EVOLUZIONE DELLA FARMACIA: LIBERALIZZAZIONE E RETAIL MARKETING
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INTRODUZIONE
In questo elaborato, che conclude il mio percorso di studi, ho scelto di
trattare l’evoluzione della farmacia. Si può affermare infatti che da tre
anni sia iniziata una nuova fase storica e che profondi cambiamenti
abbiano sconvolto l’ambiente interno ed esterno del canale. Questo
argomento è molto importante per me perché fin da bambina giocavo
nella farmacia dei miei nonni e una parte del mio cuore ricorda
l’odore delle preparazioni e i prodotti che venivano impacchettati nei
fogli di carta. Crescendo in una famiglia di farmacisti ho assimilato
l’importanza dell’etica nella dispensazione dei medicamenti ed ho
assistito in prima linea allo sviluppo dei cambiamenti. Il mio lavoro si
pone come obiettivi quelli di valutare gli effetti delle ultime
legislazioni, in particolare quelli della liberalizzazione, e di identificare
i modelli di business più adatti al nuovo contesto competitivo. Per
spiegare l’evoluzione della farmacia ho deciso di suddividere il mio
studio in quattro parti:
1. Il canale delle farmacie
2. Il nuovo scenario
3. L’evoluzione del modello farmacia
4. L’analisi di una farmacia
Il primo capitolo percorre l’evoluzione delle legislazioni in farmacia
per distinguerla da qualsiasi altro punto di vendita. Il canale è stato
oggetto di specifiche regolamentazioni perché parte del Servizio
Sanitario Nazionale e perché la logica del servizio nei confronti dei
cittadini è da sempre stata posta in primo piano rispetto a quella
commerciale. Queste leggi che hanno protetto il canale dall’ambiente
esterno hanno contribuito a sviluppare e a mantenere un sistema di
dispensazione inadatto ad affrontare il libero mercato. Il secondo
capitolo tratta gli ultimi cambiamenti giuridici che hanno tracciato una
linea di rottura rispetto al passato e che hanno rimesso in discussione
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il ruolo sanitario del farmacista. Il Decreto Storace, che ha introdotto
il concetto di sconto per i farmaci, ha contribuito a esaltare
l’importanza del prezzo sui prodotti che fino a pochi anni fa erano
privi del connotato di “bene di consumo”. Inoltre l’approvazione del
Decreto Bersani, che ha liberalizzato alcune categorie di farmaci e ha
aperto il mercato alla concorrenza, ha generato nuove combinazioni
nella domanda e nell’offerta. Questi cambiamenti, profondamente
concatenati tra loro, hanno reso necessaria un’evoluzione del modello
farmacia. Inizialmente i titolari si sono dovuti confrontare con un
modo di pensare e con un punto di vendita inadatto alle nuove
regole. Tuttavia, dopo tre anni, si possono individuare alcune
tendenze evolutive comuni in tutte le farmacie e si possono
inquadrare, dai primi elementi conoscitivi, nuovi modelli di business.
Nella terza parte ho individuato tre soluzioni che i titolari delle
farmacie hanno intrapreso per affrontare il nuovo contesto
competitivo. Queste ultime cercano di modificare la composizione del
fatturato della farmacia tradizionale, composta dal farmaco etico,
puntando su nuovi elementi strategici.
Questo elaborato si conclude con lo studio di una farmacia; in
particolare ho identificato il modello di business e il posizionamento
tramite la rilevazione del bacino d’utenza e dell’offerta. L’analisi sul
caso specifico mi ha permesso di intraprendere degli interventi
nell’area di libera vendita e di misurarne gli effetti. La concorrenza, le
nuove regole del gioco e le esigenze della domanda rendono infatti
necessaria un’evoluzione della farmacia e l’implementazione delle
leve di marketing nel punto di vendita.
VALENTINA BIANCHI
1. IL CANALE DELLE FARMACIE
1.1 INTRODUZIONE
Il canale delle farmacie un po’ per l’alone di potenza che ruotava
intorno all’arte di custodire i segreti dei medicamenti e dei veleni ed
un po’ per il concetto di servizio dello Stato ha una lunga tradizione
legislativa alle spalle e per questi motivi ha sempre seguito delle
regole specifiche. Percorrere l’evoluzione delle leggi più significative è
un modo per comprendere il significato della creazione delle piante
organiche, per identificare l’etica professionale e il legame con il
Servizio Sanitario Nazionale. Questo excursus evidenzia in particolare
che la farmacia è una struttura rigida e fortemente regolamentata e
che per secoli ha sviluppato un sistema di dispensazione dei
medicamenti senza la necessità di monitorare l’ambiente esterno.
Trovandosi in un contesto stabile i titolari hanno assimilato una logica
di servizio che li ha trovati impreparati e disorientati di fronte alle
ultime leggi varate dal governo.
1.2 CENNI STORICI
I precedenti storici dell’arte farmaceutica si confondono con quelli
della medicina e si perdono nella notte dei tempi. Abitualmente si
studia la storia di queste due discipline circoscritte nel bacino del
Mediterraneo, ma bisogna considerare che gli uomini primitivi di tutti
i continenti avevano diversi approcci per affrontare la malattia e la
morte. Spesso la barriera linguistica ha impedito la diffusione delle
conoscenze tra le varie civiltà come nel caso della Cina; altre volte
grazie ai ritrovamenti di reperti archeologici si nota come il progresso
terapeutico sia il frutto di incontro tra diversi popoli come nel caso
della Grecia. Questa civiltà è considerata la culla della medicina
occidentale e dalla sua cultura sono nati i simboli dei medici e dei
farmacisti. La leggenda racconta che la spedizione dei sacerdoti di
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Esculapio
1
giunse sulle rive del Tevere dopo una lunga navigazione; al
momento dell’approdo un serpente schizzò fuori dal vascello e segnò
con le sue spire il luogo dove doveva essere eletto il tempio sull’Isola
Tiberina
2
. Il serpente, simbolo sacro in tutto l’oriente, fece da allora
parte dell’iconografia sanitaria; per i medici è attorcigliato attorno al
bastone di Esculapio, per i farmacisti esso è attorcigliato alla base di
una coppa che ne raccoglie il veleno. Questo ideogramma è
universalmente noto e spesso sostituisce la scrittura per indicare la
farmacia in tutte le lingue. La storia dell’arte della cura delle malattie
continua con i nomi di Ippocrate, con la Scuola di Alessandria per
fiorire ulteriormente con i nomi di Galeno e Dioscoride ai tempi
dell’impero romano.
Nel Medioevo i primi ospizi iniziarono la loro attività in Europa e nei
chiostri dei monasteri fiorirono i giardini botanici delle farmacie
conventuali. Il termine “farmacia” e “farmacista” entrano nel
linguaggio comune italiano nel diciannovesimo secolo. Fino a quel
periodo infatti era chiamato “speziale” perché profondo conoscitore di
erbe medicinali con cui preparava unguenti e sciroppi. Generalmente
aveva una bottega definita “spezieria” dove vendeva profumi ed
essenze, colori per pittura tintori, cera e candele, carta, inchiostro e
anche dolci speziati. L'attività dello speziale era in epoca medievale
una delle più redditizie. Dal momento che il farmacista maneggiava e
custodiva i veleni i potenti considerarono di istituire farmacie per il
loro esclusivo servizio. I reali di Francia avevano un Apothicaire du
Roy, quelli di Spagna el farmaceutico del Rey e il Vaticano ha tuttora
la sua farmacia. Da questi esempi si può capire che l’intervento
diretto dello Stato è anteriore alla nascita degli Stati Nazionali. In
1
Esculapio è il nome latino di Asclepio un personaggio mitico figlio di una comune
mortale Cronide e di Apollo. Venne estratto dall’utero della madre e affidato al
centauro Chitone che ne fece un grandissimo medico. Più di duecento templi sono
dedicati al culto di Esculapio detti Asclepiei.
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L’ospedale dei Fatebenefratelli sorge ancora oggi sul posto
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epoca Comunale per reagire all’illegalità delle professioni nacquero le
arti o corporazioni; quella degli Speziali aveva un compito didattico
molto importante e tramandava i segreti procedimenti del mestiere
alle nuove leve. La corporazione degli Speziali gestiva gli attestati di
idoneità all’esercizio del proprio mestiere.
1.3 LE PRIME NORME SULL’ESERCIZIO DELLA FARMACIA
Negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia non esisteva
una normativa che regolamentasse l’esercizio della farmacia. La legge
Crispi
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rappresentò il primo passo per uniformare nel territorio
nazionale tale materia. La legge introduceva il principio, vigente in
altri Stati, del libero esercizio della farmacia aperta al pubblico come
qualsiasi altro negozio. Il proprietario poteva non essere laureato e
poteva avere la proprietà su più farmacie, con il solo obbligo della
direzione responsabile di un farmacista. Crispi era un sostenitore
della concorrenza e delle regole del liberalismo inglese ma non tenne
conto della profonda diversità dei due paesi. Una dozzina d’anni dopo
le farmacie si moltiplicarono e poi fallirono in parte per effetto della
concorrenza su un substrato troppo povero. Inoltre nel giro di alcuni
anni si moltiplicarono le farmacie urbane a sfavore di quelle rurali
creando gravi problemi in un paese tormentato dalla malaria e dalla
tubercolosi.
Il 22 Maggio del 1913 venne approvata la legge Giolitti
4
che aboliva il
libero servizio e ripristinava il concetto del pubblico interesse
nell’esercizio della farmacia valorizzandone le prestazioni
professionali. Questa legge è la base di tutta la successiva evoluzione
legislativa. I principi stabilivano che dovesse essere presente una
farmacia ogni 5000 abitanti; l'apertura delle farmacie non era più
3
Legge 22 dicembre 1888, n. 5849. A. Soldi, 1976, “Origine ed evoluzione della
legislazione farmaceutica in Italia”, Editrice Scientifica L.G. Guadagni, Milano
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A. Soldi, 1976, “Origine ed evoluzione della legislazione farmaceutica in Italia”,
Editrice Scientifica L.G. Guadagni, Milano
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discrezionale, ma avveniva sulla base della pianta organica. Le
farmacie che per esigenze locali servivano meno di 5000 persone
avevano la qualificazione di “farmacie rurali”. La legge imponeva
l’obbligo di gestione da parte di un farmacista diplomato configurato
come titolare e nel contempo la figura di un direttore della farmacia
indicando la scissione dunque dell’attività patrimoniale e
professionale. L’esercizio farmaceutico era considerato una
concessione governativa "ad personam", ottenuta attraverso concorso
pubblico, per esami, senza possibilità d'acquisto, vendita, o
trasferimento per successione. La concessione durava quanto la vita
del titolare e si permetteva la trasmissione della farmacia al figlio o al
coniuge. Infine la farmacia veniva classificata come “professione
soggetta a vigilanza sanitaria” e per questo era soggetta a ispezione
dei locali e delle attrezzature, aveva l'obbligo di determinate
registrazioni, di osservare le tariffe ufficiali ed era vincolata alle
prescrizioni normative della Farmacopea Ufficiale.
La legge Giolitti, fu lo strumento legislativo di guida per la stesura del
Testo Unico delle Leggi Sanitarie in materia di servizio farmaceutico,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del
Regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con il regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706.
L'ordinamento Giolitti restò in vigore sino al 1968, quando le leggi
5
221/68 e 475/68, note come riforma Mariotti, apportarono diverse e
sostanziali modifiche all'istituto della farmacia. In particolare si
ricordano le modifiche della pianta organica; è stabilito che non vi sia
più di una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione
fino ai 25000 e una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni.
Ogni nuovo esercizio deve essere distante almeno 200 metri
dall’altro. La gestione della farmacia deve essere diretta dal titolare e
5
La legge 221/68 e 475/68 spesso sono indicate come Riforma Mariotti;
www.ministerosalute.it
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quindi per legge la conduzione economica è inscindibile dalla gestione
professionale. Per ottenere il conferimento di farmacie urbane si deve
sostenere un concorso dove vengono considerati titoli ed esami con
prevalenza di questi ultimi nella determinazione del punteggi.
La legge 833 del 23 dicembre 1978 stabilisce che i rapporti fra
farmacie pubbliche e private con il Servizio Sanitario Nazionale sono
disciplinate da una Convenzione
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stipulata fra le associazioni di
categoria e le Regioni. La legge riafferma il principio dell'attribuzione
esclusiva al farmacista e alla farmacia d'ogni competenza e funzione
nella dispensazione dei farmaci al pubblico.
Con la legge 22 dicembre 1984, n. 892 la titolarità, requisito
indispensabile all'acquisto o al trasferimento per successione, diventa
conseguibile sia partecipando ad un pubblico concorso e superando la
relativa prova, sia mediante due anni di pratica professionale
certificata dall'Autorità Sanitaria Locale. Il periodo di gestione
provvisoria in caso di morte del titolare, qualora il figlio o il coniuge
superstite risultino iscritti alla Facoltà di Farmacia è portato a sette
anni. La pianta organica non è più stabilita con provvedimento
definitivo dal medico provinciale ma è un atto amministrativo
regionale, alla cui formazione partecipano in fase istruttoria e
consultiva il Comune, l'organo di gestione delle ASL e l'Ordine dei
farmacisti. Il limite è elevato da 500 metri a 1000 metri.
La legge
7
n 362 del 8 Novembre 1991 introduce ulteriori elementi
correttivi.
In particolare la titolarità della farmacia viene estesa alla Società di
persone sebbene con vincoli molto precisi e purchè siano tutti
farmacisti iscritti all’Albo e idonei alla titolarità. Viene mantenuta la
pianta organica e il nuovo rapporto scende a una farmacia ogni 12500
6
Questa Convenzione è l'Accordo Nazionale Triennale
7
P. Minghetti, M. Marchetti, 2002, “Legislazione farmaceutica” Casa editrice
Ambrosiana, Milano
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abitanti. Il periodo dell’erede iscritto alla Facoltà di Farmacia è
ampliato a dieci anni e viene introdotta la possibilità per l’erede
diretto fino al secondo grado
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di mantenere la farmacia fino al
trentesimo anno di età.
1.4 LA CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE
FARMACIE
Sebbene la farmacia sia istituzionalmente unica e a essa si applichi
un’unica normativa, sotto il profilo amministrativo è possibile
distinguere:
-Farmacia di diritto ordinario: rappresenta la situazione della
quasi totalità delle farmacie operanti sul territorio. La titolarità è
conseguita per concorso o per atto di trasferimento tra vivi o in caso
di decesso del titolare per successione. La conduzione patrimoniale e
la gestione professionale devono fare capo ad un’unica persona fisica,
il titolare o il direttore, che ne è il responsabile nei confronti
dell’Autorità sanitaria locale.
-Farmacia di diritto patrimoniale: residua delle norme transitorie
della riforma Giolitti che tutelava il carattere di bene personale
stabilisce che esse possono essere trasferite per una sola volta a un
farmacista iscritto all’Albo professionale. Poiché questa norma non è
stata abolita dalle leggi successive, queste farmacie possono essere
trasferite per vendita o per successione al di fuori delle norme dettate
dalla legge Mariotti.
-Farmacia urbana: questa definizione concerne tutte quelle
farmacie situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore
ai 5000 abitanti. Il numero delle sedi è stabilito in 1 farmacia ogni
5000 abitanti fino a 12500 residenti nel Comune; oppure 1 ogni 4000
abitanti nei Comuni con popolazione superiore ai 12500 abitanti.
8
Per secondo grado si intende nonno-nipote
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-Farmacia rurale: considera tutte le farmacie che servono meno di
5000 abitanti. Possono distinguersi in ordinarie, se situate con più di
3000 abitanti, e in sussidiate, se la popolazione è inferiore a questo
limite. Le farmacie sussidiate ricevono un contributo finanziario
annuale alla quale concorrono in maniera diversa la Regione, il
Comune e i titolari di farmacia urbana.
-Farmacia privata uninominale: in questo caso il titolare è un
singolo farmacista e la titolarità della farmacia e la proprietà
dell’azienda sono inseparabili; questa affermazione implica che non è
consentito il trasferimento della titolarità senza la contemporanea
cessione della proprietà.
-Farmacia privata in gestione societaria: la legge 392/91 ha
introdotto la gestione societaria della farmacia con lo scopo di favorire
l’accesso alla titolarità tenendo conto degli ingenti capitali iniziali che
richiede l’avvio di una farmacia. I Soci devono essere tutti farmacisti,
essere iscritti all’Albo professionale nella provincia in cui ha sede la
società ed essere idonei alla titolarità. La società inoltre deve avere
per oggetto esclusivo la gestione della farmacia e ciascuna società sia
titolare di una sola farmacia.
-Farmacia pubblica: il titolare in questo caso è una persona
giuridica, cioè il Comune rappresentato dal Sindaco.
-Farmacia ospedaliera esterna: sono farmacie aperte al pubblico a
tutti gli effetti il cui titolare è una persona giuridica. In passato
venivano attivate dalle opere pie ospedaliere in eccedenza alla pianta
organica con il vincolo di un solo esercizio per ciascun ospedale. Le
farmacie ospedaliere esterne sono finalizzate a soddisfare le esigenze
della comunità e non dei ricoverati e per questo ora rientrano nella
pianta organica.
-Farmacia ospedaliera interna: a seguito della riforma del 1968 è
prevista come obbligatoria negli ospedali generali o specializzati.
All’interno dell’ospedale svolge le funzioni di informazione ed
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educazione sull’uso e conservazione, approvvigionamento e
distribuzione, vigilanza, monitoraggio dei consumi e analisi della
spesa, preparazione di medicinali e galenica clinica, gestione dei
medicinali nei protocolli di sperimentazione clinica.
-Farmacia di cooperativa: sono gestite dalle cooperative che
rappresentano una categoria residuale con esplicita esclusione di
trasferimento della titolarità.
-Farmacia soprannumeraria: sono farmacie in soprannumero
perché eccedenti rispetto alla pianta organica. Sono destinate al
graduale riassorbimento nella pianta organica con l’accrescimento
della popolazione oppure alla chiusura di sedi dichiarate decadute.
-Farmacia succursale: viene istituita nei centri abitati dove si
verificano significative fluttuazioni annuali della popolazione
residente. Per questo motivo è aperta e funzionante per periodi
limitati dell’anno.
Infine bisogna distinguere il dispensario farmaceutico che per
legge è considerato una struttura e non una farmacia. Per questo
motivo è destinato alla distribuzione di medicinali di uso comune e di
pronto soccorso già confezionati. L’apertura è autorizzata dalla
Regione o dalla Provincia. Viene affidato al titolare di una farmacia
con preferenza per il titolare più vicino. Gode di indennità di residenza
e può avere locali assegnati gratuitamente dal Comune (in questo
caso l’ammontare dell’indennità viene ridotta).
1.5 LA PIANTA ORGANICA
A differenza di altri paesi della Comunità Europea la distribuzione sul
territorio nazionale del servizio farmaceutico è determinato da un
duplice criterio che lega l’apertura e l’esercizio di una farmacia alla
situazione dei luoghi abitati, alla popolazione che vi risiede e a una