Introduzione
1
Introduzione
1- Cenni storici
L'esigenza di dare una disciplina giuridica al fenomeno degli aiuti di Stato è
emersa nella seconda metà del secolo scorso, in un momento in cui lo sviluppo
degli scambi internazionali e la maggiore interrelazione tra le economie dei vari
Paesi porta alla consapevolezza degli effetti distorsivi causati dalle sovvenzioni
pubbliche sulla concorrenza. Quest'ultima si configura in prima approssimazione
come il rapporto esistente tra diverse imprese che vendono beni o servizi dello
stesso tipo, contemporaneamente e ad un bacino di acquirenti sostanzialmente
identico.
Normalmente si ritiene che essa porti a dei vantaggi reali; le imprese sono infatti
stimolate ad allocare le proprie risorse in modo da incontrare la domanda dei
consumatori, tendendo così al raggiungimento di quella che viene
tradizionalmente chiamata “efficienza allocativa”
1
. Inoltre la concorrenza porterà
produttori e venditori a mantenere i costi, e di conseguenza i prezzi, ai livelli più
bassi possibile, con evidente ed immediato vantaggio per gli acquirenti, ed infine
sarà un incentivo per gli investimenti nei settori della ricerca e dello sviluppo, al
fine di proporre sul mercato prodotti innovativi e più appetibili per i
consumatori.
2
Chiaramente le imprese che beneficiano di sovvenzioni da parte dello Stato si
1
L'efficienza allocativa (o ottimo paretiano) si ha quando non è possibile alcuna riorganizzazione della
produzione che migliori le condizioni di almeno una persona senza diminuire quelle degli altri. Un'al-
locazione quindi non è efficiente se comporta degli “sprechi”, nel senso che è possibile migliorare la
situazione di almeno un individuo senza peggiorare quella di nessun altro. Secondo l'analisi dell'eco-
nomista Vilfredo Pareto (da cui prende il nome questa teoria), la condizione di partenza per un merca-
to efficiente è la concorrenza pura. Si veda H. S. ROSEN, Scienza delle finanze, Milano 2003, pagg.
21-26.
2
Sulla natura e l'importanza della politica della concorrenza si veda D.G. GOYDER, EC Competition
Law, Fourth Edition, Oxford 2003, pagg. 8-12.
Introduzione
2
trovano in vantaggio rispetto a quelle che invece operano esclusivamente
secondo le leggi di mercato. In questo modo si potrebbe giungere perfino a
consentire agli operatori meno efficienti di sopravvivere a spese dei più efficienti,
risultato esattamente speculare a quello che si otterrebbe in un mercato
concorrenziale.
I primi modelli di disciplina giuridica del fenomeno adottati per contrastare tali
effetti distorsivi si muovono essenzialmente su due piani: l'inserimento in alcuni
accordi commerciali (bilaterali o plurilaterali) di clausole tramite cui gli Stati si
impegnano a non concedere premi all'esportazione di prodotti nazionali, e
l'adozione di normative nazionali di difesa commerciale.
La formula maggiormente impiegata è risultata essere l'istituzione di dazi
compensativi, specificamente destinati a controbilanciare il vantaggio di prezzo
di cui il prodotto importato godeva grazie ai sussidi concessi dal Paese di
provenienza.
3
Questo modo di affrontare la questione presenta però delle lacune: in primo
luogo il rimedio di matrice internazionale è un'arma sostanzialmente spuntata;
non è infatti previsto un adeguato sistema di garanzie al riguardo e non sempre
gli Stati rispettano l'impegno assunto sul piano internazionale, viste le
conseguenze dirette e negative che ciò comporta per la loro industria nazionale.
In secondo luogo il problema degli effetti distorsivi delle sovvenzioni pubbliche
viene considerato con esclusivo riferimento ai sussidi alle esportazioni, arrivando
perfino a confondere questo fenomeno con quello sostanzialmente diverso del
dumping.
4
3
Sulla disciplina degli aiuti di Stato relativa al periodo in discorso verdi G. M. ROBERTI, Gli aiuti di
Stato nel diritto comunitario, Padova 1997, pagg. 1-8.
4
Con questo termine ci si riferisce alla vendita di un bene o di un servizio su di un mercato estero ad un
prezzo inferiore a quello che il medesimo prodotto ha sul mercato d'origine. La confusione di questo
concetto con quello di aiuti alla esportazione può derivare dall'analogia degli effetti economici di queste
pratiche:entrambe portano al rafforzamento della competitività di un prodotto su un mercato estero tra-
mite un’anormale diminuzione dei prezzi. È tuttavia da ricordare che, mentre il dumping è un fenomeno
essenzialmente imprenditoriale, le sovvenzioni sono invece di matrice prettamente statale. Si può trova-
Introduzione
3
A partire dal secondo dopoguerra si è avuta una nuova fase di formazione del
diritto degli aiuti, infatti se da una parte l'aumento sempre più rapido
dell'interrelazione tra le economie nazionali faceva sentire maggiormente la
necessità di limitare tali misure statali, dall'altra si era consapevoli
dell'impossibilità di rinunciare ad esse in quanto importanti strumenti di politica
economica e sociale, e si ritenne quindi necessario regolamentarle.
Lo scopo non era solo quello di ridurre gli effetti distorsivi che si riflettono
negativamente sugli altri Paesi
5
, ma anche quello di costringere gli Stati ad una
più attenta politica di massimizzazione della efficienza economica, rendendo le
loro scelte meno vulnerabili alle pressioni di gruppi interni di potere ed offrendo
così indirettamente tutela anche ai cittadini stessi; non va infatti dimenticato che
le sovvenzioni pubbliche sono finanziate anche tramite il prelievo fiscale dalla
popolazione, e che quindi quest'ultima ha un ulteriore interesse al loro migliore
utilizzo.
6
I risultati in termini di diritto positivo, pur presentando alcune linee comuni, sono
molto eterogenei, e riflettono spesso impostazioni, contenuti e finalità differenti
in funzione della tradizione giuridica ed economica della zona e del livello di
integrazione raggiunto.
L'analisi di questa disciplina all'interno della Comunità europea si presenta
particolarmente interessante in quanto essa non si configura solo come una
forma, particolarmente avanzata, di regionalismo economico, ma si caratterizza
per un ben più vasto e profondo disegno di integrazione sopranazionale fondato
su un articolato apparato istituzionale dotato di poteri diretti di governo
re la definizione generalmente accettata di tale pratica all'art. VI(1) GATT. Si consulti al riguardo C.
STANBROOK, P. BENTLEY, Dumping and Subsides, Third edition, London 1996.
5
Al riguardo è interessante osservare che gli aiuti di Stato possono anche avere effetti positivi per i Paesi
con i quali vi sia interscambio commerciale, ad esempio quando beneficiaria di tale misura è un'indu-
stria che importa gran parte dei beni necessari alla sua produzione.
6
Per quanto riguarda l'influenza delle lobby interne sulla concessione degli aiuti da parte degli Stati si
veda L. HANCHER, T. OTTENVANGER, P. J. SLOT, EC State Aids, Third Edition, London 2006,
pagg. 19-22.
Introduzione
4
dell'economia, specie in questo settore.
Introduzione
5
2- Gli aiuti di Stato nel contesto comunitario.
2.1: Il rapporto tra aiuti di Stato e disciplina della concorrenza.
La disciplina degli aiuti di Stato nel Trattato CE è parte integrante della politica
della concorrenza ed è collocata nello stesso capo relativo a quest'ultima.
L'articolo 87
7
sancisce, dopo averne fornito una definizione, il divieto generale di
adozione di aiuti di Stato, il quale però non è né incondizionato né assoluto,
infatti nella stessa disposizione troviamo la previsione dei casi eccezionali in cui
le sovvenzioni pubbliche possono essere ammesse.
L'articolo 88 attribuisce alla Commissione la competenza riguardo il controllo e
l'approvazione di tali misure, descrivendo la procedura da seguire a tal fine, e
l'articolo 89 tratta la competenza regolamentare del Consiglio in questa materia.
Quella che abbiamo appena presentato è la disciplina della concorrenza
applicabile agli Stati, mentre nella prima parte del capo è collocata la disciplina
della concorrenza applicabile alle imprese (si tratta essenzialmente delle norme
sulle intese restrittive della concorrenza, sull'abuso di posizione dominante e
sulle concentrazioni).
Tale vicinanza all'interno dell'articolato del Trattato CE evidenzia una
correlazione sostanziale tra i due regimi giuridici, infatti non solo le sovvenzioni
pubbliche riguardano la concorrenza per il fatto che la possono limitare, ma i due
complessi normativi perseguono entrambi il fine di (costituire e) garantire il buon
funzionamento del mercato interno, come è stato messo in evidenza dalla stessa
Corte di Giustizia, secondo cui “le disposizioni relative agli aiuti di cui agli art.
92 e 94 del Trattato non possono affatto servire a eludere le norme relative alla
7
Cfr. già artt. 92 e seguenti CEE.
Introduzione
6
libera circolazione delle merci alla stessa stregua, del resto, delle norme relative
alla eliminazione delle discriminazioni fiscali. Tutte queste norme perseguono
uno scopo comune, che è quello di garantire la libera circolazione delle merci
tra gli Stati membri in condizioni di concorrenza normali. Il fatto che una misura
nazionale possa eventualmente venire considerata un aiuto ai sensi dell'art. 92
non è quindi un motivo sufficiente per esentarla dal divieto di
cui all'art. 30”
8
.
2.2: Gli interessi coinvolti dalla disciplina degli aiuti di Stato.
L'argomento degli aiuti di Stato si presenta particolarmente delicato in quanto
non riguarda solo la tutela della libera concorrenza, ma tocca direttamente anche
le stesse politiche economiche degli Stati membri, in particolare l'opportunità e
l'ampiezza dell'intervento pubblico nell'economia: politiche e scelte che restano
di loro competenza ma che in questo modo vengono inevitabilmente influenzate
e forse anche orientate dalle decisioni della Commissione
9
. L'Unione Europea è
del resto l'organizzazione di tipo regionale che impone in questo campo gli
obblighi più stringenti ai propri membri, senza comunque arrivare a porre un
divieto assoluto
10
.
La delicatezza della disciplina deriva però anche dalla eterogeneità degli interessi
che convergono nella materia, e quindi dalla difficoltà del loro
8
CGCE Sent. 7 maggio 1985, Commissione c. Francia, causa 18/1984, Racc. pag. 1339, punto 13.
9
Da notare che in quest'ambito ci si pone al confine tra integrazione negativa, fondata su semplici divieti,
e integrazione positiva, in quanto gli interventi pubblici possono essere canalizzati verso obiettivi di po-
litica industriale in linea con gli interessi comunitari.
10
Ricordiamo che invece un'interdizione assoluta dalla concessione di aiuti di Stato era prevista nell'art. 4
lett. c) del Trattato CECA:”Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e
dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato,
nell'interno della Comunità: (...) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali impo-
sti da essi, in qualunque forma”. Tale maggiore rigidità è però solo apparente, infatti L'Alta Autorità e
il Consiglio nella Decisione n. 3/65 del 17 febbraio 1965, relativa al regime degli interventi degli Stati
membri a favore dell'industria carbonifera, esplicitano che tale norma è diretta ad evitare che gli Stati
membri intervengano autonomamente in quest'ambito e non a porre un divieto assoluto. Quindi la diffe-
renza tra il Trattato CE e il Trattato CECA si sostanzia nel fatto che nel primo sono espressamente sta-
bilite le condizioni per l'eventuale autorizzazione degli aiuti di Stato, mentre altrettanto non può dirsi
per il secondo. Si veda OLIVIER, sub art. 4 CECA, in R. QUADRI, R. MONACO, A. TRABUCCHI,
Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio commentario, Milano 1970.
Introduzione
7
contemperamento.
11
L'interesse dello Stato concedente l'aiuto è complesso, il suo intervento avrà
spesso come fondamento una politica di sostegno dell'occupazione oppure
interventi a finalità sociale e ridistribuivi della ricchezza, o ancora sarà mirato ad
evitare le crisi di imprese che si ripercuoterebbero sull'intera economia nazionale.
Non si può certamente negare però che spesso questo tipo di misure vengano
usate dai governi per aumentare il consenso nell'elettorato.
L'interesse delle imprese si distingue a seconda che esse siano le potenziali
beneficiarie dell'aiuto o che siano concorrenti di queste ultime. Solo in un primo
momento hanno un interesse comune: quello alla decisione della Commissione in
ordine alla qualificazione della misura adottata dallo Stato e alla sua eventuale
compatibilità col mercato comune, ma su questi due singoli punti vorranno
pronunce diametralmente opposte.
L'”interesse comune” della Comunità è la nozione più importante nella
economia del Trattato, in quanto è proprio esso che viene posto alla base del
principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato, e può essere individuato
nella integrazione europea e quindi nella tutela del mercato unico
12
.
Secondo alcuni però quest'ultimo valore dovrebbe essere tutelato in maniera più
blanda ora che il mercato unico è divenuto una realtà, mentre la compatibilità
degli aiuti andrebbe valutata con maggiore riguardo all'efficienza economica
13
.
2.3: Gli aiuti di Stato e i fallimenti del mercato.
L'idea che sta alla base dell'autorizzazione della Commissione alla erogazione di
11
Sugli interessi coinvolti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato si veda C. PINOTTI, Gli Aiuti
di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova 2000, pagg. 5-19.
12
La disciplina degli aiuti di Stato prende però sempre più in considerazione anche altri aspetti di interes-
se comune per la Comunità. Si veda infra, par. 2.3.
13
Si veda al riguardo G. MONTI, EC Competition Law, Cambridge 2007, pagg. 48-51.
Introduzione
8
un aiuto di Stato nel “comune interesse” della Comunità è quella che esso possa
servire a correggere un fallimento del mercato, ovvero la situazione tale per cui
le forze della libera concorrenza non siano in grado di organizzare la produzione
in maniera efficiente, ed i beni e i servizi non siano quindi completamente
allocati presso i consumatori.
Le cause generalmente indicate per questo tipo di fallimenti sono in primo luogo
le esternalità, ovvero la circostanza che gli operatori non tengano pienamente
conto delle conseguenze delle proprie azioni sul resto della società, in secondo
luogo sono i beni pubblici, i quali forniscono una utilità alla società senza che sia
previsto un corrispettivo, ed infine sono le asimmetrie di informazione.
Ecco che dunque quando le forze di mercato non portano autonomamente
all'efficienza economica gli Stati possono intervenire, eventualmente anche
tramite sovvenzioni pubbliche. La concessione di queste ultime però è in ogni
caso considerata una second best solution, subordinata all'impossibilità di
correggere il fallimento tramite misure meno distorsive, ad esempio con
strumenti di regolamentazione
14
.
Negli ultimi anni si è assistito ad un sempre maggiore interesse e ad una
accresciuta applicazione della normativa sugli aiuti di Stato; dopo una partenza
decisamente in sordina
15
, quella che all'inizio era considerata la “Cenerentola”
14
La stessa Commissione nel Piano d'azione del settore degli aiuti di Stato: ”Quando i mercati non rea-
lizzano l'efficienza economica, gli Stati membri o l'Unione possono decidere di intervenire per cor-
reggere i fallimenti del mercato. Alcune delle situazioni descritte in precedenza possono essere risolte
con strumenti di regolamentazione o con altri mezzi. In alcuni casi, tuttavia, gli Stati membri possono
prevedere il ricorso agli aiuti di Stato. Un'importante giustificazione degli aiuti di Stato è dunque l'e-
sistenza di un fallimento del mercato. Tuttavia non è sufficiente che l'aiuto di Stato sia volto alla cor-
rezione di un fallimento del mercato. Prima di ricorrere agli aiuti di Stato, che in genere costituiscono
solo un'opzione "di ripiego" per l'allocazione ottimale delle risorse, è necessario verificare l'impossi-
bilità di correggere il fallimento del mercato mediante misure meno distorsive. Occorre inoltre che gli
aiuti di Stato costituiscano lo strumento appropriato e siano concepiti in maniera tale da correggere
effettivamente il fallimento del mercato, in quanto generano un effetto di incentivo e sono proporzio-
nati. Inoltre, gli aiuti di Stato non devono falsare la concorrenza in misura contraria al comune inte-
resse”. Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2005, Piano di azione nel settore degli aiuti di
stato: Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati, COM (2005)107, punti 9-12.
15
La prima applicazione risale alla decisione della Commissione 64/651/CEE del 28 ottobre 1964, in GU
n. 195 del 28/11/1964, pagg. 3257–3259, e fino al 1980 si registrano solo tredici decisioni negative. Si
Introduzione
9
del diritto della concorrenza rispetto alle norme relative alle intese, agli abusi e
alle concentrazioni, sta ricevendo sempre più attenzione.
Un importante impulso è stato dato nel momento dei processi di liberalizzazione,
affinché gli Stati non potessero evitare le conseguenze di questi ultimi mediante
l'attribuzione alle imprese di risorse statali.
A partire dal Consiglio Europeo di Stoccolma del marzo 2001 gli Stati si sono
impegnati a ridurre l'ammontare degli aiuti in percentuale al PIL, riorientandoli
verso obiettivi orizzontali di interesse comunitario come l'occupazione e la
promozione della ricerca e dello sviluppo.
Il modo di vedere le sovvenzioni pubbliche qui suggerito non considera più
quindi solo l'aspetto della loro regolamentazione per limitarne gli effetti
distorsivi, a tutela della concorrenza e del mercato comune, ma anche, in
un'ottica di azione positiva, l'aspetto del contributo che essi possono e devono
dare, autonomamente o supportando altre politiche, a trasformare l'Europa in
un'area che attragga investimenti e crei occupazione, che investa molto nella
ricerca e nell'innovazione per favorire la crescita economica e la creazione di
posti di lavoro.
Quest'obiettivo viene perseguito anche in attuazione della cosiddetta “strategia di
Lisbona”, avviata nel corso del Consiglio europeo di Lisbona nel marzo
2000 con lo scopo di fare dell'Unione Europea l'economia più competitiva al
mondo, ed è proprio per questo che il Consiglio cerca di orientare gli
investimenti degli Stati verso obiettivi di occupazione, di progresso tecnologico e
di tutela dell'ambiente.
Nel tempo si è potuto notare un sempre maggiore impegno della Commissione
per il raggiungimento di questi scopi: essa coglie infatti spesso occasione per
ripetere le linee di sviluppo che possono portare all'ottenimento di tali risultati,
veda A. SANTAMARIA, Concorrenza e Aiuti di Stato, un osservatorio sulla prassi comunitaria, To-
rino, 2006, pag. 4.
Introduzione
10
sottolineando la necessità di rendere la disciplina di più sicura applicazione,
aumentando la certezza giuridica ed arrivando così a decisioni ex art. 88 CE
prevedibili sia riguardo la qualificazione di una misura come aiuto, sia con
riferimento alla compatibilità col mercato comune.
E' inoltre necessaria la collaborazione degli Stati membri, i quali devono essere
puntuali nel notificare alla Commissione i progetti di aiuto e nel fornirle le
informazioni necessarie a compiere le valutazioni di sua competenza. Potrebbe
poi essere preziosa anche la partecipazione dei singoli cittadini europei, che se
possedessero almeno le nozioni di base riguardo questa materia potrebbero
denunciare gli aiuti concessi illegalmente, riducendo per questa via le violazioni
della normativa comunitaria
16
.
16
La Commissione nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato, al punto 17: “Inoltre, il numero e la
complessità crescenti dei documenti adottati progressivamente dalla Commissione nel corso degli an-
ni rendono pressante l'esigenza di razionalizzare la politica degli aiuti di Stato, di concentrare l'atten-
zione sulle tipologie di aiuti che hanno un maggiore effetto distorsivo e di rendere il controllo degli
aiuti di Stato più prevedibile e più facilmente gestibile, minimizzando così l'incertezza giuridica e ri-
ducendo gli oneri amministrativi a carico sia della Commissione che degli Stati membri. È altresì ne-
cessario rafforzare l'impegno degli Stati membri a rispettare l'obbligo di applicare le norme in mate-
ria di aiuti di Stato. Infine, è necessario accrescere la trasparenza e le azioni di sensibilizzazione nel
settore degli aiuti di Stato, per fare in modo che le imprese, il mondo accademico, gli specialisti della
concorrenza, i consumatori e il grande pubblico si sentano partecipi e si attivino contro gli aiuti con-
cessi illegalmente, in particolare dinanzi ai giudici nazionali”.
11
PARTE I
GLI AIUTI DI STATO NEL DIRITTO COMUNITARIO
12
PARTE I-Capitolo 1: La nozione di aiuto di Stato
13
Capitolo 1: La nozione di aiuto di Stato.
Il Trattato CE non fornisce una vera e propria definizione di ciò che configura
aiuto di Stato, l'art. 87 infatti non consente di determinare astrattamente con
sufficiente sicurezza il tipo di provvedimenti che possono rientrare in tale
fattispecie. Diviene dunque determinante la prassi applicativa, ed in particolare
quella decisionale riferibile alla Commissione, e quella giurisdizionale riferibile
alla Corte di Giustizia e al Tribunale di Primo Grado.
La nozione giuridica complessa data dalla norma è frutto di una scelta specifica
in tal senso, affinché si dovesse sempre procedere ad un'analisi della singola
misura adottata dallo Stato, con riguardo ai suoi presupposti ed effetti.
Indubbiamente la vaghezza della definizione è conseguenza anche della obiettiva
difficoltà del conciliare i molteplici interessi coinvolti in tale ambito
1
e della
volontà degli Stati membri di mantenere la loro autonomia in riferimento alle
politiche economiche e sociali
2
.
Nondimeno è impossibile prescindere dalla nozione di aiuto di Stato, in quanto è
proprio essa che segna il confine di applicabilità degli articoli in esame e del
potere di controllo sostanziale e procedurale che la Commissione può esercitare;
ed è necessario che, pur rimanendo un concetto in qualche modo mobile, essa sia
comunque di applicazione sufficientemente certa. Gli Stati non devono poterne
dare una interpretazione eccessivamente ristretta al fine di evitare l'applicazione
delle relative norme, ma allo stesso tempo il controllo si deve esplicare solo nei
1
Si veda supra par. 2.2.
2
Anche a livello internazionale non si è avuta, per lungo tempo, una definizione esplicita di sovvenzione,
non veniva infatti specificata né nel GATT, né nel Codice Anti-sovvenzioni del 1979 (adottato durante
il Tokyo Round). Solo con l'Accordo Anti-sovvenzioni del 1994 (inserito quindi nell'Uruguay Round)
se ne è avuta una nozione agli artt. 1 e 2. Una sovvenzione è quindi “a subsidy available only to an en-
terprise or industry or group of enterprises or industries within the jurisdiction of the authority grant-
ing the subsidy. Only specific subsidies would be subject to the disciplines set out in the agreement”.
PARTE I-Capitolo 1: La nozione di aiuto di Stato
14
confronti di interventi pubblici nell'economia che effettivamente meritino tale
disciplina piuttosto severa, e non magari un'altra più tenue.
La nozione di aiuto che si desume dalla prassi applicativa dell’art. 87 CE è molto
ampia, comprensiva di qualsiasi tipo di beneficio economicamente apprezzabile
che possa derivare all'azienda in modo gratuito ed artificiale
3
a seguito di un
intervento dello Stato. In tale concetto non sono quindi compresi solo interventi
positivi sul modello delle sovvenzioni e delle erogazioni di qualsiasi tipo, ma
ogni strumento che porti ad una diminuzione degli oneri che normalmente
gravano sul bilancio di un'impresa e che quindi, seppur in modo indiretto,
produca gli stessi effetti delle sovvenzioni.
Come si diceva poco sopra la fattispecie prevista dall'art. 87 è complessa, tali
aiuti infatti devono necessariamente rispettare altre quattro caratteristiche:
a) essere “concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali”;
b) favorire “talune imprese o talune produzioni”;
c) “falsare la concorrenza, o minacciare di falsarla”;
d) incidere “sugli scambi tra Stati membri”.
Come si può subito notare questi requisiti sono divisibili, a rigor di logica, in tre
categorie: il primo infatti guarda all'origine dell'aiuto, il secondo al beneficiario
di esso, e gli ultimi due agli effetti che può produrre. È proprio in virtù di questa
categorizzazione che nei prossimi tre paragrafi procederemo all'analisi delle
condizioni previste dall'art. 87 comma 1.
3
Con i termini “gratuito” ed “artificiale”, che non sembrano aggiungere nella al concetto di aiuto ma solo
esplicitarne una delle ovvie caratteristiche, parte della dottrina vuole sottolineare che si tratta di un van-
taggio netto, e non della remunerazione di beni o servizi forniti, e che in normali condizioni di mercato
l'impresa non avrebbe potuto goderne. Si veda G. M. ROBERTI, cit., pagg. 90 ss.