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delicata questione della giurisdizione di responsabilità amministrativa, adeguandosi
alle nuove realtà che si andavano costruendo.
I dilemmi principali da risolvere consistevano sostanzialmente nel chiarimento
di due concetti particolarmente importanti: occorreva stabilire innanzitutto il livello
di responsabilità a cui potevano essere assoggettati gli individui che, in base
all’incarico ricoperto ovvero alla posizione assunta in un determinato contesto, si
fossero trovati nella possibilità di gestire erogazioni pubbliche ed avessero
provocato dei danni patrimoniali nei confronti dell’amministrazione che in quel
momento rappresentavano. In secondo luogo era assolutamente necessario chiarire
in maniera esplicita a chi competesse giudicare in merito agli eventuali danni
economici causati all’interesse pubblico, qualunque fosse stata la modalità di
realizzazione degli stessi.
In questo contesto, a fianco di situazioni che erano state tradizionalmente
trattate in un certo modo, ne emergevano prepotentemente di nuove con
protagonisti diversi; ciò scaturiva evidentemente da un cambiamento di rotta nei
sistemi con i quali le pubbliche amministrazioni intendevano affrontare le nuove
problematiche che venivano ad esse affidate, cercando di ottimizzare i risultati
Pagina 3
tramite un utilizzo adeguato delle risorse disponibili ed una ricerca costante dei
migliori criteri di economicità ed efficienza.
Negli ultimi decenni questo nuovo modo di agire ha caratterizzato le continue
vicende di privatizzazione di aziende e di settori, la cui gestione era stata
storicamente lasciata totalmente in mano statale, con la conseguente tendenza ad
affidare a soggetti privati la realizzazione di opere con finalità essenzialmente
pubbliche.
Numerose sentenze giurisdizionali e varie tesi dottrinali si sono succedute nel
recente passato con lo scopo di cercare di definire dei parametri di riferimento
entro i quali muoversi per determinare le responsabilità di ogni parte interessata ed
il conseguente meccanismo sanzionatorio a cui la stessa debba essere sottoposta.
I soggetti che usufruiscono di erogazioni pubbliche da destinare a finalità
specifiche e che, intenzionalmente, provocano un danno patrimoniale all’interesse
pubblico, devono essere considerati tutti nello stesso modo dal punto di vista
sanzionatorio, indipendentemente dalle modalità con le quali il fatto viene
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commesso e dalle caratteristiche originarie degli stessi? A chi compete giudicare la
loro responsabilità amministrativa e con quali conseguenze?
La problematica non è di poco conto; la legislazione vigente offre, infatti,
alcuni strumenti alle amministrazioni pubbliche che consentono loro di potersi
avvalere delle prestazioni di soggetti di natura totalmente privata per il
raggiungimento di determinati obiettivi di carattere generale.
In tali situazioni la modalità scelta per il perseguimento del fine ultimo è
quella ritenuta più opportuna e presuppone l’affidamento di finanziamenti pubblici
appositamente predisposti, talvolta di entità rilevante, a favore delle strutture
beneficiarie.
Ma succede sovente che gli amministratori dei fondi ricevuti li gestiscano in
maniera illecita ovvero li distraggano dall’impiego per il quale sono stati destinati.
Alcune ordinanze della Corte di Cassazione
1
hanno approfondito l’ambito
soggettivo ed oggettivo della giurisdizione di responsabilità amministrativa
1
La Corte di Cassazione è organo supremo della giustizia cui è affidata l’osservanza e
l’uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e l’unità del
Pagina 5
riproponendo, in particolare, due importanti questioni che ricorrono
frequentemente in relazione ai limiti estensivi della giurisdizione della Corte dei
Conti
2
ed alle condizioni in forza delle quali un soggetto privato che riceve
finanziamenti pubblici possa essere considerato, nel corso dello svolgimento
dell’attività che gli è stata demandata, alla stregua dell’apparato pubblico che ha il
diritto oggettivo nazionale. La posizione della Corte suprema, superiore a quella di qualsiasi altro
organo giurisdizionale, attribuisce alle decisioni emesse da essa una particolare importanza per i
giudici inferiori, dato che una diversa interpretazione potrebbe essere cassata se fosse contraria
all’orientamento della Corte. Da ogni sentenza della Corte, infatti, si estraggono delle massime che
costituiscono il repertorio della giurisprudenza della cassazione.
2
La Corte dei Conti è organo della giurisdizione speciale, dotato di competenza specifica, che
ha giurisdizione nelle materie concernenti la contabilità pubblica e nelle varie materie
specificamente previste dalla legge. Svolge un controllo di legittimità di tipo preventivo e
successivo relativamente agli atti posti in essere dal Governo. Tale organo ha la funzione di
giudicare sulle responsabilità e sui conti di tutti coloro che hanno maneggiato denaro
appartenente alle pubbliche amministrazioni o, in generale, valori o denaro appartenenti allo
Stato.
La Corte dei Conti, inoltre, è legittimata a conoscere i danni arrecati all’erario dello Stato
dall’operato di pubblici funzionari. Infine è competente a giudicare sui ricorsi relativi alle pensioni
civili e di guerra. La Corte dei Conti è attualmente disciplinata dal Testo Unico del 12 luglio 1934
numero 1214, legge più volte modificata e integrata. L’organo di autogoverno della Corte dei Conti
è il Consiglio di presidenza. Il controllo di legittimità viene posto in essere attraverso l’istituto del
visto e della registrazione.
Pagina 6
compito di realizzare le finalità per le quali sono stati stanziati i suddetti fondi
3
. E ciò
ha fondamentalmente stravolto alcuni canoni di valutazione che avevano
caratterizzato nel passato situazioni analoghe.
In questo contesto un momento decisivo di svolta è sicuramente
rappresentato dall’ordinanza n. 4511 del 1 marzo 2006 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, che si presenta come una pronuncia fortemente innovativa nel
delicato settore della definizione del campo di giurisdizione di responsabilità
amministrativa con riferimento all’indebito utilizzo da parte di soggetti privati di
finanziamenti pubblici ricevuti per la realizzazione di una determinata finalità.
Nell’ambito della decisione finale presa al termine dell’esame del caso, emergeva
inequivocabilmente come i giudici avessero affermato in maniera esplicita il
concetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità di
amministratori o appartenenti ad una società privata relativamente all’uso non
legittimo di finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione
4
.
3
D’AURIA Gaetano, “Finanziamenti pubblici a privati e responsabilità amministrativa”, Giornale
di diritto amministrativo, fasc. 9, 2006.
4
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza 1 marzo 2006 n. 4511.
Pagina 7
GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI E LA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici
economici
5
per eventuali danni da questi provocati, nell’esercizio della loro attività
imprenditoriale, nei confronti della struttura stessa della quale facevano parte è
stata sempre storicamente sottoposta al giudizio dell’autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte di Cassazione, per un periodo di tempo molto lungo, è stata, del
resto, ferma sul concetto di giurisdizione sulla responsabilità amministrativa da
affidare alla valutazione dei tribunali della magistratura per fatti volontariamente
commessi da soggetti appartenenti ad un ente pubblico economico con
conseguente provocazione di danno patrimoniale nei confronti dello stesso.
5
L’ente pubblico economico è un ente che appartiene al sistema pubblico; lavora alla
produzione di beni e servizi per la collettività con l’obiettivo di raggiungere anche risultati
economici (tali sono, per esempio, le aziende che distribuiscono gas, luce, acqua).
Pagina 8
Le eccezioni a questa tesi riguardavano poche situazioni, peraltro abbastanza
rare, in cui il giudizio di responsabilità diventava di competenza della Corte dei
Conti
6
.
Questo pensiero ha governato l’attività dell’organo supremo di Cassazione
fino all’anno 2003, in cui vi è stato un importantissimo punto di svolta
7
che ha, di
fatto, stravolto le considerazioni che fino ad allora avevano gestito le controversie in
materia di responsabilità amministrativa.
Tale variazione consisteva fondamentalmente nell’equiparare la posizione
degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici economici a quella degli
appartenenti ad ogni altra pubblica amministrazione, sancendo così di fatto che la
giurisdizione della Corte dei Conti in materia si estendesse anche a tutte quelle
6
La giurisdizione della Corte dei Conti riguardava quasi esclusivamente le ipotesi di danni
provocati dai soggetti interessati nell’esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione ovvero di
funzioni pubbliche svolte in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici non
economici.
7
La pronuncia della Corte di Cassazione che ne ha determinato un vero e proprio revirement
in materia va considerata l’ordinanza delle Sezioni Unite Civili 22 dicembre 2003 n. 19667.
Pagina 9
controversie che precedentemente erano state sempre affidate alla valutazione
dell’autorità giudiziaria ordinaria
8
.
8
D’AURIA Gaetano, “Finanziamenti pubblici a privati e responsabilità amministrativa”, op. cit.,
pag. 970.
10
Pagina
1. Il “revirement” operato dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con il dispositivo della pronuncia del 2003, mutando
un consolidatissimo orientamento negativo, ha riconosciuto la giurisdizione del
giudice contabile e, dunque, la possibile responsabilità degli amministratori in
ragione del danno cagionato all’ente per la scorretta gestione delle pubbliche
risorse
9
.
Tale ordinanza può rappresentare una svolta paragonabile a quella della
sentenza n. 500/1999
10
e può aprire rilevanti prospettive in ordine all’intero sistema
9
URSI Riccardo, “Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità erariale
degli amministratori delle imprese pubbliche”, Il foro amministrativo C.d.S., fasc. 3, 2004.
10
La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 22 luglio 1999
esamina il ricorso proposto da un Comune contro un soggetto privato per regolamento preventivo
di giurisdizione in relazione ad un giudizio pendente presso un Tribunale ordinario, che aveva
condannato l’ente pubblico al risarcimento dei danni. Nella fattispecie esaminata veniva proposto
il problema della configurabilità della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile,
della Pubblica Amministrazione per il risarcimento dei danni derivanti ai soggetti privati dalla
emanazione di atti o di provvedimenti amministrativi illegittimi.
La Cassazione si esprime per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di
giurisdizione, in quanto la questione proposta configura una situazione di merito alla luce di varie
Pagina
11
delle responsabilità pubbliche e del conseguente riparto di giurisdizione, che
inducono a prevedere un’altra mutazione genetica del sistema di giustizia
amministrativa
11
.
Con l’importante e significativa decisione la Suprema Corte ha ritenuto che i
giudizi di responsabilità amministrativa di funzionari ed impiegati di enti pubblici
economici, connotati dall’assenza di discrezionalità gestionale e di libertà
imprenditoriale e sottoposti alle regole inderogabili della contabilità pubblica, sono
attribuiti alla Corte dei Conti. La Cassazione fonda il proprio convincimento su una
serie di argomentazioni tratte dalla recente legislazione, nonché dall’indirizzo
giurisprudenziale in materia, consistente nel tracciare le linee di demarcazione tra
pubblico e privato, nel quadro anche del processo di trasformazione in atto relativo
considerazioni, tra le quali emerge una nuova lettura della normativa civilistica tesa ad ampliare
l’area della risarcibilità conseguente al pregiudizio sofferto, rivedendo il concetto di “danno
ingiusto” e collegandolo non soltanto alla presunta lesione di un diritto soggettivo, ma tenendo
presente anche l’interesse legittimo colpito.
11
URSI Riccardo, “Verso la giurisdizione esclusiva del giudice contabile: la responsabilità
erariale degli amministratori delle imprese pubbliche”, op. cit, pagg. 693‐710.
Pagina
12
al profilo soggettivo della pubblica amministrazione in generale ed a quello
oggettivo dell’attività amministrativa
12
.
La decisione in merito risulta profondamente innovativa per l’affermata
giurisdizione della Corte dei Conti sull’area produttiva del danno, disciplinata in
tutto o in parte dal diritto comune, posta in essere dai dipendenti degli enti pubblici
economici nell’uso di risorse finanziarie pubbliche e in relazione ai fini istituzionali
propri dell’ente
13
.
Il tema dominante del revirement operato dalla Cassazione consiste
essenzialmente nell’affrontare la problematica relativa all’ambito di estensione della
giurisdizione contabile nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti dei
dipendenti e degli amministratori degli enti pubblici economici, ripercorrendone
l’evoluzione storica. In particolare, risulta importante esaminare la questione
relativa alla possibilità di estendere agli illeciti commessi dagli amministratori e dai
dipendenti degli enti pubblici economici le disposizioni che disciplinano il regime
12
VISCA Maria Antonietta, “La giurisdizione della Corte dei Conti sull’attività privata di
amministratori e dipendenti degli enti pubblici economici”, Giustizia civile, fasc. 9, 2004.
13
Ibidem, pt. 1, pagg. 2044‐2046.
Pagina
13
della responsabilità amministrativa e, soprattutto, della competenza del giudice
contabile
14
.
A questo proposito viene affermato che “alla Corte dei Conti spetta la
giurisdizione nei giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti illeciti commessi
dai dipendenti o dagli amministratori degli enti pubblici economici dopo l’entrata in
vigore della legge 20/1994
15
”
16
. Dopo un’attenta analisi di tale pronuncia si rileva
che la soluzione prospettata dalla Corte di Cassazione appare certamente
condivisibile
17
.
In definitiva si può tranquillamente concludere l’analisi del fenomeno
giurisprudenziale sostenendo l’apertura della Corte di Cassazione in ordine alla
14
ASTEGIANO Giancarlo, “Gli illeciti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici
economici: dal giudice ordinario al giudice contabile”, Giurisprudenza italiana, fasc. 10, 2004.
15
Parlamento Italiano, Legge 14 gennaio 1994 n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei Conti”, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 10, 14 gennaio
1994.
16
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza 22 dicembre 2003 n. 19667, cit..
17
ASTEGIANO Giancarlo, “Gli illeciti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici
economici: dal giudice ordinario al giudice contabile”, op. cit., pagg. 1834‐1838.
Pagina
14
giurisdizione della Corte dei Conti in materia degli amministratori degli enti pubblici
economici e società per azioni locali a prevalente partecipazione pubblica
18
.
18
PINOTTI Cinthia, “La responsabilità degli amministratori di società, tra riforma del diritto
societario ed evoluzione della giurisprudenza, con particolare riferimento alle società a
partecipazione pubblica”, Rassegna giuridica dell’energia elettrica, fasc. 3, 2004.