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investimento immobiliare compreso. Fondi immobiliari e Siiq si propongono oggi come il perno
principale di un innovativo rapporto tra finanza e immobiliare: il luogo dove queste due culture e
queste due professionalità fisicamente si incontrano.
L’analisi proposta si articola, in origine dai fondi comuni di investimento immobiliare,
esaminandone la normativa di riferimento e la dimensione e la prospettiva di crescita del mercato,
per poi propendere in seguito, partendo dall’esperienza estera, allo studio delle società di
investimento immobiliare quotate, con particolare riferimento alle peculiarità e agli effetti
dell’introduzione nella realtà italiana di tale innovativo strumento. L’ultimo passaggio rappresenta il
nodo centrale del presente contributo, un confronto critico dei due veicoli di investimento
immobiliare, con l’obbiettivo di fare emergere i punti di forza e i limiti degli stessi, relativi ad
alcuni aspetti di significativa rilevanza, ed effettuare delle considerazioni in merito alla possibile
convivenza, complementarietà e competizione degli strumenti esaminati.
Infine, alcuni ringraziamenti. Fondamentale è stato il contributo, in termini di consigli, di
assistenza, ma anche per i documenti a me forniti, del Prof. Valter Mainetti e dell’Avv. Flavia
Teatini di Sorgente SGR, ai quali va un doveroso ringraziamento. Esprimo la mia gratitudine nei
confronti dell’Ing. Lorenzo Greppi del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano per gli
aggiornamenti a me inviati dell’indice di borsa dei fondi immobiliari GLOBAL FD e all’Avv.
Francescotti per la sua assistenza in materia fiscale. Inoltre, indispensabile durante il percorso
universitario, è stato per me il supporto e l’appoggio incondizionato dei miei genitori. Voglio
ricordare tutti gli amici che mi sono stati vicino in questi cinque anni di esperienza universitaria,
che per la loro numerosità non posso citare singolarmente, fra i quali devo assolutamente
menzionare Carlo, la Giulia e la Marghe, Lollo per l’assistenza tecnica del personal computer, il
sindaco Igor per il servizio di ricerca bibliografica. Infine non voglio dimenticare il gruppo
dell’U.S.Barcaccia e il suo mitico inno, a dimostrazione di come lo sport possa contribuire a
liberare la mente da molte difficoltà. Grazie a tutti.
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Ma il ringraziamento più grosso lo devo alla Fede che con la sua presenza e il suo affetto ha reso
tutto più facile.
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Fondi immobiliari
Fondi comuni di investimento
I fondi comuni di investimento sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con la legge del 23
marzo 1983, n. 77, successivamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF). In attuazione a quanto previsto dall’articolo n. 37 del
TUF è stato successivamente emanato il Decreto del Ministero del Tesoro 24 maggio 1999, n. 228,
contenente il “Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono
essere uniformati i fondi comuni di investimento”; regolamento che è stato più volte emendato ed
integrato come da ultimo dal D. Lgs. n. 351/2001 (convertito dalla legge n. 410/2001) e dal D. Lgs.
n. 47/2003. Sempre nel rispetto di quanto sancito dal TUF sono stati emanati e, successivamente,
approvati alcuni provvedimenti attuativi di particolare rilevanza. La nozione giuridica di fondo
comune è intesa come: “un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità
di partecipanti, gestito in monte”. Ne consegue, che gli elementi essenziali del fondo possono essere
sintetizzati:
ξ patrimonio suddiviso in quote di eguale valore unitario;
ξ pluralità di sottoscrittori;
ξ gestione collettiva delegata ad un intermediario professionale (SGR);
ξ autonomia patrimoniale rispetto alla SGR;
ξ diversificazione degli investimenti.
Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni
di quote; i conferimenti dei partecipanti, in denaro o in natura, costituiscono un patrimonio
autonomo privo di personalità giuridica e distinto rispetto a quello della SGR che se ne occupa della
gestione. Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento (OICR) sono rappresentate da
certificati nominativi o al portatore; in alternativa all’emissione dei singoli certificati, può essere
previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote.
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Fondi immobiliari
Rientrano nella vasta gamma di fondi comuni di investimento i fondi immobiliari, definiti secondo
l’art. 1 del Regolamento ministeriale sui fondi comuni (introdotto con il D. M. n. 228/1999), “i
fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e
partecipazioni in società immobiliari”. Il fondo immobiliare è un prodotto di risparmio gestito che
ha come obbiettivo la costituzione di un portafoglio di beni reali, calibrato sulla base di criteri di
ottimizzazione economico-finanziaria, amministrato operativamente al fine di ricavare un reddito
annuale ed eventuali incrementi di valore (Merola 2004). La peculiarità di questa tipologia di fondi
consiste, nel panorama del risparmio gestito, nella rappresentazione di una figura ibrida tra finanza
ed immobiliare, con un ciclo produttivo atipico e differenziato rispetto a quello caratteristico della
gestione di prodotti finanziari mobiliari. Nato per investitori di medie piccole dimensioni
I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (OICR)
FONDI CHIUSI
FONDI APERTI
FONDI MOBILIARI
FONDI DI PRIVATE
EQUITY
FONDI DI VENTURE
CAPITAL
FONDI IMMOBILIARI
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rappresenta uno strumento alternativo per affiancare l’investimento immobiliare a quello mobiliare.
Dalla definizione di fondo immobiliare si comprendono i due elementi distintivi: l’oggetto
dell’investimento e i concetti di esclusività e prevalenza.
Per investimento immobiliare deve intendersi l’acquisto di immobili di qualsiasi tipo, compresi i
diritti reali immobiliari e le partecipazioni in società immobiliari. Mentre le prime due categorie di
investimento immobiliare non creano particolari dubbi interpretativi, l’attenzione va posta alla
nozione di partecipazioni in società immobiliari. A tal proposito il D. M. n. 47/2003 definisce le
partecipazioni in società immobiliari come le partecipazioni “in società di capitali che svolgono
attività di costruzione, valorizzazione, acquisto, alienazione e gestione di immobili”. In particolare
la normativa attualmente in vigore, prevede la possibilità per i fondi immobiliari di acquistare
immobili o società che possiedono beni immobili, ma anche di investire in società che svolgono una
attività imprenditoriale nella gestione degli immobili stessi. Rientrano nell’attività di gestione e
valorizzazione immobiliare tutte quelle attività di asset management, property management e
facility management, dirette ad accrescere il valore economico di un bene immobile attraverso
l’edificazione, il risanamento, il recupero, la ristrutturazione, il restauro e la riqualificazione. Altro
aspetto da non trascurare riguarda la possibilità di investimento in società di costruzioni. In
particolare un Provvedimento della Banca di Italia del 1999, vieta esplicitamente ai fondi
immobiliari l’attività diretta di costruzione. Divieto penalizzante, che di fatto, limiterebbe il raggio
d’azione dei fondi immobiliari alla compravendita di beni immobili finiti o in buono stato. Per
contro l’inclusione di tale attività diretta di costruzione rende possibile uno sconfinamento rispetto
al profilo di rischio tipicamente associato a uno strumento come il fondo immobiliare. In sintesi
viene concesso ai fondi immobiliari di appaltare a imprese specializzate l’attività di costruzione
relativa ai propri terreni o agli immobili, per la valorizzazione degli asset in portafoglio, e di
investire in partecipazioni in società di costruzione. Dall’altro lato Banca di Italia, al fine di
bilanciare le esigenze contrapposte precedentemente illustrate, ha disposto che “il fondo
immobiliare non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura
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superiore al 10% delle proprie attività in società immobiliari che prevedono nel proprio oggetto
sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione”.
I concetti di esclusività e prevalenza vengono precisati nell’art. 12-bis del D. M. 228/1999 che
definisce il fondo immobiliare quel fondo il cui patrimonio è investito “in misura non inferiore ai
due terzi del valore complessivo del fondo” in beni immobili, diritti reali immobiliari,
partecipazioni in società immobiliari. Tale definizione pone in risalto i due concetti chiave, la
prevalenza, vale a dire che almeno i due terzi del patrimonio del fondo, circa pari al 66,67% del
totale, deve essere investito in valori immobiliari, e l’esclusività, infatti non essendo previsto alcun
limite massimo, l’investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società
immobiliari può raggiungere la soglia del 100%. Lo stesso articolo citato in precedenza prevede la
possibilità di deroga della soglia minima dei due terzi del patrimonio del fondo, nel caso in cui
almeno il 20% dello stesso sia investito in “strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di
cartolarizzazione aventi per oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari, o crediti garantiti da
ipoteca immobiliare”; solo in tale circostanza l’ammontare dell’investimento in beni immobili,
diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari può scendere al 51% del valore
complessivo del fondo stesso. I limiti minimi d’investimento previsti, devono essere raggiunti entro
24 mesi dall’avvio dell’operatività e devono essere costantemente rispettati. La precisa
individuazione della soglia minima di investimento in presenza della quale un fondo possa dirsi
immobiliare, delimita nitidamente il campo di applicazione della normativa sui fondi immobiliari,
rendendola inapplicabile per tutti quei fondi che pur investendo in valori immobiliari, non rispettino
le soglie minime sopra indicate. Da sottolineare che con il patrimonio eccedente l’investimento
minimo in beni immobiliari, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e,
eventualmente, strumenti di cartolarizzazione, il fondo immobiliare può acquistare tutti gli altri beni
indicati dall’art. 4 del Regolamento ministeriale sui fondi comuni: strumenti finanziari quotati e non
quotati in un mercato regolamentare, depositi bancari, crediti e titoli rappresentativi di crediti, altri
beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una
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periodicità almeno semestrale. In genere la scelta dell’investimento residuale ricade su beni
caratterizzati da una immediata liquidità.
Classificazione dei fondi immobiliari
Il fondo immobiliare nasce come fondo chiuso, ovvero costituito da un capitale predeterminato,
suddiviso in un numero definito di quote sottoscritte dagli investitori, per i quali il diritto di
rimborso dell’investimento effettuato è riconosciuto solo a scadenze fisse e predeterminate: al
termine della vita del fondo (liquidazione) o a fronte di disinvestimenti effettuati dalla SGR in vista
della liquidazione del fondo. Fermo restando tale principio di base, vale a dire l’obbligatoria
istituzione in forma chiusa, la nuova normativa e specificatamente l’art. 7 del D. M. 47/03 ha fatto
un significativo passo avanti, disegnando nuovi connotati ai fondi immobiliari, conferendo loro una
maggiore flessibilità e collocandoli in una posizione intermedia tra i fondi aperti e i fondi chiusi.
Tali fondi definiti semi-aperti o semi-chiusi si caratterizzano dalla possibilità, a scadenze
predeterminate e appositamente programmate, per i partecipanti di uscire dall’investimento
esercitando il diritto di rimborso anticipato totale o parziale, per i sottoscrittori di entrare nel fondo
immobiliare direttamente in occasione della nuova sottoscrizione. La facoltà riconosciuta ai fondi
chiusi di raccogliere il patrimonio mediante una o più emissioni di quote non trasforma il suddetto
diritto in una pretesa azionabile in qualsiasi momento, piuttosto offre a tali fondi un’opportunità in
più per effettuare collocamenti successivi, riaprire le sottoscrizioni, aumentare il proprio patrimonio
mediante l’ingresso di nuove risorse economiche e contemporaneamente riconoscere ai propri
partecipanti una way out importante per la smobilizzazione del proprio investimento, fattore
incentivante per la partecipazione degli investitori retail.
I fondi immobiliari non si differenziano solo per la forma di costituzione, ma anche per la tipologia
di soggetti a cui sono destinati. Infatti il fondo può essere rivolto alla generalità degli investitori,
senza alcuna distinzione in merito la loro natura o le loro caratteristiche giuridiche, in tal caso il
prodotto di risparmio gestito è destinato al segmento ratail; dall’altro lato i destinatari possono
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essere per esempio, banche, assicurazioni, fondi pensione, persone fisiche e giuridiche ed enti in
possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni di strumenti finanziari, ovvero
investitori qualificati. In ogni caso Banca d’Italia vigila per salvaguardare il principio fondamentale
della pluralità dei sottoscrittori delle quote. Nel caso dei fondi immobiliari riservati a investitori
qualificati, i quali si presume che abbiano una competenza economica e finanziaria superiore
rispetto alla generalità dei risparmiatori, non sono richiesti né il prospetto informativo né la
quotazione in borsa: è sufficiente l’approvazione del regolamento da parte della Banca di Italia. Le
relative quote di partecipazione possono essere oggetto di scambio solo tra controparti aventi le
medesime caratteristiche.
Una ulteriore distinzione dei fondi immobiliari può essere evidenziata sulla base della modalità di
partecipazione e di sottoscrizione delle quote. A tal proposito l’art. 14 del Regolamento ministeriale
sui fondi comuni prevede che ”i soggetti interessati a partecipare ad un fondo chiuso possono
sottoscrivere le quote del fondo (…) mediante versamenti di un importo corrispondente al valore
delle quote di partecipazione”. In presenza di tale ipotesi si parla di fondi ordinari. Accanto a questa
modalità di partecipazione, l’attuale normativa in materia prevede una ulteriore possibilità, vale a
dire la sottoscrizione delle quote del fondo, in tutto o in parte, mediante il conferimento o l’apporto
di beni immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari. Quando è prevista
tale possibilità, si parla comunemente di fondi immobiliari ad apporto. Questi ultimi, si suddividono
a loro volta in base alla natura del soggetto conferente, in fondi immobiliari ad apporto privato,
caratterizzati da una partecipazione dei conferenti pubblici inferiore al 51% del portafoglio e in
fondi immobiliari ad apporto pubblico se la costituzione del fondo avviene mediante l’apporto per
una quota almeno pari alla soglia del 51% del valore del fondo, di beni immobili e diritti reali su
beni immobili da parte dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di Regioni, di enti locali e loro
consorzi e di società possedute interamente, anche indirettamente, dai medesimi soggetti. La
modalità di sottoscrizione delle quote mediante il conferimento dei beni è lasciata alla libera
autonomia regolamentare dei fondi. La stima dei conferimenti assume una importanza significativa
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ed è opportunamente disciplinata. In particolare è richiesto al fondo, ove i beni conferiti non siano
negoziati all’interno di mercati regolamentati, l’acquisto di una apposita relazione di stima elaborata
in data non anteriore a 30 giorni dalla stipula dell’atto, da parte di esperti indipendenti; il valore
attestato da tale relazione non deve essere inferiore al valore delle quote emesse a fronte
dell’apporto, al fine di evitare un collocamento sopra la pari. Inoltre risulta necessaria la valutazione
di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei
conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all’attività di sollecitazione svolta dal
fondo. Detta valutazione può essere predisposta da esperti indipendenti, nel caso in cui questi siano
in grado di soddisfare i necessari requisiti professionali. Tali accorgimenti normativi risultano
indispensabili al fine di ridurre la possibilità di accordi tra la SGR ed i soggetti apportanti, andando
così a tutelare gli altri sottoscrittori del fondo. La modalità di costituzione del patrimonio
immobiliare mediante l’apporto presenta diversi benefici:
- la valorizzazione del patrimonio conferito e la distribuzione dei proventi ai sottoscrittori
delle quote;
- l’utilizzo di competenze manageriali specializzate nel settore immobiliare, evitando le spese
del mantenimento dell’asset nella propria struttura, minimizzando i relativi costi di gestione
grazie anche ad un regime fiscale favorevole;
- la trasformazione dell’immobilizzazione in un investimento di natura finanziaria;
- gli investitori possono valutare ex ante le peculiarità del portafoglio immobiliare e la
rispettiva redditività, mediante la stima delle performance attese, conoscendo le
caratteristiche tecniche e del rendimento storico del portafoglio.
Per completezza è opportuno ricordare che ulteriori classificazioni dei fondi immobiliari possono
essere effettuate in base all’oggetto di attività prevalente in cui investono e da cui ritraggono la
maggior parte del reddito, distinguendo i fondi generalisti, quando il patrimonio è allocato in
immobili di diversa tipologia, dai fondi specializzati, che concentrano i loro investimenti
prevalentemente in uno specifico comparto immobiliare, operando in genere solo una