2
prezzo inferiore a quello praticato nel mercato interno (art. XVI, par. 4). Peraltro,
nonostante la maggiore incisività delle norme introdotte nel 1955, le previsioni del
GATT sono sempre rimaste lacunose quanto alla definizione delle nozioni di base, e, in
particolare, di quella di sovvenzione2.
Per quel che qui interessa, occorre fare soprattutto riferimento alla nascita delle
Comunità europee. Il processo di integrazione economica in ambito europeo cominciò
dal settore carbosiderurgico. Con l‟obiettivo “di mettere l’insieme della produzione
franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di
un’organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei” 3 nacque la
Comunità europea del carbone e dell‟acciaio (CECA), istituita dal trattato concluso a
Parigi nel 1951 dai sei Stati fondatori4 (Trattato CECA). Si trattava del primo passo
verso un‟integrazione economica più ampia, che gli stessi Stati già membri della CECA
realizzarono pochi anni più tardi con la stipulazione, a Roma il 25 marzo 1957, del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea, divenuto, a seguito del Trattato di
Maastricht del 7 febbraio 1992, Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato
CE).
I sei Stati che nel 1957 dettero vita alla Comunità Economica Europea, si sono
impegnati, ratificando il Trattato di Roma, ad operare, alle condizioni e secondo i ritmi
previsti dal Trattato, per conseguire «uno sviluppo armonioso delle attività economiche
nell’insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità
accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette
relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano»5. Ciò che contraddistingue la Comunità
europea, oggi Unione europea, è l‟identificare nella concorrenza lo strumento necessario
al raggiungimento di un obiettivo tanto ambizioso, individuabile nella realizzazione di
un «mercato comune», «interno» agli Stati membri della Comunità, in cui sia reso
operante «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato
comune».
Invero, il processo di integrazione europeo si è determinato, storicamente, a seguito
di un percorso lungo ed articolato, in cui, alle finalità essenzialmente economiche
2
Si tenga presente che nell‟ambito degli accordi commerciali internazionali una nozione di sovvenzione è
stata stabilità soltanto nel 1994, quando, nel contesto della nascita dell‟Organizzazione mondiale del
commercio, è stato concluso anche uno specifico accordo relativo alle sovvenzioni statali. Si tratta, in
particolare, dell’Ageement on Subsidies and Countervailing Measures.
3
Così l‟allora Ministro degli Esteri francese Robert Schumann alla famosa dichiarazione del 9 maggio
1950.
4
Si tratta, come noto, di Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
5
Art. 2 del Trattato di Roma.
3
enucleabili, agevolmente, dal Trattato CE, si sono, progressivamente, affiancati obiettivi
ulteriori, riconducibili all‟avvio di una unione politica e monetaria. Ne è derivata
l‟espansione delle competenze comunitarie, cui sono stati affidati compiti rivolti a
promuovere ed assicurare: a) lo sviluppo equilibrato delle attività economiche nel
rispetto dell‟ambiente; b) la convergenza dei risultati economici; c) il perseguimento di
un‟elevata occupazione e protezione sociale; d) il miglioramento della qualità della vita
e la coesione sociale, a vantaggio delle regioni meno favorite; e) la solidarietà tra gli
Stati membri, anche attraverso meccanismi di contribuzione finanziaria, a favore delle
regioni meno sviluppate.
Il perseguimento di tali obiettivi, connotati da un elevato valore simbolico, ma
fortemente ancorati all‟idea di una centralità del processo di cooperazione, da realizzare
sul piano dello sviluppo economico, ha determinato la progressiva abdicazione, degli
Stati membri, dall‟esercizio di funzioni tradizionalmente legate alla sovranità nazionale.
Si pongono, in tal modo, in luce due esigenze contrastanti che attengono, da un lato, alla
opportunità di evitare che discipline di favore, predisposte a livello nazionale, collidano
con i principi liberistici cui è ispirato il mercato comune; dall‟altro, alla necessità di
consentire ai singoli Stati membri il mantenimento di margini di autonomia decisionale
propri, in ordine alle scelte di politica economica e tributaria domestica.
In siffatto contesto, si inserisce l‟analisi dell‟art. 87, par. 1, del Trattato, il quale
stabilisce, che sono “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dai medesimi, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Si tratta di una nozione assai ampia
capace di ricomprendere ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad
un‟impresa attraverso un intervento pubblico, indipendentemente dalla forma tecnica o
giuridica attraverso cui tale intervento è effettuato. Ciò ha comportato la verifica dei
singoli elementi che compongono la nozione di aiuto incompatibile, nonché, l‟analisi
delle deroghe previste quando gli aiuti presentano effetti positivi per l‟Unione europea
in generale.
In secondo luogo, si esaminano gli aspetti procedurali relativi al controllo sugli aiuti
di Stato, alla luce del Regolamento di controllo n. 659/99 CE6 recante modalità di
applicazione dell‟art 88 del Trattato CE. L‟obiettivo è porre in evidenza gli aspetti
6
In G.U.C.E. L 83 del 27 marzo 1999: il regolamento è entrato in vigore il 16 aprile 1999.
4
salienti del meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato attraverso una disamina dell‟art.
88 del Trattato CE e del relativo Regolamento in relazione all‟interpretazione che di tali
norme e prassi applicativa ha fornito la Commissione, non tralasciando il fondamentale
ruolo svolto dalla giurisprudenza comunitaria nell‟espletamento della propria attività di
esegesi del diritto, nella sua attuale articolazione Tribunale di primo grado, Corte di
Giustizia delle Comunità Europee.
Successivamente, l‟attenzione sarà focalizzata sul ruolo e sui poteri della
Commissione - in materia di aiuti di stato - definiti dal Trattato e consolidati nella prassi
operativa. In particolare, inoltre, si approfondirà il tema, sulla natura giuridica e
sull‟efficacia delle varie specie di atti, tipici e soprattutto atipici, destinati a dettare una
puntuale e persuasiva disciplina della materia, emanati dalla Commissione.
Infine, si delinea il quadro generale degli istituti fiscali concretamente passibili di
entrare in contrasto con il divieto sancito dall‟art. 87 del Trattato CE, soffermandosi
sulla problematica distinzione tra aiuti fiscali e misure generali e individuando, nel
principio di capacità contributiva, una possibile misura internazionale di uguaglianza
tributaria. Si scende, poi, nel dettaglio dell‟ordinamento fiscale italiano, attraverso
un‟analisi della configurabilità quali aiuti di Stato, delle agevolazioni fiscali concesse
alle cc.dd. fondazioni bancarie. Problematica strettamente correlata alla “vexata
quaestio” sulla natura commerciale o meno do tali enti.
5
CAPITOLO I
GLI AIUTI DI STATO
SOMMARIO: 1. La disciplina della concorrenza applicabile agli stati - 2. La nozione di aiuto
oggetto del divieto generale - 3. Le forme dell‟aiuto - 3.1. Le sovvenzioni - 3.2. Le coperture di
perdite - 3.3. Le cessioni di edifici o di terreni a titolo gratuito o a condizioni particolarmente
favorevoli - 3.4. Forniture di beni o servizi a condizioni preferenziali - 3.5. La cessione di
imprese pubbliche ad un prezzo troppo basso - 3.6. Le misure atte a favorire la produzione
nazionale - 3.7. La realizzazione di infrastrutture - 3.8. Le relazioni finanziarie Stato-imprese: il
criterio dell‟investitore privato - 4. Soggetto erogatore e statalità dell‟aiuto - 4.1. Aiuti conferiti
in modo diretto o indiretto - 5. Il soggetto beneficiario dell‟aiuto - 5.1. Nozione di impresa - 5.2.
Il beneficiario effettivo dell‟aiuto - 5.3. Selettività dell‟aiuto - 5.3.1. Selettività regionale - 6.
Effetti sulla concorrenza e sugli scambi - 6.1. Gli aiuti de minimis - 7. Deroghe al principio
d‟incompatibilità - 7.1. Gli aiuti compatibili de jure - 7.2. Deroghe di cui all‟art. 87, par. 3, del
Trattato - 7.2.1. Gli aiuti a finalità regionale - 7.2.2. Gli aiuti per un progetto di interesse
europeo - 7.2.3. Gli aiuti per lo sviluppo di attività economiche - 7.2.4. Gli aiuti per la
promozione della cultura e conservazione del patrimonio - 7.2.5. Gli aiuti decisi dal consiglio -
8. Gli aiuti di Stato nei sevizi di interesse economico generale - 9. Conclusioni.
1. LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA APPLICABILE AGLI
STATI
La disciplina degli “aiuti di stato” costituisce uno dei principali strumenti previsti dal
Trattato CE finalizzata al corretto funzionamento del mercato. L‟azione della comunità,
volta ad attuare “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel
mercato comune”, non sarebbe efficace se venisse perseguita unicamente mediante i
divieti ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese. Distorsioni o restrizioni della
concorrenza possono scaturire anche da comportamenti anticoncorrenziali degli stati.
Da qui la necessità di evitare che gli interventi di uno stato membro a favore di imprese
nazionali, o con riferimento a taluni settori di attività delle stesse, possano incidere
artificialmente sulle condizioni degli scambi ed alterare in tal modo la concorrenza,
favorendo le discriminazioni a danno delle imprese appartenenti ad un altro stato
membro ed incidendo in modo pregiudizievole sulla libera circolazione di merci e
6
servizi fra stati membri7. La sana concorrenza rappresenta uno degli obiettivi primari
della Comunità e al tempo stesso uno degli strumenti più efficaci per mantenere e
consolidare l‟assetto unitario del mercato.
Le disposizioni sugli aiuti di stato, artt. 87, 88 e 89 del Trattato CE, sono collocate
all‟interno del Titolo VI del Trattato CE, dedicato alle “norme comuni sulla
concorrenza, sulla fiscalità e sul riavvicinamento delle legislazioni” e, in particolare,
formano la seconda sezione del Capo 1 del Titolo VI, relativa alle regole di concorrenza
indirizzate agli Stati membri.
Tale disciplina si fonda sul principio che gli aiuti sono incompatibili con il mercato
comune, sicché vanno sottoposti ad un sistema obbligatorio di autorizzazione preventiva
da parte dell‟istituzione comunitaria competente, quale la Commissione, ed
eccezionalmente il Consiglio.
L‟art. 87, par. 1, del Trattato contiene tale principio di incompatibilità degli aiuti, che
è sostanzialmente un divieto di erogare aiuti che non siano preventivamente dichiarati
compatibili con il mercato comune. Alla formulazione di questo categorico divieto fa
seguito l‟enunciazione di alcune ipotesi di aiuto compatibili con il sistema del Trattato
CE. A tal riguardo, occorre distinguere tra aiuti che “sono compatibili con il mercato
comune” ex art. 87, par. 2 del Trattato CE ed aiuti che invece “possono considerarsi
compatibili con il mercato comune” ex art. 87, par. 3 del medesimo Trattato. Mentre gli
aiuti previsti dal paragrafo 2 sono considerati compatibili de jure e, in relazione a questi,
la Commissione conserva soltanto il potere di verificare l‟effettiva rispondenza
dell‟intervento concretamente previsto dallo Stato membro alla fattispecie astratta
sancita in via normativa, le ipotesi di intervento statale contemplate dal paragrafo 3
soggiacciono ad una concreta valutazione di compatibilità da parte delle istituzioni
comunitarie e, in particolare, della Commissione, cui tale giudizio è demandato in via
esclusiva8.
L‟art. 88 del Trattato si limita a disciplinare i profili generali relativi alla procedura
di controllo preventivo degli aiuti di Stato. Proprio a motivo del carattere generale di tali
7
cfr. G. PINNA, La disciplina degli aiuti di Stato nell’ordinamento comunitario: una sintesi, in Gli aiuti di
Stato alle imprese nel diritto comunitario, (a cura di S. BARATTI), Milano, 1998, pp. 21-22.
8
v. A. PERSIANI, Le fonti e il sistema istituzionale, in Aiuti di Stato in materia fiscale, (a cura di L.
SALVINI), Padova, 2007, p. 12 e ss.
7
previsioni, gli aspetti relativi al controllo degli aiuti di Stato hanno trovato, in una prima
fase, importanti fonti di disciplina nella prassi applicativa elaborata dalla Commissione9
e nelle numerose interpretazioni delle disposizioni in discorso contenute nelle pronunce
della Corte di Giustizia. Ne è derivata una regolazione delle questioni procedurali, da un
lato, molto dettagliata e, dall‟altro lato, estremamente complessa, non priva di alcune
incongruenze. Al fine di salvaguardare “la trasparenza e la certezza del diritto” è,
dunque, intervenuto il Consiglio, adottando il regolamento n. 659 del 22 marzo 1999,
recante modalità di applicazione dell‟art. 88 del Trattato CE, che ha integrato la norma
in esame recependo, in sostanza, i principi elaborati nel corso degli anni dalle diverse
istituzioni comunitarie. Il legislatore comunitario ha previsto due procedure di controllo
parzialmente diverse, la prima per le misure di aiuto già in essere (c.d. “aiuti esistenti”),
la seconda per i provvedimenti diretti a modificare queste ultime ovvero ad introdurne
di nuove (c.d. “aiuti nuovi”)10.
Infine, l‟art.89 prefigura il potere del consiglio di fissare in via generale, con
regolamento, le condizioni per l‟applicazione dell‟art. 88, nonché le categorie di aiuti
che possono essere dichiarati compatibili. L‟esercizio del potere normativo da parte del
Consiglio si è sostanziato nell‟adozione del regolamento n. 994/98 del 7 maggio 1998
sull‟applicazione degli artt. 87 e 88 a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali11
e del regolamento n. 659/99, su citato, recante modalità di applicazione dell‟art. 88 del
Trattato12. I due regolamenti del Consiglio segnano una significativa correzione di rotta
rispetto al passato, nella misura in cui riconducono il processo di produzione della
normativa di dettaglio all‟interno di un più appropriato quadro istituzionale. Per tre
decenni, infatti, la definizione di tali norme era stata essenzialmente appannaggio della
sola Commissione che, pur in mancanza di una precisa base formale, aveva via via
adottato un‟articolata serie di atti di inquadramento, di incerta valenza giuridica,
sostanzialmente destinati a dettare una puntuale e pervasiva disciplina della materia. I
regolamenti del Consiglio del 1998 e del 1999 affermano l‟esigenza che il processo di
produzione delle norme di diritto derivato non sia unicamente affidato ad atti di soft low
della Commissione, ma avvenga mediante atti regolamentari in senso stretto, assunti dal
9
La Commissione ha, nel corso del tempo, proceduto all‟enucleazione di un corpo di regole attuative
della normativa generale prevista a livello convenzionale, in grado di orientare sia l‟attività di controllo
della stessa Commissione sia le scelte di intervento degli Stati membri. Tali regole, adottate mediante atti
spesso denominati comunicazioni, sono ascrivibili alla categoria di elaborazione dottrinale della soft low.
10
Tali nozioni sono precisamente definite dall‟art. 1, par. 1, lett. b) e c) del regolamento 659/99.
11
G.U.C.E. L 142 del 14 maggio 1998.
12
G.U.C.E. L 83 del 27 marzo 1999.
8
Consiglio (previa consultazione del Parlamento europeo), in coerenza con il sistema di
articolazioni delle fonti già ampiamente sperimentato con riferimento alle norme
antitrust (artt. 81 ss.)13.
Il regolamento del Consiglio n. 994 del 1998 conferisce alla Commissione il potere
di emanare regolamenti che dichiarino la compatibilità con il mercato comune e
prevedano l‟esonero dall‟obbligo di notifica di talune categorie di aiuti di Stato, definiti
orizzontali14. In attuazione del potere normativo conferitole la Commissione ha adottato
una serie di regolamenti, (regolamenti c.d. “di esenzione”), che hanno sancito la
compatibilità ex art. 87, par. 3 del Trattato CE nonché l‟esonero dell‟obbligo di notifica
degli aiuti alla formazione15, degli aiuti alle piccole e medie imprese16, degli aiuti a
favore dell‟occupazione17 e, di recente, degli aiuti per investimenti a finalità regionale18.
Inoltre, in attuazione dell‟art. 2 dello stesso regolamento n. 994, la Commissione ha
altresì escluso dall‟obbligo di preventiva notifica gli aiuti di importanza minore (aiuti
cc.dd. “de minimis”)19.
2. LA NOZIONE DI AIUTO OGGETTO DEL DIVIETO
GENERALE
La nozione comunitaria di aiuto è definita dall‟art. 87, par. 1, del Trattato CE, il
quale dispone che:
“Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi
dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
13
v. G. TESAURO, Diritto comunitario, Padova, 2005, p. 775 e ss.
14
La categoria degli aiuti di Stato orizzontali presenta non poche difficoltà di inquadramento. Secondo
una parte della dottrina, tra cui C. PINOTTI, Aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della
concorrenza, Padova, 2000, p. 122, gli aiuti orizzontali sono “aiuti che non possono qualificarsi come
settoriali in quanto trascendono l‟ambito di uno specifico settore ma, nello stesso tempo, non sono misure
di carattere generale in quanto vanno a beneficio solo di alcuni settori”.
15
Regolamenti n. 68 del 12 gennaio 2001, in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001, 20-29 e n. 363 del 25
febbraio 2004, in G.U.U.E. L 63 del 28 febbraio 2004, 20-21.
16
Regolamenti n. 70 del 12 gennaio 2001, in G.U.C.E. L 10 del 13 gennaio 2001, 33-42 e n. 364 del 25
febbraio 2004, in G.U.U.E. L 63 del 28 febbraio 2004, 22-29.
17
Regolamento n. 2204 del 12 dicembre 2002, in G.U.C.E. L 337 del 13 dicembre 2002, 29-40.
18
Regolamento n. 1628 del 24 ottobre 2006, in G.U.C.E. L 302 del 1° novembre 2006, 29-40.
19
Regolamento n. 1998 del 15 dicembre 2006, in G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006, 5-10.
9
Per configurare un aiuto incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell‟art. 87
del Trattato CE, un provvedimento, secondo la Commissione20 deve rispondere alle
seguenti quattro condizione:
a) deve trattarsi di un intervento dello stato o effettuato mediante risorse statali;
b) deve poter incidere sugli scambi tra stati membri;
c) deve concedere un vantaggio al suo beneficiario;
d) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Volendo procedere ad una classificazione sistematica delle condizioni su enunciate si
può schematicamente rilevare che la condizione sub (a) inerisce all‟origine degli aiuti.
In base alla norma, questi devono essere riconducibili o meglio imputabili allo Stato,
direttamente o indirettamente, ciò, come si evince dal dettato normativo, in virtù della
natura pubblica del soggetto erogatore e/o delle risorse impegnate. Le condizioni sub (b)
e (d) riguardano gli effetti dell‟aiuto sul mercato, effetti che devono tradursi in una
distorsione, anche solo potenziale, della concorrenza e degli scambi all‟interno della
comunità. La condizione sub (c), infine, attiene ai destinatari o beneficiari dell‟aiuto.
Questi ultimi devono svolgere attività di impresa ai sensi della disciplina comunitaria
della concorrenza; inoltre, gli interventi che li riguardano debbono presentare un certo
grado di specificità (o selettività), nel senso che devono consistere in misure che
attribuiscono vantaggi a taluni operatori, o talune produzioni, all‟interno del sistema
economico21.
Dal tenore letterale dell‟art. 87, par. 1, non è ricavabile una definizione di “aiuto”.
Tuttavia, proprio perché generica, la formula consente di far rientrare nella nozione di
aiuti di stato una gamma vastissima di differenti tipologie22. Inoltre, qualsiasi rigida
formalizzazione della nozione di aiuto in una norma, per quanto precisa, avrebbe
verosimilmente spinto gli stati membri a creare nuove ipotesi di agevolazioni proprio al
fine di eluderne l‟applicazione. La nozione di aiuto è stata, quindi, precisata nel tempo,
dal giudice comunitario, senza, tuttavia, che di essa fosse mai fornita una definizione
precisa.
20
Corte di Giustizia CE, sentenza 24 luglio 2003, in causa C-280/00, Altmark, punto 75.
21
cfr. GIAN MICHELE ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, Padova, 1997, pp. 86-87.
22
v. M. ORLANDI, Gli aiuti di stato nel diritto comunitario, Napoli, 1995, p. 129.
10
In tal senso secondo un‟autorevole dottrina 23 , per “aiuto” deve intendersi ogni
vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un’impresa attraverso un
intervento pubblico, vantaggio che altrimenti non si sarebbe realizzato24. Secondo un
altro orientamento un aiuto consiste in un vantaggio, garantito dallo stato o attraverso
risorse statali, che favorisce certe imprese o la produzione di certi beni, che distorce la
concorrenza e pregiudica il commercio interstatale25. Per altri costituiscono aiuti “tutte
le forme di trasferimenti specifici del settore pubblico che vanno direttamente o
indirettamente a vantaggio delle imprese, per i quali lo stato non ottiene un corrispettivo
equivalente e che sono erogati al fini di modificare le forze di mercato”26. Altri autori
infine definiscono il concetto di aiuto come “multiforme”27.
Peraltro, la nozione di aiuto è andata via via precisandosi attraverso gli interventi
della Corte di giustizia e la prassi della Commissione. In base alla giurisprudenza della
Corte, vi rientrano tutti i vantaggi concessi dalle pubbliche autorità che, sotto varie
forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o
determinati prodotti28. Parimenti, viene definito aiuto ogni intervento che, sotto forme
diverse, tende ad alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un
impresa29. Tale nozione, più ampia di quella di sovvenzione, comprende non solo le
prestazioni positive quali i sussidi, ma tutte quelle misure che, in forme diverse, hanno
per effetto di ridurre i costi altrimenti a carico dell‟impresa destinataria del beneficio30.
Più in generale, secondo la corte, costituisce aiuto ogni vantaggio, anche non gratuito,
conferito dalla pubblica autorità31. Inoltre l‟art. 87, “…non distingue gli interventi di cui
trattasi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro
effetti”. Il carattere fiscale o il fine sociale dell‟intervento pubblico, od anche gli
obiettivi dello sviluppo economico, dello sviluppo delle piccole e medie imprese o della
23
cfr. G. PINNA, op. cit., pp. 24-25.
24
G. TESAURO, op. cit., p. 780.
25
BELLAMY, CHILD, Common Market Law of Competition, a cura di Rose, London, 1987, p. 614.
26
REICHENBACH, LEHNER, MEIKLEJOHN, Per una concorrenza equa nel mercato unico: la politica
comunitaria in materia di aiuti statali, in Economia Europea, n. 48, 1991, p. 66.
27
MORSON, Aides d’Etat, in BARAV, PHILIP, Dictionnaire juridique des communautés Européennes, Paris,
1993, p. 61.
28
Corte di Giustizia CE, sentenza 2 luglio 1974, in causa 173/73, Italia c. Commissione, in Raccolta,
1974, p. 709.
29
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 febbraio 1961, in causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen
in Limburg, in Raccolta, 1961, p. 19 e ss.; da ultimo v. sentenza 15 marzo 1994, in causa 387/92, Banco
Exterior de Espana, in Raccolta, 1994, p. I-877.
30
Corte di Giustizia CE, sentenza 23 febbraio 1961, in causa 30/59, cit.
31
Corte di Giustizia CE, sentenza 20 marzo 1984, in causa 84/82, BRD, in Raccolta, 1984, p. 1451 e ss.
11
lotta contro la disoccupazione, non sono sufficienti a sottrarre automaticamente una
misura pubblica dal campo di applicazione dell‟art. 8732.
Siffatta ampiezza della nozione in esame consente di far ricadere sotto il divieto di
aiuto anche le misure di tipo fiscale33: queste ultime, infatti, arrecano alle imprese
beneficiarie un vantaggio indiretto in termini di riduzione della pressione fiscale che
altrimenti graverebbe su di loro. Come chiarito dalla Commissione nella comunicazione
sull‟applicazione delle norme relative agli aiuti di stato alle misure di tassazione diretta
delle imprese34, “una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse
statali sotto forma di spesa fiscale”. Tale comunicazione svolge un ruolo fondamentale
nella politica della Commissione in quanto in tale sede viene riconosciuta
definitivamente la necessità di esaminare “gli effetti specifici degli aiuti concessi sotto
forma fiscale e precisarne le conseguenze dal punto di vista dell’esame della loro
compatibilità con il mercato comune”. Per avviare questo processo, la Commissione ha
scelto di analizzare sistematicamente e coordinare gli orientamenti della Corte di
Giustizia e la propria prassi decisionale così da “perseguire l’obiettivo di garantire la
chiarezza e la prevedibilità delle decisioni” e “assicurare la coerenza e la parità di
trattamento tra stati membri”. La Commissione, preso atto delle interrelazioni esistenti
tra divieto di aiuti di Stato e sovranità fiscale, assume così l‟impegno di porre la
comunicazione a base delle proprie future decisioni, fermo restando il suo carattere
“indicativo e non tassativo”.
3. LE FORME DELL’AIUTO
La forma che può assumere l‟aiuto è la più varia. Poiché l‟aiuto deve essere
imputabile allo stato e deve comunque comportare un trasferimento di risorse a carico
del bilancio statale, è evidente che il più delle volte l‟aiuto assumerà la forma della
legge, o dell‟atto normativo secondario, ovvero del provvedimento amministrativo. Non
è da escludere però che l‟aiuto venga determinato o erogato con atti di diritto privato,
che debbono sempre trovare la loro fonte di legittimazione in una legge o in un
32
cfr. M. INGROSSO, Agevolazioni tributarie ed aiuti di Stato: il caso Almeria, in Rass. Trib., 5/2004,
p.1770.
33
v. F. RASI, I confini della nozione, in Aiuti di stato in materia fiscale, op. cit., p.58.
34
Comunicazione della Commissione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione
diretta delle imprese (98/C 384/03), in G.U.C.E. n. C 384 del 10 dicembre, 1998, 3.
12
provvedimento amministrativo35. Ad esempio, in un caso di tariffa preferenziale per la
fornitura di energia, stabilita a mezzo di contratti stipulati dalla società erogatrice con
gli operatori beneficiari, si è comunque rilevato che la tariffa era approvata dal
governo36. Per stabilire se si sia verificata un‟erogazione di aiuti, la giurisprudenza e la
prassi amministrativa procedono di norma ad esaminare se l‟azione dei pubblici poteri
risponde alla normale logica economica, e si colloca quindi all‟interno del normale
funzionamento del mercato, ovvero rappresenta un comportamento che, almeno in
parte, risulta privo di oggettiva giustificazione di ordine commerciale o finanziario. Nel
primo caso, si dovrà ritenere che lo stato abbia agito secondo criteri di economicità e
che pertanto le imprese di cui trattasi non abbiano fruito di alcun effettivo vantaggio
suscettibile di modificare artificialmente la loro posizione rispetto a quella dei
concorrenti. Nel secondo caso, viceversa, si dovrà ritenere che lo stato sia intervenuto
per sostenere determinati operatori attribuendo loro risorse di cui non avrebbero
altrimenti fruito37.
Partendo dalla premessa che l‟elemento caratterizzante il concetto di aiuto è l‟effetto
e non la forma o l‟obiettivo e che comunque ogni elencazione dei “tipi di aiuto” non può
essere né completa né esaustiva, appare utile elencare i comportamenti che, in base alla
giurisprudenza della Corte di Giustizia ed alla prassi della Commissione, costituiscono
un aiuto 38 . Nel luglio 1963, rispondendo ad un Interrogazione parlamentare 39 , la
Commissione elencò, a titolo esemplificativo, una lista di comportamenti rientranti nella
definizione di aiuto: “sovvenzioni; esenzioni da imposte e tasse; esenzione da tasse
parafiscali; bonifici d’interessi; garanzie di prestiti a condizioni particolarmente
favorevoli; cessioni di edifici o terreni a titolo gratuito o a condizioni particolarmente
favorevoli; forniture di beni o servizi a condizioni preferenziali; coperture di perdite;
qualsiasi altra misura di effetto equivalente”. A questa elencazione di aiuti “tipici” la
prassi della Commissione e la giurisprudenza della Corte hanno aggiunto una serie di
altri comportamenti che integrano la nozione di aiuto. Tra essi: l‟assicurazione statale
dei rischi derivanti dalle variazioni della parità dei cambi; la garanzia dello Stato ad
operazioni finanziarie; prestiti ad interesse zero; a tassi particolarmente favorevoli,
35
cfr. C. PINOTTI, op. cit., p. 27.
36
Van der Kooy, causa 67,68 e 70/85, sentenza 2 febbraio 1998, Racc. p. 219, punto 36; Belgio c.
Commissione, causa C-56/93, sentenza 29 febbraio 1996, Racc. p. I-723, punto 10.
37
v. G. M. ROBERTI, op. cit., pp. 107-108.
38
cfr. M. ORLANDI, op. cit., p. 134 e ss.
39
Interrogazione scritta n. 48, del 27 giugno 1963, presentata dall‟On. Burgbacher alla Commissione
della Comunità Economica Europea (in G.U.C.E. del 17/08/63, p. 2235).