CAPITOLO PRIMO
PREMESSA E DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI
INDAGINE
1.Il contesto: il diritto comunitario della concorrenza e possibili chiavi di
lettura; 2.Il private antitrust enforcement in prospettiva di comparazione con
il public antitrust enforcement; 3.Il ruolo chiave della Corte di Giustizia e
l'apporto giurisprudenziale all'evoluzione del private antitrust enforcement.
Il presente lavoro è finalizzato ad un'analisi, sotto diversi profili, di una
delle tematiche emergenti e più interessanti nel panorama europeo del
diritto della concorrenza. In realtà le questioni che saranno trattate nello
svolgimento del lavoro giungeranno sino a lambire i contorni di istituti e
tematiche anche assai distanti dal fulcro vero e proprio della politica
della concorrenza. Proprio questa eterogeneità d'insieme si qualifica
come uno degli elementi che fanno del diritto antitrust, in particolar
modo in questa trattazione del private antitrust enforcement, uno degli
argomenti più interessanti, non solo da un punto di vista prettamente
giuridico ma altresì da una prospettiva, a tratti macroscopica, che
permetta di apprezzare ed evidenziare sui vari piani in cui si svolge,
l'interazione tra i diversi soggetti coinvolti in questi procedimenti.
L'argomento è ricco di implicazioni sia dal punto di vista del diritto
nazionale che da quello europeo. L'intreccio di fonti normative diverse,
delle competenze di vari organi e delle interpretazioni giurisprudenziali
hanno contribuito a focalizzare l'attenzione della dottrina sul tema e,
nonostante i maggiori sviluppi si siano registrati solo recentemente, la
discreta produzione di materiale scientifico in argomento consente di
apprezzare l'interesse suscitato sia a livello di dottrina che in
giurisprudenza.
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1. Il contesto: il diritto comunitario della concorrenza e possibili
chiavi di lettura
Al fine di meglio comprendere la centralità della questione del private
antitrust enforcement nel panorama europeo, e dunque anche all'interno
dei vari ordinamenti giuridici nazionali, pare opportuno approcciare
l'argomento con qualche accenno al contesto in cui tale forma di azione è
nata e si è evoluta. A questo scopo è utile muovere da un concetto
fondamentale in quest'ambito: il riferimento è naturalmente alla nozione
di concorrenza. Questa, secondo un'opinione condivisa, viene
comunemente definita come la rivalità tra gli agenti economici che,
operando in condizioni di scarsità, perseguono in modo indipendente i
propri interessi all’interno del mercato.
L’Unione europea tutela e promuove la concorrenza tra gli operatori
economici all’interno del mercato unico sul presupposto che un mercato
concorrenziale garantisca efficienza allocativa e migliori, indirettamente,
il benessere dei consumatori1. La concorrenza economica costituisce,
infatti, il baricentro dell’economia di mercato sul quale è fondato il
Trattato UE.
Naturalmente, all’interno del Trattato le regole poste a presidio della
libera iniziativa economica e dell’autonomia dei privati coesistono con
regole, come quelle antitrust, che impongono limiti e correttivi alla libera
iniziativa economica in funzione della sua salvaguardia, essendo ormai
solo un ricordo di tempi lontani l'utopia di un mercato che si
autoregolamenti.
Un mercato concorrenziale non può concepirsi al di fuori di un contesto
normativo che contenga adeguatamente le attività degli operatori
economici, secondo quest'assunto dunque, garantire la libertà di
concorrenza non contrasta affatto con la statuizione di regole, anche
molto rigide, in materia. Si comprende allora come il contrasto tra la
libertà di iniziativa economica e le limitazioni alla libertà di concorrenza
sia puramente apparente. Senza dimenticare che, l’inclusione della
concorrenza tra le materie di competenza della Comunità Economica
Europea fin dal suo nascere, può essere ricondotta al fatto che proprio il
1 Cfr. lo studio di BUTTIGIEG, Consumer Interests under the Ec’s Competition Rules on
Collusive Practices, in European Business Law Review, vol. 16 n° 3 (2005) .
6
primo e più forte collante del vecchio continente è la cooperazione a
livello economico.
Il collegamento con l'oggetto della presente trattazione è da rinvenire
nella fisiologica imperfezione di un sistema in divenire. Con questo si
intende suggerire l'idea che anche un mercato comune, ormai in un
avanzato stadio di armonizzazione, qual'è quello europeo, per lo meno in
alcuni settori, abbisogna necessariamente di interventi correttivi da
attivare ex post.
In questo senso è possibile affermare che, nonostante il panorama del
mercato comune europeo sia già sufficientemente regolamentato e anzi
che lo stesso si sia costruito partendo da una base giuridica normativa,
ciò non basti assolutamente a farne un sistema perfetto, anche in
relazione alla dinamicità dei suoi cambiamenti. Ciò detto pare utile
ricordare come tale prospettiva d'osservazione del sistema della
concorrenza comunitario sia solo uno dei tanti modi di interpretare le
dinamiche e i processi che in questo contesto sono posti in essere.
L'adesione a concezioni diverse potrebbe portare anche a soluzioni
differenti sul piano del riconoscimento dei diritti ai privati2. Si pensi per
esempio alla concezione della concorrenza come processo dinamico e
alla conseguente attribuzione alla politica antitrust dello scopo di
correggere i processi in corso in determinati mercati3. In questa
prospettiva l'evoluzione delle Autorità antitrust verso un modello di
«amministrazione di risultati»4 potrebbe rivelarsi distonico rispetto ad un
generale e autonomo diritto dei privati ad ottenere il risarcimento del
danno5.
2 Parafrasando M.MAUGERI, in Risarcimento del danno e diritto antitrust: le prospettive
comunitarie. Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato,
M.MAUGERI e A. ZOPPINI (a cura di) Bologna, Il Mulino, 2009.
3 Per approfondimenti su questi profili vedi LIBERTINI, Il ruolo necessariamente
complementare di private and public enforcement nel diritto antitrust, in op.cit..
L'autore mette in evidenza come l'assunzione del modello di concorrenza in chiave di
equilibrio ottimale di mercato coerentemente porta all'adozione di uno schema di
intervento giudiziario/punitivo, come quello proprio dell'antitrust americano.
4 M.MAUGERI, in Risarcimento del danno e diritto antitrust: le prospettive comunitarie, in
op.cit. .
5 A.WIGGER A.NOLKE, Enhanced roles of private actors in EU business regulation and the
erosion of the Rhenish capitalism: The case of antitrust enforcement , in Journal of
Common Markets Studies, 2007, in cui gli autori ritengono che il maggiore rilievo
attribuito al ruolo dei privati sia frutto in Europa dell'abbandono del modello di
7
Nel prosieguo del lavoro sarà presentato l'avvento dello strumento
risarcitorio in relazione ad illeciti antitrust, con particolare attenzione alle
connesse tematiche del public antitrust enforcement e al ruolo della
giurisprudenza della Corte di Giustizia. In seguito l'illustrazione, tramite
l'evidenza di alcuni profili di particolare problematicità con il panorama
del diritto nazionale, di alcune delle tematiche trattate dal Libro bianco
della Commissione, consentirà di ricostruire sia cosa possa considerarsi
parte dell'acquis communautaire e quali aspetti invece necessitino ancora
di intervento da parte del legislatore.
2. Il private antitrust enforcement in prospettiva di comparazione
public antitrust enforcement
Le tematiche da vagliare per una trattazione completa sono numerose e
complesse. Il lavoro che segue prenderà avvio, non direttamente dalla
definizione del private antitrust enforcement, bensì dall'analisi dei
rapporti tra quest'ultimo e l'altro modello dominante di enforcement,
quello definito di public, dato che storicamente in Europa quest'ultimo
si è imposto come modello principale. In realtà a voler essere più precisi
per un lungo periodo il public enforcement è stato l'unico modulo
d'azione che ha consentito d'intervenire nel panorama del diritto della
concorrenza, e si cercherà di indagare anche le motivazioni di una tale
linea d'azione.
Attualmente nelle discussioni di politica della concorrenza, e nelle
posizioni ufficiali delle istituzioni europee, è largamente condivisa la
considerazione secondo cui un efficace sistema repressivo dei
comportamenti anticoncorrenziali delle imprese deve avvalersi di un mix
di strumenti pubblicistici e privatistici6.
Ciò premesso appare dunque chiaro che un'analisi dell'emergente
fenomeno del private enforcement, non possa che prendere avvio dallo
studio dell'interazione di quest'ultimo con l'altra faccia della medaglia
capitalismo renano a favore di un modello di capitalismo definito anglo-sassone.
6 Vedi per esempio L.DI GIAMBATTISTA, Damages action for breach of the EC Treaty
antitrust rules: A crititcal assessments of the European Commission's Green Paper, in
Dir. Unione europea, 2006.
8
appena menzionata.
Si cercherà dapprima di dare una definizione generale e adattabile a
diversi contesti del private enforcement, per scendere poi, solo in un
secondo momento, più nel particolare, avendo riguardo alla nascita e
all'evoluzione dello stesso nel panorama europeo. In particolar modo
verrà posta attenzione al ruolo e alla funzione che questa importante
novità potrebbe andare a rivestire nel vecchio continente. Anche in
quest'analisi saranno imprescindibili alcuni riferimenti ai modelli di
public enforcement, ciò appare necessario proprio al fine di categorizzare
in una prospettiva teleologica, o se vogliamo funzionale, il modulo
d'azione oggetto della disamina.
3. Il ruolo chiave della Corte di Giustizia e l'apporto
giurisprudenziale all'evoluzione del private antitrust
enforcement
E' possibile affermare con un buon grado di certezza che il ruolo giocato
dalle pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea in
materia abbia rivestito una posizione di primo piano nell'evoluzione
dell'istituto.
Si potrebbe anzi parlare di un ruolo “trainante” della giurisprudenza dei
giudici di Lussemburgo in quest'ambito, come d'altra parte in molti altri,
nelle politiche della Comunità. Proprio in virtù di questa caratteristica
genesi giurisprudenziale il capitolo centrale della trattazione che segue
sarà incentrato in particolare su un caso trattato dalla Corte che ha fatto
scuola e che può a buon diritto essere identificato come leading case
nella tematica del private antitrust enforcement. Naturalmente il
riferimento è al noto caso Courage-Crehan7 e alle conseguenze prodotte
dalle massime ivi contenute nel panorama del diritto europeo. Tuttavia si
rendono necessarie alcune precisazioni: ovviamente, nonostante le
rilevantissime conseguenze della pronuncia, il caso non è sic et
simpliciter il paradigma dell'istituto. Cioè, mutuando da un gergo
scientifico, il caso Courage è condizione necessaria, ma non sufficiente
7 Corte di Giustizia causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. 2001. Cfr. infra cap.III
l'evoluzione giurisprudenziale del private antitrust enforcement: il caso Courage.
9
all'affermazione in Europa di questo nuovo modello di intervento
“privato”. Sul piano giurisprudenziale è sicuramente lo snodo centrale
della questione, ma non l'unico, e anzi a creare le condizioni necessarie
all'emanazione della sentenza ha contribuito l'intero filone
giurisprudenziale a cui questo fa capo. Possiamo forse immaginarlo
come un punto di arrivo di un segmento e punto di partenza di un altro,
in un'ipotetica linea di evoluzione continua e allo stesso tempo strutturata
in segmentazioni autosufficienti.
Inoltre la portata della pronuncia è stata tale da incentivare le istituzioni
europee ad intraprendere un processo di pubblica consultazione, iniziato
con la delega ad effettuare alcuni studi sull'evoluzione dell'istituto, e
culminato con l'emanazione nel 2008 del noto Libro bianco sul private
antitrust enforcement.
Proprio l'analisi, nel IV e ultimo capitolo della presente trattazione, di
alcuni dei profili presentati nel Libro bianco in connubio con alcuni altri
istituti del diritto nazionale, permetterà di apprezzare meglio l'evoluzione
del private enforcement in questo delicato settore. In particolare nel
diritto italiano la questione avrà necessariamente profonde interazioni
con la tanto attesa “class action”8 attualmente disciplinata dall'art. 140
bis del Codice del Consumo, si cercherà di analizzare in quest'ottica di
comparazione i punti di contatto e quelli di attrito tra la prospettata
legislazione europea in materia e l'attuale normativa italiana.
Nelle conclusioni, cercando di tirare le fila di un discorso comunque
troppo ampio per essere esaurito nei termini qui presentati, si vorrebbe
redigere un bilancio di quanto già è stato fatto e di quanto ancora invece
si dovrà lavorare per giungere ad un adeguato livello di sviluppo e
armonizzazione9 del private antitrust enforcement in Europa.
8 Cfr infra cap. IV, § 4: Legittimazione ad agire: l'estensione della tutela.
9 Cfr infra cap. II, Considerazioni sull'istituto del private enforcement in Europa, nota 17.
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CAPITOLO SECONDO
CONSIDERAZIONI SULL'ISTITUTO DEL PRIVATE
ENFORCEMENT IN
EUROPA
1.La natura del rapporto tra public e private antitrust enforcement; 2.Un
nuovo attore nel panorama antitrust europeo: il private enforcement; 3.La
doppia anima dell’azione privata nell’antitrust: tra funzione compensatoria ed
effetti deterrenti.
1. La natura del rapporto tra public e private antitrust
enforcement
Determinare la sostanza del rapporto tra public e private enforcement e
gestire il coordinamento di due modelli d'azione così diversi, si palesa
nel panorama odierno come un'esigenza imprescindibile.
In passato non sempre l'evoluzione nella prassi dei due moduli di azione
sopracitata si è svolta secondo le aspettative che all'interno del contesto
europeo sarebbe stato lecito aspettarsi. Il public e il private enforcement
nel diritto della concorrenza europeo, pur essendo due modelli
profondamente differenti, a tratti antitetici, sono accomunati dalla
possibilità di essere utilizzati in funzione complementare nel
perseguimento di obiettivi di ordine generale, che è possibile meglio
realizzare solo se ciascuno dei due moduli raggiunge i propri scopi
specifici nei diversi ambiti di competenza. Perchè ciò avvenga è
necessario che le dinamiche all'interno del panorama comune siano in
futuro improntate ad una logica di complementarietà10.
10 Preme sin d'ora evidenziare come tale cooperazione non sempre sia un elemento
fisiologico intrinseco al sistema, anzi in questo senso l'osservazione dell'esperienza
statunitense in alcuni ambiti specifici dell'antitrust ci permette di apprezzare una sorta di
paradosso da evitare nel sistema europeo. Ci si riferisce in particolar modo
all'evoluzione dei programmi di clemenza (leniency) «E’ proprio in America infatti che,
in seguito all’inatteso successo dei PC, l’attore pubblico e quello privato diventano
antagonisti: il treble damage, più che un partner del public enforcer, diviene l’odiato
concorrente nella lotta ai cartelli» in questo senso e per approfodire vedi M.MELI, “I
programmi di clemenza “leniency” e l'azione privata” in in Funzioni del diritto privato
11
Si è reso necessario dunque un tipo di intervento che agisca a livello
dell'interazione tra azione pubblica e azione privata. Come si potrà
apprezzare nel prosieguo della trattazione, il Libro bianco, discostandosi
parzialmente dagli indirizzi del precedente Libro verde, sembra aver
voluto percorrere proprio quest'ultima strada.
Il Libro bianco concepisce l'azione privata e l'azione pubblica come
strumenti complementari, e non alternativi di enforcement11, ribadendo
l'importanza della seconda e le sue perduranti, e non confliggenti,
funzioni istituzionali. Tuttavia questa relazione di complementarietà non
è meglio specificata, per cui finisce per essere banalmente ricondotta
all'effetto indiretto per cui l'esistenza di un'efficace azione privata
contribuisce a ridurre l'impegno dell'azione pubblica nella produzione di
deterrenza, senza compromettere la funzione di quest'ultima o l'equilibrio
del sistema.12 La Commissione ha dichiarato in termini molto più netti
rispetto al 200513 che l'obiettivo primario delle proposte di riforma è
assicurare una piena e completa compensazione alle vittime. Le
e tecniche di regolamentazione del mercato, a cura di M.MAUGERI e A.ZOPPINI, Bologna,
IL Mulino, 2009.
11 Un importante principio guida della politica della Commissione è quello di mantenere, a
livello pubblico, un'incisiva applicazione degli articoli 81 e 82 da parte della
Commissione e delle autorità di concorrenza degli stati membri.
«In tale ottica, le misure presentate in questo Libro bianco sono concepite per creare un
sistema efficace di applicazione delle norme da parte dei privati mediante azioni di
risarcimento danni che integrano, ma non sostituiscono o compromettono,
l'applicazione di dette norme da parte delle autorità pubbliche» vedi in proposito Staff
Working Paper par. 1.2).
12 Secondo una recente interpretazione, questa concezione, che non tiene conto di tutti gli
aspetti relativi all'applicazione dell'azione privata, non è del tutto corretta
nell'impostazione di fondo. Uno studio di questi problemi può rinvenirsi in TOFFOLETTI,
Il risarcimento del danno nel sistema delle sanzioni per la violazione della normativa
antitrust, Milano, 1996.
13 Il Libro verde prendeva in considerazione la funzione di compensazione come la
funzione di deterrenza dell'azione risarcitoria. Sia la prima («it is desirable that victim of
competition law violation are able to recover damages for loss suffered, if competition
law is to better reach consumers and undertakings and enhance their access to forms of
legal action to protect their rights» Staff Working Paper, par.4), sia la seconda
(“Enhanced private enforcement […] will increase the incentives of companies to
comply with the law, thus helping ensure that markets remaing open and competitive»
ibid, par.5) erano dichiarate funzioni rilevanti dell'azione risarcitoria. La Commissione
tuttavia non aveva preso posizione su quale delle due dovesse prevalere, né su come le
interazioni dovessero essere gestite.
12
conseguenze sul piano della deterrenza sono invece esplicitamente
considerate come effetti indiretti del miglioramento della giustizia
retributiva14
L'assunto di fondo da cui muove l'iniziativa della Commissione è la
prospettata soluzione ad un problema ormai noto, e cioè che
l'applicazione dell'enforcement antitrust debba essere decentralizzata, in
linea con i principi guida del processo di modernizzazione15.
L'effetto auspicabile è quello di liberare risorse della Commissione
affinchè il loro utilizzo possa concentrarsi su compiti più importanti in
base alla graduatoria di priorità della sua politica di intervento. In questo
modo però, come non sarà sfuggito al lettore più attento, poiché l'azione
pubblica ha soltanto funzione deterrente e non anche compensatoria,
l'impostazione del Libro bianco finisce per assumere che l'azione privata,
possa, in certi contesti, sostituire, almeno parzialmente, l'azione pubblica
nella produzione della deterrenza.
In una concezione lineare tra le misure di deterrenza prodotte dall'uno e
dall'altro meccanismo applicativo si deve supporre che, incrementata
l'azione privata sotto questo profilo, si possa, rectius si debba, ridurre di
una uguale quantità l'azione pubblica; tuttavia la complessità e i diversi
livelli del sistema antitrust comunitario impediscono di ritenere
soddisfacente un tal tipo di ragionamento.
Emerge dunque da tali considerazioni la possibilità di esaminare la
complementarietà delle azioni sotto un altro profilo: l'azione privata e
l'azione pubblica producono entrambe determinati livelli di deterrenza,
ma di diversa qualità. Ne consegue che l'interazione tra le stesse debba
essere studiata non in rapporto alla possibilità che l'una si sostituisca
14 Il fatto che anche i privati dispongano di mezzi d'azione efficaci aumenta
considerevolmente le possibilità che siano individuate un maggior numero di limitazioni
illegali della concorrenza. Il miglioramento della giustizia retributiva produrrebbe
pertanto di per sé conseguenze positive anche in termini di effetto deterrente per le
infrazioni future rispetto alle norme antitrust comunitarie.
15 Il processo di modernizzazione delle norme di applicazione degli articoli 81 e 82 del
trattato CE è stato formalmente avviato dalla Commissione con la pubblicazione del
Libro bianco sulla modernizzazione delle disposizioni di applicazione degli articoli 81 e
82 nel 1999. Successivamente la Commissione ha presentato, nel settembre 2000, la
proposta di nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento n. 17 del 1962.
Dopo oltre due anni di intense discussioni in sede di Consiglio, sulla base di questa
proposta è stato adottato, il 16 dicembre 2002, il regolamento n. 1/2003, che è stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nel gennaio 2003.
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