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INTRODUZIONE
La presente trattazione prende in esame – nelle sue varie sfaccettature – un tema che, nel
corso degli anni, ha ricoperto uno spessore sempre maggiore, anche in virtù degli interessi
sociali e finanziari che coinvolge, ossia quello del sistema sportivo e del correlato riparto
di giurisdizione.
In particolar modo, come meglio si vedrà nel corso del suddetto studio, si prenderanno in
esame i labili confini che separano le competenze proprie dell’ordinamento sportivo e
quelle dell’ordinamento statale e, in particolare, della giurisdizione amministrativa, anche
alla luce delle recenti riforme.
Risulta evidente come il sistema sportivo figuri, da sempre, come un vero e proprio
fenomeno sociale, in grado di permeare vari aspetti della vita quotidiana, sia per la
rilevanza delle sue manifestazioni, sia per i valori ed i principi che lo stesso è in grado di
esprimere.
Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza, sono state concordi nel ritenere l’ordinamento
sportivo come una struttura dotata di una propria autonomia, non soltanto da un punto di
vista organizzativo, ma anche e soprattutto, da un punto di vista giurisdizionale, essendo
lo stesso dotato di un proprio sistema di giustizia interno, predisposto al fine di far fronte
alle ingenti controversie nascenti all’interno del sistema agonistico.
Ciò che, tuttavia, appare inconfutabile è come la giustizia sportiva e l’intero sistema
normativo su cui posa le fondamenta l’ordinamento sportivo, la gran parte delle volte,
non siano riusciti ad arginare le numerose questioni controverse che hanno preso corpo
nel corso degli anni, in particolare nell’ultimo ventennio.
Alla luce delle evidenti lacune normative identificabili nell’apparato della giustizia
sportiva e con il precipuo obiettivo di apportare una concreta soluzione ai problemi
nascenti, si è reso necessario l’intervento della giurisdizione statale in tutte quelle
circostanze in cui vi fossero delle fattispecie rilevanti per l’ordinamento dello Stato e,
come tali, idonee ad arrecare un pregiudizio a diritti soggettivi od interessi legittimi.
Dunque, la giustizia sportiva si caratterizza anche per il fatto di implicare una stretta
correlazione con la giurisdizione statale, seppur tentando di limitare forti ingerenze da
parte della stessa, che potrebbero esser tali da minare l’autonomia dello stesso sistema
sportivo.
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È stato, difatti, autorevolmente osservato
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che lo “lo sport oggi è fenomeno sottoposto a
due giustizie: quella sportiva che opera secondo le regole proprie dell’ordinamento
sportivo, funzionale alle esigenze di competenza specifica e rapidità decisionale proprie
del sistema e quello dello Stato, chiamata ad intervenire nelle ipotesi in cui l’attività
sportiva viene ad assumere rilevanza esterna”.
Sulla base delle osservazioni appena effettuate, la presente trattazione si pone come
obiettivo – nel corso del primo capitolo – di analizzare il fenomeno sportivo nella sua
interezza.
Nello specifico, partendo da quelle che sono state le prime teorie dottrinali che hanno
contributo a delineare la figura dell’ordinamento sportivo come ordinamento dotato di
una propria giuridicità.
Si fa riferimento, in particolare, a figure di spicco del panorama giuridico novecentesco,
ossia a quella di Santi Romano, che ha posto le basi della c.d. “dottrina pluralitaria”,
basata sull’assunto secondo il quale all’interno dell’ordinamento generale vi sia una
pluralità di ordinamenti minori, definiti come “settoriali” che coesistono all’interno
dell’ordinamento statale, ma nel rispetto della supremazia dello stesso.
Al contempo, ulteriori figure di rilievo sono state anche quella di Widar Cesarini Sforza
e di Massimo Severo Giannini e, soprattutto quest’ultimo ha contribuito a fornire un
apporto determinante alla concezione giuridica dell’ordinamento sportivo, definendolo
come ordinamento dotato degli elementi della plurisoggettività, della normazione e
dell’organizzazione.
Si passa poi ad analizzare quella che è l’attuale conformazione del sistema agonistico del
nostro paese, incentrato sulla figura del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dagli
ulteriori enti che figurano sul panorama sportivo insieme a quest’ultimo.
È stato messo in rilievo il valore del legame che unisce il C.O.N.I. al Comitato Olimpico
Internazionale evidenziando, dunque, anche la dimensione transnazionale del medesimo.
Si sono presi in rassegna anche i principali casi, a livello europeo, che hanno causato un
dissesto degli equilibri previgenti nel sistema sportivo, trattandosi di questioni che hanno
avuto valenza erga omnes, si pensi al celebre “caso Bosman”, grazie al quale vi sono stati
delle importanti innovazioni in materia di trasferimento dei calciatori professionisti.
Successivamente, l’analisi si sposta – più in particolare – sull’approfondimento del
reparto giurisdizionale sportivo, che rappresenta uno tra i principali elementi predisposti
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F. MODUGNO, Giustizia e sport: problemi generali, in Riv. dir. sport., 1993, p. 327.
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a garanzia dei connotati di autonomia di suddetto sistema, con il basilare obiettivo di
garantire il buon funzionamento della normativa vigente in ambito agonistico e di
provvedere alla risoluzione di eventuali controversie nascenti nello stesso.
Tutto ciò, alla luce di quella che è stata l’evoluzione normativa che ha condotto, nel 2014
all’istituzione dell’organo di ultimo grado della giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia
dello Sport e del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, riforme che hanno, senz’altro,
contribuito ad intensificare i principi ed i valori del giusto processo sportivo, fornendo
alle Federazioni delle linee guida necessarie ad armonizzare l’intera struttura.
Nel corso del secondo capitolo, invece, la suddetta trattazione si sposta verso una
meticolosa analisi dei rapporti e degli incerti confini tra la giustizia sportiva e quella
statale.
Proprio in relazione al criterio di riparto tra i giudici statali e giudici sportivi, si ricorda
come abbia avuto un ruolo determinante il D.l. n. 220/2003, convertito poi nella legge n.
280/2003 ed è proprio sulla stessa che si incentrerà gran parte del secondo capitolo del
presente lavoro, mettendo in luce le innovazioni e le criticità che la stessa ha portato con
sé.
La legge sopracitata ha collaborato ad avvalorare la già appurata autonomia
dell’ordinamento sportivo, predisponendo un apposito criterio di riparto tra i giudici
sportivi e quelli statali, alla luce del criterio di rilevanza, riservando, dunque, ai primi la
disciplina di specifiche questioni aventi carattere meramente sportivo, mentre ha
riconosciuto la configurabilità di una giurisdizione statale e, in particolar modo
amministrativa, attribuendo la competenza territoriale al T.A.R. del Lazio, per tutte quelle
questioni che possano assumere un particolare rilievo anche per l’ordinamento statale.
Nonostante il menzionato intervento normativo sia intervenuto con il chiaro obiettivo di
delineare in maniera netta un sistema di competenze che non creasse più delle perplessità
in ordine al riparto di competenze, non ha mancato al tempo stesso, però, di portare con
sé evidenti criticità e questioni controverse.
Sarà proprio in relazione a suddette criticità che si renderà necessario un intervento da
parte del Corte costituzionale, in particolar modo con la pronuncia n. 49/2011, la quale
sarà adita al fine di verificare i profili di legittimità costituzionale dell’articolo 2, lett. b
della Legge n. 280/2003 e della cui analisi si tratterà nell’ultima parte del secondo
capitolo, nonché, della successiva sentenza n. 160/2019, che confermerà la strada già
intrapresa dal giudice costituzionale otto anni prima.
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Nello specifico, riconoscendo la legittimità costituzionale del disposto normativo che
attribuiva al Giudice amministrativo la sola tutela risarcitoria in ordine a controversie
sportive in ambito disciplinare, non anche quella demolitoria.
Infine, la presente esposizione si chiude con il terzo capitolo, all’interno del quale, in una
prospettiva di attualità, si andranno ad analizzare e confrontare le recenti riforme che
hanno determinato delle nuove alterazioni al quadro della giustizia sportiva.
Nello specifico, si prenderanno in esame due specifiche disposizioni normative le quali,
seppur per cause ampiamente differenti, hanno reso necessario un intervento d’urgenza
da parte del Legislatore, al fine di regolamentare la disciplina sportiva, adattandola alle
esigenze del caso.
Innanzitutto, verrà effettuata una disamina del Decreto-legge n. 115/2018, intervenuto
con l’intento di attenuare le gravi difficoltà giurisdizionali che si erano create a seguito
delle complesse vicende calcistiche nell’estate del 2018. Lo stesso, seppur non convertito,
è stato recepito pedissequamente all’interno della Legge di Bilancio del 2019 (l.
145/2018).
In questo caso il legislatore ha ritenuto necessario un intervento d’emergenza per tentare
di mettere un punto al fitto dedalo di ricorsi che si avvicendavano dinanzi agli organi
federali e agli organi dello Stato, prevedendo un nuovo criterio di riparto di competenze
tra i due.
Nello specifico, si era introdotta una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva in capo al
Giudice amministrativo ed alla competenza funzionale ed inderogabile del T.A.R. Lazio,
con sede in Roma, in materia di ammissione ed esclusione dai campionati calcistici.
La disamina verrà, poi, trasferita su un più recente intervento normativo, il D.l. n.
34/2020, intervenuto per delle cause di imprescindibile urgenza, in ordine alla complessa
crisi sanitaria che si sta affrontando, a livello nazionale e mondiale, dovuta al diffondersi
dell’epidemia di COVID-19.
Anche suddetta normativa ha provveduto ad introdurre delle novità di rilevante portata
sul versante della giustizia sportiva.
In particolar modo, il decreto in questione ha conferito dei poteri eccezionali in capo alle
Federazioni Sportive, al fine di adottare provvedimenti in materia di annullamento,
prosecuzione e conclusione delle competizioni, anche in deroga alle disposizioni
dell’ordinamento sportivo, nonché – di calibro ancor più notevole – lo stesso ha previsto
la competenza, in relazione alla gestione dei campionati, in unico grado ed estesa anche
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al merito, al Collegio di Garanzia presso il Comitato Olimpico Nazionale, andando a
modificare il tradizionale iter di giustizia dinanzi ai giudici federali.
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CAPITOLO I
LE CARATTERISTICHE DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO E
DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
1.1. L’ambito di applicazione della Giustizia sportiva: cenni sulla giuridicità
dell’ordinamento sportivo
Al fine di poter comprendere pienamente quella che è la reale portata della Giustizia
sportiva, è doveroso prendere in esame, seppur per sommi capi, il panorama giuridico
all’interno del quale la stessa sarà destinata ad operare. Si osserva come, anche la
prospettiva giuridica dello sport, debba operare ed esplicare i propri effetti all’interno di
un sistema dotato di una propria organicità e di una propria autonomia, ossia quello
sportivo.
La delineazione dell’ordinamento sportivo come ordinamento caratterizzato da un
connotato di giuridicità trae origine dalla concezione secondo la quale, contestualmente
all’ordinamento statale, possa esservi la presenza di ulteriori ordinamenti giuridici dotati
di una propria autonomia rispetto al primo.
Occorre esporre quindi, preliminarmente, l’evoluzione storico-filosofica che ha condotto
all’attuale definizione del concetto di ordinamento giuridico, per poi soffermarci, in un
secondo momento, sulla nozione più specifica di ordinamento sportivo e della sua
collocazione all’interno di quello statale.
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Per lungo tempo, tale questione è stata oggetto di studio da parte della dottrina, che ha
contribuito a delinearne i confini.
Le teorie che hanno avuto maggior seguito sono state essenzialmente due. La prima
prende il nome di “teoria normativistica”, riconducibile ad Hans Kelsen, massimo
esponente di tale pensiero, in virtù del quale figurava un’elaborazione del diritto come
unico tramite per il conoscere giuridico, indentificando lo stesso nel concetto di norma
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e
considerando l’ordinamento giuridico quale complesso di norme. In un secondo
2
M. PITTALIS, Sport e diritto, L’attività sportiva tra performance e vita quotidiana, Cedam, 2019, p.25.
3
H. KELSEN, La teoria pura del diritto, Torino, 1966. Si veda anche H. KELSEN, Lineamenti di dottrina
pura del diritto, Torino, 1967.