6
La sfida più importante, nel contesto mondiale, è stata la mancanza di
notorietà degli emittenti, “costretti” a fare ricorso al rating, uno strumento di
misura della capacità di un qualsiasi emittente, di assolvere all’impegno
finanziario assunto, restituendo il capitale preso a prestito e pagando gli interessi
dovuti, concretizzandosi in un giudizio sintetico, espresso mediante un valore
alfanumerico.
Per quanto concerne l’organizzazione delle emissioni obbligazionarie, sia nel
mercato domestico sia straniero, vista la complessità e la mancanza di competenza
da parte del management degli enti territoriali, tali processi sono stati, da sempre,
demandati ad intermediari finanziari specializzati.
Questo nuovo quadro finanziario, delineatosi negli ultimi anni, ha messo in
risalto una regionalizzazione della provvista di risorse finanziarie sul mercato dei
bond. Proprio tale aspetto costituisce l’oggetto principale della tesi.
Lo scopo del primo capitolo è introdurre i nuovi strumenti finanziari a
disposizione del management della pubblica amministrazione, tracciando, in
particolare, tutto l’aspetto caratteristico e normativo dei bond locali e verificando,
empiricamente, anche il vantaggio economico determinato dagli stessi rispetto
agli strumenti di finanziamento cosiddetti tradizionali.
Il secondo capitolo, invece, prende in esame i caratteri generali delle
emissioni obbligazionarie internazionali, quindi gli eurobond: si tratta di titoli
denominati in valuta, anche diversa da quella dell’emittente, collocati da un
sindacato di banche internazionali ed offerti in un certo numero di paesi nello
7
stesso momento. La trattazione del capitolo termina con la descrizione dei
Medium term notes (MTN) programme che consentono di emettere più tranche di
titoli obbligazionari, sotto un’unica documentazione quadro.
Per quanto concerne il terzo capitolo, l’obiettivo principale è sottolineare
l’importanza che ha il rating come chiave d’accesso per i mercati finanziari
internazionali e delineare i principi cardine su cui si basa il complesso
procedimento di assegnazione della classe di rating, prendendo in esame, come
punto di riferimento, una delle agenzie specializzate in tal campo, e cioè Moody’s,
con particolare riferimento ai rating dalla stessa assegnati alle Regioni d’Italia.
Infine il quarto ed ultimo capitolo procede con l’analisi dettagliata dei rating
attribuiti, dall’agenzia Moody’s, a tre regioni rappresentative del nord, del centro
e del sud dell’Italia (Lombardia, Toscana e Sardegna), prendendo in esame le loro
situazioni economiche, finanziarie, politiche e sociali. Sulla base, poi, di tali dati
sono individuati i profili di criticità che hanno indotto Moody’s ad attribuire un
diverso giudizio di affidabilità. La disamina termina con la trattazione delle
emissioni obbligazionarie effettuate all’estero e quotate presso la Borsa di
Lussemburgo.
8
CAPITOLO I
Gli enti locali e la finanza innovativa.
Uno strumento in particolare: i bond locali
1.1 Dalla finanza derivata a quella autonoma: l’input allo
sviluppo degli strumenti finanziari innovativi
Il ruolo degli enti locali nell’ultimo decennio del XX secolo è cambiato
notevolmente. Infatti, la necessità di pianificare una strategia finanziaria per
realizzare gli obiettivi da essi preposti, oltre all’utilizzo degli strumenti di finanza
innovativa, è iniziata a nascere soltanto in quegli anni, grazie soprattutto alla
maggiore autonomia decisionale ed organizzativa, tecnicamente attuata attraverso
una serie d’interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni ’90 (Legge
142/90
1
, di riforma delle autonomie locali; L. 421/92
2
, d’introduzione dell’ICI;
1
L’art. 32 della L. 142 del 1990 c. 2 lettera “i” dà piena competenza all’organo consiliare degli
enti locali agli atti riguardanti l’emissione di prestiti obbligazionari e la contrazione di mutui.
2
L’art. 4 della L. 421 del 1992 recita quanto segue al c. 1: “Al fine di consentire alle Regioni, alle
Province ed ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario
attraverso risorse proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni
alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente
articolo, uno o più decreti legislativi, diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993,
dell’imposta comunale immobiliare (ICI)”.
9
l’affermazione del “principio di sussidiarietà
3
” a livello Comunitario; L. 81/93
4
, di
elezione diretta del sindaco; L. 724/94
5
, di disciplina dei prestiti obbligazionari;
3
Riconosciuto dal trattato dell’Unione Europea di Maastricht, riguarda i rapporti tra Stato e
società. Il principio base su cui si fonda è che il Governo più vicino è ai cittadini e meglio risponde
alle esigenze della collettività
4
L’art. 6 della L. 81 del 1993 afferma che nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, l’elezione del sindaco è a suffragio universale e diretta, contestualmente all’elezione del
consiglio comunale.
5
La legge del 23 dicembre 1994, n. 724, reca: “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n.
304; si riporta il testo degli articoli 35 e 37:
“Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali).
c. 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli
articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti
locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati
esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui
all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile
1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi fra enti locali devono richiedere
agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti
obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro
novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio
previsto nel predetto art. 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.
c. 2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti
locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in
situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
c. 3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio
risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione
dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere
finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui
fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un
valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui
prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla
determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive
tipologie di enti emittenti.
c. 4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di
prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione
non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio.
Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi
degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici
derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.
c. 5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli
enti locali.
c. 6. Il rendimento effettivo al lordo d’imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere
superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi
10
nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni
della stessa specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita
residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli
obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e
possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti
devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri
frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in
base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno
iscrivere la somma in un apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per
cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del
bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.
c. 7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da
realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del
relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può
essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari
autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne
disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario
con le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente
deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il
pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il
piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli
obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
c. 8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui
all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è
assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad
accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata
altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.
c. 9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla
gestione cartolare dei BOT di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1985 del Ministro del tesoro. Le
emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve
essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art.
129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati
sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente
emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.
c. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro
determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti
emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle
commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i
criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste
modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 37 (Indebitamento degli enti locali dissestati).
c. 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono
procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché: a) abbiano registrato un avanzo di
amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello
dell'emissione del prestito; b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei
servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli
eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I
disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico
relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
11
leggi Bassanini, di decentramento delle funzioni amministrative; diverse misure
per la razionalizzazione della finanza locale; leggi finanziarie; ecc.).
Questo processo di trasformazione dell’autonomia degli enti locali, ha subito
un’accelerazione anche grazie al verificarsi di una serie d’eventi, che hanno
condizionato favorevolmente l’andamento dei mercati ed il quadro politico,
economico e sociale. In primo luogo, l’ingresso dell’Italia nell’area Euro ha
determinato una maggiore stabilità economica del paese, ponendo le basi per una
ripresa delle politiche d’investimento. In secondo luogo, l’importante fase di
passaggio dal vecchio Quadro Comunitario di sostegno 1994-1999 a quella nuova,
relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali, nota come Agenda 2000, ha
determinato la crescita del potere degli enti locali in materia d’investimenti.
Alla luce della loro accresciuta autonomia finanziaria, sancita dallo stesso
Testo Unico (D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267)
6
, per Comuni, Province e Regioni
cade il principio della spesa storica, utilizzato per anni dagli enti locali, e si dà
avvio ad un sistema di finanza pubblica autonoma, in graduale sostituzione della
finanza derivata basata sui trasferimenti erariali.
La logica sottostante, la formazione di un bilancio non è più basata su un
approccio di tipo incrementale (criterio della spesa storica), bensì su un sistema
c. 2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si
applicano le disposizioni recate dall'art. 35. 3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle
condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25,
comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144. 4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente
articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata
approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato”.
6
L’art. 149, comma 2 del Testo Unico sancisce: “ai comuni e alle province la legge riconosce,
nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite”.
12
programmatico ispirato allo “zero base budgeting”. Al contrario del sistema
incrementale, infatti, questo approccio prevede la responsabilizzazione di ciascun
centro di costo e la rivalutazione, anno per anno, degli interventi da realizzare,
della loro necessità e convenienza
7
.
“Einaudi esprimeva tale concetto di Federalismo attraverso il principio di
corrispondenza: per ogni livello di decisione pubblica ci deve essere
corrispondenza tra responsabilità della spesa e quella dell’entrata. In altri termini,
tutto ciò si esplicita in una maggiore responsabilità che le singole amministrazioni
devono avere nel prendere decisioni sia di spesa che di entrata” (NIGRO, 2001).
Tra i tanti effetti della finanza autonoma, un altro rilevante dal punto di vista
economico dell’ente locale, è riconducibile alla maggiore discrezionalità ed
efficienza nella scelta del tipo di finanziamento, grazie anche ai nuovi strumenti
finanziari a disposizione.
Non bisogna dimenticare in ogni modo, che l’utilizzo di questi ultimi, come i
prestiti obbligazionari, si è diffuso tra gli enti locali già dalla seconda metà
dell’ottocento, poi, però a seguito del forte indebitamento è stato posto un freno
alla loro emissione, concretizzatosi nell’emanazione della legge n. 43 del 1978,
sancendone il divieto. Così, il periodo che va dalla suddetta legge fino al 1990, è
stato caratterizzato da un’economia della pubblica amministrazione
cosiddetta “derivata” (o tradizionale) nella quale gran parte delle risorse interne
provenivano dai trasferimenti da parte dello Stato; infatti, il bilancio pubblico
7
L’introduzione del Piano Esecutivo di Gestione rappresenta lo strumento più immediato ed
idoneo per garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione delle risorse pubbliche.
13
degli enti era composto per più del 90% dalle suddette fonti e per la sola parte
restante da risorse proprie. Infine, la conseguenza più importante a cui ha portato
la riforma degli enti territoriali, è stata l’introduzione della legge 403 del 1990,
che ha posto fine al “monopolio” della Cassa Depositi e Prestiti e ha aperto la
strada agli Istituti di Credito, che ora possono proporre finanziamenti alle Regioni,
Province e Comuni, non più in via residuale, ma come “primi attori”.
I prestiti obbligazionari degli enti, invece, furono reintrodotti nel 1990
dall’art. 32, c. 2 della legge n. 142. Tuttavia, solo con la legge n. 724 del 1994 e
tramite decreto del Ministero del tesoro
8
del 1996 e relativo regolamento attuativo
per l’emissione dei titoli obbligazionari, nonché dal Regolamento n. 457 sempre
dello stesso anno, per la disciplina della quotazione sui titoli di Stato e
obbligazionari degli enti locali, è stato possibile l’utilizzo di tali strumenti
innovativi, dando sicuramente un contributo notevole al declino della finanza
tradizionale e all’avvento di quell’innovativa, che dovrebbe portare al pieno
sviluppo la funzione finanza nella pubblica amministrazione; infatti, ora i vertici
dirigenziali possono compiere le scelte di finanziamento avendo a disposizione un
ampio ventaglio d’offerte e più discrezionalità.
Così, la strategia finanziaria non è più ridotta alla mera allocazione delle
risorse trasferite dallo Stato, ma ad una sofisticata pianificazione, nella quale la
molteplicità degli strumenti innovativi, danno una piena risposta alle nuove
esigenze finanziarie degli enti territoriali.
8
Decreto 5 luglio 1996, n. 420 (in G.U. 13.8.1996, n. 189). Regolamento recante norme per
l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali.
14
Tabella n. 1 - La strategia finanziaria degli enti locali
MACRO-SETTORE
D’INTERVENTO
STRUMENTI
FINANZIARI
OBIETTIVI
SPECIFICI
OBIETTIVO
GENERALE
Finanziamento
investimenti
(Realizzazione di
opere pubbliche e
acquisizione
d’immobilizzazioni)
1) Accensione di
mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti e
con altri istituti di
credito
2) Buoni
obbligazionari (BOC,
BOP, BOR)
3)Leasing operativo e
leasing finanziario
4) Project financing
1) Reperimento delle
risorse monetarie per
la realizzazione degli
investimenti
2) Acquisizione
d’immobilizzazioni
tramite forme
alternative
all’acquisto
3) Realizzazione di
opere pubbliche con
intervento di capitali
privati
Individuazione degli
strumenti finanziari
meno onerosi destinati
alla realizzazione di
opere pubbliche ed
all’acquisizione delle
immobilizzazioni
Liability
Management
(Gestione attiva del
debito)
1) Operazioni di
rinegoziazione dei
mutui
precedentemente
accesi (Cassa DD.PP.
ed altri istituti di
credito)
2) Contratti di swap
(con eventuali
operazioni per la
limitazione del
rischio)
3) Emissioni
obbligazionarie
1) Richiesta di
applicazione di nuove
condizioni sulla base
delle mutate situazioni
del mercato
finanziario
2) Risparmio di oneri
finanziari sulla base di
uno “scambio” di
condizioni contrattuali
dei prestiti
precedentemente
accesi
3) Ristrutturazione
dell’indebitamento
pregresso
Reperire nuove risorse
finanziarie tramite una
gestione attiva dei
debiti (es. scambio di
tassi d’interesse)
segue
15
MACRO-SETTORE
D’INTERVENTO
STRUMENTI
FINANZIARI
OBIETTIVI
SPECIFICI
OBIETTIVO
GENERALE
Attività di
“monetizzazione” di
beni patrimoniali
(crediti, immobili)
dell’ente locale
1) Factoring pubblico
e cartolarizzazione dei
crediti
2) Cartolarizzazione
immobiliare
3)sale and lease back
1) Cessione dei crediti
al fine di incamerare
nuove risorse
monetarie;
eliminazione di crediti
di difficile esazione e
contestuale riduzione
dei residui
2) Valorizzazione o
alienazione del
patrimonio
immobiliare pubblico
3) Reperimento di
risorse monetarie
tramite la vendita del
patrimonio
immobiliare e la
successiva
acquisizione tramite
leasing degli stessi
immobili
Valorizzazione di beni
patrimoniali
dell’amministrazione
pubblica tramite la
loro trasformazione in
risorse monetarie
Cash management:
gestione attiva della
liquidità disponibile
1) Gestione attiva
della liquidità
1) Reperire risorse
monetarie dall’utilizzo
della liquidità non
immediata
Reperimento di
ulteriori risorse
monetarie tramite
l’impiego temporaneo
della liquidità non
utilizzata
Reperimento di
risorse monetarie
alternative
1) Contratti di
sponsorizzazione
1) Reperire risorse
monetarie tramite il
finanziamento di
capitali privati nella
gestione di attività
delle amministrazioni
pubbliche
Reperimento di risorse
monetarie in
alternativa al
“classico” aumento
dell’imposizione
tributaria
Fonte – “Strategia finanziaria e finanza innovativa nell'ente locale: gli strumenti operativi per la
gestione finanziaria di un’amministrazione pubblica moderna”, di ANTONELLI R. e MEOLA A.,
Maggioli, Rimini (2004a)
16
La tabella n. 1 evidenzia proprio la nuova strategia finanziaria di questi
ultimi, indicando per ogni settore d’intervento, gli strumenti finanziari più
adeguati per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla pubblica amministrazione.
1.2 Uno strumento della finanza innovativa: i bond locali
Il passaggio da un’economia derivata ad un’intensa decentralizzazione dei
poteri dallo Stato agli enti locali, è stato, di sicuro, di notevole aiuto per lo
sviluppo e l’utilizzo degli strumenti di finanza innovativa da parte di questi ultimi.
Ovviamente, una tal evoluzione ha richiesto un graduale aumento delle
competenze professionali, una riorganizzazione strutturale e un’intensa
collaborazione con le nuove controparti, come gli intermediari finanziari, in grado
di mettere in pratica le innovative opportunità finanziarie. Una rapida diffusione e
utilizzazione si è concentrata soprattutto sui “prestiti divisi
9
”, cioè quelli
obbligazionari.
Le obbligazioni sono titoli di debito, astratti e causali, che danno la facoltà ad
ogni possessore di ottenere, in cambio dell’ammontare versato alla controparte
finanziata, dei corrispettivi periodici costituiti dagli interessi (se previsti) e dal
capitale (che può essere rimborsato anche alla scadenza). Il ricorso a tali forme di
finanziamento avviene, di norma, quando un operatore necessita di un capitale,
che un singolo soggetto non è in grado di soddisfare da solo o quando si cerca di
9
Prestiti che presentano un unico debitore o consorzio di debitori a fronte di una pluralità di
creditori, titolari pro-quota dell’intero prestito.
17
frazionare il prestito, in modo tale che il potenziale finanziatore non debba
impegnare una somma ingente in una sola operazione finanziaria.
1.2.1 Soggetti emittenti
Gli enti locali autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari sono, in base alla
Legge n. 724/94 art. 35:
ξ I comuni (BOC).
ξ Le unioni di comuni.
ξ Le città metropolitane.
ξ I comuni compresi nelle aree metropolitane (ex art. 17 della legge 142/90).
ξ Le comunità montane.
ξ I consorzi tra gli enti locali.
ξ Le province (BOP).
ξ Le regioni (BOR).
1.2.2 Finalità
In base alla Legge 724/94, art. 35, c. 1, i bond locali potevano essere emessi
solo per finanziare degli investimenti e, poi, con l’emanazione della L. 448/01, art.
41, è stato possibile ampliare le finalità di utilizzo di tali strumenti finanziari da
parte degli enti; infatti, ora possono provvedere anche ad una conversione dei
mutui contratti dopo il 31 dicembre 1996, mediante il collocamento dei titoli
obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, con altri istituti, dei mutui, in
18
presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle
commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di
cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 239/96, e successive modificazioni
10
.
Resta, comunque, il divieto di finanziare spese di parte corrente, ovviamente,
perché non c’è corrispondenza temporale tra finanziamenti a medio e lungo
termine, come i prestiti obbligazionari, e spese di esercizio, rappresentate appunto
da quelle correnti.
10
L’art. 2 della L. 239 del 1996 sancisce l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sugli interessi,
premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari, per la parte maturata nel periodo di
possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
ξ Persone fisiche.
ξ Soggetti di cui all’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome
collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate.
ξ Enti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c, del medesimo testo unico, ivi compresi quelli
indicati nel successivo art. 88.
ξ Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano
ξ Fondi di investimento mobiliare chiusi e immobiliare.
ξ Fondi pensione.
La suddetta imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione
mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati
in appositi decreti del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, residenti in
Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti ovvero,
anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli, che comportano il mutamento della
titolarità giuridica degli stessi.