Capitolo finale il quinto dove si esprimono riflessioni conclusive in
merito, considerando tutte le evoluzioni avutesi in questo momento così
pieno di cambiamenti e rivoluzioni.
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1. NORMATIVA VIGENTE SULLA REVISIONE
CONTABILE
1.1. Premessa
Il corpus normativo che disciplina l’attività di revisione contabile, in
continua evoluzione, è composto da fonti primarie, ossia norme che
vanno a disciplinare l’attività di revisione in generale e altre norme
aggiuntive per specifici settori o ambiti di applicazione che completano i
riferimenti necessari per l’esercizio della funzione di revisore.
Si colgono, poi, fonti secondarie, vale a dire disposizioni attuative del
testo unico in materia di intermediazione finanziaria e altre delibere
Consob. Nelle prime si esplicitano i regolamenti di attuazione relativi al
decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina degli
emittenti e la disciplina degli intermediari; nelle seconde, invece, si
considerano in particolare i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei
Ragionieri.
Infine, si hanno gli orientamenti della Consob, ossia interpretazioni
amministrative della Consob, vale a dire quindi raccomandazioni,
comunicazioni e delibere in merito a quesiti posti all’autorità di vigilanza
e ad adeguamenti di disposizioni che vanno a costituire un autorevole
punto di riferimento per l’esecuzione dell’attività di revisione.
1.2. Fonti normative
1.2.1. Norme Primarie
Le principali disposizioni che regolamentano l’attività di revisione sono:
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D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136: "Attuazione della delega di cui
all'articolo 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216,
concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle
società per azioni quotate in borsa". Tale decreto rimane in vigore
solo per l’articolo 3, essendo tutti gli altri abrogati dal D. Lgs. 58/98; in
particolare in questo articolo, relativo all’incompatibilità, si esplicita
che:
“1. l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si
trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali
o da partecipazioni [La Consob per “situazioni di incompatibilità
derivanti da partecipazioni” intende che la partecipazione potrà essere
valutata al fine di rilevare se, in ciascuna singola fattispecie, essa sia
tale da poter influire sulla gestione della società partecipata o da poter
comunque compromettere l'indipendenza della società di revisione] o i
cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:
1)siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori,
dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce
l'incarico o di altre società o enti che la controllano;
2)siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre
società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al
conferimento dell'incarico;
3)siano amministratori o sindaci della società che conferisce
l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano
stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
4)si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque,
l'indipendenza nei confronti della società.
2. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di
revisione alla quale è stato conferito l'incarico a norma dell'articolo 2
(ora art 214 del d.lgs. 58/98) non possono esercitare le funzioni di
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amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico,
né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della
società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza
o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano
cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della
società di revisione.
3. Il divieto di cui al quarto comma dell'articolo 2372 del codice civile
(secondo cui se la rappresentanza nell’assemblea è conferita a una
società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione,
questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o
collaboratore) si applica anche alla società di revisione alla quale sia
stato conferito l'incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti
della società stessa”.
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88: “Attuazione della direttiva n.
84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili” dove si prescrivono articoli
riguardanti il registro dei revisori contabili, l’iscrizione nel registro,
l’ammissione all'esame, l’esame per l'iscrizione nel registro, ma
soprattutto, particolare importanza, ai fini dell’analisi, ricoprono gli
articoli 6, 7, 13 e 17 in cui si prescrivono le norme che riguardano:
6. Iscrizione delle società nel registro in cui si esplicitano i criteri da
possedere per poter essere iscritti nel registro dei revisori contabili;
inoltre, per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità
previste dall'art. 2296 del codice civile, e per le società iscritte
nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136 invece, non è richiesta l'iscrizione nel registro.
7. Obblighi di comunicazione, ossia se si sostituiscono gli
amministratori e le persone che rappresentano la società nel controllo
legale dei conti, nonché se si trasferiscono le quote e le azioni, sono
comunicati al Ministero di grazia e giustizia entro dieci giorni. E' poi
comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della
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compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali che
incide sui requisiti indicati nell'art. 6. Inoltre, in caso di omissione o
ritardo nelle comunicazioni, il Ministro di grazia e giustizia applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a €
15.493.
13. Corrispettivo dei revisori contabili
1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, D.P.R. 31 marzo
1975, n. 136, (ora art 214 del d.lgs. 58/98) i criteri per la
determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con
regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n.
400.
17. Albo speciale delle società di revisione
2. Gli iscritti in sede di prima formazione nel registro dei revisori
contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia concorrono a
formare la maggioranza degli amministratori e dei soci della società di
revisione ai sensi del presente articolo e possono sottoscrivere la
relazione di certificazione, purché abbiano superato l'esame già
previsto dall'art. 13, D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (abrogato dall'art.
28, co. 1, D.Lgs. 27.1.1992, n. 88) oppure, essendo iscritti nell'albo
dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e dei periti
commerciali, ovvero laureati in materie economiche, aziendali o
giuridiche o diplomati in ragioneria, ovvero avendo ottenuto dalla
Commissione il giudizio di equipollenza o di corrispondenza delle
qualifiche estere, abbiano esercitato attività di revisione per almeno
tre anni.
Legge 13 maggio 1997, n. 132 relativa "alle norme in materia di
revisori contabili". Tale legge detta le regole per l‘indizione della prima
sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, per
l’ammissione alla sessione di esami, lo svolgimento dell'esame, il
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rinnovo nelle cariche, l’esonero dall'esame, il contributo obbligatorio,
la salvezza dei diritti acquisiti, il corrispettivo dei revisori contabili e il
regolamento di esecuzione. Particolare attenzione si pone all’art. 14
relativo al corrispettivo dei revisori contabili dove i criteri per la
determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le
modalità disciplinate all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". In siffatto decreto,
fonte normativa più importante tra le citate, nella PARTE II (disciplina
degli intermediari) al TITOLO I (disposizioni generali) al Capo I
(Vigilanza):
- all’art. 5 (Finalità e destinatari della vigilanza) importanti risultano
essere i commi:
3. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti.
4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei
confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle
disposizioni regolanti le materie di competenza.
- all’art. 8 (Vigilanza informativa) si rilevano i commi:
1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, per le materie di
rispettiva competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei
termini dalle stesse stabiliti.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei
confronti della società incaricata della revisione contabile.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle Sim, delle
società di gestione del risparmio o delle Sicav comunicano senza
indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello
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svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un
giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere
un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr.
Nella PARTE IV (disciplina degli emittenti) al TITOLO III (emittenti) al
Capo II (Disciplina delle società con azioni quotate) alla Sezione VI
(Revisione contabile) risultano rilevanti gli articoli:
- 155, dove si esplicita l’attività di revisione, ossia si verifica la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei
fatti di gestione nelle scritture contabili e, si verifica, anche, che il
bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle
risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che
siano conformi alle norme che li disciplinano. Inoltre, al secondo
comma importante risulta la rilevazione da parte del revisore dei fatti
ritenuti censurabili; a questo proposito si rimanda agli orientamenti
della Consob, alla comunicazione in merito.
- 159 (Conferimento e revoca dell'incarico); articolo importante ai fini
del presente esame in quanto stabilisce che l'assemblea, in
occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione
annuale prevista dall'articolo 2364-bis, comma 2, del codice civile,
conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del
bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo
speciale previsto dall'articolo 161, previo parere del collegio
sindacale. Essa determina il corrispettivo spettante alla società di
revisione. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere del collegio
sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione.
Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea
delle società in accomandita per azioni quotate si applica l'articolo
2459 del codice civile. L'incarico dura tre esercizi e può essere
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rinnovato per non più di due volte. Le deliberazioni previste dai
commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob. Questa provvede d'ufficio
al conferimento dell'incarico, quando esso non è deliberato; in tal
caso la Consob determina anche il corrispettivo. In caso di revoca
dell'incarico l'attività di revisione contabile continua a essere
esercitata dalla società di revisione revocata fino a quando non
acquista efficacia il conferimento del nuovo incarico. La
Commissione, inoltre, stabilisce con regolamento:
a) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni
previste dai commi 1 e 2 e le modalità e i termini di trasmissione;
b) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli
interessati dei provvedimenti da essa assunti;
c) i termini entro i quali gli amministratori provvedono al deposito
presso il registro delle imprese delle deliberazioni e dei
provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 6.
- 160 (Incompatibilità) ossia, al fine di assicurare l'indipendenza della
società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere
conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni
d'incompatibilità stabilite con regolamento dal Ministro di grazia e
giustizia, sentita la Consob; inoltre, il divieto previsto dall'articolo
2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società
di revisione alle quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile
della revisione.
- 161, dove si prescrive che la Consob detiene l’albo speciale delle
società di revisione abilitate all'esercizio delle attività previste dagli
articoli 155 e 158. Tale articolo prevede anche che la commissione
iscriva le società di revisione nell'albo speciale previo accertamento
dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica; inoltre,
non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui
amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8,
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comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Le società
di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono
alla Consob una situazione contabile annuale riferita all'attività di
revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia. Per
l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di
idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività di revisione contabile.
- 162 (Vigilanza sulle società di revisione), dove si prescrive che:
“1. La Consob vigila sull'attività delle società iscritte nell'albo
speciale per controllarne l'indipendenza e l'idoneità tecnica.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob può:
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci,
dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali della
società di revisione;
c) raccomandare principi e criteri da adottare per la revisione
contabile, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei
ragionieri.
3. Le società di revisione iscritte nell'albo speciale comunicano alla
Consob entro trenta giorni la sostituzione degli amministratori, dei
soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei
direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni;
entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione della
compagine sociale, dell'organo amministrativo e dei patti sociali, che
incide sui requisiti indicati nell'articolo 161, comma 2”.
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- 163 (Provvedimenti della Consob) dove si regola al comma 1. che la
Consob, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento
dell'attività di revisione, con riferimento a uno o più incarichi, può:
a) intimare alla società di non avvalersi nell'attività di revisione
contabile, per un periodo non superiore a due anni, del
responsabile della revisione contabile al quale sono ascrivibili le
irregolarità;
b) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione
contabile per un periodo non superiore a un anno.
Al comma 2. che la Consob dispone la cancellazione dall'albo
speciale quando:
a) le irregolarità sono di particolare gravità;
b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo
speciale e la società non provvede a ripristinarli entro il termine,
non superiore a sei mesi, assegnato dalla Consob;
c) la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma
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Al comma 3. che la Consob può altresì disporre la cancellazione
dall'albo speciale delle società di revisione che per un periodo
continuativo di cinque anni non abbiano svolto incarichi di revisione
comunicati alla Consob ai sensi dell'articolo 159.
Inoltre, al 4° comma si dispone che “i provvedimenti di cancellazione
dall'albo speciale e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli
interessati e al Ministero di grazia e giustizia; quest'ultimo comunica
alla Consob i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti
nel registro dei revisori contabili”.
Infine, al 5° comma si prescrive che “il provvedimento di
cancellazione dall'albo speciale è comunicato immediatamente alle
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società che hanno conferito l'incarico di revisione. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 159, comma 6”.
- 164 (Responsabilità)dove si regola che:
1. Alla società di revisione si applicano le disposizioni dell'articolo
2407 del codice civile (ossia i sindaci devono adempiere i loro doveri
con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno
conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili
solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,
quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in
conformità degli obblighi della loro carica)
2. I responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato
l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la
società di revisione, per i danni conseguenti da propri
inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha
conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati.
- 165 (Revisione contabile dei gruppi) in cui:
1. Le disposizioni della presente sezione, a eccezione dell'articolo
157, si applicano anche alle società controllate da società con azioni
quotate.
2. La Consob detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le
società controllate che non rivestono significativa rilevanza ai fini del
consolidamento. Il regolamento è emanato d'intesa con le
competenti autorità di vigilanza per la disciplina relativa ai soggetti
da esse vigilati.
Nella PARTE V (SANZIONI) TITOLO I (SANZIONI PENALI) al Capo
III (Revisione contabile) sono da riscontrare come importanti ai fini
dell’esame:
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- l’art. 175 (Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di
revisione) che è stato abrogato dal D. Lgs. 61/02, il quale ha visto il
rinnovo dell’articolo 2624 del codice civile in merito a tale
argomento;
- l’art. 176 (Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate) abrogato
dal D. Lgs. 61/02 all’articolo 8 al quale si rimanda in seguito;
- l’art. 177(Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a
revisione) dove:
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto
qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la
società assoggettata a revisione o con una società che la controlla,
o ne è controllata, o si fanno prestare da una di tali società garanzie
per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da euro 206 a euro 2.065.
- l’art. 178 (Compensi illegali) in cui:
1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i
dipendenti della società di revisione che percepiscono, direttamente
o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione contabile
compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente
pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 206 a euro 1.032.
- l’art. 179 (Disposizioni comuni), nel quale:
1. Se dai fatti previsti dagli articoli del presente capo deriva alla
società di revisione o alla società assoggettata a revisione un danno
di rilevante gravità, la pena è aumentata fino alla metà.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di
revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in
forza di altre disposizioni di legge o di regolamento, nonché nei casi
in cui la revisione contabile o la sottoposizione del bilancio al
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