge del
17 agosto 2005 n. 166, che si è prevista l’istituzione di un sistema di prevenzione
delle frodi sulle carte di pagamento.
20
I consumatori si trovano costantemente a
dovere scegliere fra le diverse modalità di pagamento, ognuna delle quali con
caratteristiche diverse e più adatte a un particolare contesto.
È pur vero però che non tutte le forme di commercio elettronico esigono anche un
pagamento elettronico, possono, infatti, distinguersi dei casi in cui i beni
acquistati in rete, vengono poi consegnati al consumatore attraverso i tradizionali
canali di distribuzione, vale a dire poste, corrieri ecc., e generalmente pagati in
contrassegno ovvero tramite dei bonifici bancari.
Osservando le diverse tipologie di strumenti di pagamento utilizzabili in rete
emerge per prima cosa la differenza esistente tra strumenti di pagamento ancora
legati al trasferimento di fondi e strumenti con caratteristiche simili al contante
come l’e-cash.
21
Il problema principale che sorge dall’utilizzazione dell’e-cash
riguarda il trade-off tra anonimato e riciclaggio. L’anonimato viene garantito
attraverso il servizio di blind signature, il quale consente di inviare un messaggio
firmato a un’altra persona senza che questa riesca a decifrarne il contenuto.
La tecnica più innovativa con alto potenziale di diffusione è la moneta elettronica.
Tal espressione è stata utilizzata in passato dalla dottrina per ricomprendervi
numerose fattispecie, accumunate dalla sola circostanza di rendere possibile il
trasferimento di una disponibilità monetaria mediante il ricorso alle tecnologie
elettroniche.
22
20
Diritto dell’Internet e delle nuove tecnologie telematiche. G. Cassano, I. P. Cimino. Wolters
Kluwer Italia, 2009.
21
Con il termine e-cash intendiamo la c.d. moneta digitale, denaro elettronico che ha validità solo
per le transazioni in internet.
22
Cit. da Il diritto dei sistemi di pagamento. V. Santoro. Giuffrè editore, 2007.
17
Più precisamente per moneta elettronica, ai sensi dell’art.1 part.3, lett. b) della
direttiva 2000/46/CE, deve intendersi, un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell’emittente che sia: a)memorizzato su un dispositivo
elettronico, b) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al
valore monetario emesso, c) accettato come mezzo di pagamento da imprese
diverse dall’emittente.
23
Le forme più diffuse e utilizzate di moneta elettronica
sono appunto, l’e-cash e le smart card. L’e-cash, come accennato precedentemente
costituisce la moneta elettronica in senso stretto. La smart card, o anche detto
borsellino elettronico, invece, consiste in una carta dotata di un chip nel quale
viene memorizzato la misura e il valore della moneta elettronica. Per le
transazioni in rete, per utilizzare la smart card è, comunque necessario dotarsi di
un apposito lettore.
La Commissione Europea ha, con la raccomandazione CE n. 489 del 1997 cercato
di rimuovere gli ostacoli alla diffusione del commercio elettronico, dettando
principi regolamentari in materia di strumenti di pagamento elettronici finalizzati
a promuoverne un uso efficiente e ad accrescerne l’affidabilità. Ha inoltre definito
cosa debba intendersi per “strumenti di pagamento elettronico”, affermando che
tra questi devono ricomprendersi quelli che consentono l’accesso, anche a
distanza, ai conti della clientela, come, carte di pagamento, applicazioni
riguardanti la banca telefonica e a domicilio, strumenti di moneta elettronica
ricaricabili aventi forma di carte con valore immagazzinato e di memorie di
elaboratori elettronici collegati in rete.
24
La direttiva classifica gli strumenti di accesso a distanza, come quelli strumenti,
che consentono al titolare mediante l’utilizzo di un codice d’identificazione o di
un altro dispositivo, di movimentare i fondi depositati sul proprio conto al fine di
effettuare il pagamento.
Le forme di pagamento elettronico vengono solitamente suddivise in tre
categorie:
25
Credit based (basata sull’utilizzo delle carte di credito in internet).
23
Direttiva 2000/46/CE. Cit. Le Vendite Speciali. Gianluca Sicchiero, Wolters Kluwer Italia,
2009.
24
Le Vendite Speciali. Gianluca Sicchiero, Wolters Kluwer Italia, 2009.
25
Fare business in rete. A. Carignani. A. Mandelli, (9) (10) (11) A. Omarini. Milano, 1999.
18
Debit based, facciamo riferimento agli assegni elettronici, il consumatore,
attraverso tali strumenti, genera un assegno su cui appone la sua firma
digitale
26
e lo invia al fornitore in una busta virtuale crittografata
27
. Il
fornitore a sua volta appone la propria firma digitale sull’assegno e lo gira
alla banca la quale provvederà poi ad aprire la busta per portare a termine
la transazione. Sono assegni che ricalcano la forma degli assegni
convenzionali/bancari solo che al posto della firma reale presentano la
firma digitale.
Token based (tale categoria comprende gli strumenti di moneta
elettronica).
Altro strumento utilizzabile per i pagamenti in rete è il borsellino elettronico, può
essere paragonato a una carta prepagata che svolge la funzione di pagamento a
circuito chiuso. Il titolare deve versare una somma di denaro all’emittente della
carta e potrà poi utilizzarla fino a esaurimento. I consumatori che hanno un conto
corrente presso una banca, e che sono interessati, possono chiedere che gli sia
rilasciato. Assumerà quindi la conformazione di una carta personalizzata che avrà
un massimale di spesa stabilito e sarà protetta da un codice segreto, noto solo al
titolare della carta stessa. Una volta esaurito l’ammontare di denaro presente nella
carta, questa potrà essere ricaricata presso la banca emittente o presso gli sportelli
della stessa.
Un grande vantaggio legato all’utilizzo del borsellino elettronico consiste nel fatto
che, il commerciante riceve il pagamento istantaneamente, come con il denaro
contante.
28
Come tutte le altre forme di pagamenti elettronici anche questo ha
bisogno di adeguate misure di sicurezza.
Negli ultimi anni si sta guardando con particolare interesse a una nuova forma di
pagamento on-line, rappresentata dalla possibilità di effettuare i pagamenti tramite
telefono cellulare.
26
In informatica la firma digitale rappresenta un sistema di autenticazione di documenti digitali.
27
Con tale termine ci riferiamo a dati codificati e firmati con indicazione del mittente e del
destinatario che mantengono il contenuto del messaggio segreto e accessibile solo a specifiche
persone.
28
I sistemi di pagamento on-line: aspetti economici e giuridici di Alessandro Coscarelli e Claudio
Carofiglio (in "il fisco" n. 7 del 14 febbraio 2005.