Introduzione
7
INTRODUZIONE
Il lavoro che verrà presentato in questa tesi di laurea nasce da un’attività di tirocinio
svolta nella sede della Provincia di Pordenone ed in particolar modo negli uffici che si
occupano della gestione del patrimonio immobiliare provinciale.
Tale attività ha riguardato esclusivamente gli istituti scolastici di proprietà e derivava
dalla necessità di operare in primo luogo una riorganizzazione generale di tutta la
documentazione in possesso riguardante le scuole superiori, definendo così lo stato di
fatto della situazione, e dalla volontà di individuare in ultima istanza una modalità
standardizzata e condivisa di raccolta sistematica di tutte le certificazioni che attestano
l’agibilità e la sicurezza degli istituti stessi.
Il secondo proposito è stato raggiunto mediante la realizzazione di un modello di
fascicolo contenente tutti i documenti appena menzionati e valido per ogni scuola.
Accanto a quest’ultimo punto, che si configura come obiettivo primario dell’elaborato
di tesi, verrà ampliamente trattato anche il tema della tutela della salute e della sicurezza
negli istituti d’istruzione superiore. A tal proposito verranno sviluppati diversi capitoli,
tramite i quali sarà possibile esaminare e definire tutti i più importanti e peculiari aspetti
del tema in questione.
Questi due argomenti principali saranno preceduti da un capitolo che riguarda in
generale la composizione e le funzioni delle provincie italiane e che descrive nello
specifico la Provincia di Pordenone.
Infine verranno inclusi nell’elaborato altri due punti utili a completamento della
trattazione che riguarderanno la gestione delle attività di manutenzione negli istituti
scolastici e la comunicazione tra l’ente provinciale e le scuole stesse.
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
8
CAPITOLO 1. L’ORDINAMENTO DELLE PROVINCE:
AUTONOMIA, FUNZIONI E COMPOSIZIONE
Con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [1] (“Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”), pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2000,
vengono dettati i principi dell’ordinamento dei comuni e delle province e ne vengono
determinate le rispettive funzioni. La provincia viene definita al comma 3 dell’articolo 3
come un ente locale intermedio fra comune e regione che rappresenta, cura gli interessi,
promuove e coordina lo sviluppo della propria comunità.
1.1 L’AUTONOMIA RICONOSCIUTA ALLE PROVINCE
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000 definiscono invece l’autonomia di gestione e
d’azione riconosciuta alle province, nonché gli strumenti in possesso di queste ultime
per operare, controllare e dirigere l’attività quotidianamente espletata. In particolare
vengono riconosciuti e messi a disposizione delle province due mezzi atti a raggiungere
gli scopi appena citati:
• lo statuto che, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l’organizzazione dell’ente e che in particolare specifica: le
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze,
i modi di esercizio della rappresentanza legale, lo stemma, il gonfalone, i criteri
generali in materia di organizzazione, le forme di collaborazione fra comuni e
province, di partecipatone popolare, di decentramento e di accesso dei cittadini
alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
• i regolamenti che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, sono
finalizzati all’esercizio delle funzioni e all’organizzazione e al funzionamento
delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici.
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
9
1.2 COMPITI, FUNZIONI ED ATTIVITÀ ESPLETATI DALLE PROVINCE
Il decreto prosegue successivamente con gli articoli 19 e 20 (titolo II, capo II) tramite i
quali si entra più specificatamente nel dettaglio delle attività e delle responsabilità delle
province, definendone funzioni e compiti di programmazione. A tal proposito, in primo
luogo le province, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi,
promuovono e coordinano attività, nonché realizzano opere di rilevante interesse
provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello
sociale, culturale e sportivo. In secondo luogo ad esse spettano le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o
l’intero territorio provinciale nei seguenti settori:
• difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle
calamità;
• tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
• valorizzazione dei beni culturali;
• viabilità e trasporti;
• protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
• caccia e pesca nelle acque interne;
• organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
• servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale
e regionale;
• compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
• raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
10
Inoltre, per quanto riguarda i compiti di programmazione, le province si dovranno
occupare di:
• raccogliere e coordinare le proposte avanzate dai comuni, ai fini della
programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
• concorrere alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
• formulare e adottare, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del progetto
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuovere il coordinamento dell’attività di programmazione dei
comuni.
Le province, infine, predispongono e adottano il piano territoriale di coordinamento che,
ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in
particolare, indica:
• le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle
sue parti;
• la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee
di comunicazione;
• le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-
forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e per il controllo del
regime delle acque;
• le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla
regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socioeconomica e territoriale. La legge regionale detta le procedure di approvazione
nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi
pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. Ai fini del coordinamento e
dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni,
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
11
la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il
compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano
territoriale di coordinamento. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle
province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
L’articolo 21, sempre facente parte del capo II, tratta il tema dei circondari e della
revisione delle circoscrizioni provinciali e definisce che le province, in relazione
all’ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio
territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la
partecipazione dei cittadini. L’articolo prosegue poi stabilendo che per la revisione delle
circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province i comuni esercitano
l’iniziativa di cui all’articolo 133 della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri
ed indirizzi:
• ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si
svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della
popolazione residente;
• ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire
una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico,
sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
• l’intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
• l’iniziativa dei comuni, di cui all’articolo 133 della Costituzione, deve
conseguire l’adesione della maggioranza dei comuni dell’area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell’area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare tale iniziativa;
• di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali
non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
12
• l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di
uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
• le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio
ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse
finanziarie adeguati.
1.3 GLI ORGANI ISTITUZIONALI DI GOVERNO DELLE PROVINCE
L’articolo 36, denominato “Organi di governo” (titolo III, capo I), prosegue definendo
gli organi che compongono la struttura di ogni provincia; tali enti distintivi sono: il
consiglio, la giunta e il presidente.
1.3.1 Il consiglio provinciale
L’elezione dei consigli provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la
loro posizione giuridica sono regolati dal D.Lgs. 267/2000. I consiglieri entrano in
carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal
protocollo. I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti
ed improrogabili. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri
delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il
funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato
dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
13
modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il
regolamento indica anche il numero dei consiglieri necessario per la validità delle
sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il presidente della
provincia. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme
regolamentari le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature
e risorse finanziarie. Con il suddetto regolamento i consigli disciplinano la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari
regolarmente costituiti. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare
interrogazioni e mozioni. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche,
salvi i casi previsti dal regolamento.
Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
• statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, criteri generali in materia
di ordinamento degli uffici e dei servizi;
• programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere per dette materie;
• convenzioni tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
• istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento
e di partecipazione;
• assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
• istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
servizi;
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
14
• indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
• contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
• spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative
alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a
carattere continuativo;
• acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che
non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o
di altri funzionari;
• definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa inoltre alla definizione,
all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da
parte del presidente della provincia e dei singoli assessori.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all’articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 non
possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della provincia, salvo quelle
attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
1.3.2 La giunta provinciale
La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero di
assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un terzo (arrotondato aritmeticamente)
del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine anche il presidente della
provincia, e comunque non superiore a sedici unità. Gli statuti, nel rispetto di queste
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
15
regole, possono fissare il numero degli assessori, ovvero il numero massimo degli stessi.
Nelle province gli assessori sono nominati dal presidente, anche al di fuori dei
componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di consigliere.
La giunta collabora con il presidente nell’amministrazione della provincia ed opera
attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell’articolo 107, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo,
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della provincia o degli organi di
decentramento. Inoltre collabora con il presidente della provincia nell’attuazione degli
indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È infine di
competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
1.3.3 Il presidente della provincia
Il presidente della provincia viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto
secondo le disposizioni dettate dalla legge e fa ovviamente parte del consiglio
provinciale. Egli nomina i componenti della giunta, tra cui un vicepresidente, e ne
fornisce comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro il
termine fissato dallo statuto, il presidente, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e
può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Il presidente della provincia è l’organo responsabile dell’amministrazione della
provincia stessa. Il presidente rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta, nonché il
consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Egli esercita le
funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla provincia.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il presidente della provincia provvede
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
16
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti presso enti, aziende ed
istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del
precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 267/2000. Il presidente
nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli articoli 109 e 110 del suddetto decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti
provinciali. Il presidente della provincia presta davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il voto del
consiglio provinciale contrario ad una proposta del presidente o delle rispettive giunte
non comporta le dimissioni dello stesso. Il presidente della provincia e le rispettive
giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente
della provincia, anche la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il
consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del
nuovo presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente della provincia
sono svolte dal vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente della provincia
in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione
dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 267/2000. Le
dimissioni presentate dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili
trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si
procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un
commissario. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la
decadenza del presidente nonché delle rispettive giunte.
Capitolo 1: L’ordinamento delle province: autonomia, funzioni e composizione
17
1.4 LA PROVINCIA DI PORDENONE
I limiti geografici del territorio della provincia di Pordenone sono facilmente
individuabili in quanto segnati dalla natura stessa. Esso si trova infatti adagiato fra due
fiumi, il Livenza a ovest e il Tagliamento a est, delimitato a nord dalla cerchia delle
Prealpi Carniche con al centro il massiccio del monte Cavallo e a sud da un’ampia
pianura che giunge fino al mare. Solo il confine con la provincia di Venezia, a sud,
tracciato nel 1818 dal governo austriaco del Regno Lombardo-Veneto quando venne
scorporato dal Friuli il distretto di Portogruaro, non è riconosciuto in alcun modo dalla
natura, né si fonda su motivazioni storiche che, al contrario, orienterebbero verso la
direzione opposta [2].
Il territorio provinciale, che oggi viene comunemente indicato come Friuli Occidentale,
per molto tempo fu denominato Destra Tagliamento ed è stato disegnato
definitivamente nel 1968 quando ne fu riconosciuta l’autonomia amministrativa
all’interno della regione storica friulana e più specificatamente della vasta provincia di
Udine. Un nome che non è solo l’indicazione geografica di un territorio che si trova
sulla sponda destra del fiume Tagliamento che, dalle Alpi all’Adriatico, taglia a metà il
Friuli, ma che ha avuto anche un forte significato politico per essere stato da sempre la
bandiera per l’autonomia di questa piccola parte della patria italiana. Tanto valorosa e
tenace fu infatti la reazione alla spietata oppressione degli occupatori tedeschi e la
resistenza armata per la libertà durante la seconda guerra mondiale che la Provincia di
Pordenone è tra le istituzioni insignite della Medaglia d’Oro al Valor Militare,
attribuitagli il 17 maggio 1945 per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività
nella lotta partigiana durante quei terribili anni [3].
Per sottolineare le affinità culturali, menzionate all’inizio del paragrafo, tra i comuni
limitrofi alle province di Pordenone e Venezia, il 26 e 27 marzo 2007 nei comuni di
Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Gruaro e Teglio Veneto si sono tenuti altrettanti
referendum per chiedere alla popolazione il parere in merito al distacco dalla Provincia
di Venezia e la relativa aggregazione alla Provincia di Pordenone. L’unico comune che
ha raggiunto il quorum è stato Cinto Caomaggiore che nel frattempo è riuscito ad
ottenere non solo il parere favorevole del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia,
ma anche del Consiglio provinciale di Pordenone. Durante la seduta consiliare infatti