2
quanto è accaduto nel passaggio dalla società industriale alla Società
dell’informazione, si pone il problema di capire cosa diventa il singolo
mentre realizza di vivere all’interno di una società globale, in cui si
richiede al cittadino una nuova preparazione più completa e diversa da
quella necessaria nella società industriale, al fine di difendersi dal
potere dei mass-media di influenzare l’intera società umana
(1)
.
L’informazione, quindi, si presenta come tema strettamente attuale e
d’indiscusso interesse per gli studiosi di varie branche del sapere. Nel
presente lavoro, dopo aver svolto alcune osservazioni circa il concetto
di informazione - e le sue accezioni - e l’importanza dell’informazione
nel mercato finanziario, si procede ad analizzare il tema della tutela
penale dell’informazione societaria alla luce delle varie riforme
succedutesi dal 1974 al 2005. Si prosegue, poi, con l’esame degli
aspetti problematici delle fattispecie di False comunicazioni sociali,
nella vecchia e nella nuova disciplina; e si conclude con l’analisi del
tema della tutela penale delle funzioni di vigilanza di Banca d’Italia,
Consob e Isvap alla luce delle recenti riforme di cui, rispettivamente,
alla legge n. 62/2005 e al d. lgs. 262/2005.
______
( 1 )
BENEDETTO XVI, I media: rete di comunicazione, comunione e cooperazione, 40° Giornata
mondiale delle comunicazioni sociali, 28 Maggio 2006;
3
2. L’INFORMAZIONE
2.1. Significati del termine.
Nella realtà contemporanea il termine informazione è usato per
rappresentare fenomeni, sostanzialmente oltre che giuridicamente,
diversi. Esso ha assunto, ormai, una molteplicità di significati. Più in
particolare, sotto il profilo contenutistico, per informazione si intende
<< qualsiasi dato rappresentativo della realtà che viene conservato da
un soggetto oppure comunicato da un soggetto ad un altro >>
(2)
. Sotto
il profilo funzionalistico, invece, con il termine informazione si
comprendono tutte quelle attività di comunicazione al pubblico svolte
da taluni mezzi, quali la stampa, la radio e la televisione.
Nell’accezione specialistica, infine, l’informazione integra un obbligo
posto a carico di taluni soggetti quando entrano in rapporto con altri,
come avviene nelle trattative contrattuali o nella presentazione di beni
o servizi oggetto di rapporti giuridici. Osservato che la classificazione
esposta non è da considerarsi esaustiva, va aggiunto che << il termine
informazione è di moda sicché il suo uso e abuso è assai frequente. Ci
si imbatte negli usi più svariati del termine : dall’ << era
______
( 2 )
ZENO-ZENCOVICH, voce << Informazione ( profili civilistici ) >>, in Dig. disc. priv.,
sez. civile, IX, Torino, 1995, pp. 420-427 .
4
dell’informazione >>, all’<<informazione spettacolo>>, dal <<diritto
di informazione >> al <<diritto all’informazione>>, dal <<bene
informazione >>
(3)
all’<< informazione societaria >>
(4)
, dalla
<< informazione del consumatore >>
(5)
al << sistema
dell’informazione >>
(6)
, dalla <<scienza dell’informazione >>
(7)
all’<< informazione dei lavoratori >>. Preso atto della poliedricità
della realtà, compito del giurista positivo è quello di compiere una
ricognizione di quei fenomeni che ricadono sotto la nozione di
informazione, e assumono concreta rilevanza per l’ordinamento
giuridico. Posto che l’essenza dell’informazione consiste in un dato
rappresentativo della realtà suscettibile di essere comunicato, è
possibile individuare alcune aree contraddistinte da un certo grado di
omogeneità, che sono: la libertà e il dovere di informazione, il diritto e
l’obbligo di informazione.
_____
( 3 )
PERLINGIERI, L’ informazione come bene giuridico , Rass. DC, 1990, 326.
( 4)
FOSCHINI, Il diritto dell’azionista all’ informazione, MILANO, 1959;
AA. VV., L’informazione societaria, MILANO, 1982
(5 )
BALATE, STUYCK ( a cura di ), Pratiques du commerce. Information
et protection du
consommateur, Bruxelles,1988;
L . n. 266/1991, Norme per l’informazione del consumatore.
(6)
FABRIS ( a cura di ), Sociologia delle comunicazioni di massa, Milano, 1983.
(7)
LONGO, Teoria dell’informazione, Torino, 1980.
5
2.2. L’informazione come libertà e come dovere; come diritto e come
obbligo.
Secondo la comune esperienza << l’informazione è il presupposto
necessario
(
8
)
di ogni attività dell’uomo, della sua partecipazione alla
vita politica, economica e sociale >>. <<L’informazione è potere e
quindi la libertà della sua acquisizione, da parte dei cittadini, significa
libertà di apprensione e di partecipazione al potere >>
(9)
anche
economico. Quando si parla di libertà d’informazione, intesa << in
senso lato>>, si fa riferimento sia << all’informarsi>> ossia alla
situazione soggettiva connessa all’attività acquisitiva di conoscenze
sia << all’informare >> ossia alla situazione soggettiva connessa al
comportamento attivo di espressione. Quest’ ultimo comportamento
riceve un’espressa garanzia costituzionale dall’art. 21 Cost., a tal
punto che si è proposto di identificarlo con la formula libertà di
espressione
(10)
. Quando, invece, si parla di libertà di informazione,
intesa << in senso stretto>>, ci si riferisce solo al diritto alla
_____
(8)
G. FANELLI, Profili penalistici dell’informazione nell’attività bancaria( Parte Prima ), in
Riv. Trim. Dir. Pen., Econ. 2004, p. 1048: << Essere informati significa non solo
acquisire una serie di dati e di notizie, ma soprattutto conoscere e gestire il
patrimonio informativo acquisito operando delle scelte >>.
(9)
LOIODICE, voce << Informazione ( diritto alla ) >>, Enc. Dir., XXI, Milano, 1971, p. 473.
(10)
CRISAFULLI, Problematica della libertà di informazione, in Il Politico, 1962, p. 290.
6
informazione, ossia alla libertà di informarsi e di porre in essere i
relativi comportamenti finalizzati ad acquisire l’informazione. Da più
parti sono stati avanzati dubbi circa l’esistenza di una tutela
costituzionale per questa libertà. Questi ultimi possono essere
facilmente superati se si considera l’accento posto dalle prime
disposizioni della Costituzione sui principi della democrazia ( art. 1,
co. 1 ), della sovranità popolare ( art. 1, co. 2 ), dello sviluppo della
persona umana ( art. 2 ), dell’uguaglianza ( art. 3 ) e della libertà di
cultura (art. 9). Queste norme, infatti, sottolineano l’intima coerenza
tra la libertà di informazione e tali principi che, implicandola, la
garantiscono
(11)
. In altri termini, i principi informatori del sistema
costituzionale vigente, di cui sopra, assicurano la garanzia
costituzionale della libertà in oggetto, poiché quest’ultima è
strumentalmente necessaria per assicurare la realizzazione dei principi
stessi nel sistema. Esiste, poi, unanimità di vedute circa una serie di
caratteri che sono propri di questa libertà. Essi sono: la generalità ( in
quanto compete a tutti i soggetti ), l’ampiezza contenutistica ( perché
si esercita in tutti i settori ) e l’effettività (nel senso che non può essere
_____
(11)
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, PADOVA, 1967, pp.132 ss.: << Il rapporto di
presupposizione ed implicazione tra principi e struttura organizzativa e relazionale
dell’ordinamento discende dal valore che è proprio dei primi articoli della
Costituzione >>.
7
uno strumento non idoneo allo scopo a cui dovrebbe servire ).
L’effettività, poi, si specifica in alcuni ulteriori requisiti, che sono :
l’accessibilità alle fonti, la pluralità e quindi la controllabilità delle
stesse, una reale funzionalità informativa. Si osserva che nelle società
contemporanee, in via generale, l’esigenza dell’informazione è
vivamente sentita; tuttavia, ciò non significa che la libertà sia
esercitata pienamente. Anzi, spesso, essa si limita alla ricezione della
notizia da un mass-media, o non viene affatto esercitata. Si tratta di
una realtà che deve essere modificata, anche alla luce dell’altro
aspetto della libertà di informazione, che è quello della doverosità e
che consiste nel dovere di ogni cittadino di informarsi. Si tratta di un
dovere civico
(12)
, che discende dalla circostanza che la libertà è uno
strumento di partecipazione alla vita democratica dell’ordinamento,
che trova la sanzione per il suo inadempimento nel risultato che
consiste nel mancato esercizio della stessa
(13)
. Accanto alla
informazione come dovere, si configura l’informazione come obbligo.
Taluni ordinamenti, infatti, richiedono che certi soggetti comunichino
________
( 12 )
Nello stesso senso in cui se ne parla per il voto.
( 13)
Il che potrebbe condurre a qualificare l’esercizio della libertà in discorso come << onere>> al
cui adempimento è condizionata l’effettiva partecipazione di ognuno alla vita politica, economica
e sociale del Paese; con l’avvertenza, però, che ciò non può attenuare il compito della Repubblica
di rimuovere gli ostacoli di fatto che si frappongono a tale effettiva partecipazione ( art. 3, co. 2
Cost. ), bensì può solo coordinarsi, ponendosi quale aspetto del più ampio dovere di solidarietà
sancito dall’art. 2 cost.
8
una serie di dati ritenuti importanti per le scelte da compiersi ad opera
di altri soggetti. Nel nostro ordinamento, in particolare, si configura
come obbligo vero e proprio - dalla cui inosservanza possono scaturire
sanzioni - oppure come onere funzionale alla valida formazione di
vincoli giuridici. Non è possibile stilare un elenco di questi <<obblighi
d’ informazione>>, poiché esso sarebbe interminabile. Limitandosi a
riportare alcuni esempi tipici del diritto civile, si pensi alla
responsabilità pre-contrattuale
(14)
e al dovere di correttezza nelle
trattative, alla conoscibilità delle condizioni generali, alla
convocazione delle assemblee, al consenso informativo. Se si rivolge
l’attenzione, invece, alla normativa sulle attività economiche, è
possibile osservare come l’informazione incida anche sulla valida
formazione di un atto giuridico o di un vincolo negoziale, o sulla
responsabilità delle parti. Basti pensare ai prospetti di offerta di valori
mobiliari, oppure ai tassi di interesse e ai costi dei servizi bancari. In
questo ambito rileva, però, il contenuto della nozione di informazione,
che risulta variabile in relazione a quelle che possono essere le
aspettative, gli interessi o i diritti dell’altra parte. Se è evidente, nella
_____
(14)
V. la recente ampia ricognizione di GRISI, L’obbligo pre-contrattuale di informazione,
NAPOLI, 1990.
9
moltitudine degli obblighi di informazione, l’intento di tutelare i
soggetti che la legge ritiene carenti di informazione non manca,
tuttavia, chi evidenzia la valenza economica del sistema. Le
informazioni, infatti, da un lato rappresentano un costo per chi deve
fornirle ma, dall’altro, determinano un vantaggio per chi le riceve che
potrà, così, compiere scelte ottimali evitando scambi diseconomici. In
tal senso la conoscenza di fatti e circostanze, grazie alla diffusione di
dati, si presenta come essenziale per il corretto svolgimento di alcuni
processi sociali e, in questo caso, economici
(15)
. Considerata la
trasparenza come caratteristica tipica del mercato efficiente, ne
discende che l’informazione si configura come precondizione per il
corretto funzionamento di un mercato efficiente, nel cui contesto la
concorrenza può svolgersi correttamente solo se gli operatori possono
compiere le loro scelte in base alla conoscenza di dati oggettivi.
Conferma la tendenza degli ordinamenti moderni a prevedere obblighi
di informazione la normativa predisposta a tutela del consumatore,
anche di prodotti bancari e finanziari, pur nella diversità delle forme di
tutela previste. Vengono in rilievo, innanzitutto, forme di tutela
_____
(15)
V. PREDIERI, Il diritto all’informazione economica nelle costituzioni contemporanee, in AA.
VV., L’informazione nell’economia e nel diritto, MILANO, 1990, p. 105;
SCHWARTZ, Imperfect Information and Consumer Protection, ivi, p. 207.
10
informativa - detta principale - che si attua attraverso i tradizionali
strumenti privatistici, emergendo nella fase anteriore alla stipulazione
del contratto come diretta a garantire una completa acquisizione di
notizie e un consapevole processo decisionale. Accanto alle prime il
legislatore ha previsto forme di tutela e vigilanza pubblica, al fine di
recuperare al consumatore un ruolo di protagonista. Le autorità
amministrative che operano sul mercato perseguono gli obiettivi della
trasparenza e dell’efficienza attraverso controlli e obblighi
informativi
(16)
. Tuttavia, l’impossibilità di realizzare gli obiettivi
connessi al profilo interno dell’attività informativa, ossia alle
comunicazioni tra gli amministratori e i sindaci - tutelate penalmente
attraverso l’art. 2621 c.c. - ha comportato il rafforzamento del profilo
esterno dell’informazione societaria, ossia delle comunicazioni che
intercorrono tra coloro che gestiscono le imprese e gli organi di
controllo quali, ad esempio, la CONSOB e la Banca d’Italia.
_____
(16)
G. FANELLI, Profili penalistici dell’informazione nell’attività bancaria,( Parte Prima ), in
Riv. trim. dir. pen. ec., 2004, p. 1052;
11
3.L’INFORMAZIONE NEL MERCATO FINANZIARIO
3.1. Importanza e limiti dell’informazione nel mercato finanziario
Seppure a prima vista superfluo, è opportuno soffermarsi brevemente
sull’importanza, da più parti definita fondamentale, che
l’informazione riveste per il corretto funzionamento dei mercati
finanziari. Punto di partenza indiscusso per l’analisi è la nota
definizione di mercato finanziario elaborata da Renzo Costi che, da
sola, è sufficiente a porre in evidenza il ruolo di rilievo rivestito
dall’informazione. L’autore definisce il mercato come il luogo dove si
svolgono << tutte le negoziazioni aventi per oggetto attività e
passività finanziarie, indipendentemente dalle caratteristiche di
queste ultime
(17)
>>, con l’ eccezione di quelle operazioni che non
coinvolgono il risparmio diffuso, ma consistono in trasferimenti isolati
che non danno vita ad operazioni di massa. È dato generalmente
accettato che alla nozione economica di " mercato finanziario ",
considerato come sommatoria di tre settori : bancario - creditizio,
dell'intermediazione finanziaria non bancaria e assicurativo, non
risponda una definizione normativa, sia nel diritto comunitario che nel
______
( 17)
R. COSTI, Informazione e mercato finanziario, in Banca impresa società, 1989, pp. 205 ss.
Per Bessone, Mercato finanziario e regole di vigilanza - Le grandi linee del sistema e i
problemi della net economy, in Giur. Merito, 2001, IV, p. 1467.
12
diritto interno. Non esiste una disciplina unitaria che investa
globalmente banche, intermediari finanziari, assicurativi, mercati ed
emittenti ma, singoli filoni di disciplina dotati, allo stato attuale, di
autonoma rilevanza come il Testo unico delle disposizioni in materia
bancaria e creditizia, che concerne le banche e l'attività bancaria
(T.u.b.); la disciplina delle assicurazioni, recentemente modificata dal
d. lgs. 209/2005, e dei fondi pensione; il Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria (T.u.f.) che regolamenta
intermediari, mercati, strumenti e prodotti finanziari, non riconducibili
direttamente alla disciplina bancaria e assicurativa. E’possibile,
inoltre, rinvenire aree di " commistione " e/o di sovrapposizione
nell'ambito dei due testi unici: da un lato il T.u.b. disciplina l'attività
bancaria, ma anche l'attività finanziaria delle banche, rappresentata
essenzialmente dalle attività ammesse al mutuo riconoscimento così
come richiamate dall'art. 1, comma 1, lett.f), nonché l'attività
finanziaria dei soggetti operanti nel settore finanziario (art. 106);
dall'altro la disciplina contenuta nel T.u.f., che evidenzia inefficienze
ed opacità, soprattutto nell'esercizio dei controlli pubblici, tali da
indurre da tempo alla predisposizione di progetti di riforma volti a
riformare la normativa esistente. Si è osservato: << in un mercato nel
13
quale i prodotti in vendita non si pesano, non si toccano, non si
assaggiano, non si apprezzano con lo sguardo, ma il cui valore è in
larga misura dipendente da vicende e prospettive sottostanti, è chiaro
che solo chi è correttamente informato è in condizione di
perseguire e tutelare razionalmente i propri interessi >>
(18)
.
I mercati appaiono, così, come il luogo di scambio per eccellenza di
informazioni. Il mercato finanziario, infatti, prima di essere un luogo
di scambio di valori economici è, innanzi tutto, un luogo ove si
scambiano informazioni. E’ sulle informazioni in loro possesso che gli
operatori finanziari basano le proprie scelte di mercato; da cui
discende che il mercato finanziario è importante non solo perché
<<maneggia denaro, ma anche e soprattutto perché maneggia
informazioni>>. L’informazione si configura come prezzo del
prodotto finanziario sul mercato, e il prezzo esprime la sintesi delle
informazioni di cui il mercato dispone. L’informazione, inoltre,
orienta il mercato e, se corretta e veritiera, rende i prezzi significativi
e il mercato efficiente. A tal riguardo, la dottrina economica ha
individuato le condizioni necessarie in grado di garantire la
_____
( 18)
RORDORF, Importanza e limiti dell’informazione nei mercati finanziari, in Giur.
Comm., 2002, pp. 773 ss ;
14
efficienza del mercato, ovvero la capacità dell'ambiente operativo di
riflettere rapidamente i prezzi e le informazioni riguardanti i titoli in
esso quotati : nella concorrenza perfetta tra gli operatori, nella
diffusione immediata e gratuita delle informazioni, nel rapido
adeguamento dei prezzi in occasione di nuove informazioni.
L'interesse all'informazione inerisce, in generale, all'ambito di tutta la
sfera decisionale alla quale è chiamata la persona, intesa quale centro
di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive,
ponendosi in rapporto di mezzo - fine rispetto alle molteplici
possibilità operative che l'ordinamento conferisce ad ogni soggetto. La
libertà d'informazione e di essere informati, in quest' ampia
estensione, assume altresì una funzione di vigilanza ponendosi in
rapporto strumentale rispetto a queste molteplici possibilità, al punto
che la sua garanzia, anche costituzionale, può essere configurata
come tutela di ognuno, in tutti i settori dell'ordinamento: una vera
concorrenza richiede ed impone la conoscenza di dati e notizie. In
conseguenza di ciò, è stata individuata nella trasparenza una delle
caratteristiche tipiche del mercato efficiente, giungendo a ritenere
l'informazione una precondizione del corretto funzionamento del
mercato stesso, una sua connotazione: la concorrenza può svolgersi
15
correttamente solo ove gli operatori possano compiere le proprie
scelte comportamentali in base a dati oggettivi e comparabili. Caratteri
di unitarietà presenta, poi, la disciplina dell’informazione nel mercato
finanziario, tradizionalmente articolato in : mercato bancario, mercato
mobiliare e mercato assicurativo. Le tradizionali barriere fra questi tre
settori, infatti, sono divenute estremamente fragili a seguito del
fenomeno di globalizzazione dei mercati finanziari, e all’integrazione
sempre più stretta che si è venuta determinando tra gli stessi. Questa
integrazione, tuttavia, non ha cancellato le ragioni di specificità delle
discipline dei tre settori, anche se ha imposto di collocare queste
ultime in un quadro complesso e coordinato che tenga conto delle
relazioni esistenti fra i settori regolati sia sotto il profilo delle attività,
sia sotto quello dei rapporti di partecipazione sia, infine, sotto il
profilo dei controlli. Così, accanto ad un diritto bancario, ad un
diritto dei mercati mobiliari e ad un diritto delle assicurazioni, sta
nascendo e sviluppandosi un diritto del mercato finanziario, del quale
i primi possono essere pensati come parti speciali
(19)
. L’importanza di
queste classificazioni, tuttavia, non va troppo enfatizzata. E’
ragionevole sostenere, infatti, che nei tre segmenti appena ricordati,
______
( 19 )
R. COSTI, Informazione e mercato finanziario, in Banca, impresa e società, 1989, p. 205