INTRODUZIONE
Q u e s t o e l a b o r a t o s i p r o p o n e d i esaminare i sistemi di
rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza in
due diversi ordinamenti giuridici, l’italiano e lo spagnolo, che
presentano molte affinità.
T r a t t a r e m o l ’ a r g o m e n t o s u d d i v i d e n d o l o i n d u e p a r t i ,
analizzando nella prima l’ordinamento giuridico italiano e nella
seconda quello spagnolo, per giungere, infine, a una conclusione
comparatistica.
N e l l a p r i m a p a r t e c o n u n e x c u r s u s s u i p r e c e d e n t i
giurisprudenziali dell’ordinamento giuridico italiano, offriremo
un quadro sulla giurisprudenza e sulla dottrina per comprendere
come sia stato possibile sino a oggi individuare le confessioni
religiose, distinguendole dalle semplici associazioni con
carattere di fede pur senza alcuna nozione.
D o p o t a l i d i s a m i n e c o n s i d e r e r e m o q u a l i s o n o i s i s t e m i d i
rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza: le
intese stipulate, la loro natura giuridica, il contenuto e la loro
procedura di stipula, partendo dalla comunità valdese, esempio
della prima intesa formalizzata.
N e l l a s e c o n d a p a r t e d i q u e s t o e l a b o r a t o , a l l a s t e s s a s t r e g u a
di quello italiano, esamineremo i sistemi di rapporto tra le
confessioni religiose e lo stato nell’ordinamento giuridico
spagnolo, compresi quelli con la Chiesa cattolica e la posizione
giuridica delle suddette confessioni.
A t t r a v e r s o l a d o t t r i n a , l a C o s t i t u z i o n e e l a “ Ley Organica
de Libertad Religiosa” indagheremo anche qui sulla nozione di
confessione religiosa.
7
I n t a l e a m b i t o , a l l o s c o p o d i a p p r o f o n d i r e q u e s t e t e m a t i c h e
che sono al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale
attuale, estenderemo la ricerca oltre i confini italiani e spagnoli
sulla giurisprudenza e sulla dottrina portoghese, partendo da una
disamina della libertà di religione attraverso la “Lei da
Liberdade Religiosa”, occupandoci di ciò in una appendice.
C o n o b i e t t i v i c o m p a r a t i s t i c i e s a m i n e r e m o l e d i f f i c o l t à d i
definire giuridicamente la nozione di confessione religiosa e la
necessità, comune a tutti e tre gli ordinamenti, in quanto
adoperanti il principio del favor religionis, di evitare che detto
favor sia esteso a ciò che religioso non è, preservando però il
fondamentale principio di uguaglianza e di libertà di coscienza.
8
PA RT E P R I M A
STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE DI MINORANZA
NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
I SISTEMI DI RAPPORTO TRA LO STATO E LE CONFESSIONI
RELIGIOSE DIVERSE DALLA CHIESA CATTOLICA: LE INTESE.
9
CAPITOLO PRIMO
PER UNA DEFINIZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA
SOMMARIO: 1- PREMESSA, 2- BREVE EXCURSUS STORICO: DALLO
STATO CONFESSIONALE ALLO STATO LAICO, 3- LA NOZIONE DI
CONFESSIONE RELIGIOSA, 3.1- ASSOCIAZIONI DI CULTO COME
CRITERIO DI DIFFERENZIAZIONE CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE
4- CRITERI PER IDENTIFICARE IL CONCETTO DI CONFESSIONE
RELIGIOSA: DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI, 4.1- LA TESI
DELL’AUTOREFERENZIALITÀ, 4.2- LA CONCEZIONE SOCIOLOGICA,
4.3- LA CONCEZIONE TELEOLOGICA, 4.4- LA GIURISPRUDENZA
COSTITUZIONALE, 4.5- LA GIURISPRUDENZA DI MERITO.
1
PREMESSA
“ T u t t e l e c o n f e s s i o n i r e l i g i o s e s o n o u g u a l m e n t e l i b e r e
davanti alla legge”: è la fine dell’era dello Stato confessionale, il
tramonto della supremazia assoluta della cultura e del pensiero
cattolico. Con queste parole l’articolo 8 della Costituzione
italiana pone le basi per la costruzione di uno Stato laico
1
,
pluralista e garantista; sottolineando e fortificando, anche sotto
il profilo religioso, il valore supremo della libertà.
1
Stato laico è quello che si fonda sul convincimento che la religione rappresenti un
mero fatto individuale e non determina alcuna forma di gerarchizzazione fra le
religioni praticate all'interno dei suoi confini. (Questa definizione sintetica, tuttavia,
non è assolutamente rigida.) Si parla, al contrario, di Stato confessionale, quand’è
l'ordinamento a dare luogo a una vera e propria “professione di fede”, nel senso che
informa la sua organizzazione ai principi di una determinata religione, che ha scelto e
riconosciuto come propria.
10
C o n q u e s t ’ a r t i c o l o l a C o s t i t u z i o n e p o n e s u l l o s t e s s o p i a n o
tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi,
applicando così in ambito religioso il principio d’eguaglianza
sancito dall’articolo 3 della stessa.
L a R e p u b b l i c a s ’ i s p i r a , d u n q u e , a d u n a t t e g g i a m e n t o d i
neutralità nei confronti dei diversi culti e s’impegna a tutelare
senza distinzioni tutte le confessioni religiose. Pur in forme
diverse dal Concordato, che regola i rapporti tra lo Stato e la
Chiesa cattolica, vale anche per le altre confessioni religiose il
principio pattizio, in forza del quale i rapporti tra Stato e singole
confessioni sono regolati mediante accordi tra le parti.
2
BREVE EXCURSUS STORICO: DALLO STATO CONFESSIONALE
ALLO STATO LAICO
I l p r o b l e m a r e l i g i o s o , a c u i t o d a l l a p r e s e n z a f i s i c a o l t r e c h e
morale della Chiesa cattolica nella città di Roma
2
, ha percorso
tutta la storia d'Italia dal 1861 fino ai giorni nostri.
L a c o s t r u z i o n e d e l l a N a z i o n e a p a r t i r e d a l l a s u a u n i t à s i è
confrontata sin da subito con l’egemonia cattolica che ha
accompagnato il lento e affannoso processo di affermazione dei
diritti e della libertà dello Stato nascente.
2
“Ius divinum positivum: l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica apostolica
romana afferma la propria derivazione dall’ordinamento giuridico divino” P.BELLINI,
voce Confessioni religiose, in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, sezione VIII, 1961,
pag. 926.
11
I l R e g n o d ’ I t a l i a p r o c l a m a t o n e l 1 8 6 1 a v e v a c o m e
costituzione lo Statuto Albertino
3
, concesso da Carlo Alberto di
Savoia al Regno di Sardegna nel 1848 ed esteso poi al Regno
d’Italia.
L ’ a r t i c o l o 1 d e l l o S t a t u t o s t a b i l i v a c h e l a r e l i g i o n e
cattolica, apostolica romana era la sola religione di Stato.
L ’ I t a l i a e r a , d u n q u e , u n o S t a t o c o n f e s s i o n a l e n e l s e n s o d i
avere, appunto, una religione di Stato.
T u t t a v i a i r a p p o r t i t r a i l n u o v o R e g n o d ’ I t a l i a e l a C h i e s a
cattolica erano piuttosto tesi in quanto all’unificazione
mancavano i territori soggetti al dominio temporale del Papa: il
Regno d’Italia aspirava all’annessione dello Stato pontificio,
mentre il Papa Pio IX non era intenzionato a rinunciare alla
propria sovranità temporale.
D a q u i l a c o s i d d e t t a “ q u e s t i o n e r o m a n a ” c h e e s p l o s e
quando lo Stato italiano, nel 1870, occupò Roma proclamandola
Capitale del Regno d’Italia.
P e r c o m p e n s a r e i l P o n t e f i c e d e l l a p e r d i t a d e l p o t e r e
politico venne approvata una legge
4
c h e g l i r i c o n o s c e v a
importanti prerogative: l’inviolabilità della persona con gli onori
sovrani, il possesso dei palazzi del Vaticano, del Laterano e la
Villa di Castelgandolfo, una cospicua dotazione annua e la piena
3
P.BELLINI, voce Confessioni religiose, in Enciclopedia del diritto, cit., pag. 927.
“Del 23 marzo 1848, s’ispirava, sebbene in forma attenuata rispetto alla precedente
legislazione sabauda -codice civile del 1837-, a criteri di confessionalità cattolica.
Esso in forma solenne proclamava, nel suo primo articolo, la religione cattolica
apostolica romana sola religione dello Stato; dichiarava gli altri culti esistenti nel
Regno tollerati conformemente alle leggi.”
4
Legge delle guarentigie. Legge 13 maggio 1871 numero 214. Fissava precise
garanzie per il Papa e la Santa Sede ma lo riconduceva a suddito dello Stato italiano.
Suddetta legge, “pur nelle singolari difficoltà del momento, seppe conciliare le idealità
laiche dello Stato liberale con l’indipendente espletamento, da parte della gerarchia
cattolica, della propria azione in campo spirituale”. P.BELLINI, op. ult. cit., pag. 927.
12
libertà di svolgere la propria missione spirituale nell’Italia e nel
mondo.
I l P a p a n o n a c c e t t ò , c o n s i d e r a n d o c o m e u n a t t o a r b i t r a r i o
l’occupazione da parte dello Stato italiano ed anzi vietò ai
cattolici di partecipare alla vita politica
5
.
L a q u e s t i o n e r o m a n a f u r i s o l t a s o l o c o n i P a t t i
Lateranensi
6
sottoscritti l’11 febbraio 1929 tra lo Stato,
rappresentato dal primo ministro Benito Mussolini e la Chiesa,
rappresentata dal cardinale Gasparri, Segretario di Stato del
Va t i c a n o .
I P a t t i c o n s i s t e v a n o i n d u e d i s t i n t i d o c u m e n t i , i l T r a t t a t o e
il Concordato, che diedero una nuova e completa ristrutturazione
della posizione giuridica del papato.
I l T r a t t a t o , c h e r i c o n o s c e v a l ' i n d i p e n d e n z a e l a s o v r a n i t à
della Santa Sede, istituì lo Stato della Città del Vaticano, con
sovranità del Papa, stabilì la Convenzione Finanziaria
7
,
riconobbe la religione cattolica come unica religione ufficiale
del Regno; il Concordato
8
, che definiva le relazioni civili e
religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo, diede valore civile
al matrimonio celebrato in chiesa e pose la dottrina cattolica
come fondamento dell’istruzione.
5
Bolla “non expedit”.
6
Accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Santa Sede sottoscritti l'11
febbraio 1929. Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui
avvenne la firma degli accordi, che furono negoziati tra il cardinale Segretario di Stato
Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, Capo del Fascismo,
come primo ministro italiano. Si veda: http://www.wikipedia.it, ottobre 2009.
7
Restituzione di beni immobiliari, risarcimenti per le espropriazioni, esenzioni dalle
tasse e dai dazi.Si veda P. BELLINI, voce Confessioni religiose, i n Enciclopedia del
diritto, cit., pag. 927.
8
Con il nome di Concordato, appunto, s’intende l’accordo bilaterale tra uno Stato (nel
nostro caso, quello italiano), e la Chiesa cattolica, disciplinante l’attività ecclesiastica
all’interno dello Stato stesso. In Italia venne stipulato nel 1929 (nell’ambito dei Patti
Lateranensi), recepito nella Costituzione nel 1948 e modificato successivamente nel
1984. Si veda: http://www.uaar.it, ottobre 2009.
13
N e i p a t t i s i r i b a d i v a c h e l a s o l a r e l i g i o n e s t a t a l e e r a q u e l l a
cattolica; lo Stato rinunciava alla propria sovranità sul territorio
della Città del Vaticano a favore del Papa; si regolavano anche
molte altre materie, fra cui l’obbligo dell’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali, il riconoscimento degli
effetti civili del matrimonio cattolico
9
, agevolazioni fiscali per
gli enti ecclesiastici e sovvenzioni per i parroci da parte dello
Stato.
F i r m a n d o t a l i a c c o r d i , i l C a p o d e l G o v e r n o B e n i t o
Mussolini si augurava di poter acquistare la simpatia e
l’appoggio della Chiesa nei confronti del fascismo e di liberare il
campo da un potenziale avversario politico.
S i p o n e v a c o s ì u n a p o s i z i o n e n e t t a m e n t e c o n f e s s i o n a l e c h e
nulla lasciò come spazio al pluralismo e alla libertà.
L e c o n f e s s i o n i r e l i g i o s e d i m i n o r a n z a e b b e r o n o n p o c h e
difficoltà di espressione, in quanto ritenute dal regime
“pericolose” e dannose per lo spirito unitario del popolo italiano.
U n a s e n t e n z a d e l l a C o r t e d i a p p e l l o d i R o m a d e l 3 0 a p r i l e
1936 limita esplicitamente la libertà religiosa, distinguendo
nettamente “la libertà di discussione” dalla “libertà di
propaganda” e vietando la diffusione delle dottrine dei culti
ammessi se queste “eccedano dalla propria sfera d'azione” e
“vengano a costituire causa di gravi disordini”.
L a f o r t e l i m i t a z i o n e d e l l a l i b e r t à r e l i g i o s a d e i f a c e n t i p a r t e
i “culti ammessi” si concretizzò ulteriormente sul piano
giuridico anche grazie all’articolo 1 della legge del 24 di giugno
del 1929
10
.
9
Matrimonio concordatario.
10
Tale legge disciplinava le prerogative date al governo in merito al giudizio sui
principi delle confessioni religiose di minoranza sotto il profilo della conformità
all'ordine pubblico. Si veda P. BELLINI, voce Confessioni religiose, in Enciclopedia
del diritto, cit., pag. 927.
14
I l p r i n c i p i o d e l l o “ s t a t o c o n f e s s i o n a l e ” d a l l o S t a t u t o
Albertino all’ordinamento giuridico fascista garantisce una
preminenza di una posizione religiosa, quella cattolica, rispetto
alle altre.
D u e m o d i d ’ i n t e n d e r e l a “ l i b e r t à ” c o m u n q u e c o e r e n t i : u n o ,
quello fascista, in quanto ai principi (antidemocratici) e l'altro,
quello ottocentesco, in quanto stava appena uscendo da un'era
(millenaria) di potere temporale e territoriale del papato.
11
L a n o s t r a a t t u a l e C o s t i t u z i o n e h a a s s u n t o u n a p o s i z i o n e
neutrale in materia religiosa, garantendo a tutti il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa
12
: afferma il
principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
“senza distinzione di religione”
13
; a f f e r m a c h e “ t u t t e l e
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge”
14
; afferma il prin c i p i o d e l l a l i b e r t à d i r e l i g i o n e
15
;
stabilisce che “lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani
16
”.
T u t t a v i a l a C o s t i t u z i o n e h a r i s e r v a t o a l l a C h i e s a c a t t o l i c a
una posizione privilegiata rispetto alle altre confessioni
religiose, stabilendo all’articolo 7, secondo comma, che i
rapporti tra lo Stato e la Chiesa “sono regolati dai Patti
Lateranensi.
L e m o d i f i c a z i o n i d e i P a t t i , a c c e t t a t e d a l l e d u e p a r t i , n o n
richiedono procedimento di revisione costituzionale”.
11
S. LARICCIA, Coscienza e libertà. Profili costituzionali del diritto ecclesiastico
italiano, Bologna, il Mulino, 1989, pag. 135 ss.
12
Stato laico.
13
Nell’articolo 3 della Costituzione.
14
Nell’articolo 8 della Costituzione.
15
Nell’articolo 19 della Costituzione: “tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa.”
16
Nell’articolo 7, primo comma della Costituzione.
15
C o n c i ò l a C o s t i t u z i o n e a v e v a i m p l i c i t a m e n t e r i b a d i t o l a
validità di quanto previsto dai Patti Lateranensi del 1929: in
particolare rimaneva ancora applicabile l’articolo 1 del Trattato
che considerava la religione cattolica come sola religione dello
Stato.
S i t r a t t a v a , d u n q u e , d i u n a s o l u z i o n e d i c o m p r o m e s s o c h e
contrastava con l’insieme dei principi costituzionali.
T a l e i n c o n g r u e n z a è s t a t a d e f i n i t i v a m e n t e s u p e r a t a c o n
l’accordo di modifica dei Patti Lateranensi firmato il 18 febbraio
1984: scompare l’affermazione che la religione cattolica è la
sola religione dello Stato ed è solennemente proclamato il
principio della libertà religiosa che sia lo Stato che la Chiesa
sono tenuti a rispettare; la religione cattolica rimane materia
scolastica ma l’insegnamento non è più obbligatorio bensì
facoltativo; i benefici fiscali per gli enti ecclesiastici sono stati
ridotti; la Chiesa cattolica non dipende più economicamente
dallo Stato ma si autofinanzia con le offerte dei fedeli,
fiscalmente detraibili; è previsto, inoltre, che l’otto per mille
delle imposte dirette possa essere devoluto a favore della Chiesa
Cattolica su specifico consenso del cittadino
17
.
3
LA NOZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA
L ’ a r t i c o l o 7 , p r i m o c o m m a , d e l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a
menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, la confessione
17
PERTICI R., Chiesa e Stato in Italia: dalla Grande Guerra al Nuovo Concordato
1914-1984, il Mulino, Bologna, 2009.
16
religiosa
18
di maggioranza in Italia, la cui organizzazione e i cui
statuti sono ben noti all’ordinamento dello Stato.
I l s u c c e s s i v o a r t i c o l o 8 , d e l l a C o s t i t u z i o n e , c o n s i d e r a l e
confessioni religiose, nel primo comma, e le confessioni di
minoranza, nel secondo e terzo comma
19
.
D a i s u d d e t t i a r t i c o l i s i e v i n c e c h e n e s s u n a n o r m a d à u n a
definizione precisa di “confessione religiosa”
20
e non esiste una
norma legale che delimiti con precisione questa nozione.
S i p r o v e r à q u i n d i a d i s t i n g u e r l a q u a n t o m e n o d a l l e
semplici associazioni con carattere di fede.
A c a u s a d e l l ' i n t e n s i f i c a r s i d e i f l u s s i m i g r a t o r i e d a l l a
sempre crescente diffusione di commistioni culturali favorite
dall’uso intensivo dei nuovi mezzi di comunicazione, a partire
dalla metà del ventesimo secolo si è assistito ad una
proliferazione d’iniziative di associazioni tra le più varie, nuove
religioni, nuovi movimenti religiosi, sedicenti religiosi,
provenienti principalmente dagli Stati Uniti e dai paesi Orientali,
che si autoqualificano come “religiose”
21
.
18
Quella di confessione religiosa è un nomen iuris di nuovo conio introdotto dal
costituente e non presente nel lessico del legislatore italiano che fino allora si era
avvalso del termine culti. Termine, quest’ultimo, secondo l’autorevole N.
COLAIANNI, in Enciclopedia del diritto, aggiornamento V , 2001, che presuppone
però l’esistenza di una divinità verso cui esso è rivolto. Cosa che non ricorre in modo
uguale in tutte le religioni.
19
Articolo 7 della Costituzione: “Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel
proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Articolo 8: “Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non
contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
20
“Si designano con il termine corrente di confessioni religiose quei gruppi o
comunità sociali determinati da esigenze sociali religiose che sono costituiti da
membri professanti la stessa fede spirituale ultraterrena e sono diretti a un fine
fideistico comune”. P. A. D’A V ACK, voce Confessioni religiose, in Enciclopedia
giuridica,G.Treccani, Roma, V ol.VIII,Tomo I, 1988, pag. 1.
21
F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, Bologna, Zanichelli, 2003, pag. 68.
17
È i n e v i t a b i l e c h e t a l i a s s o c i a z i o n i c o m e “ m o v i m e n t i
religiosi”
22
abbiano un impatto sullo stile di vita, sui rapporti
interpersonali e comportamentali, e quindi sulla società in cui si
insediano e nel suo ordinamento
23
.
L ’ a r t i c o l o 7 d e l l a C o s t i t u z i o n e n o n d à u n a d e f i n i z i o n e d i
“confessione religiosa” riferita alla religione Cattolica in quanto
presupposta come definizione nell’ordinamento canonico e
nell’esperienza sociale; l’articolo 8 altresì presuppone una
definizione conoscitiva elaborata dalla medesima esperienza
sociale.
24
P u r v o l e n d o r i n t r a c c i a r e c e n n i a u n a d e f i n i z i o n e
precedente in leggi anteriori alla Costituzione non si è in grado
di rintracciare una formula sintetica che valga a definire la
nozione de qua
25
.
22
È doveroso rimanere avvertiti che l’espressione de qua, sebbene ormai invalsa,
sconta una buona dose di genericità e di ambiguità, intendendosi per “nuovi” anche
taluni movimenti di recente introduzione nel nostro Paese, ma di antica e risalente
origine in altri contesti, come l’Islam o gli Hare Krishna, ai quali sarebbe più
confacente riferirsi con la locuzione di “minoranze religiose” N. COLAIANNI,
Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’articolo 8 della
Costituzione, Bari, Cacucci Editore, 1990, pag. 24, in nota.
23
F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, cit., pag. 68.
24
Con riferimento all’ordinamento qual era anteriormente all’entrata in vigore della
Costituzione repubblicana, A. C. JEMOLO, Corso di diritto ecclesiastico, 1994-1995,
Roma, 1945, pag. 202, riteneva che il legislatore rinviasse al “concetto sociale” di
confessione religiosa.
25
F. FINOCCHIARO, op. ult. cit., pag. 68.
18