II
Descrivere lo strumento che rappresenta “la chiave di Volta” del nuovo Accordo ossia il
rating, concentrando l’attenzione sul funzionamento del sistema interno adottato dalle
banche, evidenziando quelli che saranno i possibili effetti che l’Accordo produrrà sugli istituti
di credito avvalendomi di importanti studi realizzati in tempi recenti.
Indicare quali saranno i possibili effetti diretti/indiretti che il nuovo Accordo produrrà per le
imprese italiane e nel complesso sul sistema economico e finanziario, sempre avvalendomi di
importanti studi del settore.
Infine, nel quarto ed ultimo capitolo, verrà descritto il ruolo che i Consorzi e Cooperative di
garanzia collettiva fidi (Confidi) potranno avere nel prossimo futuro con l’avvento di Basilea
II e si procederà ad una descrizione delle principali fonti alternative al credito bancario
tenendo conto del possibile impatto che il nuovo Accordo sul capitale potrà avere su di esse.
1
CAPITOLO I
Il nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali
1 Il Comitato di Basilea
Prima di addentrarci nella trattazione di ciò che sinteticamente viene identificato
con il termine “Basilea II”, occorre soffermarsi brevemente sulle motivazioni sottese
alla costituzione e sugli obiettivi del Comitato. Il Comitato di Basilea per la Vigilanza
Bancaria è l’organismo di consultazione che si riunisce periodicamente presso la Banca
dei Regolamenti Internazionali con sede, appunto, a Basilea . Esso fu istituito nel 1975
dai Governatori delle Banche Centrali dei paesi appartenenti al G10 con la finalità di
formulare le linee guida per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza,
accettate come norme vincolanti in oltre 100 Paesi.
2 L’Accordo di Basilea del 1988
1
Il capitale assume un ruolo fondamentale nelle banche poiché contribuisce in
misura rilevante al mantenimento dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.
Il patrimonio consente inoltre:
9 l’assorbimento delle perdite inattese, che potrebbero portare in caso di crisi a
ricadute sulla collettività;
9 la stabilità del sistema nei periodi di restrizione della politica monetaria;
9 l’aumento di fiducia del mercato nella capacità dell’impresa di far fronte alle
proprie obbligazioni;
9 la fornitura di credito alle imprese, le quali creando occupazione rendono più
solida l’economia;
1
In Europa, il recepimento dell’Accordo di Basilea è avvenuto tramite le direttive comunitarie n.89/299/CE e n.
89/647/CE.
2
9 al momento della costituzione è elemento essenziale per l’avvio dell’attività
creditizia attraverso la realizzazione degli investimenti.
Il capitale costituisce, inoltre, un elemento disciplinato dall’organo di vigilanza del
sistema creditizio
2
. Il principale motivo è senza dubbio l’esigenza di tutelare i terzi
creditori (ad esempio i depositanti) dal rischio di riduzioni improvvise del valore delle
attività detenute dalla banca.
L’introduzione di coefficienti patrimoniali obbligatori per le banche, in Italia,
avvenne nel 1987 con un provvedimento della Banca d’Italia, che diede applicazione ad
una delibera del CICR del 1986.
Con tale provvedimento vennero decisi due coefficienti di adeguatezza patrimoniale:
a) un coefficiente di solvibilità (risk asset ratio) dell’8% dato dal rapporto tra il
patrimonio di vigilanza e i crediti per cassa e di firma
3
, ponderati secondo il
grado di rischio “teorico”. I crediti non potevano quindi superare 22,5 volte il
patrimonio di vigilanza.
b) un coefficiente dimensionale (gearing ratio) del 4,44% dato dal rapporto tra il
patrimonio di vigilanza e i crediti per cassa, in lire e valuta, erogati in Italia, che
non potevano quindi superare di 22,5 volte il patrimonio.
Ogni paese, fino al 1988, regolava secondo propri criteri l’adeguatezza del capitale
delle banche. Fatta eccezione per il Giappone, che nulla aveva previsto in relazione al
capitale bancario, i sistemi di regolamentazione adottati dalle altre nazioni presentavano
notevoli differenze.
In Gran Bretagna furono introdotti due coefficienti patrimoniali anche se non
vennero stabiliti dei valori minimi, al fine di garantire un sistema flessibile basato su
guide lines.
Nel 1985, in Francia, fu introdotto un coefficiente di copertura dei rischi che prevedeva
un valore minimo del 5% del rapporto tra patrimonio e il totale dell’attivo di rischio
ponderato, prevedendo espliciti coefficienti di ponderazione, compresi tra lo 0% ed il
100%, in base alla natura dell’esposizione.
2
Resti A., Il capitale in banca: significato e funzione economica, in Saita F., Sironi A. (a cura di), Gestione del
capitale e creazione di valore nelle banche, Edibank, Roma, 2002.
3
Con i crediti di firma la banca si fa garante nei confronti di terzi, mentre coi crediti di cassa mette a disposizione
realmente una somma di denaro al cliente.
3
In Germania era fissato un coefficiente che prevedeva ponderazioni sulla base del
rischio delle attività. I crediti di cassa e di firma non potevano superare 18 volte il
valore del patrimonio
4
.
Negli USA tra il 1981 e il 1985 venivano utilizzati coefficienti differenziati in relazione
alla dimensione delle banche. Nel 1986 furono introdotti due coefficienti minimi
obbligatori per tutto il sistema bancario
5
: questi coefficienti tralasciavano il rischio delle
attività.
Nel corso degli anni ’80 la crescente competizione internazionale fra banche mise in
evidenza le condizioni di disparità, in termini di concorrenza, esistenti tra i diversi
sistemi di regolamentazione del capitale nei diversi paesi appena descritti.
Nel luglio del 1988, dopo varie consultazioni, il Comitato di Basilea ha proposto
l’adozione di un accordo fondato su requisiti minimi di capitale uniformi per le banche
attive a livello internazionale.
L’Accordo di Basilea
6
del 1988, per la prima volta, ha stabilito delle regole precise sui
requisiti di capitale, che “legano” gli stessi ai rischi creditizi delle banche. L’Accordo è
stato ratificato, negli anni successivi, da oltre 100 paesi nonostante inizialmente fosse
rivolto alle banche attive a livello internazionale ed aventi sede in uno dei paesi membri
del G-10.
Nel 1996 venne apportato un emendamento all’Accordo. Questo documento estese
l’applicazione dei requisiti di capitale al rischio di mercato per le esposizioni relative al
portafoglio di negoziazione (il cosiddetto trading book) e per le esposizioni in valuta e in
commodities.
Questa normativa è stata successivamente emanata anche a livello comunitario con la
direttiva 98/31 del 22 giugno 1998 e recepita dal legislatore italiano.
Gli obiettivi perseguiti con l’Accordo di Basilea del 1988 erano sostanzialmente
due:
1) rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale attraverso
l’introduzione di requisiti di capitale obbligatori correlati al rischio;
4
La definizione di patrimonio era in questo caso restrittiva poiché non comprendeva i fondi rischi.
5
Due coefficienti consistevano in un rapporto tra primary capital (capitale sociale + riserve da utili non distribuiti +
azioni privilegiate irredimibili + fondi rischi non impegnati) e totale attivo del 5,5%, mentre il secondo dato dal
rapporto tra capitale totale e attivo totale del 6%.
6
Zazzara C., Il ruolo del capitale nelle banche e la sua regolamentazione: dall’Accordo di Basilea del 1988 a oggi, in
“Rivista bancaria”, N. 5, 2000.
4
2) ridurre le disparità competitive fra le banche attive a livello internazionale
attraverso l’adozione di regole omogenee.
Lo scopo comune dei due obiettivi era limitare la probabilità di crisi bancarie e allo
stesso tempo evitare di ridurre la concorrenza a livello internazionale delle banche.
Con l’Accordo di Basilea del 1988 venne previsto un requisito patrimoniale
minimo obbligatorio uguale all’8% delle attività ponderate per il rischio.
Ciò può essere rappresentato con la formula:
%8≥
×
∑
i
ii
PA
PV
in cui:
PV è il patrimonio di vigilanza:
Ai sono le attività;
Pi sono le diverse ponderazioni.
Il patrimonio di vigilanza è suddiviso in:
9 patrimonio di base (Tier 1) composto dal capitale versato, le riserve palesi, la
riserva sovrapprezzo azioni, la riserva legale, gli utili accantonati, fondi rischi
bancari generale, al netto delle azioni proprie, attività immateriali e perdite
pregresse;
9 patrimonio supplementare (Tier 2) composto dalle riserve di rivalutazione,
riserve occulte, fondi rischi, gli strumenti ibridi di capitale debito, dal debito
subordinato a scadenza determinata (al netto dei dubbi esiti su crediti e
minusvalenze su titoli). Il patrimonio supplementare non può comunque
superare il 50% del patrimonio di base.
Nel 1996, con l’emendamento all’Accordo del 1998, il Comitato di Basilea ha
previsto un terzo elemento del patrimonio di vigilanza (denominato Tier 3) valido solo
per la copertura del rischio di mercato.
Il rischio di mercato consiste, in sostanza, nel rischio di perdite derivanti dagli
andamenti sfavorevoli dei prezzi di mercato, ad esempio i tassi di interesse, i tassi di
cambio e i corsi azionari.
5
Il sistema delle ponderazioni si basa sul rischio di credito “teorico” delle
controparti.
Le ponderazioni previste sono di quattro tipi sia per le operazioni attive in bilancio
sia per quelle fuori bilancio. Le attività sono suddivise in base alla liquidità, la natura dei
debitori e i paesi di residenza di questi ultimi (vedere tabella 1.1).
Tabella 1.1: Le ponderazioni di rischio previste dall’Accordo di Basilea del 1988.
Fonte: Banca d'Italia, Accordo Internazionale sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti
patrimoniali minimi, in “Bollettino Economico”, N. 11, 1988.
Le critiche più frequenti e mosse da più parti, nei confronti dell’Accordo del 1988,
sono state:
Attività
Ponderazioni
In bilancio Fuori bilancio
0%
Contante e valori
assimilati; crediti verso
banche centrali dei paesi
OCSE; titoli di Stato
emessi da governi dei
paesi OCSE.
Impegni analoghi
all'erogazione di credito
con scadenza inferiore
ad 1 anno.
20%
Crediti verso banche
multilaterali di sviluppo e
crediti garantiti da tali
istituzioni o da titoli
emessi dalle medesime;
titoli emessi da enti
pubblici statunitensi.
Impegni di firma legati
ad operazioni
commerciali
(crediti documentari
con garanzia reale).
50%
Mutui integralmente
assistiti da garanzia
ipotecaria su immobili
residenziali che sono, o
saranno, occupati dal
mutuatario oppure che
sono locati.
Facilitazioni in
appoggio
all'emissione di titoli;
altri impegni
all'erogazione di credito
con scadenza
superiore ad un anno.
100%
Crediti verso imprese
private; partecipazioni in
imprese private; crediti
verso banche e governi di
paesi non OCSE.
Sostituti diretti del
credito (fidejussioni e
accettazioni); cessioni di
attività prosolvendo,
con rischio di credito a
carico della banca.
6
9 la ridotta diversificazione delle categorie di rischio, poiché ad esempio vengono
considerate sullo stesso piano (eguale ponderazione per il rischio) le imprese o
gli stati sovrani con diverso rischio;
9 non viene considerata come fattore di rischio la scadenza dei prestiti. Vengono
parificati infatti i prestiti a breve, medio e lungo termine;
9 vengono ignorati i possibili benefici derivanti dalla diversificazione del
portafoglio;
9 il requisito è insufficiente se la banca eroga prestiti più rischiosi (ad esempio il
credito al consumo), mentre è eccessivo in caso di attività poco rischiose (ad
esempio crediti verso la grande industria);
9 il mancato riconoscimento degli strumenti di copertura (esempio i credit
derivatives);
9 attenzione concentrata solo sul rischio di credito;
9 le incoerenze dei requisiti ha portato a fenomeni di arbitraggio, ossia a
valutazioni di convenienza finalizzate alla elusione delle norme, attraverso
l’utilizzo di operazioni di cartolarizzazione (securitisation) e di credit derivatives,
nonché la cessione di crediti con rischio reale inferiore e l’aumento dei crediti
con rischio reale superiore (poiché richiedono un patrimonio di vigilanza
inferiore).
Pur avendo diversi limiti, è ragionevole sostenere che la disciplina regolamentare
introdotta nel 1988 abbia conseguito significativi risultati sia in termini di
rafforzamento del sistema bancario internazionale e di sviluppo organico tra
dimensione, risorse e rischi assunti, sia in termini di consapevolezza da parte degli
operatori dell’importanza della gestione del rischio, in particolare del rischio di credito.
3 Il nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali
I limiti appena descritti portarono il Comitato di Basilea a rivedere l’Accordo del
1988.
7
A tale scopo venne proposto nel giugno del 1999 un nuovo Accordo (A New
Capital Adequacy Framework, denominato anche Accordo di Basilea II) che tentava di
legare la misurazione e il controllo dei rischi con l’entità del capitale. La novità più
importante, per lo scopo della presente ricerca, fu la possibilità di assegnare un giudizio
sul merito creditizio della clientela attraverso l’utilizzo di un sistema di rating interno
(per la determinazione del patrimonio di vigilanza).
Il documento del 1999 si basava su tre pilastri:
1. Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi complessivi a fronte dei rischi di
credito, di mercato e operativo.
2. Secondo pilastro – Processo di controllo prudenziale in cui si indicano i principi chiave
che devono informare un’efficace vigilanza bancaria.
3. Terzo pilastro – Disciplina di mercato nella quale si introducono i requisiti di
informativa al pubblico per le banche che utilizzano il nuovo Accordo.
Con la collaborazione delle principali banche internazionali e delle Autorità di
vigilanza dei Paesi partecipanti al Comitato, tale nuovo documento è stato anche esso
sottoposto a revisione
7
al fine di correggere gli aspetti che avrebbero potuto ostacolare
il corretto funzionamento del sistema bancario mondiale.
Il lavoro di revisione è terminato e ha condotto al suo definitivo rilascio nel Giugno del
2004.
Basilea II estende la portata del suo intervento rispetto al precedente Accordo,
adottando un approccio ampio al tema del controllo del rischio nel quale più soggetti
sono coinvolti: gli intermediari, l’organo di vigilanza, il mercato.
I tempi di adozione prevedono che la data minima di implementazione operativa
dell’Accordo sia la fine del 2006; dalla data d’implementazione vi sarà, però, un periodo
transitorio, che terminerà nel 2009, nel corso del quale le regole prudenziali non
potranno dispiegare tutto il loro effetto in termini di requisito patrimoniale
8
. Tale
7
The New Basel Capital Accord – CP2 nel gennaio 2001 e il nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali –
CP3 nell’aprile 2003.
8
La rilevanza delle modifiche apportate alla disciplina prudenziale e la necessità di mantenere in una prima fase di
applicazione un livello di patrimonializzazione del sistema bancario comparabile a quello attuale hanno fatto
propendere per l’introduzione di un floor basato su una percentuale del requisito patrimoniale attualmente calcolato
dalle banche; in base a tale floor la banca non potrà, nei primi anni di applicazione delle regole, far scendere il
proprio requisito ad un livello inferiore ad una prefissata percentuale del requisito calcolato secondo le attuali
regole. Vi è una differenziazione del floor in base ai metodi di calcolo adottati, per il metodo IRB di base, le banche
dovranno iniziare a calcolare – a fine 2005 – i requisiti minimi patrimoniali seguendo le nuove norme in parallelo
con il calcolo del requisito effettuato con le norme in vigore. Quando poi saranno applicabili le nuove regole, il
requisito sarà comunque sottoposto al floor: a fine 2006, ad esempio, il requisito non potrà essere inferiore al 95%
8
periodo consentirà inoltre alle Autorità di vigilanza di verificare che non vi siano falle
nella normativa che portino a riduzioni immediate e consistenti del livello di
capitalizzazione delle banche.
4 Gli obiettivi dell’Accordo
Il nuovo Accordo di Basilea persegue diversi obiettivi, tra i quali: determinare i
requisiti patrimoniali sulla base di misurazioni che comprendono diverse tipologie di
rischio; migliorare le tecniche per la gestione dei rischi; promuovere la stabilità del
sistema finanziario; stabilire le condizioni per la parità concorrenziale e consentire
l’applicazione di tale accordo anche alle banche non appartenenti ai paesi del G-10.
4.1 Il Primo Pilastro: i requisiti patrimoniali minimi
In termini di innovazioni, non vi è dubbio che sia il Primo Pilastro ad attirare la
maggiore attenzione sia a causa della significatività del suo contenuto che delle
problematiche derivanti dall’applicazione. Il nuovo Accordo sul capitale per i requisiti
minimi si basa sugli elementi fondamentali dell’Accordo del 1988: una definizione del
patrimonio di vigilanza (PV), che rimane invariata (8%), e dei coefficienti minimi di
capitale in rapporto alle attività ponderate per il rischio. Il nuovo Accordo concerne
essenzialmente le modalità di misurazione del rischio insito in tali attività; il
denominatore del coefficiente patrimoniale minimo totale è formato da tre
componenti: la somma di tutte le attività ponderate per il rischio di credito, più la
del livello calcolato fino a quel momento con il vecchio coefficiente. Il doppio calcolo (c.d. parallel calculation)
consiste nel fatto che le banche dovranno calcolare, già alla fine del 2005, i requisiti sulla base del nuovo Accordo.
Tra l’altro ciò consente alle autorità di vigilanza di impostare con un certo anticipo un’attività di supervisione che
presuppone un diverso sistema di calcolo del requisito patrimoniale, in modo da acquisire una sufficiente
esperienza in vista dell’entrata in vigore delle nuove norme (fine 2006 per il metodo IRB di base e fine 2007 per i
metodi avanzati). CNDC, Gli accordi di Basilea 2, 2004.
9
somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato e del rischio operativo,
moltiplicata per il fattore 12,5
9
.
Da questo punto di vista, stupisce che le proposte del Comitato di Basilea si
siano limitate a rivedere unicamente il denominatore del rapporto, ossia il sistema
delle ponderazioni del rischio, senza affrontare il problema della definizione del
numeratore del rapporto, costituito dal patrimonio di vigilanza.
E’ noto, infatti, che il patrimonio di vigilanza si compone di due aggregati:
patrimonio di base e patrimonio supplementare; di questi, solo il primo, composto
principalmente da capitale sociale, riserve di utili e altre riserve esplicite, rappresenta
il vero e proprio capitale economico, dato che il secondo è rappresentato
principalmente da capitale di debito, debiti subordinati e da strumenti ibridi di
capitale di debito.
In questo senso, se l’obiettivo era quello di avvicinare la definizione di
adeguatezza patrimoniale adottata dalle Autorità di vigilanza a quella utilizzata
internamente dalle banche con i propri modelli di misurazione dei rischi e di
conseguente allocazione del capitale, sarebbe stato più opportuno rivedere sia il
sistema di misurazione del rischio, sia la definizione di capitale economico.
In realtà sembra che questa mancanza derivi piuttosto da un problema di ordine
politico, ancor prima che tecnico, ossia dalla consapevolezza che la riapertura del
dibattito relativo alla definizione di patrimonio non avrebbe consentito di giungere a
9
Limitandosi a esporre in maniera sintetica le nuove modalità di calcolo del coefficiente di solvibilità, va anzitutto
ricordato che esso rientra all’interno di un requisito patrimoniale complessivo la cui formula prevede:
%8
)(%5,12
≥
++× TPArcPVroPVrm
PV
dove:
PV = patrimonio di vigilanza
PVrm = patrimonio di vigilanza detenuto a fronte del rischio di mercato
PVro = patrimonio di vigilanza detenuto a fronte del rischio operativo
TPArc = totale attivo ponderato soggetto a rischio di credito
Mediante l’applicazione per il fattore 12,5 viene creato un legame numerico fra il calcolo del requisito patrimoniale
per il rischio di credito, basato sulle attività ponderate per il rischio, e i requisiti patrimoniali per il rischio operativo
e il rischio di mercato, determinati, invece, in modo diretto.
R. Bogoni – E. De March, Basilea 2, Sistemi Editoriali, 2005.
10
un accordo e avrebbe, anzi, complicato in modo rilevante le negoziazioni relative alle
revisioni delle ponderazioni per il rischio
10
.
Il Primo Pilastro prevede, quindi, requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, di
credito e operativo
11
; al fine di migliorare la sensibilità del rischio, il Comitato ha
previsto diverse opzioni sia per il rischio di credito che per il rischio operativo
rimandando, però, l’argomentazione del tasso d’interesse presente nel portafoglio
bancario nell’ambito del Secondo Pilastro.
Nello specifico, per la determinazione dei requisiti minimi di capitale sul rischio
di credito il Comitato propone due possibili approcci:
9 Lo standardised approach (Metodo Standard), che in sostanza, consiste in una
versione riveduta del metodo previsto dall’Accordo del 1988 per il rischio di
credito.
9 L’Internal rating based approach (IRB), basato sui sistemi di rating interni delle
banche.
I due metodi si differenziano tra loro per complessità, natura del rating assegnato e
numero di variabili calcolate.
4.2 Il metodo Standard
12
Il Metodo Standard (Standardised Approach), consiste in una versione riveduta del
metodo previsto dall’Accordo del 1988 per il rischio di credito, secondo cui alla varie
attività sono assegnati coefficienti di ponderazione commisurati al rischio. Al fine di
migliorare la sensibilità al rischio del metodo standard senza renderlo eccessivamente
10
A. Sironi – C. Zazzara, Il nuovo Accordo di Basilea: possibili implicazioni per le banche italiane, in Bancaria, n..4, 2001.
11
Il rischio assunto dalla banca, secondo i principi dettati da Basilea 2, è la somma di tre componenti:
1. Rischio di mercato, correlato alle eventuali perdite del portafoglio;
2. Rischio di credito, cioè la probabilità che il finanziamento erogato si tramuti in perdita a causa della insolvenza
del debitore;
3. Rischio operativo, connesso alle potenziali inefficienze del sistema di controllo della banca.
12
Comitato di Basilea, The Standardised Approach to Credit Risk, gennaio 2001; disponibile sul sito www.bis.org.
11
complicato, il Comitato ha stabilito di basare le ponderazioni su valutazioni esterne
della qualità creditizia (ratings di società quali Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch),
moltiplicate per i relativi coefficienti di ponderazione (forniti dal Comitato per
categoria prudenziale). Il Comitato prevede che il Metodo Standard sarà impiegato per
calcolare i requisiti patrimoniali minimi da un grande numero di banche in ogni parte
del mondo.
Il nuovo approccio standardised, proposto originariamente nel documento del
Giugno del 1999 è stato in seguito modificato dal Comitato in alcune sue importanti
parti. Le principali modifiche riguardano il legame tra le ponderazioni di rischio e i
rating esterni delle agenzie di rating internazionali e il maggior riconoscimento delle
tecniche di mitigazione del rischio.
Le ponderazioni del rischio continueranno ad essere determinate in base alla categoria
dei prenditori, come previsto dall’Accordo di Basilea I, quali: paesi sovrani, banche e
imprese anche se, all’interno di ogni categoria, il Comitato ha apportato rilevanti
modifiche.
Esposizioni verso soggetti sovrani
Per le esposizioni bancarie verso i soggetti sovrani
13
, i rating possono includere sia
le valutazioni elaborate dalle agenzie OCSE per il credito all’esportazione sia quelle
pubblicate da agenzie private di valutazione. Al fine di ampliare il trattamento
preferenziale dei crediti bancari a breve termine, è stato proposto di applicare una
ponderazione ridotta alle esposizioni interbancarie a breve, a condizione che esse siano
denominate e finanziate dalla moneta locale: il fine di tale proposta risulta quello di
assicurare un’adeguata liquidità alle banche dei mercati in questione e a favorire la
parità concorrenziale fra le banche nazionali e quelle estere sui mercati locali.
Alle esposizioni nei confronti di Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI), Fondo
Monetario Internazionale (FMI), Banca Centrale Europea (BCE) ed Unione Europea
(UE) può essere applicata una ponderazione pari allo 0%
14
13
Il termine “soggetti sovrani” comprende gli stati sovrani, le banche centrali e gli enti del settore pubblico
assimilabili agli stati secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza nazionali.
14
Comitato di Basilea, The Standardised Approach to Credit Risk, gennaio 2001; disponibile sul sito www.bis.org.
12
Esposizioni verso le banche
Vengono proposte due opzioni per i crediti nei confronti delle banche. Le autorità
nazionali applicheranno la stessa opzione a tutte le banche sul territorio di loro
competenza.
A crediti privi di rating esterno sarà attribuito un peso non inferiore a quello
applicato allo Stato in cui le banche hanno sede.
In base alla prima opzione, alle banche sarà applicato una ponderazione che si colloca
nella categoria immediatamente meno favorevole di quella che comprende i crediti
verso lo Stato in cui tali banche hanno sede.
Tabella 1.2 : Ponderazione di rischio in base alla prima opzione
La seconda opzione prevede una ponderazione del rischio conforme alle valutazioni di
agenzie esterne. In base ad essa, si può applicare un peso preferenziale al rischio,
collocato nella categoria immediatamente più favorevole del peso al rischio riportato
nella tabella qui sotto, ai crediti con una scadenza originaria di massimo tre mesi, fermo
restando un limite inferiore del 20%
15
. Questo trattamento sarà riservato alle banche
con o senza rating, ma non a banche con un rischio pari al 150%.
Tabella 1.3 : Ponderazione di rischio in base alla seconda opzione
Valutazione di merito creditizio dello
stato
AAA
fino
ad AA-
A+
fino
ad A-
BBB+
fino a
BBB-
BB+
fino
a B-
Inferiore
a B-
Non
classificati
Ponderazioni di rischio in base alla
seconda opzione
20% 50% 50% 100% 150% 50%
Ponderazioni di rischio per i crediti a
breve in base alla seconda opzione
20% 20% 20% 50% 150% 20%
15
Metelli F., Basilea 2. Che cosa cambia; Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
Valutazione di merito
creditizio dello stato
AAA fino
ad AA-
A+ fino
ad A-
BBB+
fino a BBB-
BB+ fino
a B-
Inferiore
a B-
Privi di
rating
Ponderazioni di rischio
in base alla prima
opzione
20% 50% 100% 100% 150% 100%
13
La compensazione di posizioni in bilancio sarà limitata ai crediti e ai depositi della
stessa controparte.
Questa limitazione deriva da timori riguardo alla stabilità del valore netto di
bilancio, specie per le attività negoziabili, e all’efficacia giuridica riconosciuta in alcune
giurisdizioni agli accordi di compensazione fra prodotti diversi
16
Esposizioni verso imprese private
Relativamente alle imprese private, sono stati apportati sostanziali cambiamenti
rispetto all’Accordo del 1988: si passa da un’unica percentuale del 100% a cinque classi
di ponderazioni, dal 20% al 150%.
La ponderazione standard per i crediti verso imprese prive di rating esterno rimane
invece fissata al 100%. La revisione introdotta da Basilea II aggiunge, dunque, una
classe di rischio del 50%, e procede ad una riformulazione delle ponderazioni applicate
alle imprese che hanno una qualità creditizia più bassa..
Il mantenimento del valore pari al 100% per le esposizioni riferite a soggetti privi
di rating evidenzia che, in questo caso, l’ammissione o riconoscimento del rating è
quasi un fatto accessorio: se esso non è disponibile, tutto resta come prima
17
.
La ponderazione del 100% per le imprese prive di rating rappresenta in realtà una
soglia minima, poiché le autorità di vigilanza potranno maggiorare questa ponderazione
standard, almeno nel caso in cui ciò sia giustificato dal tasso di insolvenza medio
rilevato nella propria giurisdizione.
Una importante innovazione del metodo standard è la prescrizione secondo cui i
prestiti considerati in mora dovranno essere ponderati al 150%, a meno che la banca
non abbia già iscritto a fronte di tali crediti accantonamenti specifici pari a una soglia
prestabilita.
18
16
Metelli F., Basilea 2. Che cosa cambia; Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
17
Metelli F., Basilea 2. Che cosa cambia; Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
18
Nell’ipotesi di un credito scaduto da più di 90 giorni, la quota non garantita, al netto di accantonamenti specifici
subirà una ponderazione pari a:
150% se gli accantonamenti specifici sono inferiori al 20% dell’ammontare in essere del prestito;
100% se gli accantonamenti specifici sono pari almeno al 20% dell’ammontare in essere del prestito;
100% se gli accantonamenti specifici sono pari almeno al 50% dell’ammontare in essere del prestito, ma con facoltà
discrezionale dell’Autorità di vigilanza di ridurre la ponderazione al 50%.