4
dell’agire dell’ amministrazione, qui il ruolo assegnato ai singoli è
essenzialmente quello di attivare i meccanismi per ricondurre la P.A
all'osservanza delle regole; il Sandulli accentua invece quegli stessi
meccanismi in funzione di tutela dei cittadini così che essi risultino
degni strumenti di posizioni giuridiche soggettive di coloro che se ne
avvalgono. Anche se non ci sono dubbi sulla prevalenza del momento
soggettivo, tuttavia anche l'altro momento mantiene la sua rilevanza
concorrendo ad evidenziare la bivalenza della giustizia
amministrativa; ciò è stato sottolineato da Nigro
4
nella sua opera
“Giustizia Amministrativa” in cui puntualizza che i mezzi di tutela
contro l'amministrazione non possono sottrarsi alla tendenza di
esaltare la loro funzione di strumenti di garanzia del cittadino, ma nel
contento conservano la loro peculiarità cioè quella garanzia passa
attraverso l'accertamento del corretto esercizio del potere
amministrativo.
Bisogna prima di tutto definire gli istituti cui si fa riferimento con l'
espressione “Giustizia Amministrativa”, vi rientrano: i rimedi
amministrativi (nelle due specie di ricorsi ordinari e straordinari) e i
rimedi giurisdizionali (distinti a seconda che il giudice sia costituito
dall' autorità giudiziaria ordinaria o da quella giudiziaria
amministrativa o si tratti di un giudice speciale).
4
Nigro “Giustizia amministrativa” III edizione, Bologna.
5
Emerge su ogni altro il giudizio amministrativo che si svolge davanti a
giudici diversi da quelli che la costituzione all’art 102 designa come
“magistrati ordinari”, specificamente individuati all' articolo 103:
Consiglio di Stato e altri organi di giustizia amministrativa cui è
attribuita la giurisdizione per la tutela gli interessi legittimi nei
confronti dell' amministrazione pubblica, quali siano gli altri organi di
giustizia amministrativa non è specificato dall’art 103, ma risulta
dall’ art 125, comma 2, “Nella Regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado”, questa previsione è stata
realizzata con la legge 1971 n.1034 istitutiva dei TAR con
competenza generale quanto alla materia e limitata territorialmente
dalla Regione
5
; peraltro il TAR del Lazio ha una competenza che si
estende all'intero territorio nazionale.
Sembra lecito affermare che il giudizio amministrativo in senso
proprio è solo quello che si svolge davanti al complesso
giurisdizionale formato dai TT.AA.RR e dal Consiglio di Stato e ha
ad oggetto la tutela di un interesse legittimo, nonchè la tutela di diritti
soggettivi per alcune materie indicate dalla legge.
È considerato parte della giustizia amministrativa il giudizio davanti
all' autorità giudiziaria ordinaria laddove si voglia tutelare un diritto
5
Il carattere regionale della competenza dei Tar non impedisce l'istituzione di sezioni con
sede diversa dal capoluogo.
6
nei confronti dell' amministrazione pubblica. Tale principio è stato
sancito dall' art 2 dell' allegato E della legge n. 2248/1865 “Legge di
abolizione del contenzioso amministrativo” uno dei capisaldi della
normativa sulla giustizia amministrativa.
Una terza parte della giustizia amministrativa comprende i giudizi,
riguardanti controversie in cui sia coinvolta l'amministrazione
pubblica, di fronte a giudici speciali quali : i Tribunali delle acque ed,
in particolare, la Corte dei Conti competente per le controversie
relative a diritti soggettivi in materia di contabilità pubblica,
responsabilità civile nei confronti dell' amministrazione da parte di
chi abbia un rapporto di servizio con essa, ecc. La disciplina dell'
attività giurisdizionale della Corte dei Conti, funzionante come
giudice di unico grado, è stata innovata tra il 1993-1994 attribuendole
il doppio grado di giurisdizione mediante l’ istituzione in tutte le
regioni di una sezione giurisdizionale regionale quale giudice di primo
grado. Altro settore della giustizia amministrativa è quello che
concerne i c.d. rimedi amministrativi di cui il cittadino si avvale e che
non danno vita ad un processo, ma ad un procedimento
amministrativo facente capo a un' autorità amministrativa e che si
conclude con un provvedimento. La caratteristica comune dei ricorsi
ordinari è che essi sono proposti all' autorità cui appartiene quella che
ha posto in essere l’atto o esplicano attività amministrativa nella stessa
7
materia e la preclusione della loro presentazione ove l’interessato si
rivolga al giudice
6
.
2. Origini e sviluppo della giustizia amministrativa in
Italia
La rivoluzione francese è ritenuta la svolta decisiva ai fini della
nascita del diritto amministrativo in senso moderno. Le origini remote
del nostro sistema amministrativo si devono cogliere nello Stato
assoluto francese designato Stato di polizia
7
(il cosiddetto ancien
règime, in cui non esisteva alcun sistema di giustizia amministrativa,
in quanto vi era una totale personificazione dello Stato e dei suoi
apparati nella figura del sovrano; non essendovi “cittadini”, ma solo
“sudditi”, mancava una distinzione tra gli interessi della comunità e
gli interessi del sovrano, a ciò conseguiva ovviamente una limitata
6
Significativa svolta della riforma del 1971 giacché prima la regola generale era quella
della necessaria precedenza dei ricordi amministrativi ordinari rispetto a quello
giurisdizionale. Così Mazzarolli, “Diritto amministrativo” Bologna, III edizione, 2001.
7
Tale espressione nello spirito dell'epoca, come chiarisce Cammeo in “Commentario
alle leggi sulla giustizia amministrativa”, indica una forma di Stato rivolto al bene del
popolo (d'altronde polizia deriva da polis).
8
sindacabilità degli atti del sovrano, ed infatti, il principe decideva
sotto forma di placet tutte le questioni).
8
Di fatto il potere monarchico impediva al parlamento di Parigi di
giudicare questioni di cui era parte lo Stato; gli affari contenziosi
vennero deferiti agli Intendenti e al Consiglio del re il quale decideva
sui conflitti di competenza (Editto di Saint Germain); lo scopo non era
quello di tutelare gli interessi dei sudditi, ma evitare l' ingerenza della
magistratura nelle prerogative regie. In altri termini i sudditi erano
tutelati solo indirettamente, e cioè, se i loro interessi coincidevano con
quelli della monarchia.
La rivoluzione francese, di contro, affermò definitivamente il
principio della divisione dei poteri e si avvertì la necessità di dar vita
a dei meccanismi che dessero tutela diretta ai sudditi.
In tal senso importante fu la legge dell’agosto 1790 con cui si
sanciva che le funzioni giudiziarie rimanevano separate da quelle
amministrative (i giudici non potevano operare ingerenze nelle
operazioni dei corpi amministrativi). Con la Costituzione del 1799 e
con la legge del 1800, la decisione sulle controversie tra cittadini e
amministrazione venne attribuita a organi all’uopo istituiti: a livello
centrale il Consiglio di Stato (Conseil d’Etat) competente a
pronunciarsi in grado di appello sulle decisioni dei Consigli di
prefettura mediante pareri; Consigli di prefettura, organi collegiali
8
Francesco Caringella “Manuale di diritto amministrativo”, edizione Giuffrè, Milano.
9
decentrati, incaricati di esercitare il contenzioso amministrativo in
primo grado e Prefetto sempre a livello decentrato. Le decisioni del
Consiglio di Stato acquistavano efficacia esecutiva in forza di decreto
(arret) del Capo dello Stato che si esprimeva in via definitiva
9
.
Siamo ancora nell' ambito della giustizia “ritenuta” (poiché se da un
punto di vista sostanziale è il Consiglio di Stato a pronunciarsi sui
ricorsi ad esso inoltrati, formalmente la decisione restava demandata
al capo dello Stato).
Il passaggio alla giustizia “delegata” e cioè dal contenzioso
amministrativo alla giurisdizione amministrativa, avvenne con una
legge del 1872 che conferiva efficacia esecutiva alle pronuncia del
Consiglio di Stato (mentre nella giustizia ritenuta l' efficacia esecutiva
era subordinata al decreto del capo dello Stato).
10
Per comprendere
l’influenza che la legislazione di altri paesi ebbe sul formarsi di quella
italiana, deve essere posta attenzione a tre avvenimenti verificatosi in
Francia, Belgio e nel Regno di Sardegna: in Francia la rivoluzione del
luglio del 1830 e la salita al trono di Luigi Filippo d’Orlèans portò una
svolta in senso liberale; in Belgio con la scissione dai Paesi Bassi nel
1831 e la creazione di una Costituzione, venne respinto il sistema del
contenzioso amministrativo per orientarsi verso l’attribuzione al
9
Sulla competenza del Consiglio di Stato francese Armanni “Il consiglio di Stato e le sue
attribuzioni consultive”.
10
Sui concetti di giustizia ritenuta giustizia delegata Sandulli “Il giudizio davanti al
Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati”.
10
giudice ordinario delle liti con la pubblica amministrazione; in
Piemonte l’avvento al trono del principe Carlo Alberto.
Furono soprattutto gli avvenimenti di Francia (quelli del Belgio si
imporranno all’attenzione del Legislatore italiano oltre un trentennio
dopo, nell’affrontare il difficile compito di elaborare un insieme
unitario di leggi) particolarmente importanti in relazione ad uno dei
primi atti di rilevante significato del regno di Carlo Alberto (regio
editto del 18agosto1931): istituzione del Consiglio di Stato con
funzioni consultive articolato in tre sezioni: sezione dell' interno;
sezioni di Grazia, Giustizia, e di affari ecclesiastici; sezioni di
Finanza. Con lo stesso editto fu stabilito che il parere del Consiglio di
Stato fosse obbligatorio prima dell' adozione di determinati atti (es.
quelli con forza di legge, regolamenti, conflitti tra “giurisdizione
giudiziaria"
11
e amministrazione).
Qualche anno dopo con un regio editto datato 1847 fu istituito il
sistema del contenzioso amministrativo, che si fondava sulla
distinzione tra controversie riservate all’amministrazione (per le quali
viene esclusa qualsiasi tutela innanzi al giudice ordinario o speciale,
ed era ammesso solo il ricorso ad un' autorità amministrativa: l'
intendente), e controversie di “amministrazione contenziosa” (per le
quali era possibile ricorrere in primo grado ad un Consiglio di
indipendenza e in secondo grado alla Camera dei Conti).
11
Era la giurisdizione del giudice ordinario, disciplinata dall'articolo 68 dello stato
Albertino.
11
Al Consiglio di Intendenza e alla Camera dei Conti la giurisprudenza
civile riconobbe il carattere di organo giurisdizionale e furono
designati come “tribunali amministrativi” in alcune sentenze della
corte di Cassazione di Torino
12
.
Lo Statuto del Regno, concesso nel 1848, e che costituisce il trapasso
dalla Monarchia assoluta a quella costituzionale fa salvo il Consiglio
di Stato pur prevedendone un riordino.
Già alla fine del XIX secolo abbiamo una contrapposizione tra un
modello di giurisdizione attribuito ad un solo giudice ordinario (caso
belga) e uno ad un giudice speciale (caso francese dopo la riforma del
1872)
13
.
Dopo il 1848-1849, il cambiamento di regime, la abdicazione di Carlo
Alberto, l’ascesa al trono di Vittorio Emanuele II, seguita dopo
qualche anno dall’ affermarsi del conte di Cavour come guida della
politica del Regno sardo, portarono a distanza di un decennio a dare
una soluzione ai problemi dell’ organizzazione statale e, in particolare,
agli organi investiti della funzione contenziosa.
Nel regno sardo-piemontese, in seguito all' emanazione dello statuto
Albertino, 1848, furono mosse molte critiche al sistema del
contenzioso e avanzate proposte di riforma, alcune particolarmente
radicali come quella del Ministro dell’ Interno Galvagno volta all'
12
Travi “Lezioni di giustizia amministrativa”, quarta edizione, Giappichelli editore, Torino,
2000.
13
Nigro ”Giustizia amministrativa”, 5 edizione, Il Mulino, Bologna, 2000.
12
abolizione del contenzioso amministrativo e alla devoluzione nelle
questioni, sia civili che penali, con l’amministrazione, ai tribunali
ordinari; tale proposta non arrivò alla discussione alla camera.
Nella successiva legislatura, il ministro dell’interno Rattazzi manifestò
un orientamento favorevole ad un riordino del sistema del contenzioso
amministrativo, ma non volle la sua abolizione. Il progetto prevedeva
una restrizione delle materie di competenza degli organi di
contenzioso a favore del giudice ordinario.
La riforma fu realizzata, in virtù dei pieni poteri (conferiti al governo
in occasione della guerra del 1859), con quattro decreti reali (30
ottobre 1859).
Con tali decreti una serie di questioni più propriamente civilistiche
furono devolute ai tribunali ordinari, mentre i rapporti e le situazioni
di carattere pubblicistico furono attribuite alla competenza dei
riordinati giudici del contenzioso amministrativo distinti in ordinari e
speciali.
Furono giudici ordinari in primo grado i Consigli di governo
(subentrati ai soppressi Consigli di Intendenza) e, in appello, una
sezione speciale del Consiglio di Stato in luogo della soppressa
Camera dei conti). Essi avevano competenza nelle controversie
attinenti a diritti civili (principalmente riguardanti gare d’appalto), in
materie di diritto pubblico (di ordine patrimoniale e di diritto
amministrativo) e relative a contravvenzioni (in tema d’ imposte
dirette e di tasse e sul regime dei beni demaniali).
13
Ai giudici speciali del contenzioso amministrativo furono riservate
specifiche materie: quella ecclesiastica, di pensioni statali, del debito
pubblico e delle miniere furono attribuite al Consiglio di stato in unico
grado di giudizio; quella contabile ai Consigli di governo e alla Corte
dei Conti (subentrata alla Camera dei conti); quella della leva militare
ai Consigli di leva; quella dell’ istruzione pubblica al Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
Questo sistema risultava coerente ed efficiente nonostante i poteri
limitati dei giudici del contenzioso, essi, infatti, non potevano
annullare, modificare o revocare un atto amministrativo
14
.
Quando l’annullamento di un atto era rilevante ai fini della decisione
si riteneva che l’organo del contenzioso potesse rilevarne la nullità o
la inefficacia solo incidenter tantum (cioè con effetto circoscritto al
giudizio in corso).
Da tale organizzazione restavano escluse le attività amministrative
non regolate da disposizione specifiche e affidate a valutazioni
discrezionali (la c.d. amministrazione economica); rispetto a tali
attività l’ unica via percorribile da parte del cittadino
era quella di agire tramite ricorsi indirizzati alla stessa
amministrazione che aveva operato o a quella gerarchicamente
sovraordinata, che poi dirimevano la controversia per via giustiziale.
15
14
Aldo Sandulli ”Corso di diritto amministrativo”,Milano,Giuffrè editore,2007.
15
Francesco Caringella “Manuale di diritto amministrativo”,Giuffrè
editore,Milano(pag.1318‐1319).
14
Un giudizio sintetico sulla cennata riforma può essere reso con quanto
rilevato dal Salandra: la legislazione “rattaziana” del 1859 si risolveva
in fondo nella riproduzione, poco men che uniforme, degli
ordinamenti dell’ amministrazione francese sotto il secondo
impero”
16
.
3. Abolizione del contenzioso amministrativo
Dopo l' unificazione, proclamata il 17 Marzo 1861con l’assunzione,
da parte di Vittorio Emanuele II, del titolo di re d’Italia, si imponeva
al Parlamento e al Governo il compito di dare unità dal punto di vista
giuridico, cosa non semplice considerando i diversi modelli di
giustizia amministrativa degli stati pre-unitari; si riaccese il dibattito
parlamentare sulla riforma del contenzioso amministrativo, in cui si
plasma la nozione di interesse legittimo. A partire dal 1861, ripresero
forza voci a favore dell' abolizione del contenzioso amministrativo
con la conseguente istituzione di un sistema di giurisdizione unica,
altri sostennero, invece, ritenendo efficace e rapido il contenzioso
amministrativo, il semplice miglioramento del sistema. La disputa si
concluse con l'approvazione delle leggi amministrative del 1865 che
hanno una singolarità: ad eccezione di quella sull’ espropriazione per
16
Antonio Salandra “La giustizia”,Milano,1901.
15
pubblica utilità (2359/1865), esse si presentano come un' unica legge
contrassegnata da un unico numero: 2248/1865. Con questa legge il
Parlamento accoglie e fa proprio un insieme di atti predisposti e
discussi in precedenza, denominati “allegati” e contraddistinti con una
lettera dell’alfabeto, disciplinanti i principali settori del diritto
amministrativo17. Quelli che ci interessano sono soprattutto l’ all. E
e, per certi aspetti, l’all. D.
Nonostante l’art.1 dell’all. E disponeva l’abolizione dei “tribunali
speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso
amministrativo tanto in materia penale quanto civile” e la ripartizione
delle competenze loro attribuite alla giurisdizione ordinaria e
all’autorità amministrativa secondo le norme stabilite dalla detta
legge, fu sempre ritenuto che essa si riferisse all’abolizione del
contenzioso amministrativo ordinario
18
, per cui restano salve la
giurisdizione della Corte dei Conti in materia successivo ricorso al
Consiglio di stato.
L’all E segnò una svolta fondamentale nel nostro sistema di giustizia
amministrativa, basato su un criterio per il quale ogni causa, in cui
fosse in gioco un diritto soggettivo, era demandata al giudice
17
L’ all. A comprendeva la legge comunale e provinciale; l' all. B la legge sulla pubblica
sicurezza; l’ all. C la legge sulla sanità pubblica; l’ all.D la legge sul Consiglio di Stato; l’
all. E la legge sul contenzioso amministrativo; l’ all. F la legge sui lavori pubblici.
18
Cammeo “Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa”, 1911 ‐ 12, pag.307.
16
ordinario qualunque fosse il coinvolgimento della pubblica
amministrazione.
Il tenore dell’ art. 2, per il quale erano “devolute alla giurisdizione
ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle
quali si faccia questione di un diritto civile o politico
19
, ancorche’
possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorchè siano
emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità
amministrativa”, era inequivoco il fatto che i giudici ordinari
potessero conoscere tutte le controversie in materia civile, nonchè di
quelle in materia penale per contravvenzioni (quelle per delitti già gli
spettavano); eccezion fatta per quelle ipotesi di reato per le quali erano
competenti i tribunali militari di pace e di guerra.
Quasi in contrapposizione all' art. 2, l’art.3 stabiliva che gli “affari
non compresi nell' articolo precedente saranno attribuiti all' autorità
amministrativa”.
Furono lasciate in vita, invece, le giurisdizioni speciali del
contenzioso amministrativo, contemplate dalla legge sarda del 1859:
in particolare “giurisdizione della Corte dei Conti e del Consiglio di
Stato in unico grado in materia ecclesiastica e di debito pubblico”.
La legge abolitrice del contenzioso, in sostanza, distinse la
giurisdizione civile dalle controversie di competenza esclusiva dell'
19
Salandra in “La giustizia”, Milano,1901,pag.260ss. ricorda che con diritti politici si
aveva in mente il diritto elettorale, mentre con diritti civili si intendeva riferirsi ai diritti
attinenti alla persona, alla proprietà o alle obbligazioni.
17
autorità amministrativa sulla base del criterio, divenuto poi
tradizionale, della situazione giuridica soggettiva protetta (diritto
soggettivo- interesse legittimo).
L'identificazione degli affari di cui all’art 3 con gli interessi legittimi è
il risultato di un' analisi dottrinale che prese spunto dal progetto di
legge Borgatti, che non conteneva una distinzione negativa tra le
situazioni di diritto soggettivo e gli “altri affari”, come invece si
ravvisa nel testo dell' art 3, ma individuava la materia oggetto di
ricorso alle autorità amministrative negli atti di pura amministrazione
aventi ad oggetto gli interessi individuali e collettivi degli
amministrati. Tale distinzione, di carattere positivo, non fu introdotta
nel testo per esigenze di armonizzazione con le norme precedenti, ma
rappresenta la pietra della distinzione tra le situazioni soggettive
oggetto di giurisdizione civile e quella oggetto di giurisdizione
amministrativa
20
.
Per quanto attiene i poteri del giudice, l'articolo 4 commi 1 e 2 dell'
all. E così disponeva: “quando la contestazione cade sopra un diritto
che si pretende leso da un atto dell' autorità amministrativa, i tribunali
si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'
oggetto dedotto in giudizio”.
20
Cassarino, “Manuale di diritto processuale amministrativo”, Milano, 1990, pag.50.