2
tali aiuti sulla competitività dei settori in cui essi sono stati
concessi.
Il quinto ed ultimo capitolo, infine, è dedicato alle vicende
che hanno visto, e vedono tuttora, l’Alitalia ad un soffio dal
fallimento.
La finalità di questo lavoro è quella di fornire, per quanto
possibile, un quadro ampio della disciplina e degli effetti degli aiuti
di Stato mediante un’operazione di salvataggio o un progetto di
ristrutturazione nell’ambito delicatissimo del risanamento di una
impresa che versi in condizioni di difficoltà.
3
CAPITOLO I
GLI OBIETTIVI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA E GLI
AIUTI DI STATO: EVOLUZIONE STORICA
1. Gli interessi coinvolti nella disciplina degli
Aiuti di stato.
Nell’ambito della disciplina della concorrenza contenuta nel
Trattato CE, la materia degli aiuti di Stato è caratterizza da alcune
difficoltà di approccio.
Nella materia degli aiuti di Stato confluiscono, infatti, interessi
eterogenei, e a volte confliggenti, di difficile contemperamento:
interessi della Comunità, interessi dei singoli Stati, interessi dei
consumatori e degli utenti, interessi delle imprese destinatarie
degli aiuti e delle imprese concorrenti…e così via. Ed è sempre in
tale materia che si incontrano, e si scontrano, l’opzione liberista
della Comunità europea che guarda con fiducia al mercato, e
l’opzione politica propria degli Stati che guarda invece ai fallimenti
del mercato stesso.
1.1 L’interesse della Comunità.
Nella disciplina comunitaria della concorrenza ed ancor più nella
materia degli aiuti di Stato, proprio nel momento in cui si tenta di
comprendere la ratio della regolamentazione di tali aiuti, quello che
sembra sfuggire è la regola in virtù della quale gli interessi vengono
composti.
È imprescindibile, a tal proposito, identificare gli interessi
comunitari che sono alla base del generale principio di
incompatibilità degli aiuti di Stato, e questo implica una
enucleazione degli obiettivi propri della politica della concorrenza
della CE.
4
La scelta strategica in favore della concorrenza operata dal Trattato
CE è scelta politica non fine a se stessa ma funzionale
all’unificazione dei mercati nazionali degli Stati membri ed alla loro
trasformazione in mercato interno.
Il mantenimento di una struttura economica concorrenziale nella
filosofia del Trattato non è obiettivo antitetico a quello
dell’integrazione europea: il conflitto fra i due obiettivi è in effetti
più ipotetico che reale dal momento che, a lungo termine,
l’integrazione non può che essere benefica per l’efficienza del
processo economico.
E’ perciò la realizzazione del mercato unico che si delinea come
interesse primario della Comunità, ma vi sono anche altri scopi che
possono essere perseguiti attraverso la politica della concorrenza
quali lo stimolo all’attività economica, l’allocazione delle risorse, lo
stimolo all’innovazione, i benefici per i consumatori
1
…etc.
La concorrenza è il miglior stimolo all’attività economica in quanto
favorisce il costante adeguamento delle strutture della domanda e
dell’offerta all’evoluzione delle tecniche. Solo la selezione naturale
offerta dal mercato può garantire la sopravvivenza delle imprese
più efficaci ed innovative.
Quanto all’allocazione delle risorse, mentre in un’economia
pianificata sono le autorità che determinano in anticipo le esigenze
dei consumatori, in un sistema economico di tipo liberista il ruolo
della concorrenza è quello, di un processo regolatore dell’attività
economica, derivante dalle preferenze e dalle scelte espresse sui
mercati attraverso le singole decisioni dei produttori e dei
consumatori.
La concorrenza obbliga, in oltre, all’innovazione le imprese
comunitarie che, non potendo concorrere, dati gli alti costi europei
della mano d’opera, in produzioni a basso prezzo, sono obbligate ad
1
Così la Commissione nella VIII Relazione sulla politica di concorrenza del 1978,
p. 133, punto 175.
5
indirizzarsi verso produzioni ad elevata tecnologia. Detto stimolo
costituisce un progresso dell’intero settore industriale. Evidenti,
poi, i vantaggi per i consumatori che sono, in definitiva, i
beneficiari naturali della concorrenza.
Da ciò consegue che l’interesse giuridico alla realizzazione di un
mercato unico non è un interesse “statico” ma “dinamico” in
quanto si adatta continuamente all’evoluzione dell’ordine
economico.
1.2 L’interesse dello Stato concedente l’aiuto.
L’interesse dello Stato e l’interesse della Comunità possono non
coincidere.
La realizzazione del mercato interno ha comportato la caduta dei
sistemi protezionistici classici, ma non ha del tutto eliminato la
propensione dei Governi ad adottare misure che possano condurre
ad effetti analoghi a quelli vietati e cioè ad un’alterazione del libero
gioco della concorrenza. Alla base degli aiuti, in fondo, vi è sempre
un atteggiamento di sfiducia degli Stati nei confronti del mercato le
cui regole sembrano a volte scontrarsi con obiettivi solidaristici,
occupazionali, sociali, perequativi
2
.
La molteplicità degli interessi pubblici sottesi ad un intervento
qualificabile come aiuto ai sensi del Trattato è quindi tale da
rendere impossibile l’enucleazione di un interesse statale da
contrapporre all’interesse della Comunità. Di certo, l’interesse dello
Stato non può che essere il risultato di una mediazione-
composizione di vari interessi pubblici che dovrebbe rendere la
2
Così l’aiuto ad un’impresa, la cui crisi determinerebbe pesanti conseguenze sul
piano occupazionale, può essere considerato del tutto lecito in una prospettiva
nazionale, ancorché non lo sia affatto in una prospettiva comunitaria. Più
evidente è poi l’autolegittimazione degli Stati nel concedere aiuti a favore di
imprese, operanti in settori economici strategici, il cui sviluppo e la cui crisi
avrebbero cioè ripercussioni sull’intera economia nazionale. Attraverso gli aiuti,
gli Stati tentano poi, a volte, di attuare una politica di sostegno all’occupazione
ovvero interventi a finalità sociale e redistributivi della ricchezza.
6
scelta in concreto attuata la più rispondente agli obiettivi di politica
economica legittimamente perseguibili dai singoli Stati nel rispetto
dei parametri fissati dalla Comunità.
1.3 Gli interessi delle imprese.
Circa le imprese coinvolte nell’erogazione di una misura statale
qualificabile come aiuto, si possono identificare due tipi di interessi
specularmente confliggenti: gli interessi dell’impresa o delle
imprese che beneficiano della misura e l’interesse dell’impresa o
delle imprese concorrenti che vengono danneggiate dall’erogazione
dell’aiuto.
Sin dalla I Relazione sulla politica di concorrenza del 1971, la
Commissione ha affermato che un aiuto statale implica
generalmente un conflitto di interessi tra gli operatori economici
che ne beneficiano ed i loro concorrenti negli altri Stati membri,
che vengono, in conseguenza, a trovarsi, sul mercato comunitario,
in posizione meno favorevole di quella che a loro normalmente
spetterebbe se non venisse concesso l’aiuto.
Infatti, in un sistema economico in cui la concessione degli aiuti
sia generalizzata, le imprese potenzialmente più competitive sono
esposte ad effetti negativi: si vedono sottratte possibilità di
espandere la propria produzione e quindi, di puntare ad ottenere
preziose economie di scala; non possono conseguire quei profitti
che rendono possibile l’accumulazione di capitale necessario a
nuovi investimenti di ricerca; e, non vedendo premiata la propria
efficienza, non sono stimolate ad ulteriori miglioramenti.
Tuttavia, sia le imprese beneficiarie dell’aiuto che quelle
potenzialmente danneggiate dallo stesso, hanno, in un determinato
momento, un interesse comune: quello della certezza, in ordine alla
compatibilità comunitaria, della situazione di fatto e di diritto
creata dal progetto di istituzione di una misura statale, certezza
7
che può derivare solo da una decisione espressa o tacita della
Commissione
3
.
2. Le prime regole internazionali. Sovvenzioni e aiuti
concessi dagli Stati: dal GATT al Trattato della
Comunità Europea.
L’azione comunitaria in materia di aiuti pubblici si inserisce in un
quadro storico e giuridico piuttosto ampio.
Sebbene l’impostazione della politica economica e delle scelte di
politica industriale rientri tradizionalmente nella competenza
domestica degli Stati, si è via via assistito ad una progressiva
erosione della sovranità nazionale per effetto degli accordi stipulati
in sede di liberalizzazione degli scambi internazionali e soprattutto
nell’ambito del GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) e di
altre organizzazioni economiche internazionali.
Prestando attenzione all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il
commercio (GATT), che offre il sistema più articolato e completo
oltre che di più ampia applicazione dato il numero degli Stati
contraenti, si può osservare come la materia delle sovvenzioni vi
abbia avuto uno sviluppo notevole che ha seguito nel tempo
l’andamento delle necessità e delle priorità d’intervento degli Stati
contraenti, fino all’istituzione dell’Organizzazione mondiale del
commercio, la c.d. WTO (World Trade Organization).
Le relative disposizioni contenute nel testo originario dell’Accordo
generale del 1947 permettevano ad uno Stato contraente di
introdurre diritti compensativi come reazione a sovvenzioni
disposte da un altro Stato a favore della fabbricazione, produzione
3
Sul punto, si veda C. PINOTTI, Gli aiuti di stato alle imprese nel diritto
comunitario della concorrenza, Padova, 2000, p. 2 ss.
8
esportazione di prodotti industriali che avrebbero potuto
danneggiare la produzione del primo Stato (art. VI)
4
.
Con un successivo accordo, c.d. Codice sulle sovvenzioni e sulle
misure compensative, stipulato nell’ambito del Tokio Round e
firmato a Ginevra il 12 aprile del 1979, che entrò in vigore il 1°
gennaio del 1980, la disciplina delle sovvenzioni diventava più
particolareggiata e vincolante per alcuni aspetti. Tale Accordo
manteneva in linea di principio la legittimità delle sole sovvenzioni
alla produzione, purché rispondenti a taluni obiettivi e sottoposte
all’obbligo di comunicazione ad un apposito comitato; vietava le
sovvenzioni all’esportazione di prodotti diversi da alcuni prodotti
primari; e prevedeva la possibilità di adottare “misure appropriate”
di risposta alle sovvenzioni, alternative rispetto ai diritti
compensativi
5
. Il Codice conteneva anche disposizioni espresse
sulle modalità ed i parametri per la determinazione del pregiudizio
importante (material injury) allo Stato importatore, che costituiva
una condizione generale per la legittimità dei diritti compensativi,
accanto al nesso di causalità fra le sovvenzioni e il pregiudizio
stesso.
Mancavano, però, una definizione precisa ed un elenco tassativo
delle sovvenzioni ammesse e di quelle vietate ed una posizione
chiara quanto alla portata del divieto di sovvenzioni, ai quali si è
4
Le sovvenzioni erano dunque legittime in linea di principio (art. XVI), sebbene
gli Stati riconoscessero gli effetti negativi delle sovvenzioni all’esportazione
soprattutto per i prodotti di base. La loro adozione dava però facoltà alle altre
Parti contraenti di introdurre correttivi per ripristinare una situazione più
corretta dal punto di vista della concorrenza negli scambi mediante
“countervailing duties”, definiti come diritti speciali “levied for the purpose of
setting any bounty or subsidy bestowed, directly or indirectly, upon the
manufacture, production or export of any merchandise (imposti al proposito di
compensare ogni premio o sussidio accordato, direttamente o indirettamente,
sulla manifattura, produzione o esportazione di ogni merce).
5
Si pensi, a tal proposito, alla sospensione delle concessioni e degli obblighi
derivanti dall’Accordo generale, nonché misure provvisorie volte a prevenire
danni che potevano sorgere durante il periodo dell’inchiesta svolta ai sensi
dell’art. 2 (come ad esempio diritti compensativi provvisori garantiti da depositi
corrispondenti all’importo delle sovvenzioni).
9
giunto solo nel corso dell’Uruguay Round
6
, ottavo negoziato
commerciale multilaterale del GATT, conclusosi nel dicembre del
1993, che ha portato alla firma dell’accordo istitutivo
dell’Organizzazione mondiale del commercio, detta OMC
7
(WTO),
nell’aprile del 1994 a Marrakesh
8
; ad esso è annesso un Accordo
sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
La sovvenzione vi è definita come un contributo finanziario
accordato da un governo o da un organismo pubblico nel territorio
di uno Stato membro che comporti un vantaggio ai soggetti
sovvenzionati
9
.
In questa ampia definizione sono comprese tutte le sovvenzioni a
titolo gratuito, ogni forma di prestito, la partecipazione al capitale
6
L’Uruguay Round chiude un ciclo di negoziati apertosi all’Avana nel 1948. Il
disegno lì delineato si avvia a completamento e dopo 45 anni i commerci
internazionali entrano in un’epoca caratterizzata da maggiori certezze e da più
promettenti prospettive.
L’ultimo ciclo negoziale, l’Uruguay Round appunto, ha preso le mosse da una
dichiarazione politica dei Ministri riunitisi a Punta del Este nel 1986, per
concludersi il 15 dicembre del 1993. Non va assolutamente trascurata la portata
storica di tale trattativa culminata in una vera e propria trasformazione del
GATT. In tal senso, Uruguay Round: dal GATT all’Organizzazione Mondiale del
Commercio, Ministero del commercio con l’estero, Quaderni (1), Roma, 1994.
7
Il trattato istitutivo dell’OMC gestisce tutte le intese scaturenti dall’Uruguay
Round, assicurando il puntuale rispetto degli impegni assunti. Caratteristiche
importantissime di tale organismo sono, infatti, la gestione di un efficace sistema
di regolamento delle controversie, l’impegno di tutti i paesi aderenti di
uniformare le proprie legislazioni nazionali alle regole del GATT e la rinuncia a
misure unilaterali di ritorsione.
8
L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 è
giuridicamente distinto dal GATT 1947. Così G. ADINOLFI, L’organizzazione
mondiale del commercio, profili istituzionali e normativi, Padova, 2001, p. 43.
9
Ciò avviene nei casi in cui:
1) una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad esempio
sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o
obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);
2) un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute
(ad esempio con incentivi fiscali quali crediti d’imposta);
3) un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero
proceda all’acquisto di merci;
4) un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o
incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni
(quali al punto 1 e 3) che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita
non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dal governo,
oppure venga posta in essere una forma di sostegno del reddito o ai prezzi ai
sensi dell’art. XVI del GATT (1994) che pure conferisca un vantaggio.
10
sociale, la prestazione di garanzie, incentivi fiscali, crediti di
imposta, e così via.
Perché le sovvenzioni così definite siano sottoposte all’Accordo è
necessario che presentino due caratteri.
In primo luogo la sovvenzione deve attribuire un vantaggio a favore
delle imprese beneficiarie, che viene valutato secondo il parametro
delle condizioni di mercato vigenti o della prassi di investimento di
investitori privati nello Stato membro interessato.
In secondo luogo, le sovvenzioni non devono essere indifferenziate,
rivolte cioè a tutta l’economia di uno Stato, ma devono essere
specifiche per un’impresa o industria, o per un gruppo di imprese o
industrie, un settore di produzione, una regione
10
.
Ai sensi dell’articolo 3 le sovvenzioni all’esportazione, presenti e
future, sono proibite
11
.
In ogni caso le misure adottate, quali esse siano, devono essere
pari alla sovvenzione sia dal punto di vista quantitativo, sia da
quello temporale. Esse non devono dunque superare l’importo
dell’aiuto di cui si sia constatata l’esistenza e restano in vigore per
il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione
che è causa del danno.
10
Sono considerate sempre specifiche, anche se generalizzate, le sovvenzioni
all’esportazione, tra le quali rientrano sia le sovvenzioni condizionate ai risultati
di esportazione, delle quali l’allegato I dell’Accordo contiene un elenco di
massima, sia le sovvenzioni condizionate all’uso preferenziale di merci nazionali
rispetto ai prodotti importati, sottoposti al “local content requirement” (art. 2, par.
3).
11
Qualora uno Stato membro ritenga che un altro Stato membro accordi o
mantenga una sovvenzione vietata l’articolo 4 prevede un meccanismo di
consultazioni tra le Parti al fine di “chiarire la situazione e di pervenire ad una
soluzione definita di comune accordo”. E’ prevista la costituzione di un gruppo
speciale incaricato di esaminare la questione ed eventualmente di raccomandare
la revoca della sovvenzione; contro tale raccomandazione, che viene dall’organo
di conciliazione, il Dispute Settlement Body
11
, è possibile proporre appello. Ove
tale raccomandazione non venga osservata, il DSB può autorizzare il primo Stato
ad adottare contromisure adeguate. Va sottolineato come uno Stato possa
iniziare la procedura indipendentemente dal fatto di aver subito un pregiudizio
grave dei propri interessi.