INTRODUZIONE
	
Q u e s t o e l a b o r a t o s i p r o p o n e d i esaminare i sistemi di 
rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza in 
due diversi ordinamenti giuridici, l’italiano e lo spagnolo, che 
presentano molte affinità.
	
T r a t t a r e m o l ’ a r g o m e n t o s u d d i v i d e n d o l o i n d u e p a r t i , 
analizzando nella prima l’ordinamento giuridico italiano e nella 
seconda quello spagnolo, per giungere, infine, a una conclusione 
comparatistica.
	
N e l l a p r i m a p a r t e c o n u n e x c u r s u s s u i p r e c e d e n t i 
giurisprudenziali dell’ordinamento giuridico italiano, offriremo 
un quadro sulla giurisprudenza e sulla dottrina per comprendere 
come sia stato possibile sino a oggi individuare le confessioni 
religiose, distinguendole dalle semplici associazioni con 
carattere di fede pur senza alcuna nozione.
	
D o p o t a l i d i s a m i n e c o n s i d e r e r e m o q u a l i s o n o i s i s t e m i d i 
rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza: le 
intese stipulate, la loro natura giuridica, il contenuto e la loro 
procedura di stipula, partendo dalla comunità valdese, esempio 
della prima intesa formalizzata.
	
N e l l a s e c o n d a p a r t e d i q u e s t o e l a b o r a t o , a l l a s t e s s a s t r e g u a 
di quello italiano, esamineremo i sistemi di rapporto tra le 
confessioni religiose e lo stato nell’ordinamento giuridico 
spagnolo, compresi quelli con la Chiesa cattolica e la posizione 
giuridica delle suddette confessioni.
	
A t t r a v e r s o l a d o t t r i n a , l a C o s t i t u z i o n e e l a “ Ley Organica 
de Libertad Religiosa” indagheremo anche qui sulla nozione di 
confessione religiosa.
7
I n t a l e a m b i t o , a l l o s c o p o d i a p p r o f o n d i r e q u e s t e t e m a t i c h e 
che sono al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale 
attuale, estenderemo la ricerca oltre i confini italiani e spagnoli 
sulla giurisprudenza e sulla dottrina portoghese, partendo da una 
disamina della libertà di religione attraverso la “Lei da 
Liberdade Religiosa”, occupandoci di ciò in una appendice.
	
C o n o b i e t t i v i c o m p a r a t i s t i c i e s a m i n e r e m o l e d i f f i c o l t à d i 
definire giuridicamente la nozione di confessione religiosa e la 
necessità, comune a tutti e tre gli ordinamenti, in quanto 
adoperanti il principio del favor religionis, di evitare che detto 
favor sia esteso a ciò che religioso non è, preservando però il 
fondamentale principio di uguaglianza e di libertà di coscienza.
8
PA RT E P R I M A
STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE DI MINORANZA 
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
I SISTEMI DI RAPPORTO TRA LO STATO E LE CONFESSIONI 
RELIGIOSE DIVERSE DALLA CHIESA CATTOLICA: LE INTESE.
9
CAPITOLO PRIMO
PER UNA DEFINIZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA
SOMMARIO: 1- PREMESSA, 2- BREVE EXCURSUS STORICO: DALLO 
STATO CONFESSIONALE ALLO STATO LAICO, 3- LA NOZIONE DI 
CONFESSIONE RELIGIOSA, 3.1- ASSOCIAZIONI DI CULTO COME 
CRITERIO DI DIFFERENZIAZIONE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 
4- CRITERI PER IDENTIFICARE IL CONCETTO DI CONFESSIONE 
RELIGIOSA: DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI, 4.1- LA TESI 
DELL’AUTOREFERENZIALITÀ, 4.2- LA CONCEZIONE SOCIOLOGICA, 
4.3- LA CONCEZIONE TELEOLOGICA, 4.4- LA GIURISPRUDENZA 
COSTITUZIONALE, 4.5- LA GIURISPRUDENZA DI MERITO.
1	
 PREMESSA
	
“ T u t t e l e c o n f e s s i o n i r e l i g i o s e s o n o u g u a l m e n t e l i b e r e 
davanti alla legge”: è la fine dell’era dello Stato confessionale, il 
tramonto della supremazia assoluta della cultura e del pensiero 
cattolico. Con queste parole l’articolo 8 della Costituzione 
italiana pone le basi per la costruzione di uno Stato laico
1
, 
pluralista e garantista; sottolineando e fortificando, anche sotto 
il profilo religioso, il valore supremo della libertà.
1
 Stato laico è quello che si fonda sul convincimento che la religione rappresenti un 
mero fatto individuale e non determina alcuna forma di gerarchizzazione fra le 
religioni praticate all'interno dei suoi confini. (Questa definizione sintetica, tuttavia, 
non è assolutamente rigida.) Si parla, al contrario, di Stato confessionale, quand’è 
l'ordinamento a dare luogo a una vera e propria “professione di fede”, nel senso che 
informa la sua organizzazione ai principi di una determinata religione, che ha scelto e 
riconosciuto come propria.
10
C o n q u e s t ’ a r t i c o l o l a C o s t i t u z i o n e p o n e s u l l o s t e s s o p i a n o 
tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi, 
applicando così in ambito religioso il principio d’eguaglianza 
sancito dall’articolo 3 della stessa.
	
L a R e p u b b l i c a s ’ i s p i r a , d u n q u e , a d u n a t t e g g i a m e n t o d i 
neutralità nei confronti dei diversi culti e s’impegna a tutelare 
senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme 
diverse dal Concordato, che regola i rapporti tra lo Stato e la 
Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il 
principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole 
confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti.
2	
 BREVE EXCURSUS STORICO: DALLO STATO CONFESSIONALE 
ALLO STATO LAICO
	
I l p r o b l e m a r e l i g i o s o , a c u i t o d a l l a p r e s e n z a f i s i c a o l t r e c h e 
morale della Chiesa cattolica nella città di Roma
2
, ha percorso 
tutta la storia d'Italia dal 1861 fino ai giorni nostri.
	
L a c o s t r u z i o n e d e l l a N a z i o n e a p a r t i r e d a l l a s u a u n i t à s i è 
confrontata sin da subito con l’egemonia cattolica che ha 
accompagnato il lento e affannoso processo di affermazione dei 
diritti e della libertà dello Stato nascente.
2
 “Ius divinum positivum: l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica apostolica 
romana afferma la propria derivazione dall’ordinamento giuridico divino” P.BELLINI, 
voce Confessioni religiose, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, sezione VIII, 1961, 
pag. 926.
11
I l R e g n o d ’ I t a l i a p r o c l a m a t o n e l 1 8 6 1 a v e v a c o m e 
costituzione lo Statuto Albertino
3
, concesso da Carlo Alberto di 
Savoia al Regno di Sardegna nel 1848 ed esteso poi al Regno 
d’Italia.
	
L ’ a r t i c o l o 1 d e l l o S t a t u t o s t a b i l i v a c h e l a r e l i g i o n e 
cattolica, apostolica romana era la sola religione di Stato. 
	
L ’ I t a l i a e r a , d u n q u e , u n o S t a t o c o n f e s s i o n a l e n e l s e n s o d i 
avere, appunto, una religione di Stato.
	
T u t t a v i a i r a p p o r t i t r a i l n u o v o R e g n o d ’ I t a l i a e l a C h i e s a 
cattolica erano piuttosto tesi in quanto all’unificazione 
mancavano i territori soggetti al dominio temporale del Papa: il 
Regno d’Italia aspirava all’annessione dello Stato pontificio, 
mentre il Papa Pio IX non era intenzionato a rinunciare alla 
propria sovranità temporale.
	
D a q u i l a c o s i d d e t t a “ q u e s t i o n e r o m a n a ” c h e e s p l o s e 
quando lo Stato italiano, nel 1870, occupò Roma proclamandola 
Capitale del Regno d’Italia.
	
P e r c o m p e n s a r e i l P o n t e f i c e d e l l a p e r d i t a d e l p o t e r e 
politico venne approvata una legge
4
 c h e g l i r i c o n o s c e v a 
importanti prerogative: l’inviolabilità della persona con gli onori 
sovrani, il possesso dei palazzi del Vaticano, del Laterano e la 
Villa di Castelgandolfo, una cospicua dotazione annua e la piena 
3
 P.BELLINI, voce Confessioni religiose, in Enciclopedia del diritto, cit., pag. 927. 
“Del 23 marzo 1848, s’ispirava, sebbene in forma attenuata rispetto alla precedente 
legislazione sabauda -codice civile del 1837-, a criteri di confessionalità cattolica. 
Esso in forma solenne proclamava, nel suo primo articolo, la religione cattolica 
apostolica romana sola religione dello Stato; dichiarava gli altri culti esistenti nel 
Regno tollerati conformemente alle leggi.”
4
 Legge delle guarentigie. Legge 13 maggio 1871 numero 214. Fissava precise 
garanzie per il Papa e la Santa Sede ma lo riconduceva a suddito dello Stato italiano. 
Suddetta legge, “pur nelle singolari difficoltà del momento, seppe conciliare le idealità 
laiche dello Stato liberale con l’indipendente espletamento, da parte della gerarchia 
cattolica, della propria azione in campo spirituale”. P.BELLINI, op. ult. cit., pag. 927.
12
libertà di svolgere la propria missione spirituale nell’Italia e nel 
mondo.
	
I l P a p a n o n a c c e t t ò , c o n s i d e r a n d o c o m e u n a t t o a r b i t r a r i o 
l’occupazione da parte dello Stato italiano ed anzi vietò ai 
cattolici di partecipare alla vita politica
5
.
	
L a q u e s t i o n e r o m a n a f u r i s o l t a s o l o c o n i P a t t i 
Lateranensi
6
 sottoscritti l’11 febbraio 1929 tra lo Stato, 
rappresentato dal primo ministro Benito Mussolini e la Chiesa, 
rappresentata dal cardinale Gasparri, Segretario di Stato del 
Va t i c a n o .
	
I P a t t i c o n s i s t e v a n o i n d u e d i s t i n t i d o c u m e n t i , i l T r a t t a t o e 
il Concordato, che diedero una nuova e completa ristrutturazione 
della posizione giuridica del papato.
	
I l T r a t t a t o , c h e r i c o n o s c e v a l ' i n d i p e n d e n z a e l a s o v r a n i t à 
della Santa Sede, istituì lo Stato della Città del Vaticano, con  
sovranità del Papa, stabilì la Convenzione Finanziaria
7
, 
riconobbe la religione cattolica come unica religione ufficiale 
del Regno; il Concordato
8
, che definiva le relazioni civili e 
religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo, diede valore civile 
al matrimonio celebrato in chiesa e pose la dottrina cattolica 
come fondamento dell’istruzione.
5
 Bolla “non expedit”.
6
 Accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11 
febbraio 1929. Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui 
avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il cardinale Segretario di Stato 
Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, Capo del Fascismo, 
come primo ministro italiano. Si veda: http://www.wikipedia.it, ottobre 2009.
7
 Restituzione di beni immobiliari, risarcimenti per le espropriazioni, esenzioni dalle 
tasse e dai dazi.Si veda P. BELLINI, voce Confessioni religiose, i n Enciclopedia del 
diritto, cit., pag. 927.
8
 Con il nome di Concordato, appunto, s’intende l’accordo bilaterale tra uno Stato (nel 
nostro caso, quello italiano), e la Chiesa cattolica, disciplinante l’attività ecclesiastica 
all’interno dello Stato stesso. In Italia venne stipulato nel 1929 (nell’ambito dei Patti 
Lateranensi), recepito nella Costituzione nel 1948 e modificato successivamente nel 
1984. Si veda: http://www.uaar.it, ottobre 2009.
13
N e i p a t t i s i r i b a d i v a c h e l a s o l a r e l i g i o n e s t a t a l e e r a q u e l l a 
cattolica; lo Stato rinunciava alla propria sovranità sul territorio 
della Città del Vaticano a favore del Papa; si regolavano anche 
molte altre materie, fra cui l’obbligo dell’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole statali, il riconoscimento degli 
effetti civili del matrimonio cattolico
9
, agevolazioni fiscali per 
gli enti ecclesiastici e sovvenzioni per i parroci da parte dello 
Stato.
	
F i r m a n d o t a l i a c c o r d i , i l C a p o d e l G o v e r n o B e n i t o 
Mussolini si augurava di poter acquistare la simpatia e 
l’appoggio della Chiesa nei confronti del fascismo e di liberare il 
campo da un potenziale avversario politico.
	
S i p o n e v a c o s ì u n a p o s i z i o n e n e t t a m e n t e c o n f e s s i o n a l e c h e 
nulla lasciò come spazio al pluralismo e alla libertà.
	
L e c o n f e s s i o n i r e l i g i o s e d i m i n o r a n z a e b b e r o n o n p o c h e 
difficoltà di espressione, in quanto ritenute dal regime 
“pericolose” e dannose per lo spirito unitario del popolo italiano.
	
U n a s e n t e n z a d e l l a C o r t e d i a p p e l l o d i R o m a d e l 3 0 a p r i l e 
1936 limita esplicitamente la libertà religiosa, distinguendo  
nettamente “la libertà di discussione” dalla “libertà di 
propaganda” e vietando la diffusione delle dottrine dei culti 
ammessi se queste “eccedano dalla propria sfera d'azione” e 
“vengano a costituire causa di gravi disordini”.
	
L a f o r t e l i m i t a z i o n e d e l l a l i b e r t à r e l i g i o s a d e i f a c e n t i p a r t e 
i “culti ammessi” si concretizzò ulteriormente sul piano 
giuridico anche grazie all’articolo 1 della legge del 24 di giugno 
del 1929
10
.
9
 Matrimonio concordatario.
10
 Tale legge disciplinava le prerogative date al governo in merito al giudizio sui 
principi delle confessioni religiose di minoranza sotto il profilo della conformità 
all'ordine pubblico. Si veda P. BELLINI, voce Confessioni religiose, in Enciclopedia 
del diritto, cit., pag. 927.
14
I l p r i n c i p i o d e l l o “ s t a t o c o n f e s s i o n a l e ” d a l l o S t a t u t o 
Albertino all’ordinamento giuridico fascista garantisce una 
preminenza di una posizione religiosa, quella cattolica, rispetto 
alle altre.
	
D u e m o d i d ’ i n t e n d e r e l a “ l i b e r t à ” c o m u n q u e c o e r e n t i : u n o , 
quello fascista, in quanto ai principi (antidemocratici) e l'altro, 
quello ottocentesco, in quanto stava appena uscendo da un'era 
(millenaria) di potere temporale e territoriale del papato.
11
	
L a n o s t r a a t t u a l e C o s t i t u z i o n e h a a s s u n t o u n a p o s i z i o n e 
neutrale in materia religiosa, garantendo a tutti il diritto di 
professare liberamente la propria fede religiosa
12
: afferma il 
principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge 
“senza distinzione di religione”
13
; a f f e r m a c h e “ t u t t e l e 
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge”
14
; afferma il prin c i p i o d e l l a l i b e r t à d i r e l i g i o n e
15
; 
stabilisce che “lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica sono, 
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani
16
”.
	
T u t t a v i a l a C o s t i t u z i o n e h a r i s e r v a t o a l l a C h i e s a c a t t o l i c a 
una posizione privilegiata rispetto alle altre confessioni 
religiose, stabilendo all’articolo 7, secondo comma, che i 
rapporti tra lo Stato e la Chiesa “sono regolati dai Patti 
Lateranensi.
	
L e m o d i f i c a z i o n i d e i P a t t i , a c c e t t a t e d a l l e d u e p a r t i , n o n 
richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
11
 S. LARICCIA, Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico 
italiano, Bologna, il Mulino, 1989, pag. 135 ss.
12
 Stato laico.
13
 Nell’articolo 3 della Costituzione.
14
 Nell’articolo 8 della Costituzione.
15
 Nell’articolo 19 della Costituzione: “tutti hanno diritto di professare liberamente la 
propria fede religiosa.”
16
 Nell’articolo 7, primo comma della Costituzione.
15
C o n c i ò l a C o s t i t u z i o n e a v e v a i m p l i c i t a m e n t e r i b a d i t o l a 
validità di quanto previsto dai Patti Lateranensi del 1929: in 
particolare rimaneva ancora applicabile l’articolo 1 del Trattato 
che considerava la religione cattolica come sola religione dello 
Stato.
	
S i t r a t t a v a , d u n q u e , d i u n a s o l u z i o n e d i c o m p r o m e s s o c h e 
contrastava con l’insieme dei principi costituzionali.
	
T a l e i n c o n g r u e n z a è s t a t a d e f i n i t i v a m e n t e s u p e r a t a c o n 
l’accordo di modifica dei Patti Lateranensi firmato il 18 febbraio 
1984: scompare l’affermazione che la religione cattolica è la 
sola religione dello Stato ed è solennemente proclamato il 
principio della libertà religiosa che sia lo Stato che la Chiesa 
sono tenuti a rispettare; la religione cattolica rimane materia 
scolastica ma l’insegnamento non è più obbligatorio bensì 
facoltativo; i benefici fiscali per gli enti ecclesiastici sono stati 
ridotti; la Chiesa cattolica non dipende più economicamente 
dallo Stato ma si autofinanzia con le offerte dei fedeli, 
fiscalmente detraibili; è previsto, inoltre, che l’otto per mille 
delle imposte dirette possa essere devoluto a favore della Chiesa 
Cattolica su specifico consenso del cittadino
17
.
3	
 LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA
	
L ’ a r t i c o l o 7 , p r i m o c o m m a , d e l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a 
menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, la confessione 
17
 PERTICI R., Chiesa e Stato in Italia: dalla Grande Guerra al Nuovo Concordato 
1914-1984, il Mulino, Bologna, 2009.
16
religiosa
18
 di maggioranza in Italia, la cui organizzazione e i cui 
statuti sono ben noti all’ordinamento dello Stato.
	
I l s u c c e s s i v o a r t i c o l o 8 , d e l l a C o s t i t u z i o n e , c o n s i d e r a l e 
confessioni religiose, nel primo comma, e le confessioni di 
minoranza, nel secondo e terzo comma
19
.
	
D a i s u d d e t t i a r t i c o l i s i e v i n c e c h e n e s s u n a n o r m a d à u n a 
definizione precisa di “confessione religiosa”
20
 e non esiste una 
norma legale che delimiti con precisione questa nozione.
	
S i p r o v e r à q u i n d i a d i s t i n g u e r l a q u a n t o m e n o d a l l e 
semplici associazioni con carattere di fede.
	
A c a u s a d e l l ' i n t e n s i f i c a r s i d e i f l u s s i m i g r a t o r i e d a l l a 
sempre crescente diffusione di commistioni culturali favorite 
dall’uso intensivo dei nuovi mezzi di comunicazione, a partire 
dalla metà del ventesimo secolo si è assistito ad una 
proliferazione d’iniziative di associazioni tra le più varie, nuove 
religioni, nuovi movimenti religiosi, sedicenti religiosi, 
provenienti principalmente dagli Stati Uniti e dai paesi Orientali, 
che si autoqualificano come “religiose”
21
.
18
 Quella di confessione religiosa è un nomen iuris di nuovo conio introdotto dal 
costituente e non presente nel lessico del legislatore italiano che fino allora si era 
avvalso del termine culti. Termine, quest’ultimo, secondo l’autorevole N. 
COLAIANNI, in Enciclopedia del diritto, aggiornamento V , 2001, che presuppone 
però l’esistenza di una divinità verso cui esso è rivolto. Cosa che non ricorre in modo 
uguale in tutte le religioni.
19
 Articolo 7 della Costituzione: “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Articolo 8: “Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non 
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono 
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
20
 “Si designano con il termine corrente di confessioni religiose quei gruppi o 
comunità sociali determinati da esigenze sociali religiose che sono costituiti da 
membri professanti la stessa fede spirituale ultraterrena e sono diretti a un fine 
fideistico comune”. P. A. D’A V ACK, voce Confessioni religiose, in Enciclopedia 
giuridica,G.Treccani, Roma, V ol.VIII,Tomo I, 1988, pag. 1.
21
 F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, Bologna, Zanichelli, 2003, pag. 68.
17
È i n e v i t a b i l e c h e t a l i a s s o c i a z i o n i c o m e “ m o v i m e n t i 
religiosi”
22
 abbiano un impatto sullo stile di vita, sui rapporti 
interpersonali e comportamentali, e quindi sulla società in cui si 
insediano e nel suo ordinamento
23
.
	
L ’ a r t i c o l o 7 d e l l a C o s t i t u z i o n e n o n d à u n a d e f i n i z i o n e d i 
“confessione religiosa” riferita alla religione Cattolica in quanto 
presupposta come definizione nell’ordinamento canonico e 
nell’esperienza sociale; l’articolo 8 altresì presuppone una 
definizione conoscitiva elaborata dalla medesima esperienza 
sociale.
24
	
P u r v o l e n d o r i n t r a c c i a r e c e n n i a u n a d e f i n i z i o n e 
precedente in leggi anteriori alla Costituzione non si è in grado 
di rintracciare una formula sintetica che valga a definire la 
nozione de qua
25
.
22
 È doveroso rimanere avvertiti che l’espressione de qua, sebbene ormai invalsa, 
sconta una buona dose di genericità e di ambiguità, intendendosi per “nuovi” anche 
taluni movimenti di recente introduzione nel nostro Paese, ma di antica e risalente 
origine in altri contesti, come l’Islam o gli Hare Krishna, ai quali sarebbe più 
confacente riferirsi con la locuzione di “minoranze religiose” N. COLAIANNI, 
Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’articolo 8 della 
Costituzione, Bari, Cacucci Editore, 1990, pag. 24, in nota.
23
 F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, cit., pag. 68.
24
 Con riferimento all’ordinamento qual era anteriormente all’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana, A. C. JEMOLO, Corso di diritto ecclesiastico, 1994-1995, 
Roma, 1945, pag. 202, riteneva che il legislatore rinviasse al “concetto sociale” di 
confessione religiosa.
25
 F. FINOCCHIARO, op. ult. cit., pag. 68.
18