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- attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di
destinazione, separato e autonomo nell’ambito del patrimonio della società o ente
istitutore.
I fondi pensione aperti devono assumere la configurazione giuridica del patrimonio di
destinazione separato e autonomo dal restante patrimonio che li istituisce.
I fondi contrattuali e i fondi aperti possono operare in regime di contribuzione definita
oppure in regime di prestazioni definite. Definiamo i fondi a contribuzione definita come
quei fondi in cui l’importo dei contributi da versare viene stabilito dalle fonti istitutive,
ma il beneficiario non conosce a priori l’entità delle prestazioni finali che dipenderanno,
dall’ammontare complessivo della contribuzione e dai rendimenti finanziari ottenuti dal
fondo. Nei fondi a prestazione definita, il beneficiario conosce con certezza quale sarà la
prestazione finale che incasserà ad una certa data, ma questo vantaggio comporta una
elevata variabilità dei contributi da versare.
Nella previdenza complementare italiana vige il principio di separazione tra fondo
pensione, soggetto titolare delle risorse, e gestore, soggetto che si impegna ad investire
le risorse del fondo. In particolare, i fondi contrattuali devono stipulare delle convenzioni
gestorie con dei soggetti abilitati quali banche, SIM, assicurazioni, società di gestione.
Per arrivare a ciò, l’amministrazione del fondo, deve chiedere a tre soggetti distinti
diverse offerte contrattuali, ed una volta effettuata la scelta stipula col soggetto prescelto
una convenzione.
Per quanto attiene alla convenzione gestoria che include la formula della <<garanzia di
restituzione del capitale>>, si può affermare che tale forma fornisce la garanzia della
restituzione del solo capitale nominale senza alcuna rivalutazione legata agli indici di
inflazione o a tassi tecnici assicurativi.
Specifichiamo inoltre che la garanzia di restituzione del capitale può essere prestata da
qualsiasi intermediario autorizzato, mentre è competenza delle compagnie
d’assicurazione la sottoscrizione di convenzioni che le impegnino a fornire la garanzia di
rendimento minimo prefissato.
I gestori abilitati hanno a disposizione diverse strategie finanziarie che possono
alternativamente utilizzare per adempiere la garanzia di restituzione del capitale.
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La tecnica di immunizazione più elementare è la “scomposizione put”. L’asset del fondo
viene investito in titoli facenti parte dell’indice di riferimento I
t
, e contemporaneamente
si acquista un’opzione europea di tipo put che da diritto al gestore di vendere il
portafoglio ad un determinato prezzo al tempo T.
In questo contesto il pay-off al tempo T sarà:
Y D I
I
D I
I
T
T T= + ⋅ −
0 0
1 0max ,
Una strategia alternativa alla “scomposizione put”, la “scomposizione call”, permette al
gestore di arrivare allo stesso pay-off al tempo T sostenendo i medesimi costi. La
strategia mediante call europee consiste nell’investire il capitale in titoli che offrono un
rendimento certo, e contemporaneamente nell’acquistare un’opzione call sull’asset
investito nell’indice I
t
.
Y D D I
I
T
T= + ⋅ −
max ,
0
1 0
La differenza principale con la strategia scomposizione put sta nel fatto che in
quest’ultima l’asset viene investito nell’indice I
t
mentre l’opzione viene strutturata in
modo da garantire il raggiungimento del minimo obiettivo, cioè la restituzione del
capitale.
Nella scomposizione call, al contrario l’asset viene investito in un’attività che garantisce a
scadenza il raggiungimento dell’obiettivo minimo, mentre l’opzione viene strutturata in
modo da poter ottenere un rendimento positivo dall’indice I
t
.
Una possibile strategia di immunizzazione può essere strutturata dal gestore attraverso le
opzioni di Margrabe, particolari titoli esostici che a scadenza danno il diritto di scambiare
un asset con un altro.
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Il gestore del fondo investe l’intero asset nell’indice di riferimento I
t
, ma deve garantire
a scadenza T il rimborso del capitale di importo pari a D.
La strategia attuabile mediante opzione di Margrabe consiste nello scambiare al tempo
T, l’asset investito nell’indice I
t
con un investimento obbligazionario che offre un
rendimento certo, e che abbia valore pari al capitale versato in t=0.
Y D I
I
W D I
I
T
T
T
T= + −
0 0
0max ,
Il gestore ha anche la possibilità di realizzare una copertura che permetta di adempiere la
garanzia di restituzione del capitale prestata al fondo pensione attraverso l’inserimento
nel portafoglio investito nell’indice I
t
di un’opzione put sintetica del tutto simile a
quella vista nella scomposizione put.
A partire dal 01/01/2001 il sistema fiscale della previdenza complementare in Italia subirà
delle sostanziali modifiche. Le modifiche, apportate con l’approvazione del decreto
n°47/2000, riguarderanno tutti e tre i momenti impositivi del fenomeno previdenza;
versamento dei contributi, accumulazione delle risorse, ed erogazione dei benefici.
Le attuali disposizioni normative in materia prevedono uno schema di tassazione del tipo
ETT, vengono cioè esentati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari,
vengono tassati i rendimenti finanziari ottenuti dai fondi pensione, e sono soggetti a
tassazione IRPEF i benefici erogati ai partecipanti.
Ad oggi, i contributi versati dai lavoratori dipendenti ai fondi pensione (sia chiusi che
aperti), sono deducibili dal reddito di lavoratore dipendente per un importo non
superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la
determinazione del TFR e comunque non superiore ai 2,5 milioni di lire.
Per ciò che riguarda i contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensione, sono
deducibili dal reddito d’impresa , entro un limite massimo, per ciascun dipendente, pari al
2% della retribuzione annua complessiva assunta come base di determinazione del TFR e
comunque non superiore ai 2,5 milioni di lire. La deducibilità dei contributi dal reddito
d’impresa e dal reddito di lavoro dipendente é riconosciuta solo se vengono
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contemporaneamente versate al fondo contrattuale quote di TFR per un importo pari ai
contributi versati da datore e partecipanti. Viene anche riconosciuta una agevolazione
fiscale a beneficio delle imprese allo scopo di compensare le stesse dal danno economico
finanziario causato dallo smobilizzo anticipato del TFR. Le imprese infatti, possono
dedurre dal reddito d’impresa, un importo non superiore al 3% delle quote di
accantonamento annuale del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari.
Per il lavoratori autonomi e i liberi professionisti i limiti di deducibilità dal reddito attualmente previsti
sono del 6% del reddito dichiarato entro il limite dei 5 milioni di lire. Per ciò che riguarda la tassazione
del fondo pensione, la normativa prevede un’imposta sostitutiva delle correnti imposte sui redditi
(ILOR; IRPEG) in cifra fissa, che sarà dovuta nella misura di 10 milioni annui, ridotta a 5 milioni per i
primi cinque anni dalla data di costituzione del fondo. Detta imposta assorbe in sé anche l’imposizione
sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in seguito alla vendita di azioni o quote di fondi comuni. Sono a
titolo d’imposta le ritenute fiscali sui redditi di capitale (il fondo pensione è un soggetto “nettista”,
percepisce i redditi di capitali al netto delle ritenute).
Le prestazioni sotto forma di rendita sono assimilate, dal nostro ordinamento, al reddito di lavoro
dipendente e costituiscono reddito per 87,5% dell’ammontare corrisposto. Il soggetto tenuto ad erogare
le prestazioni (il fondo se autorizzato, o la compagnia d’assicurazione) rivestirà la qualifica di sostituto
d’imposta.
Per ciò che riguarda le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di
capitale sono soggette ad IRPEF con lo speciale trattamento della tassazione separata.
A partire dal 2001, il limite di deducibilità dei contributi per tutti i contribuenti viene
elevato al 12% del reddito complessivo (non reddito da lavoro dipendente) e comunque
non superiore al £ 10 milioni. Tale limite racchiude in sé anche le deduzioni relative a
premi e contributi versati a forme pensionistiche individuali. Per i redditi di lavoro
dipendente la deduzione sarà subordinata alla destinazione alla forma pensionistica
complementare collettiva di un importo della quota del TFR almeno pari alla metà dei
contributi complessivamente versati. Rispetto alla precedente disciplina risulta
indifferente se il contributo sia a carico del lavoratore o del datore di lavoro essendo
onere deducibile.
I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari
disciplinate dal decreto 124/93, saranno interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Viene inoltre confermata, la deducibilità dal reddito d’impresa, di un importo non
superiore al 3% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate alle forme
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pensionistiche complementari. Analizziamo adesso le innovazioni riguardanti la
tassazione in capo ai fondi pensione. I fondi pensione saranno soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11% che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato negativo maturato nel periodo
d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, sarà computato in diminuzione del
risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in
essi capienza. Rispetto alla normativa attuale il fondo non pagherà più l’imposta
sostitutiva in cifra fissa, diventerà un soggetto lordista anziché nettista, saranno tassate le
plusvalenze, e l’aliquota sulle rendite finanziarie scenderà dal 12,50% all’11%.
Anche nella fase di erogazione dei benefici molti saranno i cambiamenti per ciò che riguarda il prelievo
fiscale. Le prestazioni erogate in forma di capitale saranno soggette ad IRPEF con lo speciale
trattamento della tassazione separata. L’aliquota da applicare ai sensi del comma 1 art.17 del TUIR,
sarà calcolata dal sostituto d’imposta che poi si impegnerà a versarla. Se il capitale da erogare é inferiore
a un terzo dell’importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa,
l’aliquota sarà applicata sull’importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (parte finanziaria).
Le rendite erogate dai fondi pensione saranno ancora assimilate al reddito di lavoro
dipendente, e subiranno una tassazione progressiva solo per la parte non finanziaria, a
condizione che la parte finanziaria abbia scontato l’imposta sostitutiva presso il fondo.
I contenuti del D.Lgs. 47/2000 hanno tenuto conto del principio di invarianza
complessiva del gettito contenuto nella legge delega del 13 maggio 1999 n°133..
E’ evidente che, rispetto alla normativa attuale, il prelievo in capo al fondo pensione
risulta superiore in virtù della più ampia base imponibile (redditi di capitale più capital
gains), in compenso, i limiti di deducibilità dei contributi sono stati innalzati, mentre il
sistema di imposizione che riguarda le prestazioni pensionistiche, é reso più trasparente e
equo dall’esenzione, dalla tassazione IRPEF, dei rendimenti riconducibili alla gestione
finanziaria.
Ecco uno schema riepilogativo del futuro sistema impositivo della previdenza
complementare.
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Differenze tra i 2 regimi Tabella 1
VECCHIO REGIME NUOVO REGIME
CONTRIBUTI Deducibilità
- dipendente: 2% retribuzione
(max 2,5 mln)
- autonomo: 6% reddito
(max 5 mln)
- impresa: 2% retribuzione (max
2,5 mln) per ogni dipendente +
3% quote TFR a riserva in
sospensione d’imposta
Deducibilità
- per tutti i contribuenti 12%
reddito complessivo (max 10 mln)
inclusi i contributi del datore di
lavoro
- impresa: intera deducibilità dei
contributi versati ai fondi ex Dlgs
124 +3% quote TFR a riserva in
sospensione d’imposta
RENDIMENTI - imposta sostitutiva 10 mln ogni
anno (5 mln primi 5 anni)
- ritenuta a titolo d’imposta su
redditi di capitale e diversi
(escluse plusvalenze)
- 11% sul risultato netto maturato
nell’esercizio (incluse plusvalenze)
PRESTAZIONI - prestazione in capitale (max
50%) tassazione separata
- rendite, tassazione IRPEF per
87,5% del loro importo.
- prestazione in capitale (max 1/3)
tassazione separata con aliquota
applicabile solo sulla componente
non finanziaria
- rendite, tassazione IRPEF per
100% sulla componente non
finanziaria dell’importo
La variazione dell’imposizione fiscale a carico del fondo pensione, influirà notevolmente
sul patrimonio dei fondi stessi.
Il maggior carico fiscale, la possibilità di portare le perdite di un esercizio in diminuzione
dei risultati positivi dei futuri esercizi, avranno come conseguenza sia l’abbassamento
della redditività, sia l’abbassamento della rischiosità del patrimonio di ogni singolo fondo.
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Attraverso una simulazione dei valori futuri del patrimonio di un generico fondo, si è
tentato di confrontare le redditività e rischiosità di un fondo pensione soggetto all’attuale
regime fiscale con un fondo soggetto alla disciplina fiscale che entrerà in vigore dal 2001.
I risultati ottenuti dalla simulazione sono inequivocabili e
Possono essere osservati nel grafico seguente.
E’ evidente che la curva dei rendimenti ottenuti dal fondo pensione “lordista” (linea
tratteggiata) è meno volatile di quella ottenuta dal vecchio fondo “nettista” (linea
continua).
In particolare si nota come i rendimenti positivi del nuovo fondo pensione siano sempre
inferiore al quelli del vecchio, e contemporaneamente i risultati del nuovo fondo sono
minori in valore assoluto di quelli del vecchio fondo.
E’ lecito pensare che l’abbassamento della redditività e della rischiosità delle future
gestioni dei fondi pensione, non sia stata una scelta voluta dal legislatore. I contenuti
dell’art. 3 della legge delega n°133 del 1999, lasciavano presagire che l’aliquota da
applicare ai redditi di capitale e ai capital gains sarebbe stata del 6,25%. Se questa ipotesi
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Tempo
Re
nd
im
en
to
9
si fosse realmente verificata, la determinazione delle conseguenze che tale aliquota
avrebbe avuto sulla redditività e sulla rischiosità dei fondi sarebbe risultata pressoché
impossibile. Il principio di invarianza complessiva del gettito però, ha vincolato le scelte
dell’esecutivo, che, dopo aver ampliato i limiti di deducibilità e aver reso più equa la
tassazione IRPEF, non avrebbe potuto stabilire un’aliquota del 6,25%.