1. GENESI E SVILUPPO DEL PRINCIPIO DEL
"GIUSTO PROCESSO".
1. 1. Lo shock delle esperienze totalitarie
Ripercorrendo la storia delle Costituzioni, approvate
dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, emerge una
chiara constatazione. Nelle principali Convenzioni
internazionali e nelle Costituzioni degli Stati di
democrazia classica, soprattutto in Europa, determinate
garanzie attinenti alla funzione giurisdizionale e al
processo -in particolare quelle derivanti dai più
significativi principi di natural justice1 (ed abitualmente
descritte con i brocardi latini : nemo judex sine actore,
ne eat judex ultra petita et alligata partium, nemo judex
in causa sua, audiatur et altera pars, nemo inauditus
damnari potest) -si sono progressivamente affermate
come "inviolabili", nel contesto generale dei diritti della
persona, in virtù di una contingente necessità giuridico-
politica. L' esperienza degli abusi liberticidi e delle
violazioni dei diritti individuali di cui i regimi totalitari si
erano resi responsabili, spinse a ritenere insufficienti le
teorie giusnaturalistiche tradizionali, che concepivano i
diritti umani quali entità inalienabili della persona,
preesistenti ed opponibili come tali ad ogni autorità o
potere statuale, indipendentemente da qualsiasi loro
formale riconoscimento positivo. Per queste ragioni
anche le garanzie processuali sono state
costituzionalmente od internazionalmente proclamate,
riconosciute e
1 L.P .COMOGLIO, Valori etici e ideologie del "giusto processo.., in Riv. dir.
proc. civ., 1996, pag.893.
protette, inserendosi a pieno titolo nel più ampio quadro
dei "diritti inviolabili" dell'individuo e della persona. Tali
garanzie, intese come diritti pubblici soggettivi, hanno
per oggetto le condizioni minime di un processo giusto
o, se si preferisce, le condizioni necessarie e sufficienti
per una giusta risoluzione delle controversie2. L '
importanza di un rapporto di mezzo a fine tra le
possibilità di tutela giurisdizionale e i diritti inviolabili -
siano essi di natura sostanziale o processuale -garantiti
nelle convenzioni internazionali e nelle costituzioni
nazionali, ripercorre la tradizione di common law .La
priorità del diritto riconosciuto rispetto al "diritto
tutelato" è propria dei sistemi cui inerisce (in forza del
principio ubi jus ibi remedium) la funzione
prevalentemente dichiarativa del giudice, mentre il
principio
2 L.P .COMOGLIO, Modelli di garanzia costituzionale del processo, in Riv. dir.
proc. civ., 1991, pag.673-741.
opposto (ubi remedium ibi jus) si ricollega proprio a quei
sistemi in cui la funzione giudiziaria è prevalentemente
creativa, il diritto vivente è un case of law e la supremazia
della procedura sulle norme di natura sostanziale ne è la
conseguenza logica. Tutto ciò si ripercuote sul concetto
di "garanzia", inteso come "strumento o presidio tecnico-
giuridico"3 il quale sia in grado di far convertire un diritto
puramente riconosciuto in un diritto effettivamente
"garantito" in concreto, e per questo reintegrabile nelle
ipotesi di violazione4. Il concetto di garanzia assume,
però, due dimensioni diverse: le garanzie in senso
formale o statico sono quegli aspetti strutturali (quali la
rigidità delle norme costituzionali o l'adozione della c.d.
riserva di legge) che incidono sulla stabilità e solidità dei
principi
3 L.P .COMOGLIO, Valori etici e ideologie del "giusto processo", cit, pag.896.
garantiti; sono da intendersi, invece, come garanzie in
senso dinamico quegli strumenti giurisdizionali previsti
per "concretizzare" i principi sanciti dalle norme
fondamentali. La seconda accezione del concetto di
garanzia costituisce l'optimum in termini di "effettività"
dei principi e dei diritti garantiti.
1.2. Garanzie statiche in una Costituzione rigida
Fu Calamandrei5 a rilevare il legame tra diritto
processuale e diritto costituzionale, spiegando che tutte
le libertà sono vane se non si possono rivendicare e
difendere in giudizio e se l'ordinamento di questo
giudizio non si fonda sul rispetto della persona umana,
che
4 L.P .COMOGLIO, Le garanzie costituzionali, in Comoglio-Ferri- Taruffo, Lezioni
sul processo civile. Bologna, 1995, p.53 e 85. ,
5 P .CALAMANDREI, Processo e giustizia; in Rivista dir. proc." 1950, 1. p273
riconosce in ogni uomo una coscienza libera, sola
responsabile davanti a se stessa, e perciò inviolabile. Per
tale via in parallelo con l'evolversi del "costituzionalismo"
contemporaneo, si è progressivamente ampliata, nelle
esperienze di civil law, europee ed extra europee, l'area
di influenza di quello che, correttamente, può oggi
definirsi "diritto processuale costituzionale", in cui
confluiscono taluni temi crociati della giustizia. Essi sono:
-il rapporto di strumentatità necessaria, intercorrente fra
il processo e il diritto sostanziale, quale indispensabile
presidio per la sua piena attuazione;
-l'accesso alle corti di giustizia (e la possibilità che i fattori
di diseguaglianza socioeconomica costituiscano limiti allo
stesso);
-l'indipendenza, l'autonomia e l'imparzialità del giudice;
-l' esercizio, in condizioni adeguate e paritarie, dei diritti
di azione e difesa nel giudizio;
-l'adeguatezza e l'effettività degli strumenti di tutela
giurisdizionale delle garanzie processuali fondamentali.
Un contributo notevole alla "concretizzazione" delle
garanzie processuali costituzionali è stato fornito dal c.d.
giusnaturalismo processuale6 che, attraverso un'indagine
comparatistica dei sistemi processuali e costituzionali, ha
cercato di individuare la presenza di elementi garantistici
costanti, suscettibili di essere tipicizzati7. Tale prospettiva
ha raggiunto l'obiettivo di poter "ridurre a sistema" le
diverse garanzie costituzionali riguardanti il processo,
interpretandole non come "entità a se stanti da
comporre o
6 v .DENTI, Valori costituzionali e cultura processuak, in L 'influenza dei valori
costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, Studi di diritto comparato,
diretti da M. Cappelletti, II, a cura di A pÌZZ(Xusso e di M Varano, Milano, 1985,
pp.811- 829. 7 L.P .COMOGLIO, I modelli di garanzia costituzionali di processo,
cit., 1991, pag. 676-680.
ricomporre di volta in volta"8, bensì nel loro significato
complessivo, perciò relazionato con le altre disposizioni
costituzionali. Ma il primo passo da compiere era quello
di assicurare ai principi- base di garanzia dell'
organizzazione giudiziaria (e dei procedimenti
contenziosi) la qualità normativa primaria, e cioè
costituzionale, ritenendosi, specialmente nei sistemi di
civil law dell'Europa occidentale, non più sufficiente una
loro enunciazione positiva in codici e in leggi "organiche"
di carattere generale. Gli insegnamenti tratti dalle
drammatiche esperienze dei regimi dittatoriali, specie in
Italia e in Germania, hanno contribuito a diffondere il
convincimento che per l' affermazione di un vero Stato
di diritto democratico occorrano, da un lato procedure
legislative "rafforzate" per la revisione di quei principi
fondamentali sanciti in
8 L.P .COMOGLIO. op. u/t. cit., pag. 679.
un testo costituzionale dotato del carattere della rigidità
e, dall'altro, rimedi giurisdizionali differenziati, per la
repressione efficace di qualsiasi loro violazione. Sulla
possibilità di modificare i diritti inviolabili e i principi
fondamentali occorre sottolineare che, secondo
l'impostazione data dal Mortati9, esistono dei limiti
assoluti, anche impliciti, alla revisione costituzionale,
riguardanti disposizioni che caratterizzano il nostro
ordinamento. Se tali disposizioni, ad esempio il principio
democratico (art. 1 Cost.), il principio dell'inviolabilità
della persona umana (art. 2), il principio di eguaglianza
(art. 3), venissero abrogate o stravolte nel loro significato,
più che una modifica della Costituzione si avrebbe una
nuova Costituzione1O.
9 T.MARTINES. Diritto costituzionale (lX ed a cura di G.Silvestri), Milano. 1997.
p.3730.
10-T.MARTINES. op. cit, p.374.
Le garanzie di preliminare importanza11 sono, perciò,
quelle di tipo statico, accordate da una Costituzione
rigida, nella quale sia proclamato come superiore e
vincolante, nei confronti di qualsiasi potere dello Stato
(ma, soprattutto, nei confronti del legislatore ordinario),
un ampio corpus di principi, di diritti e di libertà
fondamentali, la cui protezione trovi nelle diverse forme
di processo, disciplinate dall'ordinamento, il più valido ed
effettivo riscontro. Proprio sulla base di questi principi e
valori deve assicurarsi un idoneo meccanismo di controllo
giurisdizionale della costituzionalità delle leggi o degli atti
normativi statali ad essa equiparati. Con le Costituzioni
del secondo dopoguerra termina, infatti, l'età
dell'assolutismo parlamentare. L 'affermazione di un
"patto costituzionale" ha infatti un senso solo "se quel
patto esprime la
11 L.P .COMOGLIO. Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie
costituzionali, in Riv. dir. pro Civ., 1994. pag.l063-1111.
volontà di quelle che Mortati chiamò le "forze politiche
dominanti" di far permanere quel patto per un periodo
storico indeterminato"12. L' intenzione, intuibile, era
quella di chiudere un periodo storico ed aprirne un altro,
dotato di caratteri talmente nuovi da rendere necessaria
la predisposizione di un documento che ne sancisse, nello
stesso tempo, la rilevanza e la permanenza nel tempo. Il
Parlamento, perde, quindi, il potere di disporre della
Costituzione sic et simpliciter. Il principio di maggioranza,
fino ad allora dotato di una forza pressochè assoluta, si
arresta di fronte alle norme costituzionali. L'
introduzione, fra gli organi costituzionali, della Corte
Costituzionale, chiamata ad interpretare la legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge,
pone questo organo al di sopra del Parlamento e del
Governo, a presidio del patto
12 S.MERLINI. I principi fondamentali della Costituzione. from
www.bdp.it/costituzione/tem03.htm.
fondamentale. Dunque, il principio della rigidità della
Costituzione si sostituisce, nella gerarchia dei valori, al
principio dell'onnipotenza parlamentare. Da un punto di
vista teorico-concettuale, questo nuovo schema non
porrebbe gravi problemi se le norme della Costituzione
contenessero solo divieti perchè, in questo caso, la
"forza" superiore delle norme costituzionali sarebbe solo
passiva: nel senso che sarebbe sufficiente che le leggi
ordinarie non contraddicessero, con le loro disposizioni, i
comandi della Costituzione. In realtà, come si dirà più
ampiamente fra poco, l'esistenza dei principi
fondamentali e, più in generale, la presenza di "norme
principio" costituzionali ha posto il problema
dell'attuazione della Costituzione da parte delle leggi
ordinarie e, dunque, il problema della corrispondenza fra
l'indirizzo politico imposto dalla Costituzione e quello di
maggioranza.
La rigidità delle Costituzioni del secondo dopoguerra
deve essere letta anche da un secondo punto di vista:
forse storicamente ancor più rilevante della fine del
principio dell'onnipotenza parlamentare. I principi
costituzionali, che solo superficialmente potrebbero
essere considerati espressione della volontà delle singole
assemblee costituenti, che in Francia come in Italia e in
Germania hanno prodotto e approvato le nuove
Costituzioni nazionali, dimostrano, in realtà, l'esistenza di
una dimensione intemazionalel3, più ampia del raggio di
azione della politica statale, spiegabile in parte per il
processo storico che ha condizionato il secondo
dopoguerra (la sconfitta del totalitarismo nazi-fascista e
l'egemonia, in occidente, delle grandi democrazie
vincitrici della guerra), in parte per l'assunzione dei
principi fondamentali del costituzionalismo
13 S.MERLINI. op. ult. cit.
democratico nelle grandi Carte delle organizzazioni
internazionali (principalmente: Statuto dell'ONU del 1945;
Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo de11948;
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950). Quindi,
una dimensione internazionale del costituzionalismo,
naturalmente limitatrice delle sovranità nazionali, ma
doverosamente rispettosa della ricchezza e
dell'originalità storica e politica delle singole nazioni14. E',
quest'ultimo, un processo che inizia subito dopo la
conclusione della seconda guerra mondiale e che sarà
destinato, per quanto riguarda il continente europeo, a
proseguire con il Trattato di Roma del 1957, fino alla
Unione Europea ed al Trattato di Maastricht, antesignano
di una futura "Costituzione Europea ".
14 G. SILVESTRI, La parabola della sovranità (Ascesa, declino e trasfigurazione
di un concetto), in Riv. dir. cost., 1996, pag. 67-68