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l’Innovazione e la Tecnologia è proseguito rapidamente ed incessantemente
e porterà all’entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2006 del Codice
delle Amministrazioni Digitali.
Il Governo centrale e gli enti locali hanno fatto degli ingenti investimenti
economici, che hanno portato alla nascita di importanti strutture finalizzate
all’attuazione dei programmi di e-government, come i cosiddetti CRC,
Centri Regionali di Competenza, che stanno svolgendo un ruolo
fondamentale a livello locale, soprattutto se si tiene presente il ruolo
rilevante dell’autonomia degli enti.
Le singole amministrazioni sono collegate tra loro attraverso la RUPA, Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione, grazie alla quale si possono
scambiare dati ed informazioni.
Oggi dobbiamo considerare la Pubblica Amministrazione come centro di
erogazioni di servizi e di informazioni elettroniche, accessibili sia ai
cittadini-utenti sia alle imprese, ma per ottenere dei buoni risultati
considerando il grado di soddisfazione raggiunto dagli utenti, le singole
amministrazioni devono provvedere a svolgere tutte le azioni che portino
allo sviluppo di queste strategie, a partire da quelle più semplici ed
immediate come la predisposizione di un sito web, che offra ai cittadini
informazioni e servizi di facile accessibilità.
Bisogna innanzitutto mettere definitivamente da parte la cultura
dell’adempimento burocratico a favore della cultura del servizio, che
presuppone responsabilità e partecipazione, rendendo pubblici gli obiettivi
dell’azione amministrativa e, quindi dando la possibilità ai cittadini, che
sono i destinatari, di svolgere un ruolo sempre più attivo. Uno dei punti
focali su cui si deve porre l’attenzione è comunque quello della fiducia, che
le amministrazioni devono comunicare e conquistare nei confronti dei
cittadini-utenti, soprattutto negli ambiti più difficili, come ad esempio quelli
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che comportano il trattamento elettronico dei dati personali e quindi
riguardano in generale la privacy.
Moltissime amministrazioni sia a livello centrale sia locale hanno dato vita
a portali e siti istituzionali, che perseguissero gli scopi ambiziosi del
governo elettronico. In Basilicata un esempio di erogazione elettronica di
informazioni e di servizi è il sito della Regione www.basilicatanet.it.
Però le linee strategiche che erano state teorizzate con grande entusiasmo si
sono scontrate con una realtà, che ha mostrato subito numerosi punti di
criticità che causano un sostanziale divario con grosse percentuali di
esclusione digitale, il digital divide, che in certe zone della nazione
soprattutto nel meridione e in alcuni contesti sociali particolari raggiunge
livelli che si possono considerare addirittura preoccupanti. È quindi urgente
chiedersi se sia più utile predisporre servizi in rete utilizzabili attualmente
solo da un numero minimo di utenti oppure creare le condizioni affinché si
possa sviluppare la cultura della rete, che porti alla garanzia del diritto di
accesso alla conoscenza.
Bisogna quindi puntare l’ attenzione sulla cosiddetta Cultura dell’Accesso,
che è caratterizzata dal rapporto tra tecnologia e libertà, perché l’utilizzo
delle nuove tecnologie diventa lo strumento funzionale all’esercizio dei
diritti di libertà.
Oggi si parla quindi di libertà “di valersi di strumenti informatici per fornire
ed ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla
società virtuale, che è stata generata dall’avvento degli elaboratori
elettronici nella società tecnologica”.I
________________
I Cfr. MARINA PIETRANGELO, Toscana, e-government e società dell’informazione. Prima
legge regionale, Rivista italiana di comunicazione Pubblica, fascicolo 19, Franco Angeli Editore,
2004, p. 91
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Purtroppo ad oggi i cittadini che possono realmente usufruire dei servizi e
delle informazioni erogate elettronicamente sono un numero esiguo, perché
l’esclusione digitale non deriva solamente da problemi di natura culturale,
ma soprattutto anche da disagio economico, che è causa spesso per esempio
dell’impossibilità di utilizzare la larga banda, da situazioni di disabilità, che
fino ad ora sembra siano stati presi poco in considerazione.
Si pensi all’esempio banale di una persona anziana, che non ha mai avuto
contatto e quindi non ha la benché minima dimestichezza con strumenti
tecnologici, quale potrebbe essere se non scarso o nullo il suo grado di
conoscenza dei servizi e delle informazioni erogate elettronicamente.
Il problema diventa quindi anche di natura politica, perché vengono in
questa maniera minate le basi della democrazia partecipativa, la cosiddetta
e-democracy, che dovrebbe avere in futuro il culmine del suo sviluppo con
il voto elettronico.
Si è iniziato quindi a pensare a delle soluzioni per ridurre sensibilmente
questi divari, prima fra tutte l’utilizzo della tv digitale terrestre quale mezzo
di interazione tra utenti e Pubblica Amministrazione attraverso i piani del
cosiddetto t-government (television government), l’amministrazione
mediata dal televisore, un esempio concreto è quello di Italia Utile, che già
fornisce informazioni e servizi interattivi.
Inoltre sono già stati finanziati dal Governo numerosi progetti dalle varie
regioni o da altri enti locali, in particolare la Regione Basilicata ha
presentato il progetto denominato “t-basilicatanet” in collaborazione con
l’emittente televisiva La7.
Importanti passi avanti si stanno facendo anche dal punto di vista
legislativo, bisogna in particolar modo ricordare la legge “Stanca”, la cui
principale finalità è garantire alla maggio parte dei cittadini il diritto di
accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, in particolare ai
disabili
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Capitolo primo
I SERVIZI PUBBLICI
1.1) La nozione di servizio pubblico1
Nelle discipline amministrative rilievo particolare assunto dallo studio
dell’attività amministrative, intese come il complesso di atti,comunque
preordinati alla realizzazione concreta della degli interessi pubblici, adottati
da soggetti pubblici o da agenti qualificati, in applicazione di una disciplina
unitaria di diritto pubblico. L’oggetto specifico delle materie riguarda solo
una parte delle attività dei pubblici poteri, destinate ad essere sempre più
soggette al diritto comune, in particolare quello societario e commerciale.
Le pubbliche amministrazioni, espletano, infatti una serie innumerevole di
compiti, spesso collegate ad attività privatistiche. Pertanto sarebbe
impossibile la “reductio ad unum” di tutti i compiti della pubblica
amministrazione se non sotto il profilo della cura di interessi pubblici o
quanto meno di valori garantiti dalla collettività. L’interesse collettivo e
l’attenzione per i bisogni della collettività rappresentano quindi la “ratio”
che governa l’attività amministrativa ad ogni livello ed in ogni settore. La
cura di interessi pubblici non richiede sempre l’esercizio di poteri
autoritativi, ma anche strumenti di tipo consensuale e privatistico possono
essere usati per assolvere e realizzare analoghe finalità.
_______________
1
Il termine “pubblico” tende ad identificare tutto ciò che riguarda la collettività e i suoi bisogni.
Investe di sé l’ambito generale e in particolare i rapporti sociali. Differisce pertanto dal termine
“privato”, che invece considera la sfera del singolo e tutti i suoi personali bisogni ed esigenze.
Cfr. CERULLI IRELLI, Corso di Diritto Amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 1998, p.
15 e ss., ELIO CASETTA, Manuale di Diritto Amministrativo, Terza Edizione, Milano, Giuffrè
Editore, 2001, p. 581 e ss., FILORETO D’AGOSTINO, Manuale di Diritto Amministrativo,
Varese, Giuffrè Editore, 2000, p. 79 e ss.
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Queste attività sono classificate come funzione amministrativa in senso
ampia: tale funzione comprende tutte le manifestazioni di cura
dell’interesse pubblico attivate con il ricorso sia a poteri amministrativi sia
ad atti di diritto privato, nonché il compimento di attività materiali,
denominate operazioni2. Occorre però precisare che mentre gli atti giuridici
di diritto amministrativo sono il prodotto tipico delle funzioni in senso
tecnico, costituendo altresì espressione di una posizione autorititiva
dell’agente; quelli di diritto privato o comune sono adottati nell’esercizio di
una funzione amministrativa in senso lato e sono espressione della capacità
giuridica3 generale, che va riconosciuta anche a soggetti pubblici. Rientra di
diritto nella funzione in senso ampio la materia dei pubblici servizi.
Dovendo approssimare una definizione si potrebbe classificare un servizio
pubblico come quella attività di erogazione a privati di prestazioni utili a
soddisfare esigenze personali e collettive di primo rilievo nell’ambito di un
rapporto sovente di natura privatistica. Sono servizi pubblici l’assistenza
ospedaliera, l’istruzione, i trasporti, le erogazioni di energia e via
elencando. Il concetto di servizio pubblico non è residuale rispetto a quello
di funzione in senso tecnico. La teoria delle residualità del servizio
pubblico deriva infatti dalla concezione soggettiva del servizio, secondo cui
titolare del medesimo doveva essere solo un soggetto pubblico sia che
gestisse direttamente le attività sia che le conferisse in gestione ad un
privato.
_______________
2
Cfr. FILORETO D’AGOSTINO, Manuale di Diritto Amministrativo, Giuffrè Editore, 2000,
Varese, p. 77 e ss. L’esercizio del potere amministrativo si svolge mediante l’adozione di atti
amministrativi come strumenti di cura concreta di interessi pubblici. L’atto amministrativo è la
risultante della volontà della P.A. e la concretizzazione delle decisioni prese dagli organi preposti.
3 Cfr. CERULLI IRELLI, Corso di Diritto Amministrativo, Giappichelli Editore, Torino1998, p.
70 e ss.
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Si riteneva fosse prerogativa dei soggetti pubblici determinare lo
svolgimento di ogni attività utile alle esigenze di benessere e sviluppo del
corpo sociale. Si stabiliva in questo modo un binomio tra servizio pubblico
e soggetti qualificati o legittimati anche in via derivativa come pubblici.
Tale linea però risulta abbandonata a fronte della scelta politica ed
economica di affidare ai privati la gestione di tali servizi. La concezione
soggettiva riporta la nozione di servizio pubblico ad un atto di
riconoscimento originario della pubblica amministrazione e ne mette in
risalto la natura di attività economica esercitata sotto forma d’impresa, che
è invece assunta dalla concezione oggettiva. Tale ultima tesi poggia
sull’interpretazione del combinato disposto dagli articoli 414 e 435 della
Costituzione, secondo i quali i pubblici poteri possono e devono esercitare
alcuni servizi pubblici ,salvo nei casi di riserva d’impresa stabilita dalla
legge; possono trasferire alcune attività di servizio pubblico con procedure
di espropriazione allo Stato, a enti pubblici a comunità di lavoratori o di
utenti; programmano e controllano che l’attività economica sia indirizzata e
coordinata a fini sociali. Emerge, così che la Corte Costituzionale reputa
indifferente ai fini dell’erogazione delle prestazioni la natura pubblica o
privata del soggetto. Risulta invece rilevante la rispondenza dell’attività
economica a istanze sociali relative all’erogazione del servizio,
espressamente qualificate da precetti normativi o definite da un giudizio di
utilità recepito da pubblici poteri.
_______________
4
art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana “L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”.
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art. 43 della Costituzione della Repubblica Italiana “Ai fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale”.
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Non è pertanto necessario un riconoscimento normativo a priori delle
pubblicità del servizio;6 può essere sufficiente che l’attività economica
risponde soddisfacimento di istanze sociali e che i pubblici poteri ne
assumono specifica coerenza.
In definitiva le attività economiche di pubblico servizio presentano
un’utilità sociale specifica, indipendentemente dalla natura del soggetto
erogatore e da un preventivo riconoscimento normativo. La determinazione
concreta della specifica utilità non è stabilita da regole generali valide in
ogni tempo e in ogni contesto sociale :in un determinato momento storico
un’attività socialmente utile può perdere il carattere di utilità a causa delle
modificazioni del tessuto sociale, delle scoperte scientifiche o per altre
cause (basti pensare all’erogazione del gas ai fini dell’illuminazione, del
tutto superate dall’utilizzazione dell’energia elettrica).
In ogni caso le attività economiche in oggetto devono soddisfare le
necessità della collettività, anche se tali necessita (bisogni) non
rappresentano tutte un sistema di riferimento dell’utilità sociale.
Occorre pertanto operare la selezione dei soli bisogni che aderiscono
direttamente dei valori costituzionali. Il servizio pubblico deve essere in
grado di soddisfare perciò solo quei bisogni collettivi incomprimibili in un
determinato momento storico, ossia le esigenze proprie del singolo ma
potenzialmente richieste dall’ intera popolazione, il cui soddisfacimento è
preordinato ad un adeguato sviluppo della persona umana in aderenza del
principio costituzionale contenuto nell’articolo n. 3 della Costituzione7.
_______________
6 Cfr. FILORETO D’AGOSTINO, op cit.
7
art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione, di opinioni
politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”.