II
qualificati che vengono visti come punto debole del sistema e meritevoli di
tutela come recita l’art. 47 cost. . Ancora si visualizza la tutela secondo i
mercati mobiliari in cui opera, visto anche il nuovo mercato telematico in
un’economia vedibile oramai solo “globalmente” cercando di indagare sulla
possibile tutela degli investitori. E dopo un’attenta disamina dei vari principi
posti a tutela dell’investitore non qualificato, non manca una panoramica sul
DDL 3328 sulla tutela dei risparmiatori, che contiene alcune norme già in
vigore negli altri paesi europei, adottate dopo il caso Enron e che nel nostro
paese tarda ad essere approvata per via dei numerosi emendamenti. Siamo
nel settembre del 2005 e attualmente la legge è ferma al senato ma presto
dovrebbe esserci la svolta decisiva.
Cassino, 27 settembre 2005 Fabrizio Forte
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ξ Cap. 1: Il mercato mobiliare
1.1 Il mercato finanziario, monetario e… il mercato
mobiliare
Premesso che non si rinviene nel sistema legislativo alcuna definizione
circa il mercato finanziario, quest’ultimo può essere definito come
quell’organizzazione ove vengono negoziati titoli di finanziamento a medio e
lungo termine. Si tratta, in sostanza, di una serie di servizi finalizzati a
ridurre i costi di transazione favorendo l’incontro tra le unità cosiddette in
surplus (famiglie) e le unità in deficit (imprese e P.A.).
Il mercato monetario, invece, è il luogo dove vengono negoziate attività
finanziare a breve scadenza e riguarda l’emissione, lo scambio e il rimborso
di attività caratterizzate da basso rischio e alta liquidità. In definitiva si può
dire che è il luogo deputato per gli aggiustamenti delle posizioni di liquidità
degli operatori economici
1
.
Nel mercato finanziario trattiamo investimenti di lungo periodo con
medi-alti rischi . Presupposto fondamentale affinché ci sia un mercato è che
in esso si formi un prezzo che nello specifico è il saggio di interesse. Il
mercato Finanziario può essere inteso con un’accezione ampia e allora come
mercato dei capitali e comprendente quindi tre mercati: bancario,
assicurativo e mobiliare (finanziario); ovvero con un’accezione ristretta
sottraendo la disciplina bancaria e assicurativa e quindi individuando il
segmento del mercato mobiliare.
1
Poiché il mercato monetario è il luogo deputato per gli aggiustamenti delle posizioni di
liquidità dei vari operatori, le banche - in quanto garanti della liquidità del sistema economico
assumono un ruolo di preminente importanza.
2
Definiamo il mercato mobiliare come quella
organizzazione ove vengono negoziati titoli o valori
mobiliari: azioni, obbligazioni e titoli di stato
2
.
Appare tuttavia difficile distinguere i contorni del concetto di valore
mobiliare. Esso può attenere a diversi “documenti” come recita l’art. 18 bis
richiedendo una definizione affannosa e ripetitiva sintomo evidente di questa
difficoltà. Ecco che la dottrina ha ritenuto di spostare il focus dal
“documento” all’ “operazione di investimento” caratterizzata “dalla
limitata ed insufficiente possibilità di controllo per il sottoscrittore, che
attende un vantaggio da un’attività condotta prevalentemente da altri,
sopportando il rischio di perdita dell’apporto o del profitto sperato”. Il
documento così può avere valore anche meramente accessorio o strumentale
all’operazione.
2
Lo Stato emette titoli a copertura del suo fabbisogno di cassa, solo in parte soddisfatto dal
gettito tributario. Ciascun emittente e sottoscrittore ha un diverso trattamento fiscale e
titoli con differenti caratteristiche (cedola, condizioni di rimborso e di scadenza): si hanno
pertanto tassi di rendimento diversi, dei quali, tuttavia, viene calcolata una media che
rispecchia il peso degli operatori sul mercato.
In linea di principio, le emissioni di titoli a scadenza media e lunga finanziano spese in conto
capitale o investimenti, mentre gli impieghi a breve finanziano spese correnti.
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1.2 Peculiarità del mercato mobiliare
All’interno del mercato mobiliare distinguiamo il mercato “primario” e
il mercato “secondario”. Nel primo caso si tratta della negoziazioni di valori
mobiliari nuovi nel secondo caso di quelli già emessi.
Da evidenziare che l’efficienza del mercato primario con quella del
mercato secondario consente di conciliare le esigenze delle unità in surplus
con le unità in deficit. Infatti un solido ed efficiente mercato primario
consente alle unità deficitarie di trovare nuove fonti di finanziamento
(emissione nuovi titoli) mentre il mercato secondario permette
l’invogliamento del risparmio delle famiglie vista la possibilità di poter
realizzare un capital gain.
Inoltre il mercato può essere regolamentato o non regolamentato a
seconda che vi sia una disciplina speciale o che sia demandato all’autonomia
dei privati.
Infine i soggetti operanti nel mercato mobiliare sono sostanzialmente
banche e imprese di investimento a cui il comma 1 dell’art. 18 TUF riserva
l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di
investimento
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(per imprese di investimento si intendono SIM, banche e
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Tipicizzati dall’art. 1 TUF e sono:
a) Negoziazione per conto proprio: attività di acquisto e vendita, per proprio conto di
strumenti finanziari con lo scopo di lucrare la differenza tra i prezzi di acquisto e vendita
b) Negoziazione per conto terzi: attività di acquisto o di vendita di titoli in nome proprio ma
per conto altrui. Il corrispettivo è individuato nella provvigione che il cliente corrisponde al
broker.
c) Collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione
di garanzia nei confronti dell’emittente: attività di collocamento titoli per conto di
un’emittente. Può essere preceduto dalla sottoscrizione dei titoli da parte del collocatore; in
caso contrario il collocatore può anche fornire una garanzia all’emittente consistente
nell’impegno ad acquistare la parte di titoli non collocata
d) Gestione su base individuale di portafogli di investimenti per conto terzi: attività
consistente nell’investimento in strumenti finanziari delle somme affidategli
e) Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione: attività di ricezione e trasmissione
ordini del cliente nonché la mera attività di brokeraggio.
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imprese di investimento comunitarie e non comunitarie) e gli investitori
istituzionali (SGR e SICAV) a cui spetta l’esclusiva secondo l’art. 33 comma
1 TUF della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
4
.
4
Attività consistente nella istituzione, organizzazione e promozione di fondi comuni di
investimento e amministrazione dei rapporti con i partecipanti; gestione del patrimonio dei
fondi comuni di investimento e delle SICAV, mediante investimenti in strumenti finanziari,
crediti, beni immobili o mobili
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1.3 La centralità del risparmio nel ciclo del reddito
Il tasso di crescita di qualsiasi paese è una variabile in prevalente
misura dipendente dal rapporto che lega l’economia ”reale” (ovvero
l’economia produttiva) all’andamento della financial industry (economia
finanziaria).
Ecco che sotto questa visione appare subito centrale il ruolo delle
famiglie. Esse infatti hanno un reddito disponibile che non consumano
interamente determinando il risparmio, grandezza essenziale nell’andamento
circolare del reddito
5
. Se ammettiamo ad esempio guadagni di portafoglio
realizzati dall’investitore famiglie, queste spingeranno la curva dei consumi
derivanti dal nuovo reddito disponibile. Ma non tutto il nuovo reddito verrà
consumato e il risparmio verrà investito nuovamente. Ecco quindi altre
risorse a disposizione delle imprese, per impieghi in attività produttive, e per
lo Stato. Nuovi guadagni alimenteranno ancora il ciclo. Affinché questo
avvenga è fondamentale che vi sia un sistema sviluppato ed organizzato in
grado di collegare le famiglie con imprese e P.A., sistema di cui è parte il
mercato mobiliare.
Ecco allora assurgere a fondamento costituzionale il risparmio ex art.
47 cost. che recita: “La repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, controlla e coordina l’esercizio del credito”. Da questo assunto
parte una serie di regole, leggi e direttive comunitarie protese alla tutela
dell’investitore perseguendola sia nei punti di diretto contatto tra sistema e
investitore (prospetto informativo, sollecitazione al pubblico risparmio,
servizi di investimento) sia nelle più ampie finalità di stabilità, trasparenza e
prevenzione delle crisi. Infine è da notare che le numerose falle emerse
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Così come descritto dall’intervento di apertura di un <seminario per la didattica> organizzato
nell’ambito del corso di Diritto dei mercati finanziari nella facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Roma <La Sapienza> di M. BESSONE
6
recentemente (bond argentini, Cirio, Parmalat) non possono considerarsi
semplici successioni di “fallimento” del mercato ma il bisogno urgente di
integrazione, revisione e riforma di carattere forte, tanto quanto questi
episodi, di alcune norme per evitare nuove crisi di sistema
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1.4 L’ evoluzione normativa
Una delle prime leggi degne di nota e quella che istituiva la CONSOB
nel ’74 con la quale non cambiava l’ordinamento della borsa ma
l’architettura degli organi predisposti al controllo
6
.
Poi abbiamo la legge n. 77/83 che regola i fondi comuni di investimento
e i controlli della CONSOB sulla sollecitazione all’investimento.
Dal 1985 interviene la Comunità europea con le sue direttive e si
comincia ad avere un forte impulso a legiferare.
La prima vera legge organica è stata varata nel ’91 con la legge n. 1 del
2 gennaio (c.d. legge SIM) che constava di due punti fondamentali:
9 la riserva alle SIM in materia di intermediazione mobiliare
9 il principio della “concentrazione degli scambi in borsa” secondo il quale
vi era l’obbligo di negoziare i valori mobiliari esclusivamente sui mercati
regolamentati.
Successivamente in virtù di dare attuazione alle direttive comunitarie in
tema di libera circolazione dei servizi finanziari nella C.E. la legge n. 1/91 è
stata quasi del tutto abrogata dal Dlgs n .415/96 ovvero il c.d. decreto
Eurosim che consta dei seguenti punti:
9 Eliminazione riserva di attività di intermediazione mobiliare alle SIM
9 Privatizzazione della borsa valori e degli altri mercati regolamentati
(la gestione assume carattere di impresa ed è esercitata da una S.p.A.)
9 Creazione di un mercato unico europeo (secondo il principio del mutuo
riconoscimento
7
)
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Alla CONSOB venne assegnato un duplice ordine di compiti: l’attività di controllo del
funzionamento delle borse valori e poteri ordinatori in tema società. Scopo era quello di
assicurare la cosiddetta trasparenza. Erano i compiti prima spettanti alle Camere di
commercio e alle autorità locali di borsa.
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Poi abbiamo avuto il Dlgs n. 58/98 che ha costituito il T.U.F.
riferimento in materia di intermediazione mobiliare, che raggruppa la
disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria.
È entrata, infine, in vigore, nel 2004, la riforma del diritto societario con
implicazioni di modifica e integrazione del TUF e nuovi disegni di legge si
elaborano , come il ddl 3328 sulla tutela del risparmio, dopo gli scandali
recenti
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Principio comunitario secondo il quale una impresa di investimento comunitaria e\o non
comunitaria può esercitare i servizi di investimento attesi i vincoli e le autorizzazioni
richieste.
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ξ Cap. 2 La Tutela nelle forme di controllo e di
vigilanza
2.1 la tutela come controlli
La tutela, nello specifico, del mercato mobiliare è la convergenza di
discipline proprie di regolamentazione del mercato stesso e del diritto
societario che si intersecano e si integrano come sistema atto alla
salvaguardia del risparmio e alla generazione di fiducia nelle famiglie per la
crescita dell’economia finanziaria come supporto all’economia reale.
Qui di seguito è offerta una visione della tutela come serie articolata ed
organizzata di controlli sull’attività di gestione degli operatori abilitati nel
mercato mobiliare. Alcuni di questi sono interni (collegio sindacale), altri
esterni privati (società di revisione e banca depositaria), e infine altri esterni
pubblici (CONSOB e Bankitalia).
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2.2 I controlli interni: il collegio sindacale e la
riforma del diritto societario
La “legge Draghi” dlgs. n. 58/98 ha modificato funzioni, composizione e
poteri del collegio sindacale con riferimento alle società quotate al fine di
rendere più incisivo il controllo sull’amministrazione; in particolare il
controllo contabile resta affidato in via esclusiva alle società di revisione.
Sono altresì ampliati i poteri del collegio sindacale che potrà chiedere notizie
anche in riferimento alle società controllate e potrà impugnare le delibere del
CDA che non sono conformi alla legge o allo statuto (si badi che si tratta di
un controllo di legittimità, non di merito).
Con riguardo alla contabilità i sindaci sono tenuti solo a verificare
l’esistenza di procedure interne e il grado di affidabilità del sistema
contabile.
Il nuovo diritto societario del 2004 ha sostituito integralmente il titolo v
del codice civile. La nuova normativa fissa i seguenti doveri al collegio
sindacale, in particolare “vigilare”:
9 Sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori
nel porre in essere i fatti di gestione (c.d. controllo di legalità)
9 Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare
riferimento: all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e al concreto funzionamento di detto assetto
(definibile controllo di correttezza gestionale)