6
Sarà altresì indispensabile seguire le tappe,
rappresentate da progetti di legge, elaborazioni dottrinali ed anche
pronunce del Supremo Collegio, che hanno segnato il lento ma
inesorabile cammino verso l’introduzione, anche nel nostro
Ordinamento, della cassazione sostitutiva, già vigente in altri Paesi
europei geograficamente molto vicini, quali la Francia, la Spagna
e la Germania.
Verrà poi affrontato il vero e proprio punctum dolens,
ossia l’interpretazione del novellato art. 384 c.p.c., e segnatamente
i due presupposti la cui congiunta ricorrenza attribuisce alla Corte
il potere di decidere la causa nel merito.
In dottrina non vi è mai stata unanimità di vedute,
essendoci una folta schiera di Autori che hanno giudicato
negativamente, perfino con allarmismo, la riforma; e, di contro,
altri giuristi che l’hanno vista in modo positivo, seppur con le
necessarie cautele.
Obiettivo principe del nostro lavoro sarà pertanto quello
di illustrare i consensi ed i dissensi, con le relative motivazioni,
alla riforma operata, la quale si è posizionata, tra l’altro, in un
campo minato da non infondati sospetti di incostituzionalità, e si
cercherà di verificare se, in questo primo decennio di vigenza del
nuovo art. 384 c.p.c., il modus agendi del S.C. ha rispettato quelle
7
che erano le buone intenzioni del Legislatore, consistenti nella
volontà di eliminare il giudizio di rinvio laddove inutile, in
applicazione del principio dell’economia processuale; oppure se la
ratio e la voluntas legis sono state travalicate o mal applicate.
L’interpretazione restrittiva della norma, proposta dalla
maggioranza della dottrina ed accolta dalla giurisprudenza
maggioritaria della stessa Corte, è sicuramente quella che meglio
coniuga il ruolo e le funzioni del S.C., il cui compito fondamentale
è, in ossequio all’art. 65 Ord. Giud., quello di assicurare
l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale e l’unità del
diritto ( funzione nomofilattica ), con l’esercizio del potere di
accogliere il gravame e decidere nel merito in presenza dei
presupposti di cui al novellato art. 384 c.p.c..
Non potrà essere trascurata l’analisi delle interpretazioni
meno rigorose, quale quella estensiva proposta da Bove, la tesi di
Balena sull’error in judicando de jure procedendo, nonché quella
che consente la decisione nel merito anche in caso di accoglimento
del ricorso per violazione di norme processuali ( art. 360, n. 4,
c.p.c. ) che comportano delle nullità assolute, e quindi insanabili.
Verranno inoltre esaminati i profili di incostituzionalità
della norma riformata, messi in giusto risalto dalla dottrina e
recepiti dalla stessa Corte di cassazione, la quale si è resa conto
8
che l’estensione indiscriminata dell’applicazione della norma
avrebbe comportato l’insorgenza concreta di violazioni di precetti
e garanzie costituzionali, quali il principio del contraddittorio ed il
diritto di difesa.
Altro argomento di notevole importanza è il problema
dell’impugnabilità della decisione nel merito resa dalla Corte,
purtroppo sottovalutato dal Legislatore riformista.
Si cercheranno, infine, di illustrare le prospettive di
riforma che il progetto di legge elaborato dalla Commissione
Vaccarella contiene in relazione sia alla impugnazione delle
sentenze emesse dalla Corte in forza dell’art. 384 c.p.c., sia
all’estensione di tale potere in caso di accoglimento del ricorso per
violazione o falsa applicazione di norme processuali.
Il presente lavoro non potrà essere certo esaustivo e
completo in quanto le sfaccettature dell’argomento in esame
risultano essere molteplici, e su ognuna di esse ci sarebbero da
versare fiumi.
Pur tuttavia si cercherà di illustrare gli aspetti e le
problematiche fondamentali dell’istituto della cassazione
sostitutiva nel merito, al fine di darne al lettore un’idea il più
possibile chiara e che possa essere lo spunto per successivi
approfondimenti e ricerche indubbiamente interessanti e
9
suggestive in quanto afferenti i poteri di una Magistratura,
ammantata di sacralità, che il cittadino avverte tanto distante dalla
sua vita quotidiana.
10
Capitolo I
LA GENESI DELL’IDEA DELLA CASSAZIONE
E LA SUA ISTITUZIONE IN FRANCIA
* * * * * *
I. 1 Cenni storici in ordine alla disputa sull’origine storica
dell’istituto della cassazione.
“ Quaestio facti in arbitrio est judicantis: quaestio juris,
non ejus voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur ”.
1
In questa risalente massima si può certamente
individuare il germe dell’idea della cassazione, quale anelito
dell’uomo di soddisfare il suo supremo bisogno di giustizia
mediante la corretta interpretazione ed applicazione della legge;
aspirazione, questa, propria di tutti i popoli in qualsiasi momento
storico ed in ogni contesto socio-politico.
E’ comunque estremamente difficile affermare quando
l’istituto della cassazione, così come odiernamente inteso, avrebbe
mosso i primi incerti passi, poiché tracce, seppur blande,
sarebbero emerse già nel diritto romano, il quale avrebbe
elaborato il concetto secondo cui, qualora il giudice avesse
1
Ad S.C. Turpillianum
11
pronunciato una sentenza ingiusta, avrebbe contravvenuto più
gravemente al suo ufficio laddove l’ingiustizia fosse il frutto di un
errore di diritto e non di fatto, e, quindi, la sentenza risulterebbe
viziata in modo più grave
2
.
In tal caso la sentenza conterrebbe un pericolo di ordine
costituzionale e politico che si manifesterebbe ben oltre la singola
controversia in quanto l’operato del giudice costituirebbe
ribellione alla legge e la decisione era da ritenersi emessa contra
jus constitutionis.
Il diritto romano ha pertanto generato l’idea di una più
forte reazione della legge per difendersi dalla ribellione del
giudice
3
.
A tali conclusioni era giunto anche Mattirolo, il quale,
pur riconoscendo che il diritto romano non aveva apprestato uno
specifico mezzo di impugnazione, né che avesse costituito
un’apposita magistratura, tuttavia aveva rilevato che aveva
escogitato dei rimedi per paralizzare le sentenze emesse contra jus
vel sacras constitutiones: si pensi al potere del pretore, nel sistema
dell’ordo judiciorum, di negare l’azione o di porre l’eccezione rei
judicatae ogni qualvolta si trovasse di fronte ad una sentenza con
2
Calamandrei – Furno, in Novissimo Digesto Italiano, voce Cassazione Civile,
Torino, 1957, pg. 1058.
3
Calamandrei – Furno, op. cit., pg. 1058.
12
la quale il giudice avesse violato la legge; e, successivamente,
introdotto il sistema delle appellazioni, contro tali decisioni si
concedevano i rimedi speciali noti come rescissiones o
retractationes, aventi lo scopo di rescindere ed annullare, in via
straordinaria, le sentenze inappellabili contenenti pronunce contra
jus, vel sacras Constitutiones, ossia decisioni che offendevano e
ledevano non solo il jus litigatoris, ma anche, e soprattutto, il jus
Constitutionis.
Ancor più tardi, il Principe concentrò nelle sue mani il
potere giudiziario e fu chiamato a rescindere le sentenze
inappellabili contrarie alla legge: ciò costituì la massima
espressione del suo potere di conoscere le cause in ultima istanza.
Medesima funzione giurisdizionale aveva il Sacro Regio
Consiglio, istituito in Napoli nel 1442 dal Re Alfonso ( Il
Magnanimo ), avente lo scopo principale di definire le
controversie in quibus de jure disceptabatur, proposte da coloro
che lamentavano l’esistenza di decisioni contra jus ed
inappellabili.
Va comunque rilevato che Calamandrei non considerava
tale istituzione giudiziaria come un archetipo della Corte di
Cassazione, in quanto carente dello scopo politico
4
.
4
Calamandrei – Furno, op. cit., pg. 1059.
13
Tale ricostruzione storica non era condivisa da
quell’altra corrente di studiosi secondo la quale “ i precedenti del
giudizio di cassazione non vanno ricercati né nel diritto romano…
né nel diritto intermedio ”
5
, e segnatamente nel rimedio della
querela nullitatis; e pertanto ritiene che la cassazione, come oggi
è intesa, è frutto esclusivamente della Rivoluzione Francese.
In questo contesto non si può certo ignorare la voce di
uno dei padri della processual-civilistica, e segnatamente di
Chiovenda
6
, il quale riteneva che l’istituto della querela nullitatis
del diritto comune, per il cui tramite potevano essere impugnate le
sentenze, altrimenti inattaccabili, emesse contra jus e contra
constitutiones, serviva a garantire l’esatta osservanza della legge
ed impedire, in tal modo, che il giudice indossasse le vesti di
legislatore.
L’autore, rilevando che la querela nullitatis conteneva
in sé un elemento politico in quanto associava la difesa del privato
( jus litigatoris ) a quella dell’interesse generale ( jus
constitutiones ), concludeva per la derivazione da questa dei
rimedi apprestati dall’ordinamento francese.
5
R. Sandulli, Corte di Cassazione: storia e diritto comparato, in Giust. Civ. 1965, p.
IV, pg. 82; S. Satta – C. Punzi, Diritto Processuale Civile, Padova, 1996, pg. 587.
6
G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, ristampa, Napoli 1980, pg.
1020 – 1021.
14
Inoltre, anche Calamandrei riteneva che la querela
nullitatis avesse, sotto l’aspetto puramente processuale, la
struttura dell’attuale ricorso in Cassazione
7
.
La discrasia di vedute innanzi riferita rimarrà
sicuramente tale in eterno, stante l’indiscutibile dato di fatto che i
popoli hanno sempre avuto una infinita e legittima sete di giustizia
che li ha portati, nelle diverse epoche storiche caratterizzate dai
più disparati contesti socio-politici, a far sì che decisioni ingiuste
fossero eliminate da giudici cui rivolgersi in ultima istanza.
Con ciò non si intende assolutamente affermare la
sterilità del dibattito; ma soltanto evidenziare l’impossibilità di
fissare l’origine dell’istituto della cassazione, inteso in senso lato,
in un preciso momento storico.
I. 2 L’istituzione in Francia del Tribunal de Cassation.
Nella diatriba innanzi esaminata, tuttavia, esiste un
elemento certo ed incontrovertibile sul quale tutti concordano:
l’opera legislativa dell’Assemblea Costituente Francese non creò
ex novo la suprema magistratura, ma utilizzò, seppur dandole
un’anima ben diversa, un’istituzione già presente nella Francia
7
Calamandrei – Furno, op. cit., pg. 1059.
15
pre-rivoluzionaria: il Conseil des Parties istituito nel 1578 con la
funzione di custodire e conservare la legge
8
.
Orbene, non è un mistero che nella Francia del XVI –
XVII Sec. i Parlamenti, guidati da quello di Parigi, oltre che dettar
concretamente legge nelle controversie giudiziarie, avevano
acquisito una forza smisurata anche sul piano politico, il tutto a
discapito del potere del sovrano.
In questa particolare partita a scacchi, in cui si
contrapponevano il potere accentratore del monarca e le tendenze
decentratici dei Parlamenti, i giudizi emessi in violazione delle
norme positive ( ordinanze, editti, dichiarazioni regie ) avevano il
dichiarato scopo di accrescere l’autorità e le prerogative di tali
magistrature.
Il sovrano, dietro istanza del privato, annullava tali
decisioni; il che dette vita ad un vero e proprio mezzo di
impugnazione denominato demande en cassation, da esperirsi
dinanzi il Gran Consiglio.
Quest’ultima istituzione nel 1578 venne scissa nel
Conseil d’Etat per gli affari politici, e nel Conseil des Parties o
Conseil Privé ( disciplinato poi dal regolamento 28 giugno 1738 )
8
S. Satta – C. Punzi, op. cit., pg. 587; R. Sandulli, op. cit., pg. 82; L. Mattirolo, op.
cit., pg. 893-894; Calamandrei – Furno, op. cit., pg. 1059.
16
che aveva il compito di conoscere le decisioni, pronunziate in
grado supremo dai tribunali, e di cassarle qualora palesassero
contrarietà alle leggi o alle costituzioni della monarchia.
Pertanto, nel 1790 la Costituente altro non fece che
trasferire tale istituzione dal piano politico-giudiziario a quello
esclusivamente giurisdizionale, la dotò di una forma ed un
ordinamento completi, ne definì le attribuzioni giudiziarie, e la
rese indipendente dall’esecutivo.
Sandulli sintetizza tale evoluzione affermando che il
Conseil des Parties o Conseil Privé “ che era stato lo strumento di
lotta del potere regio contro i Parlamenti veniva trasformato in
uno strumento per la difesa della legge contro le trasgressioni dei
giudici ”
9
, ossia “ une sentinelle établie pour le maintien des lois
”
10
Nel dare un corpo ed un’anima al neonato Tribunal de
Cassation, la Costituente si mosse nel solco tracciato dalla grande
filosofia allora imperante, della quale furono massimi esponenti
Rousseau e Montesquieu.
Il legislatore rivoluzionario da questa filosofia estrapolò
l’idea della legge, la personificò rendendola onnipotente ed
9
R. Sandulli, op. cit., pg. 82
10
Parole pronunciate dal Prieur nel corso della seduta dell’Assemblea dell’11-XI-
1790.
17
autosufficiente: “ L’utopia della legge – autentica utopia – è
quella che darà vita all’istituto della Cassazione ”
11
.
Venne pertanto, con la Legge del 27 novembre 1790 e
succedaneo decreto del successivo 1° dicembre, istituito il
Tribunal de Cassation, al quale venne attribuita una funzione
meramente negativa poiché aveva esclusivamente il potere-dovere
di evitare che i giudici oltrepassassero i confini delineati dalla
legge, astenendosi dal pronunciare sull’interpretazione di questa e
ponendo in contatto, mediante l’istituto del référé, i giudici col
potere legislativo; vulgo: il controllo era limitato alla sola
contravention expresse au texte de la loi, in quanto in nessun caso
poteva conoscere du fond des affaires.
Il legislatore francese cercò quindi di costruire
l’immenso edificio della cassazione sulla sottile linea di
demarcazione tra “ fatto ” e “ diritto ”, non tenendo quindi in
considerazione che “ conoscere della legge è uno speciale modo
di conoscere del caso ”
12
.
Con l’ascesa al potere di Napoleone Bonaparte, e la
ridefinizione dell’apparato statale, i compiti di tale magistratura
vennero notevolmente ampliati e valorizzati, tanto da attribuirle
11
S. Satta – C. Punzi, op. cit., pg. 587
12
F. Mazzarella, Analisi del giudizio civile di cassazione, Padova, 2003, pg. 10.
18
funzione di controllo sull’attività degli organi giurisdizionali con
un duplice intervento: la verifica della rigorosa applicazione della
legge ed il potere di riesaminare le decisioni per quanto atteneva
le questioni di diritto presentatesi nel corso del processo
13
.
Questa era la funzione che la Costituzione approvata
dalle Commissioni il 13 dicembre 1799, confermata dal popolo a
larghissima maggioranza, attribuiva al Tribunal de Cassation.
14
In seguito, la codificazione napoleonica portò non solo
il mutamento della denominazione in Cour de Cassation ( dal 18
maggio 1803 ), ma anche, e soprattutto, l’abbandono dell’istituto
del référé ( art. 4 Disp. Prel. Codice Civile ).
Ciò significò che “ la primitiva concezione
rivoluzionaria della Cassazione era superata dal convincimento
dell’importanza dell’interpretazione giudiziaria ”
15
, anche in
presenza di una completa codificazione.
E’ sicuramente questo il momento in cui la Cassazione
francese subisce la sublimazione, nel senso che alla originaria
13
R. Feola, Ordinamento e sistema politico in Italia, Napoli, 1999, pg. 202 e segg.
14
L’art. 65 del testo costituzionale così disponeva: “ Vi è per tutta la Repubblica, un
Tribunale di Cassazione, che decide sulle domande di cassazione contro i giudizi in
ultima istanza resi dai tribunali; sulle domande di rinvio da un tribunale a un altro
per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; sui ricorsi contro un tribunale
intiero”; ed il successivo art. 66: “ Il Tribunale di Cassazione non entra nel merito
delle questioni; ma cassa i giudizi resi con procedure nelle quali le forme siene state
violate, o che contengano qualche contravvenzione espressa alle leggi; e rinvia il
processo al tribunale che deve entrare nel merito ”.
15
R. Feola, op. cit., pg. 203.
19
funzione prettamente politico-costituzionale, quale organo garante
dell’osservanza del principio della divisione dei poteri, si
sostituirà, attraverso un lento ma inarrestabile cammino, quella
esclusivamente giurisdizionale.
La Corte venne quindi investita di due distinti ma
complementari poteri: uno negativo ( impedire, cassando la
sentenza, che il giudice ordinario si sottraesse alla legge ), e l’altro
positivo, consistente nella tendenza ad assicurare l’uniformità
della giurisprudenza, nonché l’unità ed uguaglianza del diritto
positivo, esercitando in tal modo una autorevole influenza sulla
giurisprudenza delle magistrature inferiori.
Un ulteriore rafforzamento del potere positivo della
Corte provenne dalla legge 1 aprile 1837, la quale stabiliva che il
dissenso tra i giudici di merito e la Cassazione fosse risolto dalle
Sezioni Unite della stessa Corte, il cui responso doveva far stato,
con efficacia vincolante per il secondo giudice di rinvio, obbligato
a conformare la sua decisione a quanto stabilito, in punto di
diritto, dal supremo collegio.
Tale lenta ma costante evoluzione ha fatto sì che la
Corte di Cassazione in Francia ha acquisito una funzione
elaboratrice della giurisprudenza, nonché di guida per le
magistrature inferiori.